Cassazione 9 giugno 2026: quando il rischio del medico non è solo clinico

, ,

C’è un equivoco che nel mondo sanitario continua a circolare con una certa disinvoltura. L’idea che il rischio professionale del medico coincida quasi sempre con l’errore clinico: una diagnosi sbagliata, un intervento non riuscito, una complicanza non gestita, un consenso informato scritto male.

Certo, quel rischio esiste.

Eccome se esiste!

Ma la sentenza della Corte di Cassazione penale n. 21144/2026, depositata il 9 giugno 2026, ci ricorda una cosa molto più scomoda: il medico può trovarsi dentro una vicenda giudiziaria anche quando il bisturi, il referto o la cartella clinica sono solo una parte della storia.

A volte neppure la parte principale.

Il caso riguarda un procedimento cautelare. E questo va detto subito, senza giri di parole: non siamo davanti a una condanna definitiva. La Cassazione non sta dicendo “colpevole” o “innocente”. Sta valutando la tenuta giuridica di un’ordinanza del Tribunale del riesame di Messina, che aveva confermato una misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un medico, già direttore di una U.O.C. di chirurgia plastica, indagato per diverse ipotesi di reato: concussione, induzione indebita, corruzione e truffa aggravata.

Già qui si capisce il punto.

Non si parla soltanto di responsabilità sanitaria in senso stretto. Si parla di poteri organizzativi, rapporti con fornitori, sponsorizzazioni, acquisti di dispositivi medicali, ruoli apicali dentro una struttura pubblica, attività professionale svolta anche fuori dall’ospedale. Insomma: tutto quel territorio grigio, spesso sottovalutato, in cui il medico non è soltanto medico, ma anche dirigente, decisore, organizzatore, referente, gestore di fatto di processi complessi.

E quando il rischio si sposta sul penale, la normale polizza di Responsabilità Civile Professionale rischia di non bastare più. O meglio: rischia di non essere lo strumento giusto per quel tipo di problema.

Come sopra menzionato, la vicenda nasce da un ricorso contro l’ordinanza del Tribunale di Messina del 24 dicembre 2025. Il Tribunale aveva respinto l’istanza di riesame proposta contro la misura cautelare applicata dal GIP.

Il ricorrente contestava vari aspetti: l’assenza dell’interrogatorio preventivo, la sussistenza dei gravi indizi per alcuni reati, la qualificazione pubblicistica della sua condotta e, infine, l’attualità delle esigenze cautelari, anche perché nel frattempo aveva cessato l’attività ospedaliera e universitaria ed era stato collocato a riposo.

La Corte affronta la questione con un ragionamento molto interessante.

Sul primo profilo, quello dell’interrogatorio preventivo, la Cassazione ritiene infondato il motivo.

Secondo i giudici, il Tribunale aveva valorizzato elementi ritenuti indicativi di un possibile pericolo di inquinamento probatorio. Tradotto in lingua normale: secondo l’impostazione cautelare, vi erano condotte successive alla conoscenza dell’indagine che potevano far temere un tentativo di incidere sulle prove o sulle dichiarazioni.

Poi si arriva al cuore della sentenza: il confine tra attività pubblicistica e attività privata.

La difesa sosteneva, in sostanza, che il medico non stesse agendo come pubblico ufficiale o come direttore della struttura, ma come organizzatore di un congresso. Quindi, secondo questa impostazione, la vicenda sarebbe dovuta restare su un piano privatistico.

La Cassazione non segue questa linea, almeno per una parte rilevante delle contestazioni.

Perché? Perché, secondo i giudici, l’abuso della qualità o dei poteri pubblici può manifestarsi anche quando la richiesta economica viene formalmente collegata a un evento privato, se però il soggetto utilizza la propria posizione pubblica per ottenere quella utilità.

Ed è qui che la sentenza diventa molto istruttiva per qualunque medico con incarichi organizzativi o gestionali.

