“Affidare l’incarico ad un legale o ad un perito di parte da parte dell’assicurato non deve essere considerato un atto di ostilità nei confronti della propria compagnia di assicurazioni anzi significa facilitare un dialogo tra le parti finalizzato alla risoluzione della pratica di sinistro e di conseguenza alla liquidazione del danno.”

Partendo da questo inciso, abbastanza chiaro ed esaustivo, si vuole evidenziare, in questa pillola, l’importanza di una buona copertura di Tutela Legale che dovrebbe sempre accompagnare la stipula di una altrettanto buona copertura di Responsabilità Civile Professionale.

In tutti settori professionali, artigianali ed imprenditoriali in genere, la necessità quotidiana di ricorrere ai professionisti del settore liberale, soprattutto degli avvocati è un appuntamento fisso. I continui cambi di normative, decreti e circolari nei vari ambiti e settori, rendono indispensabile la continua consulenza legale e/o peritale, così come è difficile non inciampare su eventuali sanzioni, controversie amministrative, in ambito della sicurezza, in ambito del diritto sul lavoro o sull’emergente rischio della cyber security e la perdita dei dati sensibili, per non parlare del danno reputazionale. Tutte situazioni che comporteranno spese legali e peritali a cui far fronte attraverso ingenti fuoriuscite economiche ben lontane dai bilanci previsionali di inizio anno.

Nel settore sanitario, questi casi, aumentano a dismisura, basti pensare che un potenziale danneggiato può tranquillamente effettuare una denuncia penale e successivamente costituirsi parte civile nell’eventuale processo contro un medico o una struttura sanitarie e già difendersi per tale procedimento comporterebbe un esborso economico abbastanza ingente solamente per incaricare ed eleggere domicilio presso uno studio legale specializzato. Non solo! L’incarico di un perito di parte (ad es. medico legale) che assista l’imputato nell’Accertamento Tecnico Preventivo è una spesa ancor più pesante dal punto di vista economico, del legale difensore stesso.

Supponiamo, a questo punto, che le cose vadano di male in peggio e che nel corso del procedimento il Giudice ricorra più volte al Consulenza Tecnica di Ufficio, sarà sempre a spesa dell’imputato ricorrere, in propria difesa, ad incaricare Consulenti Tecnici di Parte, che possano, attraverso le proprie relazioni, confutare, smentire o accordarsi in pieno con quanto relazionato dal Tecnico del Tribunale.
Spesso gli assicurati si chiedono se la propria copertura di Responsabilità Civile copra questa tipologia di spese ed altrettanto spesso, non conoscendo bene la materia assicurativa, pensano di aver risolto il problema avendo incluso nello stesso contratto di polizza di Responsabilità Civile la clausola di Tutela Legale.

Non è così, purtroppo!

La polizza di Responsabilità Civile professionale copre per legge fino alla concorrenza del 25% del massimale anche le spese legali ma solo in ambito civile e solo attraverso un legale incaricato dalla Compagnia di assicurazioni e si ribadisce solo ed esclusivamente le spese legali e non quelle peritali. La famosa clausola che si può includere in alcuni modelli di polizza, anche essa, è un assaggio di quello che può rappresentare una vera propria polizza di Tutela Legale, poiché, innanzitutto ha un massimale ridotto ed a seconda del tipo di modello di polizza contratto, della Compagnia di Assicurazioni e del testo della clausola stessa, può coprire con un proprio legale (quindi scelto dall’assicurato stesso), sia la difesa civile che quella penale. Quello che ci si dovrebbe chiedere è: 1) Il massimale sarà capiente per tutti i gradi di giudizio? 2) E ‘compreso la stragiudiziale? 3) In tutto ciò, continueranno a gravare sull’assicurato le spese peritali!

Per non incorrere in queste brutte sorprese la migliore soluzione è sempre quella di stipulare un contratto di polizza dedicato e tagliato e cucito a misura del proprio rischio.

Quanto la pandemia da Covid – 19 ha influito sulla Responsabilità Civile in ambito sanitario? Soprattutto quale segmento professionale, tra strutture, esercenti la libera professione e dipendenti privati e del Servizio Sanitario Nazionale ha subito più cambiamenti?

