IL DECRETO ATTUATIVO, PIU’ IMPORTANTE, DELLA LEGGE 24, ASPETTATO PER ANNI E APPROVATO DALLA CONFERENZA STATO-REGIONI A FEBBRAIO DI QUEST’ANNO HA RICEVUTO IL VETO DAL CONSIGLIO DI STATO.
Il regolamento attuativo più atteso, più criticato, perno della normativa che prende il nome dal deputato del PD relatore e ideatore insieme all’On. Bianco della Legge 24, riceve oggi il veto dal Consiglio di Stato a Palazzo Spada.
La notizia è apparsa questa mattina su uno dei quotidiani più importanti del settore, che aveva già trattato proprio a seguito del parere favorevole della Conferenza Stato Regioni, le critiche e le proteste di alcuni degli organi più importanti del settore sanitario e assicurativo, sullo schema di regolamento emesso dal MISE e approvato dagli altri enti preposti e chiamati in causa dalla stessa Legge 24.
La motivazione dei giudici amministrativi chiamati a vagliare tale decreto è la seguente: “È indispensabile un maggior approfondimento su alcuni degli aspetti più controversi, in ordine ai quali anche l’Ivass, nella nota allegata risalente al luglio 2019, ha manifestato perplessità”.
Un pesante veto già ampiamente caldeggiato dalle Associazioni di categoria dei Broker proprio dopo il parere favorevole ottenuto a febbraio proprio in virtù della mancata convocazione di questi ultimi alla lettura critica di questo documento che stravolgerebbe, di fatto, l’assunzione dei rischi professionali nel mondo sanitario.
Trai i temi più controversi, l’applicazione dei nuovi massimali e stabilità delle riserve tecniche degli assicuratori, l’introduzione delle classi di merito proprio come nel settore Motor, l’argomento del diritto di recesso ed alcune eccezioni di opponibilità.
Di nuovo palla al centro e partita tutta da rigiocare.
https://medmalinsurance.it/wp-content/uploads/2025/07/legge_gelli_da_capo.jpg8001600cgrottihttps://medmalinsurance.it/wp-content/uploads/2025/06/MedMalInsurance-logo.svgcgrotti2022-06-23 13:07:522025-07-29 11:03:08Legge Gelli: Si ricomincia da zero!
Trascorsi cinque anni dall’uscita della Legge 24/17 (cd. Gelli-Bianco), riguardo la riforma della Responsabilità Civile Professionale nell’area medico-sanitaria, tutti gli addetti ai lavori hanno atteso l’uscita dei decreti attuativi interministeriali che avrebbero reso efficace ed efficiente un impianto normativo monco.
Finalmente proprio ieri 09/02/2022 è stata sancita l’intesa nella Conferenza Stato – Regioni riunitasi alle ore 15.15 sul nuovo testo della bozza del decreto interministeriale recante il regolamento per la determinazione dei requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie, dei requisiti minimi di garanzia e per le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure , anche di assunzione diretta del rischio e delle regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro di un’impresa di assicurazione, nonché per la previsione nel bilancio delle strutture un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati.
Vediamo quali sono le novità rispetto alla precedente bozza.
Tra le novità più importanti: lo stralcio della parte in cui per poter godere della copertura assicurativa delle polizze di rischio professionale i sanitari avrebbero dovuto essere in regola con almeno il 70% degli obblighi formativi previsti dal piano di formazione continua dell’ultimo triennio. La misura resta comunque in vigore ma nelle modalità previste dal decreto Pnrr e con riferimento temporale al triennio formativo 2023-2025.
I massimali minimi di garanzia delle coperture assicurative obbligatorie per responsabilità civile verso terzi, per le strutture che svolgono anche attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto, il massimale dovrà essere non inferiore a 5milioni per sinistro, aumentando così l’indicazione del vecchio testo che era di 4 milioni. I massimali di garanzia potranno essere rideterminati annualmente. Il “centro di gestione unitario” che si sarebbe dovuto occupare della gestione del rischio di responsabilità civile in ambito sanitario della struttura qualora questo fosse stato gestito in modo accentrato, non appare più nel testo.
Da un’attenta lettura, possiamo definire una prima analisi degli articoli più importanti.
Nell’articolo 1, viene citato il glossario contenente tutte le definizioni dei termini applicati nel provvedimento. In particolare risaltano agli occhi le definizioni ai punti f) e g) nelle quali si individua l’esercente la professione sanitaria e attività libero professionale e la definizione alla lettera o) nella quale si cita il sinistro associato al principio claims made, clausola oramai richiamata in, praticamente, tutti i tipi di contratti di assicurazione per la R.C. Professionale, che subito dopo l’emanazione della L.24 è stata protagonista indiscussa nei tribunali per stabilire la validità all’interno degli stessi contratti sopra citati.
