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Natale2018

Buon Natale da parte di tutto lo staff di medmalinsurance.it!

I nostri articoli tornano puntuali con l’appuntamento di venerdì 28 dicembre 2018!  

Nel compilare un questionario di assunzione di un rischio professionale, il proponente “inciamperà” sempre e comunque su una domanda che lo lascerà sicuramente stordito e confuso:

“Esistono circostanze o fatti noti al proponente che potrebbero far scaturire richieste di risarcimento del danno da parte di terzi alla data di compilazione del presente questionario?”

In sostanza le compagnie stanno chiedendo se, il potenziale cliente è, al momento della compilazione del documento di assunzione del rischio, a conoscenza di qualsiasi tipo di situazione che, un domani, in corso di validità del contratto stipulato, possa dare origine a una eventuale richiesta di risarcimento danni da parte di terzi.

“Esistono circostanze o fatti noti al proponente che potrebbero far scaturire richieste di risarcimento del danno da parte di terzi alla data di compilazione del presente questionario?“

Non si parla di vere e proprie richieste espletate in forma giudiziale o stragiudiziale, si definiscono invece fatti e circostanze quelle situazioni per le quali la condotta dell’assicurato possano in futuro prossimo far presagire l’eventualità di un qualsiasi tipo di ricorso. È buona norma per il proponente perdere un po’ di tempo in più a compilare un questionario ma avere un rapporto chiaro con il proprio consulente e con la propria compagnia, piuttosto che ricevere brutte sorprese in caso di sinistro.

La compagnia, in caso di presenza di circostanze o fatti noti, può comunque assicurare il proponente alle condizioni standard del modello di polizza prescelto oppure può applicare franchigie o scoperti su quei determinati casi dichiarati o addirittura escluderli dal contratto.

La clausola “Continuous cover”, in inglese “copertura continua”, viene introdotta per la prima volta proprio dai sottoscrittori Lloyd’s nel settore delle RC Professionali dalle polizze “All Risks”.

L’importanza di questa clausola e la necessità della sua presenza in polizza derivano dal fatto che, alla stipula del contratto, l’assicurato è tenuto a dichiarare, oltre ai sinistri veri e propri, tutti i fatti o circostanze di cui sia a conoscenza, oggettivamente e ragionevolmente suscettibili di generare una richiesta di risarcimento futura da parte di terzi e al fatto che quest’obbligo dichiarativo ha rilevanza anche ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 c.c.

La clausola “Continuous cover” ha quindi la finalità di garantire, in assenza di tacito rinnovo, che siano in copertura anche quei sinistri che potranno sorgere in caso di validità della polizza e che siano riconducibili a circostanze già note dall’assicurato. Ovviamente l’operatività della clausola non è assoluta ma è subordinata al verificarsi di condizioni ben precise e proprio queste condizioni, diverse da polizza a polizza, sono da valutare attentamente per non rischiare che la clausola si riveli più “dannosa” che “utile”.

Opportuno deve essere segnalare sempre e comunque fatti che corrispondano al vero nelle circostanze descritte.

Health & Medmal insurance Summit 2018Il 9 ottobre 2018, nella splendida cornice dell’Hotel Principe di Savoia a Milano, si è svolto l’Health & Medmal Insurance Summit 2018, l’unico evento che fa incontrare Assicuratori, Intermediari Assicurativi Specializzati, Legali ed esperti con il patrocinio di Intermedia Channel, PLTV ed EMF Group.

La mattina alle ore 9.30 si è dato il via a una agenda lavori che ha visto protagonisti, nella prima metà della giornata, la Sanità integrativa e il Welfare aziendale con relatori di eccellenza provenienti dalle maggiori realtà assicurative a livello internazionale: RBM Salute, Uniqa e Italiana Assicurazioni del Gruppo Reale Mutua, Fab – Fondo Assistenza Benessere e Welion del gruppo Generali Italia.

