Il sinistro per medical malpractice per uno studio medico, odontoiatrico o per una struttura sanitaria private in generale non è solo un problema clinico. Non si tratta più soltanto capire cosa sia accaduto, chi abbia sbagliato, se la procedura fosse corretta, se il consenso informato fosse stato raccolto nel modo giusto.

La questione diventa automaticamente un problema patrimoniale.

E quando un danno sanitario entra nel patrimonio dello studio, non cammina in punta di piedi. Di solito entra, si siede al tavolo, apre fascicoli, chiede documenti, pretende risposte. E soprattutto porta con sé una domanda molto scomoda: quanto può costare davvero questo evento?

La risposta a questa domanda, come abbiamo letto in molti articoli di questo blog, purtroppo, non è mai semplice.

La quantificazione del danno è una partita molto complessa, imprevedibile, fatta di molte variabili che si intrecciano tra loro. L’età del paziente, ad esempio, incide enormemente. Un danno permanente subito da una persona giovane non ha lo stesso peso economico di un danno simile subito da una persona anziana. Perché il diritto misura anche la durata delle conseguenze, la capacità lavorativa compromessa, la qualità della vita futura.

Poi c’è la tipologia del danno. Un errore diagnostico non ha la stessa dinamica di un errore chirurgico. Un danno estetico può avere un impatto psicologico e relazionale enorme, anche quando clinicamente viene sottovalutato. Un’infezione post-operatoria, una lesione neurologica, una mancata diagnosi, una complicanza gestita male: ogni evento ha la sua storia, il suo percorso, la sua potenziale richiesta risarcitoria.

E qui arriva il punto che molti studi privati tendono ancora a sottovalutare: non conta solo cosa è successo, ma anche chi lo ha fatto e dentro quale organizzazione è accaduto.

Il professionista era un dipendente? Un collaboratore? Un libero professionista che utilizzava gli spazi dello studio? Il paziente aveva scelto direttamente quel sanitario oppure si era affidato alla struttura? Il rapporto contrattuale era con il singolo medico o con lo studio? Domande?! Domande che quando arriva una richiesta danni, diventano decisive.

Il paziente danneggiato, i suoi familiari, il suo legale guardano alla struttura. È lì che è entrato, è lì che ha firmato, è lì che ha pagato, è lì che si aspettava sicurezza. E se qualcosa va storto, lo studio non può limitarsi a dire: “Non è stato un problema nostro”. Sarebbe bello, certo. Ma la realtà giuridica e assicurativa è un po’ meno romantica.

A questo si aggiunge un elemento spesso devastante: il danno reputazionale. Una richiesta risarcitoria importante non colpisce soltanto il conto economico. Colpisce il nome dello studio, la fiducia dei pazienti, la serenità dei collaboratori, il rapporto con il territorio. In sanità la reputazione è un patrimonio invisibile, ma quando si incrina fa rumore. Eccome se lo fa.

E se l’evento genera anche un’indagine penale, la temperatura sale di colpo.

Perché in quel caso non siamo più soltanto davanti a una richiesta economica. Entrano in scena avvocati penalisti, consulenti tecnici, periti di parte, accertamenti irripetibili, udienze, notifiche, ansia, tempo sottratto al lavoro e alla vita personale.

Chi ha vissuto anche solo da vicino una vicenda del genere sa che il costo non è solo quello economico. C’è un costo emotivo, organizzativo, professionale.

E poi ci sono le parcelle. Quelle vere.

Ecco perché una struttura privata non può ragionare sulla copertura assicurativa come se stesse acquistando il pane o il latte al supermercato.

La polizza di Responsabilità Civile Professionale non dovrebbe nascere da un preventivo messo in fila con altri preventivi, scegliendo quello che costa meno. Sarebbe come acquistare un farmaco senza diagnosi. Prima serve l’anamnesi dello studio: quali attività vengono svolte, quali professionisti operano all’interno, quali specializzazioni sono presenti, quali prestazioni sono più esposte, quali contratti regolano i rapporti con i collaboratori, quale documentazione viene fatta firmare al paziente, come vengono gestiti consenso informato, cartelle cliniche, privacy, reclami e sinistri.

Solo dopo si può parlare seriamente di massimali, franchigie, retroattività, ultrattività, esclusioni, vincolo di solidarietà, gestione della lite, responsabilità dei collaboratori e rapporti tra polizza della struttura e polizze dei singoli professionisti.

Il massimale, da solo, non basta. Una polizza con un massimale altro ma scritta male può lasciare scoperti punti delicatissimi. Una polizza economica può sembrare intelligente fino al giorno in cui si scopre che proprio quell’attività, proprio quel collaboratore, proprio quella circostanza non erano coperti come si pensava.

E qui l’importanza di avvalersi di un broker specializzato. Non un venditore di polizze. Un consulente che conosce il rischio sanitario, legge i contratti, fa domande scomode, ricostruisce il perimetro reale dell’attività e prova a trasformarlo in un capitolato assicurativo coerente.

Ma la protezione della struttura non si ferma alla RC Professionale.

Accanto alla copertura per il risarcimento del danno dovrebbe esserci sempre una polizza di Tutela Legale adeguata. Perché difendersi costa. Costa quando bisogna nominare un avvocato. Costa quando bisogna incaricare un consulente tecnico di parte. Costa quando occorre sostenere una tesi difensiva in modo serio, documentato, tempestivo. E nel penale, ancora di più, la qualità della difesa può fare la differenza tra subire gli eventi e governarli.

La RC paga il danno quando ci sono i presupposti. La Tutela Legale ti aiuta a difenderti prima, durante e spesso anche dopo la tempesta.

È una distinzione semplice, ma fondamentale. Una copertura risarcitoria senza una vera strategia di difesa può lasciare la struttura sola proprio nel momento in cui servono lucidità, competenza e rapidità. E una difesa improvvisata, in sanità, è un lusso che nessun imprenditore dovrebbe permettersi.

Quando un paziente subisce un danno, il problema non è mai fine a se stesso. Riguarda l’intera organizzazione. Riguarda il patrimonio, la reputazione, la continuità dell’attività, la serenità dei professionisti che ogni giorno lavorano dentro quella struttura.

Essere assicurati, quindi, non significa avere una polizza nel cassetto.

Significa aver costruito una protezione coerente con il proprio rischio reale e sapere, prima, cosa può accadere, quali scenari possono aprirsi, quali costi possono emergere e quali strumenti servono per affrontarli.

Il sinistro non si improvvisa. Si prepara prima.

Quando arriva, è già tardi per scoprire che mancava il pezzo più importante.

C’è una frase che, spesso, mi sono sentito dire nelle mie trattative in corsia: “Sono tranquillo, ho la polizza”.

Bene. Anzi, benissimo. Ma la domanda vera arriva subito dopo: che polizza hai? Per quale attività? Con quali limiti? Con quale retroattività? Con quale massimale? Con quali esclusioni? E soprattutto: un professionista, ha davvero letto il tuo rischio prima di metterti davanti un premio da pagare?

Perché essere assicurati, non basta. È un po’ come avere un camice nell’armadio e pensare che questo faccia già una diagnosi. La polizza è uno strumento. È funzionale solo se è scelta, calibrata e costruita sulla persona o sulla struttura che deve proteggere.

