Con questo articolo si conclude “Plan for the Future” che racchiude tutto quello che riguarda la previdenza obbligatoria per i medici. Ci piaceva concludere questo argomento con dei temi poco trattati dai blog di settore al fine di aiutare i nostri lettori con dei trucchi e dei consigli da attuare qualora  si dovesse rientrare nella casistica sottoelencata e sottolineare, ancora una volta, l’importanza di abbinare alla tutela obbligatoria delle forme di assicurazione privata, soprattutto, in questo caso, Infortuni e Previdenza complementare.

CUMULO GRATUITO

Dal 1° gennaio 2017, grazie alla Legge 232/2016, chi è iscritto a più di un regime previdenziale obbligatorio ha la possibilità di cumulare gratuitamente i periodi assicurativi non coincidenti. Questo è valido per i lavoratori dipendenti, autonomi, iscritti alla Gestione separata e alle forme sostitutive ed esclusive dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), incluse le Casse professionali per gli iscritti agli albi. Questa opportunità permette di ottenere un’unica pensione, purché non si sia già titolari di un trattamento pensionistico presso una delle gestioni interessate.

I tipi di pensione che possono essere ottenuti attraverso il cumulo gratuito sono diversi. Innanzitutto, c’è la pensione di vecchiaia, che può essere richiesta al raggiungimento dei requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla legge. Inoltre, si può optare per la pensione anticipata, che richiede specifici requisiti contributivi: 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne fino al 31 dicembre 2026, con adeguamenti previsti per gli anni successivi. Per ottenere questo tipo di pensione, è necessario attendere tre mesi dalla maturazione del requisito contributivo, secondo il meccanismo della finestra mobile.

Altre pensioni accessibili tramite il cumulo gratuito sono quelle di inabilità e le pensioni ai superstiti. Quest’ultima è disponibile per i familiari di un assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto alla pensione presso una delle gestioni coinvolte.

Il calcolo della pensione ottenuta con il cumulo segue il criterio del pro-quota, cioè ogni gestione calcola la propria parte di pensione secondo le proprie regole. Questo è diverso dal sistema contributivo generalizzato utilizzato nella totalizzazione. A differenza della totalizzazione, che prevede una decorrenza differita di 18 mesi per la pensione di vecchiaia e 21 mesi per la pensione anticipata, la pensione ottenuta tramite il cumulo decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda.

Secondo la Circolare n.140/2017 dell’INPS, la pensione di vecchiaia in cumulo sarà erogata in “formazione progressiva”, con singole quote decorrenti alla maturazione dei requisiti anagrafici, contributivi e di status previsti dalle singole gestioni coinvolte nel cumulo.

Per quanto riguarda la pensione di inabilità, la sua decorrenza è determinata dai criteri vigenti nella gestione in cui il lavoratore è iscritto al momento del verificarsi dello stato di inabilità. La pensione ai superstiti, invece, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell’assicurato e i trattamenti liquidati in base alle disposizioni sul cumulo devono avere decorrenza successiva al 1° febbraio 2013 (o successiva al 1° febbraio 2017 per i contributi versati presso una Cassa professionale).

WELFARE

In ambito welfare, le indennità di maternità sono garantite in caso di nascita di un figlio, adozione o affidamento, a patto che l’iscrizione all’Albo sia ancora in corso. L’assegno copre i due mesi precedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi alla nascita del bambino. È importante sottolineare che l’indennità spetta anche se non si interrompe l’attività lavorativa. L’importo minimo garantito per il 2024 è di 5.569,72 euro, con un ulteriore assegno di circa mille euro per le dottoresse con redditi inferiori a circa 18mila euro. Per le professioniste con redditi superiori, l’indennità sarà pari all’80% di 5/12 del salario minimo giornaliero e non può superare le cinque volte l’importo minimo determinato. In caso di morte o grave infermità della madre, abbandono del figlio da parte della madre, o affidamento esclusivo del figlio al padre, l’indennità spetta al padre.

Per le professioniste che affrontano una gravidanza a rischio, è prevista una copertura specifica per un massimo di sei mesi senza limiti di reddito, mentre il periodo rimanente rientra nell’assegno di maternità. L’importo di questa indennità viene stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente.