Si può notare, anche, come nello stesso articolo venga definita anche la S.I.R. – Self Insurance Retention, ossia la gestione interna alla struttura della quota del rischio non assicurata (compresa all’interno della franchigia espressa sul contratto di polizza).
Nell’articolo 2, viene definito l’oggetto dell’intervento normativo suddiviso in questi punti cardine:
Requisiti minimi di garanzia dei contratti assicurativi di RC Professionale per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti la professione sanitaria;
Requisiti minimi di garanzia e condizioni di operatività delle altre analoghe misure;
Regole per il trasferimento del rischio ad impresa assicuratrice subentrante.
Regole per la previsione, nel bilancio delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche o private, di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati.
L’articolo 3 individua l’oggetto della garanzia assicurativa, proponendo lo stesso livello di garanzia sia che l’esercente la professione sanitaria venga scelto dal paziente, sia che quest’ultimo è dipendente della struttura o meno, allo scopo di uniformare e ampliare il livello di sicurezza del paziente. specifica, inoltre, che l’esercente la professione sanitaria possa essere coperto da polizze convenzione o polizze collettive stipulate da organizzazioni sindacali o dalla stessa struttura.
Prevede, con la funzione di stabilizzare il premio assicurativo delle polizze di RC Professionale, la variazione in aumento e/o in diminuzione del premio di tariffa all’atto della nuova stipula o del rinnovo del contratto di polizza in funzione al verificarsi o meno dei sinistri in corso di validità del contratto, nonché la variazione in diminuzione in relazione all’assolvimento certificato nel triennio precedente dell’obbligo formativo e di aggiornamento previsto dalla normativa vigente. In caso di azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratore, il diritto di rivalsa da parte di quest’ultimo potrà essere esercitato qualora l’assicurato non abbia regolarmente assolto all’obbligo formativo e di aggiornamento previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina per il triennio formativo precedente il fatto generatore di responsabilità.
Il professionista potrà essere garantito anche da polizze collettive o polizze convenzioni.
Specifica la non opponibilità dell’eccezione al danneggiato nel caso di azione diretta alla compagnia assicuratrice e nell’ipotesi di copertura dell’esercente la professione sanitaria prestata dalla struttura attraverso analoghe misure di cui all’art. 10 della Legge delega.
L’articolo 4 delinea in modo inequivocabile i massimali minimi di garanzia delle polizze assicurative, prevedendo, la norma, la rivisitazione dei massimali in ordine all’andamento del Fondo di Garanzia per i danni da responsabilità sanitaria.
L’articolo 5 definisce l’efficacia temporale della garanzia assicurativa, nella forma “claims made”. La disposizione richiama il concetto di ultrattività richiamato direttamente dalla Legge e la procedura di preavviso da parte dell’assicurato avuto riguardo ai casi di sinistro denunciati.
Nell’articolo 5-bis disciplina i limiti al diritto di recesso da parte dell’assicuratore, limitato ai soli casi di reiterata condotta gravemente colposa dell’esercente accertata con sentenza definitiva e che abbia comportato un risarcimento del danno.
L’articolo 6 disciplina gli obblighi di pubblicità e trasparenza i capo alle strutture ed agli esercenti le professioni sanitarie.
Nell’articolo 7, viene regolamentato il sistema di eccezioni opponibili, indicando che sono opponibili al danneggiato, previa sottoscrizione di clausola contrattuale da approvare specificatamente per iscritto attraverso appendice di polizza.
L’articolo 8 stabilisce che tutte le strutture sanitarie possono ricorrere, in alternativa al contratto di assicurazione, alle misure analoghe di copertura previste dalla Legge, previa apposita delibera approvata dai vertici della struttura sanitaria che ne evidenzia, altresì, le modalità di funzionamento.
Gli articoli 9,10 e 10-bis regolamentano la costituzione del Fondo di garanzia e del Fondo riserva sinistri (stabiliti nella L. 24), stabiliscono lo scopo e la finalità di ogni Fondo, le condizioni di operatività il relativo sistema di ricostituzione ed interoperabilità tra fondi, al fine di non duplicare gli importi, accantonati mediante attualizzazione del rischio e la rimodulazione del rischio.
