C’è un dato che, da solo, dovrebbe far drizzare le antenne a chiunque lavori nella sanità: oggi quasi tutti cercano informazioni mediche online. Non “qualcuno ogni tanto”, ma il 94,2% degli italiani. E fin qui, si potrebbe dire, nulla di nuovo: l’era del “dottor Google” ce la portiamo dietro da anni. Il salto vero, quello che cambia le regole del gioco, è un altro: il 42,8% usa già l’Intelligenza Artificiale generativa per informarsi sulla salute, e tra i giovani (18-34) l’AI ha addirittura superato Google come primo strumento di ricerca. In pratica, non stiamo più “cercando” informazioni: stiamo iniziando a dialogare con un sistema che risponde, spiega, rassicura… e spesso convince.

Questa è la fotografia tracciata dalla ricerca “Salute Artificiale”, realizzata da Sociometrica e FieldCare su incarico di Fondazione Italia in Salute e Fondazione Pensiero Solido: una fotografia che mette nero su bianco una nuova abitudine collettiva. L’AI non è più una curiosità da smanettoni, è diventata un pezzo di quotidianità. E la frattura generazionale è netta: i giovani trattano l’AI come un “consulente sempre disponibile”, mentre gli adulti restano più ancorati al motore di ricerca tradizionale. Il punto però non è chi usa cosa: il punto è che cambia la relazione.

Perché la visita medica, oggi, non è più un momento “a compartimenti stagni”. La ricerca dice che l’85,7% degli italiani consulta internet o AI prima o dopo l’appuntamento. È come se il colloquio con il medico fosse “assediato” dal digitale: lo precede, lo segue, lo commenta. Il 63,9% ha usato informazioni trovate online per verificare diagnosi o terapia; e tra chi verifica, il 62,7% ammette di aver messo in dubbio almeno una volta le raccomandazioni ricevute. Fin qui siamo ancora nel territorio del confronto, del controllo, perfino dell’autotutela (che, se ben gestita, può essere anche positiva). Il problema nasce quando dal dubbio si passa all’azione.

Ed eccolo, il dato più scomodo: il 14,1% degli italiani ha modificato o interrotto una terapia basandosi su ciò che ha letto online, senza consultare il medico. Di questi, il 6% lo ha fatto più volte o sistematicamente. Federico Gelli (Direttore Sanità Welfare e Coesione Sociale Regione Toscana e Presidente onorario della Fondazione Italia in Salute) li definisce “ribelli silenziosi”: non contestano apertamente, non fanno scenate, non alzano la voce… semplicemente decidono da soli. E qui il rischio non è solo clinico (che già basterebbe), ma anche relazionale, organizzativo, legale.

La ricerca descrive bene il passaggio da un modello duale “medico-paziente” a un modello triangolare “medico-paziente-digitale”. Tradotto: nella stanza della visita c’è un terzo interlocutore, anche se non lo vediamo seduto sulla sedia. E spesso è un interlocutore gentile, paziente, sempre disponibile, capace di spiegare senza fretta. Antonio Palmieri (ex membro della Camera dei Deputati e Presidente della Fondazione Futuro Solido) lo dice in modo quasi brutale: l’“empatia artificiale” rischia di essere più seducente di quella umana. E sì, fa sorridere… ma fino a un certo punto. Perché la seduzione, quando incontra la fragilità (dolore, ansia, paura), diventa potere.

Allora che si fa? Si demonizza l’AI? Sarebbe come prendersela con il termometro perché segnala la febbre. La strada realistica è un’altra: governare il fenomeno e integrarlo, con intelligenza e buon senso, nel rapporto di cura. Per il medico significa iniziare a “vaccinare” la relazione: non aspettare che il paziente arrivi con la stampa del chatbot in mano come una prova d’accusa, ma anticipare il tema con naturalezza. Una domanda semplice del tipo “Hai letto qualcosa online o hai chiesto all’AI?” può trasformare un potenziale conflitto in un’alleanza. E poi serve chiarezza: indicazioni scritte, obiettivi della terapia, segnali d’allarme, tempi di rivalutazione. Perché una delle ragioni per cui il paziente va online è banalissima (e umanissima): esce dallo studio e, dopo dieci minuti, gli viene il dubbio. L’AI riempie quel vuoto. Se vogliamo ridurre i “ribelli silenziosi”, dobbiamo ridurre i vuoti, dobbiamo scovare i dubbi negli occhi del paziente e chiarificarli.

Per chi si occupa di rischio e responsabilità professionale, invece, questa tendenza è un campanello che suona forte. Quando aumenta l’autonomia decisionale non tracciata (cioè non condivisa e non documentata), aumenta anche il terreno grigio dove nascono incomprensioni, recriminazioni e – nei casi peggiori – contenziosi. Non perché “la colpa sia di qualcuno”, ma perché la comunicazione diventa più complessa e le aspettative più instabili. E sappiamo bene che, in sanità, molte contestazioni non nascono da un dettaglio tecnico, ma da una frattura di fiducia.

La buona notizia? Questa rivoluzione si può gestire. Anzi: può diventare un’occasione per migliorare l’informazione, l’adesione alle cure e la qualità della relazione. Bisogna riconoscere che la partita è cambiata: non siamo più nell’era in cui il paziente “si informa”, siamo nell’era in cui il paziente negozia la sua visione della realtà con un algoritmo che risponde come un essere umano. E se il sistema sanitario fa finta di niente, l’algoritmo si prende tutto lo spazio che resta.