Non potevano, inoltre, mancare sponsor di calibro nazionale quali ACB Broker, Assirete e tanti altri che hanno dato la possibilità anche quest’anno di riunire i maggiori esperti di Sanità Integrativa per parlare di peculiarità, criticità e novità di un innovativo modo di fare assicurazione attraverso l’antico concetto che “prevenire è meglio che curare”.

Ovviamente tra i tanti partecipanti al Summit anche noi dello Staff di Medmalinsurance.it non potevamo mancare, soprattutto all’incontro pomeridiano del MIS (acronimo di Medmal Insurance Summit) al cospetto di personalità eccelse della realtà della Responsabilità Civile medico-sanitaria quali: l’Avv. Paolo Alessandro Magnani, l’On. Dott. Federico Gelli, il Dott. Emanuele Patrini (Chief Risk and Anti Fraud Managemet Italy Branch presso AmTrust Europe Limited), il Prof. Umberto Genovese (Professore Associato Medicina Legale e del Lavoro presso Università degli Studi di Milano), il Dott. Leonardo Martinelli (Claims Director presso AM Trust Europe) e l’Avv. Maurizio Hazan (Managing Partner dello Studio Legale Associato Taurini & Hazan).

Patrocinato dalla compagnia AmTrust, da 10 anni operativa nel settore Medmal sia per i singoli esercenti la professione sanitaria sia per le strutture pubbliche e private, alle ore 14.30 è iniziata una tavola rotonda sul tema “Opportunità, criticità e prospettive a un anno dalla Legge 24/2017”

Il moderatore Avv. Paolo Alessandro Magnani dopo una breve introduzione sulla Legge Gelli – Bianco informa la platea della assenza al dibattito dello stesso On. Dott. Federico Gelli, padre putativo della stessa norma, il quale ha comunque inviato un video da mostrare ai presenti al Summit. Nel contributo, Gelli illustra i risultati ottenuti dalla Legge promossa in parlamento dall’entrata in vigore a oggi.

 

 

Subito dopo, lo stesso Magnani introduce l’argomento dell’accertamento tecnico preventivo e delle Linee Guida della Comunità Scientifica e buone pratiche clinico assistenziali, lasciando la parola al Prof. Umberto Genovese. Questi chiude il tema trattato asserendo che: far entrare le Linee Guida in un quadro normativo nazionale significherebbe affrontare comunque un processo lungo e difficile e che necessariamente si richiederebbe a monte una equipe di persone di grande onestà intellettuale, scevre da ogni interesse politico ed economico e ovviamente super partes. Sarà mai possibile, considerato che la norma non prevede alcun ulteriore esborso economico da parte dello Stato e di conseguenza dei contribuenti?

Altro argomento trattato è stata la clausola Claims Made e l’operatività della stessa nelle polizze di Responsabilità Civile Professionale. L’Avv. Maurizio Hazan è partito proprio dalla recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione S.S.U.U. del 24/09/2018 n. 22437, descrivendola elegante, puntuale e soprattutto la svolta giuridica nell’interpretazione della clausola oggetto del giudicante. Alla base della sentenza è la differenza sostanziale tra il sinistro come fatto generatore e il sinistro come richiesta di risarcimento danni che diviene non solo fonte di dibattito e del contendere tra le parti ma di assoluto interesse generale, per la valenza contrattuale di tutte le polizze emesse in regime Claims. Sebbene già la Legge 24/2017 specificasse che tutte le coperture assicurative avrebbero dovuto contenere tale clausola e che la definizione di sinistro in glossario di normativi di polizza dovesse essere definito come richiesta di risarcimento danno e non come fatto generatore, non tutte le parti la ritenevano equa nei confronti del cliente-consumatore, anzitutto limitatamente alla lunga durata della prescrizione dei reati in ambito penale e delle richieste danno in ambito civile. Diversamente potrebbe essere affrontato lo stesso discorso se contestualizzato a tutti quei contratti assicurativi stipulati prima dell’entrata in vigore del nuovo regolamento europeo sulla distribuzione assicurativa, introdotto con il regolamento IVASS 41/2018 meglio conosciuto come IDD. Di fatto tale regola rende automaticamente non adeguate alle reali esigenze del cliente-consumatore tutte le polizze stipulate, per esempio, senza un’adeguata retroattività (che nella Legge 24/2017 è espressa in un termine decennale) e senza un’adeguata postuma (che nella Legge 24/2017 è espressa sempre in un termine decennale). In virtù di questo ci domandiamo: i consumatori (medici, infermieri, OSS, strutture) sarebbero pronte ad adeguare le loro coperture sapendo che i premi delle stesse saranno, nella loro costruzione attuariale, direttamente proporzionali alle garanzie richieste?

