Con l’Ordinanza n. 31887 del 7 dicembre 2025, la Corte di Cassazione torna su un tema che, per molti medici convenzionati, vale quanto una busta paga in più o in meno: cosa accade all’anzianità quando si interrompe l’incarico di Medicina Generale e si passa alla Specialistica Ambulatoriale? La vicenda nasce a Taranto e riguarda un sanitario che, cessata la precedente attività come medico convenzionato di medicina generale, dal giugno 2007 opera presso la ASL come medico convenzionato ambulatoriale nella branca di neurologia; al centro del contenzioso vi è la richiesta di vedersi riconosciute componenti economiche collegate all’anzianità, invocando la disciplina degli Accordi Collettivi Nazionali e, in particolare, la quota oraria legata all’anzianità di servizio maturata sino al 29 febbraio 1996 e, in via alternativa, il mancato adeguamento del compenso orario e il riconoscimento della quota correlata all’anzianità maturata dal 13 marzo 1987, data di conseguimento della specializzazione, fino al momento del passaggio alla specialistica (giugno 2007).

La domanda viene respinta in primo grado e la Corte d’Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, conferma il rigetto; il medico ricorre quindi in Cassazione, articolando due motivi che, pur con angolature diverse, ruotano attorno alla stessa questione: il significato giuridico del “transito” e la possibilità di “portarsi dietro” l’anzianità economica pregressa.

Nel primo motivo il ricorrente contesta l’interpretazione dell’art. 23, comma 1, lett. l) dell’ACN 23 marzo 2005, insistendo sul valore del verbo “convertire” come indice di continuità del rapporto e, dunque, di conservazione dell’anzianità maturata; secondo questa lettura, la successiva precisazione introdotta dall’art. 9, comma 2, dell’ACN 8 luglio 2010, secondo cui i medici transitati “matureranno anzianità giuridica a far data dall’incarico”, non cancellerebbe l’anzianità economica già acquisita, ma si limiterebbe a fissare da quando decorre l’anzianità giuridica nel nuovo settore.

Nel secondo motivo, richiamando gli artt. 1175 e 1375 c.c. in materia di correttezza e buona fede, il ricorrente sostiene che l’interpretazione adottata in appello finirebbe per incidere retroattivamente su una situazione che, al momento dell’opzione, avrebbe dovuto produrre effetti diversi, alterando ex post gli esiti dell’assetto regolatorio vigente quando il passaggio era stato compiuto.

La Cassazione tratta congiuntamente i due motivi e li giudica infondati, collocandosi lungo un orientamento che definisce ormai stabile e che richiama espressamente Cass. n. 11630/2025, la quale riprende a sua volta i principi già affermati da Cass. n. 13236/2009 in materia di personale medico convenzionato: il diritto alla preferenza o all’accesso nel settore della specialistica ambulatoriale per chi ha già prestato attività nel SSN non implica automaticamente un ulteriore diritto al computo, “a tutti gli effetti giuridici ed economici”, del lavoro svolto in precedenza.

È qui che la decisione assume un valore chiarificatore, perché separa con precisione due piani che nella percezione comune tendono a sovrapporsi: l’anzianità giuridica e l’anzianità economica. Da un lato, la Corte valorizza l’interpretazione letterale dell’art. 9, comma 2, dell’ACN 8 luglio 2010, che colloca la maturazione dell’anzianità giuridica “a far data dall’incarico”, escludendo che l’anzianità possa essere fatta decorrere dalla specializzazione; dall’altro, e soprattutto, afferma che la disciplina invocata non contiene alcuna previsione che consenta di trasporre nel nuovo rapporto la componente economica dell’anzianità maturata nel precedente incarico, proprio perché l’accordo non “dice” anzianità economica e, in un sistema di fonti come quello della convenzione, ciò che non è previsto non può essere creato per via interpretativa.

La Cassazione si spinge oltre, chiarendo che il transito dalla Medicina Generale alla Specialistica Ambulatoriale non va letto come mera “conversione” di un rapporto unico, bensì come instaurazione di un nuovo rapporto, data la diversità dell’incarico; e se il rapporto è nuovo, il meccanismo di riconoscimento automatico dell’anzianità economica pregressa perde il suo presupposto.

