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C’è un dato che, da solo, dovrebbe far drizzare le antenne a chiunque lavori nella sanità: oggi quasi tutti cercano informazioni mediche online. Non “qualcuno ogni tanto”, ma il 94,2% degli italiani. E fin qui, si potrebbe dire, nulla di nuovo: l’era del “dottor Google” ce la portiamo dietro da anni. Il salto vero, quello che cambia le regole del gioco, è un altro: il 42,8% usa già l’Intelligenza Artificiale generativa per informarsi sulla salute, e tra i giovani (18-34) l’AI ha addirittura superato Google come primo strumento di ricerca. In pratica, non stiamo più “cercando” informazioni: stiamo iniziando a dialogare con un sistema che risponde, spiega, rassicura… e spesso convince.

Questa è la fotografia tracciata dalla ricerca “Salute Artificiale”, realizzata da Sociometrica e FieldCare su incarico di Fondazione Italia in Salute e Fondazione Pensiero Solido: una fotografia che mette nero su bianco una nuova abitudine collettiva. L’AI non è più una curiosità da smanettoni, è diventata un pezzo di quotidianità. E la frattura generazionale è netta: i giovani trattano l’AI come un “consulente sempre disponibile”, mentre gli adulti restano più ancorati al motore di ricerca tradizionale. Il punto però non è chi usa cosa: il punto è che cambia la relazione.

Perché la visita medica, oggi, non è più un momento “a compartimenti stagni”. La ricerca dice che l’85,7% degli italiani consulta internet o AI prima o dopo l’appuntamento. È come se il colloquio con il medico fosse “assediato” dal digitale: lo precede, lo segue, lo commenta. Il 63,9% ha usato informazioni trovate online per verificare diagnosi o terapia; e tra chi verifica, il 62,7% ammette di aver messo in dubbio almeno una volta le raccomandazioni ricevute. Fin qui siamo ancora nel territorio del confronto, del controllo, perfino dell’autotutela (che, se ben gestita, può essere anche positiva). Il problema nasce quando dal dubbio si passa all’azione.

Ed eccolo, il dato più scomodo: il 14,1% degli italiani ha modificato o interrotto una terapia basandosi su ciò che ha letto online, senza consultare il medico. Di questi, il 6% lo ha fatto più volte o sistematicamente. Federico Gelli (Direttore Sanità Welfare e Coesione Sociale Regione Toscana e Presidente onorario della Fondazione Italia in Salute) li definisce “ribelli silenziosi”: non contestano apertamente, non fanno scenate, non alzano la voce… semplicemente decidono da soli. E qui il rischio non è solo clinico (che già basterebbe), ma anche relazionale, organizzativo, legale.

La ricerca descrive bene il passaggio da un modello duale “medico-paziente” a un modello triangolare “medico-paziente-digitale”. Tradotto: nella stanza della visita c’è un terzo interlocutore, anche se non lo vediamo seduto sulla sedia. E spesso è un interlocutore gentile, paziente, sempre disponibile, capace di spiegare senza fretta. Antonio Palmieri (ex membro della Camera dei Deputati e Presidente della Fondazione Futuro Solido) lo dice in modo quasi brutale: l’“empatia artificiale” rischia di essere più seducente di quella umana. E sì, fa sorridere… ma fino a un certo punto. Perché la seduzione, quando incontra la fragilità (dolore, ansia, paura), diventa potere.

Allora che si fa? Si demonizza l’AI? Sarebbe come prendersela con il termometro perché segnala la febbre. La strada realistica è un’altra: governare il fenomeno e integrarlo, con intelligenza e buon senso, nel rapporto di cura. Per il medico significa iniziare a “vaccinare” la relazione: non aspettare che il paziente arrivi con la stampa del chatbot in mano come una prova d’accusa, ma anticipare il tema con naturalezza. Una domanda semplice del tipo “Hai letto qualcosa online o hai chiesto all’AI?” può trasformare un potenziale conflitto in un’alleanza. E poi serve chiarezza: indicazioni scritte, obiettivi della terapia, segnali d’allarme, tempi di rivalutazione. Perché una delle ragioni per cui il paziente va online è banalissima (e umanissima): esce dallo studio e, dopo dieci minuti, gli viene il dubbio. L’AI riempie quel vuoto. Se vogliamo ridurre i “ribelli silenziosi”, dobbiamo ridurre i vuoti, dobbiamo scovare i dubbi negli occhi del paziente e chiarificarli.

