Nella distribuzione dei prodotti assicurativi si possono trovare polizze diverse da quelle standardizzate, soprattutto se legate a un rischio individuato e ben analizzato: parliamo, in particolare, delle polizze collettive e delle polizze convenzione (utilizzate soprattutto da alcuni intermediari per la cosiddetta “Grande distribuzione”).
Nella prima tipologia, il contratto assicurativo viene stipulato con il contraente e la sua emissione avviene con preventivo consenso della compagnia. I singoli assicurati aderiscono a un contratto già esistente e già vigente e la loro adesione consiste nel mero inserimento nominale di soggetti per i quali il contraente ha stipulato la polizza. Quindi, chi aderisce a una polizza collettiva accetta di fatto condizioni generali e speciali già contrattate e accettate per lui dal contraente e dall’impresa. Questo tipo di polizza è normato dall’art. 1891 c.c. e non v’è necessità di alcuna emissione individuale di contratto da parte della compagnia e dell’intermediario.
Diverso è il caso delle polizze convenzione: quest’ultime sono delle vere e proprie convenzioni quadro-assicurative, alle quali fanno seguito dei singoli rapporti assicurativi che riprendono e richiamano in toto le condizioni della polizza madre. L’emissione di polizze singole all’interno di un accordo quadro-assicurativo differisce dalla ordinaria vendita e distribuzione. Di fatto, nelle polizze convenzione sono, di solito, previste condizioni che verranno applicate ai singoli assicurati e l’impresa ha già dato il proprio benestare sia al rischio che alla platea massima di assicurati.
In sintesi, possiamo dire che l’emissione materiale della singola polizza o adesione, nel quadro, sia di una collettiva sia di una polizza convenzione non costituisce una emissione di contratto nel senso tecnico giuridico, poiché l’assunzione del rischio e la propria accettazione sono già avvenute a monte nel contratto collettivo o nell’accordo quadro. Per questo motivo molti intermediari procedono in proprio all’emissione operativa della singola adesione o appendice, dovendo ritenere già assunta dalla compagnia la relativa proposta di assicurazione.
La clausola di Salvaguardia o S.I.R. (Self Insurance Retention) è definita come l’importo che l’assicurato tiene a proprio carico per ciascun sinistro. Simile alla definizione di franchigia, differisce da quest’ultima poiché da intendersi anche in termini di gestione, istruzione e liquidazione del sinistro ove lo stesso rientri integralmente al di sotto di detta soglia prescelta.
In termini più semplici la franchigia è la soglia minima scelta dalla compagnia al di sotto della quale la copertura non emetterà alcun effetto, mentre la S.I.R. è la gestione di tutti quegli eventi che vanno a ricadere all’interno di quell’intervallo.
La gestione dei sinistri in S.I.R. si rivolge a tutti, in particolare quelli che ne fanno più uso sono tutte quelle realtà pubbliche e private che si trovano, per dimensioni e per territorialità, a gestire un numero di eventi sinistrosi molto alto (per esempio G.D.O., Enti Pubblici, eccetera).
La gestione diretta dei sinistri consente all’assicurato un
maggiore controllo dei propri rischi e una maggiore analisi degli stessi, che
permetterà di elaborarne il contenimento attraverso un corretto e appropriato
piano di gestione.
Proprio per questo molti assicurati preferiscono attivare la S.I.R., mantenendo in proprio quella parte di rischio che risulterebbe antieconomico traferire alla compagnia di assicurazione. L’assicurato, a seconda delle proprie dimensioni, della propria territorialità e, soprattutto, in funzione del proprio piano di contenimento e gestione dei rischi potrà o meno affidare a società esterne specializzate nella gestione dei sinistri in Self Insurance Retention.
https://medmalinsurance.it/wp-content/uploads/2025/07/Pillola17.jpg8001600cgrottihttps://medmalinsurance.it/wp-content/uploads/2025/06/MedMalInsurance-logo.svgcgrotti2019-01-25 08:00:082025-07-29 11:03:22Pillole Assicurative #17: La clausola di Salvaguardia o S.I.R.