Con l’Ordinanza n. 31887 del 7 dicembre 2025, la Corte di Cassazione torna su un tema che, per molti medici convenzionati, vale quanto una busta paga in più o in meno: cosa accade all’anzianità quando si interrompe l’incarico di Medicina Generale e si passa alla Specialistica Ambulatoriale? La vicenda nasce a Taranto e riguarda un sanitario che, cessata la precedente attività come medico convenzionato di medicina generale, dal giugno 2007 opera presso la ASL come medico convenzionato ambulatoriale nella branca di neurologia; al centro del contenzioso vi è la richiesta di vedersi riconosciute componenti economiche collegate all’anzianità, invocando la disciplina degli Accordi Collettivi Nazionali e, in particolare, la quota oraria legata all’anzianità di servizio maturata sino al 29 febbraio 1996 e, in via alternativa, il mancato adeguamento del compenso orario e il riconoscimento della quota correlata all’anzianità maturata dal 13 marzo 1987, data di conseguimento della specializzazione, fino al momento del passaggio alla specialistica (giugno 2007).

La domanda viene respinta in primo grado e la Corte d’Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, conferma il rigetto; il medico ricorre quindi in Cassazione, articolando due motivi che, pur con angolature diverse, ruotano attorno alla stessa questione: il significato giuridico del “transito” e la possibilità di “portarsi dietro” l’anzianità economica pregressa.

Nel primo motivo il ricorrente contesta l’interpretazione dell’art. 23, comma 1, lett. l) dell’ACN 23 marzo 2005, insistendo sul valore del verbo “convertire” come indice di continuità del rapporto e, dunque, di conservazione dell’anzianità maturata; secondo questa lettura, la successiva precisazione introdotta dall’art. 9, comma 2, dell’ACN 8 luglio 2010, secondo cui i medici transitati “matureranno anzianità giuridica a far data dall’incarico”, non cancellerebbe l’anzianità economica già acquisita, ma si limiterebbe a fissare da quando decorre l’anzianità giuridica nel nuovo settore.

Nel secondo motivo, richiamando gli artt. 1175 e 1375 c.c. in materia di correttezza e buona fede, il ricorrente sostiene che l’interpretazione adottata in appello finirebbe per incidere retroattivamente su una situazione che, al momento dell’opzione, avrebbe dovuto produrre effetti diversi, alterando ex post gli esiti dell’assetto regolatorio vigente quando il passaggio era stato compiuto.

La Cassazione tratta congiuntamente i due motivi e li giudica infondati, collocandosi lungo un orientamento che definisce ormai stabile e che richiama espressamente Cass. n. 11630/2025, la quale riprende a sua volta i principi già affermati da Cass. n. 13236/2009 in materia di personale medico convenzionato: il diritto alla preferenza o all’accesso nel settore della specialistica ambulatoriale per chi ha già prestato attività nel SSN non implica automaticamente un ulteriore diritto al computo, “a tutti gli effetti giuridici ed economici”, del lavoro svolto in precedenza.

È qui che la decisione assume un valore chiarificatore, perché separa con precisione due piani che nella percezione comune tendono a sovrapporsi: l’anzianità giuridica e l’anzianità economica. Da un lato, la Corte valorizza l’interpretazione letterale dell’art. 9, comma 2, dell’ACN 8 luglio 2010, che colloca la maturazione dell’anzianità giuridica “a far data dall’incarico”, escludendo che l’anzianità possa essere fatta decorrere dalla specializzazione; dall’altro, e soprattutto, afferma che la disciplina invocata non contiene alcuna previsione che consenta di trasporre nel nuovo rapporto la componente economica dell’anzianità maturata nel precedente incarico, proprio perché l’accordo non “dice” anzianità economica e, in un sistema di fonti come quello della convenzione, ciò che non è previsto non può essere creato per via interpretativa.

La Cassazione si spinge oltre, chiarendo che il transito dalla Medicina Generale alla Specialistica Ambulatoriale non va letto come mera “conversione” di un rapporto unico, bensì come instaurazione di un nuovo rapporto, data la diversità dell’incarico; e se il rapporto è nuovo, il meccanismo di riconoscimento automatico dell’anzianità economica pregressa perde il suo presupposto.

A completare il ragionamento, l’ordinanza richiama l’articolo unico del D.P.C.M. 8 marzo 2001 (atto di indirizzo e coordinamento previsto dal D.Lgs. 502/1992), osservando che anche quel testo non attribuisce una piena equiparazione del servizio pregresso: da un lato tutela, “ad ogni effetto giuridico ed economico”, ciò che era già individualmente percepito come salario di anzianità nel rapporto di provenienza purché maturato in base allo stesso titolo, evitando un peggioramento per chi prosegue la medesima attività; dall’altro, per l’anzianità di servizio ed esperienza professionale svolta nel SSN, subordina il riconoscimento ai soli effetti giuridici e a parametri specifici, confermando che la traslazione automatica dell’economico non è la regola, ma un’eccezione legata a condizioni precise

In questa cornice, la Corte formula un passaggio che merita attenzione anche fuori dalle aule di giustizia, perché parla direttamente alle prassi amministrative e alle aspettative dei professionisti: il riconoscimento dell’anzianità giuridica, per i medici già in servizio nel SSN che passano alla specialistica ambulatoriale, è funzionale soprattutto a stabilire un ordine di priorità nell’attribuzione degli incarichi a tempo indeterminato, ma non produce effetti ai fini del riconoscimento dell’anzianità economica, della quale l’ACN non fa menzione.