Altro dibattito molto acceso al quale si è voluto dare la giusta attenzione e risalto è stato quello relativo ai sinistri e al loro andamento in questo brevissimo arco temporale. In un anno dall’entrata in vigore della Legge Gelli cosa è cambiato?  Leonardo Martinelli, Claims Director presso AM Trust Europe, afferma innanzitutto che un anno è un tempo troppo ridotto per trarre conclusioni, soprattutto in attesa, ancora, dei decreti attuativi, che avrebbero dovuto colmare tutti i vuoti lasciati dall’impianto normativo attualmente in vigore. Si nota, comunque, un minimo cenno di contenzioso e un aumento della mediazione assistita di nuova introduzione. Un problema della norma, sicuramente sanabile in corso di emanazione dei decreti attuativi, è la mancanza di un protocollo sinistri che possa istruire il richiedente a non agire direttamente con l’accertamento tecnico preventivo o con processi, comunque, giudiziari ma a servirsi di tutta quella parte di precontenzioso che, nella stragrande maggioranza dei casi, potrebbe snellire le lungaggini delle pratiche di risarcimento e di conseguenza degli eventuali indennizzi.

Nella seconda parte del dibattimento si sono affrontati con maggiore attenzione i seguenti argomenti:

  • La nuova figura del Risk Manager in sanità – affrontata dal Dott. Emanuele Patrini
  • Accertamento Tecnico Preventivo – materia indiscussa del Prof. Umberto Genovese
  • Evoluzione della polizza di responsabilità civile delle strutture pubbliche e private – a cura dell’Avv. Maurizio Hazan
  • I cambi di tariffa delle coperture per gli esercenti e per le strutture – degno di nota l’intervento del Dott. Leonardo Martinelli
  • La pubblicazione dei sinistri sul web: turismo sanitario? – a cura del Dott. Emanuele Patrini

Questi ultimi argomenti verranno trattati, doverosamente, nel prossimo articolo di questa rubrica.

Il contratto di assicurazione nasce come una scommessa in una fumosa locanda inglese di proprietà di un tale Mr. Lloyd.

Proprio qui si scommetteva sulle navi da carico (se queste sarebbero affondate o meno durante il viaggio) e, così, divenne più sicuro mettere in mare nuove navi. Difatti, in questo modo, veniva “assicurato” che in caso di affiancamento si sarebbe recuperato una parte del valore, attraverso la scommessa.

Questo aneddoto, che non sappiamo se corrisponda o meno a verità, ci aiuta ad introdurre il concetto del mercato anglosassone delle assicurazioni meglio conosciuto come il Mercato dei Lloyd’s.

I Lloyd’s non sono una o più compagnie di assicurazioni ma è una grande corporazione che opera in parte in base al principio di mutualità, in cui i membri si raggruppano in sindacati per assicurare i rischi.

Il mercato lavora in modo diverso da una compagnia: non ci sono azionisti perché gli stakeholder (gruppi o sindacati) sono gruppi i cui membri sono Managing, Agents, Brokers o sottoscrittori. Non emettono direttamente le polizze, la corporazione ha solo il compito di controllo dei suoi membri riuniti in gruppi facenti capo ciascuno a un proprio specifico tecnico del ramo, detto Underwriter, che possiede delega per le transazioni (emissioni, perfezionamenti, variazioni).