Era il 2014 quando insieme ad altri colleghi, si girava nelle corsie dei reparti ospedalieri per cercare di rimediare più contatti possibili di professionisti del settore sanitario, con lo scopo di poter promuovere successivamente Piani Individuali Pensionistici (Fondi Pensione). A quei tempi lavoravo per una compagnia generalista e le responsabilità civili, soprattutto nell’area medico-sanitaria, erano un vero e proprio tabù, perché etichettati come “rischi non graditi” alla compagnia. Seppur la materia fosse interessantissima ed era diventato un mio hobby tenermi aggiornato, frequentare corsi e leggere libri del settore, non avrei, comunque, potuto proporre quel tipo di prodotto assicurativo perché sottoposto al veto della mia mandante.
La cosa che mi stupiva giorno dopo giorno, nell’entrare negli
ospedali e nel percorrere le fredde corsie bianco-verdi pregne di ansia e
sofferenza, era vedere che oltre a noi intermediari del settore assicurativo e
ai rappresentanti farmaceutici o di prodotti medicali, era costante la presenza
di avvocati e di procacciatori di affari di società di tutoring.
Questi ultimi, soprattutto, erano protagonisti di pietosi teatrini, nel quale l’avido imbonitore cercava di convincere in tutti i modi i pazienti, o i loro familiari, che qualora avessero subito un torto anche minimo dal nosocomio o dai medici dello stesso, avrebbero potuto sporgere denuncia, attraverso di loro e a titolo completamente “gratuito”, per danni da medical malpractice. Erano veri e propri avvoltoi che volavano sopra al deserto in attesa di povere vittime da imbonire e assalire, con l’unico obiettivo di distruggere, a torto o ragione, l’immagine e il lavoro della Medicina e dei propri operatori. Il tutto a discapito dei cittadini italiani perché, e in questo caso la statistica viene a darci una mano, proprio nei 5 anni dal 2012 al 2017, il 97% delle cause insorte tra pazienti e medici per medmal sono state archiviate dai Tribunali Italiani con un nulla di fatto, intasando le aule di giustizia, rallentando il lavoro degli impiegati pubblici, dei Giudici, dei Magistrati, dei Cancellieri, con un enorme spreco economico che avremmo preferito destinare a opere diverse.
A fronte di tali bassezze deontologico-professionali, non pochi sono stati gli scontri tra gli ordini e le associazioni di categoria sfociati, addirittura, in vere e proprie campagne in difesa della categoria sanitaria. In particolare ricordo con molta simpatia, un sarcastico spot, dal quale, peraltro, mi sono ispirato per il titolo di questo articolo, nel quale degli avvoltoi sono pronti ad assalire le proprie prede, i medici, garanti della salute di ogni cittadino.
Spot A.M.A.M.I. – Associazione Medici Accusati di Medicalmalpractice Ingiustamente
L’associazione che si era occupata di girare e produrre questo video era l’A.M.A.M.I. – Associazione Medici Accusati di Medicalmalpractice Ingiustamente e questa stessa associazione fu proprio creata, oltre che per mire solidaristiche tra medici, anche a seguito di un’altra grossa campagna pubblicitaria del 2009 di una ormai famosa società di tutoring, dove si evidenziava e sollecitava lo spettatore alla possibilità di intentare o sollevare azioni di rivalsa, anche temerarie, contro il Servizio Sanitario Nazionale.
