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C’è un dato che, da solo, dovrebbe far drizzare le antenne a chiunque lavori nella sanità: oggi quasi tutti cercano informazioni mediche online. Non “qualcuno ogni tanto”, ma il 94,2% degli italiani. E fin qui, si potrebbe dire, nulla di nuovo: l’era del “dottor Google” ce la portiamo dietro da anni. Il salto vero, quello che cambia le regole del gioco, è un altro: il 42,8% usa già l’Intelligenza Artificiale generativa per informarsi sulla salute, e tra i giovani (18-34) l’AI ha addirittura superato Google come primo strumento di ricerca. In pratica, non stiamo più “cercando” informazioni: stiamo iniziando a dialogare con un sistema che risponde, spiega, rassicura… e spesso convince.

Questa è la fotografia tracciata dalla ricerca “Salute Artificiale”, realizzata da Sociometrica e FieldCare su incarico di Fondazione Italia in Salute e Fondazione Pensiero Solido: una fotografia che mette nero su bianco una nuova abitudine collettiva. L’AI non è più una curiosità da smanettoni, è diventata un pezzo di quotidianità. E la frattura generazionale è netta: i giovani trattano l’AI come un “consulente sempre disponibile”, mentre gli adulti restano più ancorati al motore di ricerca tradizionale. Il punto però non è chi usa cosa: il punto è che cambia la relazione.

Perché la visita medica, oggi, non è più un momento “a compartimenti stagni”. La ricerca dice che l’85,7% degli italiani consulta internet o AI prima o dopo l’appuntamento. È come se il colloquio con il medico fosse “assediato” dal digitale: lo precede, lo segue, lo commenta. Il 63,9% ha usato informazioni trovate online per verificare diagnosi o terapia; e tra chi verifica, il 62,7% ammette di aver messo in dubbio almeno una volta le raccomandazioni ricevute. Fin qui siamo ancora nel territorio del confronto, del controllo, perfino dell’autotutela (che, se ben gestita, può essere anche positiva). Il problema nasce quando dal dubbio si passa all’azione.

Ed eccolo, il dato più scomodo: il 14,1% degli italiani ha modificato o interrotto una terapia basandosi su ciò che ha letto online, senza consultare il medico. Di questi, il 6% lo ha fatto più volte o sistematicamente. Federico Gelli (Direttore Sanità Welfare e Coesione Sociale Regione Toscana e Presidente onorario della Fondazione Italia in Salute) li definisce “ribelli silenziosi”: non contestano apertamente, non fanno scenate, non alzano la voce… semplicemente decidono da soli. E qui il rischio non è solo clinico (che già basterebbe), ma anche relazionale, organizzativo, legale.

La ricerca descrive bene il passaggio da un modello duale “medico-paziente” a un modello triangolare “medico-paziente-digitale”. Tradotto: nella stanza della visita c’è un terzo interlocutore, anche se non lo vediamo seduto sulla sedia. E spesso è un interlocutore gentile, paziente, sempre disponibile, capace di spiegare senza fretta. Antonio Palmieri (ex membro della Camera dei Deputati e Presidente della Fondazione Futuro Solido) lo dice in modo quasi brutale: l’“empatia artificiale” rischia di essere più seducente di quella umana. E sì, fa sorridere… ma fino a un certo punto. Perché la seduzione, quando incontra la fragilità (dolore, ansia, paura), diventa potere.

Allora che si fa? Si demonizza l’AI? Sarebbe come prendersela con il termometro perché segnala la febbre. La strada realistica è un’altra: governare il fenomeno e integrarlo, con intelligenza e buon senso, nel rapporto di cura. Per il medico significa iniziare a “vaccinare” la relazione: non aspettare che il paziente arrivi con la stampa del chatbot in mano come una prova d’accusa, ma anticipare il tema con naturalezza. Una domanda semplice del tipo “Hai letto qualcosa online o hai chiesto all’AI?” può trasformare un potenziale conflitto in un’alleanza. E poi serve chiarezza: indicazioni scritte, obiettivi della terapia, segnali d’allarme, tempi di rivalutazione. Perché una delle ragioni per cui il paziente va online è banalissima (e umanissima): esce dallo studio e, dopo dieci minuti, gli viene il dubbio. L’AI riempie quel vuoto. Se vogliamo ridurre i “ribelli silenziosi”, dobbiamo ridurre i vuoti, dobbiamo scovare i dubbi negli occhi del paziente e chiarificarli.

