“[…] qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno […]”  (art. 2043 Cod. Civ.)


Che cosa è la responsabilità professionale?

Da dove nasce l’esigenza di assicurare la propria professione?

 

La risposta è semplice, proprio dall’inciso scritto nelle prime due righe di questa pagina. Quest’ articolo del Codice civile, il 2043 per dovere di cronaca, ha fatto cadere sulla testa di tutti il peso della responsabilità civile nei confronti di terzi in caso di “fatto illecito”, anche e soprattutto nello svolgimento della propria attività.

Nel rispondere alla seconda delle domande sovraesposte automaticamente rispondiamo anche alla prima: la responsabilità civile professionale si configura proprio nel momento in cui, durante l’esercizio della propria attività professionale, si verifichi un fatto (evento sinistroso) doloso o colposo, che cagioni ad altri (un cliente o un paziente) un danno, obbligando proprio colui che lo ha commesso a risarcirlo!

Potete approfondire la materia andando a leggere alcune delle pillole assicurative inserite nella sezione Blog, partendo proprio dalla n. 7

 

E ora un po’ di storia…

 

Nel corso del tempo questo rischio si è evoluto ed in molte attività, come in quella medico-sanitaria, è stato protagonista indiscusso e costante nelle aule di giustizia sia civile che penale, ispirando sentenze discordanti tra loro che hanno fatto la storia della giurisprudenza del nostro paese. Un rischio che, proprio a causa, dell’interpretazione delle norme che lo hanno regolato, è sempre stato fondamentale da coprire con una apposita polizza assicurativa e che solo recentemente il legislatore ha deciso o paradossalmente cercato di normare in modo definitivo.

Il primo atto legislativo che ha cercato di regolamentare la Responsabilità Civile Professionale di tutte le attività, con esclusione, proprio, di quella medico-sanitaria che segue una regolamentazione propria, è il D.P.R. 137/2012, che rende obbligatoria, a partire dal 15/08/2012, per tutti i professionisti (sia essi persone fisiche o giuridiche) la polizza di R.C. Professionale.

Il settore medico-sanitario dovrà attendere ancora un mese per avere a che fare con il Decreto n. 158 del 13/09/2012 emesso dall’allora Ministro della Salute Renato Balduzzi, successivamente convertito nella Legge n. 189 del 08/11/2012, che per ben 5 anni ha reso impossibile, in termini di giustizia civile e penale e di conseguenza anche in termini assicurativi la maggior parte dei camici bianchi italiani. Purtroppo, molte sono state le lacune lasciate dalla norma che hanno lasciato spazio a molte interpretazioni da parte dei giudici e dei magistrati che hanno cercato di applicarla nel migliore dei modi.

Nonostante le proteste da parte delle varie associazioni di categoria inoltrate alle autorità competenti, le manifestazioni, gli scioperi in corsia, l’avvento della medicina difensiva, il tutto sempre a discapito dell’utenza finale oltre che degli esercenti la professione sanitaria e delle strutture sia pubbliche che private, c’è voluto un altro lustro prima di rimettere le mani sull’argomento cercando di ritrovare il bandolo della matassa.

A marzo del 2017 con la promulgazione della Legge n. 24 o Legge Gelli -Bianco, dal nome dei relatori in parlamento, si inizia a vedere qualcosa di nuovo, seppur parzialmente. Un impianto normativo  innovativo, che tendeva sii a difendere il paziente/consumatore ma anche a tutelare il sanitario , fino ad ora vittima costante di studi legali e società di tutoring, che si approfittavano proprio di quelle lacune della norma precedente per colpire nel loro patrimonio i medici intentando cause di risarcimento danni, proprio come vent’anni prima, in un altro settore assicurativo, quello automobilistico, sempre avvocati o periti facevano affari con finti “colpi di frusta” che arricchivano le tasche loro e dei loro clienti, a discapito delle compagnie assicurative e delle vere vittime della strada.

Sfortunatamente, però, a tre anni dalla promulgazione della Legge 24, il bilancio non possiamo ritenerlo positivo. Di fatti è vero che questa è una Legge che ha un ottimo impianto normativo ma è pur sempre una ossatura statica di una regolamentazione priva di muscoli tendini, mancante insomma di tutti quei decreti attuativi che avrebbero dovuto regolamentare fattivamente tutti gli iter tecnici, attesi dalla platea di operatori del settore, non solo sanitari, ma anche professionisti del settore legale e medico-legale, compagnie e intermediari assicurativi, associazioni di categoria e autorità di controllo.

E questa è solo una, piccola e stringata sintesi, di tutti i problemi legati a questo argomento!

 

Considerato tutto quello che hai letto:

 

Riuscirai a districarti in questo ambito così particolare e pieno di clausole, scritte in piccolo, insidie e trabocchetti giuridici?

Troverai la migliore soluzione alle tue esigenze assicurative in materia R.C. Professionale senza una attenta analisi della tua reale attività svolta?

Ti affiderai, anche solo per un semplice preventivo, ad una sola compagnia di assicurazione, senza fare una preventiva ed oculata ricerca nel mercato assicurativo?

Anche se trovassi diverse quotazioni di altrettante compagnie assicurative, sei proprio sicuro di essere in grado in via del tutto autonoma di analizzarne il normativo per costatare se è effettivamente confacente alle tue esigenze di copertura?

Ora dimmi la verità:

Vorresti avere un unico interlocutore che possa analizzare il tuo rischio, interfacciarsi con il mercato assicurativo, consegnarti un dossier personalizzato, che possa raccogliere in poche pagine e con un linguaggio semplice e comprensibile tutte le quotazioni raccolte sintetizzandone i contenuti dei vari normativi evidenziando quelle che per te sono la migliore scelta?

 

E tutto questo Gratuitamente?

 

E sempre per il tramite dello stesso consulente stipulare il contratto, affidarne la gestione anche in caso di sinistro?