Spot del 2009
Bene… considerato che siamo in tema del #10yearschallenge
che spopola su social network, mettendo a confronto due fotografie, una attuale
e una di dieci anni fa, possiamo dire di essere fortunati a poter fare
altrettanto con questi video di odio contro la categoria sanitaria. Infatti,
dopo ben 10 anni, la stessa società di tutoring, ci riprova, e anche in grande
stile. Il nuovo spot passa sulla rete pubblica nazionale, nell’orario di punta,
con un messaggio più che diretto allo spettatore e con un testimonial di
eccezione: Enrica Bonaccorti. Facendosi gioco della risposta della A.M.A.M.I.
di cinque anni prima, ignorando completamente qualsiasi regola di deontologia
professionale, in un momento di forte cambiamento della giurisprudenza al
riguardo, considerato che siamo a quasi due anni da un cambio normativo molto
forte sulla responsabilità medica e sulla sicurezza delle cure, questa stessa
società entra con feroce prepotenza nelle case degli Italiani a promuovere,
come merendine e biscotti, il loro servizio di gestione dei danni alla persona
finalizzata all’ottenimento di un risarcimento nei casi di ipotetica
malasanità.
Spot del 2019 #10yearschallenge
In un clima già pesante nei confronti dei medici, degli
infermieri e degli operatori socio-sanitari, dove i mass-media ne fanno
protagonisti per eccellenza di cronaca nera, ove un nuovo impianto normativo
appena insediato fa molta fatica a partire, ove gli stessi operatori di
giustizia fanno fatica a interpretare e applicare la Legge, ove le Compagnie assicurative
nazionali fuggono dal rischio consentendo alle straniere di fare cartello, si
innesta un ulteriore incitamento all’odio nei confronti degli operatori
sanitari del Servizio Sanitario Nazionale e per giunta proprio sul circuito
televisivo pubblico (un controsenso senza precedenti). Tutto questo non farà
altro che favorire la migrazione degli operatori dal pubblico al privato,
portando inevitabilmente ulteriore diffidenza su tutte le categorie operanti, e
gli effetti di tutto questo non potranno che ricadere su tutti gli utenti,
ossia su tutti noi.
Non posso che condividere l’ennesima reazione del mondo
associativo, delle organizzazioni sindacali e della Federazione Nazionale degli
ordini dei medici (FNOMCEO) che hanno immediatamente richiesto la sospensione in
via “cautelativa” dello spot in questione alla televisione pubblica. La
valutazione della reclame pubblicitaria sarà sottoposta all’Istituto
dell’Autodisciplina Pubblicitaria, anche se la stessa FNOMCEO ha annunciato una
lettera al Consiglio Nazionale Forense in relazione alle pressioni da parte di
avvocati per intentare cause di risarcimento che, come prima accennavo, per
oltre il 90% finiscono in un nulla di fatto.
Ultimamente, anche Consulcesi ha promosso una petizione online, sul sito Change.org per la creazione del Tribunale della Salute, un vero e proprio luogo di confronto e non di contrapposizione tra medici e pazienti. In 48 ore l’iniziativa ha raggiunto più di 10.000 adesioni, una bella risposta allo spot di incitamento all’odio.
Personalmente, la mia opinione, converge a favore della
categoria sanitaria. Non mi sono mai piaciuti né gli avvoltoi né le persone che
si approfittano della sofferenza altrui. Coloro che lavorano nella sanità e nel
sociale, ogni giorno sopportano un enorme peso psico-fisico per portare avanti la
loro professione. Alcuni di loro dedicano a tal punto se stessi al bene degli
altri, superando spesso le barriere del benessere proprio. Basti pensare allo scalpore
che ha suscitato il post di chirurgo di un ospedale toscano che ha festeggiato
il proprio capodanno in sala operatoria, accumulando ben oltre 600 ore di
lavoro notturno in un anno a discapito della propria famiglia. Quanti pazienti
dovranno ringraziare quel medico?
Credo fermamente nella giustizia e so perfettamente che su
ogni albero possono crescere mele marce, che vanno assolutamente estirpate
prima che rechino danni ad altri, ma credo anche che invece di creare
pubblicità televisive che possono aumentare l’astio, l’odio e la sfiducia nella
sanità, si potrebbero investire soldi per fare qualcosa di molto più concreto
per portare a galla tutte le falle del sistema, a partire dagli impiegati
improduttivi o perennemente malati, ai
giochi di potere e quei sanitari che hanno tradito il proprio giuramento, la
loro missione, in favore di un “credo” molto più “prezioso” e “appagante”.