Per chi si occupa di rischio e responsabilità professionale, invece, questa tendenza è un campanello che suona forte. Quando aumenta l’autonomia decisionale non tracciata (cioè non condivisa e non documentata), aumenta anche il terreno grigio dove nascono incomprensioni, recriminazioni e – nei casi peggiori – contenziosi. Non perché “la colpa sia di qualcuno”, ma perché la comunicazione diventa più complessa e le aspettative più instabili. E sappiamo bene che, in sanità, molte contestazioni non nascono da un dettaglio tecnico, ma da una frattura di fiducia.

La buona notizia? Questa rivoluzione si può gestire. Anzi: può diventare un’occasione per migliorare l’informazione, l’adesione alle cure e la qualità della relazione. Bisogna riconoscere che la partita è cambiata: non siamo più nell’era in cui il paziente “si informa”, siamo nell’era in cui il paziente negozia la sua visione della realtà con un algoritmo che risponde come un essere umano. E se il sistema sanitario fa finta di niente, l’algoritmo si prende tutto lo spazio che resta.

Nella sentenza Cass. pen., 16 gennaio 2026, n. 1788, la Corte di Cassazione mette un punto fermo (molto pratico) su un tema che torna spesso nei contenziosi di responsabilità medica in emergenza: quando l’errore è un’omissione “a monte” (diagnosi/trasporto/monitoraggio), come si dimostra il nesso di causalità senza rifugiarsi in percentuali astratte.

Il caso nasce da un intervento 118 presso l’abitazione di un paziente con sintomi importanti: forte dolore toracico, difficoltà respiratoria, brividi, vertigini, quadro compatibile con una possibile sindrome coronarica acuta. Il medico dell’equipaggio, dopo la valutazione dei parametri vitali, esclude patologie cardiache acute, formula diagnosi di toracoalgia da esofagite e somministra terapia per quel sospetto, senza eseguire un ECG (pur avendo l’apparecchiatura in ambulanza) e senza disporre l’immediato trasporto in ospedale. Dopo circa un’ora, il paziente va incontro a sincope e poi ad arresto cardiocircolatorio; viene trasferito in terapia intensiva cardiologica, ma morirà per un quadro gravissimo con danno anossico cerebrale e ischemico cardiaco secondario.

In primo grado il Tribunale aveva assolto: pur riconoscendo una grave negligenza (colpa) nell’omettere i controlli doverosi, riteneva non raggiunta quella “probabilità prossima alla certezza” richiesta per dire che, con la condotta corretta, l’esito si sarebbe evitato. In appello, però, la Corte territoriale ribalta tutto e condanna; e la Cassazione, investita dal ricorso del sanitario, dichiara il ricorso inammissibile, confermando l’impostazione dell’appello.

Il cuore della pronuncia è qui: nel reato omissivo improprio (il classico “non ho fatto ciò che dovevo fare”), il nesso causale si valuta con un giudizio di alta probabilità logica secondo i principi “Franzese”. Ma — dice la Cassazione — questo giudizio non può ridursi a una lotteria di percentuali (“30–40%”, “60–70%”) prese in astratto. Il giudice deve sì usare le generalizzazioni scientifiche, ma soprattutto deve “sporcarsi le mani” con il caso concreto, escludendo (quando possibile) decorsi alternativi e valorizzando le evidenze specifiche.