Di fatto a tutt’oggi l’effetto pandemia si è riversato su tutti i fronti ed è difficile fare una stima o una statistica, sicuramente ha inciso tantissimo sul settore sanitario sia per gli operatori che per gli utenti finali. A livello assicurativo è evidente e risalta agli occhi di tutti il cambio di visione delle Compagnie riguardo il rischio di Responsabilità Civile Professionali delle RSA e similari.
Le Residenze di lunga degenza per anziani sia pubbliche che private, le case di riposo, le comunità alloggio che sono diventate proprio durante il Lockdown, veri e propri focolai pandemici vengono, proprio per questo motivo, considerate oggi, dalle Compagnie, in fase di assunzione del rischio, delle bombe ad orologeria.

Facciamo un passo indietro.

Prima della Legge 24 del 08/03/2017, non sussistendo alcun obbligo di assicurazione o autoassicurazione, la maggior parte delle strutture private non assicuravano la Responsabilità Civile Professionale della struttura, vuoi per mancanza di cultura del rischio, vuoi per incapacità di discernere la differenza tra la copertura RCTO dell’immobile dalla Responsabilità dell’attività professionale svolta all’interno, vuoi per la mancanza di preparazione e professionalità dell’intermediario. Subito dopo la promulgazione e l’entrata in vigore della Legge Gelli – Bianco, c’è stata una corsa ai ripari che ha indotto gli Assicuratori, da una parte a riformare tutti i contratti in corso che assicuravano la sola RCTO del fabbricato e dell’Azienda titolare della Casa di Riposo o della Comunità alloggio per anziani, includendo anche la partita di Responsabilità Civile Professionale, dall’altra una revisione completa della tariffa per le nuove assunzioni. Contratti di polizza, quindi, che prima venivano emessi in autonomia dalla scrivania dell’intermediario, a volte senza nemmeno la compilazione di un questionario di assunzione del rischio, con massimali molto blandi, spesso e volentieri emesse a regolazione premio sul fatturato dell’azienda, sui dipendenti o sugli ospiti della struttura, sono stati oggetto di disdetta o sostituzione urgente, con un enorme aggravio di spese per le aziende sanitarie private.
La nuova assunzione di polizze di Responsabilità Civile professionale per questo tipo di strutture, quindi, cambia completamente sia nelle modalità di assunzione (questionario di assunzione del rischio), nella tassazione (aumento delle tariffe di circa il 30%) ed ovviamente anche nelle coperture (polizze Claims Made, con massimali più alti, inclusione della clausola di retroattività decennale o illimitata, e della clausola postuma) e nella performance post-vendita. Da una parte una maggiore consapevolezza del rischio ed una maggiore adeguatezza della copertura al rischio, dall’altra un aumento esponenziale dei costi.
Anche se non tutti gli Assicuratori entrano nel mercato della Medical Malpractice, alcuni fanno sono capolino mentre altri si defilano completamente, i players in gioco sono comunque abbastanza per poter fare un confronto sia del wording di polizza che delle tariffe applicate.

Febbraio 2020, con l’arrivo del Virus Sars-Cov-19, traccia una linea netta di demarcazione che prima porta tutti i giocatori (Compagnie) rimaste in campo a staccare completamente la spina dell’assunzione del rischio e successivamente solo alcune, pochissime, a riprendere l’assunzione del rischio, inizialmente attraverso polizze convenzione e successivamente (seconda metà del 2021) con polizze a primo rischio, ma con una attentissima valutazione del rischio. I questionari di proposizione del rischio cambiano, le pagine da compilare sono molte di più e contengono, oltre alle domande di routine, anche appendici relative a tutti i dispositivi di sicurezza Covid – 19 attuati nella struttura ed una intervista completa sui contagi avvenuti sia da parte degli ospiti che degli addetti ai lavori sia interni che esterni.
Le assunzioni sono sottoposte ad una scrupolosa selezione dell’assicurato e riservate alla Direzione del Ramo delle Compagnie ed ovviamente come potete immaginare le tariffe sono cresciute ancora.
Per l’ennesima volta, la mancata regolamentazione della Legge, che doveva avvenire con l’uscita dei Decreti Attuativi assieme a tutte le difficoltà che l’attuale Pandemia ha recato alla società, porta il tema della Responsabilità Civile Professionale in Sanità nell’anarchia e nel caos.