Comunemente i Lloyd’s lavorano sia attraverso i Broker, per una migliore e più corretta assunzione e conseguente lavorazione del rischio, sia attraverso i Coverholder (che lavorano su incarico del singolo sindacato).

Lavorare con il mercato dei Lloyd’s significa assicurare la maggior parte dei rischi, questo perché ogni singolo sindacato della corporazione possiede una propria specializzazione in un determinato settore di rischio.

Nella scorsa Pillola, parlando della clausola “Claims made”, abbiamo detto che è illimitatamente retroattiva salvo fatto il cambio di compagnia salvaguardato dall’applicazione di una clausola di Retroattività.

La Retroattività, quindi, è una clausola di estensione dell’operatività della polizza con stessa definizione.

È pur vero che se per definizione la “Claims made” è illimitatamente retroattiva, è pur vero che la stessa sembra essere una forzatura all’italiana, quasi un pretesto naturale all’inserimento nel contratto di un’operatività temporale di polizza estesa nel tempo. Difatti l’inserimento della clausola di “Retroattività”, spesso e volentieri, viene concessa dalle compagnie e dagli intermediari con restrizioni e “furberie” che hanno il solo scopo di innalzare il premio senza dare l’opportuna copertura.

La garanzia “Postuma”, comunemente chiamata Ultrattività, è sempre un’estensione dell’operatività della polizza di Responsabilità civile. Copre, di solito, il maggior periodo oltre la cessazione dell’attività (cancellazione dall’albo, morte, sospensione dell’attività o cambio della stessa) al soggetto assicurato dalla compagnia assicurativa a copertura di richieste di risarcimento danno pervenute posteriormente alla scadenza della polizza ma facenti riferimento a eventi dannosi occorsi durante il periodo di vigenza della polizza.

Halloween

Buon Halloween da tutto lo staff di medmalinsurance.it!

I nostri articoli tornano puntuali con l’appuntamento di martedì 6 novembre 2018!

 

Che cosa è la responsabilità professionale? Da dove nasce l’esigenza di assicurare la propria professione?

Tutto parte da una frase contenuta all’interno di un articolo del Codice Civile (Art. 2043) che cita, in termini molto comprensibili che “qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.

Questa citazione ha fatto cadere sulla testa di tutti, indistintamente, il peso della responsabilità civile nei confronti dei terzi in caso di “fatto illecito”. Non si può, per ovvie ragioni, escludere da questo concetto la classe dei liberi professionisti, argomento odierno (dei dipendenti ne parleremo in un prossimo aggiornamento).

È sempre stato fondamentale, seppur facoltativo, per un libero professionista assicurarsi, al fine di tutelare il proprio patrimonio da errori o omissioni che potessero generare richieste di risarcimento danni cagionati a terzi nello svolgimento della propria attività libero professionale. Questa facoltà, però, diviene obbligo con il D. Lgs. 137/2012 divenuto successivamente legge che non lascia scampo a chi, prima di allora, non aveva contratto copertura. Ovviamente la norma va a colpire tutte le professioni regolamentate e subito dopo l’approvazione suscitò clamore in considerazione della delega agli ordini di appartenenza per i regimi sanzionatori.

Nel breve periodo, subito dopo l’entrata in vigore della legge, molte compagnie di assicurazioni hanno attuato le strategie più disperate al fine di tutelare le loro riserve tecniche da eventuali sinistri. Alcune hanno aumentato i tassi, altre sono fuggite dai settori più rischiosi, altre ancora hanno aumentato gli scoperti e le franchigie. La questione più eclatante, però, considerata la tipologia di polizze, è stato il mancato rinnovo dei contratti a scadenza o, addirittura, disdette unilaterali del contratto da parte delle direzioni di compagnia.

Responsabilità psichiatraDalla vasta rosa di specializzazioni presenti in medicina, questa volta approfondiamo la delicata posizione rivestita dallo psichiatra.