Ed è proprio ciò che, secondo la Cassazione, l’appello ha fatto meglio del primo grado: invece di fermarsi al ragionamento “statistico” (“magari l’ECG poteva essere negativo”, “forse non c’era tempo”), ha considerato elementi decisivi emersi nel processo. In particolare: l’ECG eseguito circa un’ora dopo mostrava una SCA con sopraslivellamento del tratto ST (STEMI); e, alla luce di quel dato, un ECG tempestivo e soprattutto il trasporto immediato con monitoraggio in ambiente ospedaliero avrebbero consentito interventi (monitoraggio, terapia farmacologica, coronarografia e procedure) idonei a bloccare o rallentare l’evoluzione, intercettare tempestivamente l’aritmia e impedire il prolungarsi dell’arresto con mancata ossigenazione cerebrale. La Cassazione sottolinea che le cure poi praticate in ospedale hanno sì ripristinato la stabilità emodinamica, ma troppo tardi: il danno irreversibile deriva dal tempo trascorso senza cure adeguate nel momento critico.

Altro passaggio interessante (e utilissimo per chi lavora in sanità): la Cassazione liquida come generica la doglianza sull’elemento soggettivo. Per i giudici, la colpa era stata già argomentata in modo chiaro: condotta gravemente negligente perché in contrasto con linee guida e con le “evenienze concrete” (cioè: sintomi d’allarme) che imponevano ECG urgente e trasporto.

Cosa ci portiamo a casa, in termini operativi?

Primo: in emergenza, quando ci sono red flag cardiache, la “diagnosi rassicurante” senza test/monitoraggio rischia di diventare un boomerang processuale. Qui non si parla di medicina difensiva, ma di percorso assistenziale minimo ragionevole: ECG tempestivo e scelta prudenziale del setting (ospedale/monitoraggio) quando il quadro lo impone.

Secondo: sul nesso causale, questa sentenza rafforza un concetto che nei giudizi di responsabilità medica pesa tantissimo: non basta dire “non era certo che si salvasse”. Il punto è: con la condotta doverosa, con elevata credibilità razionale, l’evento non sarebbe accaduto o sarebbe accaduto dopo, o con minore gravità. Se la catena logica è ben costruita sulle evidenze del caso, la Cassazione non si lascia ipnotizzare dai numeretti presi “a pacchetto”.

Terzo (lato gestione del rischio): protocolli, formazione e tracciabilità fanno la differenza. In contesti 118/guardia/urgenza, la documentazione su sintomi, ragionamento clinico, criteri di trasporto e test eseguiti non è burocrazia: è sicurezza clinica e, quando serve, difesa tecnica.

Ultimo (lato assicurativo): per medici e strutture, casi così ricordano che la tutela non è solo “avere una polizza”, ma avere la polizza giusta + un impianto di prevenzione del sinistro. E quando il contenzioso parte, entra in gioco anche la Tutela Legale (fondamentale per reggere tempi, consulenze e strategia difensiva), oltre alla corretta gestione della denuncia e del fascicolo.

La clausola di Salvaguardia o S.I.R. (Self Insurance Retention) è definita come l’importo che l’assicurato tiene a proprio carico per ciascun sinistro. Simile alla definizione di franchigia, differisce da quest’ultima poiché da intendersi anche in termini di gestione, istruzione e liquidazione del sinistro ove lo stesso rientri integralmente al di sotto di detta soglia prescelta.

In termini più semplici la franchigia è la soglia minima scelta dalla compagnia al di sotto della quale la copertura non emetterà alcun effetto, mentre la S.I.R. è la gestione di tutti quegli eventi che vanno a ricadere all’interno di quell’intervallo.

La gestione dei sinistri in S.I.R. si rivolge a tutti, in particolare quelli che ne fanno più uso sono tutte quelle realtà pubbliche e private che si trovano, per dimensioni e per territorialità, a gestire un numero di eventi sinistrosi molto alto (per esempio G.D.O., Enti Pubblici, eccetera).