Molti professionisti, in particolare nel settore medico-sanitario,
si sono scontrati più di una volta, soprattutto nel passato, con polizze che in
parte o per tutte le garanzie avrebbero coperto l’assicurato in secondo
rischio. Cosa vuol dire?
La clausola di Secondo rischio copre il rischio assicurato nella parte eccedente il massimale di una prima polizza, oppure si potrebbe avere a disposizione una copertura che viene prestata in presenza di condizioni contrattuali diverse da quelle previste per il primo rischio.
In parole più semplici, la clausola rende la polizza effettiva a partire dal massimale previsto dalla prima assicurazione, fino al massimale di secondo rischio.
Affinché possa essere operativa, una clausola di secondo
rischio deve essere formulata in maniera specifica. Caratteristica principale
ed essenziale è che il rischio assicurato sia già stato oggetto di
assicurazione da una prima polizza vigente al momento della stipula della
seconda. Entrambe non possono e non devono assolutamente riguardare rischi
differenti tra loro.
Essendo una clausola che ha fatto molto discutere sulla
propria operatività e liceità, questa è stata ovviamente oggetto di varie
dispute nei vari tribunali italiani, concluse con la sentenza 4936/15 della III
Sez. Cass. Civ. che ha inteso chiarire definitivamente la natura della clausola
in questione.
https://medmalinsurance.it/wp-content/uploads/2025/07/Pillola16.jpg8001600cgrottihttps://medmalinsurance.it/wp-content/uploads/2025/06/MedMalInsurance-logo.svgcgrotti2019-01-18 08:00:192025-07-29 11:03:22Pillole Assicurative #16: La clausola di secondo rischio
Cosa
è successo nel comparto corporate,
per enti sanitari pubblici e privati, dopo l’uscita della Legge Gelli-Bianco,
nell’ambito assicurativo?
Durante
l’anno 2017 il numero di strutture sanitarie pubbliche assicurate con polizze a
copertura della responsabilità civile sanitaria è diminuito: le recenti
statistiche Ivass, pubblicate dall’ente, rivelano che più del 50% delle
strutture, assicurate nel 2010, al 2017 risultavano scoperte; non solo, i premi
raccolti nell’ultimo anno sono in calo del 2,4% rispetto al 2016.
Questi
dati delineano come l’entrata della Legge Gelli abbia avuto un effetto
contrario rispetto a quello che, molto probabilmente, si era prefigurato il
legislatore. La norma di fatto non rende obbligatoria completamente la stipula
di una polizza di Responsabilità Civile anzi lascia aperto (normandolo) il
canale delle analoghe misure. Così, in assenza di organi di controllo o regimi
sanzionatori, la facoltà di assicurarsi con apposito contratto resta nel limbo
(questo discorso, ovviamente, vale solo per le strutture, pubbliche o private
che siano).
Si
spera che i regolamenti attuativi, in fase di realizzazione, possano aiutare a
invertire questo trend ma quello che appare è che, soprattutto nel pubblico,
stia prendendo piede la cosiddetta auto-ritenzione, ovvero sviluppare delle
vere e proprie gestioni del rischio per ogni singola Regione o A.S.L. con un
sostanziale ricarico della spesa risarcitoria a carico del bilancio sanitario
del singolo ente (ndr: ma la Legge non
serviva proprio a decomprimere la pressione delle voci di spesa dei bilanci?).
Una funzione, quella dell’auto-ritenzione, cui le Regioni stesse non sarebbero
adeguatamente preparate nemmeno attraverso regolamenti disciplinati dalla
normativa vigente, finendo per porre a carico di tutti gli eventuali
risarcimenti dovuti a errori di pochi.
Una
prima analisi di questa situazione è stata fatta dalla S.I.M.L.A. (Società
Italiana Medicina Legale e delle Assicurazioni), nell’ambito di un convegno sul
ruolo dei consulenti legali ai sensi dell’art. 696 bis C.P.C. introdotto dalla
Legge Gelli.