Per chi si occupa di rischio e responsabilità professionale, invece, questa tendenza è un campanello che suona forte. Quando aumenta l’autonomia decisionale non tracciata (cioè non condivisa e non documentata), aumenta anche il terreno grigio dove nascono incomprensioni, recriminazioni e – nei casi peggiori – contenziosi. Non perché “la colpa sia di qualcuno”, ma perché la comunicazione diventa più complessa e le aspettative più instabili. E sappiamo bene che, in sanità, molte contestazioni non nascono da un dettaglio tecnico, ma da una frattura di fiducia.

La buona notizia? Questa rivoluzione si può gestire. Anzi: può diventare un’occasione per migliorare l’informazione, l’adesione alle cure e la qualità della relazione. Bisogna riconoscere che la partita è cambiata: non siamo più nell’era in cui il paziente “si informa”, siamo nell’era in cui il paziente negozia la sua visione della realtà con un algoritmo che risponde come un essere umano. E se il sistema sanitario fa finta di niente, l’algoritmo si prende tutto lo spazio che resta.

Con l’Ordinanza n. 31887 del 7 dicembre 2025, la Corte di Cassazione torna su un tema che, per molti medici convenzionati, vale quanto una busta paga in più o in meno: cosa accade all’anzianità quando si interrompe l’incarico di Medicina Generale e si passa alla Specialistica Ambulatoriale? La vicenda nasce a Taranto e riguarda un sanitario che, cessata la precedente attività come medico convenzionato di medicina generale, dal giugno 2007 opera presso la ASL come medico convenzionato ambulatoriale nella branca di neurologia; al centro del contenzioso vi è la richiesta di vedersi riconosciute componenti economiche collegate all’anzianità, invocando la disciplina degli Accordi Collettivi Nazionali e, in particolare, la quota oraria legata all’anzianità di servizio maturata sino al 29 febbraio 1996 e, in via alternativa, il mancato adeguamento del compenso orario e il riconoscimento della quota correlata all’anzianità maturata dal 13 marzo 1987, data di conseguimento della specializzazione, fino al momento del passaggio alla specialistica (giugno 2007).

La domanda viene respinta in primo grado e la Corte d’Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, conferma il rigetto; il medico ricorre quindi in Cassazione, articolando due motivi che, pur con angolature diverse, ruotano attorno alla stessa questione: il significato giuridico del “transito” e la possibilità di “portarsi dietro” l’anzianità economica pregressa.

Nel primo motivo il ricorrente contesta l’interpretazione dell’art. 23, comma 1, lett. l) dell’ACN 23 marzo 2005, insistendo sul valore del verbo “convertire” come indice di continuità del rapporto e, dunque, di conservazione dell’anzianità maturata; secondo questa lettura, la successiva precisazione introdotta dall’art. 9, comma 2, dell’ACN 8 luglio 2010, secondo cui i medici transitati “matureranno anzianità giuridica a far data dall’incarico”, non cancellerebbe l’anzianità economica già acquisita, ma si limiterebbe a fissare da quando decorre l’anzianità giuridica nel nuovo settore.

Nel secondo motivo, richiamando gli artt. 1175 e 1375 c.c. in materia di correttezza e buona fede, il ricorrente sostiene che l’interpretazione adottata in appello finirebbe per incidere retroattivamente su una situazione che, al momento dell’opzione, avrebbe dovuto produrre effetti diversi, alterando ex post gli esiti dell’assetto regolatorio vigente quando il passaggio era stato compiuto.

La Cassazione tratta congiuntamente i due motivi e li giudica infondati, collocandosi lungo un orientamento che definisce ormai stabile e che richiama espressamente Cass. n. 11630/2025, la quale riprende a sua volta i principi già affermati da Cass. n. 13236/2009 in materia di personale medico convenzionato: il diritto alla preferenza o all’accesso nel settore della specialistica ambulatoriale per chi ha già prestato attività nel SSN non implica automaticamente un ulteriore diritto al computo, “a tutti gli effetti giuridici ed economici”, del lavoro svolto in precedenza.