La gestione diretta dei sinistri consente all’assicurato un maggiore controllo dei propri rischi e una maggiore analisi degli stessi, che permetterà di elaborarne il contenimento attraverso un corretto e appropriato piano di gestione.

Proprio per questo molti assicurati preferiscono attivare la S.I.R., mantenendo in proprio quella parte di rischio che risulterebbe antieconomico traferire alla compagnia di assicurazione. L’assicurato, a seconda delle proprie dimensioni, della propria territorialità e, soprattutto, in funzione del proprio piano di contenimento e gestione dei rischi potrà o meno affidare a società esterne specializzate nella gestione dei sinistri in Self Insurance Retention.

A volte ritornano…

Obiettivo Risarcimento WEB 30sec

Era il 2014 quando insieme ad altri colleghi, si girava nelle corsie dei reparti ospedalieri per cercare di rimediare più contatti possibili di professionisti del settore sanitario, con lo scopo di poter promuovere successivamente Piani Individuali Pensionistici (Fondi Pensione). A quei tempi lavoravo per una compagnia generalista e le responsabilità civili, soprattutto nell’area medico-sanitaria, erano un vero e proprio tabù, perché etichettati come “rischi non graditi” alla compagnia. Seppur la materia fosse interessantissima ed era diventato un mio hobby tenermi aggiornato, frequentare corsi e leggere libri del settore, non avrei, comunque, potuto proporre quel tipo di prodotto assicurativo perché sottoposto al veto della mia mandante.

La cosa che mi stupiva giorno dopo giorno, nell’entrare negli ospedali e nel percorrere le fredde corsie bianco-verdi pregne di ansia e sofferenza, era vedere che oltre a noi intermediari del settore assicurativo e ai rappresentanti farmaceutici o di prodotti medicali, era costante la presenza di avvocati e di procacciatori di affari di società di tutoring.

Questi ultimi, soprattutto, erano protagonisti di pietosi teatrini, nel quale l’avido imbonitore cercava di convincere in tutti i modi i pazienti, o i loro familiari, che qualora avessero subito un torto anche minimo dal nosocomio o dai medici dello stesso, avrebbero potuto sporgere denuncia, attraverso di loro e a titolo completamente “gratuito”, per danni da medical malpractice. Erano veri e propri avvoltoi che volavano sopra al deserto in attesa di povere vittime da imbonire e assalire, con l’unico obiettivo di distruggere, a torto o ragione, l’immagine e il lavoro della Medicina e dei propri operatori. Il tutto a discapito dei cittadini italiani perché, e in questo caso la statistica viene a darci una mano, proprio nei 5 anni dal 2012 al 2017, il 97% delle cause insorte tra pazienti e medici per medmal sono state archiviate dai Tribunali Italiani con un nulla di fatto, intasando le aule di giustizia, rallentando il lavoro degli impiegati pubblici, dei Giudici, dei Magistrati, dei Cancellieri, con un enorme spreco economico che avremmo preferito destinare a opere diverse.

A fronte di tali bassezze deontologico-professionali, non pochi sono stati gli scontri tra gli ordini e le associazioni di categoria sfociati, addirittura, in vere e proprie campagne in difesa della categoria sanitaria. In particolare ricordo con molta simpatia, un sarcastico spot, dal quale, peraltro, mi sono ispirato per il titolo di questo articolo, nel quale degli avvoltoi sono pronti ad assalire le proprie prede, i medici, garanti della salute di ogni cittadino.

Spot A.M.A.M.I. – Associazione Medici Accusati di Medicalmalpractice Ingiustamente

L’associazione che si era occupata di girare e produrre questo video era l’A.M.A.M.I. – Associazione Medici Accusati di Medicalmalpractice Ingiustamente e questa stessa associazione fu proprio creata, oltre che per mire solidaristiche tra medici, anche a seguito di un’altra grossa campagna pubblicitaria del 2009 di una ormai famosa società di tutoring, dove si evidenziava e sollecitava lo spettatore alla possibilità di intentare o sollevare azioni di rivalsa, anche temerarie, contro il Servizio Sanitario Nazionale.