A completare il ragionamento, l’ordinanza richiama l’articolo unico del D.P.C.M. 8 marzo 2001 (atto di indirizzo e coordinamento previsto dal D.Lgs. 502/1992), osservando che anche quel testo non attribuisce una piena equiparazione del servizio pregresso: da un lato tutela, “ad ogni effetto giuridico ed economico”, ciò che era già individualmente percepito come salario di anzianità nel rapporto di provenienza purché maturato in base allo stesso titolo, evitando un peggioramento per chi prosegue la medesima attività; dall’altro, per l’anzianità di servizio ed esperienza professionale svolta nel SSN, subordina il riconoscimento ai soli effetti giuridici e a parametri specifici, confermando che la traslazione automatica dell’economico non è la regola, ma un’eccezione legata a condizioni precise

In questa cornice, la Corte formula un passaggio che merita attenzione anche fuori dalle aule di giustizia, perché parla direttamente alle prassi amministrative e alle aspettative dei professionisti: il riconoscimento dell’anzianità giuridica, per i medici già in servizio nel SSN che passano alla specialistica ambulatoriale, è funzionale soprattutto a stabilire un ordine di priorità nell’attribuzione degli incarichi a tempo indeterminato, ma non produce effetti ai fini del riconoscimento dell’anzianità economica, della quale l’ACN non fa menzione.

Né cambia l’esito la doglianza basata su correttezza e buona fede: anche se in una fase iniziale vi fosse stato un comportamento favorevole dell’amministrazione, nel rapporto convenzionato valgono, quanto al sistema delle fonti, i medesimi principi che governano l’impiego pubblico, e in particolare il principio di uniformità del trattamento, per cui la ASL non può attribuire trattamenti economici non previsti dagli accordi nazionali o dagli integrativi regionali; in altre parole, la buona fede non può trasformarsi in una scorciatoia per creare un diritto economico dove la fonte collettiva non lo riconosce.

Il ricorso viene quindi rigettato e il ricorrente condannato alle spese del giudizio di legittimità, con liquidazione di esborsi e compensi secondo dispositivo.

La lezione, al netto del tecnicismo, è molto concreta: nei passaggi di incarico tra settori convenzionali diversi, la continuità professionale non coincide automaticamente con la continuità economica, e la differenza tra anzianità “giuridica” e “economica” smette di essere una distinzione da manuale per diventare un discrimine che incide sul trattamento orario e, in prospettiva, sull’intero assetto retributivo; per questo, ogni scelta di transito merita una verifica preventiva puntuale delle fonti applicabili e delle clausole che governano il nuovo rapporto, perché spesso la vera sorpresa non è ciò che si guadagna cambiando incarico, ma ciò che non si riesce più a far valere una volta cambiato.

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Nell’ambito della sanitario, non è raro che un medico o altra tipologia di operatore si trovi a dover affrontare questioni legali. Le accuse possono variare dalla negligenza, alla violazione del consenso informato, fino a comportamenti professionali scorretti. Sebbene non tutte le controversie debbano necessariamente finire in tribunale, è fondamentale che i professionisti della salute siano preparati ad affrontare tali situazioni.

Le 4 chiavi per preparare la propria la difesa
Essere preparati è essenziale per affrontare un procedimento legale. Di seguito alcuni passi fondamentali da seguire per garantire una difesa efficace.

1. Consulenza legale
Il supporto di un avvocato specializzato in diritto sanitario è cruciale. Un legale esperto può fornire orientamento su come affrontare al meglio le controversie e prevenire eventuali problemi. La consulenza legale tempestiva è fondamentale per evitare conseguenze negative, anche a livello di reputazione.

2. Documentazione accurata
Mantenere una documentazione completa e dettagliata è indispensabile. Registri medici accurati, che includano diagnosi, trattamenti e consigli forniti, possono costituire una prova importante per dimostrare la corretta gestione del paziente secondo gli standard professionali.

3. Assicurazione professionale
Ogni medico dovrebbe avere una polizza di responsabilità civile professionale adeguata. È consigliabile scegliere una polizza personalizzata, che offra copertura per i rischi specifici della propria attività professionale, garantendo così protezione finanziaria in caso di cause legali.

4. Rispetto delle linee guida
Seguire sempre le linee guida e i protocolli professionali è fondamentale. Questi documenti forniscono un quadro di riferimento che può dimostrare il rispetto degli standard medici e la corretta gestione del paziente.

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Le 3 Azioni immediate da fare in caso di controversia

In caso di una causa legale, ci sono tre passaggi fondamentali che un medico dovrebbe seguire per una difesa efficace:

1. Consulenza legale
Come accennato, rivolgersi immediatamente a un avvocato specializzato è il primo passo da compiere. L’avvocato valuterà le circostanze del caso, offrirà una consulenza strategica e assisterà nella raccolta delle prove necessarie per la difesa.

2. Perizia tecnica
Una perizia tecnica affidata a un esperto medico qualificato è essenziale per fornire prove scientifiche e professionali durante il processo legale. Un perito di parte, scelto dal medico, può analizzare il caso e contribuire a rafforzare la difesa, offrendo una valutazione imparziale delle azioni del professionista coinvolto.

