Intervista Ilaria Umbro GeramedProsegue il lavoro di medmalinsurance.it e, visto l’avvicinarsi del 21 ottobre con l’inaugurazione del 1° Incontro Nefrologico Tiberino, il nostro staff ha deciso di intervistare la Dott.ssa Ilaria Umbro, Medico Nefrologico presso Geramed, il Centro Dialisi sito a Fiano Romano (Roma), e Direttore Scientifico del convegno. Con questo articolo speriamo di fare maggiore luce sulle tematiche trattate durante l’evento, senza però escludere un punto di vista differente sugli effetti riguardanti l’entrata in vigore delle Legge Gelli-Bianco.

D: Salve Dott.ssa Ilaria Umbro e benvenuta su medmalinsurance.it! Iniziamo subito con la prima domanda riguardante l’evento che si svolgerà il 21 ottobre, ovvero il 1° Incontro Nefrologico Tiberino. Da dove nasce l’esigenza di organizzare questo convegno?

R: Salve e grazie a voi per la possibilità offertami di divulgare maggiormente le finalità di questo evento.

Il 1° Incontro Nefrologico Tiberino – Nefrologia e Medicina del Territorio nasce dalla necessità di sensibilizzare il più possibile sull’importanza delle malattie renali che colpiscono circa il 10% della popolazione e non sempre si manifestano con sintomi importanti. Pertanto per fare diagnosi precoce è necessario che il medico sia sensibilizzato a questo tipo di problematiche andando a ricercare attivamente dei segni silenziosi, semplicemente attraverso la prescrizione di esami ematochimici e urinari molto semplici e poco costosi.

Recentemente, sul Giornale Italiano di Nefrologia è stata infatti espressa la necessità di “mettere in atto campagne volte a una maggiore conoscenza non solo della nefrologia, ma soprattutto delle malattie renali nelle loro varie articolazioni che vanno dalla prevenzione alle terapie mediche e sostitutive. Solo così si riuscirà a combattere patologie nefrologiche che sono estremamente invalidanti e che spesso pregiudicano qualità di vita e sopravvivenza.”

D: L’evento del 21 ottobre ha come suo focus la Nefrologia e Medicina del Territorio. A tal proposito come si svolgerà l’evento e perché è importante informare, in particolar modo, i medici di famiglia riguardo i servizi di emodialisi sul territorio? Ma, soprattutto, quanto è rilevante nella vita di un dializzato avere un punto di riferimento sul territorio, attrezzato da un punto di vista diagnostico-terapeutico?

R: Oltre a offrire una panoramica sulla epidemiologia delle malattie renali e sull’importanza della prevenzione, l’evento sarà svolto con l’intento di illustrare i servizi presenti sul nostro territorio e le modalità di erogazione degli stessi, individuando i percorsi diagnostico-terapeutici migliori per il paziente, attuabili grazie a una ottimale collaborazione tra nefrologo e medico di medicina generale.

Il Centro Dialisi è parte integrante delle risorse del territorio: un punto di riferimento importante che consente un servizio ambulatoriale e terapeutico specifico dove i pazienti dializzati possono ritrovare figure professionali specialistiche familiari in prossimità della propria abitazione, con la possibilità di essere accompagnato nell’iter di cura completo. Questa presa in carico totale di solito assume estrema importanza per il paziente sia dal punto di vista medico che psicologico, con effetti positivi in termini di migliore qualità di vita auto-percepita.

D: A seguito dell’entrata in vigore della Legge Gelli-Bianco sulla nuova Responsabilità Civile per gli esercenti la professione sanitaria, quanto può essere importante, per lei, essere seguiti e informati sulla materia medmal da un consulente o broker specializzato?

R: In questo preciso momento storico penso sia molto importante per noi medici essere seguiti e informati da consulenti o broker specializzati. Purtroppo siamo stati poco abituati in passato a trattare temi del genere ma la società in cui viviamo e lavoriamo ci impone sempre più di aggiornarci anche in materie a noi meno familiari.

Ringraziamo la Dott.ssa Ilaria Umbro per il tempo dedicatoci. A breve nuovi aggiornamenti sulla materia medical malpractice!