In caso di aborto spontaneo o terapeutico verificatosi non prima del terzo mese di gravidanza, l’indennità di aborto viene erogata per una mensilità e corrisponde all’80% di una mensilità del reddito professionale percepito e dichiarato ai fini fiscali e imponibile presso l’ENPAM nel secondo anno precedente all’evento. Se l’aborto avviene dopo il sesto mese, l’iscritta ha diritto all’intera indennità prevista per la maternità, l’adozione e l’affidamento. Questa indennità non è corrisposta se esiste un analogo diritto presso altre gestioni previdenziali obbligatorie o se l’iscritta ha diritto a percepire trattamenti economici per gli stessi eventi tutelati dall’ENPAM. Inoltre, l’indennità non è cumulabile con eventuali trattamenti economici spettanti all’iscritta per altre ragioni.

Le neo mamme possono anche beneficiare di sussidi per le spese di baby-sitter e nido (pubblico e privato accreditato) entro i primi 12 mesi di vita del bambino o dall’ingresso del minore in famiglia. Le modalità, i termini e i limiti per fruire di questi sussidi sono definiti in un bando annuale deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui ci siano periodi privi di contribuzione a causa di gravidanza (maternità, aborto, gravidanza a rischio) o adozione o affidamento, è possibile colmare questi vuoti con versamenti volontari, garantendo così una continuità ai fini dei requisiti e dell’importo della pensione. Il contributo volontario è calcolato sulla base del reddito professionale dichiarato nel secondo anno precedente alla gravidanza; in assenza di reddito, si prende come riferimento il minimo INPS previsto nello stesso anno. Questo contributo è accreditato sulla “Quota B” ed è utile ai fini del diritto e della misura della pensione.

Le tutele per la maternità sono estese anche agli studenti universitari in medicina e odontoiatria che decidono di iscriversi alla Fondazione ENPAM già a partire dal quinto o sesto anno del corso di laurea. Per questi ultimi è previsto un sussidio di importo pari all’indennità minima stabilita.

Per quanto riguarda la malattia e gli infortuni, agli iscritti attivi e ai pensionati del Fondo della libera professione – “Quota B” del Fondo generale, nonché ai loro superstiti, è garantita una tutela per malattie e infortuni che causino una temporanea e totale inabilità all’esercizio dell’attività professionale, con conseguente sospensione dell’attività stessa, per periodi antecedenti l’età prevista per il pensionamento di vecchiaia. A partire dal 31° giorno di inabilità e per un massimo di 24 mesi (anche non continuativi nell’arco di 48 mesi), è prevista un’indennità giornaliera pari a 167 euro. Sono previste anche prestazioni assistenziali straordinarie nei casi di inabilità e premorienza, con importi non superiori a 4.706,80 euro annui, erogati a favore dei pensionati titolari del trattamento per inabilità assoluta e permanente.

Ricordiamo che non esiste copertura per invalidità.

Il Regolamento dell’assistenza offre ulteriori opportunità, come le provvidenze a sostegno della genitorialità, borse di studio per i figli, contributi per asili nido e il primo anno di scuola materna. Sono previsti anche contributi fino al 75% della spesa per oneri di ospitalità in case di riposo o istituti di ricovero per anziani, malati cronici o lungodegenti. Il contributo giornaliero per la presenza effettiva presso le case di riposo è di 65,12 euro, con un limite reddituale complessivo che non deve superare tre volte il minimo INPS.

È disponibile anche l’assistenza domiciliare, con un importo pari a 651,32 euro mensili. In caso di calamità naturali che abbiano causato danni agli immobili adibiti a prima abitazione o studio professionale, l’ENPAM offre un contributo una tantum fino a 19.539,94 euro o un concorso nel pagamento degli oneri per interessi su mutui per l’acquisto, la ricostruzione o la riparazione della casa o dello studio, fino al 75% degli oneri stessi, con un limite di 10.421,29 euro e per un periodo non superiore a cinque anni. Inoltre, è previsto un rimborso delle spese funerarie fino a 4.000 euro.

È importante sottolineare che per ottenere queste prestazioni, il reddito complessivo di qualsiasi natura del nucleo familiare, riferito all’anno precedente, non deve essere superiore a sei volte l’importo del trattamento minimo INPS dell’anno precedente, aumentato di un sesto per ogni componente del nucleo familiare, escluso il richiedente.