Spot del 2009

Bene… considerato che siamo in tema del #10yearschallenge che spopola su social network, mettendo a confronto due fotografie, una attuale e una di dieci anni fa, possiamo dire di essere fortunati a poter fare altrettanto con questi video di odio contro la categoria sanitaria. Infatti, dopo ben 10 anni, la stessa società di tutoring, ci riprova, e anche in grande stile. Il nuovo spot passa sulla rete pubblica nazionale, nell’orario di punta, con un messaggio più che diretto allo spettatore e con un testimonial di eccezione: Enrica Bonaccorti. Facendosi gioco della risposta della A.M.A.M.I. di cinque anni prima, ignorando completamente qualsiasi regola di deontologia professionale, in un momento di forte cambiamento della giurisprudenza al riguardo, considerato che siamo a quasi due anni da un cambio normativo molto forte sulla responsabilità medica e sulla sicurezza delle cure, questa stessa società entra con feroce prepotenza nelle case degli Italiani a promuovere, come merendine e biscotti, il loro servizio di gestione dei danni alla persona finalizzata all’ottenimento di un risarcimento nei casi di ipotetica malasanità.

Spot del 2019
#10yearschallenge

In un clima già pesante nei confronti dei medici, degli infermieri e degli operatori socio-sanitari, dove i mass-media ne fanno protagonisti per eccellenza di cronaca nera, ove un nuovo impianto normativo appena insediato fa molta fatica a partire, ove gli stessi operatori di giustizia fanno fatica a interpretare e applicare la Legge, ove le Compagnie assicurative nazionali fuggono dal rischio consentendo alle straniere di fare cartello, si innesta un ulteriore incitamento all’odio nei confronti degli operatori sanitari del Servizio Sanitario Nazionale e per giunta proprio sul circuito televisivo pubblico (un controsenso senza precedenti). Tutto questo non farà altro che favorire la migrazione degli operatori dal pubblico al privato, portando inevitabilmente ulteriore diffidenza su tutte le categorie operanti, e gli effetti di tutto questo non potranno che ricadere su tutti gli utenti, ossia su tutti noi.

Non posso che condividere l’ennesima reazione del mondo associativo, delle organizzazioni sindacali e della Federazione Nazionale degli ordini dei medici (FNOMCEO) che hanno immediatamente richiesto la sospensione in via “cautelativa” dello spot in questione alla televisione pubblica. La valutazione della reclame pubblicitaria sarà sottoposta all’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria, anche se la stessa FNOMCEO ha annunciato una lettera al Consiglio Nazionale Forense in relazione alle pressioni da parte di avvocati per intentare cause di risarcimento che, come prima accennavo, per oltre il 90% finiscono in un nulla di fatto.

Ultimamente, anche Consulcesi ha promosso una petizione online, sul sito Change.org per la creazione del Tribunale della Salute, un vero e proprio luogo di confronto e non di contrapposizione tra medici e pazienti. In 48 ore l’iniziativa ha raggiunto più di 10.000 adesioni, una bella risposta allo spot di incitamento all’odio.

Personalmente, la mia opinione, converge a favore della categoria sanitaria. Non mi sono mai piaciuti né gli avvoltoi né le persone che si approfittano della sofferenza altrui. Coloro che lavorano nella sanità e nel sociale, ogni giorno sopportano un enorme peso psico-fisico per portare avanti la loro professione. Alcuni di loro dedicano a tal punto se stessi al bene degli altri, superando spesso le barriere del benessere proprio. Basti pensare allo scalpore che ha suscitato il post di chirurgo di un ospedale toscano che ha festeggiato il proprio capodanno in sala operatoria, accumulando ben oltre 600 ore di lavoro notturno in un anno a discapito della propria famiglia. Quanti pazienti dovranno ringraziare quel medico?