Né cambia l’esito la doglianza basata su correttezza e buona fede: anche se in una fase iniziale vi fosse stato un comportamento favorevole dell’amministrazione, nel rapporto convenzionato valgono, quanto al sistema delle fonti, i medesimi principi che governano l’impiego pubblico, e in particolare il principio di uniformità del trattamento, per cui la ASL non può attribuire trattamenti economici non previsti dagli accordi nazionali o dagli integrativi regionali; in altre parole, la buona fede non può trasformarsi in una scorciatoia per creare un diritto economico dove la fonte collettiva non lo riconosce.

Il ricorso viene quindi rigettato e il ricorrente condannato alle spese del giudizio di legittimità, con liquidazione di esborsi e compensi secondo dispositivo.

La lezione, al netto del tecnicismo, è molto concreta: nei passaggi di incarico tra settori convenzionali diversi, la continuità professionale non coincide automaticamente con la continuità economica, e la differenza tra anzianità “giuridica” e “economica” smette di essere una distinzione da manuale per diventare un discrimine che incide sul trattamento orario e, in prospettiva, sull’intero assetto retributivo; per questo, ogni scelta di transito merita una verifica preventiva puntuale delle fonti applicabili e delle clausole che governano il nuovo rapporto, perché spesso la vera sorpresa non è ciò che si guadagna cambiando incarico, ma ciò che non si riesce più a far valere una volta cambiato.

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Nella sentenza Cass. pen., 16 gennaio 2026, n. 1788, la Corte di Cassazione mette un punto fermo (molto pratico) su un tema che torna spesso nei contenziosi di responsabilità medica in emergenza: quando l’errore è un’omissione “a monte” (diagnosi/trasporto/monitoraggio), come si dimostra il nesso di causalità senza rifugiarsi in percentuali astratte.

Il caso nasce da un intervento 118 presso l’abitazione di un paziente con sintomi importanti: forte dolore toracico, difficoltà respiratoria, brividi, vertigini, quadro compatibile con una possibile sindrome coronarica acuta. Il medico dell’equipaggio, dopo la valutazione dei parametri vitali, esclude patologie cardiache acute, formula diagnosi di toracoalgia da esofagite e somministra terapia per quel sospetto, senza eseguire un ECG (pur avendo l’apparecchiatura in ambulanza) e senza disporre l’immediato trasporto in ospedale. Dopo circa un’ora, il paziente va incontro a sincope e poi ad arresto cardiocircolatorio; viene trasferito in terapia intensiva cardiologica, ma morirà per un quadro gravissimo con danno anossico cerebrale e ischemico cardiaco secondario.

In primo grado il Tribunale aveva assolto: pur riconoscendo una grave negligenza (colpa) nell’omettere i controlli doverosi, riteneva non raggiunta quella “probabilità prossima alla certezza” richiesta per dire che, con la condotta corretta, l’esito si sarebbe evitato. In appello, però, la Corte territoriale ribalta tutto e condanna; e la Cassazione, investita dal ricorso del sanitario, dichiara il ricorso inammissibile, confermando l’impostazione dell’appello.

Il cuore della pronuncia è qui: nel reato omissivo improprio (il classico “non ho fatto ciò che dovevo fare”), il nesso causale si valuta con un giudizio di alta probabilità logica secondo i principi “Franzese”. Ma — dice la Cassazione — questo giudizio non può ridursi a una lotteria di percentuali (“30–40%”, “60–70%”) prese in astratto. Il giudice deve sì usare le generalizzazioni scientifiche, ma soprattutto deve “sporcarsi le mani” con il caso concreto, escludendo (quando possibile) decorsi alternativi e valorizzando le evidenze specifiche.

Ed è proprio ciò che, secondo la Cassazione, l’appello ha fatto meglio del primo grado: invece di fermarsi al ragionamento “statistico” (“magari l’ECG poteva essere negativo”, “forse non c’era tempo”), ha considerato elementi decisivi emersi nel processo. In particolare: l’ECG eseguito circa un’ora dopo mostrava una SCA con sopraslivellamento del tratto ST (STEMI); e, alla luce di quel dato, un ECG tempestivo e soprattutto il trasporto immediato con monitoraggio in ambiente ospedaliero avrebbero consentito interventi (monitoraggio, terapia farmacologica, coronarografia e procedure) idonei a bloccare o rallentare l’evoluzione, intercettare tempestivamente l’aritmia e impedire il prolungarsi dell’arresto con mancata ossigenazione cerebrale. La Cassazione sottolinea che le cure poi praticate in ospedale hanno sì ripristinato la stabilità emodinamica, ma troppo tardi: il danno irreversibile deriva dal tempo trascorso senza cure adeguate nel momento critico.

Altro passaggio interessante (e utilissimo per chi lavora in sanità): la Cassazione liquida come generica la doglianza sull’elemento soggettivo. Per i giudici, la colpa era stata già argomentata in modo chiaro: condotta gravemente negligente perché in contrasto con linee guida e con le “evenienze concrete” (cioè: sintomi d’allarme) che imponevano ECG urgente e trasporto.

Cosa ci portiamo a casa, in termini operativi?

Primo: in emergenza, quando ci sono red flag cardiache, la “diagnosi rassicurante” senza test/monitoraggio rischia di diventare un boomerang processuale. Qui non si parla di medicina difensiva, ma di percorso assistenziale minimo ragionevole: ECG tempestivo e scelta prudenziale del setting (ospedale/monitoraggio) quando il quadro lo impone.