Nella responsabilità civile professionale sanitaria questo passaggio è decisivo. Un medico libero professionista non ha lo stesso profilo di un dipendente pubblico. Un infermiere, un fisioterapista, un tecnico sanitario o un OSS non hanno lo stesso rischio di un chirurgo, di un anestesista, di un odontoiatra o di un direttore sanitario. Una piccola struttura privata, poi, non è semplicemente “un professionista con una partita IVA più grande”. È un’organizzazione. Ha collaboratori, protocolli, autorizzazioni, locali, attrezzature, documentazione, consenso informato, gestione del paziente, rapporti contrattuali e responsabilità che si intrecciano tra di loro.

E allora! Che si fa?

Prima della polizza deve venire l’analisi del rischio!

Il broker specializzato nel rischio sanitario non parte dal premio. Parte dalle domande. Che attività svolgi davvero? Fai attività chirurgica, invasiva o clinica? Lavori in intramoenia o extramoenia? Hai incarichi di direzione? Sei dipendente pubblico, dipendente privato, collaboratore, titolare di studio, socio di struttura? Hai avuto sinistri o circostanze note? Hai cambiato compagnia negli anni? La tua copertura precedente aveva retroattività sufficiente? Il massimale? La franchigia è sostenibile? C’è una SIR? E … chi gestisce il sinistro quando il problema arriva?

È proprio da qui che nasce una buona copertura. Nel questionario assuntivo, nella raccolta delle informazioni, nella capacità di trasformare una storia professionale in un profilo di rischio leggibile dal mercato assicurativo. Se il rischio viene raccontato male, anche la polizza nasce male. Magari costa poco. Magari è veloce. Magari arriva in PDF in dieci minuti. Ma quando serve davvero …?

 E lì, purtroppo, il risparmio diventa una tassa emotiva, economica e professionale.

Una polizza ben costruita, invece, non è un vestito preso dallo scaffale. È un capitolato sartoriale. Deve parlare la lingua dell’attività reale dell’assicurato. Deve distinguere tra primo rischio o sola copertura per colpa grave o rivalsa. Deve considerare il ruolo della struttura, il rapporto con il paziente, la presenza di collaboratori, l’eventuale attività invasiva, la continuità assicurativa, la tutela legale, le spese peritali, la gestione del sinistro e il patrimonio personale o aziendale che può essere aggredito.

Vale sia per il singolo professionista sanitario, per il medico ospedaliero e per chi lavora nel privato convenzionato. Vale per il titolare di ambulatorio, per il centro diagnostico, per lo studio odontoiatrico, per la piccola clinica che ogni giorno prende decisioni operative, sanitarie e imprenditoriali.

Il rischio arriva come richiesta di risarcimento, a volte come rivalsa o come contestazione disciplinare. A volte come problema documentale ed altre come sinistro che sembrava piccolo e poi diventa enorme. E una copertura generica, in un universo così specifico, rischia di essere una coperta elegante ma corta.

Il broker specialista serve proprio qui. Non per vendere “una polizza in più”, ma per costruire un metodo. Non raccoglie solo informazioni, interpreta il rischio, dialoga con le compagnie, confronta clausole, legge esclusioni, valuta continuità, massimali, retroattività, postuma, franchigie, scoperti e condizioni di operatività. Poi sintetizza tutto in una proposta coerente. Non perfetta in astratto. Coerente con te.

Perché la migliore assicurazione non è quella che costa meno. È quella che, quando la giornata si complica, non ti lascia da solo davanti a una lettera dell’avvocato, a una richiesta della struttura, a una citazione, a una CTU o a un dubbio che nessuno aveva previsto.

Essere assicurati è il punto di partenza.

Essere assicurati bene è un’altra cosa.

Questa differenza non è un dettaglio: è il confine tra sentirsi protetti ed esserlo davvero.

Con la Legge n. 24 del 08/03/2017, meglio conosciuta come Legge Gelli-Bianco, la responsabilità professionale dei medici e degli altri professionisti sanitari ha subito un’importante evoluzione, introducendo un legame diretto tra la formazione continua e la copertura assicurativa per responsabilità civile professionale. Questo collegamento, rafforzato dal decreto attuativo del febbraio 2024, rappresenta una svolta significativa per tutti gli operatori sanitari.

Uno degli aspetti più rilevanti introdotti dal decreto attuativo riguarda l’obbligo formativo legato alla copertura assicurativa. Secondo quanto stabilito, i professionisti sanitari che non raggiungono almeno il 70% dei crediti ECM richiesti nel triennio di formazione non potranno godere della copertura assicurativa in caso di contenzioso. Questo significa che, in assenza di tale requisito, l’assicuratore potrebbe rifiutarsi di intervenire in caso di azioni legali legate alla responsabilità professionale, esponendo il medico o il professionista sanitario a gravi conseguenze.

La Legge Gelli-Bianco ha introdotto un quadro normativo più rigoroso per quanto riguarda la responsabilità professionale dei medici e degli operatori sanitari. Prima dell’introduzione di questa legge, la copertura assicurativa per responsabilità civile era garantita automaticamente a chi stipulava una polizza. Tuttavia, con l’attuazione della normativa, l’assicurazione non può più essere considerata una semplice formalità. È necessario che i professionisti dimostrino di essere costantemente aggiornati e di aver rispettato i loro obblighi formativi per poter beneficiare di tale protezione.

La formazione continua in medicina (ECM) diventa quindi un requisito essenziale per ottenere la copertura assicurativa.

Il decreto attuativo del 2024 chiarisce che, se il professionista non raggiunge almeno il 70% del fabbisogno di crediti ECM nel corso del triennio formativo, rischia di trovarsi senza copertura, esponendosi a rischi legali e finanziari in caso di controversie legate alla propria attività professionale.

Il sistema ECM è stato introdotto per garantire che i professionisti sanitari siano sempre aggiornati sugli sviluppi più recenti delle scienze mediche e delle tecnologie sanitarie. La Legge Gelli-Bianco, con il suo decreto attuativo, rafforza ulteriormente questo sistema, rendendo la formazione continua non solo un obbligo etico e professionale, ma anche una condizione imprescindibile per esercitare la professione in sicurezza.

Il raggiungimento del 70% dei crediti ECM richiesti nel triennio formativo è ora una condizione imprescindibile per accedere alla copertura assicurativa RC professionale. In caso contrario, l’assicuratore può avvalersi di una clausola che gli consente di non garantire il professionista in caso di contenzioso. Questo crea un legame inscindibile tra l’adempimento dell’obbligo formativo e la protezione assicurativa, mettendo in evidenza l’importanza della formazione continua per la tutela del professionista stesso.

La mancata copertura assicurativa rappresenta un rischio significativo per i professionisti sanitari. In un settore caratterizzato da un elevato rischio di contenzioso, trovarsi senza protezione legale e finanziaria può avere conseguenze devastanti. Non solo i medici rischiano di dover affrontare personalmente le spese legali e i risarcimenti in caso di condanna, ma potrebbero anche trovarsi esposti a sanzioni da parte degli ordini professionali.

Infatti, la mancata adempienza dell’obbligo formativo non comporta solo l’esclusione dalla copertura assicurativa. Sono previste anche altre conseguenze, come sanzioni disciplinari che, nel peggiore dei casi, possono portare alla sospensione temporanea o permanente dall’esercizio della professione. Questo rende ancora più urgente la necessità di mettersi in regola con gli obblighi formativi.

