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Nella scorsa Pillola, parlando della clausola “Claims made”, abbiamo detto che è illimitatamente retroattiva salvo fatto il cambio di compagnia salvaguardato dall’applicazione di una clausola di Retroattività.

La Retroattività, quindi, è una clausola di estensione dell’operatività della polizza con stessa definizione.

È pur vero che se per definizione la “Claims made” è illimitatamente retroattiva, è pur vero che la stessa sembra essere una forzatura all’italiana, quasi un pretesto naturale all’inserimento nel contratto di un’operatività temporale di polizza estesa nel tempo. Difatti l’inserimento della clausola di “Retroattività”, spesso e volentieri, viene concessa dalle compagnie e dagli intermediari con restrizioni e “furberie” che hanno il solo scopo di innalzare il premio senza dare l’opportuna copertura.

La garanzia “Postuma”, comunemente chiamata Ultrattività, è sempre un’estensione dell’operatività della polizza di Responsabilità civile. Copre, di solito, il maggior periodo oltre la cessazione dell’attività (cancellazione dall’albo, morte, sospensione dell’attività o cambio della stessa) al soggetto assicurato dalla compagnia assicurativa a copertura di richieste di risarcimento danno pervenute posteriormente alla scadenza della polizza ma facenti riferimento a eventi dannosi occorsi durante il periodo di vigenza della polizza.

Nel contesto della responsabilità civile professionale diviene quindi rilevante, ai fini dell’attivazione della polizza, non più il sinistro-danno ma il sinistro-denuncia. In parole povere, l’assicurazione coprirà tutti quei fatti avvenuti sicuramente nel periodo di validità del contratto ma anche denunciati nello stesso periodo.

A cosa, sostanzialmente, è servito questo cambiamento di regime di sottoscrizione da loss occurrence a claims made?

Per poter analizzare l’andamento dei prodotti stessi, affinché le pratiche di sinistro denunciate seppur non liquidate e ancora in gestione fossero note agli attuari. Ciò non solo permette alle compagnie di stabilire e stabilizzare il tiro sulla redditività di ogni singola categoria di rischio ma anche di tenere sotto controllo gli indici delle riserve tecniche sia dei sinistri liquidati che di quelli in riserva.

Tale conclusione crea un enorme paradosso circostanziale, fonte ancora di cronaca giudiziaria in ambito civile. In particolare, spostandosi la lente di ingrandimento delle compagnie dal sinistro-evento al sinistro-denuncia, ne viene fuori che la Claims made è illimitatamente retroattiva per definizione. Indirettamente si deve sottostare a una condizione, in parte derogabile: mantenere il più possibile la stessa compagnia.

Il sinistro – denuncia è un fatto “nuovo” che si colloca nel periodo di assicurazione, anche perché la sussistenza di precedenti sinistri o fatti noti sarebbe stata fonte di dichiarazione del proponente/assicurato in fase di acquisizione del rischio attraverso questionario assuntivo, che di norma è parte integrante del contratto e che la compagnia acquisitrice avrebbe escluso dalla copertura.

Perché prima abbiamo detto che è condizione in parte derogabile mantenere la compagnia di assicurazione nel corso del tempo?

Perché sempre in assenza di sinistri, in caso di cambio di compagnia, è buona norma accertarsi che il nuovo contratto consenta l’inclusione della clausola di retroattività per un tempo congruo l’attività del professionista.

Tutte le polizze di Responsabilità Civile professionale hanno, nessuna esclusa, la clausola Claims made.

Al fine di spiegare al meglio il significato di questa clausola o, se meglio vogliamo dire, regime di sottoscrizione, dobbiamo partire proprio dal Codice Civile. Questo, infatti, all’art. 1917, nel definire il sinistro, cita un fatto accaduto “durante il tempo dell’assicurazione”, da questo inciso ne deriva che l’anno (poiché normalmente si parla di polizze annuali) in cui è in vigore l’assicurazione diviene il rischio economico da coprire per le compagnie, indipendentemente da dove pervenga la comunicazione di danno, sempre che, non siano scaduti i tempi di prescrizione.

