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C’è un dato che, da solo, dovrebbe far drizzare le antenne a chiunque lavori nella sanità: oggi quasi tutti cercano informazioni mediche online. Non “qualcuno ogni tanto”, ma il 94,2% degli italiani. E fin qui, si potrebbe dire, nulla di nuovo: l’era del “dottor Google” ce la portiamo dietro da anni. Il salto vero, quello che cambia le regole del gioco, è un altro: il 42,8% usa già l’Intelligenza Artificiale generativa per informarsi sulla salute, e tra i giovani (18-34) l’AI ha addirittura superato Google come primo strumento di ricerca. In pratica, non stiamo più “cercando” informazioni: stiamo iniziando a dialogare con un sistema che risponde, spiega, rassicura… e spesso convince.

Questa è la fotografia tracciata dalla ricerca “Salute Artificiale”, realizzata da Sociometrica e FieldCare su incarico di Fondazione Italia in Salute e Fondazione Pensiero Solido: una fotografia che mette nero su bianco una nuova abitudine collettiva. L’AI non è più una curiosità da smanettoni, è diventata un pezzo di quotidianità. E la frattura generazionale è netta: i giovani trattano l’AI come un “consulente sempre disponibile”, mentre gli adulti restano più ancorati al motore di ricerca tradizionale. Il punto però non è chi usa cosa: il punto è che cambia la relazione.

Perché la visita medica, oggi, non è più un momento “a compartimenti stagni”. La ricerca dice che l’85,7% degli italiani consulta internet o AI prima o dopo l’appuntamento. È come se il colloquio con il medico fosse “assediato” dal digitale: lo precede, lo segue, lo commenta. Il 63,9% ha usato informazioni trovate online per verificare diagnosi o terapia; e tra chi verifica, il 62,7% ammette di aver messo in dubbio almeno una volta le raccomandazioni ricevute. Fin qui siamo ancora nel territorio del confronto, del controllo, perfino dell’autotutela (che, se ben gestita, può essere anche positiva). Il problema nasce quando dal dubbio si passa all’azione.

Ed eccolo, il dato più scomodo: il 14,1% degli italiani ha modificato o interrotto una terapia basandosi su ciò che ha letto online, senza consultare il medico. Di questi, il 6% lo ha fatto più volte o sistematicamente. Federico Gelli (Direttore Sanità Welfare e Coesione Sociale Regione Toscana e Presidente onorario della Fondazione Italia in Salute) li definisce “ribelli silenziosi”: non contestano apertamente, non fanno scenate, non alzano la voce… semplicemente decidono da soli. E qui il rischio non è solo clinico (che già basterebbe), ma anche relazionale, organizzativo, legale.

La ricerca descrive bene il passaggio da un modello duale “medico-paziente” a un modello triangolare “medico-paziente-digitale”. Tradotto: nella stanza della visita c’è un terzo interlocutore, anche se non lo vediamo seduto sulla sedia. E spesso è un interlocutore gentile, paziente, sempre disponibile, capace di spiegare senza fretta. Antonio Palmieri (ex membro della Camera dei Deputati e Presidente della Fondazione Futuro Solido) lo dice in modo quasi brutale: l’“empatia artificiale” rischia di essere più seducente di quella umana. E sì, fa sorridere… ma fino a un certo punto. Perché la seduzione, quando incontra la fragilità (dolore, ansia, paura), diventa potere.

Allora che si fa? Si demonizza l’AI? Sarebbe come prendersela con il termometro perché segnala la febbre. La strada realistica è un’altra: governare il fenomeno e integrarlo, con intelligenza e buon senso, nel rapporto di cura. Per il medico significa iniziare a “vaccinare” la relazione: non aspettare che il paziente arrivi con la stampa del chatbot in mano come una prova d’accusa, ma anticipare il tema con naturalezza. Una domanda semplice del tipo “Hai letto qualcosa online o hai chiesto all’AI?” può trasformare un potenziale conflitto in un’alleanza. E poi serve chiarezza: indicazioni scritte, obiettivi della terapia, segnali d’allarme, tempi di rivalutazione. Perché una delle ragioni per cui il paziente va online è banalissima (e umanissima): esce dallo studio e, dopo dieci minuti, gli viene il dubbio. L’AI riempie quel vuoto. Se vogliamo ridurre i “ribelli silenziosi”, dobbiamo ridurre i vuoti, dobbiamo scovare i dubbi negli occhi del paziente e chiarificarli.

Per chi si occupa di rischio e responsabilità professionale, invece, questa tendenza è un campanello che suona forte. Quando aumenta l’autonomia decisionale non tracciata (cioè non condivisa e non documentata), aumenta anche il terreno grigio dove nascono incomprensioni, recriminazioni e – nei casi peggiori – contenziosi. Non perché “la colpa sia di qualcuno”, ma perché la comunicazione diventa più complessa e le aspettative più instabili. E sappiamo bene che, in sanità, molte contestazioni non nascono da un dettaglio tecnico, ma da una frattura di fiducia.

La buona notizia? Questa rivoluzione si può gestire. Anzi: può diventare un’occasione per migliorare l’informazione, l’adesione alle cure e la qualità della relazione. Bisogna riconoscere che la partita è cambiata: non siamo più nell’era in cui il paziente “si informa”, siamo nell’era in cui il paziente negozia la sua visione della realtà con un algoritmo che risponde come un essere umano. E se il sistema sanitario fa finta di niente, l’algoritmo si prende tutto lo spazio che resta.

Con l’Ordinanza n. 31887 del 7 dicembre 2025, la Corte di Cassazione torna su un tema che, per molti medici convenzionati, vale quanto una busta paga in più o in meno: cosa accade all’anzianità quando si interrompe l’incarico di Medicina Generale e si passa alla Specialistica Ambulatoriale? La vicenda nasce a Taranto e riguarda un sanitario che, cessata la precedente attività come medico convenzionato di medicina generale, dal giugno 2007 opera presso la ASL come medico convenzionato ambulatoriale nella branca di neurologia; al centro del contenzioso vi è la richiesta di vedersi riconosciute componenti economiche collegate all’anzianità, invocando la disciplina degli Accordi Collettivi Nazionali e, in particolare, la quota oraria legata all’anzianità di servizio maturata sino al 29 febbraio 1996 e, in via alternativa, il mancato adeguamento del compenso orario e il riconoscimento della quota correlata all’anzianità maturata dal 13 marzo 1987, data di conseguimento della specializzazione, fino al momento del passaggio alla specialistica (giugno 2007).

La domanda viene respinta in primo grado e la Corte d’Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, conferma il rigetto; il medico ricorre quindi in Cassazione, articolando due motivi che, pur con angolature diverse, ruotano attorno alla stessa questione: il significato giuridico del “transito” e la possibilità di “portarsi dietro” l’anzianità economica pregressa.

Nel primo motivo il ricorrente contesta l’interpretazione dell’art. 23, comma 1, lett. l) dell’ACN 23 marzo 2005, insistendo sul valore del verbo “convertire” come indice di continuità del rapporto e, dunque, di conservazione dell’anzianità maturata; secondo questa lettura, la successiva precisazione introdotta dall’art. 9, comma 2, dell’ACN 8 luglio 2010, secondo cui i medici transitati “matureranno anzianità giuridica a far data dall’incarico”, non cancellerebbe l’anzianità economica già acquisita, ma si limiterebbe a fissare da quando decorre l’anzianità giuridica nel nuovo settore.

