Responsabilità medica: l’obbligo di garanzia del medico psichiatra

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Responsabilità psichiatraDalla vasta rosa di specializzazioni presenti in medicina, questa volta approfondiamo la delicata posizione rivestita dallo psichiatra.

La natura delle patologie trattate da questo specialista nonché la fragile posizione socio-assistenziale nella quale, a volte, i pazienti si trovano, possono determinare responsabilità anche penali, non strettamente connesse con il proprio operato seppur ne siano una stretta conseguenza.

Per chiarire meglio questo aspetto si devono esaminare le varie pronunzie della Suprema Corte orientate sempre a rivestire la figura dello psichiatra di un obbligo di controllo e di protezione del paziente, volto soprattutto a prevenire il pericolo che lo stesso commetta atti lesivi in danno di terzi o di se stesso.

Espressione di questo concetto fondamentale di Responsabilità civile e penale è, ad esempio, ben rappresentata nella sentenza n. 43476/2017 dove uno specialista in psichiatria riceve la convalida della condanna per omicidio colposo a causa del suicidio di una paziente affetto da schizofrenia cronica. Poco dopo avere ingerito una massiccia quantità di un antipsicotico, la donna si era presentata in ospedale e, successivamente, era stata dimessa dall’imputato senza che quest’ultimo attuasse terapie o meccanismi di controllo.

Ulteriore e gravissima negligenza contestata e oggetto di numerosa giurisprudenza, risulta essere la scelta o meno del ricovero coatto di un paziente. Su questo caso va senz’altro citata la sentenza n. 3609/2016. Qui si afferma che il medico del reparto di psichiatria, se sussiste il rischio concreto di condotte lesive, anche suicide, è tenuto ad apprestare delle specifiche cautele per tutelare il paziente anche se quest’ultimo non dovesse essere sottoposto a ricovero.

Sempre con riferimento all’obbligo di garanzia dello psichiatra nei confronti del paziente, alcune sentenze di I e II grado di giudizio avanzano un’ipotesi di colpa dello specialista per non aver apprestato le necessarie precauzioni affinché taluni eventi lesivi o autolesivi non si verificassero. Si può, quindi, sintetizzare che il sanitario specialista in psichiatria ha l’obbligo di ridurre al minimo, ovvero eliminare, determinate fonti di pericolo a tutela dei beni giuridici che con esse si trovano in contatto nonché lo stesso risponde con colpa nella violazione delle regole di condotta dell’attività medico-psichiatrica nelle seguenti ipotesi:

  1. Quando modifica la terapia farmacologica senza prima aver valutato e verificato la condizione del paziente con particolare riferimento ai sintomi di aggressività o forte depressione.
  2. Quando non commisura le visite al paziente alle sue reali necessità.
  3. Quando non richiede il trattamento sanitario obbligatorio se si ravvisa una sintomatologia ove è ampiamente manifesta una condotta del paziente lesiva o autolesiva.