Secondo: sul nesso causale, questa sentenza rafforza un concetto che nei giudizi di responsabilità medica pesa tantissimo: non basta dire “non era certo che si salvasse”. Il punto è: con la condotta doverosa, con elevata credibilità razionale, l’evento non sarebbe accaduto o sarebbe accaduto dopo, o con minore gravità. Se la catena logica è ben costruita sulle evidenze del caso, la Cassazione non si lascia ipnotizzare dai numeretti presi “a pacchetto”.

Terzo (lato gestione del rischio): protocolli, formazione e tracciabilità fanno la differenza. In contesti 118/guardia/urgenza, la documentazione su sintomi, ragionamento clinico, criteri di trasporto e test eseguiti non è burocrazia: è sicurezza clinica e, quando serve, difesa tecnica.

Ultimo (lato assicurativo): per medici e strutture, casi così ricordano che la tutela non è solo “avere una polizza”, ma avere la polizza giusta + un impianto di prevenzione del sinistro. E quando il contenzioso parte, entra in gioco anche la Tutela Legale (fondamentale per reggere tempi, consulenze e strategia difensiva), oltre alla corretta gestione della denuncia e del fascicolo.

Decreto attuativo n. 232 del 15/12/2023

Dopo 7 anni finalmente il Decreto alla Legge Gelli contenente i requisiti minimi di polizza

E’ finalmente stato pubblicato nella G.U. n. 51 del 01/03/2024  il Decreto n. 232 del 15/12/2023. Il famosissimo e tanto atteso (ben 7 anni di gestazione) Decreto Attuativo della Legge Gelli – Bianco che tutti gli operatori del settore erano in attesa di leggere e conoscere e finalmente realtà.

Il testo applicativo è stato firmato da tutte le parti in causa e dettaglia oltre ai massimali di garanzia sia per le strutture che per gli esercenti la professione sanitaria anche la variazione di premio anno dopo anno dei contratti di assicurazione stipulati in funzione dei sinistri denunciati (con differenze sostanziali rispetto a quelli messi a riserva, chiusi senza seguito o interamente/parzialmente liquidati dall’Assicuratore). Termina, il testo, con una prescrizione temporale a tutti gli Assicuratori che avranno 24 mesi di tempo per uniformare i contratti al testo del decreto pubblicando.

Rivediamo assieme le peculiarità di quanto descritto in questa norma che sconvolgerà, a nostro avviso, tutti i player di questo settore professionale:

  • Nell’Articolo 1 vengono elencate le definizioni. C’è da sottolineare la definizione del “Fondo Rischi”, introdotto dalla norma e dal presente Decreto per le Strutture sanitarie sociosanitarie sia pubbliche che private che non si avvalgono di coperture assicurative o se ne avvarranno in modo parziale scegliendo l’auto-ritenzione, inteso come fondo della struttura con appostazione in bilancio di somme riferentesi ai rischi in corso dell’anno e che si protrarranno nell’esercizio successivo. Altra definizione sullo stesso tema, già introdotta dalla norma principale, è quella del “Fondo riserva sinistri” fondo della struttura con appostazione in bilancio della a messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi a sinistri denunciati. Ecco come nel testo pubblicato dal Ministero iniziano a delinearsi le così dette “Analoghe misure” e come quest’ultime debbano essere validate e certificate da una ulteriore figura che compartecipa alla composizione economica dei due fondi definiti nell’Articolo 1 – il Revisore Legale o collegio sindacale che come vedremo dovrà certificare la congruità del Fondo Rischi e del Fondo Riserva Sinistri. E’ importante sottolineare anche la definizione di “Sinistro” inserita nel testo, che speriamo vivamente venga compresa da tutti gli operatori, considerato che, ancora oggi, ci troviamo innanzi ad assicurati che continuano ad inviare alle compagnie di assicurazioni denunce “cautelative”, che non fanno altro, che sporcare la storia assicurativa di ogni singolo contratto pregiudicando eventuali future assunzioni del rischio da altri players. Viene inteso come “Sinistro” la richiesta di risarcimento danni per i quali è prestata l’assicurazione ossia qualsiasi formale richiesta scritta avanzata per la prima volta in vigenza di contratto o nel periodo di ultra attività; costituisce sinistro anche la citazione dell’assicurato in veste di responsabile civile in un procedimento penale a fronte della costituzione di parte civile da parte del danneggiato; costituisce sinistro anche il ricevimento da parte dell’assicurato dell’invito a dedurre da parte del pubblico ministero presso la Corte dei Conti , la rivalsa civilistica delle strutture sanitarie, la richiesta scritta avanzata per la prima volta dalla struttura in vigenza di polizza dall’assicurato. Fatti diversi da quelli elencati non costituiscono sinistro […]. Vengono, inoltre, rimarcate le definizione della “S.I.R” e della ” Franchigia”
  • Nell’Articolo 3 comma 1 si dettaglia in primis loggetto della garanzia assicurativa. In base a quanto previsto dalla norma, lassicuratore deve tenere indenne la struttura dai rischi derivanti dalla sua attività per la copertura della responsabilità contrattuale di quanto sia tenuta a pagare a titolo di risarcimento per danni cagionati a terzi e prestatori dopera dal personale operante a qualunque titolo. La copertura dovrà includere anche la responsabilità extracontrattuale di tutti quegli esercenti la professione sanitaria che svolgeranno prestazioni sanitarie  in regime di libera professione intramuraria, anche se scelti dal paziente e non dipendenti della struttura. Nel comma 4 si va a chiarire in modo inequivocabile la possibilità dell’esercente la professione sanitaria di poter stipulare polizze a copertura dei rischi anche attraverso polizze collettive o convenzioni stipulate per il tramite della struttura nella quale esercita, attraverso organizzazioni sindacali o rappresentanze istituzionali delle professioni sanitarie. Il comma 6 sottolinea l’importanza del Vincolo di Solidarietà e della presenza dello stesso nei contratti assicurativi prevedendo, comunque, quest’ultimo la copertura della responsabilità per l’intero salvo il diritto di surrogazione nel diritto di regresso nei confronti dei condebitori solidali. Una delle novità introdotte nel testo è proprio quella del comma 7 dell’Articolo 3 nel quale si introduce la variazione di premio in caso di presenza o meno di sinistri alla scadenza contrattuale di polizza che previo preavviso di almeno 90 giorni è prevista la variazione in aumento o in diminuzione del premio di tariffa in relazione al verificarsi o meno di sinistri avendo specifico riferimento alla tipologia e al numero di sinistri chiusi con accoglimento della richiesta.
  • Il vero cuore del testo in attesa di pubblicazione è l’Articolo 4 – i massimali minimi di garanzia dei contratti di responsabilità civile – che per le strutture sanitari e sociosanitarie pubbliche e private sono così definiti: a) per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private ambulatoriali che non eseguono prestazioni erogabili solo in ambulatori protetti, ossia ambulatori situati nell’ambito di istituti di ricovero, compresi i laboratori di analisi il massimale sarà di €. 1.000.000,00 per sinistro ed un massimale per ciascun anno non inferiore al triplo di quello per sinistro (€. 3.000.000,00 ndr) b)  per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private che non svolgono attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto, ivi comprese le strutture residenziali e se mi residenziali, nonchè per le strutture ambulatoriali che eseguono prestazioni erogabili in ambulatori protetti, ossia  situati nell’ambito di istituti di ricovero, comprese le attività odontoiatriche e strutture socio sanitarie il massimale sarà di €. 2.000.000,00 per sinistro ed un massimale per ciascun anno non inferiore al triplo di quello per sinistro (€. 6.000.000,00 ndr) c) per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private che svolgono attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto il massimale sarà di €. 5.000.000,00 per sinistro ed un massimale per ciascun anno non inferiore al triplo di quello per sinistro (€. 15.000.000,00 ndr). Nel comma 1 lettera d) si fa riferimento anche al fatto che quelle strutture che siano state colpite da eventi avversi nell’ultimo periodo i massimali per sinistro e per anno di cui ai comma precedenti non dovranno essere inferiori al triplo dei massimali prescritti in assenza di sinistri. Nel comma 2 dello stesso Articolo vengono pubblicati i massimali minimi di garanzia dei contratti di responsabilità civile per gli esercenti la professione sanitaria così definiti: a) per gli esercenti la professione sanitaria che non effettuano attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto il massimale non dovrà essere inferiore a €. 1.000.000,00 per sinistro e massimale per ciascun anno non inferiore al triplo del massimale per sinistro (€. 3.000.000,00 ndr) b) per gli esercenti la professione sanitaria che effettuano anche attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto il massimale non dovrà essere inferiore a €. 2.000.000,00 per sinistro e massimale per ciascun anno non inferiore al triplo del massimale per sinistro (€. 6.000.000,00 ndr). Nel comma 2 lettera c) si fa riferimento anche al fatto che quegli esercenti che siano stati colpiti da eventi avversi nell’ultimo periodo i massimali per sinistro e per anno di cui ai comma precedenti non dovranno essere inferiori al triplo dei massimali prescritti in assenza di sinistri. Nel comma 3 si ribadiscono le sole coperture per la Colpa Grave per i dipendenti pubblici e l’azione di rivalsa per i dipendenti privati. Il comma 4 prescrive il massimale minimo di garanzia RCO per sinistro e per anno che non può essere inferiore ad €. 2.000.000,00 per sinistro e per anno. Nel comma 5, il predetto Articolo chiude con una eventuale rideterminazione annuale dei massimali minimi di garanzia con apposito decreto interministeriale Ministero delle Imprese e del Made in Italy e Ministero della Salute in relazione all’andamento del Fondo di Garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria per le ipotesi di cui all’art. 4 co. 7 della norma.
  • Nei 3 comma dell’Articolo 5 del testo si delinea l’efficacia temporale della garanzia ed in particolare: il comma 1 chiarisce nuovamente che l’efficacia della garanzia è in formula “claims made” ; il comma 2 delinea l’obbligo della possibilità di acquisto dell’ultra attività decennale e la propria operatività che, in caso di decesso dell’assicurato si deve trasferire agli eredi, prevedendo gli stessi identici massimali previsti nella polizza in vigore al momento della cessazione del rischio; il comma 3 cita in modo inequivocabile che in caso di sinistro denunciato l’assicurato deve darne avviso entro 30 giorni da quello in cui la richiesta è pervenuta o l’assicurato ne ha avuto conoscenza.
  • Altra novità inserita in questo testo è quella normata nell’Articolo 6 ove il comma 1 dispone che in vigenza della polizza e nel periodo di ultra attività della stessa, l’Assicuratore non può esercitare il diritto di recesso dal contratto a seguito della denuncia del sinistro o del suo risarcimento; nel successivo comma 2 viene disposto che l’Assicuratore può recedere dal contratto prima della scadenza solo in caso di reiterata condotta gravemente colposa dell’esercente la professione sanitaria per più di un sinistro, accertata con sentenza definitiva che abbia comportato il pagamento di un risarcimento del danno.
  • L’Articolo 7 riprende quanto disposto dall’art. 10 comma 4 della Legge combinato con l’art. 3 comma 5 lettera e) del Decreto legge 13/08/2011 n. 138 convertito in Legge n. 148 del 14/09/2011 sull’Obbligo per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e gli esercenti la professione sanitari  di pubblicità e trasparenza, in particolare a rendere disponibili sui propri siti internet alla pubblicazione della statistica sinistri, anche nel dettaglio, dell’ultimo quinquennio verificati nell’ambito dell’attività di risk management di cui all’art. 15, prevista dall’art. 1, comma 539 della legge 28/12/2015 n. 208
  • Il comma 2 dell’Articolo 9 specifica la necessità di una apposita delibera degli organi di governo delle strutture sanitarie sull’adozione delle “analoghe misure”, delibera che deve esplicare le modalità di funzionamento, eventualmente unitario, anche per la gestione dei processi di acquisto dei servizi assicurativi e le motivazioni sottese.
  • L’Articolo 10 definisce e delinea il “Fondo Rischi”
  • L’Articolo 11 definisce e delinea il “Fondo riserva sinistri”
  • L’Articolo 12 definisce e delinea l’ “interoperabilità del Fondo Rischi e del Fondo riserva sinistri”
  • Nell’Articolo 13, come già accennato precedentemente, dispone, in particolare nel comma 1 che la congruità degli accantonamenti per i fondi di cui agli art. 10 e art. 11 è certificata da un revisore legale ovvero dal collegio sindacale che rilascia un giudizio di sufficienza o attesta le ragioni per cui è impossibile esprimere un giudizio.
  • Gli Articoli 14 e 15 viene stabilito il regolamento di subentro di un contratto di assicurazione su una struttura precedentemente in regime di auto ritenzione e il rapporto tra Assicuratore e struttura per tutti qui casi in cui si debba gestire un sinistro in S.I.R., introducendo nel comma 2 dell’art. 15 il CVS – Comitato di Valutazione Sinistri in capo alla struttura.
  • Il successivo Articolo 16 dispone di quali figure professionali debba avvalersi una struttura per creare un CVS ed un governo di gestione del rischio, in caso di strutture pubbliche di concerto con quanto già citato nella norma, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.
  • Il testo conclude con l’Articolo 18 che prescrive entro 24 mesi dall’entrata in vigore del decreto gli Assicuratori dovranno adeguare i contratti di assicurazione in conformità ai requisiti minimi di cui al presente decreto e che in caso di polizze pluriennali aggiudicate nell’ambito di bandi pubblici restano in vigore sino alla scadenza naturale del contratto e comunque non oltre i 24 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.