3. Comunicazione all’assicurazione
Notificare tempestivamente all’assicurazione la situazione legale è obbligatorio. La compagnia assicurativa sarà coinvolta nel processo di gestione del caso e, se necessario, coprirà i costi legali e i risarcimenti richiesti.

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3 Consigli fondamentali in caso di Testimonianza e  riguardo al comportamento da tenere tribunale

Quando si è chiamati a testimoniare in tribunale, è importante essere preparati:

– Rispondere alle domande in modo chiaro e conciso;
– Presentare le prove in modo ordinato e convincente;
– Essere consapevoli dei propri diritti e doveri come testimone.

È anche fondamentale mantenere una comunicazione costante e trasparente con l’avvocato durante tutto il processo, fornendo tutte le informazioni necessarie per sviluppare una strategia di difesa efficace.

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4 Errori da evitare

Ci sono alcune azioni che un medico non dovrebbe mai compiere durante un procedimento legale:

Parlare del caso con terzi: Per proteggere la privacy del paziente e la riservatezza delle informazioni mediche, è fondamentale non discutere i dettagli della causa con persone non coinvolte.
Alterare o distruggere documenti: Qualsiasi documentazione legata al caso deve essere conservata accuratamente.
Fornire informazioni false o inesatte: Testimoniare in modo onesto e preciso è un dovere imprescindibile.
Affidarsi a fonti non professionali: È importante evitare consigli da fonti non qualificate, come esperienze personali di terzi o ricerche online. Solo un avvocato può fornire la consulenza legale corretta.
Accordi senza consultare un avvocato: Non è consigliabile negoziare o accettare accordi extragiudiziali senza l’assistenza legale.

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Conclusione
Affrontare una causa legale può essere un processo complesso, ma con la giusta preparazione e il supporto di professionisti esperti, un medico può proteggere la propria reputazione e gestire efficacemente la situazione. La prevenzione rimane la migliore difesa: documentazione accurata, polizze assicurative adeguate e un comportamento etico sono strumenti essenziali per evitare o ridurre i rischi legali.

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La responsabilità medica parlamento italiano

Cosa è successo nel comparto corporate, per enti sanitari pubblici e privati, dopo l’uscita della Legge Gelli-Bianco, nell’ambito assicurativo?

Durante l’anno 2017 il numero di strutture sanitarie pubbliche assicurate con polizze a copertura della responsabilità civile sanitaria è diminuito: le recenti statistiche Ivass, pubblicate dall’ente, rivelano che più del 50% delle strutture, assicurate nel 2010, al 2017 risultavano scoperte; non solo, i premi raccolti nell’ultimo anno sono in calo del 2,4% rispetto al 2016.

Questi dati delineano come l’entrata della Legge Gelli abbia avuto un effetto contrario rispetto a quello che, molto probabilmente, si era prefigurato il legislatore. La norma di fatto non rende obbligatoria completamente la stipula di una polizza di Responsabilità Civile anzi lascia aperto (normandolo) il canale delle analoghe misure. Così, in assenza di organi di controllo o regimi sanzionatori, la facoltà di assicurarsi con apposito contratto resta nel limbo (questo discorso, ovviamente, vale solo per le strutture, pubbliche o private che siano).

Si spera che i regolamenti attuativi, in fase di realizzazione, possano aiutare a invertire questo trend ma quello che appare è che, soprattutto nel pubblico, stia prendendo piede la cosiddetta auto-ritenzione, ovvero sviluppare delle vere e proprie gestioni del rischio per ogni singola Regione o A.S.L. con un sostanziale ricarico della spesa risarcitoria a carico del bilancio sanitario del singolo ente (ndr: ma la Legge non serviva proprio a decomprimere la pressione delle voci di spesa dei bilanci?). Una funzione, quella dell’auto-ritenzione, cui le Regioni stesse non sarebbero adeguatamente preparate nemmeno attraverso regolamenti disciplinati dalla normativa vigente, finendo per porre a carico di tutti gli eventuali risarcimenti dovuti a errori di pochi.

Una prima analisi di questa situazione è stata fatta dalla S.I.M.L.A. (Società Italiana Medicina Legale e delle Assicurazioni), nell’ambito di un convegno sul ruolo dei consulenti legali ai sensi dell’art. 696 bis C.P.C. introdotto dalla Legge Gelli.