Questa impostazione, chiamata anche loss occurrence (all’insorgenza del danno) non permetteva agli assicuratori di fare i conti, considerati, peraltro, i lunghi tempi di prescrizione delle richieste di risarcimento del danno nell’ambito del nostro ordinamento giuridico. Come poteva, di fatti, una compagnia stabilire, dopo solo un anno dall’uscita di un prodotto, l’indice di redditività dello stesso?

L’idea di attuare un cambiamento a questo regime è stata determinante.

Il nome di quel cambiamento è Claims made.

Quali sono gli errori nei quali può incorrere il professionista nello svolgimento della propria attività e che possono generare una richiesta di risarcimento danni per responsabilità professionale?

  • Negligenza: quando vengono trascurate per superficialità o disattenzione le regole e le modalità comuni nello svolgere un’attività.
  • Imprudenza: quando un’attività è svolta in modo avventato, impulsivo e poco prudente.
  • Imperizia: particolarmente importante per i professionisti perché significa svolgere il proprio operato senza avere la capacità tecnica specifica.

Quali sono i livelli di gravità della colpa in cui un professionista potrebbe incorrere, se provati ovviamente, in sede di giudizio:

  • Colpa Lievissima.
  • Colpa Lieve: quando non viene rispettata la normale diligenza richiesta a un professionista, che è comunque gravato da un onere di diligenza superiore rispetto a quella di un normale cittadino.
  • Colpa Grave: quando non vengono rispettate nemmeno le più elementari indicazioni di condotta, che chiunque rispetterebbe.

La normativa sull’esercizio delle professioni riconosce in modo deciso che il ruolo del professionista non può essere preso alla leggera, poiché deve rispondere all’aspettativa dei cittadini di trovarsi di fronte una persona molto competente nel proprio ambito.

Che cosa è la responsabilità professionale? Da dove nasce l’esigenza di assicurare la propria professione?

Tutto parte da una frase contenuta all’interno di un articolo del Codice Civile (Art. 2043) che cita, in termini molto comprensibili che “qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.

Questa citazione ha fatto cadere sulla testa di tutti, indistintamente, il peso della responsabilità civile nei confronti dei terzi in caso di “fatto illecito”. Non si può, per ovvie ragioni, escludere da questo concetto la classe dei liberi professionisti, argomento odierno (dei dipendenti ne parleremo in un prossimo aggiornamento).

È sempre stato fondamentale, seppur facoltativo, per un libero professionista assicurarsi, al fine di tutelare il proprio patrimonio da errori o omissioni che potessero generare richieste di risarcimento danni cagionati a terzi nello svolgimento della propria attività libero professionale. Questa facoltà, però, diviene obbligo con il D. Lgs. 137/2012 divenuto successivamente legge che non lascia scampo a chi, prima di allora, non aveva contratto copertura. Ovviamente la norma va a colpire tutte le professioni regolamentate e subito dopo l’approvazione suscitò clamore in considerazione della delega agli ordini di appartenenza per i regimi sanzionatori.

Nel breve periodo, subito dopo l’entrata in vigore della legge, molte compagnie di assicurazioni hanno attuato le strategie più disperate al fine di tutelare le loro riserve tecniche da eventuali sinistri. Alcune hanno aumentato i tassi, altre sono fuggite dai settori più rischiosi, altre ancora hanno aumentato gli scoperti e le franchigie. La questione più eclatante, però, considerata la tipologia di polizze, è stato il mancato rinnovo dei contratti a scadenza o, addirittura, disdette unilaterali del contratto da parte delle direzioni di compagnia.

medico famigliaNel caso in cui un paziente ritenesse di essere stato danneggiato dalla condotta professionale del proprio medico di base, potrà esperire domanda di risarcimento non solo verso lo stesso sanitario ma anche verso l’Azienda Sanitaria Locale di appartenenza.

In sostanza la risposta al quesito, che per anni è stato fonte di dibattito anche nelle opportune sedi giudiziarie, va ricercata nell’art.7 co. 1 che sancisce a chiare lettere che “La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell’adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell’opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del Codice Civile, delle loro condotte dolose e colpose”.