Uno
degli obbiettivi della norma era di alleggerire la conflittualità legata agli
esiti dei trattamenti operatori e curativi in ospedale per il tramite sia
dell’introduzione dell’assicurazione sia della mediazione: partendo da questo
assoluto, durante il convegno i vari relatori, hanno affrontato il problema di
come nel 2017, periodo in cui la spesa sanitaria è stata pari all’8,9% del PIL,
i dati Ivass e di altri vari osservatori, facenti capo a compagnie di
assicurazione, intermediari, associazioni di categoria, ecc., abbiano
confermato una ritirata delle compagnie di assicurazione dalle strutture
sanitarie e sociosanitarie pubbliche, nell’ambito della medical malpractice.
L’effetto
di trend: il mercato assicurativo sulla medmal è concentrato in un pugno di
compagnie, per giunta straniere; pochi premi, molte controversie. Tutto questo
impatta sia sulla sostenibilità economica della spesa sanitaria sia sull’effettiva
tutela del diritto alla salute sancito dall’art. 32 del Costituzione Italiana.
Tutto
ciò porta a un enorme sbilanciamento tra il liquidato per il risarcimento del
danno da parte delle strutture pubbliche e quelle private. Tale dato avvalora ancor
di più la scelta dell’auto-ritenzione in ambito pubblico, in considerazione
anche dell’allontanamento delle compagnie di assicurazione: gli Enti pubblici
(Regioni, ASL, Nosocomi) costituiscono dei fondi di riserva, specificatamente
destinati a risarcire i pazienti che hanno subito dei danni a seguito di errori
sanitari, alimentati da accantonamenti annuali.
Alla
stregua di quanto descritto sopra, auspichiamo che il Governo dia un giro di
vite all’emanazione dei decreti attuativi, al fine di fare il prima possibile
chiarezza su quanto rimasto di dubbio su questa materia e tanti altri temi che
a tutt’oggi impediscono alla norma di agire proprio a favore di quel diritto
alla salute che, ormai da tempo, sembra essere stato abbandonato.
Strettamente collegato all’argomento trattato nella scorsa pillola, anche se non esiste molto materiale al riguardo, è la cosiddetta Deeming clause: una clausola che riconduce, convenzionalmente, il momento di presentazione della richiesta di risarcimento a quello di presentazione della comunicazione delle circostanze rilevanti in base alle quali sia ragionevolmente possibile prevedere che ne derivi una richiesta di risarcimento.
E’ un artificio giuridico nella contrattualistica assicurativa essenziale ed è molto utile per alcune situazioni. Può capitare, ad esempio, che l’Assicurato abbia stipulato coperture senza tacito rinnovo e quindi senza continuità assicurativa (oppure con una Retroattività limitata e non sufficiente), dunque, nel caso in cui, durante la vigenza della polizza, si venga a conoscenza di circostanze o fatti (ovviamente, non dichiarati in fase di acquisizione del rischio) e la richiesta risarcitoria vera e propria pervenga dopo lo spirare della polizza.
Va considerato, comunque, in ogni caso che se la polizza è a tacito rinnovo all’Assicurato certamente non converrà cambiare assicuratore. Questo poiché potrebbe rischiare o l’esclusione delle future richieste risarcitorie nascenti da circostanze già note oppure, nel caso in cui avesse stipulato un contratto senza tacito rinnovo, l’inclusione della Deeming clause obbligherebbe l’Assicurato a comunicare eventuali fatti o circostanze di cui è venuto a conoscenza durante il periodo di assicurazione, disponendo che qualsiasi richiesta risarcitoria collegata a tali fatti o circostanze sia considerata dagli Assicuratori come effettuato durante il predetto periodo di vigenza.
Questa clausola è utilissima, ci piace ribadirlo, nelle polizze di Responsabilità Civile professionale, affinché l’Assicurato abbia un’adeguata copertura e possa vedersi tutelato anche successivamente alla scadenza del contratto.