A partire dal 2026, i medici e i professionisti sanitari che non avranno accumulato almeno il 70% dei crediti ECM rischieranno non solo di perdere la copertura assicurativa, ma anche di vedere compromessa la loro possibilità di esercitare la professione.

Questo significa che non sarà più sufficiente stipulare una polizza di responsabilità civile professionale per proteggersi da eventuali contenziosi. Sarà necessario dimostrare di aver rispettato il proprio obbligo formativo, garantendo così di essere sempre aggiornati e competenti nel proprio campo. La mancata aderenza a tali requisiti non solo esporrà i professionisti a gravi rischi legali, ma potrebbe anche minare la loro reputazione e la fiducia che i pazienti ripongono in loro.

Nonostante manchi ancora più di un anno alla fine del triennio formativo 2023-2025, è fondamentale che i medici e i professionisti sanitari si attivino immediatamente per completare il loro percorso ECM. Rimanere scoperti da un punto di vista assicurativo può avere conseguenze gravi, sia sul piano economico che professionale.

Inoltre, la sospensione dall’esercizio della professione è una delle conseguenze più severe previste dalla legge per coloro che non rispettano gli obblighi formativi. Questo potrebbe comportare non solo un danno economico significativo, ma anche un impatto negativo sulla carriera e sulla reputazione del professionista.

Per tutti i medici e i professionisti sanitari, è arrivato il momento di agire. Il completamento del percorso formativo ECM non è più solo una questione di aggiornamento professionale, ma rappresenta una condizione essenziale per garantire la propria copertura assicurativa e proteggere la propria attività.

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L’azione diretta del danneggiato in materia di responsabilità sanitaria, come prevista dalla legge n. 24/2017 all’art. 12, comma 6, è ora pienamente operativa. Questa norma stabilisce che le relative disposizioni si applicano a partire dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo di cui all’art. 10, comma 6, che definisce i requisiti minimi per le polizze assicurative delle strutture sanitarie e sociosanitarie, oltre che per i professionisti sanitari.

Tale decreto ministeriale, pubblicato il 1° marzo 2024 (n. 232/2023), ha finalmente concretizzato i requisiti minimi richiesti per le polizze assicurative, come indicato nell’art. 10, comma 6 della legge 24/2017 (obbligo di assicurazione), elemento fondamentale per l’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratore. Il decreto rappresenta, dunque, l’attuazione definitiva dell’art. 12 della legge Bianco Gelli, permettendo al danneggiato di agire entro i limiti delle somme coperte dal contratto di assicurazione.

Questi sono i punti salienti dell’ordinanza del Tribunale di Milano, firmata dalla dott.ssa Valentina Boroni, e emessa il 26 agosto in un procedimento per accertamento tecnico preventivo riguardante un presunto errore in un intervento ortopedico presso una clinica privata.

Con l’entrata in vigore del decreto ministeriale, il giudice ha confermato la piena operatività dell’azione diretta come elemento procedurale, senza considerare come requisito sostanziale un eventuale adeguamento delle condizioni contrattuali, questione che verrà eventualmente esaminata in merito durante il processo.

Nella sua ordinanza, il giudice ha inoltre respinto la richiesta della clinica di coinvolgere i medici non coperti da garanzia, affermando che, sebbene sia possibile in sede di merito un’azione di rivalsa, la Legge Gelli è pienamente operativa in questa fase.

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FONTE IL SOLE 24 ORE

Decreto attuativo n. 232 del 15/12/2023

Dopo 7 anni finalmente il Decreto alla Legge Gelli contenente i requisiti minimi di polizza

E’ finalmente stato pubblicato nella G.U. n. 51 del 01/03/2024  il Decreto n. 232 del 15/12/2023. Il famosissimo e tanto atteso (ben 7 anni di gestazione) Decreto Attuativo della Legge Gelli – Bianco che tutti gli operatori del settore erano in attesa di leggere e conoscere e finalmente realtà.

Il testo applicativo è stato firmato da tutte le parti in causa e dettaglia oltre ai massimali di garanzia sia per le strutture che per gli esercenti la professione sanitaria anche la variazione di premio anno dopo anno dei contratti di assicurazione stipulati in funzione dei sinistri denunciati (con differenze sostanziali rispetto a quelli messi a riserva, chiusi senza seguito o interamente/parzialmente liquidati dall’Assicuratore). Termina, il testo, con una prescrizione temporale a tutti gli Assicuratori che avranno 24 mesi di tempo per uniformare i contratti al testo del decreto pubblicando.

Rivediamo assieme le peculiarità di quanto descritto in questa norma che sconvolgerà, a nostro avviso, tutti i player di questo settore professionale:

  • Nell’Articolo 1 vengono elencate le definizioni. C’è da sottolineare la definizione del “Fondo Rischi”, introdotto dalla norma e dal presente Decreto per le Strutture sanitarie sociosanitarie sia pubbliche che private che non si avvalgono di coperture assicurative o se ne avvarranno in modo parziale scegliendo l’auto-ritenzione, inteso come fondo della struttura con appostazione in bilancio di somme riferentesi ai rischi in corso dell’anno e che si protrarranno nell’esercizio successivo. Altra definizione sullo stesso tema, già introdotta dalla norma principale, è quella del “Fondo riserva sinistri” fondo della struttura con appostazione in bilancio della a messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi a sinistri denunciati. Ecco come nel testo pubblicato dal Ministero iniziano a delinearsi le così dette “Analoghe misure” e come quest’ultime debbano essere validate e certificate da una ulteriore figura che compartecipa alla composizione economica dei due fondi definiti nell’Articolo 1 – il Revisore Legale o collegio sindacale che come vedremo dovrà certificare la congruità del Fondo Rischi e del Fondo Riserva Sinistri. E’ importante sottolineare anche la definizione di “Sinistro” inserita nel testo, che speriamo vivamente venga compresa da tutti gli operatori, considerato che, ancora oggi, ci troviamo innanzi ad assicurati che continuano ad inviare alle compagnie di assicurazioni denunce “cautelative”, che non fanno altro, che sporcare la storia assicurativa di ogni singolo contratto pregiudicando eventuali future assunzioni del rischio da altri players. Viene inteso come “Sinistro” la richiesta di risarcimento danni per i quali è prestata l’assicurazione ossia qualsiasi formale richiesta scritta avanzata per la prima volta in vigenza di contratto o nel periodo di ultra attività; costituisce sinistro anche la citazione dell’assicurato in veste di responsabile civile in un procedimento penale a fronte della costituzione di parte civile da parte del danneggiato; costituisce sinistro anche il ricevimento da parte dell’assicurato dell’invito a dedurre da parte del pubblico ministero presso la Corte dei Conti , la rivalsa civilistica delle strutture sanitarie, la richiesta scritta avanzata per la prima volta dalla struttura in vigenza di polizza dall’assicurato. Fatti diversi da quelli elencati non costituiscono sinistro […]. Vengono, inoltre, rimarcate le definizione della “S.I.R” e della ” Franchigia”
  • Nell’Articolo 3 comma 1 si dettaglia in primis loggetto della garanzia assicurativa. In base a quanto previsto dalla norma, lassicuratore deve tenere indenne la struttura dai rischi derivanti dalla sua attività per la copertura della responsabilità contrattuale di quanto sia tenuta a pagare a titolo di risarcimento per danni cagionati a terzi e prestatori dopera dal personale operante a qualunque titolo. La copertura dovrà includere anche la responsabilità extracontrattuale di tutti quegli esercenti la professione sanitaria che svolgeranno prestazioni sanitarie  in regime di libera professione intramuraria, anche se scelti dal paziente e non dipendenti della struttura. Nel comma 4 si va a chiarire in modo inequivocabile la possibilità dell’esercente la professione sanitaria di poter stipulare polizze a copertura dei rischi anche attraverso polizze collettive o convenzioni stipulate per il tramite della struttura nella quale esercita, attraverso organizzazioni sindacali o rappresentanze istituzionali delle professioni sanitarie. Il comma 6 sottolinea l’importanza del Vincolo di Solidarietà e della presenza dello stesso nei contratti assicurativi prevedendo, comunque, quest’ultimo la copertura della responsabilità per l’intero salvo il diritto di surrogazione nel diritto di regresso nei confronti dei condebitori solidali. Una delle novità introdotte nel testo è proprio quella del comma 7 dell’Articolo 3 nel quale si introduce la variazione di premio in caso di presenza o meno di sinistri alla scadenza contrattuale di polizza che previo preavviso di almeno 90 giorni è prevista la variazione in aumento o in diminuzione del premio di tariffa in relazione al verificarsi o meno di sinistri avendo specifico riferimento alla tipologia e al numero di sinistri chiusi con accoglimento della richiesta.
  • Il vero cuore del testo in attesa di pubblicazione è l’Articolo 4 – i massimali minimi di garanzia dei contratti di responsabilità civile – che per le strutture sanitari e sociosanitarie pubbliche e private sono così definiti: a) per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private ambulatoriali che non eseguono prestazioni erogabili solo in ambulatori protetti, ossia ambulatori situati nell’ambito di istituti di ricovero, compresi i laboratori di analisi il massimale sarà di €. 1.000.000,00 per sinistro ed un massimale per ciascun anno non inferiore al triplo di quello per sinistro (€. 3.000.000,00 ndr) b)  per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private che non svolgono attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto, ivi comprese le strutture residenziali e se mi residenziali, nonchè per le strutture ambulatoriali che eseguono prestazioni erogabili in ambulatori protetti, ossia  situati nell’ambito di istituti di ricovero, comprese le attività odontoiatriche e strutture socio sanitarie il massimale sarà di €. 2.000.000,00 per sinistro ed un massimale per ciascun anno non inferiore al triplo di quello per sinistro (€. 6.000.000,00 ndr) c) per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private che svolgono attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto il massimale sarà di €. 5.000.000,00 per sinistro ed un massimale per ciascun anno non inferiore al triplo di quello per sinistro (€. 15.000.000,00 ndr). Nel comma 1 lettera d) si fa riferimento anche al fatto che quelle strutture che siano state colpite da eventi avversi nell’ultimo periodo i massimali per sinistro e per anno di cui ai comma precedenti non dovranno essere inferiori al triplo dei massimali prescritti in assenza di sinistri. Nel comma 2 dello stesso Articolo vengono pubblicati i massimali minimi di garanzia dei contratti di responsabilità civile per gli esercenti la professione sanitaria così definiti: a) per gli esercenti la professione sanitaria che non effettuano attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto il massimale non dovrà essere inferiore a €. 1.000.000,00 per sinistro e massimale per ciascun anno non inferiore al triplo del massimale per sinistro (€. 3.000.000,00 ndr) b) per gli esercenti la professione sanitaria che effettuano anche attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto il massimale non dovrà essere inferiore a €. 2.000.000,00 per sinistro e massimale per ciascun anno non inferiore al triplo del massimale per sinistro (€. 6.000.000,00 ndr). Nel comma 2 lettera c) si fa riferimento anche al fatto che quegli esercenti che siano stati colpiti da eventi avversi nell’ultimo periodo i massimali per sinistro e per anno di cui ai comma precedenti non dovranno essere inferiori al triplo dei massimali prescritti in assenza di sinistri. Nel comma 3 si ribadiscono le sole coperture per la Colpa Grave per i dipendenti pubblici e l’azione di rivalsa per i dipendenti privati. Il comma 4 prescrive il massimale minimo di garanzia RCO per sinistro e per anno che non può essere inferiore ad €. 2.000.000,00 per sinistro e per anno. Nel comma 5, il predetto Articolo chiude con una eventuale rideterminazione annuale dei massimali minimi di garanzia con apposito decreto interministeriale Ministero delle Imprese e del Made in Italy e Ministero della Salute in relazione all’andamento del Fondo di Garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria per le ipotesi di cui all’art. 4 co. 7 della norma.
  • Nei 3 comma dell’Articolo 5 del testo si delinea l’efficacia temporale della garanzia ed in particolare: il comma 1 chiarisce nuovamente che l’efficacia della garanzia è in formula “claims made” ; il comma 2 delinea l’obbligo della possibilità di acquisto dell’ultra attività decennale e la propria operatività che, in caso di decesso dell’assicurato si deve trasferire agli eredi, prevedendo gli stessi identici massimali previsti nella polizza in vigore al momento della cessazione del rischio; il comma 3 cita in modo inequivocabile che in caso di sinistro denunciato l’assicurato deve darne avviso entro 30 giorni da quello in cui la richiesta è pervenuta o l’assicurato ne ha avuto conoscenza.
  • Altra novità inserita in questo testo è quella normata nell’Articolo 6 ove il comma 1 dispone che in vigenza della polizza e nel periodo di ultra attività della stessa, l’Assicuratore non può esercitare il diritto di recesso dal contratto a seguito della denuncia del sinistro o del suo risarcimento; nel successivo comma 2 viene disposto che l’Assicuratore può recedere dal contratto prima della scadenza solo in caso di reiterata condotta gravemente colposa dell’esercente la professione sanitaria per più di un sinistro, accertata con sentenza definitiva che abbia comportato il pagamento di un risarcimento del danno.
  • L’Articolo 7 riprende quanto disposto dall’art. 10 comma 4 della Legge combinato con l’art. 3 comma 5 lettera e) del Decreto legge 13/08/2011 n. 138 convertito in Legge n. 148 del 14/09/2011 sull’Obbligo per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e gli esercenti la professione sanitari  di pubblicità e trasparenza, in particolare a rendere disponibili sui propri siti internet alla pubblicazione della statistica sinistri, anche nel dettaglio, dell’ultimo quinquennio verificati nell’ambito dell’attività di risk management di cui all’art. 15, prevista dall’art. 1, comma 539 della legge 28/12/2015 n. 208
  • Il comma 2 dell’Articolo 9 specifica la necessità di una apposita delibera degli organi di governo delle strutture sanitarie sull’adozione delle “analoghe misure”, delibera che deve esplicare le modalità di funzionamento, eventualmente unitario, anche per la gestione dei processi di acquisto dei servizi assicurativi e le motivazioni sottese.
  • L’Articolo 10 definisce e delinea il “Fondo Rischi”
  • L’Articolo 11 definisce e delinea il “Fondo riserva sinistri”
  • L’Articolo 12 definisce e delinea l’ “interoperabilità del Fondo Rischi e del Fondo riserva sinistri”
  • Nell’Articolo 13, come già accennato precedentemente, dispone, in particolare nel comma 1 che la congruità degli accantonamenti per i fondi di cui agli art. 10 e art. 11 è certificata da un revisore legale ovvero dal collegio sindacale che rilascia un giudizio di sufficienza o attesta le ragioni per cui è impossibile esprimere un giudizio.
  • Gli Articoli 14 e 15 viene stabilito il regolamento di subentro di un contratto di assicurazione su una struttura precedentemente in regime di auto ritenzione e il rapporto tra Assicuratore e struttura per tutti qui casi in cui si debba gestire un sinistro in S.I.R., introducendo nel comma 2 dell’art. 15 il CVS – Comitato di Valutazione Sinistri in capo alla struttura.
  • Il successivo Articolo 16 dispone di quali figure professionali debba avvalersi una struttura per creare un CVS ed un governo di gestione del rischio, in caso di strutture pubbliche di concerto con quanto già citato nella norma, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.
  • Il testo conclude con l’Articolo 18 che prescrive entro 24 mesi dall’entrata in vigore del decreto gli Assicuratori dovranno adeguare i contratti di assicurazione in conformità ai requisiti minimi di cui al presente decreto e che in caso di polizze pluriennali aggiudicate nell’ambito di bandi pubblici restano in vigore sino alla scadenza naturale del contratto e comunque non oltre i 24 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.