Intervista_S.FILIPPO_NERI

Lo staff di medmalinsurance.it ha pensato bene di intervistare dei medici sugli argomenti trattati sinora, con particolare riguardo all’entrata in vigore delle Legge Gelli-Bianco. Conoscere le loro impressioni da vicino, sentire i loro commenti, i loro suggerimenti e, soprattutto, sapere che peso danno alla presenza del broker assicurativo, specialista nella medmal, nel loro quotidiano è per noi importante. In particolare quest’oggi abbiamo il piacere di intervistare la Dott.ssa Maria Teresa Mainelli, Dirigente Medico dell’ASL RM1 presso la Direzione Sanitaria del Presidio S.FILIPPO NERI di ROMA, specialista in Igiene e Medicina Preventiva.

D: Salve Dott.ssa Maria Teresa Mainelli e benvenuta su Medmalinsurance.it! Iniziamo subito con la prima domanda riguardante le novità introdotte dalla Legge 24/2017. Quali sono le sue prime impressioni? La riforma Gelli-Bianco rappresenterà veramente la fine della medicina difensiva?

R: Spero che con l’approvazione di tale legge finalmente, dopo anni di dibattiti e situazioni molto spiacevoli che spesso vengono concluse in tribunale, si possa instaurare innanzitutto un atteggiamento più sereno da parte dei cittadini e dei pazienti sull’operato dei medici che negli ultimi anni è andato diminuendo, con il parallelo aumento dei contenziosi medico-legali, garantendo contemporaneamente ai pazienti tempi più stretti per eventuali danni subiti e maggiore trasparenza e anche poi l’instaurarsi di una modalità di lavoro più serena e tutelata degli operatori sanitari stessi.

 D: Senza dubbio, con la Legge n. 24/2017 il legislatore ha inteso tipizzare la responsabilità medica, una necessità che nasce dall’incompletezza della Legge n. 189/2012. Secondo lei le novità introdotte porteranno a un reale alleggerimento della “colpa del medico”?

R: Non sono ancora in grado di dare una risposta chiara in tal senso, ma sicuramente il fatto che bisognerà attenersi a linee guida o, in loro mancanza alle buone pratiche cliniche pur sempre adeguate al singolo caso specifico, con tutta una serie di attività di gestione del rischio legato all’erogazione di prestazioni sanitarie, nelle singole strutture sanitarie, potrebbe rendere ancora più chiaro, trasparente ed evidente qualsiasi atto medico e/o sanitario, che spero porti a una riduzione anche dei contenziosi medico legali così aumentati negli ultimi anni e a una maggiore fiducia nella classe medica.

D: Il comma 4 dell’art. 12 della Legge 24/2017 prevede che il danneggiato potrà promuovere richiesta di risarcimento danni direttamente nei confronti della compagnia di assicurazione sia dell’esercente la professione  sanitaria sia della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata, cosa ne pensa?

R: Credo che, dopo un mancato tentativo obbligatorio di conciliazione con un meccanismo finalizzato a ridurre il contenzioso, la condizione spiegata nella domanda potrebbe portare a ritardi nella conclusione di eventuali sinistri, e anche ad azioni di rivalsa sui propri assicurati delle compagnie stesse, che dovranno definire dei “limiti contrattuali di copertura” e dei requisiti minimi con classi di rischio e massimali differenti.

D: Quanto può essere importante essere seguiti e informati sulla materia medical malpractice da un consulente/broker specializzato?

R: Credo che sia assolutamente fondamentale per i professionisti sanitari, abituati a vivere e lavorare in un ambiente assolutamente specifico e “atipico” rispetto ad altri, in cui si trattano questi argomenti in modo spesso superficiale e poco “tecnico”, essere seguiti e aggiornati da broker specializzati che quotidianamente affrontano tali ambiti. La classe dei medici, e dei professionisti sanitari in generale, è poco abituata ad affrontare, o meglio, a saper affrontare e capire certi temi che risultano “ingombranti” nel proprio lavoro, e che per i quali durante il percorso dei nostri studi non siamo stati affatto formati.

Ovviamente in tale periodo storico è impensabile che noi non dobbiamo aggiornarci e seguire costantemente la giurisprudenza che coinvolge il nostro operato perché, come in ogni ambito, “la conoscenza rende liberi”, anche supportati da specialisti della materia che tentano di farci capire argomenti tanto ostici per la nostra forma mentis.