È qui che la decisione assume un valore chiarificatore, perché separa con precisione due piani che nella percezione comune tendono a sovrapporsi: l’anzianità giuridica e l’anzianità economica. Da un lato, la Corte valorizza l’interpretazione letterale dell’art. 9, comma 2, dell’ACN 8 luglio 2010, che colloca la maturazione dell’anzianità giuridica “a far data dall’incarico”, escludendo che l’anzianità possa essere fatta decorrere dalla specializzazione; dall’altro, e soprattutto, afferma che la disciplina invocata non contiene alcuna previsione che consenta di trasporre nel nuovo rapporto la componente economica dell’anzianità maturata nel precedente incarico, proprio perché l’accordo non “dice” anzianità economica e, in un sistema di fonti come quello della convenzione, ciò che non è previsto non può essere creato per via interpretativa.

La Cassazione si spinge oltre, chiarendo che il transito dalla Medicina Generale alla Specialistica Ambulatoriale non va letto come mera “conversione” di un rapporto unico, bensì come instaurazione di un nuovo rapporto, data la diversità dell’incarico; e se il rapporto è nuovo, il meccanismo di riconoscimento automatico dell’anzianità economica pregressa perde il suo presupposto.

A completare il ragionamento, l’ordinanza richiama l’articolo unico del D.P.C.M. 8 marzo 2001 (atto di indirizzo e coordinamento previsto dal D.Lgs. 502/1992), osservando che anche quel testo non attribuisce una piena equiparazione del servizio pregresso: da un lato tutela, “ad ogni effetto giuridico ed economico”, ciò che era già individualmente percepito come salario di anzianità nel rapporto di provenienza purché maturato in base allo stesso titolo, evitando un peggioramento per chi prosegue la medesima attività; dall’altro, per l’anzianità di servizio ed esperienza professionale svolta nel SSN, subordina il riconoscimento ai soli effetti giuridici e a parametri specifici, confermando che la traslazione automatica dell’economico non è la regola, ma un’eccezione legata a condizioni precise

In questa cornice, la Corte formula un passaggio che merita attenzione anche fuori dalle aule di giustizia, perché parla direttamente alle prassi amministrative e alle aspettative dei professionisti: il riconoscimento dell’anzianità giuridica, per i medici già in servizio nel SSN che passano alla specialistica ambulatoriale, è funzionale soprattutto a stabilire un ordine di priorità nell’attribuzione degli incarichi a tempo indeterminato, ma non produce effetti ai fini del riconoscimento dell’anzianità economica, della quale l’ACN non fa menzione.

Né cambia l’esito la doglianza basata su correttezza e buona fede: anche se in una fase iniziale vi fosse stato un comportamento favorevole dell’amministrazione, nel rapporto convenzionato valgono, quanto al sistema delle fonti, i medesimi principi che governano l’impiego pubblico, e in particolare il principio di uniformità del trattamento, per cui la ASL non può attribuire trattamenti economici non previsti dagli accordi nazionali o dagli integrativi regionali; in altre parole, la buona fede non può trasformarsi in una scorciatoia per creare un diritto economico dove la fonte collettiva non lo riconosce.

Il ricorso viene quindi rigettato e il ricorrente condannato alle spese del giudizio di legittimità, con liquidazione di esborsi e compensi secondo dispositivo.

La lezione, al netto del tecnicismo, è molto concreta: nei passaggi di incarico tra settori convenzionali diversi, la continuità professionale non coincide automaticamente con la continuità economica, e la differenza tra anzianità “giuridica” e “economica” smette di essere una distinzione da manuale per diventare un discrimine che incide sul trattamento orario e, in prospettiva, sull’intero assetto retributivo; per questo, ogni scelta di transito merita una verifica preventiva puntuale delle fonti applicabili e delle clausole che governano il nuovo rapporto, perché spesso la vera sorpresa non è ciò che si guadagna cambiando incarico, ma ciò che non si riesce più a far valere una volta cambiato.

Se vuoi continuare a leggere analisi chiare, operative e aggiornate sulle regole che impattano davvero sulla vita professionale dei sanitari, resta connesso: segui il blog e torna a trovarci, perché qui trasformiamo le sentenze in strumenti utili, prima che diventino problemi.

Nella sentenza Cass. pen., 16 gennaio 2026, n. 1788, la Corte di Cassazione mette un punto fermo (molto pratico) su un tema che torna spesso nei contenziosi di responsabilità medica in emergenza: quando l’errore è un’omissione “a monte” (diagnosi/trasporto/monitoraggio), come si dimostra il nesso di causalità senza rifugiarsi in percentuali astratte.

