E’ finalmente pronto il Decreto Attuativo della Legge Gelli – Bianco che tutti gli operatori del settore attendono oramai dai quasi 7 anni dalla data di entrata in vigore della Legge n. 24 del 08/03/2017. Il testo applicativo è stato firmato da tutte le parti in causa e dettaglia oltre ai massimali di garanzia sia per le strutture che per gli esercenti la professione sanitaria anche la variazione di premio anno dopo anno dei contratti di assicurazione stipulati in funzione dei sinistri denunciati (con differenze sostanziali rispetto a quelli messi a riserva, chiusi senza seguito o interamente/parzialmente liquidati dall’Assicuratore). Termina, il testo, con una prescrizione temporale a tutti gli Assicuratori che avranno 24 mesi di tempo per uniformare i contratti al testo del decreto pubblicando.

Il testo tanto atteso è finalmente pronto per essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ma andiamo a vedere nel dettaglio le peculiarità di quanto descritto in questa norma che sconvolgerà, a nostro avviso, tutti i player di questo settore professionale:

  • Nell’Articolo 1 vengono elencate le definizioni. C’è da sottolineare la definizione del “Fondo Rischi”, introdotto dalla norma e dal presente Decreto per le Strutture sanitarie sociosanitarie sia pubbliche che private che non si avvalgono di coperture assicurative o se ne avvarranno in modo parziale scegliendo l’auto-ritenzione, inteso come fondo della struttura con appostazione in bilancio di somme riferentesi ai rischi in corso dell’anno e che si protrarranno nell’esercizio successivo. Altra definizione sullo stesso tema, già introdotta dalla norma principale, è quella del “Fondo riserva sinistri” fondo della struttura con appostazione in bilancio della a messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi a sinistri denunciati. Ecco come nel testo pubblicato dal Ministero iniziano a delinearsi le così dette “Analoghe misure” e come quest’ultime debbano essere validate e certificate da una ulteriore figura che compartecipa alla composizione economica dei due fondi definiti nell’Articolo 1 – il Revisore Legale o collegio sindacale che come vedremo dovrà certificare la congruità del Fondo Rischi e del Fondo Riserva Sinistri. E’ importante sottolineare anche la definizione di “Sinistro” inserita nel testo, che speriamo vivamente venga compresa da tutti gli operatori, considerato che, ancora oggi, ci troviamo innanzi ad assicurati che continuano ad inviare alle compagnie di assicurazioni denunce “cautelative”, che non fanno altro, che sporcare la storia assicurativa di ogni singolo contratto pregiudicando eventuali future assunzioni del rischio da altri players. Viene inteso come “Sinistro” la richiesta di risarcimento danni per i quali è prestata l’assicurazione ossia qualsiasi formale richiesta scritta avanzata per la prima volta in vigenza di contratto o nel periodo di ultra attività; costituisce sinistro anche la citazione dell’assicurato in veste di responsabile civile in un procedimento penale a fronte della costituzione di parte civile da parte del danneggiato; costituisce sinistro anche il ricevimento da parte dell’assicurato dell’invito a dedurre da parte del pubblico ministero presso la Corte dei Conti , la rivalsa civilistica delle strutture sanitarie, la richiesta scritta avanzata per la prima volta dalla struttura in vigenza di polizza dall’assicurato. Fatti diversi da quelli elencati non costituiscono sinistro […]. Vengono, inoltre, rimarcate le definizione della “S.I.R” e della ” Franchigia”
  • Nell’Articolo 3 comma 1 si dettaglia in primis loggetto della garanzia assicurativa. In base a quanto previsto dalla norma, lassicuratore deve tenere indenne la struttura dai rischi derivanti dalla sua attività per la copertura della responsabilità contrattuale di quanto sia tenuta a pagare a titolo di risarcimento per danni cagionati a terzi e prestatori dopera dal personale operante a qualunque titolo. La copertura dovrà includere anche la responsabilità extracontrattuale di tutti quegli esercenti la professione sanitaria che svolgeranno prestazioni sanitarie  in regime di libera professione intramuraria, anche se scelti dal paziente e non dipendenti della struttura. Nel comma 4 si va a chiarire in modo inequivocabile la possibilità dell’esercente la professione sanitaria di poter stipulare polizze a copertura dei rischi anche attraverso polizze collettive o convenzioni stipulate per il tramite della struttura