La clausola “Continuous cover”, in inglese “copertura continua”, viene introdotta per la prima volta proprio dai sottoscrittori Lloyd’s nel settore delle RC Professionali dalle polizze “All Risks”.
L’importanza di questa clausola e la necessità della sua presenza in polizza derivano dal fatto che, alla stipula del contratto, l’assicurato è tenuto a dichiarare, oltre ai sinistri veri e propri, tutti i fatti o circostanze di cui sia a conoscenza, oggettivamente e ragionevolmente suscettibili di generare una richiesta di risarcimento futura da parte di terzi e al fatto che quest’obbligo dichiarativo ha rilevanza anche ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 c.c.
La clausola “Continuous cover” ha quindi la finalità di garantire, in assenza di tacito rinnovo, che siano in copertura anche quei sinistri che potranno sorgere in caso di validità della polizza e che siano riconducibili a circostanze già note dall’assicurato. Ovviamente l’operatività della clausola non è assoluta ma è subordinata al verificarsi di condizioni ben precise e proprio queste condizioni, diverse da polizza a polizza, sono da valutare attentamente per non rischiare che la clausola si riveli più “dannosa” che “utile”.
Opportuno deve essere segnalare sempre e comunque fatti che corrispondano al vero nelle circostanze descritte.
Il 9 ottobre 2018, nella splendida cornice dell’Hotel Principe di Savoia a Milano, si è svolto l’Health & Medmal Insurance Summit 2018, l’unico evento che fa incontrare Assicuratori, Intermediari Assicurativi Specializzati, Legali ed esperti con il patrocinio di Intermedia Channel, PLTV ed EMF Group.
La mattina alle ore 9.30 si è dato il via a una agenda lavori che ha visto protagonisti, nella prima metà della giornata, la Sanità integrativa e il Welfare aziendale con relatori di eccellenza provenienti dalle maggiori realtà assicurative a livello internazionale: RBM Salute, Uniqa e Italiana Assicurazioni del Gruppo Reale Mutua, Fab – Fondo Assistenza Benessere e Welion del gruppo Generali Italia.
Non potevano, inoltre, mancare sponsor di calibro nazionale quali ACB Broker, Assirete e tanti altri che hanno dato la possibilità anche quest’anno di riunire i maggiori esperti di Sanità Integrativa per parlare di peculiarità, criticità e novità di un innovativo modo di fare assicurazione attraverso l’antico concetto che “prevenire è meglio che curare”.
Ovviamente tra i tanti partecipanti al Summit anche noi dello Staff di Medmalinsurance.it non potevamo mancare, soprattutto all’incontro pomeridiano del MIS (acronimo di Medmal Insurance Summit) al cospetto di personalità eccelse della realtà della Responsabilità Civile medico-sanitaria quali: l’Avv. Paolo Alessandro Magnani, l’On. Dott. Federico Gelli, il Dott. Emanuele Patrini (Chief Risk and Anti Fraud Managemet Italy Branch presso AmTrust Europe Limited), il Prof. Umberto Genovese (Professore Associato Medicina Legale e del Lavoro presso Università degli Studi di Milano), il Dott. Leonardo Martinelli (Claims Director presso AM Trust Europe) e l’Avv. Maurizio Hazan (Managing Partner dello Studio Legale Associato Taurini & Hazan).
Patrocinato dalla compagnia AmTrust, da 10 anni operativa nel settore Medmal sia per i singoli esercenti la professione sanitaria sia per le strutture pubbliche e private, alle ore 14.30 è iniziata una tavola rotonda sul tema “Opportunità, criticità e prospettive a un anno dalla Legge 24/2017”
Il moderatore Avv. Paolo Alessandro Magnani dopo una breve introduzione sulla Legge Gelli – Bianco informa la platea della assenza al dibattito dello stesso On. Dott. Federico Gelli, padre putativo della stessa norma, il quale ha comunque inviato un video da mostrare ai presenti al Summit. Nel contributo, Gelli illustra i risultati ottenuti dalla Legge promossa in parlamento dall’entrata in vigore a oggi.