Non dobbiamo dimenticare che questa norma sarà applicata anche a tutte le strutture sociosanitarie private, anche di piccole dimensioni, quali case di riposo e comunità alloggio per anziani, che hanno dato vita, recentemente, anche a a fatti di cronaca. Vogliamo ricordare ai nostri lettori che per quanto riguarda tutte quelle strutture che si erano già dotate di polizze assicurative conformi alla norma del 2017 il termine di adeguamento al decreto è di 24 mesi, ma il regolamento entra in vigore 30 giorni dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, pertanto tutte quelle strutture che ancora oggi risultano prive sia di copertura assicurativa sia di analoghe misure alle garanzie richieste dovranno obbligatoriamente correre ai ripari. Va considerato, inoltre, che, come disposto dall’Art. 17 “Ministeri competenti e le Regioni verificano periodicamente l’efficacia delle disposizioni del presente regolamento, avuto riguardo agli effetti sulla diffusione delle polizze assicurative nel settore sanitario e al ricorso ai sistemi di auto-ritenzione del rischio.”

E’ finalmente pronto il Decreto Attuativo della Legge Gelli – Bianco che tutti gli operatori del settore attendono oramai dai quasi 7 anni dalla data di entrata in vigore della Legge n. 24 del 08/03/2017. Il testo applicativo è stato firmato da tutte le parti in causa e dettaglia oltre ai massimali di garanzia sia per le strutture che per gli esercenti la professione sanitaria anche la variazione di premio anno dopo anno dei contratti di assicurazione stipulati in funzione dei sinistri denunciati (con differenze sostanziali rispetto a quelli messi a riserva, chiusi senza seguito o interamente/parzialmente liquidati dall’Assicuratore). Termina, il testo, con una prescrizione temporale a tutti gli Assicuratori che avranno 24 mesi di tempo per uniformare i contratti al testo del decreto pubblicando.

Il testo tanto atteso è finalmente pronto per essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ma andiamo a vedere nel dettaglio le peculiarità di quanto descritto in questa norma che sconvolgerà, a nostro avviso, tutti i player di questo settore professionale:

  • Nell’Articolo 1 vengono elencate le definizioni. C’è da sottolineare la definizione del “Fondo Rischi”, introdotto dalla norma e dal presente Decreto per le Strutture sanitarie sociosanitarie sia pubbliche che private che non si avvalgono di coperture assicurative o se ne avvarranno in modo parziale scegliendo l’auto-ritenzione, inteso come fondo della struttura con appostazione in bilancio di somme riferentesi ai rischi in corso dell’anno e che si protrarranno nell’esercizio successivo. Altra definizione sullo stesso tema, già introdotta dalla norma principale, è quella del “Fondo riserva sinistri” fondo della struttura con appostazione in bilancio della a messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi a sinistri denunciati. Ecco come nel testo pubblicato dal Ministero iniziano a delinearsi le così dette “Analoghe misure” e come quest’ultime debbano essere validate e certificate da una ulteriore figura che compartecipa alla composizione economica dei due fondi definiti nell’Articolo 1 – il Revisore Legale o collegio sindacale che come vedremo dovrà certificare la congruità del Fondo Rischi e del Fondo Riserva Sinistri. E’ importante sottolineare anche la definizione di “Sinistro” inserita nel testo, che speriamo vivamente venga compresa da tutti gli operatori, considerato che, ancora oggi, ci troviamo innanzi ad assicurati che continuano ad inviare alle compagnie di assicurazioni denunce “cautelative”, che non fanno altro, che sporcare la storia assicurativa di ogni singolo contratto pregiudicando eventuali future assunzioni del rischio da altri players. Viene inteso come “Sinistro” la richiesta di risarcimento danni per i quali è prestata l’assicurazione ossia qualsiasi formale richiesta scritta avanzata per la prima volta in vigenza di contratto o nel periodo di ultra attività; costituisce sinistro anche la citazione dell’assicurato in veste di responsabile civile in un procedimento penale a fronte della costituzione di parte civile da parte del danneggiato; costituisce sinistro anche il ricevimento da parte dell’assicurato dell’invito a dedurre da parte del pubblico ministero presso la Corte dei Conti , la rivalsa civilistica delle strutture sanitarie, la richiesta scritta avanzata per la prima volta dalla struttura in vigenza di polizza dall’assicurato. Fatti diversi da quelli elencati non costituiscono sinistro […]. Vengono, inoltre, rimarcate le definizione della “S.I.R” e della ” Franchigia”
  • Nell’Articolo 3 comma 1 si dettaglia in primis loggetto della garanzia assicurativa. In base a quanto previsto dalla norma, lassicuratore deve tenere indenne la struttura dai rischi derivanti dalla sua attività per la copertura della responsabilità contrattuale di quanto sia tenuta a pagare a titolo di risarcimento per danni cagionati a terzi e prestatori dopera dal personale operante a qualunque titolo. La copertura dovrà includere anche la responsabilità extracontrattuale di tutti quegli esercenti la professione sanitaria che svolgeranno prestazioni sanitarie  in regime di libera professione intramuraria, anche se scelti dal paziente e non dipendenti della struttura. Nel comma 4 si va a chiarire in modo inequivocabile la possibilità dell’esercente la professione sanitaria di poter stipulare polizze a copertura dei rischi anche attraverso polizze collettive o convenzioni stipulate per il tramite della struttura nella quale esercita, attraverso organizzazioni sindacali o rappresentanze istituzionali delle professioni sanitarie. Il comma 6 sottolinea l’importanza del Vincolo di Solidarietà e della presenza dello stesso nei contratti assicurativi prevedendo, comunque, quest’ultimo la copertura della responsabilità per l’intero salvo il diritto di surrogazione nel diritto di regresso nei confronti dei condebitori solidali. Una delle novità introdotte nel testo è proprio quella del comma 7 dell’Articolo 3 nel quale si introduce la variazione di premio in caso di presenza o meno di sinistri alla scadenza contrattuale di polizza che previo preavviso di almeno 90 giorni è prevista la variazione in aumento o in diminuzione del premio di tariffa in relazione al verificarsi o meno di sinistri avendo specifico riferimento alla tipologia e al numero di sinistri chiusi con accoglimento della richiesta.
  • Il vero cuore del testo in attesa di pubblicazione è l’Articolo 4i massimali minimi di garanzia dei contratti di responsabilità civile – che per le strutture sanitari e sociosanitarie pubbliche e private sono così definiti: a) per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private ambulatoriali che non eseguono prestazioni erogabili solo in ambulatori protetti, ossia ambulatori situati nell’ambito di istituti di ricovero, compresi i laboratori di analisi il massimale sarà di €. 1.000.000,00 per sinistro ed un massimale per ciascun anno non inferiore al triplo di quello per sinistro (€. 3.000.000,00 ndr) b)  per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private che non svolgono attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto, ivi comprese le strutture residenziali e se mi residenziali, nonchè per le strutture ambulatoriali che eseguono prestazioni erogabili in ambulatori protetti, ossia  situati nell’ambito di istituti di ricovero, comprese le attività odontoiatriche e strutture socio sanitarie il massimale sarà di €. 2.000.000,00 per sinistro ed un massimale per ciascun anno non inferiore al triplo di quello per sinistro (€. 6.000.000,00 ndr) c) per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private che svolgono attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto il massimale sarà di €. 5.000.000,00 per sinistro ed un massimale per ciascun anno non inferiore al triplo di quello per sinistro (€. 15.000.000,00 ndr). Nel comma 1 lettera d) si fa riferimento anche al fatto che quelle strutture che siano state colpite da eventi avversi nell’ultimo periodo i massimali per sinistro e per anno di cui ai comma precedenti non dovranno essere inferiori al triplo dei massimali prescritti in assenza di sinistri. Nel comma 2 dello stesso Articolo vengono pubblicati i massimali minimi di garanzia dei contratti di responsabilità civile per gli esercenti la professione sanitaria così definiti: a) per gli esercenti la professione sanitaria che non effettuano attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto il massimale non dovrà essere inferiore a €. 1.000.000,00 per sinistro e massimale per ciascun anno non inferiore al triplo del massimale per sinistro (€. 3.000.000,00 ndr) b) per gli esercenti la professione sanitaria che effettuano anche attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto il massimale non dovrà essere inferiore a €. 2.000.000,00 per sinistro e massimale per ciascun anno non inferiore al triplo del massimale per sinistro (€. 6.000.000,00 ndr). Nel comma 2 lettera c) si fa riferimento anche al fatto che quegli esercenti che siano stati colpiti da eventi avversi nell’ultimo periodo i massimali per sinistro e per anno di cui ai comma precedenti non dovranno essere inferiori al triplo dei massimali prescritti in assenza di sinistri. Nel comma 3 si ribadiscono le sole coperture per la Colpa Grave per i dipendenti pubblici e l’azione di rivalsa per i dipendenti privati. Il comma 4 prescrive il massimale minimo di garanzia RCO per sinistro e per anno che non può essere inferiore ad €. 2.000.000,00 per sinistro e per anno. Nel comma 5, il predetto Articolo chiude con una eventuale rideterminazione annuale dei massimali minimi di garanzia con apposito decreto interministeriale Ministero delle Imprese e del Made in Italy e Ministero della Salute in relazione all’andamento del Fondo di Garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria per le ipotesi di cui all’art. 4 co. 7 della norma.
  • Nei 3 comma dell’Articolo 5 del testo si delinea l’efficacia temporale della garanzia ed in particolare: il comma 1 chiarisce nuovamente che l’efficacia della garanzia è in formula “claims made” ; il comma 2 delinea l’obbligo della possibilità di acquisto dell’ultra attività decennale e la propria operatività che, in caso di decesso dell’assicurato si deve trasferire agli eredi, prevedendo gli stessi identici massimali previsti nella polizza in vigore al momento della cessazione del rischio; il comma 3 cita in modo inequivocabile che in caso di sinistro denunciato l’assicurato deve darne avviso entro 30 giorni da quello in cui la richiesta è pervenuta o l’assicurato ne ha avuto conoscenza.
  • Altra novità inserita in questo testo è quella normata nell’Articolo 6 ove il comma 1 dispone che in vigenza della polizza e nel periodo di ultra attività della stessa, l’Assicuratore non può esercitare il diritto di recesso dal contratto a seguito della denuncia del sinistro o del suo risarcimento; nel successivo comma 2 viene disposto che l’Assicuratore può recedere dal contratto prima della scadenza solo in caso di reiterata condotta gravemente colposa dell’esercente la professione sanitaria per più di un sinistro, accertata con sentenza definitiva che abbia comportato il pagamento di un risarcimento del danno.
  • L’Articolo 7 riprende quanto disposto dall’art. 10 comma 4 della Legge combinato con l’art. 3 comma 5 lettera e) del Decreto legge 13/08/2011 n. 138 convertito in Legge n. 148 del 14/09/2011 sull’Obbligo per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e gli esercenti la professione sanitari  di pubblicità e trasparenza, in particolare a rendere disponibili sui propri siti internet alla pubblicazione della statistica sinistri, anche nel dettaglio, dell’ultimo quinquennio verificati nell’ambito dell’attività di risk management di cui all’art. 15, prevista dall’art. 1, comma 539 della legge 28/12/2015 n. 208
  • Il comma 2 dell’Articolo 9 specifica la necessità di una apposita delibera degli organi di governo delle strutture sanitarie sull’adozione delle “analoghe misure”, delibera che deve esplicare le modalità di funzionamento, eventualmente unitario, anche per la gestione dei processi di acquisto dei servizi assicurativi e le motivazioni sottese.
  • L’Articolo 10 definisce e delinea il “Fondo Rischi”
  • L’Articolo 11 definisce e delinea il “Fondo riserva sinistri”
  • L’Articolo 12 definisce e delinea l’ “interoperabilità del Fondo Rischi e del Fondo riserva sinistri”
  • Nell’Articolo 13, come già accennato precedentemente, dispone, in particolare nel comma 1 che la congruità degli accantonamenti per i fondi di cui agli art. 10 e art. 11 è certificata da un revisore legale ovvero dal collegio sindacale che rilascia un giudizio di sufficienza o attesta le ragioni per cui è impossibile esprimere un giudizio.
  • Gli Articoli 14 e 15 viene stabilito il regolamento di subentro di un contratto di assicurazione su una struttura precedentemente in regime di auto ritenzione e il rapporto tra Assicuratore e struttura per tutti qui casi in cui si debba gestire un sinistro in S.I.R., introducendo nel comma 2 dell’art. 15 il CVS – Comitato di Valutazione Sinistri in capo alla struttura.
  • Il successivo Articolo 16 dispone di quali figure professionali debba avvalersi una struttura per creare un CVS ed un governo di gestione del rischio, in caso di strutture pubbliche di concerto con quanto già citato nella norma, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.
  • Il testo conclude con l’Articolo 18 che prescrive entro 24 mesi dall’entrata in vigore del decreto gli Assicuratori dovranno adeguare i contratti di assicurazione in conformità ai requisiti minimi di cui al presente decreto e che in caso di polizze pluriennali aggiudicate nell’ambito di bandi pubblici restano in vigore sino alla scadenza naturale del contratto e comunque non oltre i 24 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.

Probabilmente stiamo arrivando ad un traguardo insperato, anche se rimaniamo con i piedi a terra sino alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Siamo consci che questa tipologia di riforma non sarà facile da digerire per tutte le parti n causa ed in particolar modo per gli esercenti la professione sanitaria. Per questo motivo, come sempre, continueremo a diffondere cultura su questo rischio tenendo sempre i nostri lettori aggiornati e consapevoli.

 

…che un imprenditore in sanità deve assolutamente avere!