Nel secondo motivo, richiamando gli artt. 1175 e 1375 c.c. in materia di correttezza e buona fede, il ricorrente sostiene che l’interpretazione adottata in appello finirebbe per incidere retroattivamente su una situazione che, al momento dell’opzione, avrebbe dovuto produrre effetti diversi, alterando ex post gli esiti dell’assetto regolatorio vigente quando il passaggio era stato compiuto.

La Cassazione tratta congiuntamente i due motivi e li giudica infondati, collocandosi lungo un orientamento che definisce ormai stabile e che richiama espressamente Cass. n. 11630/2025, la quale riprende a sua volta i principi già affermati da Cass. n. 13236/2009 in materia di personale medico convenzionato: il diritto alla preferenza o all’accesso nel settore della specialistica ambulatoriale per chi ha già prestato attività nel SSN non implica automaticamente un ulteriore diritto al computo, “a tutti gli effetti giuridici ed economici”, del lavoro svolto in precedenza.

È qui che la decisione assume un valore chiarificatore, perché separa con precisione due piani che nella percezione comune tendono a sovrapporsi: l’anzianità giuridica e l’anzianità economica. Da un lato, la Corte valorizza l’interpretazione letterale dell’art. 9, comma 2, dell’ACN 8 luglio 2010, che colloca la maturazione dell’anzianità giuridica “a far data dall’incarico”, escludendo che l’anzianità possa essere fatta decorrere dalla specializzazione; dall’altro, e soprattutto, afferma che la disciplina invocata non contiene alcuna previsione che consenta di trasporre nel nuovo rapporto la componente economica dell’anzianità maturata nel precedente incarico, proprio perché l’accordo non “dice” anzianità economica e, in un sistema di fonti come quello della convenzione, ciò che non è previsto non può essere creato per via interpretativa.

La Cassazione si spinge oltre, chiarendo che il transito dalla Medicina Generale alla Specialistica Ambulatoriale non va letto come mera “conversione” di un rapporto unico, bensì come instaurazione di un nuovo rapporto, data la diversità dell’incarico; e se il rapporto è nuovo, il meccanismo di riconoscimento automatico dell’anzianità economica pregressa perde il suo presupposto.

A completare il ragionamento, l’ordinanza richiama l’articolo unico del D.P.C.M. 8 marzo 2001 (atto di indirizzo e coordinamento previsto dal D.Lgs. 502/1992), osservando che anche quel testo non attribuisce una piena equiparazione del servizio pregresso: da un lato tutela, “ad ogni effetto giuridico ed economico”, ciò che era già individualmente percepito come salario di anzianità nel rapporto di provenienza purché maturato in base allo stesso titolo, evitando un peggioramento per chi prosegue la medesima attività; dall’altro, per l’anzianità di servizio ed esperienza professionale svolta nel SSN, subordina il riconoscimento ai soli effetti giuridici e a parametri specifici, confermando che la traslazione automatica dell’economico non è la regola, ma un’eccezione legata a condizioni precise

In questa cornice, la Corte formula un passaggio che merita attenzione anche fuori dalle aule di giustizia, perché parla direttamente alle prassi amministrative e alle aspettative dei professionisti: il riconoscimento dell’anzianità giuridica, per i medici già in servizio nel SSN che passano alla specialistica ambulatoriale, è funzionale soprattutto a stabilire un ordine di priorità nell’attribuzione degli incarichi a tempo indeterminato, ma non produce effetti ai fini del riconoscimento dell’anzianità economica, della quale l’ACN non fa menzione.

Né cambia l’esito la doglianza basata su correttezza e buona fede: anche se in una fase iniziale vi fosse stato un comportamento favorevole dell’amministrazione, nel rapporto convenzionato valgono, quanto al sistema delle fonti, i medesimi principi che governano l’impiego pubblico, e in particolare il principio di uniformità del trattamento, per cui la ASL non può attribuire trattamenti economici non previsti dagli accordi nazionali o dagli integrativi regionali; in altre parole, la buona fede non può trasformarsi in una scorciatoia per creare un diritto economico dove la fonte collettiva non lo riconosce.

Il ricorso viene quindi rigettato e il ricorrente condannato alle spese del giudizio di legittimità, con liquidazione di esborsi e compensi secondo dispositivo.

La lezione, al netto del tecnicismo, è molto concreta: nei passaggi di incarico tra settori convenzionali diversi, la continuità professionale non coincide automaticamente con la continuità economica, e la differenza tra anzianità “giuridica” e “economica” smette di essere una distinzione da manuale per diventare un discrimine che incide sul trattamento orario e, in prospettiva, sull’intero assetto retributivo; per questo, ogni scelta di transito merita una verifica preventiva puntuale delle fonti applicabili e delle clausole che governano il nuovo rapporto, perché spesso la vera sorpresa non è ciò che si guadagna cambiando incarico, ma ciò che non si riesce più a far valere una volta cambiato.

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Nella sentenza Cass. pen., 16 gennaio 2026, n. 1788, la Corte di Cassazione mette un punto fermo (molto pratico) su un tema che torna spesso nei contenziosi di responsabilità medica in emergenza: quando l’errore è un’omissione “a monte” (diagnosi/trasporto/monitoraggio), come si dimostra il nesso di causalità senza rifugiarsi in percentuali astratte.

Il caso nasce da un intervento 118 presso l’abitazione di un paziente con sintomi importanti: forte dolore toracico, difficoltà respiratoria, brividi, vertigini, quadro compatibile con una possibile sindrome coronarica acuta. Il medico dell’equipaggio, dopo la valutazione dei parametri vitali, esclude patologie cardiache acute, formula diagnosi di toracoalgia da esofagite e somministra terapia per quel sospetto, senza eseguire un ECG (pur avendo l’apparecchiatura in ambulanza) e senza disporre l’immediato trasporto in ospedale. Dopo circa un’ora, il paziente va incontro a sincope e poi ad arresto cardiocircolatorio; viene trasferito in terapia intensiva cardiologica, ma morirà per un quadro gravissimo con danno anossico cerebrale e ischemico cardiaco secondario.

In primo grado il Tribunale aveva assolto: pur riconoscendo una grave negligenza (colpa) nell’omettere i controlli doverosi, riteneva non raggiunta quella “probabilità prossima alla certezza” richiesta per dire che, con la condotta corretta, l’esito si sarebbe evitato. In appello, però, la Corte territoriale ribalta tutto e condanna; e la Cassazione, investita dal ricorso del sanitario, dichiara il ricorso inammissibile, confermando l’impostazione dell’appello.

Il cuore della pronuncia è qui: nel reato omissivo improprio (il classico “non ho fatto ciò che dovevo fare”), il nesso causale si valuta con un giudizio di alta probabilità logica secondo i principi “Franzese”. Ma — dice la Cassazione — questo giudizio non può ridursi a una lotteria di percentuali (“30–40%”, “60–70%”) prese in astratto. Il giudice deve sì usare le generalizzazioni scientifiche, ma soprattutto deve “sporcarsi le mani” con il caso concreto, escludendo (quando possibile) decorsi alternativi e valorizzando le evidenze specifiche.