Strettamente collegato ai precedenti articoli è il n. 11 che obbliga alla certificazione dei Fondi attraverso revisore legale o collegio sindacale, con applicazione delle norme di impignorabilità delle somme accantonate per il risarcimento del danno,
L’articolo 12, disciplina il subentro contrattuale di una impresa assicuratrice in funzione dell’efficacia temporale della copertura.
Nell’articolo 13 si esplica e regolamenta il rapporto con l’assicuratore nella gestione del sinistro nei casi in cui parte del rischio non sia assicurata (SIR/Franchigia).
L’articolo 14 regola la funzione di Governo del rischio sanitario e gestione dei sinistri.
L’articolo 15 regola la gestione dei sinistri in funzione delle procedure di controllo e Risk Management, obbligando di fatto la struttura a dotarsi di tutti gli strumenti e risorse e processi che possano minimizzare l’evento sinistrorso.
Infine, nell’articolo 16 sono elencate le norme transitorie e finali del provvedimento. Tra queste, gli assicuratori dovranno predisporre i nuovi contratti di assicurazione con i nuovi requisiti minimi entro 24 mesi dall’entrata in vigore del decreto.
Le polizze contratte prima dell’entrata in vigore del presente decreto, se non conformi ai nuovi requisiti minimi, resteranno in vigore e saranno considerate idonee fino alla scadenza e comunque non oltre i successivi 24 mesi.
https://medmalinsurance.it/wp-content/uploads/2025/07/conferenza_stato-regioni.jpg8001600cgrottihttps://medmalinsurance.it/wp-content/uploads/2025/06/MedMalInsurance-logo.svgcgrotti2022-02-11 13:10:382025-07-29 11:03:08Approvato dopo 5 anni dalla Legge il Decreto Interministeriale contenente i requisiti minimi per le polizze
Sono ormai trascorsi più di tre anni dall’uscita della Legge 24/17 (cd. Gelli-Bianco), riguardo la riforma della Responsabilità Civile Professionale nell’area medico-sanitaria e da quel momento tutti gli addetti ai lavori hanno atteso l’uscita dei decreti attuativi interministeriali che avrebbero reso efficace ed efficiente un impianto normativo monco.
In una ambientazione pandemica coronata dall’attuale apertura di una crisi di Governo, il Ministero dello Sviluppo Economico presenta alla prossima seduta della Conferenza Stato Regioni che si è tenuta il 21/01/2021 alle ore 14.45, proprio il più importante, atteso e fondamentale dei decreti attuativi alla Legge 24. La discussione riguardante il Punto due all’O.d.g. della Conferenza Stato- Regioni è stata rinviata come si evince dal Report pubblicato alle 17.00 sul sito istituzionale http://www.statoregioni.it/media/3281/report-csr-21gen2021.pdf
Lo schema di regolamento ex art. 10, comma 6, L. 24 del 2017 recante la determinazione dei requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie, i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio e le regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un’impresa di assicurazione, nonché la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito della messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati, in attuazione dell’art. 10, co. 6, L. 08/03/2017 n. 24.
Da un’attenta lettura della bozza in questione, possiamo definire una prima analisi degli articoli più importanti.
Nell’articolo 1, viene citato il glossario contenente tutte le definizioni dei termini applicati nel provvedimento. In particolare risaltano agli occhi le definizioni ai punti f) e g) nelle quali si individua l’esercente la professione sanitaria e attività libero professionale e la definizione alla lettera o) nella quale si cita il sinistro associato al principio claims made, clausola oramai richiamata in, praticamente, tutti i tipi di contratti di assicurazione per la R.C. Professionale, che subito dopo l’emanazione della L.24 è stata protagonista indiscussa nei tribunali per stabilire la validità all’interno degli stessi contratti sopra citati. Si può notare, anche, come nello stesso articolo venga definita anche la S.I.R. – Self INsurance Retention, ossia la gestione interna alla struttura della quota del rischio non assicurata ( compresa all’interno della franchigia espressa sul contratto di polizza).
Nell’articolo 2, viene definito l’oggetto dell’intervento normativo suddiviso in questi punti cardine: Requisiti minimi di garanzia dei contratti assicurativi di RC Professionale per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti la professione sanitaria; Requisiti minimi di garanzia e condizioni di operatività delle altre analoghe misure; Regole per il trasferimento del rischio ad impresa assicuratrice subentrante. Regole per la previsione, nel bilancio delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche o private, di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati.
L’articolo 3 individua l’oggetto della garanzia assicurativa, proponendo lo stesso livello di garanzia sia che l’esercente la professione sanitaria venga scelto dal paziente, sia che quest’ultimo è dipendente della struttura o meno, alla scopo di uniformare e ampliare il livello di sicurezza del paziente. specifica, inoltre, che l’esercente la professione sanitaria possa essere coperto da polizze convenzione o polizze collettive stipulate da organizzazioni sindacali o dalla stessa struttura.
