La Pillola di oggi affronta il tema del rischio di tutti gli operatori del settore sanitario non Medici, sia che questi ultimi siano Liberi Professionisti, dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale sia dipendenti di Strutture Sanitarie Private/Convenzionate.

La Legge Gelli-Bianco, infatti, estende l’obbligo della Responsabilità Civile Professionale anche a tutto il comparto sanitario non Medico, a partire dagli Infermieri finendo con l’ultima figura degli Operatori Socio Sanitari. La normativa mette finalmente un punto fermo sul tipo di rischio assicurativo di tali professioni indipendentemente dal loro rapporto con il paziente.

1. Gli esercenti la professione sanitaria non Medica in attività libero professionale che, sia esercenti presso il proprio studio privato, sia collaboratori presso ambulatori, studi polispecialistici o strutture private/convenzionate devono stipulare polizze di Rc Professionali che vadano a coprire il primo rischio. La tipologia di polizza è un modello standardizzato disegnato sulla falsa riga di quello già visto per i Medici in libera Professione, ovviamente, con caratteristiche di assunzione del rischio e parametri tariffari molto diversi da quest’ultime e calibrati su ogni tipologia di attività professata.

2. Gli esercenti la professione sanitaria non Medica dipendenti esclusivamente del Servizio Sanitario Nazionale, lavorando in modalità subordinata ad enti pubblici devono, secondo quanto sancito dalla normativa, stipulare polizze di Rc Professionali che vadano a coprire solo ed esclusivamente la colpa grave, ossia il danno erariale che si potrebbe procurare in caso di errore professionale durante lo svolgimento della propria attività.

3. Gli esercenti la professione sanitaria non Medica dipendenti di strutture sanitarie private/convenzionate, lavorando in modalità subordinata devono, secondo quanto sancito dalla normativa, stipulare polizze di Rc Professionali che vadano a coprire solo ed esclusivamente l’azione di rivalsa da parte del proprio datore di lavoro in caso di danno cagionato ad un paziente della struttura nella quale esercitano.
In tutti i casi l’assunzione del rischio è sempre fatta attraverso la compilazione dell’apposito questionario, molto meo complicato rispetto a quello dei fratelli maggiori Medici.

Le caratteristiche principali per l’assunzione di un rischio di Responsabilità Civile Professionale in tal senso sono date, oltre che dall’anagrafica dell’assicurato, dall’iscrizione all’albo, la specializzazione non Medica conseguita, se si ricoprono cariche particolari ed ovviamente il massimale. Comunque andranno indicate anche le sedi in cui opera il proponente ed inoltre, qualora la propria attività lo richiedesse, di indicare l’eventuale estensione di copertura per quelle attività svolte attraverso dei Medical Device (apposite strutture medicali o elettro medicali proprie di alcune professioni).

Il questionario di assunzione del rischio elemento fondamentale per quotare il rischio proposto sarà in ogni parte integrante della stessa polizza in fase di emissione.

L’attuale mercato assicurativo propone prodotti sia con tacito rinnovo e sia senza tacito rinnovo che in caso di rinnovo annuale impongono all’assicurato/proponente la compilazione annuale del questionario di cui sopra.

Si consiglia di essere sempre seguiti da un o specialista del settore assicurativo, intermediario specializzato nei rischi sanitari, vista la complessità della materia e costato che, in passato, molti medici si sono ritrovati ad affrontare sinistri con polizze non adeguate al loro reale rischio.

In questo appuntamento affronteremo il rischio dei Medici dipendenti di Strutture Sanitarie Private/Convenzionate che, lavorando in modalità subordinata devono, secondo quanto sancito dalla normativa, stipulare polizze di Rc Professionali che vadano a coprire solo ed esclusivamente l’azione di rivalsa da parte del proprio datore di lavoro in caso di danno cagionato ad un paziente della struttura nella quale esercitano.

Il rischio nello specifico non è assolutamente differente dal rischio di colpa grave, per il quale necessitano di copertura i Medici dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale ed anche i modelli di polizza sono attualmente commercializzati nel nostro paese sono identici.

Le caratteristiche principali per l’assunzione di un rischio di Responsabilità Civile Professionale in tal senso sono date, oltre che dall’anagrafica dell’assicurato, dall’iscrizione all’albo, la specializzazione, la reale attività svolta, se si opera attività chirurgica o meno, se si procede ad attività non chirurgica ma invasiva, se si ricoprono cariche amministrative o di direttore di struttura complessa (ex primario) ed ovviamente il massimale. In più rispetto al rischio dei Liberi professionisti andrà indicata le sedi in cui opera l’esercente la professione sanitaria.

