Nella distribuzione dei prodotti assicurativi si possono trovare polizze diverse da quelle standardizzate, soprattutto se legate a un rischio individuato e ben analizzato: parliamo, in particolare, delle polizze collettive e delle polizze convenzione (utilizzate soprattutto da alcuni intermediari per la cosiddetta “Grande distribuzione”).

Nella prima tipologia, il contratto assicurativo viene stipulato con il contraente e la sua emissione avviene con preventivo consenso della compagnia. I singoli assicurati aderiscono a un contratto già esistente e già vigente e la loro adesione consiste nel mero inserimento nominale di soggetti per i quali il contraente ha stipulato la polizza. Quindi, chi aderisce a una polizza collettiva accetta di fatto condizioni generali e speciali già contrattate e accettate per lui dal contraente e dall’impresa. Questo tipo di polizza è normato dall’art. 1891 c.c. e non v’è necessità di alcuna emissione individuale di contratto da parte della compagnia e dell’intermediario.

Diverso è il caso delle polizze convenzione: quest’ultime sono delle vere e proprie convenzioni quadro-assicurative, alle quali fanno seguito dei singoli rapporti assicurativi che riprendono e richiamano in toto le condizioni della polizza madre. L’emissione di polizze singole all’interno di un accordo quadro-assicurativo differisce dalla ordinaria vendita e distribuzione. Di fatto, nelle polizze convenzione sono, di solito, previste condizioni che verranno applicate ai singoli assicurati e l’impresa ha già dato il proprio benestare sia al rischio che alla platea massima di assicurati.

In sintesi, possiamo dire che l’emissione materiale della singola polizza o adesione, nel quadro, sia di una collettiva sia di una polizza convenzione non costituisce una emissione di contratto nel senso tecnico giuridico, poiché l’assunzione del rischio e la propria accettazione sono già avvenute a monte nel contratto collettivo o nell’accordo quadro. Per questo motivo molti intermediari procedono in proprio all’emissione operativa della singola adesione o appendice, dovendo ritenere già assunta dalla compagnia la relativa proposta di assicurazione.

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