Ed è proprio ciò che, secondo la Cassazione, l’appello ha fatto meglio del primo grado: invece di fermarsi al ragionamento “statistico” (“magari l’ECG poteva essere negativo”, “forse non c’era tempo”), ha considerato elementi decisivi emersi nel processo. In particolare: l’ECG eseguito circa un’ora dopo mostrava una SCA con sopraslivellamento del tratto ST (STEMI); e, alla luce di quel dato, un ECG tempestivo e soprattutto il trasporto immediato con monitoraggio in ambiente ospedaliero avrebbero consentito interventi (monitoraggio, terapia farmacologica, coronarografia e procedure) idonei a bloccare o rallentare l’evoluzione, intercettare tempestivamente l’aritmia e impedire il prolungarsi dell’arresto con mancata ossigenazione cerebrale. La Cassazione sottolinea che le cure poi praticate in ospedale hanno sì ripristinato la stabilità emodinamica, ma troppo tardi: il danno irreversibile deriva dal tempo trascorso senza cure adeguate nel momento critico.

Altro passaggio interessante (e utilissimo per chi lavora in sanità): la Cassazione liquida come generica la doglianza sull’elemento soggettivo. Per i giudici, la colpa era stata già argomentata in modo chiaro: condotta gravemente negligente perché in contrasto con linee guida e con le “evenienze concrete” (cioè: sintomi d’allarme) che imponevano ECG urgente e trasporto.

Cosa ci portiamo a casa, in termini operativi?

Primo: in emergenza, quando ci sono red flag cardiache, la “diagnosi rassicurante” senza test/monitoraggio rischia di diventare un boomerang processuale. Qui non si parla di medicina difensiva, ma di percorso assistenziale minimo ragionevole: ECG tempestivo e scelta prudenziale del setting (ospedale/monitoraggio) quando il quadro lo impone.

Secondo: sul nesso causale, questa sentenza rafforza un concetto che nei giudizi di responsabilità medica pesa tantissimo: non basta dire “non era certo che si salvasse”. Il punto è: con la condotta doverosa, con elevata credibilità razionale, l’evento non sarebbe accaduto o sarebbe accaduto dopo, o con minore gravità. Se la catena logica è ben costruita sulle evidenze del caso, la Cassazione non si lascia ipnotizzare dai numeretti presi “a pacchetto”.

Terzo (lato gestione del rischio): protocolli, formazione e tracciabilità fanno la differenza. In contesti 118/guardia/urgenza, la documentazione su sintomi, ragionamento clinico, criteri di trasporto e test eseguiti non è burocrazia: è sicurezza clinica e, quando serve, difesa tecnica.

Ultimo (lato assicurativo): per medici e strutture, casi così ricordano che la tutela non è solo “avere una polizza”, ma avere la polizza giusta + un impianto di prevenzione del sinistro. E quando il contenzioso parte, entra in gioco anche la Tutela Legale (fondamentale per reggere tempi, consulenze e strategia difensiva), oltre alla corretta gestione della denuncia e del fascicolo.

La luce del mattino filtrava dalle ampie finestre dello studio, illuminando il viso concentrato del dottor Luca Moretti. La morte di Elena  era una ferita che non si sarebbe mai chiusa, un dolore sordo che portava con sé in ogni intervento, in ogni decisione.

Tuttavia, Luca sapeva di non poter permettere che il passato influenzasse il suo presente.

Doveva essere forte per i suoi pazienti, per i suoi collaboratori, per gli specializzandi che istruiva … per onorare il suo ricordo.

Nel corridoio, la sua equipe si preparava per un’altra giornata intensa.

Il Dottor Marco Santini era un chirurgo generale di grande esperienza e fidato amico di Luca. Noto per la sua abilità eccezionale in sala operatoria e il suo spirito di squadra. Con i suoi capelli castani sempre un po’ spettinati e un sorriso disarmante, Marco era il cuore pulsante dell’equipe chirurgica. Era famoso per il suo senso dell’umorismo tagliente e la sua capacità di alleggerire anche le situazioni più tese con una battuta al momento giusto.

Fuori dall’ospedale, Marco era un appassionato di calcio, e spesso organizzava partite con i colleghi. La sua casa era il punto di ritrovo per le serate di gioco e le grigliate estive. La sua dedizione alla professione era pari solo al suo amore per la vita, e questo equilibrio faceva di lui un medico amato sia dai pazienti che dai colleghi.

 La Dottoressa Alessandra Romano era un’eccezionale chirurga pediatrica, riconosciuta per la sua empatia e il suo approccio compassionevole verso i piccoli pazienti e le loro famiglie. I suoi occhi verdi luminosi spiccavano come stelle lucenti sul suo viso circondato da una riccia chioma nera corvino. Alessandra era una presenza rassicurante e positiva all’interno del reparto.

Cresciuta in una piccola città del sud Italia, Alessandra aveva portato con sé la calda ospitalità e il senso di comunità della sua terra natale. Era conosciuta per la sua capacità di trovare il lato positivo in ogni situazione e di infondere speranza nei cuori dei genitori preoccupati. Oltre al suo lavoro, Alessandra amava la musica e suonava il pianoforte, spesso organizzando serate musicali che riunivano colleghi e amici in un’atmosfera rilassata e gioiosa.

Il Dottor Paolo Rinaldi, capelli neri sempre perfettamente pettinati, occhiali che gli conferivano un’aria intellettuale, era un chirurgo cardiovascolare di eccezionale bravura. Paolo era  precisione, minuzia,  attenzione ai dettagli, qualità che lo rendevano uno dei migliori nel suo campo. La sua mente analitica e la sua capacità di risolvere problemi complessi lo avevano fatto emergere come uno dei pilastri dell’equipe chirurgica del Dott. Luca Moretti.

Nonostante la sua serietà professionale, Paolo aveva una passione per i film di fantascienza e la letteratura classica. Nel tempo libero, amava discutere di teorie scientifiche e scenari futuristici con gli specializzandi del terzo e quarto anno, stimolando conversazioni che spesso sfociavano in serate divertenti e stimolanti. La sua dedizione alla medicina era evidente, ma Paolo sapeva anche trovare il tempo per godersi la vita e le amicizie che aveva costruito nel corso degli anni.

 Luca camminava lungo il corridoio dell’ospedale, i suoi pensieri sempre rivolti all’errore, il più grande insegnante nella sua professione, e soprattutto al dolore sempre presente e che gli permetteva di sentirsi vivo e mantenere la mente concentrata sui propri obiettivi e sulla promessa che aveva fatto ad Elena.

 Proprio mentre stava per entrare nella camera bianca, vide un gruppo di persone familiari riunite poco più avanti.

 Marco, con la sua risata inconfondibile, stava raccontando una delle sue solite barzellette. Alessandra, sempre solare, ascoltava attentamente e annuiva, mentre Paolo, con un libro sotto il braccio, sorrideva divertito.

 Luca si avvicinò, e Marco fu il primo a notarlo.

“Ecco il nostro leader!” esclamò Marco, facendo cenno a Luca di unirsi al gruppo.

 “Buongiorno, ragazzi,” disse Luca con un sorriso stanco. “Come va?”