Al fine di raccogliere tale informazione è necessario compilare il questionario di assunzione del rischio elemento fondamentale per quotare il rischio proposto e che in caso di emissione di un contratto di polizza diventerà parte integrante della stessa.

L’attuale mercato assicurativo propone prodotti sia con tacito rinnovo e sia senza tacito rinnovo che in caso di rinnovo annuale impongono all’assicurato/proponente la compilazione annuale del questionario di cui sopra.

Si consiglia di essere sempre seguiti da un o specialista del settore assicurativo, intermediario specializzato nei rischi sanitari, vista la complessità della materia e costato che, in passato, molti medici si sono ritrovati ad affrontare sinistri con polizze non adeguate al loro reale rischio.

Come già specificato nella pillola precedente, La Legge Gelli-Bianco mette finalmente un punto fermo sul tipo di rischio assicurativo nell’ambito della Rc Professionale dei Medici, indipendentemente dal loro rapporto con il paziente.

In questa pillola affronteremo il rischio dei Medici dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale che, lavorando in modalità subordinata ad enti pubblici devono, secondo quanto sancito dalla normativa, stipulare polizze di Rc Professionali che vadano a coprire solo ed esclusivamente la colpa grave, ossia il danno erariale che si potrebbe procurare in caso di errore professionale durante lo svolgimento della propria attività.
Le caratteristiche principali per l’assunzione di un rischio di Responsabilità Civile Professionale in tal senso sono date, oltre che dall’anagrafica dell’assicurato, dall’iscrizione all’albo, la specializzazione, la reale attività svolta, se si opera attività chirurgica o meno, se si procede ad attività non chirurgica ma invasiva, se si ricoprono cariche amministrative o di direttore di struttura complessa (ex primario) ed ovviamente il massimale. In più, rispetto al rischio dei Liberi professionisti, andrà indicato se la tipologia di incarico è in intramoenia o in extramoenia.

Al fine di raccogliere tale informazione è necessario compilare il questionario di assunzione del rischio elemento fondamentale per quotare il rischio proposto e che in caso di emissione di un contratto di polizza diventerà parte integrante della stessa.

L’attuale mercato assicurativo propone prodotti sia con tacito rinnovo e sia senza tacito rinnovo che in caso di rinnovo annuale impongono all’assicurato/proponente la compilazione annuale del questionario di cui sopra.

Si consiglia di essere sempre seguiti da uno specialista del settore assicurativo, intermediario specializzato nei rischi sanitari, vista la complessità della materia e costato che, in passato, molti medici si sono ritrovati ad affrontare sinistri con polizze non adeguate al loro reale rischio.

La Legge Gelli-Bianco mette finalmente un punto fermo sul tipo di rischio assicurativo nell’ambito della Rc Professionale dei Medici, indipendentemente dal loro rapporto con il paziente. In questa pillola e nelle prossime andremo a sintetizzare la peculiarità di ogni esercente la professione sanitaria, correlata al rischio professionale nel quale potrebbero incorrere in base, soprattutto, alla tipologia di rapporto con il paziente.

Nella fattispecie affronteremo i Medici Liberi Professionisti che, sia esercenti presso il proprio studio privato, sia collaboratori presso ambulatori, studi polispecialistici o strutture private/convenzionate devono stipulare polizze di Rc Professionali che vadano a coprire il primo rischio.

Le caratteristiche principali per l’assunzione di un rischio di Responsabilità Civile Professionale in tal senso sono date, oltre che dall’anagrafica dell’assicurato, dall’iscrizione all’albo, la specializzazione, la reale attività svolta, se si opera attività chirurgica o meno, se si procede ad attività non chirurgica ma invasiva, se opera la medicina estetica, se si ricoprono cariche amministrative o di direttore di struttura complessa (ex primario) ed ovviamente il massimale.

Al fine di raccogliere tale informazione è necessario compilare il questionario di assunzione del rischio elemento fondamentale per quotare il rischio proposto e che in caso di emissione di un contratto di polizza diventerà parte integrante della stessa.
L’attuale mercato assicurativo propone prodotti sia con tacito rinnovo e sia senza tacito rinnovo che in caso di rinnovo annuale impongono all’assicurato/proponente la compilazione annuale del questionario di cui sopra.

Si consiglia di essere sempre seguiti da un o specialista del settore assicurativo, intermediario specializzato nei rischi sanitari, vista la complessità della materia e costato che, in passato, molti medici si sono ritrovati ad affrontare sinistri con polizze non adeguate al loro reale rischio.