Uno degli obbiettivi della norma era di alleggerire la conflittualità legata agli esiti dei trattamenti operatori e curativi in ospedale per il tramite sia dell’introduzione dell’assicurazione sia della mediazione: partendo da questo assoluto, durante il convegno i vari relatori, hanno affrontato il problema di come nel 2017, periodo in cui la spesa sanitaria è stata pari all’8,9% del PIL, i dati Ivass e di altri vari osservatori, facenti capo a compagnie di assicurazione, intermediari, associazioni di categoria, ecc., abbiano confermato una ritirata delle compagnie di assicurazione dalle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche, nell’ambito della medical malpractice.

L’effetto di trend: il mercato assicurativo sulla medmal è concentrato in un pugno di compagnie, per giunta straniere; pochi premi, molte controversie. Tutto questo impatta sia sulla sostenibilità economica della spesa sanitaria sia sull’effettiva tutela del diritto alla salute sancito dall’art. 32 del Costituzione Italiana.

Tutto ciò porta a un enorme sbilanciamento tra il liquidato per il risarcimento del danno da parte delle strutture pubbliche e quelle private. Tale dato avvalora ancor di più la scelta dell’auto-ritenzione in ambito pubblico, in considerazione anche dell’allontanamento delle compagnie di assicurazione: gli Enti pubblici (Regioni, ASL, Nosocomi) costituiscono dei fondi di riserva, specificatamente destinati a risarcire i pazienti che hanno subito dei danni a seguito di errori sanitari, alimentati da accantonamenti annuali.

Alla stregua di quanto descritto sopra, auspichiamo che il Governo dia un giro di vite all’emanazione dei decreti attuativi, al fine di fare il prima possibile chiarezza su quanto rimasto di dubbio su questa materia e tanti altri temi che a tutt’oggi impediscono alla norma di agire proprio a favore di quel diritto alla salute che, ormai da tempo, sembra essere stato abbandonato.

Quali sono gli errori nei quali può incorrere il professionista nello svolgimento della propria attività e che possono generare una richiesta di risarcimento danni per responsabilità professionale?

  • Negligenza: quando vengono trascurate per superficialità o disattenzione le regole e le modalità comuni nello svolgere un’attività.
  • Imprudenza: quando un’attività è svolta in modo avventato, impulsivo e poco prudente.
  • Imperizia: particolarmente importante per i professionisti perché significa svolgere il proprio operato senza avere la capacità tecnica specifica.

Quali sono i livelli di gravità della colpa in cui un professionista potrebbe incorrere, se provati ovviamente, in sede di giudizio:

  • Colpa Lievissima.
  • Colpa Lieve: quando non viene rispettata la normale diligenza richiesta a un professionista, che è comunque gravato da un onere di diligenza superiore rispetto a quella di un normale cittadino.
  • Colpa Grave: quando non vengono rispettate nemmeno le più elementari indicazioni di condotta, che chiunque rispetterebbe.

La normativa sull’esercizio delle professioni riconosce in modo deciso che il ruolo del professionista non può essere preso alla leggera, poiché deve rispondere all’aspettativa dei cittadini di trovarsi di fronte una persona molto competente nel proprio ambito.

Responsabilità psichiatraDalla vasta rosa di specializzazioni presenti in medicina, questa volta approfondiamo la delicata posizione rivestita dallo psichiatra.

La natura delle patologie trattate da questo specialista nonché la fragile posizione socio-assistenziale nella quale, a volte, i pazienti si trovano, possono determinare responsabilità anche penali, non strettamente connesse con il proprio operato seppur ne siano una stretta conseguenza.

Per chiarire meglio questo aspetto si devono esaminare le varie pronunzie della Suprema Corte orientate sempre a rivestire la figura dello psichiatra di un obbligo di controllo e di protezione del paziente, volto soprattutto a prevenire il pericolo che lo stesso commetta atti lesivi in danno di terzi o di se stesso.

Espressione di questo concetto fondamentale di Responsabilità civile e penale è, ad esempio, ben rappresentata nella sentenza n. 43476/2017 dove uno specialista in psichiatria riceve la convalida della condanna per omicidio colposo a causa del suicidio di una paziente affetto da schizofrenia cronica. Poco dopo avere ingerito una massiccia quantità di un antipsicotico, la donna si era presentata in ospedale e, successivamente, era stata dimessa dall’imputato senza che quest’ultimo attuasse terapie o meccanismi di controllo.

Ulteriore e gravissima negligenza contestata e oggetto di numerosa giurisprudenza, risulta essere la scelta o meno del ricovero coatto di un paziente. Su questo caso va senz’altro citata la sentenza n. 3609/2016. Qui si afferma che il medico del reparto di psichiatria, se sussiste il rischio concreto di condotte lesive, anche suicide, è tenuto ad apprestare delle specifiche cautele per tutelare il paziente anche se quest’ultimo non dovesse essere sottoposto a ricovero.