 Alessandra rispose con il suo solito entusiasmo: “Tutto bene, Luca. Stavamo solo cercando di decidere dove andare a pranzo oggi. Hai qualche suggerimento?”

 “Direi che possiamo provare quel nuovo ristorante giapponese di cui tutti parlano,” propose Paolo, aggiungendo un tocco di novità alla conversazione.

 Luca annuì, apprezzando il tentativo dei suoi amici di mantenere l’atmosfera leggera. “Mi sembra un’ottima idea. Dopo tutto, un buon pranzo potrebbe essere proprio quello che ci serve per affrontare il pomeriggio.”

 Nonostante i cupi e grigi pensieri che attraversavano la sua testa, sapeva che insieme  a loro avrebbe potuto affrontare qualsiasi cosa.

 Nel frattempo, un gruppo di specializzandi del primo anno si radunava nervosamente nei corridoi, pronti per una giornata di osservazioni e apprendimenti. Una giovane donna dai capelli rossi e ricci, con una risata contagiosa che riusciva a rompere la tensione anche nei momenti più difficili. Era nota per il suo ottimismo incrollabile e per la sua capacità di trovare il lato positivo in ogni situazione.

 Accanto a lei, un’altra specializzanda con occhiali grandi e rotondi, sempre immersa nei libri. Era un’autentica enciclopedia medica ambulante, capace di citare studi e ricerche a memoria. Nonostante la sua serietà, aveva una passione segreta per i film di fantascienza, che amava discutere con chiunque volesse ascoltarla.

 Tra di loro c’era, una giovane donna dai capelli castani e occhi verdi e determinati. Era arrivata con grandi aspettative e un desiderio ardente di imparare dai migliori. Aveva sentito parlare della reputazione del dottor Moretti e non vedeva l’ora di poter lavorare al suo fianco. Il suo nome era Sara!

Infine, un giovane uomo con un’energia inesauribile e un sorriso perennemente stampato sul volto. Era noto per il suo senso dell’umorismo, sempre pronto a fare una battuta per alleggerire l’atmosfera. La sua attitudine rilassata non comprometteva però la sua dedizione al lavoro, e tutti sapevano che potevano contare su di lui nei momenti di difficoltà.

Sara si avvicinò al gruppo di chirurghi senior con un sorriso timido. “Buongiorno, dottor Moretti. Sono Sara Bianchi, una delle nuove specializzande. È un onore poter imparare da voi.”

Luca le sorrise con calore. “Benvenuta, Sara. Spero che tu sia pronta a lavorare sodo. Qui non c’è spazio per gli errori, ma se hai la volontà di imparare, troverai tutto il supporto di cui hai bisogno.”

 “Sì, dottore. Farò del mio meglio,” rispose Sara, sentendo un’ondata di determinazione crescere dentro di lei.

 Era ora di iniziare!

 “Pronti per un’altra giornata?” chiese Luca, entrando nella sala con un sorriso stanco ma determinato.

 “Pronti come sempre, capo,” rispose Marco con un cenno del capo. “Abbiamo un paio di interventi complessi questa mattina, ma niente che non possiamo gestire.”

 “Perfetto! Alessandra, il primo caso è tuo! Un aneurisma cerebrale su un neonato di pochi giorni. Ho piena fiducia in te,” disse Luca, guardandola negli occhi.

 “Grazie, Luca. Non ti deluderò,” rispose Alessandra, raccogliendo la sfida.

 Luca si immerse completamente nel lavoro, dando istruzioni precise e supervisionando ogni intervento. Durante una pausa, si trovò a parlare con Marco e Alessandra nel piccolo ufficio adiacente alla sala operatoria.

 “È incredibile quanto lavoro ci sia sempre da fare,” disse Marco, togliendosi i guanti chirurgici. “Ma non cambierei nulla di questo lavoro. Siamo fortunati a poter fare la differenza ogni giorno.”

 “Sono d’accordo,” aggiunse Alessandra, bevendo un sorso d’acqua. “Nonostante tutto il dolore e le sfide, sapere che possiamo salvare vite è ciò che ci spinge a continuare.”

 Luca annuì, riflettendo su quanto fossero veri quei sentimenti. “Abbiamo tutti scelto questa strada per una ragione. E anche nei momenti più difficili, dobbiamo ricordare il perché siamo qui.”

 Mentre la giornata avanzava, Sara ebbe l’opportunità di assistere all’ intervento guidato da Alessandra. Era un’operazione delicata, e Sara osservava ogni movimento con attenzione, cercando di apprendere il più possibile. Dopo l’intervento, la D.ssa Romano si avvicinò a lei.

 “Sei stata attenta, Sara. Buon inizio. Ricorda, l’importanza è nei dettagli. Non esitare mai a fare domande,” disse Alessandra con un incoraggiante sorriso.

 “Grazie, dottoressa Romano. Farò del mio meglio per imparare tutto ciò che posso,” rispose Sara, sentendosi grata per l’opportunità.

Alla fine della giornata, Luca si ritirò nel suo ufficio, dove trovò un messaggio sulla sua scrivania. Era una richiesta di appuntamento con Giovanni Russo, un nuovo paziente con una diagnosi di tumore cerebrale. Luca prese un respiro profondo, preparandosi mentalmente per la nuova sfida che lo attendeva. Sapeva che ogni paziente rappresentava una nuova possibilità, un nuovo inizio.

Vi è piaciuta la storia fino a qui?

Le avventure del Dott. Moretti non sono finite! Se volete sapere quali altri sorprese ci riserveranno le corsie del Niguarda, non perdetevi il prossimo episodio!

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A volte ritornano…

Obiettivo Risarcimento WEB 30sec

Era il 2014 quando insieme ad altri colleghi, si girava nelle corsie dei reparti ospedalieri per cercare di rimediare più contatti possibili di professionisti del settore sanitario, con lo scopo di poter promuovere successivamente Piani Individuali Pensionistici (Fondi Pensione). A quei tempi lavoravo per una compagnia generalista e le responsabilità civili, soprattutto nell’area medico-sanitaria, erano un vero e proprio tabù, perché etichettati come “rischi non graditi” alla compagnia. Seppur la materia fosse interessantissima ed era diventato un mio hobby tenermi aggiornato, frequentare corsi e leggere libri del settore, non avrei, comunque, potuto proporre quel tipo di prodotto assicurativo perché sottoposto al veto della mia mandante.

La cosa che mi stupiva giorno dopo giorno, nell’entrare negli ospedali e nel percorrere le fredde corsie bianco-verdi pregne di ansia e sofferenza, era vedere che oltre a noi intermediari del settore assicurativo e ai rappresentanti farmaceutici o di prodotti medicali, era costante la presenza di avvocati e di procacciatori di affari di società di tutoring.