Prevede, con la funzione di stabilizzare il premio assicurativo delle polizze di RC Professionale, la variazione in aumento e/o in diminuzione del premio di tariffa all’atto della nuova stipula o del rinnovo del contratto di polizza in funzione al verificarsi o meno dei sinistri in corso di validità del contratto, nonché la variazione in diminuzione in relazione all’assolvimento certificato nel triennio precedente dell’obbligo formativo e di aggiornamento previsto dalla normativa vigente. Le coperture saranno inoperativa qualora il numero dei crediti ECM sia inferiore a l 70 per cento dei crediti relativi al triennio formativo precedente. Specifica la non opponibilità dell’eccezione al danneggiato nel caso di azione diretta al compagnia assicuratrice e nell’ipotesi di copertura dell’esercente la professione sanitaria prestata dalla struttura attraverso analoghe misure di cui all’art. 10 della Legge delega.
L’articolo 4 delinea in modo inequivocabile i massimali minimi di garanzia delle polizze assicurative, prevedendo, la norma, la rivisitazione dei massimali in ordine all’andamento del Fondo di Garanzia per i danni da responsabilità sanitaria.
L’articolo 5 definisce l’efficacia temporale della garanzia assicurativa, nella forma “claims made”. La disposizione richiama il concetto di ultra attività richiamato direttamente dalla Legge e la procedura di preavviso da parte dell’assicurato avuto riguardo ai casi di sinistro denunciati.
Nell’articolo 5-bis disciplina i limiti al diritto di recesso da parte dell’assicuratore, limitato ai soli casi di reiterata condotta gravemente colposa dell’esercente accertata con sentenza definitiva e che abbia comportato un risarcimento del danno.
L’articolo 6 disciplina gli obblighi di pubblicità e trasparenza i capo alle strutture ed agli esercenti le professioni sanitarie.
Nell’articolo 7, viene regolamentato il sistema di eccezioni opponibili, indicando che sono opponibili al danneggiato, previa sottoscrizione di clausola contrattuale da approvare specificatamente per iscritto attraverso appendice di polizza.
L’articolo 8 stabilisce che tutte le strutture sanitarie possono ricorrere, in alternativa al contratto di assicurazione , alle misure analoghe di copertura previste dalla Legge , previa apposita delibera approvata dai vertici della struttura sanitaria che ne evidenzia, altresì, le modalità di funzionamento.
Gli articoli 9,10 e 10-bis regolamentano la costituzione del Fondo di garanzia e del Fondo riserva sinistri (stabiliti nella L. 24), stabiliscono lo scopo e la finalità di ogni Fondo, le condizioni di operatività il relativo sistema di ricostituzione ed interoperabilità tra fondi, al fine di non duplicare gli importi, accantonati mediante attualizzazione del rischio e la rimodulazione del rischio.
Strettamente collegato ai precedenti articoli è il n. 11 che obbliga alla certificazione dei Fondi attraverso revisore legale o collegio sindacale, con applicazione delle norme di impignorabilità delle somme accantonate per il risarcimento del danno,.
L’articolo 12, disciplina il subentro contrattuale di una impresa assicuratrice in funzione dell’efficacia temporale della copertura.
Nell’articolo 13 si esplica e regolamenta il rapporto con l’assicuratore nella gestione del sinistro nei casi in cui parte del rischio non sia assicurata (SIR/Franchigia).
L’articolo 14 regola le funzione di Governo del rischio sanitario e gestione dei sinistri.
L’articolo 15 regola la gestione dei sinistri in funzione delle procedure di controllo e Risk Management, obbligando di fatto la struttura a dotarsi di tutti gli strumenti e risorse e processi che possano minimizzare l’evento sinistrorso.
Infine nell’articolo 16 sono elencate le norme transitorie e finali del provvedimento.
Speriamo che nella prossima convocazione della Conferenza Stato-Regioni venga reso il giusto parere da inviare al MISE in attesa del visto del Consiglio di Stato.
Il 13 marzo 2019 alle ore 13.00,
immersi nell’antica atmosfera dell’arcispedale Santo Spirito in Saxia di Roma
si è tenuta la 1° Tappa de #Le10DomandeTour. Un evento in più fasi con la
finalità di presentare il libro “Le 10 domande…” scritto da Claudio Grotti.