Subito dopo, lo stesso Magnani introduce l’argomento dell’accertamento tecnico preventivo e delle Linee Guida della Comunità Scientifica e buone pratiche clinico assistenziali, lasciando la parola al Prof. Umberto Genovese. Questi chiude il tema trattato asserendo che: far entrare le Linee Guida in un quadro normativo nazionale significherebbe affrontare comunque un processo lungo e difficile e che necessariamente si richiederebbe a monte una equipe di persone di grande onestà intellettuale, scevre da ogni interesse politico ed economico e ovviamente super partes. Sarà mai possibile, considerato che la norma non prevede alcun ulteriore esborso economico da parte dello Stato e di conseguenza dei contribuenti?
Altro argomento trattato è stata la clausola Claims Made e l’operatività della stessa nelle polizze di Responsabilità Civile Professionale. L’Avv. Maurizio Hazan è partito proprio dalla recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione S.S.U.U. del 24/09/2018 n. 22437, descrivendola elegante, puntuale e soprattutto la svolta giuridica nell’interpretazione della clausola oggetto del giudicante. Alla base della sentenza è la differenza sostanziale tra il sinistro come fatto generatore e il sinistro come richiesta di risarcimento danni che diviene non solo fonte di dibattito e del contendere tra le parti ma di assoluto interesse generale, per la valenza contrattuale di tutte le polizze emesse in regime Claims. Sebbene già la Legge 24/2017 specificasse che tutte le coperture assicurative avrebbero dovuto contenere tale clausola e che la definizione di sinistro in glossario di normativi di polizza dovesse essere definito come richiesta di risarcimento danno e non come fatto generatore, non tutte le parti la ritenevano equa nei confronti del cliente-consumatore, anzitutto limitatamente alla lunga durata della prescrizione dei reati in ambito penale e delle richieste danno in ambito civile. Diversamente potrebbe essere affrontato lo stesso discorso se contestualizzato a tutti quei contratti assicurativi stipulati prima dell’entrata in vigore del nuovo regolamento europeo sulla distribuzione assicurativa, introdotto con il regolamento IVASS 41/2018 meglio conosciuto come IDD. Di fatto tale regola rende automaticamente non adeguate alle reali esigenze del cliente-consumatore tutte le polizze stipulate, per esempio, senza un’adeguata retroattività (che nella Legge 24/2017 è espressa in un termine decennale) e senza un’adeguata postuma (che nella Legge 24/2017 è espressa sempre in un termine decennale). In virtù di questo ci domandiamo: i consumatori (medici, infermieri, OSS, strutture) sarebbero pronte ad adeguare le loro coperture sapendo che i premi delle stesse saranno, nella loro costruzione attuariale, direttamente proporzionali alle garanzie richieste?
Altro dibattito molto acceso al quale si è voluto dare la giusta attenzione e risalto è stato quello relativo ai sinistri e al loro andamento in questo brevissimo arco temporale. In un anno dall’entrata in vigore della Legge Gelli cosa è cambiato? Leonardo Martinelli, Claims Director presso AM Trust Europe, afferma innanzitutto che un anno è un tempo troppo ridotto per trarre conclusioni, soprattutto in attesa, ancora, dei decreti attuativi, che avrebbero dovuto colmare tutti i vuoti lasciati dall’impianto normativo attualmente in vigore. Si nota, comunque, un minimo cenno di contenzioso e un aumento della mediazione assistita di nuova introduzione. Un problema della norma, sicuramente sanabile in corso di emanazione dei decreti attuativi, è la mancanza di un protocollo sinistri che possa istruire il richiedente a non agire direttamente con l’accertamento tecnico preventivo o con processi, comunque, giudiziari ma a servirsi di tutta quella parte di precontenzioso che, nella stragrande maggioranza dei casi, potrebbe snellire le lungaggini delle pratiche di risarcimento e di conseguenza degli eventuali indennizzi.
Nella seconda parte del dibattimento si sono affrontati con maggiore attenzione i seguenti argomenti:
La nuova figura del Risk Manager in sanità – affrontata dal Dott. Emanuele Patrini
Accertamento Tecnico Preventivo – materia indiscussa del Prof. Umberto Genovese
Evoluzione della polizza di responsabilità civile delle strutture pubbliche e private – a cura dell’Avv. Maurizio Hazan
I cambi di tariffa delle coperture per gli esercenti e per le strutture – degno di nota l’intervento del Dott. Leonardo Martinelli
La pubblicazione dei sinistri sul web: turismo sanitario? – a cura del Dott. Emanuele Patrini
Questi ultimi argomenti verranno trattati, doverosamente, nel prossimo articolo di questa rubrica.