Un concentrato di informazioni ESSENZIALI per gli imprenditori in sanità

#1: PENSIERO CRITICO

Scopriamo la prima skill che un imprenditore in sanità deve assolutamente avere: IL PENSIERO CRITICO.

La competenza per la quale si è capaci di analizzare tutti quei processi e quei meccanismi che stanno a valle di fatti complessi.

La capacità di valutare è alla base di le altre skills e dimostra che sei un osservatore acuto, in grado di sviluppare un pensiero critico che ti porterà a giudicare in modo totalmente autonomo i pro e i contro di una qualsiasi opzione più che accuratamente.

#2: CAPACITÀ DI VALUTAZIONE DEL PROPRIO RISCHIO PATRIMONIALE

Una competenza fondamentale per chi ha deciso di fare impresa, indipendentemente dal settore scelto e dalla forma societaria.

Nell’imprenditoria in sanità è molto più complesso analizzare e valutare tutti i rischi ai quali è soggetto il patrimonio dell’imprenditore. Qualora avessi scelto di operare come società ricorda che il tuo patrimonio personale potrebbe essere soggetto a rischi e primo tra tutti proprio per le decisioni che prenderai nei confronti dei tuoi stessi soci e dei loro familiari o eredi, dei tuoi dipendenti, dei tuoi fornitori, degli enti pubblici ai quali la società deve render conto e degli stessi tuoi clienti.

Una buona tutela è quella di stipulare una polizza D&O (acronimo di Directors and Officiers) che potrà garantire la giusta serenità al tuo patrimonio personale in caso di richieste di risarcimento danno derivanti dalla tua attività di amministratore, quadro o dirigente della società. Potrai farla stipulare alla società o in forma individuale.

#3: PROJECT & RISK MANAGEMENT

Qualsiasi progetto professionale e, soprattutto, imprenditoriale necessita di una efficiente ed efficace organizzazione del tempo in funzione degli obiettivi prefissati.

Il Project Management si propone di gestire in modo ottimale sia l’elemento tempo che la funzione lavoro su piccoli step per il raggiungimento di obiettivi a lungo termine. In un progetto imprenditoriale in ambito sanitario vanno correttamente individuati e analizzati tutti i rischi strettamente legati alla o alle attività esercitate.

Il Risk Management pone l’accento su questi fattori: una skill fondamentale da possedere al fine di classificare tutti i rischi in maniera efficiente e produttiva per attuare tutte le procedure di contenimento, atte a ridurre l’impatto economico sull’impresa.

All’interno di tali procedure, ricorrente è la stipula di una copertura di Responsabilità Civile Professionale ai sensi della L. n. 24 del 08/03/2017, calibrata, ovviamente con le dovute franchigie e/o scoperti in virtù delle risultanze delle analisi di rischio effettuate a monte.

#4: DIGITAL MINDSET

La nostra società si è evoluta nel corso del tempo e tutte quelle novità digitali che venivano propinate come futuro irraggiungibile durante gli anni ’80, oggi sono il presente. Computer, smartphone, Internet, social e la comunicazione virtuale hanno rivoluzionato non solo il nostro modo di vivere ma soprattutto di lavorare: una considerevole miglioria nella velocità di comunicazione tra imprese, professionisti, nella pubblica amministrazione, che ha, nostro malgrado, aperto nuovi spazi, in parte ancora sconosciuti, alla pirateria ed alla criminalità informatica.

Una skill indispensabile per un imprenditore, ancor di più se nel settore sanitario in considerazione della delicatezza dei dati trattati, è il DIGITAL MINDSET.

Una competenza non facile, costituita in parte da un’ area completamente basata sulla conoscenza del mondo digitale ed un’ altra strettamente legata al comportamento. Comprendere Internet e le tecnologie a disposizione e saperle utilizzare, accedere e saper gestire le informazioni del World Wide Web, valutarle e filtrarle in maniera efficace sono alla base di quelle conoscenze occorrenti per restare sulla superficie del grande oceano di nozioni, informazioni e continui aggiornamenti ai quali ogni giorno ci troviamo innanzi. E’ ovvio che ogni azienda avrà il suo specialist/reparto IT ma è altrettanto ovvio se non scontata la quotidiana comunicazione biunivoca tra la proprietà/direzione di azienda e quest’ultimo.

Va, inoltre, evidenziato che, soprattutto in considerazione dei fatti di cronaca a cui abbiamo assistito negli ultimi anni, che il rischio più sentito delle aziende italiane (indipendentemente da settore e dimensione) è proprio il Fermo Attività dovuto ad attacco Cyber, pertanto sarebbe opportuno dotarsi (soprattutto in ambito sanitario) di una buona copertura assicurativa per il Rischio Cyber.

#5: CAPACITÀ ANALITICHE

Nelle skills precedenti si è voluto evidenziare per più volte quanto sia importante per un imprenditore la capacità di analizzare e saper interpretare i dati.

La skill capacità analitiche è una competenza estremamente pratica nel mondo imprenditoriale in genere.

Estendere le conoscenze su questa competenza significa rifornirsi si un immenso vantaggio competitivo nello sviluppo del proprio business.

#6: LEADERSHIP

“Un vero Leader è colui che elogia in pubblico e corregge in privato”.

Probabilmente una delle Skill più richieste da mercato del lavoro, essenziale per un imprenditore che gestisce il proprio personale dipendente ed i propri collaboratori in prima persona. Coordinare le attività del Team di lavoro esaltando le qualità di ciascun membro e promuovendo sinergia.

Parliamo di Leadership, una skill alla base della quale deve esserci una fortissima propensione all’ascolto, alla condivisione ed alla comunicazione efficace ed effiiciente.

Creare il giusto ambiente lavorativo, con rispetto e stima, motivazione e cooperazione non è sempre un compito facile soprattutto attuarlo senza mai perdere di vista l’obiettivo comune. L’assenza di questa competenza a meno di eventuali deleghe è un nocumento non indifferente per l’Azienda che potrebbe risentirne sia a livello economico che potenzialmente anche a livello giudiziario intaccando di fatto sia il patrimonio societario che quello personale dell’imprenditore. Considerato che tutti possono sbagliare e che gli imprevisti sono sempre dietro l’angolo soprattutto nei rapporti tra datore di lavoro e personale dipendente (i fatti di cronaca ce ne danno esempio quasi tutti i giorni) sarebbe consigliabile dotarsi sempre di coperture assicurative adeguate sia a difesa degli utili societari che del patrimonio personale dell’amministratore.

#7: PROBLEM SOLVING

L’ultima skill è una sintesi di tutte quelle viste sino ad ora. Problem Solving, risoluzione dei problemi: per quanto possa apparire grande un problema, la soluzione esiste sempre! L’importante è il punto di vista con il quale si osserva. Vorrei prendere in prestito una citazione di un grande formatore italiane Gianluca Spadoni che di dice ” Come faccio a mangiare un dinosauro? Un pezzo alla volta”. Di fatto è proprio così! Anche se un problema, che possa essere aziendale, personale, familiare ci appare insormontabile dobbiamo assolutamente apprendere l’abilità di suddividerlo in x microproblemi da risolvere uno step alla volta e la soluzione arriverà sicuramente. Si tratta di vedere la vita con una lente diversa, una ottica che ci permetta di ragionare come locomotive e non come vagoni.

Vuoi approfondire i temi di cultura assicurativa trattati nella nostra rubrica “le 7 skills”?