Fortemente voluta dall’autore del libro, la location è sita “all’interno del palazzo del commendatore, nell’ormai complesso monumentale del Santo Spirito. Un tempo la “Piccola Spezieria” era il luogo dove, non solo, venivano preparate le medicine per l’ospedale, ma si svolgevano gli studi condotti sulla corteccia di china per la cura della malaria”. (Fonte www.aslroma1.it)
“L’ospedale S. Spirito è l’ospedale più antico di tutta Europa. La sua costruzione risale all’inizio dell’VII secolo d.C., commissionato dall’allora re dei Sassoni Ina, con il nome di Schola, fu concepito come rifugio per i molti pellegrini che ogni anno confluivano verso Roma e il Vaticano. Fu oggetto di un vasto incendio, all’inizio del Pontificato di Leone IV, che colpì non solo la Schola ma tutto il Borgo, giungendo sino alle mura della Basilica di S. Pietro. Successivamente alla ricostruzione e a seguito della 3° crociata, Innocenzo III ne dà la gestione al neonato ordine degli Ospitalieri e al proprio capo spirituale Giudo di Montpellier, già fondatore in Francia di Case Ospitale. Nel 1471 un altro incendio devastò l’ospedale e questa volta fu proprio Sisto IV in considerazione dell’imminente Giubileo a ricostruirlo. La rinascita del nosocomio non fu solo strutturale, da allora medici quali Giovanni Tiracorda, Giovanni Maria Lancisi e Giorgio Baglivi e personalità religiose importantissime quali S. Filippo Neri, S. Camillo De Lellis, nonché artisti d’eccellenza come Michelangelo, Leonardo e Botticelli, cominciarono a frequentarlo per diverse ragioni, scientifiche, artistiche, misericordiose. Oggi le funzioni ospedaliere si sono ampliamente ridotte ma il complesso monumentale risulta essere un centro nevralgico della formazione medica e infermieristica internazionale.” (Fonte Wikipedia)
All’incontro hanno partecipato vari relatori tra cui il Dott. Franco Cerquetani in qualità di Direttore Sanitario del Presidio Asl Rm1 S. Filippo Neri, la Dott.ssa Maria Teresa Mainelli della stessa Direzione Sanitaria e l’Avv. Delia Urbani Patrocinante in Cassazione.
Da sinistra a destra: Dott. Cerquetani, Claudio Grotti, Avv. Urbani, Dott.ssa Mainelli
La manifestazione si è aperta con una breve presentazione del Dott. Massimiliano Grotti, web content editor del nostro sito nonché curatore del libro oggetto dell’evento, riguardo l’attività di divulgazione della cultura assicurativa in materia di Responsabilità Civile Professionale per gli esercenti la professione sanitaria e le strutture sanitarie e socio-sanitarie, mission del progetto medmalinsurance.it .
A seguire è intervenuto lo stesso
fondatore di Medmalinsurance.it, nonché autore de “Le 10 domande…” che, con
l’ausilio di una presentazione multimediale , ha effettuato un’analisi del
contesto attuale rispetto la medical
malpractice, sottolineando come l’introduzione dell’ultima Legge
Gelli-Bianco non abbia sortito l’effetto desiderato, in quanto, come la
precedente norma (Legge Balduzzi) ancora monca dei Decreti di attuazione introdotti
dall’impianto normativo promulgato dallo scorso Governo e la di cui urgenza
d’emanazione non è stata assolutamente recepita dai rappresentanti dell’attuale
Esecutivo.
Successivamente è stata
effettuata una panoramica dei contenuti del libro, affrontando, attraverso il
punto di vista dello stesso autore, il motivo della propria genesi,
l’importanza del formato editoriale e, soprattutto, il perché dell’uso di un
linguaggio professionale ma diretto, scorrevole e colloquiale.
Gli ospiti hanno, successivamente,
approfittato dell’occasione per dialogare con lo stesso Grotti su alcune
spigolose tematiche riguardanti la Responsabilità Civile Professionale;
notevole l’intervento del pubblico in sala che sulla stregua del “botta e
risposta” iniziato dai relatori ha continuato, anche fuori orario, a interagire
con l’autore stesso.
Alla fine dell’evento l’autore si è piacevolmente intrattenuto con gli ospiti in un brunch nel quadriportico del palazzo del commendatore.