Il caso nasce da un intervento 118 presso l’abitazione di un paziente con sintomi importanti: forte dolore toracico, difficoltà respiratoria, brividi, vertigini, quadro compatibile con una possibile sindrome coronarica acuta. Il medico dell’equipaggio, dopo la valutazione dei parametri vitali, esclude patologie cardiache acute, formula diagnosi di toracoalgia da esofagite e somministra terapia per quel sospetto, senza eseguire un ECG (pur avendo l’apparecchiatura in ambulanza) e senza disporre l’immediato trasporto in ospedale. Dopo circa un’ora, il paziente va incontro a sincope e poi ad arresto cardiocircolatorio; viene trasferito in terapia intensiva cardiologica, ma morirà per un quadro gravissimo con danno anossico cerebrale e ischemico cardiaco secondario.

In primo grado il Tribunale aveva assolto: pur riconoscendo una grave negligenza (colpa) nell’omettere i controlli doverosi, riteneva non raggiunta quella “probabilità prossima alla certezza” richiesta per dire che, con la condotta corretta, l’esito si sarebbe evitato. In appello, però, la Corte territoriale ribalta tutto e condanna; e la Cassazione, investita dal ricorso del sanitario, dichiara il ricorso inammissibile, confermando l’impostazione dell’appello.

Il cuore della pronuncia è qui: nel reato omissivo improprio (il classico “non ho fatto ciò che dovevo fare”), il nesso causale si valuta con un giudizio di alta probabilità logica secondo i principi “Franzese”. Ma — dice la Cassazione — questo giudizio non può ridursi a una lotteria di percentuali (“30–40%”, “60–70%”) prese in astratto. Il giudice deve sì usare le generalizzazioni scientifiche, ma soprattutto deve “sporcarsi le mani” con il caso concreto, escludendo (quando possibile) decorsi alternativi e valorizzando le evidenze specifiche.

Ed è proprio ciò che, secondo la Cassazione, l’appello ha fatto meglio del primo grado: invece di fermarsi al ragionamento “statistico” (“magari l’ECG poteva essere negativo”, “forse non c’era tempo”), ha considerato elementi decisivi emersi nel processo. In particolare: l’ECG eseguito circa un’ora dopo mostrava una SCA con sopraslivellamento del tratto ST (STEMI); e, alla luce di quel dato, un ECG tempestivo e soprattutto il trasporto immediato con monitoraggio in ambiente ospedaliero avrebbero consentito interventi (monitoraggio, terapia farmacologica, coronarografia e procedure) idonei a bloccare o rallentare l’evoluzione, intercettare tempestivamente l’aritmia e impedire il prolungarsi dell’arresto con mancata ossigenazione cerebrale. La Cassazione sottolinea che le cure poi praticate in ospedale hanno sì ripristinato la stabilità emodinamica, ma troppo tardi: il danno irreversibile deriva dal tempo trascorso senza cure adeguate nel momento critico.

Altro passaggio interessante (e utilissimo per chi lavora in sanità): la Cassazione liquida come generica la doglianza sull’elemento soggettivo. Per i giudici, la colpa era stata già argomentata in modo chiaro: condotta gravemente negligente perché in contrasto con linee guida e con le “evenienze concrete” (cioè: sintomi d’allarme) che imponevano ECG urgente e trasporto.

Cosa ci portiamo a casa, in termini operativi?

Primo: in emergenza, quando ci sono red flag cardiache, la “diagnosi rassicurante” senza test/monitoraggio rischia di diventare un boomerang processuale. Qui non si parla di medicina difensiva, ma di percorso assistenziale minimo ragionevole: ECG tempestivo e scelta prudenziale del setting (ospedale/monitoraggio) quando il quadro lo impone.

Secondo: sul nesso causale, questa sentenza rafforza un concetto che nei giudizi di responsabilità medica pesa tantissimo: non basta dire “non era certo che si salvasse”. Il punto è: con la condotta doverosa, con elevata credibilità razionale, l’evento non sarebbe accaduto o sarebbe accaduto dopo, o con minore gravità. Se la catena logica è ben costruita sulle evidenze del caso, la Cassazione non si lascia ipnotizzare dai numeretti presi “a pacchetto”.