Credo fermamente nella giustizia e so perfettamente che su ogni albero possono crescere mele marce, che vanno assolutamente estirpate prima che rechino danni ad altri, ma credo anche che invece di creare pubblicità televisive che possono aumentare l’astio, l’odio e la sfiducia nella sanità, si potrebbero investire soldi per fare qualcosa di molto più concreto per portare a galla tutte le falle del sistema, a partire dagli impiegati improduttivi o perennemente  malati, ai giochi di potere e quei sanitari che hanno tradito il proprio giuramento, la loro missione, in favore di un “credo” molto più “prezioso” e “appagante”.

Molti professionisti, in particolare nel settore medico-sanitario, si sono scontrati più di una volta, soprattutto nel passato, con polizze che in parte o per tutte le garanzie avrebbero coperto l’assicurato in secondo rischio. Cosa vuol dire?

La clausola di Secondo rischio copre il rischio assicurato nella parte eccedente il massimale di una prima polizza, oppure si potrebbe avere a disposizione una copertura che viene prestata in presenza di condizioni contrattuali diverse da quelle previste per il primo rischio.

In parole più semplici, la clausola rende la polizza effettiva a partire dal massimale previsto dalla prima assicurazione, fino al massimale di secondo rischio.

Affinché possa essere operativa, una clausola di secondo rischio deve essere formulata in maniera specifica. Caratteristica principale ed essenziale è che il rischio assicurato sia già stato oggetto di assicurazione da una prima polizza vigente al momento della stipula della seconda. Entrambe non possono e non devono assolutamente riguardare rischi differenti tra loro.

Essendo una clausola che ha fatto molto discutere sulla propria operatività e liceità, questa è stata ovviamente oggetto di varie dispute nei vari tribunali italiani, concluse con la sentenza 4936/15 della III Sez. Cass. Civ. che ha inteso chiarire definitivamente la natura della clausola in questione.

Strettamente collegato all’argomento trattato nella scorsa pillola, anche se non esiste molto materiale al riguardo, è la cosiddetta Deeming clause: una clausola che riconduce, convenzionalmente, il momento di presentazione della richiesta di risarcimento a quello di presentazione della comunicazione delle circostanze rilevanti in base alle quali sia ragionevolmente possibile prevedere che ne derivi una richiesta di risarcimento.

E’ un artificio giuridico nella contrattualistica assicurativa essenziale ed è molto utile per alcune situazioni. Può capitare, ad esempio, che l’Assicurato abbia stipulato coperture senza tacito rinnovo e quindi senza continuità assicurativa (oppure con una Retroattività limitata e non sufficiente), dunque, nel caso in cui, durante la vigenza della polizza, si venga a conoscenza di circostanze o fatti (ovviamente, non dichiarati in fase di acquisizione del rischio) e la richiesta risarcitoria vera e propria pervenga dopo lo spirare della polizza.

Va considerato, comunque, in ogni caso che se la polizza è a tacito rinnovo all’Assicurato certamente non converrà cambiare assicuratore. Questo poiché potrebbe rischiare o l’esclusione delle future richieste risarcitorie nascenti da circostanze già note oppure, nel caso in cui avesse stipulato un contratto senza tacito rinnovo, l’inclusione della Deeming clause obbligherebbe l’Assicurato a comunicare eventuali fatti o circostanze di cui è venuto a conoscenza durante il periodo di assicurazione, disponendo che qualsiasi richiesta risarcitoria collegata a tali fatti o circostanze sia considerata dagli Assicuratori come effettuato durante il predetto periodo di vigenza.

Questa clausola è utilissima, ci piace ribadirlo, nelle polizze di Responsabilità Civile professionale, affinché l’Assicurato abbia un’adeguata copertura e possa vedersi tutelato anche successivamente alla scadenza del contratto.