Vorresti districarti tra le mille e più incomprensibili proposte di polizza Responsabilità Civile per la professione medico-sanitaria? La Legge Gelli-Bianco ti ha complicato, ancor di più, l’esistenza e confuso ulteriormente le idee? Vorresti avere un vademecum o una sorta di manuale di istruzioni “non convenzionale” per non incorrere in errori, omissioni o, parliamoci chiaro, “fregature” in fase di scelta e conseguente stipula di una polizza R.C. professionale? Le 10 domande più frequenti su come acquistare una polizza di responsabilità civile-professionale per l’esercente la professione sanitaria nasce proprio con questo scopo!
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https://medmalinsurance.it/wp-content/uploads/2025/07/CopertinaLibroCG.jpg23031417cgrottihttps://medmalinsurance.it/wp-content/uploads/2025/06/MedMalInsurance-logo.svgcgrotti2018-12-14 08:00:432025-07-29 11:03:22Ebook: Le 10 domande più frequenti su come acquistare una polizza di responsabilità civile-professionale
La clausola “Continuous cover”, in inglese “copertura continua”, viene introdotta per la prima volta proprio dai sottoscrittori Lloyd’s nel settore delle RC Professionali dalle polizze “All Risks”.
L’importanza di questa clausola e la necessità della sua presenza in polizza derivano dal fatto che, alla stipula del contratto, l’assicurato è tenuto a dichiarare, oltre ai sinistri veri e propri, tutti i fatti o circostanze di cui sia a conoscenza, oggettivamente e ragionevolmente suscettibili di generare una richiesta di risarcimento futura da parte di terzi e al fatto che quest’obbligo dichiarativo ha rilevanza anche ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 c.c.
La clausola “Continuous cover” ha quindi la finalità di garantire, in assenza di tacito rinnovo, che siano in copertura anche quei sinistri che potranno sorgere in caso di validità della polizza e che siano riconducibili a circostanze già note dall’assicurato. Ovviamente l’operatività della clausola non è assoluta ma è subordinata al verificarsi di condizioni ben precise e proprio queste condizioni, diverse da polizza a polizza, sono da valutare attentamente per non rischiare che la clausola si riveli più “dannosa” che “utile”.
Opportuno deve essere segnalare sempre e comunque fatti che corrispondano al vero nelle circostanze descritte.
Il 9 ottobre 2018, nella splendida cornice dell’Hotel Principe di Savoia a Milano, si è svolto l’Health & Medmal Insurance Summit 2018, l’unico evento che fa incontrare Assicuratori, Intermediari Assicurativi Specializzati, Legali ed esperti con il patrocinio di Intermedia Channel, PLTV ed EMF Group.
La mattina alle ore 9.30 si è dato il via a una agenda lavori che ha visto protagonisti, nella prima metà della giornata, la Sanità integrativa e il Welfare aziendale con relatori di eccellenza provenienti dalle maggiori realtà assicurative a livello internazionale: RBM Salute, Uniqa e Italiana Assicurazioni del Gruppo Reale Mutua, Fab – Fondo Assistenza Benessere e Welion del gruppo Generali Italia.
Non potevano, inoltre, mancare sponsor di calibro nazionale quali ACB Broker, Assirete e tanti altri che hanno dato la possibilità anche quest’anno di riunire i maggiori esperti di Sanità Integrativa per parlare di peculiarità, criticità e novità di un innovativo modo di fare assicurazione attraverso l’antico concetto che “prevenire è meglio che curare”.
Ovviamente tra i tanti partecipanti al Summit anche noi dello Staff di Medmalinsurance.it non potevamo mancare, soprattutto all’incontro pomeridiano del MIS (acronimo di Medmal Insurance Summit) al cospetto di personalità eccelse della realtà della Responsabilità Civile medico-sanitaria quali: l’Avv. Paolo Alessandro Magnani, l’On. Dott. Federico Gelli, il Dott. Emanuele Patrini (Chief Risk and Anti Fraud Managemet Italy Branch presso AmTrust Europe Limited), il Prof. Umberto Genovese (Professore Associato Medicina Legale e del Lavoro presso Università degli Studi di Milano), il Dott. Leonardo Martinelli (Claims Director presso AM Trust Europe) e l’Avv. Maurizio Hazan (Managing Partner dello Studio Legale Associato Taurini & Hazan).
