Quando la sentenza accende il sinistro: cosa insegna Cass. 1788/2026 sulla RC Professionale
Nella sentenza Cass. pen., 16 gennaio 2026, n. 1788, la Corte di Cassazione mette un punto fermo (molto pratico) su un tema che torna spesso nei contenziosi di responsabilità medica in emergenza: quando l’errore è un’omissione “a monte” (diagnosi/trasporto/monitoraggio), come si dimostra il nesso di causalità senza rifugiarsi in percentuali astratte.
Il caso nasce da un intervento 118 presso l’abitazione di un paziente con sintomi importanti: forte dolore toracico, difficoltà respiratoria, brividi, vertigini, quadro compatibile con una possibile sindrome coronarica acuta. Il medico dell’equipaggio, dopo la valutazione dei parametri vitali, esclude patologie cardiache acute, formula diagnosi di toracoalgia da esofagite e somministra terapia per quel sospetto, senza eseguire un ECG (pur avendo l’apparecchiatura in ambulanza) e senza disporre l’immediato trasporto in ospedale. Dopo circa un’ora, il paziente va incontro a sincope e poi ad arresto cardiocircolatorio; viene trasferito in terapia intensiva cardiologica, ma morirà per un quadro gravissimo con danno anossico cerebrale e ischemico cardiaco secondario.
In primo grado il Tribunale aveva assolto: pur riconoscendo una grave negligenza (colpa) nell’omettere i controlli doverosi, riteneva non raggiunta quella “probabilità prossima alla certezza” richiesta per dire che, con la condotta corretta, l’esito si sarebbe evitato. In appello, però, la Corte territoriale ribalta tutto e condanna; e la Cassazione, investita dal ricorso del sanitario, dichiara il ricorso inammissibile, confermando l’impostazione dell’appello.
Il cuore della pronuncia è qui: nel reato omissivo improprio (il classico “non ho fatto ciò che dovevo fare”), il nesso causale si valuta con un giudizio di alta probabilità logica secondo i principi “Franzese”. Ma — dice la Cassazione — questo giudizio non può ridursi a una lotteria di percentuali (“30–40%”, “60–70%”) prese in astratto. Il giudice deve sì usare le generalizzazioni scientifiche, ma soprattutto deve “sporcarsi le mani” con il caso concreto, escludendo (quando possibile) decorsi alternativi e valorizzando le evidenze specifiche.
Ed è proprio ciò che, secondo la Cassazione, l’appello ha fatto meglio del primo grado: invece di fermarsi al ragionamento “statistico” (“magari l’ECG poteva essere negativo”, “forse non c’era tempo”), ha considerato elementi decisivi emersi nel processo. In particolare: l’ECG eseguito circa un’ora dopo mostrava una SCA con sopraslivellamento del tratto ST (STEMI); e, alla luce di quel dato, un ECG tempestivo e soprattutto il trasporto immediato con monitoraggio in ambiente ospedaliero avrebbero consentito interventi (monitoraggio, terapia farmacologica, coronarografia e procedure) idonei a bloccare o rallentare l’evoluzione, intercettare tempestivamente l’aritmia e impedire il prolungarsi dell’arresto con mancata ossigenazione cerebrale. La Cassazione sottolinea che le cure poi praticate in ospedale hanno sì ripristinato la stabilità emodinamica, ma troppo tardi: il danno irreversibile deriva dal tempo trascorso senza cure adeguate nel momento critico.
Altro passaggio interessante (e utilissimo per chi lavora in sanità): la Cassazione liquida come generica la doglianza sull’elemento soggettivo. Per i giudici, la colpa era stata già argomentata in modo chiaro: condotta gravemente negligente perché in contrasto con linee guida e con le “evenienze concrete” (cioè: sintomi d’allarme) che imponevano ECG urgente e trasporto.
Cosa ci portiamo a casa, in termini operativi?
Primo: in emergenza, quando ci sono red flag cardiache, la “diagnosi rassicurante” senza test/monitoraggio rischia di diventare un boomerang processuale. Qui non si parla di medicina difensiva, ma di percorso assistenziale minimo ragionevole: ECG tempestivo e scelta prudenziale del setting (ospedale/monitoraggio) quando il quadro lo impone.
Secondo: sul nesso causale, questa sentenza rafforza un concetto che nei giudizi di responsabilità medica pesa tantissimo: non basta dire “non era certo che si salvasse”. Il punto è: con la condotta doverosa, con elevata credibilità razionale, l’evento non sarebbe accaduto o sarebbe accaduto dopo, o con minore gravità. Se la catena logica è ben costruita sulle evidenze del caso, la Cassazione non si lascia ipnotizzare dai numeretti presi “a pacchetto”.
Terzo (lato gestione del rischio): protocolli, formazione e tracciabilità fanno la differenza. In contesti 118/guardia/urgenza, la documentazione su sintomi, ragionamento clinico, criteri di trasporto e test eseguiti non è burocrazia: è sicurezza clinica e, quando serve, difesa tecnica.
Ultimo (lato assicurativo): per medici e strutture, casi così ricordano che la tutela non è solo “avere una polizza”, ma avere la polizza giusta + un impianto di prevenzione del sinistro. E quando il contenzioso parte, entra in gioco anche la Tutela Legale (fondamentale per reggere tempi, consulenze e strategia difensiva), oltre alla corretta gestione della denuncia e del fascicolo.
Foto di 



Foto di congerdesign da Pixabay


Foto di congerdesign da Pixabay
Foto di Free-Photos da Pixabay