Secondo la ricostruzione cautelare ritenuta non illogica dalla Cassazione, alcune sponsorizzazioni del congresso sarebbero state collegate alla posizione del medico nella gestione degli approvvigionamenti e dei rapporti con aziende fornitrici di prodotti medicali. In un caso, la contestazione riguardava la presunta subordinazione dell’apertura di un conto deposito, necessario per il pagamento di prodotti già aggiudicati, all’incremento della sponsorizzazione. In altri casi, si ragionava sul rapporto tra contributi economici e mantenimento di posizioni privilegiate negli ordinativi.

Detta così sembra materia da penalisti puri. E lo è!

Ma per chi si occupa di medical malpractice nel settore assicurativo, il messaggio è chiarissimo: il rischio del medico non nasce solo dall’atto clinico. Nasce anche dal ruolo. Dal potere. Dalla funzione. Dalla firma. Dalla posizione che si occupa dentro un’organizzazione.

Un direttore di struttura complessa, un responsabile di reparto, un medico con poteri di scelta o influenza sui dispositivi, un professionista che partecipa a commissioni, un sanitario che organizza eventi scientifici con sponsor del settore, un medico che opera in strutture pubbliche e private accreditate: tutti questi profili vivono in una zona di rischio molto più ampia rispetto alla semplice “colpa medica”.

E allora un prima domanda dovrebbe sorgere spontanea: “sono sicuro che la mia polizza sia stata costruita su quello che è la mia reale attività, per quello che faccio davvero?”

Non basta essere medico, conta la tua reale attività!

Uno degli aspetti più forti della sentenza riguarda il rapporto tra qualifica professionale e poteri effettivi.

La Cassazione, infatti, accoglie il ricorso su due punti: il capo relativo alla truffa aggravata e le esigenze cautelari.

Sulla truffa aggravata, il ragionamento è netto. L’ordinanza, secondo la Corte, non chiariva adeguatamente quale fosse il contributo causale specifico del ricorrente nella presunta violazione commessa da una collega legata a un rapporto di esclusiva. Mancava, in particolare, un approfondimento sulla consapevolezza del ricorrente circa il regime giuridico della collega e sul suo effettivo apporto alla condotta contestata.

Questo passaggio è prezioso. Perché ci ricorda che, anche nei procedimenti più complessi, non basta dire: “c’era anche lui”. E’ strettamente necessario spiegare cosa avrebbe fatto, con quale consapevolezza e con quale incidenza causale.

Poi c’è il tema delle esigenze cautelari.

Il medico era andato in pensione, aveva cessato le funzioni ospedaliere e universitarie, non faceva più parte del comitato direttivo della società scientifica richiamata nel procedimento. Il Tribunale aveva però ritenuto che potesse comunque proseguire l’attività chirurgica presso strutture private accreditate, mantenendo quindi una qualifica pubblicistica.

La Cassazione frena.

Dice, in sostanza: attenzione, non basta ipotizzare che un medico continui a operare in ambito convenzionato per ritenere automaticamente attuale il rischio di reiterazione di reati della stessa specie. Nel caso specifico, le condotte contestate non dipendevano semplicemente dall’essere medico-chirurgo, ma dalla posizione apicale dentro una U.O.C., con poteri organizzativi, gestionali e decisionali sulle forniture e sui dispositivi medicali.

Questo è un passaggio di enorme valore pratico.

La Cassazione distingue tra attività sanitaria e funzione gestionale. Tra fare il medico e avere poteri organizzativi.

E nell’ inquadramento di un rischio che deve, consecutivamente, essere tradotto in un contratto di polizza, questa distinzione dovrebbe essere oro colato.

Perché una polizza costruita genericamente sulla “professione medica” potrebbe non fotografare correttamente l’esposizione reale di chi, oltre a visitare e operare, decide, coordina, firma, autorizza, seleziona, indirizza.