Nel compilare un questionario di assunzione di un rischio professionale, il proponente “inciamperà” sempre e comunque su una domanda che lo lascerà sicuramente stordito e confuso:

“Esistono circostanze o fatti noti al proponente che potrebbero far scaturire richieste di risarcimento del danno da parte di terzi alla data di compilazione del presente questionario?”

In sostanza le compagnie stanno chiedendo se, il potenziale cliente è, al momento della compilazione del documento di assunzione del rischio, a conoscenza di qualsiasi tipo di situazione che, un domani, in corso di validità del contratto stipulato, possa dare origine a una eventuale richiesta di risarcimento danni da parte di terzi.

Esistono circostanze o fatti noti al proponente che potrebbero far scaturire richieste di risarcimento del danno da parte di terzi alla data di compilazione del presente questionario?

Non si parla di vere e proprie richieste espletate in forma giudiziale o stragiudiziale, si definiscono invece fatti e circostanze quelle situazioni per le quali la condotta dell’assicurato possano in futuro prossimo far presagire l’eventualità di un qualsiasi tipo di ricorso. È buona norma per il proponente perdere un po’ di tempo in più a compilare un questionario ma avere un rapporto chiaro con il proprio consulente e con la propria compagnia, piuttosto che ricevere brutte sorprese in caso di sinistro.

La compagnia, in caso di presenza di circostanze o fatti noti, può comunque assicurare il proponente alle condizioni standard del modello di polizza prescelto oppure può applicare franchigie o scoperti su quei determinati casi dichiarati o addirittura escluderli dal contratto.

La clausola “Continuous cover”, in inglese “copertura continua”, viene introdotta per la prima volta proprio dai sottoscrittori Lloyd’s nel settore delle RC Professionali dalle polizze “All Risks”.

L’importanza di questa clausola e la necessità della sua presenza in polizza derivano dal fatto che, alla stipula del contratto, l’assicurato è tenuto a dichiarare, oltre ai sinistri veri e propri, tutti i fatti o circostanze di cui sia a conoscenza, oggettivamente e ragionevolmente suscettibili di generare una richiesta di risarcimento futura da parte di terzi e al fatto che quest’obbligo dichiarativo ha rilevanza anche ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 c.c.

La clausola “Continuous cover” ha quindi la finalità di garantire, in assenza di tacito rinnovo, che siano in copertura anche quei sinistri che potranno sorgere in caso di validità della polizza e che siano riconducibili a circostanze già note dall’assicurato. Ovviamente l’operatività della clausola non è assoluta ma è subordinata al verificarsi di condizioni ben precise e proprio queste condizioni, diverse da polizza a polizza, sono da valutare attentamente per non rischiare che la clausola si riveli più “dannosa” che “utile”.

Opportuno deve essere segnalare sempre e comunque fatti che corrispondano al vero nelle circostanze descritte.

Quali sono gli errori nei quali può incorrere il professionista nello svolgimento della propria attività e che possono generare una richiesta di risarcimento danni per responsabilità professionale?

  • Negligenza: quando vengono trascurate per superficialità o disattenzione le regole e le modalità comuni nello svolgere un’attività.
  • Imprudenza: quando un’attività è svolta in modo avventato, impulsivo e poco prudente.
  • Imperizia: particolarmente importante per i professionisti perché significa svolgere il proprio operato senza avere la capacità tecnica specifica.

Quali sono i livelli di gravità della colpa in cui un professionista potrebbe incorrere, se provati ovviamente, in sede di giudizio:

  • Colpa Lievissima.
  • Colpa Lieve: quando non viene rispettata la normale diligenza richiesta a un professionista, che è comunque gravato da un onere di diligenza superiore rispetto a quella di un normale cittadino.
  • Colpa Grave: quando non vengono rispettate nemmeno le più elementari indicazioni di condotta, che chiunque rispetterebbe.

La normativa sull’esercizio delle professioni riconosce in modo deciso che il ruolo del professionista non può essere preso alla leggera, poiché deve rispondere all’aspettativa dei cittadini di trovarsi di fronte una persona molto competente nel proprio ambito.