In questa pillola, che, come dice la stessa parola, è una estremizzata sintesi di un concetto molto più lungo da spiegare e divulgare, ci proponiamo di riassumere ed elencare le più evidenti e singolari peculiarità che la Legge n. 24 del 08/03/2017 entrata in vigore dal 01/04/2017 e comunemente chiamata Legge Gelli-Bianco, dai nomi dei promotori e sostenitori della stessa norma, ha apportato alla Responsabilità Civile in ambito Sanitario.

L’imbarbarimento dei testi normativi che si sono succeduti nel corso del tempo ed il continuo ricorso alle aule di Giustizia da parte dei danneggiati nell’ambito di Medical Malpractice, già da diverso tempo prima del 2017 aveva stimolato l’interesse dei Legislatori ad un cambio netto, deciso e performante del complesso normativo. Vuoi per problemi legati all’insicurezza delle parti di Governo, vuoi per altrettante dispute interne tra le associazioni di categoria che non sono mai riuscite ad ottenere un dialogo costruttivo con i governanti, tale situazione è sempre rimasta in un limbo, che non ha fatto altro che nuocere all’esercito dei camici bianchi ma ancor di più all’utenza.
Il coraggio, la capacità di dialogo e la forte professionalità di chi, seppur governando, è stata parte in causa nella lotta alla medicina difensiva (reazione di testi normativi poco chiari ndr!), i due promotori della Legge oggetto di questo articolo hanno fatto si che, seppur con non poche difficoltà, venisse promulgato ed approvato dal Governo un testo normativo molto più conforme del precedente (Legge Balduzzi) e molto più equilibrato in termini di Giustizia.

Non si vuole assolutamente proclamare la Legge Gelli come panacea di tutti i mali, anzi siamo stati sempre onesti nel dire che l’impianto normativo, come impalcatura di base, è stato ben fatto e gettava le fondamenta per un’innaturale ma ben accolto, stravolgimento, in positivo, del tema di Responsabilità Civile, anche se a tutt’oggi, rimane sempre e comunque un impianto di base.

La caduta del Governo di allora, le successive crisi e l’avvento della Pandemia Covid-19, di certo non aiutato gli operatori del settore, che ancora attendono i Decreti attuativi dello stesso corpus normativo, che avrebbe portato ad una escalation di chiarimenti fonti di interpretazioni giurisprudenziali.

Di fatto il testo inziale, che come già sopracitato è attualmente in vigore, quale novità ha apportato rispetto alla precedente regolamentazione?
1. L’inserimento dell’obbligatorietà di stipula di una polizza di assicurazione per la Responsabilità Civile professionale per tutti gli operatori sia Medici che non.
2. L’inserimento dello stesso obbligo anche per le strutture sanitarie sia pubbliche che private o di analoghe misure di auto assicurazione.
3. La regolamentazione dell’obbligatorietà della stipula della sola polizza di Colpa Grave per i medici e operatori sanitari non medici dipendenti di strutture pubbliche e private.
4. L’obbligatorietà di pubblicazione sul sito internet delle strutture dei sinistri avvenuti e del possesso o meno della polizza di responsabilità civile o di analoghe misure.
5. L’estensione degli obblighi sopracitati anche alle strutture assistenziali (Case di Riposo, Case alloggio, RSA, etc.)
6. L’introduzione della Condizione di procedibilità dell’azione risarcitoria sulla base dell’art. 696 bis del C.p.c. attraverso l’Accertamento Tecnico Preventivo e quindi il ribaltamento dell’onere della prova che dal medico/struttura passa al paziente danneggiato.
7. Il cambio della responsabilità penale del medico che con l’introduzione dell’art. 590 sexies del Codice penale che esclude la punibilità quando l’evento (morte o lesioni) si sia verificato nonostante l’avvenuto rispetto, da parte dell’operatore sanitario, delle raccomandazioni previste dalle linee guida o dalle buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che tali raccomandazioni risultino adeguate alle specificità del caso concreto.
8. L’introduzione della possibilità dell’indennizzo diretto da parte dell’assicurazione privata del medico o della struttura da parte del danneggiato.

Queste ed altre le novità introdotte dal testo che, seppur carente di norme attuative, ha, comunque ed in ogni modo, calmierato, statisticamente, la grande speculazione di richieste di risarcimento da parte di pazienti, studi legali o di studi di periti specializzati in medical malpractice.
Ci auguriamo, ovviamente, che si possa mettere la parola “Fine” a questa attesa ormai perdurata quasi 5 anni al fine di poter dare quella giusta serenità a tutti, sia operatori che pazienti, su questo delicato argomento che in fin dei conti garantisce la salute dell’Italia.