Questi ultimi, soprattutto, erano protagonisti di pietosi teatrini, nel quale l’avido imbonitore cercava di convincere in tutti i modi i pazienti, o i loro familiari, che qualora avessero subito un torto anche minimo dal nosocomio o dai medici dello stesso, avrebbero potuto sporgere denuncia, attraverso di loro e a titolo completamente “gratuito”, per danni da medical malpractice. Erano veri e propri avvoltoi che volavano sopra al deserto in attesa di povere vittime da imbonire e assalire, con l’unico obiettivo di distruggere, a torto o ragione, l’immagine e il lavoro della Medicina e dei propri operatori. Il tutto a discapito dei cittadini italiani perché, e in questo caso la statistica viene a darci una mano, proprio nei 5 anni dal 2012 al 2017, il 97% delle cause insorte tra pazienti e medici per medmal sono state archiviate dai Tribunali Italiani con un nulla di fatto, intasando le aule di giustizia, rallentando il lavoro degli impiegati pubblici, dei Giudici, dei Magistrati, dei Cancellieri, con un enorme spreco economico che avremmo preferito destinare a opere diverse.

A fronte di tali bassezze deontologico-professionali, non pochi sono stati gli scontri tra gli ordini e le associazioni di categoria sfociati, addirittura, in vere e proprie campagne in difesa della categoria sanitaria. In particolare ricordo con molta simpatia, un sarcastico spot, dal quale, peraltro, mi sono ispirato per il titolo di questo articolo, nel quale degli avvoltoi sono pronti ad assalire le proprie prede, i medici, garanti della salute di ogni cittadino.

Spot A.M.A.M.I. – Associazione Medici Accusati di Medicalmalpractice Ingiustamente

L’associazione che si era occupata di girare e produrre questo video era l’A.M.A.M.I. – Associazione Medici Accusati di Medicalmalpractice Ingiustamente e questa stessa associazione fu proprio creata, oltre che per mire solidaristiche tra medici, anche a seguito di un’altra grossa campagna pubblicitaria del 2009 di una ormai famosa società di tutoring, dove si evidenziava e sollecitava lo spettatore alla possibilità di intentare o sollevare azioni di rivalsa, anche temerarie, contro il Servizio Sanitario Nazionale.

Spot del 2009

Bene… considerato che siamo in tema del #10yearschallenge che spopola su social network, mettendo a confronto due fotografie, una attuale e una di dieci anni fa, possiamo dire di essere fortunati a poter fare altrettanto con questi video di odio contro la categoria sanitaria. Infatti, dopo ben 10 anni, la stessa società di tutoring, ci riprova, e anche in grande stile. Il nuovo spot passa sulla rete pubblica nazionale, nell’orario di punta, con un messaggio più che diretto allo spettatore e con un testimonial di eccezione: Enrica Bonaccorti. Facendosi gioco della risposta della A.M.A.M.I. di cinque anni prima, ignorando completamente qualsiasi regola di deontologia professionale, in un momento di forte cambiamento della giurisprudenza al riguardo, considerato che siamo a quasi due anni da un cambio normativo molto forte sulla responsabilità medica e sulla sicurezza delle cure, questa stessa società entra con feroce prepotenza nelle case degli Italiani a promuovere, come merendine e biscotti, il loro servizio di gestione dei danni alla persona finalizzata all’ottenimento di un risarcimento nei casi di ipotetica malasanità.

Spot del 2019
#10yearschallenge

In un clima già pesante nei confronti dei medici, degli infermieri e degli operatori socio-sanitari, dove i mass-media ne fanno protagonisti per eccellenza di cronaca nera, ove un nuovo impianto normativo appena insediato fa molta fatica a partire, ove gli stessi operatori di giustizia fanno fatica a interpretare e applicare la Legge, ove le Compagnie assicurative nazionali fuggono dal rischio consentendo alle straniere di fare cartello, si innesta un ulteriore incitamento all’odio nei confronti degli operatori sanitari del Servizio Sanitario Nazionale e per giunta proprio sul circuito televisivo pubblico (un controsenso senza precedenti). Tutto questo non farà altro che favorire la migrazione degli operatori dal pubblico al privato, portando inevitabilmente ulteriore diffidenza su tutte le categorie operanti, e gli effetti di tutto questo non potranno che ricadere su tutti gli utenti, ossia su tutti noi.

Non posso che condividere l’ennesima reazione del mondo associativo, delle organizzazioni sindacali e della Federazione Nazionale degli ordini dei medici (FNOMCEO) che hanno immediatamente richiesto la sospensione in via “cautelativa” dello spot in questione alla televisione pubblica. La valutazione della reclame pubblicitaria sarà sottoposta all’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria, anche se la stessa FNOMCEO ha annunciato una lettera al Consiglio Nazionale Forense in relazione alle pressioni da parte di avvocati per intentare cause di risarcimento che, come prima accennavo, per oltre il 90% finiscono in un nulla di fatto.

Ultimamente, anche Consulcesi ha promosso una petizione online, sul sito Change.org per la creazione del Tribunale della Salute, un vero e proprio luogo di confronto e non di contrapposizione tra medici e pazienti. In 48 ore l’iniziativa ha raggiunto più di 10.000 adesioni, una bella risposta allo spot di incitamento all’odio.

Personalmente, la mia opinione, converge a favore della categoria sanitaria. Non mi sono mai piaciuti né gli avvoltoi né le persone che si approfittano della sofferenza altrui. Coloro che lavorano nella sanità e nel sociale, ogni giorno sopportano un enorme peso psico-fisico per portare avanti la loro professione. Alcuni di loro dedicano a tal punto se stessi al bene degli altri, superando spesso le barriere del benessere proprio. Basti pensare allo scalpore che ha suscitato il post di chirurgo di un ospedale toscano che ha festeggiato il proprio capodanno in sala operatoria, accumulando ben oltre 600 ore di lavoro notturno in un anno a discapito della propria famiglia. Quanti pazienti dovranno ringraziare quel medico?

Credo fermamente nella giustizia e so perfettamente che su ogni albero possono crescere mele marce, che vanno assolutamente estirpate prima che rechino danni ad altri, ma credo anche che invece di creare pubblicità televisive che possono aumentare l’astio, l’odio e la sfiducia nella sanità, si potrebbero investire soldi per fare qualcosa di molto più concreto per portare a galla tutte le falle del sistema, a partire dagli impiegati improduttivi o perennemente  malati, ai giochi di potere e quei sanitari che hanno tradito il proprio giuramento, la loro missione, in favore di un “credo” molto più “prezioso” e “appagante”.

La responsabilità medica parlamento italiano

Cosa è successo nel comparto corporate, per enti sanitari pubblici e privati, dopo l’uscita della Legge Gelli-Bianco, nell’ambito assicurativo?

Durante l’anno 2017 il numero di strutture sanitarie pubbliche assicurate con polizze a copertura della responsabilità civile sanitaria è diminuito: le recenti statistiche Ivass, pubblicate dall’ente, rivelano che più del 50% delle strutture, assicurate nel 2010, al 2017 risultavano scoperte; non solo, i premi raccolti nell’ultimo anno sono in calo del 2,4% rispetto al 2016.

Questi dati delineano come l’entrata della Legge Gelli abbia avuto un effetto contrario rispetto a quello che, molto probabilmente, si era prefigurato il legislatore. La norma di fatto non rende obbligatoria completamente la stipula di una polizza di Responsabilità Civile anzi lascia aperto (normandolo) il canale delle analoghe misure. Così, in assenza di organi di controllo o regimi sanzionatori, la facoltà di assicurarsi con apposito contratto resta nel limbo (questo discorso, ovviamente, vale solo per le strutture, pubbliche o private che siano).