Quando un medico pensa alla polizza, spesso pensa alla Responsabilità Civile Professionale.

È comprensibile. La RC è la copertura più conosciuta, quella che viene richiesta dalla normativa, quella che entra in gioco quando qualcuno chiede un risarcimento per un danno.

Ma una vicenda come quella esaminata dalla Cassazione ci porta su un altro piano.

Qui il tema non è soltanto: “chi paga il danno al paziente?”

Il tema diventa: chi paga l’avvocato penalista? Chi paga il consulente tecnico? Chi paga il medico legale di parte? Chi paga l’esperto contabile, amministrativo o gestionale se la contestazione riguarda forniture, sponsorizzazioni, rapporti con aziende, incarichi, delibere, procedure interne?

Perché difendersi costa. E costa subito.

Costa appena arriva l’avviso, appena emerge l’indagine, appena bisogna nominare un legale, nominare un consulente, studiare migliaia di pagine, analizzare intercettazioni, ricostruire procedure, spiegare ruoli e competenze.

E’ in questo preciso momenti che la polizza di Tutela Legale diventa centrale.

Non è la “polizza in più” da comprare se avanza budget. Non è la copertura decorativa da infilare nel pacchetto perché tanto costa poco. È lo strumento che permette al medico di difendersi con mezzi adeguati, scegliendo professionisti competenti e sostenendo costi che, in certi procedimenti, possono diventare pesanti.

La differenza tra avere una buona Tutela Legale e non averla può essere enorme.

Non solo per il portafoglio. Anche per la qualità della difesa.

Perché in un procedimento come questo non basta un avvocato “bravo in generale”. Serve una difesa che sappia leggere il mondo sanitario, i rapporti tra pubblico e privato, le procedure interne, i limiti dei poteri del dirigente, le competenze effettive, i processi di acquisto, la distinzione tra attività clinica e funzione organizzativa.

E serve spesso una consulenza tecnica altrettanto forte.

La perizia di parte non è un lusso. È il modo con cui il medico porta nel processo una lettura tecnica dei fatti. Senza una buona consulenza, il rischio è che la vicenda venga raccontata soltanto da chi accusa. E nel processo, come nella medicina, la diagnosi dipende anche dalla qualità degli esami che vengono messi sul tavolo.

Attenzione! La RC Professionale non fa lo stesso mestiere della Tutela Legale

Qui bisogna essere molto chiari, perché l’equivoco è frequente.

La polizza di Responsabilità Civile Professionale serve a tenere indenne l’assicurato dalle richieste risarcitorie di terzi, nei limiti e alle condizioni previste dal contratto. È la polizza che interviene quando viene chiesto un risarcimento per un danno collegato all’attività professionale.

La Tutela Legale, invece, ha un’altra funzione: sostenere le spese necessarie per difendersi in un procedimento, in una controversia, in una fase giudiziale o stragiudiziale.

Sono due mondi collegati, ma non sovrapponibili.

Una RC prevede spese legali entro certi limiti (25% del massimale di garanzia), spesso legate alla gestione del sinistro risarcitorio e agli interessi dell’assicuratore (tramite un legale di fiducia della compagnia e che fa gli interessi di quest’ultima). Ma non è detto che basti. Non è detto che copra ogni ambito. Non consente al medico di scegliere liberamente il proprio difensore o il proprio consulente. E, soprattutto, non è, sicuramente, tarata su un procedimento penale.

E allora la domanda non è: “ho una polizza?”

La domanda vera è: “ho la polizza giusta per il rischio che corro?”

Per un medico dipendente, un dirigente sanitario, un direttore di struttura, un libero professionista che opera in più contesti, la risposta non può essere superficiale. Va verificata con attenzione.

La sentenza della Cassazione non nasce per parlare di assicurazioni. Non cita la polizza RC del medico, non valuta clausole, non entra nei massimali, non discute condizioni contrattuali.

