INTRODUZIONE

 

Il contesto socioeconomico e giuridico in cui si trova ad operare attualmente un’impresa di qualsiasi settore di attività, ha dimostrato nell’ ultimo periodo una notevole esposizione al rischio per tutte le figure coinvolte nell’amministrazione e nel controllo delle società.
Sempre di più, infatti, sono le richieste di risarcimento danni per atti negligenti veri o presunti.
Gli amministratori d’imprese sono, per Legge, personalmente e solidalmente responsabili, con il proprio patrimonio, dei danni causati a terzi o alla società stessa amministrata riguardo all’attività decisionale svolta per conto della stessa.
Il “nuovo” diritto societario e lo sviluppo delle misure di gestione aziendale hanno aggravato di responsabilità il ruolo di amministratore e di sindaco di società.
La riforma Vietti è intervenuta in modo deciso (D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 entrato in vigore dal 1° gennaio 2004), modificando il Codice civile e fissando obblighi, competenze e responsabilità più rigide a carico dei responsabili d’impresa.
Viene richiesta maggiore trasparenza e pubblicità delle informazioni societarie e sono sancite forme di tutela ancora più forti a favore degli interessi degli azionisti/soci di minoranza e, in generale, degli investitori.
L’attivo patrimoniale dell’impresa (contrariamente a quanto avviene a favore di impiegati, quadri e dirigenti che non abbiano deleghe speciali da parte del consiglio d’amministrazione) non viene messo a disposizione degli amministratori nel caso in cui gli stessi siano riconosciuti responsabili per danni di natura patrimoniale a seguito di omissioni, errori o negligenze. Dunque, gli amministratori sono esposti in solido ed illimitatamente con il proprio patrimonio personale.

LA COPERTURA D&O

 

Prima di parlare della copertura D&O soffermiamoci con poche righe a capire quale è la differenza tra D&O e Responsabilità Civile Terzi.
Come abbiamo visto la D&O copre le richieste di risarcimento derivanti dalla responsabilità civile gestionale e manageriale degli assicurati, così come stabilita dal Codice civile e dal Diritto Societario in genere.
La Responsabilità Civile Terzi sottoscritta dalla Società copre le richieste di risarcimento derivanti da danni patrimoniali cagionati ai terzi (clienti e non) e derivanti da errori, negligenze, ritardi od omissioni della società o dei suoi dipendenti nell’ esercizio della propria attività sociale.
Iniziamo ad esaminare i caratteri peculiari di questa polizza, riassumendo tutto quello che è stato scritto sino ad ora. Innanzitutto, questa copertura può, come già enunciato nelle pagine precedenti, essere sottoscritta da tutte le Società di capitali, Società Cooperative, Associazioni riconosciute, Fondazioni, Consorzi ed Onlus.
Tutela il patrimonio personale degli Assicurati: amministratori, sindaci, dirigenti, amministratori di fatto, liquidatori e componenti di un consiglio di amministrazione in genere, tenendoli indenni da richieste di risarcimento avanzate nei loro confronti per danni patrimoniali subiti da terzi a causa di errori, omissioni e/o violazioni degli obblighi a loro imposti dalla legge, purché tali atti non abbiano carattere di natura dolosa.
Si potrebbe verificare il caso nel quale, preventivamente, la Società tramite una apposita delibera di manleva si sia impegnata essa stessa a tenere indenne gli Assicurati di eventuali danni arrecati a terzi, in quel caso la copertura opererebbe a favore della Società stessa.
Non va, peraltro, dimenticato che essendo, comunque considerata una vera e propria copertura di Responsabilità Civile Professionale, come tutte le polizze di tale settore è previsto anche un intervento in termini di difesa legale, nella misura pari al 25% del massimale; importo da considerarsi in eccesso al massimale stesso indipendentemente da come si manifesti la richiesta di risarcimento (procedimento civile, penale, amministrativo, stragiudiziale o richiesta scritta).
La polizza copre anche la colpa grave.
La polizza opera in una forma “claims made”, ovvero vengono coperte tutte le Richieste di Risarcimento danni presentate per la prima volta durante il periodo di validità della polizza ed essendo presente la clausola “claims made”, di fatto, necessità di anche della clausola di retroattività che ne estenda la garanzia nel corso del tempo, la quale di solito viene concessa illimitatamente.
La polizza gode anche di una postuma in caso di mancato rinnovo del contratto e purché non venga stipulata altra copertura similare, con un periodo di osservazione da tre o cinque anni.

CONCLUSIONI

 

Considerato tutto quello che hai letto:

Eri a conoscenza di questo tipo di copertura assicurativa? Sapevi, quanto ha inciso l’attuale pandemia su questo rischio e quanto inciderà per il futuro?

Troverai la migliore soluzione alle tue esigenze assicurative in materia di Responsabilità Civile per Amministratori e Sindaci di Società tra tutte le soluzioni proposte dalle compagnie presenti nel mercato assicurativo e tra i tantissimi intermediari presenti in Italia sia fisicamente che sulla rete senza incappare in brutte sorprese?

Anche se trovassi diverse quotazioni di altrettante compagnie assicurative, saresti proprio sicuro di essere in grado in via del tutto autonoma di analizzarne il normativo per costatare se è effettivamente confacente alle tue esigenze di copertura?

Ora dimmi la verità:
Vorresti avere un unico interlocutore che possa analizzare il tuo rischio, interfacciarsi con il mercato assicurativo, consegnarti un dossier personalizzato, che possa raccogliere in poche pagine e con un linguaggio semplice e comprensibile tutte le quotazioni raccolte sintetizzandone i contenuti dei vari normativi evidenziando quelle che per te sono la migliore scelta?