nella quale esercita, attraverso organizzazioni sindacali o rappresentanze istituzionali delle professioni sanitarie. Il comma 6 sottolinea l’importanza del Vincolo di Solidarietà e della presenza dello stesso nei contratti assicurativi prevedendo, comunque, quest’ultimo la copertura della responsabilità per l’intero salvo il diritto di surrogazione nel diritto di regresso nei confronti dei condebitori solidali. Una delle novità introdotte nel testo è proprio quella del comma 7 dell’Articolo 3 nel quale si introduce la variazione di premio in caso di presenza o meno di sinistri alla scadenza contrattuale di polizza che previo preavviso di almeno 90 giorni è prevista la variazione in aumento o in diminuzione del premio di tariffa in relazione al verificarsi o meno di sinistri avendo specifico riferimento alla tipologia e al numero di sinistri chiusi con accoglimento della richiesta.
  • Il vero cuore del testo in attesa di pubblicazione è l’Articolo 4i massimali minimi di garanzia dei contratti di responsabilità civile – che per le strutture sanitari e sociosanitarie pubbliche e private sono così definiti: a) per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private ambulatoriali che non eseguono prestazioni erogabili solo in ambulatori protetti, ossia ambulatori situati nell’ambito di istituti di ricovero, compresi i laboratori di analisi il massimale sarà di €. 1.000.000,00 per sinistro ed un massimale per ciascun anno non inferiore al triplo di quello per sinistro (€. 3.000.000,00 ndr) b)  per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private che non svolgono attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto, ivi comprese le strutture residenziali e se mi residenziali, nonchè per le strutture ambulatoriali che eseguono prestazioni erogabili in ambulatori protetti, ossia  situati nell’ambito di istituti di ricovero, comprese le attività odontoiatriche e strutture socio sanitarie il massimale sarà di €. 2.000.000,00 per sinistro ed un massimale per ciascun anno non inferiore al triplo di quello per sinistro (€. 6.000.000,00 ndr) c) per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private che svolgono attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto il massimale sarà di €. 5.000.000,00 per sinistro ed un massimale per ciascun anno non inferiore al triplo di quello per sinistro (€. 15.000.000,00 ndr). Nel comma 1 lettera d) si fa riferimento anche al fatto che quelle strutture che siano state colpite da eventi avversi nell’ultimo periodo i massimali per sinistro e per anno di cui ai comma precedenti non dovranno essere inferiori al triplo dei massimali prescritti in assenza di sinistri. Nel comma 2 dello stesso Articolo vengono pubblicati i massimali minimi di garanzia dei contratti di responsabilità civile per gli esercenti la professione sanitaria così definiti: a) per gli esercenti la professione sanitaria che non effettuano attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto il massimale non dovrà essere inferiore a €. 1.000.000,00 per sinistro e massimale per ciascun anno non inferiore al triplo del massimale per sinistro (€. 3.000.000,00 ndr) b) per gli esercenti la professione sanitaria che effettuano anche attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto il massimale non dovrà essere inferiore a €. 2.000.000,00 per sinistro e massimale per ciascun anno non inferiore al triplo del massimale per sinistro (€. 6.000.000,00 ndr). Nel comma 2 lettera c) si fa riferimento anche al fatto che quegli esercenti che siano stati colpiti da eventi avversi nell’ultimo periodo i massimali per sinistro e per anno di cui ai comma precedenti non dovranno essere inferiori al triplo dei massimali prescritti in assenza di sinistri. Nel comma 3 si ribadiscono le sole coperture per la Colpa Grave per i dipendenti pubblici e l’azione di rivalsa per i dipendenti privati. Il comma 4 prescrive il massimale minimo di garanzia RCO per sinistro e per anno che non può essere inferiore ad €. 2.000.000,00 per sinistro e per anno. Nel comma 5, il predetto Articolo chiude con una eventuale rideterminazione annuale dei massimali minimi di garanzia con apposito decreto interministeriale Ministero delle Imprese e del Made in Italy e Ministero della Salute in relazione all’andamento del Fondo di Garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria per le ipotesi di cui all’art. 4 co. 7 della norma.