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La responsabilità medica parlamento italiano

Cosa è successo nel comparto corporate, per enti sanitari pubblici e privati, dopo l’uscita della Legge Gelli-Bianco, nell’ambito assicurativo?

Durante l’anno 2017 il numero di strutture sanitarie pubbliche assicurate con polizze a copertura della responsabilità civile sanitaria è diminuito: le recenti statistiche Ivass, pubblicate dall’ente, rivelano che più del 50% delle strutture, assicurate nel 2010, al 2017 risultavano scoperte; non solo, i premi raccolti nell’ultimo anno sono in calo del 2,4% rispetto al 2016.

Questi dati delineano come l’entrata della Legge Gelli abbia avuto un effetto contrario rispetto a quello che, molto probabilmente, si era prefigurato il legislatore. La norma di fatto non rende obbligatoria completamente la stipula di una polizza di Responsabilità Civile anzi lascia aperto (normandolo) il canale delle analoghe misure. Così, in assenza di organi di controllo o regimi sanzionatori, la facoltà di assicurarsi con apposito contratto resta nel limbo (questo discorso, ovviamente, vale solo per le strutture, pubbliche o private che siano).

Si spera che i regolamenti attuativi, in fase di realizzazione, possano aiutare a invertire questo trend ma quello che appare è che, soprattutto nel pubblico, stia prendendo piede la cosiddetta auto-ritenzione, ovvero sviluppare delle vere e proprie gestioni del rischio per ogni singola Regione o A.S.L. con un sostanziale ricarico della spesa risarcitoria a carico del bilancio sanitario del singolo ente (ndr: ma la Legge non serviva proprio a decomprimere la pressione delle voci di spesa dei bilanci?). Una funzione, quella dell’auto-ritenzione, cui le Regioni stesse non sarebbero adeguatamente preparate nemmeno attraverso regolamenti disciplinati dalla normativa vigente, finendo per porre a carico di tutti gli eventuali risarcimenti dovuti a errori di pochi.

Una prima analisi di questa situazione è stata fatta dalla S.I.M.L.A. (Società Italiana Medicina Legale e delle Assicurazioni), nell’ambito di un convegno sul ruolo dei consulenti legali ai sensi dell’art. 696 bis C.P.C. introdotto dalla Legge Gelli.

Uno degli obbiettivi della norma era di alleggerire la conflittualità legata agli esiti dei trattamenti operatori e curativi in ospedale per il tramite sia dell’introduzione dell’assicurazione sia della mediazione: partendo da questo assoluto, durante il convegno i vari relatori, hanno affrontato il problema di come nel 2017, periodo in cui la spesa sanitaria è stata pari all’8,9% del PIL, i dati Ivass e di altri vari osservatori, facenti capo a compagnie di assicurazione, intermediari, associazioni di categoria, ecc., abbiano confermato una ritirata delle compagnie di assicurazione dalle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche, nell’ambito della medical malpractice.

L’effetto di trend: il mercato assicurativo sulla medmal è concentrato in un pugno di compagnie, per giunta straniere; pochi premi, molte controversie. Tutto questo impatta sia sulla sostenibilità economica della spesa sanitaria sia sull’effettiva tutela del diritto alla salute sancito dall’art. 32 del Costituzione Italiana.

Tutto ciò porta a un enorme sbilanciamento tra il liquidato per il risarcimento del danno da parte delle strutture pubbliche e quelle private. Tale dato avvalora ancor di più la scelta dell’auto-ritenzione in ambito pubblico, in considerazione anche dell’allontanamento delle compagnie di assicurazione: gli Enti pubblici (Regioni, ASL, Nosocomi) costituiscono dei fondi di riserva, specificatamente destinati a risarcire i pazienti che hanno subito dei danni a seguito di errori sanitari, alimentati da accantonamenti annuali.

Alla stregua di quanto descritto sopra, auspichiamo che il Governo dia un giro di vite all’emanazione dei decreti attuativi, al fine di fare il prima possibile chiarezza su quanto rimasto di dubbio su questa materia e tanti altri temi che a tutt’oggi impediscono alla norma di agire proprio a favore di quel diritto alla salute che, ormai da tempo, sembra essere stato abbandonato.

Nel contesto della responsabilità civile professionale diviene quindi rilevante, ai fini dell’attivazione della polizza, non più il sinistro-danno ma il sinistro-denuncia. In parole povere, l’assicurazione coprirà tutti quei fatti avvenuti sicuramente nel periodo di validità del contratto ma anche denunciati nello stesso periodo.

A cosa, sostanzialmente, è servito questo cambiamento di regime di sottoscrizione da loss occurrence a claims made?

Per poter analizzare l’andamento dei prodotti stessi, affinché le pratiche di sinistro denunciate seppur non liquidate e ancora in gestione fossero note agli attuari. Ciò non solo permette alle compagnie di stabilire e stabilizzare il tiro sulla redditività di ogni singola categoria di rischio ma anche di tenere sotto controllo gli indici delle riserve tecniche sia dei sinistri liquidati che di quelli in riserva.

Tale conclusione crea un enorme paradosso circostanziale, fonte ancora di cronaca giudiziaria in ambito civile. In particolare, spostandosi la lente di ingrandimento delle compagnie dal sinistro-evento al sinistro-denuncia, ne viene fuori che la Claims made è illimitatamente retroattiva per definizione. Indirettamente si deve sottostare a una condizione, in parte derogabile: mantenere il più possibile la stessa compagnia.

Il sinistro – denuncia è un fatto “nuovo” che si colloca nel periodo di assicurazione, anche perché la sussistenza di precedenti sinistri o fatti noti sarebbe stata fonte di dichiarazione del proponente/assicurato in fase di acquisizione del rischio attraverso questionario assuntivo, che di norma è parte integrante del contratto e che la compagnia acquisitrice avrebbe escluso dalla copertura.

Perché prima abbiamo detto che è condizione in parte derogabile mantenere la compagnia di assicurazione nel corso del tempo?

Perché sempre in assenza di sinistri, in caso di cambio di compagnia, è buona norma accertarsi che il nuovo contratto consenta l’inclusione della clausola di retroattività per un tempo congruo l’attività del professionista.

Tutte le polizze di Responsabilità Civile professionale hanno, nessuna esclusa, la clausola Claims made.

Al fine di spiegare al meglio il significato di questa clausola o, se meglio vogliamo dire, regime di sottoscrizione, dobbiamo partire proprio dal Codice Civile. Questo, infatti, all’art. 1917, nel definire il sinistro, cita un fatto accaduto “durante il tempo dell’assicurazione”, da questo inciso ne deriva che l’anno (poiché normalmente si parla di polizze annuali) in cui è in vigore l’assicurazione diviene il rischio economico da coprire per le compagnie, indipendentemente da dove pervenga la comunicazione di danno, sempre che, non siano scaduti i tempi di prescrizione.

Questa impostazione, chiamata anche loss occurrence (all’insorgenza del danno) non permetteva agli assicuratori di fare i conti, considerati, peraltro, i lunghi tempi di prescrizione delle richieste di risarcimento del danno nell’ambito del nostro ordinamento giuridico. Come poteva, di fatti, una compagnia stabilire, dopo solo un anno dall’uscita di un prodotto, l’indice di redditività dello stesso?

L’idea di attuare un cambiamento a questo regime è stata determinante.

Il nome di quel cambiamento è Claims made.