Le 10 domande più frequenti su come acquistare una polizza di responsabilità civile-professionale per l’esercente la professione sanitaria è disponibile su Amazon sia in versione E-book che cartacea. CLICCA QUI per leggere l’estratto.
https://medmalinsurance.it/wp-content/uploads/2025/07/Roma_S_Spirito_in_Sassia_2017.jpg17072560cgrottihttps://medmalinsurance.it/wp-content/uploads/2025/06/MedMalInsurance-logo.svgcgrotti2019-03-27 08:30:382025-07-29 11:03:22#Le10DomandeTour – Sala Piccola Spezieria
Mercoledì 13 marzo 2019, dalle ore 13:00 alle 14:00, presso i locali della Piccola Spezieria (Ospedale S. Spirito, Borgo S.Spirito 3, 00193 Roma), ci sarà l’incontro con Claudio Grotti, autore del libro Le 10 Domande più frequenti su come acquistare una polizza di Responsabilità civile professionale per l’esercente la professione sanitaria.
Durante l’incontro si cercherà di far maggiore chiarezza rispetto alla nuova Legge Gelli-Bianco e quanto concerne la RC professionale nel settore medico-sanitario.
Le 10 domande più frequenti su come acquistare una polizza di responsabilità civile-professionale per l’esercente la professione sanitaria è disponibile su Amazon sia in versione E-book che cartacea. CLICCA QUI per leggere l’estratto.
Era il 2014 quando insieme ad altri colleghi, si girava nelle corsie dei reparti ospedalieri per cercare di rimediare più contatti possibili di professionisti del settore sanitario, con lo scopo di poter promuovere successivamente Piani Individuali Pensionistici (Fondi Pensione). A quei tempi lavoravo per una compagnia generalista e le responsabilità civili, soprattutto nell’area medico-sanitaria, erano un vero e proprio tabù, perché etichettati come “rischi non graditi” alla compagnia. Seppur la materia fosse interessantissima ed era diventato un mio hobby tenermi aggiornato, frequentare corsi e leggere libri del settore, non avrei, comunque, potuto proporre quel tipo di prodotto assicurativo perché sottoposto al veto della mia mandante.
La cosa che mi stupiva giorno dopo giorno, nell’entrare negli
ospedali e nel percorrere le fredde corsie bianco-verdi pregne di ansia e
sofferenza, era vedere che oltre a noi intermediari del settore assicurativo e
ai rappresentanti farmaceutici o di prodotti medicali, era costante la presenza
di avvocati e di procacciatori di affari di società di tutoring.
Questi ultimi, soprattutto, erano protagonisti di pietosi teatrini, nel quale l’avido imbonitore cercava di convincere in tutti i modi i pazienti, o i loro familiari, che qualora avessero subito un torto anche minimo dal nosocomio o dai medici dello stesso, avrebbero potuto sporgere denuncia, attraverso di loro e a titolo completamente “gratuito”, per danni da medical malpractice. Erano veri e propri avvoltoi che volavano sopra al deserto in attesa di povere vittime da imbonire e assalire, con l’unico obiettivo di distruggere, a torto o ragione, l’immagine e il lavoro della Medicina e dei propri operatori. Il tutto a discapito dei cittadini italiani perché, e in questo caso la statistica viene a darci una mano, proprio nei 5 anni dal 2012 al 2017, il 97% delle cause insorte tra pazienti e medici per medmal sono state archiviate dai Tribunali Italiani con un nulla di fatto, intasando le aule di giustizia, rallentando il lavoro degli impiegati pubblici, dei Giudici, dei Magistrati, dei Cancellieri, con un enorme spreco economico che avremmo preferito destinare a opere diverse.
A fronte di tali bassezze deontologico-professionali, non pochi sono stati gli scontri tra gli ordini e le associazioni di categoria sfociati, addirittura, in vere e proprie campagne in difesa della categoria sanitaria. In particolare ricordo con molta simpatia, un sarcastico spot, dal quale, peraltro, mi sono ispirato per il titolo di questo articolo, nel quale degli avvoltoi sono pronti ad assalire le proprie prede, i medici, garanti della salute di ogni cittadino.
Spot A.M.A.M.I. – Associazione Medici Accusati di Medicalmalpractice Ingiustamente
L’associazione che si era occupata di girare e produrre questo video era l’A.M.A.M.I. – Associazione Medici Accusati di Medicalmalpractice Ingiustamente e questa stessa associazione fu proprio creata, oltre che per mire solidaristiche tra medici, anche a seguito di un’altra grossa campagna pubblicitaria del 2009 di una ormai famosa società di tutoring, dove si evidenziava e sollecitava lo spettatore alla possibilità di intentare o sollevare azioni di rivalsa, anche temerarie, contro il Servizio Sanitario Nazionale.