Grazie mille Dott.ssa Maria Teresa Mainelli per le sue risposte e per la sua disponibilità. Presto nuovi aggiornamenti sulla materia!

Ottobre Responsabilità del dentistaCome giustamente citato dal titolo di questo articolo, trovandoci in ottobre, mese della prevenzione dentale, sarebbe opportuno soffermarci sulla responsabilità del medico chirurgo specialista in odontoiatria o semplicemente dentista.

Questa è un’attività particolare, che ha portato la giurisprudenza e la tecnica assicurativa a esaminare specifiche problematiche e mirati rischi inerenti la responsabilità professionale che va ben oltre il rapporto di cura con il paziente stesso. Identifichiamo, comunque, questo tipo di rapporto regolato dagli artt. 2222 c.c. e s.s.. Più in particolare è un contratto che, in base a quanto previsto dall’art. 2, L. 24/07/1986, n. 409 ha a oggetto le attività riguardanti la diagnosi e la terapia delle malattie e anomalie congenite e/o acquisite dei denti, nonché la prevenzione e la riabilitazione odontoiatrica.

Di conseguenza, sono proprie di questo rapporto le regole della responsabilità contrattuale.

L’odontoiatra risponde civilmente anche per i danni cagionati dai propri collaboratori, ovviamente, indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro sussistente tra loro. Il medico deve, come tutti, informare il cliente e predisporre, prima dell’intervento, tutti i controlli necessari e opportuni a quel determinato trattamento.

L’operato dell’odontoiatra è, seppur materia delicata, facilmente valutabile nell’eventuale fase giudiziale mediante apposita consulenza tecnica d’ufficio, poiché, la prestazione dello stesso avviene sui cosiddetti tessuti duri del corpo umano. La tracciabilità sul piano causale del pregiudizio lamentato connesso all’esecuzione della prestazione medica è, dunque, documentale. Il danneggiato, che agisce per far valere i diritti dell’obbligazione contratta, deve sempre dedurre l’inesatto adempimento della prestazione sanitaria e deve provare il rapporto contrattuale, nonché l’insorgenza della patologia provocata dall’inadempimento del professionista, restando sempre a carico del medico e/o della struttura sanitaria la dimostrazione che tale inadempimento non si sia verificato. Citando la Suprema Corte di Cassazione n. 15993 del 21.07.2011 e n. 3520 del 14.02.2008:

“In tema di responsabilità dell’odontoiatra lo sforzo probatorio dell’attore può non spingersi oltre la deduzione di qualificate inadempienze in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, restando poi a carico del convenuto l’onere di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia può essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non ha avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno”

Va ricordato che la maggior parte degli studi dentistici italiani sono in regime libero professionale, cioè lavoratori autonomi, studi associati o, addirittura, società di persone/capitale, che si avvalgono della collaborazione di personale dipendente, terzi sostituti o collaboratori (odontoiatra, igienista dentale, assistente alla poltrona ecc). Il titolare della struttura è, e rimane, responsabile per tutti i suoi collaboratori. Nel caso di lavori complessi, in cui si alternano diversi professionisti sovrapponendosi nelle diverse fasi di terapia, può risultare talvolta difficile definire i profili di responsabilità ma si possono comunque identificare due situazioni che presentano significative peculiarità: può accadere che il dentista sia alle dipendenze di uno studio o ente (art. 1218 c.c. Responsabilità del debitore; art. 1228 c.c. Responsabilità per fatto degli ausiliari; art. 2049 c.c. responsabilità dei padroni e dei committenti) oppure si può trattare di un rapporto occasionale ed è possibile attribuire la responsabilità al medico sostituto. In questo si identifica ancor di più il tema del consenso informato, ove andrà specificata l’autorizzazione del paziente a farsi curare dal sostituto del professionista interpellato, acquisita nello stesso documento in modo esplicito. Per quanto riguarda il personale dipendente dello studio esso sarà assunto secondo il CCNL dei dipendenti di studi professionali e il mansionario deve essere limitato a operazioni utili a facilitare l’azione del dentista. Tutto il personale deve essere adeguatamente istruito e controllato e tutte le operazioni devono essere eseguite sotto la direzione sanitaria e la supervisione del medico dentista, a tal uopo si vuole sottolineare la mancanza di scuole professionali atte alla preparazione al ruolo di ausiliari alla professione dell’odontoiatra.