Si spera che i regolamenti attuativi, in fase di realizzazione, possano aiutare a invertire questo trend ma quello che appare è che, soprattutto nel pubblico, stia prendendo piede la cosiddetta auto-ritenzione, ovvero sviluppare delle vere e proprie gestioni del rischio per ogni singola Regione o A.S.L. con un sostanziale ricarico della spesa risarcitoria a carico del bilancio sanitario del singolo ente (ndr: ma la Legge non serviva proprio a decomprimere la pressione delle voci di spesa dei bilanci?). Una funzione, quella dell’auto-ritenzione, cui le Regioni stesse non sarebbero adeguatamente preparate nemmeno attraverso regolamenti disciplinati dalla normativa vigente, finendo per porre a carico di tutti gli eventuali risarcimenti dovuti a errori di pochi.

Una prima analisi di questa situazione è stata fatta dalla S.I.M.L.A. (Società Italiana Medicina Legale e delle Assicurazioni), nell’ambito di un convegno sul ruolo dei consulenti legali ai sensi dell’art. 696 bis C.P.C. introdotto dalla Legge Gelli.

Uno degli obbiettivi della norma era di alleggerire la conflittualità legata agli esiti dei trattamenti operatori e curativi in ospedale per il tramite sia dell’introduzione dell’assicurazione sia della mediazione: partendo da questo assoluto, durante il convegno i vari relatori, hanno affrontato il problema di come nel 2017, periodo in cui la spesa sanitaria è stata pari all’8,9% del PIL, i dati Ivass e di altri vari osservatori, facenti capo a compagnie di assicurazione, intermediari, associazioni di categoria, ecc., abbiano confermato una ritirata delle compagnie di assicurazione dalle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche, nell’ambito della medical malpractice.

L’effetto di trend: il mercato assicurativo sulla medmal è concentrato in un pugno di compagnie, per giunta straniere; pochi premi, molte controversie. Tutto questo impatta sia sulla sostenibilità economica della spesa sanitaria sia sull’effettiva tutela del diritto alla salute sancito dall’art. 32 del Costituzione Italiana.

Tutto ciò porta a un enorme sbilanciamento tra il liquidato per il risarcimento del danno da parte delle strutture pubbliche e quelle private. Tale dato avvalora ancor di più la scelta dell’auto-ritenzione in ambito pubblico, in considerazione anche dell’allontanamento delle compagnie di assicurazione: gli Enti pubblici (Regioni, ASL, Nosocomi) costituiscono dei fondi di riserva, specificatamente destinati a risarcire i pazienti che hanno subito dei danni a seguito di errori sanitari, alimentati da accantonamenti annuali.

Alla stregua di quanto descritto sopra, auspichiamo che il Governo dia un giro di vite all’emanazione dei decreti attuativi, al fine di fare il prima possibile chiarezza su quanto rimasto di dubbio su questa materia e tanti altri temi che a tutt’oggi impediscono alla norma di agire proprio a favore di quel diritto alla salute che, ormai da tempo, sembra essere stato abbandonato.

medico famigliaNel caso in cui un paziente ritenesse di essere stato danneggiato dalla condotta professionale del proprio medico di base, potrà esperire domanda di risarcimento non solo verso lo stesso sanitario ma anche verso l’Azienda Sanitaria Locale di appartenenza.

In sostanza la risposta al quesito, che per anni è stato fonte di dibattito anche nelle opportune sedi giudiziarie, va ricercata nell’art.7 co. 1 che sancisce a chiare lettere che “La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell’adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell’opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del Codice Civile, delle loro condotte dolose e colpose”.

Nel seguente comma 2 viene avvalorato ancor di più quanto esposto al precedente co. 1 in quanto va ad applicarsi anche alle “prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell’ambito di attività di sperimentazione clinica ovvero in regime di convenzione con il S.S.N. nonché attraverso la telemedicina”.

Per quanto sopra riportato sembra che la struttura sanitaria (quindi le ASL in questo caso) sia chiamata a rispondere contrattualmente, di tutto ciò che è di propria competenza, anche se il paziente si avvale di soggetti terzi in convenzione con la stessa.

Allora il medico di base risponde della propria condotta? A quale titolo?

Come è noto il legislatore ha cercato, nell’ultima legge, di compensare il buco normativo lasciato dalle precedenti, recependo tutte o quasi le Sentenze di Cassazione che avevano colmato dubbi e quesiti.

Nel caso di specie, la sentenza n. 6243/2015 escludeva la responsabilità del medico di base ritenendo che la sanità pubblica non potesse ricomprendere la condotta professionale del sanitario ma solo la mera organizzazione della medicina generale senza applicazione del contatto sociale. Di contro la Legge 833/1978 cita che il paziente nello scegliere il proprio medico agisce nei confronti della ASL e opera un’azione destinata a produrre i suoi effetti nei confronti del S.S.N. e non nei confronti del medico prescelto.

In conseguenza alle due osservazioni sopra menzionate, relative agli errori del medico di base, possiamo dedurre (seppur ancora incerti) che ne rispondano sia la struttura che il sanitario stesso.

Ancora oggi, però, non risulta chiaro a che titolo risponda il medico di famiglia.

L’impostazione dell’attuale normativa pende per una responsabilità extracontrattuale così come gli altri medici che non agiscono nei confronti di una obbligazione diretta con il paziente, anche se molti giuristi ritengono che gli stessi siano invece chiamati a rispondere a titolo contrattuale.

La responsabilità medica parlamento italianoLo schema di decreto legislativo istitutivo del Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria è stato inviato alla Conferenza delle Regioni per il parere. Il Fondo, previsto dall’articolo 14, comma 2, della legge Gelli, è costituito nello stato di previsione del Ministero della Salute e alimentato annualmente dai contributi delle imprese assicurative, autorizzate per far fronte alla responsabilità civile per danni causati da medici e sanitari, gestiti dalla Consap SpA (Concessionaria servizi assicurativi pubblici), tramite apposita convenzione con il Ministero della Salute.

Il testo è attualmente composto da 17 articoli. Il Capo I (norme generali), contiene i primi 3 articoli che trattano le definizioni, l’oggetto del regolamento e la finalità del Fondo.

Il Capo II (Risarcimento dei danni derivanti da responsabilità sanitaria),composto dall’articolo 4 (Intervento del Fondo per i danni derivanti da responsabilità sanitaria) spiega come il Fondo risarcisca i danni derivanti da responsabilità sanitaria nei seguenti casi:

1) qualora il danno sia di importo eccedente rispetto ai massimali previsti dai contratti di assicurazione stipulati dalla struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata ovvero dall’esercente la professione sanitaria;

2) qualora la struttura sanitaria o socio-sanitaria pubblica o privata, ovvero l’esercente la professione sanitaria, risultino assicurati presso un’impresa che al momento del sinistro si trovi in stato di insolvenza o di liquidazione coatta amministrativa o vi venga posta successivamente;

3) qualora la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata, ovvero l’esercente la professione sanitaria, siano sprovvisti di copertura assicurativa per recesso unilaterale dell’impresa assicuratrice, ovvero per la sopravvenuta inesistenza o cancellazione dall’albo dell’impresa assicuratrice stessa.