Patrocinato dalla compagnia AmTrust, da 10 anni operativa nel settore Medmal sia per i singoli esercenti la professione sanitaria sia per le strutture pubbliche e private, alle ore 14.30 è iniziata una tavola rotonda sul tema “Opportunità, criticità e prospettive a un anno dalla Legge 24/2017”
Il moderatore Avv. Paolo Alessandro Magnani dopo una breve introduzione sulla Legge Gelli – Bianco informa la platea della assenza al dibattito dello stesso On. Dott. Federico Gelli, padre putativo della stessa norma, il quale ha comunque inviato un video da mostrare ai presenti al Summit. Nel contributo, Gelli illustra i risultati ottenuti dalla Legge promossa in parlamento dall’entrata in vigore a oggi.
Subito dopo, lo stesso Magnani introduce l’argomento dell’accertamento tecnico preventivo e delle Linee Guida della Comunità Scientifica e buone pratiche clinico assistenziali, lasciando la parola al Prof. Umberto Genovese. Questi chiude il tema trattato asserendo che: far entrare le Linee Guida in un quadro normativo nazionale significherebbe affrontare comunque un processo lungo e difficile e che necessariamente si richiederebbe a monte una equipe di persone di grande onestà intellettuale, scevre da ogni interesse politico ed economico e ovviamente super partes. Sarà mai possibile, considerato che la norma non prevede alcun ulteriore esborso economico da parte dello Stato e di conseguenza dei contribuenti?
Altro argomento trattato è stata la clausola Claims Made e l’operatività della stessa nelle polizze di Responsabilità Civile Professionale. L’Avv. Maurizio Hazan è partito proprio dalla recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione S.S.U.U. del 24/09/2018 n. 22437, descrivendola elegante, puntuale e soprattutto la svolta giuridica nell’interpretazione della clausola oggetto del giudicante. Alla base della sentenza è la differenza sostanziale tra il sinistro come fatto generatore e il sinistro come richiesta di risarcimento danni che diviene non solo fonte di dibattito e del contendere tra le parti ma di assoluto interesse generale, per la valenza contrattuale di tutte le polizze emesse in regime Claims. Sebbene già la Legge 24/2017 specificasse che tutte le coperture assicurative avrebbero dovuto contenere tale clausola e che la definizione di sinistro in glossario di normativi di polizza dovesse essere definito come richiesta di risarcimento danno e non come fatto generatore, non tutte le parti la ritenevano equa nei confronti del cliente-consumatore, anzitutto limitatamente alla lunga durata della prescrizione dei reati in ambito penale e delle richieste danno in ambito civile. Diversamente potrebbe essere affrontato lo stesso discorso se contestualizzato a tutti quei contratti assicurativi stipulati prima dell’entrata in vigore del nuovo regolamento europeo sulla distribuzione assicurativa, introdotto con il regolamento IVASS 41/2018 meglio conosciuto come IDD. Di fatto tale regola rende automaticamente non adeguate alle reali esigenze del cliente-consumatore tutte le polizze stipulate, per esempio, senza un’adeguata retroattività (che nella Legge 24/2017 è espressa in un termine decennale) e senza un’adeguata postuma (che nella Legge 24/2017 è espressa sempre in un termine decennale). In virtù di questo ci domandiamo: i consumatori (medici, infermieri, OSS, strutture) sarebbero pronte ad adeguare le loro coperture sapendo che i premi delle stesse saranno, nella loro costruzione attuariale, direttamente proporzionali alle garanzie richieste?