Sempre con riferimento all’obbligo di garanzia dello psichiatra nei confronti del paziente, alcune sentenze di I e II grado di giudizio avanzano un’ipotesi di colpa dello specialista per non aver apprestato le necessarie precauzioni affinché taluni eventi lesivi o autolesivi non si verificassero. Si può, quindi, sintetizzare che il sanitario specialista in psichiatria ha l’obbligo di ridurre al minimo, ovvero eliminare, determinate fonti di pericolo a tutela dei beni giuridici che con esse si trovano in contatto nonché lo stesso risponde con colpa nella violazione delle regole di condotta dell’attività medico-psichiatrica nelle seguenti ipotesi:

  1. Quando modifica la terapia farmacologica senza prima aver valutato e verificato la condizione del paziente con particolare riferimento ai sintomi di aggressività o forte depressione.
  2. Quando non commisura le visite al paziente alle sue reali necessità.
  3. Quando non richiede il trattamento sanitario obbligatorio se si ravvisa una sintomatologia ove è ampiamente manifesta una condotta del paziente lesiva o autolesiva.

medico famigliaNel caso in cui un paziente ritenesse di essere stato danneggiato dalla condotta professionale del proprio medico di base, potrà esperire domanda di risarcimento non solo verso lo stesso sanitario ma anche verso l’Azienda Sanitaria Locale di appartenenza.

In sostanza la risposta al quesito, che per anni è stato fonte di dibattito anche nelle opportune sedi giudiziarie, va ricercata nell’art.7 co. 1 che sancisce a chiare lettere che “La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell’adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell’opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del Codice Civile, delle loro condotte dolose e colpose”.

Nel seguente comma 2 viene avvalorato ancor di più quanto esposto al precedente co. 1 in quanto va ad applicarsi anche alle “prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell’ambito di attività di sperimentazione clinica ovvero in regime di convenzione con il S.S.N. nonché attraverso la telemedicina”.

Per quanto sopra riportato sembra che la struttura sanitaria (quindi le ASL in questo caso) sia chiamata a rispondere contrattualmente, di tutto ciò che è di propria competenza, anche se il paziente si avvale di soggetti terzi in convenzione con la stessa.

Allora il medico di base risponde della propria condotta? A quale titolo?

Come è noto il legislatore ha cercato, nell’ultima legge, di compensare il buco normativo lasciato dalle precedenti, recependo tutte o quasi le Sentenze di Cassazione che avevano colmato dubbi e quesiti.

Nel caso di specie, la sentenza n. 6243/2015 escludeva la responsabilità del medico di base ritenendo che la sanità pubblica non potesse ricomprendere la condotta professionale del sanitario ma solo la mera organizzazione della medicina generale senza applicazione del contatto sociale. Di contro la Legge 833/1978 cita che il paziente nello scegliere il proprio medico agisce nei confronti della ASL e opera un’azione destinata a produrre i suoi effetti nei confronti del S.S.N. e non nei confronti del medico prescelto.

In conseguenza alle due osservazioni sopra menzionate, relative agli errori del medico di base, possiamo dedurre (seppur ancora incerti) che ne rispondano sia la struttura che il sanitario stesso.

Ancora oggi, però, non risulta chiaro a che titolo risponda il medico di famiglia.

L’impostazione dell’attuale normativa pende per una responsabilità extracontrattuale così come gli altri medici che non agiscono nei confronti di una obbligazione diretta con il paziente, anche se molti giuristi ritengono che gli stessi siano invece chiamati a rispondere a titolo contrattuale.

cassazione_claimsmadeI contratti di assicurazione stipulati in ambito sanitario non possono essere a tempo determinato.

Secondo la Suprema Corte, che si espressa con la sentenza n. 10506/2017, l’inserimento in polizza della clausola claims made è illegittima perché tende a coprire l’assicurato solo per un periodo ben definito.

Claims made è uno dei due regimi (l’altro è loss occurrance) a cui può essere assoggettata una polizza di responsabilità civile professionale e con il regime di claims made si assume che il sinistro venga “attivato” dalla richiesta di risarcimento che l’assicurato riceve, e pertanto le relative garanzie operano dal momento in cui tale richiesta è ricevuta. Di fatto con il regime claims made l’assicurato potrebbe avere copertura assicurativa anche senza essere stato assicurato al momento della commissione dell’errore, purché sia assicurato al momento della richiesta di risarcimento danni.

E il danno in sanità può essere evidente anche dopo diversi anni, lasciando senza copertura l’assicurato a vantaggio dell’assicuratore.