Il diritto al risarcimento deve essere accertato da sentenza passata in giudicato e dagli altri provvedimenti che decidono in via definitiva sui danni cagionati da responsabilità sanitaria. Sono risarcibili dal Fondo esclusivamente i danni relativi ai sinistri denunciati per la prima volta dopo la data di entrata in vigore della legge.

L’articolo 5 (Modalità di intervento del Fondo di garanzia), sancisce che l’accesso al Fondo avviene con domanda da parte dell’Istante, presentata attraverso la compilazione di apposita modulistica disponibile sul sito internet del Ministero della Salute e del Gestore, inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Il Gestore, ricevuta la domanda, comunica all’Istante, con lo stesso mezzo, l’avvio del procedimento istruttorio, che ha durata di 90 giorni. Il Gestore sottopone al Comitato gli esiti del procedimento istruttorio per le conseguenti deliberazioni. Provvede poi a comunicare la delibera del Comitato all’Istante e, in caso di esito positivo, comunica le ammissioni al Fondo e le modalità della liquidazione.
Le percentuali degli importi liquidabili con riferimento a ciascun anno sono definite dal Comitato tenuto conto dell’importo complessivo delle domande ammesse alla liquidazione nell’anno e dell’ammontare delle disponibilità del Fondo. Le risorse residue non utilizzate nell’anno di competenza possono essere utilizzate per le liquidazioni relative agli anni successivi.

All’articolo 6 (Regresso del Fondo di garanzia), si evidenzia come, a  seguito della liquidazione, il Fondo è surrogato, per l’importo pagato, nei diritti del danneggiato nei confronti del responsabile del sinistro.

Passiamo così al Capo III (Agevolazioni per l’accesso alla copertura assicurativa da parte degli esercenti le professioni sanitarie che svolgono la propria attività in regime libero-professionale).

L’articolo 7 (Intervento del Fondo per agevolare l’accesso alla copertura assicurativa da parte degli esercenti le professioni sanitarie che svolgono la propria attività in regime libero professionale) spiega che il Fondo assolve anche alla funzione di agevolare l’accesso alla copertura assicurativa da parte degli esercenti le professioni sanitarie che svolgono la propria attività in regime libero professionale per la stipula di apposite polizze assicurative. Il Fondo, previo accertamento tramite procedimento istruttorio del Gestore, nei termini e con le modalità definiti dal Comitato, liquida la differenza tra il premio effettivamente corrisposto per la polizza dai requisiti minimi e il premio calcolato secondo i parametri di cui al successivo articolo 8.

L’articolo 8 (Requisiti per la richiesta di accesso al Fondo), come preannunciato, chiarisce che la domanda di accesso al Fondo è consentita agli esercenti le professioni sanitarie per i quali il rapporto tra il premio di polizza versato e il reddito è superiore ai parametri definiti ogni anno dal Comitato, individuati per fasce di età dei richiedenti, tenuto conto delle soglie stabilite dagli scaglioni di reddito di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni.

L’articolo 9 (Modalità di intervento del Fondo di garanzia) ripete quanto già contenuto dall’articolo 5.

Infine il Capo IV (Disposizioni comuni). L’articolo 10 (Misura del contributo delle imprese assicuratrici e modalità di alimentazione del Fondo), spiega che il Fondo è alimentato dai contributi versati annualmente dalle imprese autorizzate all’esercizio (nel territorio della Repubblica) delle assicurazioni per la responsabilità civile generale che coprono i danni derivanti da responsabilità sanitaria, incluse le imprese di assicurazione aventi sede legale in uno Stato aderente allo Spazio Economico Europeo (SEE) che operano in Italia in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi e le sedi secondarie di imprese aventi sede legale in uno Stato che non è aderente al SEE. I contributi affluiti all’entrata del bilancio dello Stato sono riassegnati annualmente, con uno o più decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze, al Fondo.

Per il primo anno di esercizio del Fondo il contributo, di cui al comma I, è pari al 4% dei premi delle polizze a copertura dei danni derivanti da responsabilità sanitaria incassati nell’ultimo esercizio, al netto degli oneri di gestione stabiliti dall’IVASS. La misura del contributo è aggiornata annualmente, su proposta del Comitato, con apposito decreto del Ministro della Salute, da adottare di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, in relazione alle effettive esigenze della gestione del Fondo. Ai fini della rideterminazione del contributo, il Gestore trasmette al Ministero della Salute e al Ministero dello Sviluppo Economico il rendiconto di gestione riferito all’anno precedente.

Il contributo è versato entro il termine del 31 luglio di ciascun anno.

L’articolo 11 (Modalità di gestione del Fondo) sottolinea che il gestore tiene contabilità e scritture separate per le operazioni attinenti, rispettivamente, alle gestioni di cui al Capo II e al Capo III, nonché una separata amministrazione dei beni a esse pertinenti, in modo che risulti identificato il patrimonio destinato a rispondere delle obbligazioni relative alle due separate gestioni.

L’articolo 12 (Rapporto convenzionale con il Gestore) spiega che, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del regolamento, il Ministero della Salute stipula con Consap S.p.A. la Convenzione che, uniformandosi ai principi di buona amministrazione, trasparenza, economicità, equilibrio di bilancio, destinazione del Fondo agli scopi indicati dalla legge, rendicontazione e alle altre disposizioni del presente regolamento, disciplina l’attività di gestione del Fondo, le modalità di svolgimento del servizio, i relativi rapporti economici con il Gestore, nonché le forme di vigilanza sull’attività di gestione.

L’articolo 13 (Rendiconto della gestione del Fondo di garanzia) evidenzia che il rendiconto della gestione del Fondo, predisposto dal Gestore e approvato dal Comitato, è trasmesso, unitamente a una relazione del Gestore, al Ministero della Salute e al Ministero dello Sviluppo Economico, entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui esso si riferisce.

Con l’articolo 14 (Comitato di gestione del Fondo) viene istituito, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, presso Consap S.p.A., il Comitato di gestione del Fondo. Il Comitato è presieduto da un rappresentante designato dal Ministero della Salute.

Faranno inoltre parte del Comitato:
n. 1 rappresentante designato del Ministero della Salute;
n. 1 rappresentante designato dal Ministero dello Sviluppo Economico;
n. I rappresentante designato del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
n. 1 rappresentante di IVASS;
n. 1 rappresentante di ANIA;
n. 1 rappresentante designato dalla Conferenza delle regioni.

L’articolo 15 (Attribuzioni del Comitato) spiega che il Comitato svolge le seguenti funzioni:
– delibera sulle richieste di accesso al Fondo sottoposte dal Gestore;
– definisce i parametri di cui al precedente articolo 8;
– propone l’aggiornamento della misura del contributo di cui al precedente articolo 10 4-2;
– approva, su proposta del Gestore, i modelli di domanda per l’accesso al Fondo;
– approva il rendiconto di gestione del Fondo predisposto dal Gestore;
– individua le risorse del Fondo da destinare agli interventi di cui al Capo Il e al Capo III del presente regolamento;
– definisce le percentuali degli importi liquidabili di cui all’articolo 5, comma 9, e all’articolo 9, comma 9;
– delibera, su proposta del Gestore, sulle questioni relative all’applicazione delle disposizioni concernenti l’operatività del Fondo;
– dispone audizioni.