Terzo (lato gestione del rischio): protocolli, formazione e tracciabilità fanno la differenza. In contesti 118/guardia/urgenza, la documentazione su sintomi, ragionamento clinico, criteri di trasporto e test eseguiti non è burocrazia: è sicurezza clinica e, quando serve, difesa tecnica.

Ultimo (lato assicurativo): per medici e strutture, casi così ricordano che la tutela non è solo “avere una polizza”, ma avere la polizza giusta + un impianto di prevenzione del sinistro. E quando il contenzioso parte, entra in gioco anche la Tutela Legale (fondamentale per reggere tempi, consulenze e strategia difensiva), oltre alla corretta gestione della denuncia e del fascicolo.

Nella Pillola Assicurativa #6 abbiamo affrontato l’argomento del massimale, definendolo come la somma massima chela compagnia di assicurazione liquiderà, nel caso in cui si dovesse verificare l’evento per il quale è stato stipulato il contratto stesso.

In alcune polizze e soprattutto in alcune polizze convenzione o collettive è facile incontrare un altro tipo di massimale, il massimale aggregato.


La somma massima per la quale la compagnia di assicurazioni è chiamata a rispondere per il complesso dei sinistri verificatisi in ciascuna annualità assicurativa, non a copertura del singolo assicurato bensì di una mutualità di soggetti.

Questa formula di limite d’indennizzo, così tecnicamente esposta, potrebbe non destare alcun sospetto e sembrare in alcuni casi, tradotta in “Soldoni”, anche piuttosto conveniente, se non fosse che… proviamo a spiegarla con un esempio pratico.

Un Ente Pubblico offre al proprio personale una polizza in convenzione per colpa grave che ha un massimale aggregato di €. 50.000.000,00. Durante l’annualità assicurativa, in vigenza di contratto, vi sono state molteplici denunce di sinistro che abbiano, ipoteticamente, esaurito il massimale di cui sopra. L’ennesimo sinistro denunciato avrà un aderente/assicurato che si vedrà rifiutare la liquidazione perché il massimale è esaurito e pertanto si troverà sprovvisto di copertura assicurativa (pur avendo regolarmente pagato il premio assicurativo).

È più chiaro adesso!

La clausola di Salvaguardia o S.I.R. (Self Insurance Retention) è definita come l’importo che l’assicurato tiene a proprio carico per ciascun sinistro. Simile alla definizione di franchigia, differisce da quest’ultima poiché da intendersi anche in termini di gestione, istruzione e liquidazione del sinistro ove lo stesso rientri integralmente al di sotto di detta soglia prescelta.

In termini più semplici la franchigia è la soglia minima scelta dalla compagnia al di sotto della quale la copertura non emetterà alcun effetto, mentre la S.I.R. è la gestione di tutti quegli eventi che vanno a ricadere all’interno di quell’intervallo.

La gestione dei sinistri in S.I.R. si rivolge a tutti, in particolare quelli che ne fanno più uso sono tutte quelle realtà pubbliche e private che si trovano, per dimensioni e per territorialità, a gestire un numero di eventi sinistrosi molto alto (per esempio G.D.O., Enti Pubblici, eccetera).

La gestione diretta dei sinistri consente all’assicurato un maggiore controllo dei propri rischi e una maggiore analisi degli stessi, che permetterà di elaborarne il contenimento attraverso un corretto e appropriato piano di gestione.

Proprio per questo molti assicurati preferiscono attivare la S.I.R., mantenendo in proprio quella parte di rischio che risulterebbe antieconomico traferire alla compagnia di assicurazione. L’assicurato, a seconda delle proprie dimensioni, della propria territorialità e, soprattutto, in funzione del proprio piano di contenimento e gestione dei rischi potrà o meno affidare a società esterne specializzate nella gestione dei sinistri in Self Insurance Retention.

A volte ritornano…

Obiettivo Risarcimento WEB 30sec

Era il 2014 quando insieme ad altri colleghi, si girava nelle corsie dei reparti ospedalieri per cercare di rimediare più contatti possibili di professionisti del settore sanitario, con lo scopo di poter promuovere successivamente Piani Individuali Pensionistici (Fondi Pensione). A quei tempi lavoravo per una compagnia generalista e le responsabilità civili, soprattutto nell’area medico-sanitaria, erano un vero e proprio tabù, perché etichettati come “rischi non graditi” alla compagnia. Seppur la materia fosse interessantissima ed era diventato un mio hobby tenermi aggiornato, frequentare corsi e leggere libri del settore, non avrei, comunque, potuto proporre quel tipo di prodotto assicurativo perché sottoposto al veto della mia mandante.