Come premesso all’inizio di questo articolo è importantissimo aderire a un fondo pensione individuale attraverso il proprio intermediario di fiducia, una scelta saggia per garantire un futuro sereno e sicuro. La previdenza complementare come una polizza Infortuni H24 ed una forma di sanità integrativa per se stessi e per il proprio nucleo familiare sono scelte ragionate e lungimiranti che offrono una rete di sicurezza aggiuntiva, essenziale per affrontare con tranquillità le sfide della vita.

I medici specialisti esterni che hanno un rapporto convenzionale con gli istituti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) sono iscritti al Fondo Speciale. Questo fondo, attivo da gennaio 2021, prevede diverse modalità di contribuzione e trattamenti pensionistici. Ecco una panoramica dettagliata di quanto è previsto per questi professionisti.

Contributi obbligatori: quanto costa la pensione

La contribuzione al Fondo Speciale varia a seconda dell’attività svolta. I medici specialisti devono versare il 26% dei compensi lordi ricevuti per visite o prestazioni ambulatoriali. Per alcune branche specifiche come fisiokinesiterapia, medicina nucleare e radiologia, la contribuzione scende al 16%. Inoltre, è stata introdotta un’aliquota modulare su base volontaria che permette ai professionisti di aumentare la quota contributiva da 1 a 5 punti percentuali oltre quella stabilita a carico dell’azienda.

Trattamenti pensionistici disponibili

  1. Pensione ordinaria di vecchiaia

    I medici specialisti possono accedere alla pensione di vecchiaia al compimento dei 68 anni, sia per uomini che per donne, età raggiunta nel 2018. Per ottenere la pensione, è necessario cessare ogni attività convenzionata con il SSN. Qualora l’attività cessasse prima del raggiungimento dell’età pensionabile, è richiesto almeno 15 anni di anzianità contributiva.

    Anno Età
    2012 65 anni
    2013 65 anni e 6 mesi
    2014 66 anni
    2015 66 anni e 6 mesi
    2016 67 anni
    2017 67 anni e 6 mesi
    Dal 2018 68 anni
  2. Pensione anticipata

    È possibile ottenere la pensione anticipata a partire dai 62 anni con almeno 35 anni di contributi e 30 anni di anzianità di laurea. In alternativa, la pensione può essere concessa con 42 anni di anzianità contributiva, indipendentemente dall’età. Le pensioni anticipate sono soggette a una riduzione calcolata in base all’età al momento del pensionamento.

    Anno Età
    2012 58 anni
    2013 59 anni e 6 mesi
    2014 60 anni
    2015 60 anni e 6 mesi
    2016 61 anni
    2017 61 anni e 6 mesi
    Dal 2018 62 anni
  3. Pensione di inabilità

    Questa pensione è riservata ai medici che diventano permanentemente e totalmente inabili alla professione a causa di infortunio o malattia prima della cessazione del rapporto professionale. In questi casi, si tiene conto degli anni mancanti al raggiungimento dell’età pensionabile, fino a un massimo di 10 anni. L’importo minimo della pensione di inabilità è di circa 15.000 euro annui, salvo che l’iscritto riceva altre pensioni che superino questa soglia.

  4. Pensione ai superstiti

    In caso di decesso del medico pensionato, i superstiti hanno diritto alla pensione di reversibilità. Se il decesso avviene mentre l’assicurato è ancora in attività, spetta la pensione indiretta. I beneficiari includono il coniuge, i figli e, in mancanza di questi, i genitori o i fratelli inabili a carico del defunto. L’importo della pensione varia a seconda del numero di superstiti.

Misura della pensione

La misura della pensione per i medici specialisti iscritti al Fondo Speciale varia in base alla data di inizio dei contributi e all’anzianità contributiva maturata.

Per i medici che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2012, la pensione viene calcolata ricostruendo il reddito medio annuo per ciascun anno di contribuzione. Questo reddito si ottiene attraverso i contributi versati e le aliquote contributive corrispondenti. Il reddito annuo è rivalutato del 100% dell’indice ISTAT fino a 38.734,2 euro, mentre l’importo eccedente questa soglia è rivalutato al 75%. La base pensionabile si determina dividendo la somma dei redditi per il numero degli anni di contribuzione effettiva, a cui vengono applicate le aliquote di rendimento relative a ciascun anno di contribuzione.