Il contratto di assicurazione nasce come una scommessa in una fumosa locanda inglese di proprietà di un tale Mr. Lloyd.
Proprio qui si scommetteva sulle navi da carico (se queste sarebbero affondate o meno durante il viaggio) e, così, divenne più sicuro mettere in mare nuove navi. Difatti, in questo modo, veniva “assicurato” che in caso di affiancamento si sarebbe recuperato una parte del valore, attraverso la scommessa.
Questo aneddoto, che non sappiamo se corrisponda o meno a verità, ci aiuta ad introdurre il concetto del mercato anglosassone delle assicurazioni meglio conosciuto come il Mercato dei Lloyd’s.
I Lloyd’s non sono una o più compagnie di assicurazioni ma è una grande corporazione che opera in parte in base al principio di mutualità, in cui i membri si raggruppano in sindacati per assicurare i rischi.
Il mercato lavora in modo diverso da una compagnia: non ci sono azionisti perché gli stakeholder (gruppi o sindacati) sono gruppi i cui membri sono Managing, Agents, Brokers o sottoscrittori. Non emettono direttamente le polizze, la corporazione ha solo il compito di controllo dei suoi membri riuniti in gruppi facenti capo ciascuno a un proprio specifico tecnico del ramo, detto Underwriter, che possiede delega per le transazioni (emissioni, perfezionamenti, variazioni).
Comunemente i Lloyd’s lavorano sia attraverso i Broker, per una migliore e più corretta assunzione e conseguente lavorazione del rischio, sia attraverso i Coverholder (che lavorano su incarico del singolo sindacato).
Lavorare con il mercato dei Lloyd’s significa assicurare la maggior parte dei rischi, questo perché ogni singolo sindacato della corporazione possiede una propria specializzazione in un determinato settore di rischio.
https://medmalinsurance.it/wp-content/uploads/2025/07/Pillola12.jpg8001600cgrottihttps://medmalinsurance.it/wp-content/uploads/2025/06/MedMalInsurance-logo.svgcgrotti2018-11-16 08:00:262025-07-29 11:03:22Pillole Assicurative #12: Il mercato dei Lloyd’s
Nella scorsa Pillola, parlando della clausola “Claims made”, abbiamo detto che è illimitatamente retroattiva salvo fatto il cambio di compagnia salvaguardato dall’applicazione di una clausola di Retroattività.
La Retroattività, quindi, è una clausola di estensione dell’operatività della polizza con stessa definizione.
È pur vero che se per definizione la “Claims made” è illimitatamente retroattiva, è pur vero che la stessa sembra essere una forzatura all’italiana, quasi un pretesto naturale all’inserimento nel contratto di un’operatività temporale di polizza estesa nel tempo. Difatti l’inserimento della clausola di “Retroattività”, spesso e volentieri, viene concessa dalle compagnie e dagli intermediari con restrizioni e “furberie” che hanno il solo scopo di innalzare il premio senza dare l’opportuna copertura.
La garanzia “Postuma”, comunemente chiamata Ultrattività, è sempre un’estensione dell’operatività della polizza di Responsabilità civile. Copre, di solito, il maggior periodo oltre la cessazione dell’attività (cancellazione dall’albo, morte, sospensione dell’attività o cambio della stessa) al soggetto assicurato dalla compagnia assicurativa a copertura di richieste di risarcimento danno pervenute posteriormente alla scadenza della polizza ma facenti riferimento a eventi dannosi occorsi durante il periodo di vigenza della polizza.
https://medmalinsurance.it/wp-content/uploads/2025/07/Pillola11.jpg8001600cgrottihttps://medmalinsurance.it/wp-content/uploads/2025/06/MedMalInsurance-logo.svgcgrotti2018-11-06 08:00:212025-07-29 11:03:22Pillole Assicurative #11: La retroattività e la postuma