Però offre un’occasione perfetta per ragionare sull’adeguatezza della copertura assicurativa alla luce del Decreto 232/23.

Il Decreto 232/23 ha alzato il livello di attenzione sui requisiti delle coperture assicurative in ambito sanitario. Non basta più ragionare con la vecchia domanda: “quanto costa la polizza?” Bisogna chiedersi se quella polizza sia coerente con l’attività effettivamente svolta, con il ruolo ricoperto, con il regime professionale, con la struttura in cui si opera e con l’esposizione reale al rischio.

Perché un conto è assicurare il medico che svolge esclusivamente attività clinica ambulatoriale.

Un altro conto è assicurare chi esegue attività gestionali, dedcisionali e procedurali.

La polizza deve parlare la lingua della realtà.

Deve considerare l’attività dichiarata, il regime professionale, la retroattività, l’ultrattività, i massimali, le esclusioni, le franchigie, le estensioni, la colpa grave, la rivalsa, l’eventuale attività libero-professionale, le funzioni gestionali e ogni incarico che possa spostare il rischio fuori dal perimetro strettamente clinico.

E deve essere letta insieme alla Tutela Legale.

Perché nel momento in cui il medico finisce dentro una vicenda complessa, la copertura risarcitoria e la copertura difensiva devono lavorare come due gambe dello stesso tavolo. Se una manca, il tavolo traballa. E di solito traballa nel momento peggiore.

Questa sentenza ci lascia almeno quattro lezioni molto concrete.

La prima: il rischio professionale sanitario non coincide sempre con il danno al paziente. Può nascere anche da funzioni organizzative, gestionali, amministrative, direttive, da rapporti con aziende e fornitori, da incarichi scientifici o associativi intrecciati con l’attività pubblica.

La seconda: nei procedimenti penali la difesa comincia subito. Non quando il processo è maturo. Subito! E subito servono avvocati, consulenti, strategia, documenti, tempo, competenza.

La terza: la Tutela Legale va scelta con la stessa attenzione con cui si sceglie la RC Professionale. Massimale adeguato, ambiti coperti, libera scelta del legale, copertura delle spese peritali, gestione dei procedimenti penali: sono tutti punti da verificare prima, non dopo.

La quarta: il Decreto 232/23 impone un cambio di mentalità. La polizza non può essere un modulo standard comprato per adempiere a un obbligo. Deve essere uno strumento costruito intorno al profilo reale del professionista.

E qui il medico deve essere sincero con sé stesso.

Il grande errore è assicurare una figura astratta: “medico chirurgo”, “medico dipendente”, “libero professionista”, “specialista”.

Ma il rischio non vive nelle etichette.

Vive nelle giornate reali, nei turni, nelle firme, nelle decisioni, nei rapporti con la struttura, nei ruoli che si accumulano anno dopo anno, spesso senza che nessuno si fermi a rivedere davvero la copertura assicurativa.

La sentenza del 9 giugno 2026 ci rammenta proprio questo: quando una vicenda giudiziaria nasce, non guarda la polizza che avresti dovuto avere. Guarda quello che hai fatto!

La polizza arriva dopo. E se arriva non adeguata alla realtà, sono problemi.

Per questo RC Professionale e Tutela Legale devono essere pensate insieme. La prima serve a reggere l’impatto economico della richiesta risarcitoria. La seconda serve a reggere l’impatto tecnico, legale e peritale della difesa.

Sono due protezioni diverse. Ma per un medico, oggi, entrambe sono indispensabili.

Il rischio non entra mai da una sola porta.
A volte entra dalla sala operatoria. A volte dalla cartella clinica. A volte da una delibera, da una fornitura, da una sponsorizzazione, da un incarico, da una telefonata, da una funzione organizzativa che sembrava solo “gestione”.

E allora la vera domanda da farsi prima di rinnovare una polizza non è: “sono assicurato per quello che faccio davvero?”