Altro dibattito molto acceso al quale si è voluto dare la giusta attenzione e risalto è stato quello relativo ai sinistri e al loro andamento in questo brevissimo arco temporale. In un anno dall’entrata in vigore della Legge Gelli cosa è cambiato? Leonardo Martinelli, Claims Director presso AM Trust Europe, afferma innanzitutto che un anno è un tempo troppo ridotto per trarre conclusioni, soprattutto in attesa, ancora, dei decreti attuativi, che avrebbero dovuto colmare tutti i vuoti lasciati dall’impianto normativo attualmente in vigore. Si nota, comunque, un minimo cenno di contenzioso e un aumento della mediazione assistita di nuova introduzione. Un problema della norma, sicuramente sanabile in corso di emanazione dei decreti attuativi, è la mancanza di un protocollo sinistri che possa istruire il richiedente a non agire direttamente con l’accertamento tecnico preventivo o con processi, comunque, giudiziari ma a servirsi di tutta quella parte di precontenzioso che, nella stragrande maggioranza dei casi, potrebbe snellire le lungaggini delle pratiche di risarcimento e di conseguenza degli eventuali indennizzi.
Nella seconda parte del dibattimento si sono affrontati con maggiore attenzione i seguenti argomenti:
La nuova figura del Risk Manager in sanità – affrontata dal Dott. Emanuele Patrini
Accertamento Tecnico Preventivo – materia indiscussa del Prof. Umberto Genovese
Evoluzione della polizza di responsabilità civile delle strutture pubbliche e private – a cura dell’Avv. Maurizio Hazan
I cambi di tariffa delle coperture per gli esercenti e per le strutture – degno di nota l’intervento del Dott. Leonardo Martinelli
La pubblicazione dei sinistri sul web: turismo sanitario? – a cura del Dott. Emanuele Patrini
Questi ultimi argomenti verranno trattati, doverosamente, nel prossimo articolo di questa rubrica.
Il contratto di assicurazione nasce come una scommessa in una fumosa locanda inglese di proprietà di un tale Mr. Lloyd.
Proprio qui si scommetteva sulle navi da carico (se queste sarebbero affondate o meno durante il viaggio) e, così, divenne più sicuro mettere in mare nuove navi. Difatti, in questo modo, veniva “assicurato” che in caso di affiancamento si sarebbe recuperato una parte del valore, attraverso la scommessa.
Questo aneddoto, che non sappiamo se corrisponda o meno a verità, ci aiuta ad introdurre il concetto del mercato anglosassone delle assicurazioni meglio conosciuto come il Mercato dei Lloyd’s.
I Lloyd’s non sono una o più compagnie di assicurazioni ma è una grande corporazione che opera in parte in base al principio di mutualità, in cui i membri si raggruppano in sindacati per assicurare i rischi.
Il mercato lavora in modo diverso da una compagnia: non ci sono azionisti perché gli stakeholder (gruppi o sindacati) sono gruppi i cui membri sono Managing, Agents, Brokers o sottoscrittori. Non emettono direttamente le polizze, la corporazione ha solo il compito di controllo dei suoi membri riuniti in gruppi facenti capo ciascuno a un proprio specifico tecnico del ramo, detto Underwriter, che possiede delega per le transazioni (emissioni, perfezionamenti, variazioni).
Comunemente i Lloyd’s lavorano sia attraverso i Broker, per una migliore e più corretta assunzione e conseguente lavorazione del rischio, sia attraverso i Coverholder (che lavorano su incarico del singolo sindacato).
Lavorare con il mercato dei Lloyd’s significa assicurare la maggior parte dei rischi, questo perché ogni singolo sindacato della corporazione possiede una propria specializzazione in un determinato settore di rischio.
https://medmalinsurance.it/wp-content/uploads/2025/07/Pillola12.jpg8001600cgrottihttps://medmalinsurance.it/wp-content/uploads/2025/06/MedMalInsurance-logo.svgcgrotti2018-11-16 08:00:262025-07-29 11:03:22Pillole Assicurative #12: Il mercato dei Lloyd’s