L’articolo 16 (Vigilanza governativa sul Fondo di garanzia) chiarisce che il Ministero della Salute, il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dell’Economia e delle Finanze possono chiedere in qualunque momento, anche disgiuntamente, alla Consap S.p.A. notizie e dati sulla gestione del Fondo stesso e disporre accertamenti ove lo ritengano necessario.

Infine, l’articolo 17 (Disposizioni finanziarie) spiega che le esigenze finanziarie derivanti dall’applicazione del presente regolamento sono a carico del Fondo. Dal presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Fonte: Il Sole 24 Ore

Claudio Grotti Medical InsuranceProseguono le interviste su medmalinsurance.it e questa volta è il turno di Claudio Grotti, collaboratore di Mediass S.p.A., con il quale potremo avere un punto di vista differente da quello sinora presentato intervistando operatori del settore medico-sanitario. Classe 1975, negli anni duemila approccia al settore assicurativo del Ramo Danni, specializzandosi nelle Globali Fabbricati, differenziando, nel 2007, le proprie mire clientelari dagli immobili al rischio medico sanitario, del quale ne fa il proprio core business. Dal 2016 prosegue il percorso professionale nel brokeraggio assicurativo assieme a Riccardo Donati nella filiale Donati Assicurazioni s.a.s.

 

D: Salve Claudio Grotti e benvenuto su medmalinsurance.it o almeno benvenuto nel ruolo di intervistato! Concentrandoci sulle novità introdotte dalla Legge 24/2017, quali sono le prime impressioni? La riforma Gelli-Bianco rappresenta la fine della medicina difensiva?

R: Buongiorno. L’augurio che ci facciamo tutti, e per tutti intendo non solo gli operatori che lavorano nel settore sanitario ma anche gli Assicuratori, i colleghi intermediari e i cittadini stessi, coincide pienamente con l’obbiettivo che la Legge 24/2017 si è prefissata con il proprio nascere ed evolversi: la fine della medicina difensiva.

A oggi non si può dire che lo abbia fatto. Si tratta di una legge monca di quelle norme attuative che delineerebbero, in modo assoluto, tanti buchi normativi che finora sono stati colmati, seppur parzialmente, dalle interpretazioni giurisprudenziali di una o più Supreme Corti. Il nostro sito nasce proprio per gli esercenti la professione sanitaria, per rendere loro chiara e semplice la lettura del testo normativo e delle successive norme attuative. Non solo, medmalinsurance.it illustrerà i casi più disparati di medmal che hanno afflitto la loro categoria in passato e che continuano a fare “statistica” assicurativa/giurisprudenziale,al fine di fare formazione e informazione su questo delicato argomento. A tal proposito la sensibilizzazione a dotarsi di un consulente assicurativo indipendente, quale il broker, può alleggerirli di questo enorme e delicato problema che sino a oggi non ha reso semplice il loro operato, vittime, sia a torto che a ragione, di quel comparto di professionisti privi di deontologia e scrupoli, non solo nei confronti della sanità e  dell’utente finale (paziente), ma soprattutto della collettività che, in un modo o nell’altro, ne ha pagato le conseguenze in termini economici.

D: Senza dubbio, con la Legge n. 24/2017 il legislatore ha inteso tipizzare la responsabilità medica, una necessità che nasce dall’incompletezza della Legge n. 189/2012. È possibile che le novità introdotte portino a un reale alleggerimento della “colpa del medico”? Inoltre il danneggiato potrà avere un indennizzo diretto dall’assicurazione, cosa comporterà?

R: Come ho già detto nella risposta alla domanda precedente la Legge 189/2012 era paragonabile a una ottima traccia di un tema delle superiori se non fosse per il fatto che era tutto da svolgere. La giurisprudenza ha fatto da padrona incontrastata ed è giustissimo che oggi il Legislatore si sia assunto le proprie responsabilità formulando un impianto normativo che seppur ancora scevro di quelle risposte, risulta essere comunque un primo passo verso una chiarezza di fondo. Inoltre, sempre nell’ottica di snellimento delle pratica di risarcimento danni sia in favore del paziente ma, da non sottovalutare, in favore della struttura/esercente sanitaria, il Legislatore ha predisposto, sulla falsa riga della polizza RCA, l’indennizzo diretto dall’assicurazione. Certamente un’innovazione senza pari, considerati i lunghissimi tempi per i quali siamo abituati, seppur lunghi saranno i tempi d’attuazione: innanzitutto va ricordato che è vero che gli esercenti e le strutture hanno l’obbligo di dotarsi di apposita copertura ma è pur vero che gli Assicuratori non hanno l’obbligo a contrarre; da qui si dipana una serie di problemi legati a quella fuga dall’assunzione del rischio medmal da parte delle compagnie assicuratrici a cui abbiamo assistito negli ultimi anni e dei pochissimi competitor (si contano sulle dita di una mano) rimasti sul mercato. Quanto riportato è, a mio parere, una palese espressione di poco interesse nell’assumere questa tipologia di rischio che, in mancanza di un rigore normativo, potrebbe portare, in considerazione dell’indennizzo diretto, a un ulteriore giro di vite per le compagnie rimaste.

D: Finora, anche nelle precedenti interviste, si è parlato della figura del medico in generale, con un particolare occhio di attenzione a professionisti con anni di carriera sulle spalle. Ma come si configura la Responsabilità Civile per gli esercenti la professione sanitaria per tirocinanti e specializzandi?

R: Non dobbiamo cadere nell’errore di confondere la figura di tirocinante per la professione non specialistica e lo specializzando: la prima figura delinea la preparazione all’esercizio della professione non specialistica che si compie mediante un addestramento presso una o più strutture scelte in accordo con l’ateneo nel quale il tirocinante studia. La responsabilità civile di conseguenza ricade sull’ateneo e sulla struttura pubblica/privata nel quale quest’ultimo effettua l’addestramento.

Per quanto riguarda lo specializzando, trattasi di una figura già delineata, dottore in medicina e chirurgia, già pronto a entrare nel mondo del lavoro, come dipendente di struttura pubblica o privata o in alternativa come libero professionista, potrà quindi coprirsi dal rischio a seconda del tipo di profilo lavorativo. Le compagnie, attualmente, tengono conto della differenza tra specialista e specializzando, attuando un tasso minore e comunque diversificato a seconda della specializzazione da conseguire e a seconda dell’età dell’assicurando.

D: Dunque, a seguito dell’entrata in vigore della Legge Gelli-Bianco, quanto può essere importante essere seguiti e informati sulla materia medmal da un consulente o broker specializzato?

R: Sicuramente essenziale. Un consulente assicurativo indipendente e sciolto da ogni legame con gli Assicuratori, specializzato in uno o massimo due settori di rischio, con la propria esperienza tecnica e conoscenza normativa, risulta essere indispensabile per ogni tipologia di cliente, soprattutto in un comparto così complicato come la sanità e soprattutto per figure professionali come i medici che passano la loro vita in un continuo movimento tra corsia, ricerca e studio, in una battaglia incessante per la salute.

Grazie a Claudio Grotti per la disponibilità. Presto nuovi aggiornamenti sulla materia medical malpractice!