Nel seguente comma 2 viene avvalorato ancor di più quanto esposto al precedente co. 1 in quanto va ad applicarsi anche alle “prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell’ambito di attività di sperimentazione clinica ovvero in regime di convenzione con il S.S.N. nonché attraverso la telemedicina”.

Per quanto sopra riportato sembra che la struttura sanitaria (quindi le ASL in questo caso) sia chiamata a rispondere contrattualmente, di tutto ciò che è di propria competenza, anche se il paziente si avvale di soggetti terzi in convenzione con la stessa.

Allora il medico di base risponde della propria condotta? A quale titolo?

Come è noto il legislatore ha cercato, nell’ultima legge, di compensare il buco normativo lasciato dalle precedenti, recependo tutte o quasi le Sentenze di Cassazione che avevano colmato dubbi e quesiti.

Nel caso di specie, la sentenza n. 6243/2015 escludeva la responsabilità del medico di base ritenendo che la sanità pubblica non potesse ricomprendere la condotta professionale del sanitario ma solo la mera organizzazione della medicina generale senza applicazione del contatto sociale. Di contro la Legge 833/1978 cita che il paziente nello scegliere il proprio medico agisce nei confronti della ASL e opera un’azione destinata a produrre i suoi effetti nei confronti del S.S.N. e non nei confronti del medico prescelto.

In conseguenza alle due osservazioni sopra menzionate, relative agli errori del medico di base, possiamo dedurre (seppur ancora incerti) che ne rispondano sia la struttura che il sanitario stesso.

Ancora oggi, però, non risulta chiaro a che titolo risponda il medico di famiglia.

L’impostazione dell’attuale normativa pende per una responsabilità extracontrattuale così come gli altri medici che non agiscono nei confronti di una obbligazione diretta con il paziente, anche se molti giuristi ritengono che gli stessi siano invece chiamati a rispondere a titolo contrattuale.

medico radiologoCon ordinanza n. 10158/2018 la Cassazione ha stabilito che non è responsabile della tardiva diagnosi di tumore al seno il radiologo che ha effettuato la mammografia poiché tenuto a eseguire l’esame diagnostico e a darne corretta lettura, ma non a suggerire lo svolgimento di altri esami o il consulto di altri specialisti.

Nel caso in oggetto una paziente, poi sottoposta a operazione chirurgica, aveva citato in giudizio due radiologi e la struttura sanitaria presso la quale lavoravano, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per la tardiva diagnosi della patologia conseguita alla mancata esecuzione di approfondimenti necessari.

In primo e in secondo grado la richiesta non è stata accolta.

Gli eredi della paziente, deceduta durante il procedimento giudiziario, sono ricorsi alla Suprema Corte che respingeva, però, il ricorso stesso poiché la sentenza impugnata superava il vaglio di correttezza logico-formale e non violava alcuna norma di legge.

La Cassazione non può, infatti, svolgere un riesame della vicenda nel merito né rivalutare le prove raccolte: dalle consulenze esperite non risultavano censurabili le condotte dei radiologi, i quali non potevano sostituirsi ai medici, non rientrando nei loro compiti quello di visitare la paziente.

corte suprema

 

Con la sentenza n. 15178/2018, la Cassazione ha condannato un neurologo per il decesso di una paziente dovuto a problemi cardiaci.

 

 

La Suprema Corte ha ritenuto, infatti, che un medico non può limitarsi a curare il paziente in base alla propria specializzazione: se vi sono dubbi circa la natura della sintomatologia riferita, egli deve indirizzarlo presso lo specialista competente per gli opportuni accertamenti.

È stata, quindi, confermata la condanna di un neurologo il quale aveva rasserenato la donna per le sue perdite di coscienza prescrivendo un esame neurologico ed escludendo a priori che gli svenimenti potessero avere natura cardiologica, come poi emerso a seguito della morte della stessa.

Il sanitario “non poteva limitare il proprio consulto a un unico profilo, omettendo qualunque previsione e successiva indicazione di approfondimento, in ordine alla possibile, alternativa genesi cardiaca delle crisi di perdita di coscienza”.

La difesa aveva invocato la colpa lieve sostenendo che se il professionista si attiene alle linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente.