  • Nei 3 comma dell’Articolo 5 del testo si delinea l’efficacia temporale della garanzia ed in particolare: il comma 1 chiarisce nuovamente che l’efficacia della garanzia è in formula “claims made” ; il comma 2 delinea l’obbligo della possibilità di acquisto dell’ultra attività decennale e la propria operatività che, in caso di decesso dell’assicurato si deve trasferire agli eredi, prevedendo gli stessi identici massimali previsti nella polizza in vigore al momento della cessazione del rischio; il comma 3 cita in modo inequivocabile che in caso di sinistro denunciato l’assicurato deve darne avviso entro 30 giorni da quello in cui la richiesta è pervenuta o l’assicurato ne ha avuto conoscenza.
  • Altra novità inserita in questo testo è quella normata nell’Articolo 6 ove il comma 1 dispone che in vigenza della polizza e nel periodo di ultra attività della stessa, l’Assicuratore non può esercitare il diritto di recesso dal contratto a seguito della denuncia del sinistro o del suo risarcimento; nel successivo comma 2 viene disposto che l’Assicuratore può recedere dal contratto prima della scadenza solo in caso di reiterata condotta gravemente colposa dell’esercente la professione sanitaria per più di un sinistro, accertata con sentenza definitiva che abbia comportato il pagamento di un risarcimento del danno.
  • L’Articolo 7 riprende quanto disposto dall’art. 10 comma 4 della Legge combinato con l’art. 3 comma 5 lettera e) del Decreto legge 13/08/2011 n. 138 convertito in Legge n. 148 del 14/09/2011 sull’Obbligo per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e gli esercenti la professione sanitari  di pubblicità e trasparenza, in particolare a rendere disponibili sui propri siti internet alla pubblicazione della statistica sinistri, anche nel dettaglio, dell’ultimo quinquennio verificati nell’ambito dell’attività di risk management di cui all’art. 15, prevista dall’art. 1, comma 539 della legge 28/12/2015 n. 208
  • Il comma 2 dell’Articolo 9 specifica la necessità di una apposita delibera degli organi di governo delle strutture sanitarie sull’adozione delle “analoghe misure”, delibera che deve esplicare le modalità di funzionamento, eventualmente unitario, anche per la gestione dei processi di acquisto dei servizi assicurativi e le motivazioni sottese.
  • L’Articolo 10 definisce e delinea il “Fondo Rischi”
  • L’Articolo 11 definisce e delinea il “Fondo riserva sinistri”
  • L’Articolo 12 definisce e delinea l’ “interoperabilità del Fondo Rischi e del Fondo riserva sinistri”
  • Nell’Articolo 13, come già accennato precedentemente, dispone, in particolare nel comma 1 che la congruità degli accantonamenti per i fondi di cui agli art. 10 e art. 11 è certificata da un revisore legale ovvero dal collegio sindacale che rilascia un giudizio di sufficienza o attesta le ragioni per cui è impossibile esprimere un giudizio.
  • Gli Articoli 14 e 15 viene stabilito il regolamento di subentro di un contratto di assicurazione su una struttura precedentemente in regime di auto ritenzione e il rapporto tra Assicuratore e struttura per tutti qui casi in cui si debba gestire un sinistro in S.I.R., introducendo nel comma 2 dell’art. 15 il CVS – Comitato di Valutazione Sinistri in capo alla struttura.
  • Il successivo Articolo 16 dispone di quali figure professionali debba avvalersi una struttura per creare un CVS ed un governo di gestione del rischio, in caso di strutture pubbliche di concerto con quanto già citato nella norma, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.
  • Il testo conclude con l’Articolo 18 che prescrive entro 24 mesi dall’entrata in vigore del decreto gli Assicuratori dovranno adeguare i contratti di assicurazione in conformità ai requisiti minimi di cui al presente decreto e che in caso di polizze pluriennali aggiudicate nell’ambito di bandi pubblici restano in vigore sino alla scadenza naturale del contratto e comunque non oltre i 24 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.

Probabilmente stiamo arrivando ad un traguardo insperato, anche se rimaniamo con i piedi a terra sino alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Siamo consci che questa tipologia di riforma non sarà facile da digerire per tutte le parti n causa ed in particolar modo per gli esercenti la professione sanitaria. Per questo motivo, come sempre, continueremo a diffondere cultura su questo rischio tenendo sempre i nostri lettori aggiornati e consapevoli.

 

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