Spot del 2009
Bene… considerato che siamo in tema del #10yearschallenge
che spopola su social network, mettendo a confronto due fotografie, una attuale
e una di dieci anni fa, possiamo dire di essere fortunati a poter fare
altrettanto con questi video di odio contro la categoria sanitaria. Infatti,
dopo ben 10 anni, la stessa società di tutoring, ci riprova, e anche in grande
stile. Il nuovo spot passa sulla rete pubblica nazionale, nell’orario di punta,
con un messaggio più che diretto allo spettatore e con un testimonial di
eccezione: Enrica Bonaccorti. Facendosi gioco della risposta della A.M.A.M.I.
di cinque anni prima, ignorando completamente qualsiasi regola di deontologia
professionale, in un momento di forte cambiamento della giurisprudenza al
riguardo, considerato che siamo a quasi due anni da un cambio normativo molto
forte sulla responsabilità medica e sulla sicurezza delle cure, questa stessa
società entra con feroce prepotenza nelle case degli Italiani a promuovere,
come merendine e biscotti, il loro servizio di gestione dei danni alla persona
finalizzata all’ottenimento di un risarcimento nei casi di ipotetica
malasanità.
Spot del 2019 #10yearschallenge
In un clima già pesante nei confronti dei medici, degli
infermieri e degli operatori socio-sanitari, dove i mass-media ne fanno
protagonisti per eccellenza di cronaca nera, ove un nuovo impianto normativo
appena insediato fa molta fatica a partire, ove gli stessi operatori di
giustizia fanno fatica a interpretare e applicare la Legge, ove le Compagnie assicurative
nazionali fuggono dal rischio consentendo alle straniere di fare cartello, si
innesta un ulteriore incitamento all’odio nei confronti degli operatori
sanitari del Servizio Sanitario Nazionale e per giunta proprio sul circuito
televisivo pubblico (un controsenso senza precedenti). Tutto questo non farà
altro che favorire la migrazione degli operatori dal pubblico al privato,
portando inevitabilmente ulteriore diffidenza su tutte le categorie operanti, e
gli effetti di tutto questo non potranno che ricadere su tutti gli utenti,
ossia su tutti noi.
Non posso che condividere l’ennesima reazione del mondo
associativo, delle organizzazioni sindacali e della Federazione Nazionale degli
ordini dei medici (FNOMCEO) che hanno immediatamente richiesto la sospensione in
via “cautelativa” dello spot in questione alla televisione pubblica. La
valutazione della reclame pubblicitaria sarà sottoposta all’Istituto
dell’Autodisciplina Pubblicitaria, anche se la stessa FNOMCEO ha annunciato una
lettera al Consiglio Nazionale Forense in relazione alle pressioni da parte di
avvocati per intentare cause di risarcimento che, come prima accennavo, per
oltre il 90% finiscono in un nulla di fatto.
Ultimamente, anche Consulcesi ha promosso una petizione online, sul sito Change.org per la creazione del Tribunale della Salute, un vero e proprio luogo di confronto e non di contrapposizione tra medici e pazienti. In 48 ore l’iniziativa ha raggiunto più di 10.000 adesioni, una bella risposta allo spot di incitamento all’odio.
Personalmente, la mia opinione, converge a favore della
categoria sanitaria. Non mi sono mai piaciuti né gli avvoltoi né le persone che
si approfittano della sofferenza altrui. Coloro che lavorano nella sanità e nel
sociale, ogni giorno sopportano un enorme peso psico-fisico per portare avanti la
loro professione. Alcuni di loro dedicano a tal punto se stessi al bene degli
altri, superando spesso le barriere del benessere proprio. Basti pensare allo scalpore
che ha suscitato il post di chirurgo di un ospedale toscano che ha festeggiato
il proprio capodanno in sala operatoria, accumulando ben oltre 600 ore di
lavoro notturno in un anno a discapito della propria famiglia. Quanti pazienti
dovranno ringraziare quel medico?
Credo fermamente nella giustizia e so perfettamente che su
ogni albero possono crescere mele marce, che vanno assolutamente estirpate
prima che rechino danni ad altri, ma credo anche che invece di creare
pubblicità televisive che possono aumentare l’astio, l’odio e la sfiducia nella
sanità, si potrebbero investire soldi per fare qualcosa di molto più concreto
per portare a galla tutte le falle del sistema, a partire dagli impiegati
improduttivi o perennemente malati, ai
giochi di potere e quei sanitari che hanno tradito il proprio giuramento, la
loro missione, in favore di un “credo” molto più “prezioso” e “appagante”.
Cosa
è successo nel comparto corporate,
per enti sanitari pubblici e privati, dopo l’uscita della Legge Gelli-Bianco,
nell’ambito assicurativo?