La Cassazione esclude invece la colpa lieve in caso di violazione del dovere di diligenza, ritenendo che la responsabilità sia limitata solo se il medico ha agito secondo la “best practice” senza che vi sia stato alcun errore diagnostico per negligenza o imprudenza, respingendo infine il ricorso del medico.

Per la Cassazione la diagnosi del professionista “determinò il successivo sviluppo degli eventi, con esito infausto per la donna“.

AmTrustAmTrust, società tra i principali gruppi assicurativi internazionali e leader in Italia nel mercato della Responsabilità Civile Sanitaria, propone una versione totalmente rinnovata della propria soluzione dedicata all’area medica.

Sorta in forma collettiva, la polizza Colpa Grave è da oggi disponibile anche nella linea persona e recepisce le novità introdotte dalla Legge Gelli.

AmTrustNuovaColpaGrave è la polizza RC Professionale studiata appositamente per tutelare i medici che prestano la propria attività presso aziende sanitarie, pubbliche e private, dai rischi connessi allo svolgimento della professione. La soluzione opera in Claims Made, ovvero quando l’assicurato riceve la richiesta di risarcimento, durante il periodo di polizza, per eventi accaduti nei dieci anni precedenti.

AmTrustNuovaColpaGrave prevede inoltre:

  • La scelta del massimale, tra 1, 2 o 5 milioni di Euro.
  • La copertura della responsabilità amministrativa, o surrogazione dell’impresa di assicurazione dell’Azienda Sanitaria Locale o Struttura Sanitaria Pubblica.
  • La flessibilità nel coprire la carriera professionale nei passaggi da dipendente pubblico a privato e viceversa.
  • La rivalsa o surrogazione dell’impresa di assicurazione della Struttura Sanitaria Privata.

NuovaColpaGrave potrà essere ulteriormente completata con:

  • La copertura di eventuali perdite patrimoniali legate al danno reputazionale, o da violazione del Codice della Privacy (Nuovo GDPR), entro un limite del 10% del danno indennizzato.
  • Una postuma di 10 anni per la cessazione definitiva dell’attività, e volontaria in caso di cessazione del contratto, entrambe attivabili anche dagli eredi.
  • La possibilità di assicurarsi, anche nel caso in cui negli ultimi dieci anni si sia già stati oggetto di condanna per Colpa Grave, per un importo pari o inferiore a € 5.000.
  • La copertura Responsabilità Civile e Amministrativa per danni derivanti da interventi di primo soccorso per dovere di solidarietà, emergenza o soccorso sanitario, fino a un importo di 1 milione di Euro.

NuovaColpaGrave è disponibile da oggi anche presso di noi. Vuoi chiedere info? Clicca qui.

Staff medmalinsurance

Dopo un breve blackout, lo Staff di Medmalinsurance.it torna operativo, con tante novità e nuove informazioni per i propri lettori.

Avremo una squadra più numerosa rispetto allo scorso anno: nuovi professionisti si uniranno al team per dispensare la loro conoscenza e la loro esperienza nel settore.

Inoltre il sito presenterà nuove sezioni! Tra cui… La sezione “Download”, da dove sarà possibile scaricare tutto il materiale da noi preparato a vostro supporto!

E ancora… Periodicamente usciranno una serie di “pillole assicurative” che guideranno il lettore alla comprensione di terminologie tecniche-assicurative e nozioni base dei contratti di assicurazione (a volte tralasciate o sottovalutate in fase precontrattuale o di stipula).

Presto sarà anche disponibile un canale YouTube, dove verranno pubblicati video di formazione sulla Responsabilità Civile Professionale nel settore medico sanitario, ma non solo!

Infine, dulcis in fundo, l’uscita dell’Ebook del nostro Specialist Claudio Grotti “Le 10 domande più frequenti su come acquistare una polizza di R.C. Professionale per l’esercente la professione sanitaria”. Un consiglio dopo l’altro da non perdere assolutamente e che sarà fornito gratuitamente a tutti i lettori iscritti alla nostra mailing list e ai nostri fan della pagina Facebook e LinkedIn.

Dopo questa enorme carrellata di novità non possiamo fare altro che salutare e augurare a tutti un buon rientro dalle vacanze e un’ottima giornata di lavoro.