La cosa che mi stupiva giorno dopo giorno, nell’entrare negli ospedali e nel percorrere le fredde corsie bianco-verdi pregne di ansia e sofferenza, era vedere che oltre a noi intermediari del settore assicurativo e ai rappresentanti farmaceutici o di prodotti medicali, era costante la presenza di avvocati e di procacciatori di affari di società di tutoring.

Questi ultimi, soprattutto, erano protagonisti di pietosi teatrini, nel quale l’avido imbonitore cercava di convincere in tutti i modi i pazienti, o i loro familiari, che qualora avessero subito un torto anche minimo dal nosocomio o dai medici dello stesso, avrebbero potuto sporgere denuncia, attraverso di loro e a titolo completamente “gratuito”, per danni da medical malpractice. Erano veri e propri avvoltoi che volavano sopra al deserto in attesa di povere vittime da imbonire e assalire, con l’unico obiettivo di distruggere, a torto o ragione, l’immagine e il lavoro della Medicina e dei propri operatori. Il tutto a discapito dei cittadini italiani perché, e in questo caso la statistica viene a darci una mano, proprio nei 5 anni dal 2012 al 2017, il 97% delle cause insorte tra pazienti e medici per medmal sono state archiviate dai Tribunali Italiani con un nulla di fatto, intasando le aule di giustizia, rallentando il lavoro degli impiegati pubblici, dei Giudici, dei Magistrati, dei Cancellieri, con un enorme spreco economico che avremmo preferito destinare a opere diverse.

A fronte di tali bassezze deontologico-professionali, non pochi sono stati gli scontri tra gli ordini e le associazioni di categoria sfociati, addirittura, in vere e proprie campagne in difesa della categoria sanitaria. In particolare ricordo con molta simpatia, un sarcastico spot, dal quale, peraltro, mi sono ispirato per il titolo di questo articolo, nel quale degli avvoltoi sono pronti ad assalire le proprie prede, i medici, garanti della salute di ogni cittadino.

Spot A.M.A.M.I. – Associazione Medici Accusati di Medicalmalpractice Ingiustamente

L’associazione che si era occupata di girare e produrre questo video era l’A.M.A.M.I. – Associazione Medici Accusati di Medicalmalpractice Ingiustamente e questa stessa associazione fu proprio creata, oltre che per mire solidaristiche tra medici, anche a seguito di un’altra grossa campagna pubblicitaria del 2009 di una ormai famosa società di tutoring, dove si evidenziava e sollecitava lo spettatore alla possibilità di intentare o sollevare azioni di rivalsa, anche temerarie, contro il Servizio Sanitario Nazionale.

Spot del 2009

Bene… considerato che siamo in tema del #10yearschallenge che spopola su social network, mettendo a confronto due fotografie, una attuale e una di dieci anni fa, possiamo dire di essere fortunati a poter fare altrettanto con questi video di odio contro la categoria sanitaria. Infatti, dopo ben 10 anni, la stessa società di tutoring, ci riprova, e anche in grande stile. Il nuovo spot passa sulla rete pubblica nazionale, nell’orario di punta, con un messaggio più che diretto allo spettatore e con un testimonial di eccezione: Enrica Bonaccorti. Facendosi gioco della risposta della A.M.A.M.I. di cinque anni prima, ignorando completamente qualsiasi regola di deontologia professionale, in un momento di forte cambiamento della giurisprudenza al riguardo, considerato che siamo a quasi due anni da un cambio normativo molto forte sulla responsabilità medica e sulla sicurezza delle cure, questa stessa società entra con feroce prepotenza nelle case degli Italiani a promuovere, come merendine e biscotti, il loro servizio di gestione dei danni alla persona finalizzata all’ottenimento di un risarcimento nei casi di ipotetica malasanità.