Non dobbiamo dimenticare che questa norma sarà applicata anche a tutte le strutture sociosanitarie private, anche di piccole dimensioni, quali case di riposo e comunità alloggio per anziani, che hanno dato vita, recentemente, anche a a fatti di cronaca. Vogliamo ricordare ai nostri lettori che per quanto riguarda tutte quelle strutture che si erano già dotate di polizze assicurative conformi alla norma del 2017 il termine di adeguamento al decreto è di 24 mesi, ma il regolamento entra in vigore 30 giorni dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, pertanto tutte quelle strutture che ancora oggi risultano prive sia di copertura assicurativa sia di analoghe misure alle garanzie richieste dovranno obbligatoriamente correre ai ripari. Va considerato, inoltre, che, come disposto dall’Art. 17 “Ministeri competenti e le Regioni verificano periodicamente l’efficacia delle disposizioni del presente regolamento, avuto riguardo agli effetti sulla diffusione delle polizze assicurative nel settore sanitario e al ricorso ai sistemi di auto-ritenzione del rischio.”

E’ finalmente pronto il Decreto Attuativo della Legge Gelli – Bianco che tutti gli operatori del settore attendono oramai dai quasi 7 anni dalla data di entrata in vigore della Legge n. 24 del 08/03/2017. Il testo applicativo è stato firmato da tutte le parti in causa e dettaglia oltre ai massimali di garanzia sia per le strutture che per gli esercenti la professione sanitaria anche la variazione di premio anno dopo anno dei contratti di assicurazione stipulati in funzione dei sinistri denunciati (con differenze sostanziali rispetto a quelli messi a riserva, chiusi senza seguito o interamente/parzialmente liquidati dall’Assicuratore). Termina, il testo, con una prescrizione temporale a tutti gli Assicuratori che avranno 24 mesi di tempo per uniformare i contratti al testo del decreto pubblicando.

Il testo tanto atteso è finalmente pronto per essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ma andiamo a vedere nel dettaglio le peculiarità di quanto descritto in questa norma che sconvolgerà, a nostro avviso, tutti i player di questo settore professionale:

  • Nell’Articolo 1 vengono elencate le definizioni. C’è da sottolineare la definizione del “Fondo Rischi”, introdotto dalla norma e dal presente Decreto per le Strutture sanitarie sociosanitarie sia pubbliche che private che non si avvalgono di coperture assicurative o se ne avvarranno in modo parziale scegliendo l’auto-ritenzione, inteso come fondo della struttura con appostazione in bilancio di somme riferentesi ai rischi in corso dell’anno e che si protrarranno nell’esercizio successivo. Altra definizione sullo stesso tema, già introdotta dalla norma principale, è quella del “Fondo riserva sinistri” fondo della struttura con appostazione in bilancio della a messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi a sinistri denunciati. Ecco come nel testo pubblicato dal Ministero iniziano a delinearsi le così dette “Analoghe misure” e come quest’ultime debbano essere validate e certificate da una ulteriore figura che compartecipa alla composizione economica dei due fondi definiti nell’Articolo 1 – il Revisore Legale o collegio sindacale che come vedremo dovrà certificare la congruità del Fondo Rischi e del Fondo Riserva Sinistri. E’ importante sottolineare anche la definizione di “Sinistro” inserita nel testo, che speriamo vivamente venga compresa da tutti gli operatori, considerato che, ancora oggi, ci troviamo innanzi ad assicurati che continuano ad inviare alle compagnie di assicurazioni denunce “cautelative”, che non fanno altro, che sporcare la storia assicurativa di ogni singolo contratto pregiudicando eventuali future assunzioni del rischio da altri players. Viene inteso come “Sinistro” la richiesta di risarcimento danni per i quali è prestata l’assicurazione ossia qualsiasi formale richiesta scritta avanzata per la prima volta in vigenza di contratto o nel periodo di ultra attività; costituisce sinistro anche la citazione dell’assicurato in veste di responsabile civile in un procedimento penale a fronte della costituzione di parte civile da parte del danneggiato; costituisce sinistro anche il ricevimento da parte dell’assicurato dell’invito a dedurre da parte del pubblico ministero presso la Corte dei Conti , la rivalsa civilistica delle strutture sanitarie, la richiesta scritta avanzata per la prima volta dalla struttura in vigenza di polizza dall’assicurato. Fatti diversi da quelli elencati non costituiscono sinistro […]. Vengono, inoltre, rimarcate le definizione della “S.I.R” e della ” Franchigia”
  • Nell’Articolo 3 comma 1 si dettaglia in primis loggetto della garanzia assicurativa. In base a quanto previsto dalla norma, lassicuratore deve tenere indenne la struttura dai rischi derivanti dalla sua attività per la copertura della responsabilità contrattuale di quanto sia tenuta a pagare a titolo di risarcimento per danni cagionati a terzi e prestatori dopera dal personale operante a qualunque titolo. La copertura dovrà includere anche la responsabilità extracontrattuale di tutti quegli esercenti la professione sanitaria che svolgeranno prestazioni sanitarie  in regime di libera professione intramuraria, anche se scelti dal paziente e non dipendenti della struttura. Nel comma 4 si va a chiarire in modo inequivocabile la possibilità dell’esercente la professione sanitaria di poter stipulare polizze a copertura dei rischi anche attraverso polizze collettive o convenzioni stipulate per il tramite della struttura nella quale esercita, attraverso organizzazioni sindacali o rappresentanze istituzionali delle professioni sanitarie. Il comma 6 sottolinea l’importanza del Vincolo di Solidarietà e della presenza dello stesso nei contratti assicurativi prevedendo, comunque, quest’ultimo la copertura della responsabilità per l’intero salvo il diritto di surrogazione nel diritto di regresso nei confronti dei condebitori solidali. Una delle novità introdotte nel testo è proprio quella del comma 7 dell’Articolo 3 nel quale si introduce la variazione di premio in caso di presenza o meno di sinistri alla scadenza contrattuale di polizza che previo preavviso di almeno 90 giorni è prevista la variazione in aumento o in diminuzione del premio di tariffa in relazione al verificarsi o meno di sinistri avendo specifico riferimento alla tipologia e al numero di sinistri chiusi con accoglimento della richiesta.
  • Il vero cuore del testo in attesa di pubblicazione è l’Articolo 4i massimali minimi di garanzia dei contratti di responsabilità civile – che per le strutture sanitari e sociosanitarie pubbliche e private sono così definiti: a) per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private ambulatoriali che non eseguono prestazioni erogabili solo in ambulatori protetti, ossia ambulatori situati nell’ambito di istituti di ricovero, compresi i laboratori di analisi il massimale sarà di €. 1.000.000,00 per sinistro ed un massimale per ciascun anno non inferiore al triplo di quello per sinistro (€. 3.000.000,00 ndr) b)  per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private che non svolgono attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto, ivi comprese le strutture residenziali e se mi residenziali, nonchè per le strutture ambulatoriali che eseguono prestazioni erogabili in ambulatori protetti, ossia  situati nell’ambito di istituti di ricovero, comprese le attività odontoiatriche e strutture socio sanitarie il massimale sarà di €. 2.000.000,00 per sinistro ed un massimale per ciascun anno non inferiore al triplo di quello per sinistro (€. 6.000.000,00 ndr) c) per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private che svolgono attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto il massimale sarà di €. 5.000.000,00 per sinistro ed un massimale per ciascun anno non inferiore al triplo di quello per sinistro (€. 15.000.000,00 ndr). Nel comma 1 lettera d) si fa riferimento anche al fatto che quelle strutture che siano state colpite da eventi avversi nell’ultimo periodo i massimali per sinistro e per anno di cui ai comma precedenti non dovranno essere inferiori al triplo dei massimali prescritti in assenza di sinistri. Nel comma 2 dello stesso Articolo vengono pubblicati i massimali minimi di garanzia dei contratti di responsabilità civile per gli esercenti la professione sanitaria così definiti: a) per gli esercenti la professione sanitaria che non effettuano attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto il massimale non dovrà essere inferiore a €. 