La natura delle patologie trattate da questo specialista nonché la fragile posizione socio-assistenziale nella quale, a volte, i pazienti si trovano, possono determinare responsabilità anche penali, non strettamente connesse con il proprio operato seppur ne siano una stretta conseguenza.

Per chiarire meglio questo aspetto si devono esaminare le varie pronunzie della Suprema Corte orientate sempre a rivestire la figura dello psichiatra di un obbligo di controllo e di protezione del paziente, volto soprattutto a prevenire il pericolo che lo stesso commetta atti lesivi in danno di terzi o di se stesso.

Espressione di questo concetto fondamentale di Responsabilità civile e penale è, ad esempio, ben rappresentata nella sentenza n. 43476/2017 dove uno specialista in psichiatria riceve la convalida della condanna per omicidio colposo a causa del suicidio di una paziente affetto da schizofrenia cronica. Poco dopo avere ingerito una massiccia quantità di un antipsicotico, la donna si era presentata in ospedale e, successivamente, era stata dimessa dall’imputato senza che quest’ultimo attuasse terapie o meccanismi di controllo.

Ulteriore e gravissima negligenza contestata e oggetto di numerosa giurisprudenza, risulta essere la scelta o meno del ricovero coatto di un paziente. Su questo caso va senz’altro citata la sentenza n. 3609/2016. Qui si afferma che il medico del reparto di psichiatria, se sussiste il rischio concreto di condotte lesive, anche suicide, è tenuto ad apprestare delle specifiche cautele per tutelare il paziente anche se quest’ultimo non dovesse essere sottoposto a ricovero.

Sempre con riferimento all’obbligo di garanzia dello psichiatra nei confronti del paziente, alcune sentenze di I e II grado di giudizio avanzano un’ipotesi di colpa dello specialista per non aver apprestato le necessarie precauzioni affinché taluni eventi lesivi o autolesivi non si verificassero. Si può, quindi, sintetizzare che il sanitario specialista in psichiatria ha l’obbligo di ridurre al minimo, ovvero eliminare, determinate fonti di pericolo a tutela dei beni giuridici che con esse si trovano in contatto nonché lo stesso risponde con colpa nella violazione delle regole di condotta dell’attività medico-psichiatrica nelle seguenti ipotesi:

  1. Quando modifica la terapia farmacologica senza prima aver valutato e verificato la condizione del paziente con particolare riferimento ai sintomi di aggressività o forte depressione.
  2. Quando non commisura le visite al paziente alle sue reali necessità.
  3. Quando non richiede il trattamento sanitario obbligatorio se si ravvisa una sintomatologia ove è ampiamente manifesta una condotta del paziente lesiva o autolesiva.

Una delle voci che è buona norma analizzare è quella che fa riferimento al massimale, agli scoperti e alle franchigie. Che cosa sono esattamente?

Il massimale rappresenta la somma massima che la compagnia di assicurazione liquiderà, nel caso in cui si dovesse verificare l’evento per il quale è stato stipulato il contratto stesso. Vedremo questa cifra espressa in tutti i contratti ad eccezione della polizza vita e vita intera.

Lo scoperto è un concetto simile a quella della franchigia, che vedremo subito dopo e stabilisce nel momento della stipula del contratto di assicurazione una percentuale del risarcimento del danno che resterà a carico dell’assicurato. Ha lo scopo di evitare alle compagnie il risarcimento dei danni minori e la funzione di sensibilizzare l’assicurato a una maggiore prudenza.

Al contrario dello scoperto la franchigia è quella parte di indennizzo che resta a carico dell’assicurato espressa in cifra fissa. La franchigia può essere di tipo assoluto quando al di sotto di essa il risarcimento sarà integralmente a carico dell’assicurato e al di sopra sarà pari alla differenza tra il risarcimento e la cifra fissa espressa sul frontespizio di polizza. La franchigia sarà, invece, relativa, quando al di sotto di essa il risarcimento sarà integralmente a carico dell’assicurato e al di sopra sarà integrale.