Spot del 2019
#10yearschallenge

In un clima già pesante nei confronti dei medici, degli infermieri e degli operatori socio-sanitari, dove i mass-media ne fanno protagonisti per eccellenza di cronaca nera, ove un nuovo impianto normativo appena insediato fa molta fatica a partire, ove gli stessi operatori di giustizia fanno fatica a interpretare e applicare la Legge, ove le Compagnie assicurative nazionali fuggono dal rischio consentendo alle straniere di fare cartello, si innesta un ulteriore incitamento all’odio nei confronti degli operatori sanitari del Servizio Sanitario Nazionale e per giunta proprio sul circuito televisivo pubblico (un controsenso senza precedenti). Tutto questo non farà altro che favorire la migrazione degli operatori dal pubblico al privato, portando inevitabilmente ulteriore diffidenza su tutte le categorie operanti, e gli effetti di tutto questo non potranno che ricadere su tutti gli utenti, ossia su tutti noi.

Non posso che condividere l’ennesima reazione del mondo associativo, delle organizzazioni sindacali e della Federazione Nazionale degli ordini dei medici (FNOMCEO) che hanno immediatamente richiesto la sospensione in via “cautelativa” dello spot in questione alla televisione pubblica. La valutazione della reclame pubblicitaria sarà sottoposta all’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria, anche se la stessa FNOMCEO ha annunciato una lettera al Consiglio Nazionale Forense in relazione alle pressioni da parte di avvocati per intentare cause di risarcimento che, come prima accennavo, per oltre il 90% finiscono in un nulla di fatto.

Ultimamente, anche Consulcesi ha promosso una petizione online, sul sito Change.org per la creazione del Tribunale della Salute, un vero e proprio luogo di confronto e non di contrapposizione tra medici e pazienti. In 48 ore l’iniziativa ha raggiunto più di 10.000 adesioni, una bella risposta allo spot di incitamento all’odio.

Personalmente, la mia opinione, converge a favore della categoria sanitaria. Non mi sono mai piaciuti né gli avvoltoi né le persone che si approfittano della sofferenza altrui. Coloro che lavorano nella sanità e nel sociale, ogni giorno sopportano un enorme peso psico-fisico per portare avanti la loro professione. Alcuni di loro dedicano a tal punto se stessi al bene degli altri, superando spesso le barriere del benessere proprio. Basti pensare allo scalpore che ha suscitato il post di chirurgo di un ospedale toscano che ha festeggiato il proprio capodanno in sala operatoria, accumulando ben oltre 600 ore di lavoro notturno in un anno a discapito della propria famiglia. Quanti pazienti dovranno ringraziare quel medico?

Credo fermamente nella giustizia e so perfettamente che su ogni albero possono crescere mele marce, che vanno assolutamente estirpate prima che rechino danni ad altri, ma credo anche che invece di creare pubblicità televisive che possono aumentare l’astio, l’odio e la sfiducia nella sanità, si potrebbero investire soldi per fare qualcosa di molto più concreto per portare a galla tutte le falle del sistema, a partire dagli impiegati improduttivi o perennemente  malati, ai giochi di potere e quei sanitari che hanno tradito il proprio giuramento, la loro missione, in favore di un “credo” molto più “prezioso” e “appagante”.

Molti professionisti, in particolare nel settore medico-sanitario, si sono scontrati più di una volta, soprattutto nel passato, con polizze che in parte o per tutte le garanzie avrebbero coperto l’assicurato in secondo rischio. Cosa vuol dire?

La clausola di Secondo rischio copre il rischio assicurato nella parte eccedente il massimale di una prima polizza, oppure si potrebbe avere a disposizione una copertura che viene prestata in presenza di condizioni contrattuali diverse da quelle previste per il primo rischio.

In parole più semplici, la clausola rende la polizza effettiva a partire dal massimale previsto dalla prima assicurazione, fino al massimale di secondo rischio.

Affinché possa essere operativa, una clausola di secondo rischio deve essere formulata in maniera specifica. Caratteristica principale ed essenziale è che il rischio assicurato sia già stato oggetto di assicurazione da una prima polizza vigente al momento della stipula della seconda. Entrambe non possono e non devono assolutamente riguardare rischi differenti tra loro.

Essendo una clausola che ha fatto molto discutere sulla propria operatività e liceità, questa è stata ovviamente oggetto di varie dispute nei vari tribunali italiani, concluse con la sentenza 4936/15 della III Sez. Cass. Civ. che ha inteso chiarire definitivamente la natura della clausola in questione.

