La responsabilità medica parlamento italiano

La responsabilità medica parlamento italianoSi vuole riportare nel presente articolo una tabella comparativa che riassume le differenze sostanziali tra le due grandi riforme che hanno segnato la responsabilità civile nell’area medico-sanitaria, estratte dall’opera La responsabilità medica dopo la riforma Gelli – Bianco (legge 24/2017) di Roberto Francesco Iannone, Editrice ADMAIORA:

 

Responsabilità medica allo stato della Legge Balduzzi

Natura Contrattuale

Struttura sanitaria: contratto atipico di spedalità

Medico: contatto sociale

Prescrizione 10 anni
Oneri probatori del paziente Il paziente deve provare l’esistenza del contratto e allegare l’inadempimento
Distinzione obbligazioni di mezzi e di risultato Non rilevante

Responsabilità medica dopo la legge 24/2017

Natura Contrattuale/aquiliana (doppio binario)

Struttura sanitaria: contratto atipico di spedalità

Medico: 2043 c.c.

Prescrizione 10 anni per l’azione verso la struttura sanitaria

5 anni per l’azione diretta nei confronti del medico

Oneri probatori del paziente Il paziente deve provare l’esistenza del contratto e allegare l’inadempimento quando agisce nei confronti della struttura.

Il paziente deve provare i dolo o la colpa grave, il danno ingiusto e il nesso causale quando agisce contro il medico.

Distinzione di obbligazioni di mezzi e di risultato Non rilevante
Azione diretta nei confronti della Compagnia di Assicurazione Sì, possibile, ma il medico è litisconsorte necessario.

Balduzzi – Gelli/Bianco: il grande scontro

Tema Legge Balduzzi Legge Gelli
Responsabilità Penale Art. 3 Legge Balduzzi: L’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve L’art. 6 del Ddl prevede l’inserimento dell’art. 590-sexies c.p.: “Se i fatti di cui agli articoli 589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni personali colpose) sono commessi nell’esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma.

Qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto.”


COSA CAMBIA

L’abbandono della distinzione tra colpa lieve e colpa grave impone una rilettura dell’atipica depenalizzazione anche se la previsione di non punibilità, contenuta nella Legge Gelli, in quanto circoscritta alla sola imperizia e condizionata dall’applicazione corretta delle linee guida, lascia intendere che l’individuazione di tale “imperizia perita” non sarà praticata agevolmente. Ritengo quindi che la norma, se non rieditata, non sia in grado di alleggerire, come paventato, la responsabilità penale dell’esercente. Va suggerita, semmai, la definitiva applicazione, anche nel processo penale, dei principi derivanti dall’art. 2236 c.c. cosi che, piuttosto, sia considerata non punibile la condotta imperita allorché la difficoltà del caso travalichi l’impegno diligente pur espresso dal sanitario, ferme l’inescusabilità delle condotte ispirate invece a imprudenza e negligenza.


RESPONSABILITÀ CIVILE

Legge Balduzzi Legge Gelli
L’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l’obbligo di cui all’art. 2043 c.c.. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo. La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell’adempimento della propria obbligazione, sia avvalga dell’opera di esercenti la professione sanitaria anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nelle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell’ambito di attività sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina. 3. L’esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell’adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell’esercente la professione sanitaria ai sensi dell’articolo 5 della presente legge e dell’articolo 590-sexies del codice penale, introdotto dall’articolo 6 della presente legge. 4. Il danno conseguente all’attività della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata, e dell’esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private.

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