Per questo la Cassazione (Sezione III civile – Sentenza 28 aprile 2017 n. 10506) ha dichiarato nella sentenza che “la clausola cosiddetta claims made, inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile stipulato da un’azienda ospedaliera, per effetto della quale la copertura esclusiva è prestata solo se tanto il danno causato dall’assicurato, quanto la richiesta di risarcimento formulata dal terzo, avvengano nel periodo di durata dell’assicurazione, è un patto atipico immeritevole di tutela ai sensi dell’art. 1322, comma secondo del codice civile, in quanto realizza un ingiusto e sproporzionato vantaggio dell’assicuratore, e pone l’assicurato in una condizione di indeterminata e non controllabile soggezione”.

Nel caso specifico un paziente operato in un ospedale di Milano aveva riportato lesioni, manifestate a distanza di tempo. In quel momento il paziente aveva chiamato in causa l’azienda ospedaliera per essere risarcito.

L’ospedale a sua volta ha chiamato in causa il proprio assicuratore che ha negato di essere tenuto al pagamento dell’indennizzo proprio per la presenza della clausola claims made dal momento che il danneggiato aveva chiesto i danni all’ospedale “dopo la scadenza della polizza”. In primo grado, il Tribunale di Milano nel 2010 aveva dato ragione alla Compagnia di assicurazione.

Successivamente la Corte di Appello ha ritenuto la clausola vessatoria e condannato la Compagnia al risarcimento. E ora la Cassazione ha respinto l’ulteriore ricorso dell’assicuratore.

medico radiologoCon ordinanza n. 10158/2018 la Cassazione ha stabilito che non è responsabile della tardiva diagnosi di tumore al seno il radiologo che ha effettuato la mammografia poiché tenuto a eseguire l’esame diagnostico e a darne corretta lettura, ma non a suggerire lo svolgimento di altri esami o il consulto di altri specialisti.

Nel caso in oggetto una paziente, poi sottoposta a operazione chirurgica, aveva citato in giudizio due radiologi e la struttura sanitaria presso la quale lavoravano, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per la tardiva diagnosi della patologia conseguita alla mancata esecuzione di approfondimenti necessari.

In primo e in secondo grado la richiesta non è stata accolta.

Gli eredi della paziente, deceduta durante il procedimento giudiziario, sono ricorsi alla Suprema Corte che respingeva, però, il ricorso stesso poiché la sentenza impugnata superava il vaglio di correttezza logico-formale e non violava alcuna norma di legge.

La Cassazione non può, infatti, svolgere un riesame della vicenda nel merito né rivalutare le prove raccolte: dalle consulenze esperite non risultavano censurabili le condotte dei radiologi, i quali non potevano sostituirsi ai medici, non rientrando nei loro compiti quello di visitare la paziente.

corte suprema

 

Con la sentenza n. 15178/2018, la Cassazione ha condannato un neurologo per il decesso di una paziente dovuto a problemi cardiaci.

 

 

La Suprema Corte ha ritenuto, infatti, che un medico non può limitarsi a curare il paziente in base alla propria specializzazione: se vi sono dubbi circa la natura della sintomatologia riferita, egli deve indirizzarlo presso lo specialista competente per gli opportuni accertamenti.

È stata, quindi, confermata la condanna di un neurologo il quale aveva rasserenato la donna per le sue perdite di coscienza prescrivendo un esame neurologico ed escludendo a priori che gli svenimenti potessero avere natura cardiologica, come poi emerso a seguito della morte della stessa.

Il sanitario “non poteva limitare il proprio consulto a un unico profilo, omettendo qualunque previsione e successiva indicazione di approfondimento, in ordine alla possibile, alternativa genesi cardiaca delle crisi di perdita di coscienza”.

La difesa aveva invocato la colpa lieve sostenendo che se il professionista si attiene alle linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente.

La Cassazione esclude invece la colpa lieve in caso di violazione del dovere di diligenza, ritenendo che la responsabilità sia limitata solo se il medico ha agito secondo la “best practice” senza che vi sia stato alcun errore diagnostico per negligenza o imprudenza, respingendo infine il ricorso del medico.

Per la Cassazione la diagnosi del professionista “determinò il successivo sviluppo degli eventi, con esito infausto per la donna“.

La responsabilità medica parlamento italianoLo schema di decreto legislativo istitutivo del Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria è stato inviato alla Conferenza delle Regioni per il parere. Il Fondo, previsto dall’articolo 14, comma 2, della legge Gelli, è costituito nello stato di previsione del Ministero della Salute e alimentato annualmente dai contributi delle imprese assicurative, autorizzate per far fronte alla responsabilità civile per danni causati da medici e sanitari, gestiti dalla Consap SpA (Concessionaria servizi assicurativi pubblici), tramite apposita convenzione con il Ministero della Salute.