Per i medici che iniziano a contribuire dal 1 gennaio 2013 e per gli iscritti ex art. 1, co. 39, L.243/2004, la pensione viene calcolata secondo il sistema contributivo. Questo sistema prevede la moltiplicazione del montante contributivo individuale per il coefficiente di trasformazione relativo all’età dell’iscritto al momento della decorrenza della pensione.

Per i medici con anzianità contributiva antecedente al 31 dicembre 2012, la pensione si determina sommando due quote, A e B. La quota A è rivalutata al 75% dell’indice ISTAT fino a quattro volte il trattamento minimo INPS e al 50% per l’importo eccedente tale limite, dall’anno 2013 fino all’anno precedente la decorrenza della pensione. Se l’iscritto cessa l’attività professionale oltre l’età prevista per la pensione di vecchiaia, l’aliquota di rendimento per gli anni successivi è maggiorata del 20%, fino al massimo del 70esimo anno di età.

La pensione maturata sulla base dei contributi versati dal 1 gennaio 2013 segue il sistema contributivo adottato dall’INPS, con coefficienti di conversione che variano in funzione dell’età. Per esempio, il coefficiente per l’età di 57 anni viene utilizzato anche per le pensioni maturate prima di questa età. Inoltre, è possibile convertire in capitale una quota della pensione, fino a un massimo del 15%, ma solo se l’iscritto possiede altre pensioni che totalizzano almeno il doppio del trattamento minimo INPS. I coefficienti di conversione variano con l’età, da 16,205 (per 55 anni) a 10,076 (per 70 anni).

Coefficienti di conversione del montante contributivo 2023

Età pensione % da applicare al montante contributivo Età pensione  % da applicare al montante contributivo
57 4.270 69 6.154
58 4.378 70 6.395
59 4.493 71 6.655
60 4.615 72 6.942
61 4.744 73 7.253
62 4.822 74 7.595
63 5.028 75 7.970
64 5.184 76 8.382
65 5.352 77 8.831
66 5.531 78 9.326
67 5.723 79 9.866
68 5.931 80 10.464

Divisori e coefficienti di conversione del montante contributivo validi dall’1 gennaio 2023

Età pensione Divisore % da applicare al montante contributivo
57 23.419 4.270
58 22.839 4.378
59 22.256 4.493
60 21.669 4.615
61 21.079 4.744
62 20.485 4.822
63 19.888 5.028
64 19.289 5.184
65 18.686 5.352
66 18.079 5.531
67 17.472 5.723
68 16.861 5.931
69 16.251 6.154
70 15.637 6.395
71 15.025 6.655

Importanza della pianificazione previdenziale

Aderire a un fondo pensione è cruciale per garantire un futuro sereno. È essenziale affidarsi a un intermediario di fiducia per scegliere il piano più adatto alle proprie esigenze. Pianificare la propria pensione con attenzione può fare la differenza tra un ritiro professionale tranquillo e uno pieno di incertezze.

Se sei uno specialista ambulatoriale con un rapporto professionale con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), questo articolo è fondamentale per te. Ti illustreremo in modo chiaro e dettagliato tutto ciò che devi sapere sul Fondo Speciale per gli Specialisti Ambulatoriali, dai contributi obbligatori ai trattamenti pensionistici disponibili.

Contributi Obbligatori: Quanto Costa la Pensione?

Per gli specialisti ambulatoriali, il contributo obbligatorio è pari al 31% dei compensi lordi. I medici di Medicina dei Servizi contribuiscono invece con il 30% dei loro compensi lordi. Dal 1° gennaio 2007, per i professionisti che sono passati a un rapporto d’impiego mantenendo la loro posizione assicurativa presso l’ENPAM, l’aliquota è salita al 32,65%, con un ulteriore aumento dell’1% nel 2023 per la quota imponibile che supera i 52.190 euro.

I Trattamenti Pensionistici Disponibili

Pensione di Vecchiaia

La pensione di vecchiaia è accessibile a partire dai 68 anni, sia per uomini che per donne, requisito raggiunto nel 2018. Per ottenere questo trattamento, è necessario cessare qualsiasi attività convenzionata con il SSN e aver accumulato almeno 15 anni di anzianità contributiva.