Quali cambiamenti si sono verificati nel comparto corporate, per enti sanitari pubblici e privati, dopo l’uscita della Legge Gelli-Bianco, nell’ambito assicurativo?

Durante l’anno 2017 il numero di strutture sanitarie pubbliche assicurate con polizze a copertura della responsabilità civile sanitaria è diminuito: le recenti statistiche Ivass, pubblicate, rivelano che più del 50% delle strutture, assicurate nel 2010, nel 2017 risultavano scoperte; non solo, i premi raccolti nell’ultimo anno sono in calo del 2,4% rispetto al 2016.

Questi dati delineano come l’entrata della Legge Gelli abbia avuto un effetto contrario rispetto a quello che, molto probabilmente, si era prefigurato il legislatore. La norma di fatto non rende obbligatoria completamente la stipula di una polizza di Responsabilità Civile anzi lascia aperto il canale delle analoghe misure (la così detta autoassicurazione). Così, in assenza di organi di controllo o regimi sanzionatori, la facoltà di assicurarsi con apposito contratto resta nel limbo (questo discorso, ovviamente, dovrebbe valere solo per le strutture, pubbliche o private che siano).

Si spera che i regolamenti attuativi, in fase di approvazione dalla Conferenza Stato- Regioni (l’ultima adunanza rinviata a data da destinarsi fu fatta sotto il primo Lockdown) possano aiutare a invertire questo trend ma quello che appare è che, soprattutto nel pubblico, stia prendendo piede la cosiddetta auto-ritenzione, ovvero sviluppare delle vere e proprie gestioni del rischio per ogni singola Regione o A.S.L. con un sostanziale ricarico della spesa risarcitoria a carico del bilancio sanitario del singolo ente (ndr: ma la Legge non serviva proprio a decomprimere la pressione delle voci di spesa dei bilanci?). Una funzione, quella dell’auto-ritenzione, cui le Regioni stesse non sarebbero adeguatamente preparate nemmeno attraverso regolamenti disciplinati dalla normativa vigente, finendo per porre a carico di tutti gli eventuali risarcimenti dovuti a errori di pochi.

Sta’ di fatto che uno degli obbiettivi della norma era di alleggerire la conflittualità legata agli esiti dei trattamenti operatori e curativi in ospedale per il tramite sia dell’introduzione dell’assicurazione sia della mediazione: partendo da questo assoluto, però, si conferma, nuovamente, una ritirata delle compagnie di assicurazione alle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche, nell’ambito della medical malpractice, dovuto anche, ma non solo, all’effetto Pandemia.

Il mercato assicurativo sulla medmal è concentrato in un pugno di compagnie; pochi premi, molte controversie. Tutto questo impatta sia sulla sostenibilità economica della spesa sanitaria sia sull’effettiva tutela del diritto alla salute sancito dall’art. 32 del Costituzione Italiana.

Un enorme sbilanciamento tra il liquidato per il risarcimento del danno da parte delle strutture pubbliche e quelle private. Tale dato avvalora ancor di più la scelta dell’auto-ritenzione in ambito pubblico, in considerazione anche dell’allontanamento delle compagnie di assicurazione: gli Enti pubblici (Regioni, ASL, Nosocomi) costituiscono dei fondi di riserva, specificatamente destinati a risarcire i pazienti che hanno subito dei danni a seguito di errori sanitari, alimentati da accantonamenti annuali.

Auspichiamo che le istituzioni, facciano al più presto un vero atto di responsabilità, dando un giro di vite alla approvazione delle bozze ,già scritte ed esaminate da chi di dovere, dei decreti attuativi, al fine di fare il prima possibile chiarezza su quanto rimasto di dubbio su questa materia e tanti altri temi che a tutt’oggi impediscono alla norma di agire proprio a favore di quel diritto alla salute che, ormai da tempo, sembra essere stato abbandonato.