1.000.000,00 per sinistro e massimale per ciascun anno non inferiore al triplo del massimale per sinistro (€. 3.000.000,00 ndr) b) per gli esercenti la professione sanitaria che effettuano anche attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto il massimale non dovrà essere inferiore a €. 2.000.000,00 per sinistro e massimale per ciascun anno non inferiore al triplo del massimale per sinistro (€. 6.000.000,00 ndr). Nel comma 2 lettera c) si fa riferimento anche al fatto che quegli esercenti che siano stati colpiti da eventi avversi nell’ultimo periodo i massimali per sinistro e per anno di cui ai comma precedenti non dovranno essere inferiori al triplo dei massimali prescritti in assenza di sinistri. Nel comma 3 si ribadiscono le sole coperture per la Colpa Grave per i dipendenti pubblici e l’azione di rivalsa per i dipendenti privati. Il comma 4 prescrive il massimale minimo di garanzia RCO per sinistro e per anno che non può essere inferiore ad €. 2.000.000,00 per sinistro e per anno. Nel comma 5, il predetto Articolo chiude con una eventuale rideterminazione annuale dei massimali minimi di garanzia con apposito decreto interministeriale Ministero delle Imprese e del Made in Italy e Ministero della Salute in relazione all’andamento del Fondo di Garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria per le ipotesi di cui all’art. 4 co. 7 della norma.
  • Nei 3 comma dell’Articolo 5 del testo si delinea l’efficacia temporale della garanzia ed in particolare: il comma 1 chiarisce nuovamente che l’efficacia della garanzia è in formula “claims made” ; il comma 2 delinea l’obbligo della possibilità di acquisto dell’ultra attività decennale e la propria operatività che, in caso di decesso dell’assicurato si deve trasferire agli eredi, prevedendo gli stessi identici massimali previsti nella polizza in vigore al momento della cessazione del rischio; il comma 3 cita in modo inequivocabile che in caso di sinistro denunciato l’assicurato deve darne avviso entro 30 giorni da quello in cui la richiesta è pervenuta o l’assicurato ne ha avuto conoscenza.
  • Altra novità inserita in questo testo è quella normata nell’Articolo 6 ove il comma 1 dispone che in vigenza della polizza e nel periodo di ultra attività della stessa, l’Assicuratore non può esercitare il diritto di recesso dal contratto a seguito della denuncia del sinistro o del suo risarcimento; nel successivo comma 2 viene disposto che l’Assicuratore può recedere dal contratto prima della scadenza solo in caso di reiterata condotta gravemente colposa dell’esercente la professione sanitaria per più di un sinistro, accertata con sentenza definitiva che abbia comportato il pagamento di un risarcimento del danno.
  • L’Articolo 7 riprende quanto disposto dall’art. 10 comma 4 della Legge combinato con l’art. 3 comma 5 lettera e) del Decreto legge 13/08/2011 n. 138 convertito in Legge n. 148 del 14/09/2011 sull’Obbligo per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e gli esercenti la professione sanitari  di pubblicità e trasparenza, in particolare a rendere disponibili sui propri siti internet alla pubblicazione della statistica sinistri, anche nel dettaglio, dell’ultimo quinquennio verificati nell’ambito dell’attività di risk management di cui all’art. 15, prevista dall’art. 1, comma 539 della legge 28/12/2015 n. 208
  • Il comma 2 dell’Articolo 9 specifica la necessità di una apposita delibera degli organi di governo delle strutture sanitarie sull’adozione delle “analoghe misure”, delibera che deve esplicare le modalità di funzionamento, eventualmente unitario, anche per la gestione dei processi di acquisto dei servizi assicurativi e le motivazioni sottese.
  • L’Articolo 10 definisce e delinea il “Fondo Rischi”
  • L’Articolo 11 definisce e delinea il “Fondo riserva sinistri”
  • L’Articolo 12 definisce e delinea l’ “interoperabilità del Fondo Rischi e del Fondo riserva sinistri”
  • Nell’Articolo 13, come già accennato precedentemente, dispone, in particolare nel comma 1 che la congruità degli accantonamenti per i fondi di cui agli art. 10 e art. 11 è certificata da un revisore legale ovvero dal collegio sindacale che rilascia un giudizio di sufficienza o attesta le ragioni per cui è impossibile esprimere un giudizio.
  • Gli Articoli 14 e 15 viene stabilito il regolamento di subentro di un contratto di assicurazione su una struttura precedentemente in regime di auto ritenzione e il rapporto tra Assicuratore e struttura per tutti qui casi in cui si debba gestire un sinistro in S.I.R., introducendo nel comma 2 dell’art. 15 il CVS – Comitato di Valutazione Sinistri in capo alla struttura.
  • Il successivo Articolo 16 dispone di quali figure professionali debba avvalersi una struttura per creare un CVS ed un governo di gestione del rischio, in caso di strutture pubbliche di concerto con quanto già citato nella norma, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.
  • Il testo conclude con l’Articolo 18 che prescrive entro 24 mesi dall’entrata in vigore del decreto gli Assicuratori dovranno adeguare i contratti di assicurazione in conformità ai requisiti minimi di cui al presente decreto e che in caso di polizze pluriennali aggiudicate nell’ambito di bandi pubblici restano in vigore sino alla scadenza naturale del contratto e comunque non oltre i 24 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.

Probabilmente stiamo arrivando ad un traguardo insperato, anche se rimaniamo con i piedi a terra sino alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Siamo consci che questa tipologia di riforma non sarà facile da digerire per tutte le parti n causa ed in particolar modo per gli esercenti la professione sanitaria. Per questo motivo, come sempre, continueremo a diffondere cultura su questo rischio tenendo sempre i nostri lettori aggiornati e consapevoli.