Anno Eta
2012 65 anni
2013 65 anni e 6 mesi
2014 66 anni
2015 66 anni e 6 mesi
2016 67 anni
2017 67 anni e 6 mesi
Dal 2018 68 anni
Pensione Anticipata

È possibile richiedere una pensione anticipata a partire dai 62 anni, con almeno 35 anni di anzianità contributiva e 30 anni di anzianità di laurea. In alternativa, indipendentemente dall’età, si può ottenere con 42 anni di contributi. Questa pensione prevede un coefficiente di riduzione variabile, che diminuisce con l’aumentare dell’età al momento del pensionamento.

Anno Età
2012 58 anni
2013 59 anni e 6 mesi
2014 60 anni
2015 60 anni e 6 mesi
2016 61 anni
2017 61 anni e 6 mesi
Dal 2018 62 anni
Pensione di Inabilità

Questo trattamento spetta in caso di inabilità permanente e assoluta alla professione, causata da infortunio o malattia prima della cessazione del rapporto professionale e prima dei 68 anni. L’importo minimo garantito è di circa 15.000 euro annui, con eventuali integrazioni se il beneficiario percepisce altre pensioni inferiori a questa soglia.

Pensione di Invalidità

Non sono previste pensioni per invalidità permanenti parziali, ma è possibile ricevere un’indennità determinata dall’ENPAM.

Pensione ai Superstiti

In caso di decesso, i beneficiari possono essere il coniuge, i figli e, in assenza di questi, i genitori o i fratelli e sorelle a carico. Le quote di pensione per i superstiti variano in base alla composizione familiare, arrivando fino al 100% per tre o più figli senza coniuge.

Criteri di Calcolo della Pensione

Per chi ha maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2012, la pensione si calcola in base al compenso medio degli ultimi 60 mesi di contribuzione, rivalutato al 100% dell’indice ISTAT. Per chi ha iniziato a contribuire dal 1° gennaio 2013, la pensione segue le modalità della Medicina Generale. Per gli iscritti con anzianità contributiva precedente al 31 dicembre 2012, la pensione si determina sommando le quote A e B, con aliquote di rendimento del 2,10% per ogni anno di contribuzione.

Conversione in Capitale

È possibile richiedere la conversione in capitale di una parte della pensione, fino al 15%, se si possiedono altre pensioni per un importo complessivo di almeno due volte il minimo INPS.

Aderire a un fondo pensione individuale è essenziale per garantire una sicurezza finanziaria a lungo termine. Consulta il tuo intermediario di fiducia per sfruttare al meglio i vantaggi offerti dal Fondo Speciale per gli Specialisti Ambulatoriali e assicurarti un futuro sereno.

Non hai un intermediario di fiducia? Vuoi avere una consulenza gratuita e senza impegno? Contattaci subito, clicca qui!

Tutti i medici generici, pediatri e coloro che operano nei servizi di guardia medica con un rapporto professionale con gli istituti del Servizio Sanitario Nazionale, lavorando nei propri studi professionali, sono iscritti al Fondo speciale.

Contributi Obbligatori

Per il 2024, i medici impegnati nell’assistenza primaria, nella continuità assistenziale e nell’emergenza sanitaria territoriale devono versare un contributo pari al 26% dei compensi soggetti a contribuzione ENPAM. I pediatri di libera scelta, invece, contribuiscono con una quota pari al 25% dei loro compensi per il 2024.

Gli Accordi Collettivi Nazionali vigenti permettono inoltre di scegliere volontariamente un’aliquota modulare, che consente ai professionisti di incrementare la propria quota contributiva personale di 1-5 punti percentuali, oltre l’aliquota base a carico dell’azienda.

Dal 1° gennaio 2007, per i professionisti passati a rapporto d’impiego che hanno scelto di mantenere la posizione assicurativa presso l’ENPAM, il contributo è del 32,65%. Questa aliquota aumenta dell’1% a carico del medico per la quota imponibile che supera, nel 2024, i 55.008 euro (prima fascia di retribuzione pensionabile INPS).

Trattamenti Pensionistici

Il diritto alle prestazioni pensionistiche si basa su due condizioni generali: il verificarsi dell’evento protetto (come il raggiungimento di una certa età) e il possesso di determinati requisiti contributivi e assicurativi.