Durante
l’anno 2017 il numero di strutture sanitarie pubbliche assicurate con polizze a
copertura della responsabilità civile sanitaria è diminuito: le recenti
statistiche Ivass, pubblicate dall’ente, rivelano che più del 50% delle
strutture, assicurate nel 2010, al 2017 risultavano scoperte; non solo, i premi
raccolti nell’ultimo anno sono in calo del 2,4% rispetto al 2016.
Questi
dati delineano come l’entrata della Legge Gelli abbia avuto un effetto
contrario rispetto a quello che, molto probabilmente, si era prefigurato il
legislatore. La norma di fatto non rende obbligatoria completamente la stipula
di una polizza di Responsabilità Civile anzi lascia aperto (normandolo) il
canale delle analoghe misure. Così, in assenza di organi di controllo o regimi
sanzionatori, la facoltà di assicurarsi con apposito contratto resta nel limbo
(questo discorso, ovviamente, vale solo per le strutture, pubbliche o private
che siano).
Si
spera che i regolamenti attuativi, in fase di realizzazione, possano aiutare a
invertire questo trend ma quello che appare è che, soprattutto nel pubblico,
stia prendendo piede la cosiddetta auto-ritenzione, ovvero sviluppare delle
vere e proprie gestioni del rischio per ogni singola Regione o A.S.L. con un
sostanziale ricarico della spesa risarcitoria a carico del bilancio sanitario
del singolo ente (ndr: ma la Legge non
serviva proprio a decomprimere la pressione delle voci di spesa dei bilanci?).
Una funzione, quella dell’auto-ritenzione, cui le Regioni stesse non sarebbero
adeguatamente preparate nemmeno attraverso regolamenti disciplinati dalla
normativa vigente, finendo per porre a carico di tutti gli eventuali
risarcimenti dovuti a errori di pochi.
Una
prima analisi di questa situazione è stata fatta dalla S.I.M.L.A. (Società
Italiana Medicina Legale e delle Assicurazioni), nell’ambito di un convegno sul
ruolo dei consulenti legali ai sensi dell’art. 696 bis C.P.C. introdotto dalla
Legge Gelli.
Uno
degli obbiettivi della norma era di alleggerire la conflittualità legata agli
esiti dei trattamenti operatori e curativi in ospedale per il tramite sia
dell’introduzione dell’assicurazione sia della mediazione: partendo da questo
assoluto, durante il convegno i vari relatori, hanno affrontato il problema di
come nel 2017, periodo in cui la spesa sanitaria è stata pari all’8,9% del PIL,
i dati Ivass e di altri vari osservatori, facenti capo a compagnie di
assicurazione, intermediari, associazioni di categoria, ecc., abbiano
confermato una ritirata delle compagnie di assicurazione dalle strutture
sanitarie e sociosanitarie pubbliche, nell’ambito della medical malpractice.
L’effetto
di trend: il mercato assicurativo sulla medmal è concentrato in un pugno di
compagnie, per giunta straniere; pochi premi, molte controversie. Tutto questo
impatta sia sulla sostenibilità economica della spesa sanitaria sia sull’effettiva
tutela del diritto alla salute sancito dall’art. 32 del Costituzione Italiana.
Tutto
ciò porta a un enorme sbilanciamento tra il liquidato per il risarcimento del
danno da parte delle strutture pubbliche e quelle private. Tale dato avvalora ancor
di più la scelta dell’auto-ritenzione in ambito pubblico, in considerazione
anche dell’allontanamento delle compagnie di assicurazione: gli Enti pubblici
(Regioni, ASL, Nosocomi) costituiscono dei fondi di riserva, specificatamente
destinati a risarcire i pazienti che hanno subito dei danni a seguito di errori
sanitari, alimentati da accantonamenti annuali.
Alla
stregua di quanto descritto sopra, auspichiamo che il Governo dia un giro di
vite all’emanazione dei decreti attuativi, al fine di fare il prima possibile
chiarezza su quanto rimasto di dubbio su questa materia e tanti altri temi che
a tutt’oggi impediscono alla norma di agire proprio a favore di quel diritto
alla salute che, ormai da tempo, sembra essere stato abbandonato.
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https://medmalinsurance.it/wp-content/uploads/2025/07/buon-natale-1-1.jpg496620cgrottihttps://medmalinsurance.it/wp-content/uploads/2025/06/MedMalInsurance-logo.svgcgrotti2018-12-21 08:00:432025-07-29 11:03:22Buon Natale dallo staff di medmalinsurance.it