Il testo è attualmente composto da 17 articoli. Il Capo I (norme generali), contiene i primi 3 articoli che trattano le definizioni, l’oggetto del regolamento e la finalità del Fondo.

Il Capo II (Risarcimento dei danni derivanti da responsabilità sanitaria),composto dall’articolo 4 (Intervento del Fondo per i danni derivanti da responsabilità sanitaria) spiega come il Fondo risarcisca i danni derivanti da responsabilità sanitaria nei seguenti casi:

1) qualora il danno sia di importo eccedente rispetto ai massimali previsti dai contratti di assicurazione stipulati dalla struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata ovvero dall’esercente la professione sanitaria;

2) qualora la struttura sanitaria o socio-sanitaria pubblica o privata, ovvero l’esercente la professione sanitaria, risultino assicurati presso un’impresa che al momento del sinistro si trovi in stato di insolvenza o di liquidazione coatta amministrativa o vi venga posta successivamente;

3) qualora la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata, ovvero l’esercente la professione sanitaria, siano sprovvisti di copertura assicurativa per recesso unilaterale dell’impresa assicuratrice, ovvero per la sopravvenuta inesistenza o cancellazione dall’albo dell’impresa assicuratrice stessa.

Il diritto al risarcimento deve essere accertato da sentenza passata in giudicato e dagli altri provvedimenti che decidono in via definitiva sui danni cagionati da responsabilità sanitaria. Sono risarcibili dal Fondo esclusivamente i danni relativi ai sinistri denunciati per la prima volta dopo la data di entrata in vigore della legge.

L’articolo 5 (Modalità di intervento del Fondo di garanzia), sancisce che l’accesso al Fondo avviene con domanda da parte dell’Istante, presentata attraverso la compilazione di apposita modulistica disponibile sul sito internet del Ministero della Salute e del Gestore, inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Il Gestore, ricevuta la domanda, comunica all’Istante, con lo stesso mezzo, l’avvio del procedimento istruttorio, che ha durata di 90 giorni. Il Gestore sottopone al Comitato gli esiti del procedimento istruttorio per le conseguenti deliberazioni. Provvede poi a comunicare la delibera del Comitato all’Istante e, in caso di esito positivo, comunica le ammissioni al Fondo e le modalità della liquidazione.
Le percentuali degli importi liquidabili con riferimento a ciascun anno sono definite dal Comitato tenuto conto dell’importo complessivo delle domande ammesse alla liquidazione nell’anno e dell’ammontare delle disponibilità del Fondo. Le risorse residue non utilizzate nell’anno di competenza possono essere utilizzate per le liquidazioni relative agli anni successivi.

All’articolo 6 (Regresso del Fondo di garanzia), si evidenzia come, a  seguito della liquidazione, il Fondo è surrogato, per l’importo pagato, nei diritti del danneggiato nei confronti del responsabile del sinistro.

Passiamo così al Capo III (Agevolazioni per l’accesso alla copertura assicurativa da parte degli esercenti le professioni sanitarie che svolgono la propria attività in regime libero-professionale).

L’articolo 7 (Intervento del Fondo per agevolare l’accesso alla copertura assicurativa da parte degli esercenti le professioni sanitarie che svolgono la propria attività in regime libero professionale) spiega che il Fondo assolve anche alla funzione di agevolare l’accesso alla copertura assicurativa da parte degli esercenti le professioni sanitarie che svolgono la propria attività in regime libero professionale per la stipula di apposite polizze assicurative. Il Fondo, previo accertamento tramite procedimento istruttorio del Gestore, nei termini e con le modalità definiti dal Comitato, liquida la differenza tra il premio effettivamente corrisposto per la polizza dai requisiti minimi e il premio calcolato secondo i parametri di cui al successivo articolo 8.

L’articolo 8 (Requisiti per la richiesta di accesso al Fondo), come preannunciato, chiarisce che la domanda di accesso al Fondo è consentita agli esercenti le professioni sanitarie per i quali il rapporto tra il premio di polizza versato e il reddito è superiore ai parametri definiti ogni anno dal Comitato, individuati per fasce di età dei richiedenti, tenuto conto delle soglie stabilite dagli scaglioni di reddito di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni.

L’articolo 9 (Modalità di intervento del Fondo di garanzia) ripete quanto già contenuto dall’articolo 5.