Pensione di Vecchiaia

La pensione di vecchiaia è disponibile al compimento dell’età anagrafica vigente, che dal 2018 è fissata a 68 anni per uomini e donne. È necessario cessare ogni attività convenzionata con il SSN per accedere al trattamento pensionistico. Per gli specialisti esterni, la cessazione dell’attività professionale può avvenire anche mediante la trasformazione della convenzione da persona fisica a entità giuridica.

In caso di cessazione dell’attività prima del raggiungimento dell’età pensionabile, è richiesto almeno 15 anni di anzianità contributiva per beneficiare del trattamento.

Anno Età
2012 65 anni
2013 65 anni e 6 mesi
2014 66 anni
2015 66 anni e 6 mesi
2015 67 anni
2017 67 anni e 6 mesi
Dal 2018 68 anni

Pensione Anticipata

La pensione di vecchiaia anticipata è accessibile con un’età minima di 62 anni, purché si abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva e 30 anni di anzianità di laurea. In alternativa, è possibile ottenere la pensione con 42 anni di anzianità contributiva indipendentemente dall’età.

Alle pensioni erogate prima dell’età pensionabile si applica un coefficiente di riduzione variabile dal 36,70% a 55 anni allo 0,35% a 67 anni e 11 mesi.

Anno Età
2012 58 anni
2013 59 anni e 6 mesi
2014 60 anni
2015 60 anni e 6 mesi
2016 61 anni
2017 61 anni e 6 mesi
Dal 2018 62 anni

Pensione di Inabilità

La pensione di inabilità è concessa in caso di inabilità permanente e assoluta all’esercizio della professione, dovuta a infortunio o malattia. È obbligatorio cessare definitivamente ogni attività professionale. Nel calcolo dell’anzianità contributiva si includono gli anni tra la domanda di pensione e il raggiungimento dell’età di vecchiaia, fino a un massimo di 10 anni.

L’importo annuo minimo della pensione di inabilità è fissato a circa 15.000 euro. Se il totale delle pensioni percepite da altri enti obbligatori è inferiore a questa cifra, l’ENPAM verserà la differenza. Se è superiore, non si ha diritto all’incremento.

Il trattamento per inabilità è equiparato a quello che sarebbe spettato in caso di raggiungimento dell’età pensionabile, con una maggiorazione degli anni di contribuzione fino a un massimo di 10 anni.

Pensione ai Superstiti

La pensione di reversibilità è riservata ai superstiti in caso di decesso del pensionato, mentre la pensione indiretta è per i superstiti dell’assicurato ancora in attività. I beneficiari includono il coniuge e i figli, con diverse percentuali a seconda della composizione familiare: coniuge solo (70%), coniuge con un figlio (60%+20%), coniuge con due o più figli (60%+40%), un figlio senza coniuge (80%), due figli senza coniuge (90%), e tre o più figli senza coniuge (100%).

In caso di decesso dell’iscritto dopo la cessazione dell’attività e prima del raggiungimento dell’età pensionabile, con almeno 5 anni di anzianità contributiva, i superstiti ricevono una quota della pensione che sarebbe spettata al professionista. Se non ci sono i 5 anni di contribuzione, i superstiti hanno diritto a un’indennità di restituzione dei contributi.

Decorrenza e Misura della Pensione

La pensione di vecchiaia decorre dal mese successivo al compimento dell’età pensionabile, a condizione che la domanda sia presentata entro 5 anni dal raggiungimento dei requisiti. In caso contrario, decorre dal mese successivo alla presentazione della domanda e viene liquidata una somma pari a 5 annualità senza rivalutazione.

La pensione anticipata decorre dal mese successivo al soddisfacimento dei requisiti, mentre quella di inabilità dal mese successivo alla cessazione dell’attività professionale o dalla data della domanda se posteriore. La pensione ai superstiti decorre dal mese successivo al decesso del dante causa, se la domanda viene presentata entro 5 anni.

La misura della pensione è determinata rivalutando i compensi annuali basati sui contributi obbligatori versati. Il rendimento per ciascun anno di contribuzione varia dal 1,65% al 1,40%, con percentuali specifiche per i pediatri di libera scelta.

 

Anche per gli iscritti a questo fondo, noi di medmalinsurance.it consigliamo sempre di aderire a un fondo pensione individuale tramite il proprio intermediario di fiducia per garantire una sicurezza economica a lungo termine. La previdenza integrativa offre un supporto essenziale per affrontare con serenità il futuro.