La responsabilità medica parlamento italiano

Cosa è successo nel comparto corporate, per enti sanitari pubblici e privati, dopo l’uscita della Legge Gelli-Bianco, nell’ambito assicurativo?

Durante l’anno 2017 il numero di strutture sanitarie pubbliche assicurate con polizze a copertura della responsabilità civile sanitaria è diminuito: le recenti statistiche Ivass, pubblicate dall’ente, rivelano che più del 50% delle strutture, assicurate nel 2010, al 2017 risultavano scoperte; non solo, i premi raccolti nell’ultimo anno sono in calo del 2,4% rispetto al 2016.

Questi dati delineano come l’entrata della Legge Gelli abbia avuto un effetto contrario rispetto a quello che, molto probabilmente, si era prefigurato il legislatore. La norma di fatto non rende obbligatoria completamente la stipula di una polizza di Responsabilità Civile anzi lascia aperto (normandolo) il canale delle analoghe misure. Così, in assenza di organi di controllo o regimi sanzionatori, la facoltà di assicurarsi con apposito contratto resta nel limbo (questo discorso, ovviamente, vale solo per le strutture, pubbliche o private che siano).

Si spera che i regolamenti attuativi, in fase di realizzazione, possano aiutare a invertire questo trend ma quello che appare è che, soprattutto nel pubblico, stia prendendo piede la cosiddetta auto-ritenzione, ovvero sviluppare delle vere e proprie gestioni del rischio per ogni singola Regione o A.S.L. con un sostanziale ricarico della spesa risarcitoria a carico del bilancio sanitario del singolo ente (ndr: ma la Legge non serviva proprio a decomprimere la pressione delle voci di spesa dei bilanci?). Una funzione, quella dell’auto-ritenzione, cui le Regioni stesse non sarebbero adeguatamente preparate nemmeno attraverso regolamenti disciplinati dalla normativa vigente, finendo per porre a carico di tutti gli eventuali risarcimenti dovuti a errori di pochi.

Una prima analisi di questa situazione è stata fatta dalla S.I.M.L.A. (Società Italiana Medicina Legale e delle Assicurazioni), nell’ambito di un convegno sul ruolo dei consulenti legali ai sensi dell’art. 696 bis C.P.C. introdotto dalla Legge Gelli.

Uno degli obbiettivi della norma era di alleggerire la conflittualità legata agli esiti dei trattamenti operatori e curativi in ospedale per il tramite sia dell’introduzione dell’assicurazione sia della mediazione: partendo da questo assoluto, durante il convegno i vari relatori, hanno affrontato il problema di come nel 2017, periodo in cui la spesa sanitaria è stata pari all’8,9% del PIL, i dati Ivass e di altri vari osservatori, facenti capo a compagnie di assicurazione, intermediari, associazioni di categoria, ecc., abbiano confermato una ritirata delle compagnie di assicurazione dalle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche, nell’ambito della medical malpractice.

L’effetto di trend: il mercato assicurativo sulla medmal è concentrato in un pugno di compagnie, per giunta straniere; pochi premi, molte controversie. Tutto questo impatta sia sulla sostenibilità economica della spesa sanitaria sia sull’effettiva tutela del diritto alla salute sancito dall’art. 32 del Costituzione Italiana.

Tutto ciò porta a un enorme sbilanciamento tra il liquidato per il risarcimento del danno da parte delle strutture pubbliche e quelle private. Tale dato avvalora ancor di più la scelta dell’auto-ritenzione in ambito pubblico, in considerazione anche dell’allontanamento delle compagnie di assicurazione: gli Enti pubblici (Regioni, ASL, Nosocomi) costituiscono dei fondi di riserva, specificatamente destinati a risarcire i pazienti che hanno subito dei danni a seguito di errori sanitari, alimentati da accantonamenti annuali.

Alla stregua di quanto descritto sopra, auspichiamo che il Governo dia un giro di vite all’emanazione dei decreti attuativi, al fine di fare il prima possibile chiarezza su quanto rimasto di dubbio su questa materia e tanti altri temi che a tutt’oggi impediscono alla norma di agire proprio a favore di quel diritto alla salute che, ormai da tempo, sembra essere stato abbandonato.

Epifania2019

Buon Epifania da parte di tutto lo staff di medmalinsurance.it!

I nostri articoli tornano puntuali con l’appuntamento di venerdì 11 gennaio 2019!