Infine il Capo IV (Disposizioni comuni). L’articolo 10 (Misura del contributo delle imprese assicuratrici e modalità di alimentazione del Fondo), spiega che il Fondo è alimentato dai contributi versati annualmente dalle imprese autorizzate all’esercizio (nel territorio della Repubblica) delle assicurazioni per la responsabilità civile generale che coprono i danni derivanti da responsabilità sanitaria, incluse le imprese di assicurazione aventi sede legale in uno Stato aderente allo Spazio Economico Europeo (SEE) che operano in Italia in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi e le sedi secondarie di imprese aventi sede legale in uno Stato che non è aderente al SEE. I contributi affluiti all’entrata del bilancio dello Stato sono riassegnati annualmente, con uno o più decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze, al Fondo.

Per il primo anno di esercizio del Fondo il contributo, di cui al comma I, è pari al 4% dei premi delle polizze a copertura dei danni derivanti da responsabilità sanitaria incassati nell’ultimo esercizio, al netto degli oneri di gestione stabiliti dall’IVASS. La misura del contributo è aggiornata annualmente, su proposta del Comitato, con apposito decreto del Ministro della Salute, da adottare di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, in relazione alle effettive esigenze della gestione del Fondo. Ai fini della rideterminazione del contributo, il Gestore trasmette al Ministero della Salute e al Ministero dello Sviluppo Economico il rendiconto di gestione riferito all’anno precedente.

Il contributo è versato entro il termine del 31 luglio di ciascun anno.

L’articolo 11 (Modalità di gestione del Fondo) sottolinea che il gestore tiene contabilità e scritture separate per le operazioni attinenti, rispettivamente, alle gestioni di cui al Capo II e al Capo III, nonché una separata amministrazione dei beni a esse pertinenti, in modo che risulti identificato il patrimonio destinato a rispondere delle obbligazioni relative alle due separate gestioni.

L’articolo 12 (Rapporto convenzionale con il Gestore) spiega che, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del regolamento, il Ministero della Salute stipula con Consap S.p.A. la Convenzione che, uniformandosi ai principi di buona amministrazione, trasparenza, economicità, equilibrio di bilancio, destinazione del Fondo agli scopi indicati dalla legge, rendicontazione e alle altre disposizioni del presente regolamento, disciplina l’attività di gestione del Fondo, le modalità di svolgimento del servizio, i relativi rapporti economici con il Gestore, nonché le forme di vigilanza sull’attività di gestione.

L’articolo 13 (Rendiconto della gestione del Fondo di garanzia) evidenzia che il rendiconto della gestione del Fondo, predisposto dal Gestore e approvato dal Comitato, è trasmesso, unitamente a una relazione del Gestore, al Ministero della Salute e al Ministero dello Sviluppo Economico, entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui esso si riferisce.

Con l’articolo 14 (Comitato di gestione del Fondo) viene istituito, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, presso Consap S.p.A., il Comitato di gestione del Fondo. Il Comitato è presieduto da un rappresentante designato dal Ministero della Salute.

Faranno inoltre parte del Comitato:
n. 1 rappresentante designato del Ministero della Salute;
n. 1 rappresentante designato dal Ministero dello Sviluppo Economico;
n. I rappresentante designato del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
n. 1 rappresentante di IVASS;
n. 1 rappresentante di ANIA;
n. 1 rappresentante designato dalla Conferenza delle regioni.

L’articolo 15 (Attribuzioni del Comitato) spiega che il Comitato svolge le seguenti funzioni:
– delibera sulle richieste di accesso al Fondo sottoposte dal Gestore;
– definisce i parametri di cui al precedente articolo 8;
– propone l’aggiornamento della misura del contributo di cui al precedente articolo 10 4-2;
– approva, su proposta del Gestore, i modelli di domanda per l’accesso al Fondo;
– approva il rendiconto di gestione del Fondo predisposto dal Gestore;
– individua le risorse del Fondo da destinare agli interventi di cui al Capo Il e al Capo III del presente regolamento;
– definisce le percentuali degli importi liquidabili di cui all’articolo 5, comma 9, e all’articolo 9, comma 9;
– delibera, su proposta del Gestore, sulle questioni relative all’applicazione delle disposizioni concernenti l’operatività del Fondo;
– dispone audizioni.

L’articolo 16 (Vigilanza governativa sul Fondo di garanzia) chiarisce che il Ministero della Salute, il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dell’Economia e delle Finanze possono chiedere in qualunque momento, anche disgiuntamente, alla Consap S.p.A. notizie e dati sulla gestione del Fondo stesso e disporre accertamenti ove lo ritengano necessario.

Infine, l’articolo 17 (Disposizioni finanziarie) spiega che le esigenze finanziarie derivanti dall’applicazione del presente regolamento sono a carico del Fondo. Dal presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Fonte: Il Sole 24 Ore