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AmTrustAmTrust, società tra i principali gruppi assicurativi internazionali e leader in Italia nel mercato della Responsabilità Civile Sanitaria, propone una versione totalmente rinnovata della propria soluzione dedicata all’area medica.

Sorta in forma collettiva, la polizza Colpa Grave è da oggi disponibile anche nella linea persona e recepisce le novità introdotte dalla Legge Gelli.

AmTrustNuovaColpaGrave è la polizza RC Professionale studiata appositamente per tutelare i medici che prestano la propria attività presso aziende sanitarie, pubbliche e private, dai rischi connessi allo svolgimento della professione. La soluzione opera in Claims Made, ovvero quando l’assicurato riceve la richiesta di risarcimento, durante il periodo di polizza, per eventi accaduti nei dieci anni precedenti.

AmTrustNuovaColpaGrave prevede inoltre:

  • La scelta del massimale, tra 1, 2 o 5 milioni di Euro.
  • La copertura della responsabilità amministrativa, o surrogazione dell’impresa di assicurazione dell’Azienda Sanitaria Locale o Struttura Sanitaria Pubblica.
  • La flessibilità nel coprire la carriera professionale nei passaggi da dipendente pubblico a privato e viceversa.
  • La rivalsa o surrogazione dell’impresa di assicurazione della Struttura Sanitaria Privata.

NuovaColpaGrave potrà essere ulteriormente completata con:

  • La copertura di eventuali perdite patrimoniali legate al danno reputazionale, o da violazione del Codice della Privacy (Nuovo GDPR), entro un limite del 10% del danno indennizzato.
  • Una postuma di 10 anni per la cessazione definitiva dell’attività, e volontaria in caso di cessazione del contratto, entrambe attivabili anche dagli eredi.
  • La possibilità di assicurarsi, anche nel caso in cui negli ultimi dieci anni si sia già stati oggetto di condanna per Colpa Grave, per un importo pari o inferiore a € 5.000.
  • La copertura Responsabilità Civile e Amministrativa per danni derivanti da interventi di primo soccorso per dovere di solidarietà, emergenza o soccorso sanitario, fino a un importo di 1 milione di Euro.

NuovaColpaGrave è disponibile da oggi anche presso di noi. Vuoi chiedere info? Clicca qui.

Claudio Grotti Medical InsuranceProseguono le interviste su medmalinsurance.it e questa volta è il turno di Claudio Grotti, collaboratore di Mediass S.p.A., con il quale potremo avere un punto di vista differente da quello sinora presentato intervistando operatori del settore medico-sanitario. Classe 1975, negli anni duemila approccia al settore assicurativo del Ramo Danni, specializzandosi nelle Globali Fabbricati, differenziando, nel 2007, le proprie mire clientelari dagli immobili al rischio medico sanitario, del quale ne fa il proprio core business. Dal 2016 prosegue il percorso professionale nel brokeraggio assicurativo assieme a Riccardo Donati nella filiale Donati Assicurazioni s.a.s.

 

D: Salve Claudio Grotti e benvenuto su medmalinsurance.it o almeno benvenuto nel ruolo di intervistato! Concentrandoci sulle novità introdotte dalla Legge 24/2017, quali sono le prime impressioni? La riforma Gelli-Bianco rappresenta la fine della medicina difensiva?

R: Buongiorno. L’augurio che ci facciamo tutti, e per tutti intendo non solo gli operatori che lavorano nel settore sanitario ma anche gli Assicuratori, i colleghi intermediari e i cittadini stessi, coincide pienamente con l’obbiettivo che la Legge 24/2017 si è prefissata con il proprio nascere ed evolversi: la fine della medicina difensiva.

A oggi non si può dire che lo abbia fatto. Si tratta di una legge monca di quelle norme attuative che delineerebbero, in modo assoluto, tanti buchi normativi che finora sono stati colmati, seppur parzialmente, dalle interpretazioni giurisprudenziali di una o più Supreme Corti. Il nostro sito nasce proprio per gli esercenti la professione sanitaria, per rendere loro chiara e semplice la lettura del testo normativo e delle successive norme attuative. Non solo, medmalinsurance.it illustrerà i casi più disparati di medmal che hanno afflitto la loro categoria in passato e che continuano a fare “statistica” assicurativa/giurisprudenziale,al fine di fare formazione e informazione su questo delicato argomento. A tal proposito la sensibilizzazione a dotarsi di un consulente assicurativo indipendente, quale il broker, può alleggerirli di questo enorme e delicato problema che sino a oggi non ha reso semplice il loro operato, vittime, sia a torto che a ragione, di quel comparto di professionisti privi di deontologia e scrupoli, non solo nei confronti della sanità e  dell’utente finale (paziente), ma soprattutto della collettività che, in un modo o nell’altro, ne ha pagato le conseguenze in termini economici.

D: Senza dubbio, con la Legge n. 24/2017 il legislatore ha inteso tipizzare la responsabilità medica, una necessità che nasce dall’incompletezza della Legge n. 189/2012. È possibile che le novità introdotte portino a un reale alleggerimento della “colpa del medico”? Inoltre il danneggiato potrà avere un indennizzo diretto dall’assicurazione, cosa comporterà?

R: Come ho già detto nella risposta alla domanda precedente la Legge 189/2012 era paragonabile a una ottima traccia di un tema delle superiori se non fosse per il fatto che era tutto da svolgere. La giurisprudenza ha fatto da padrona incontrastata ed è giustissimo che oggi il Legislatore si sia assunto le proprie responsabilità formulando un impianto normativo che seppur ancora scevro di quelle risposte, risulta essere comunque un primo passo verso una chiarezza di fondo. Inoltre, sempre nell’ottica di snellimento delle pratica di risarcimento danni sia in favore del paziente ma, da non sottovalutare, in favore della struttura/esercente sanitaria, il Legislatore ha predisposto, sulla falsa riga della polizza RCA, l’indennizzo diretto dall’assicurazione. Certamente un’innovazione senza pari, considerati i lunghissimi tempi per i quali siamo abituati, seppur lunghi saranno i tempi d’attuazione: innanzitutto va ricordato che è vero che gli esercenti e le strutture hanno l’obbligo di dotarsi di apposita copertura ma è pur vero che gli Assicuratori non hanno l’obbligo a contrarre; da qui si dipana una serie di problemi legati a quella fuga dall’assunzione del rischio medmal da parte delle compagnie assicuratrici a cui abbiamo assistito negli ultimi anni e dei pochissimi competitor (si contano sulle dita di una mano) rimasti sul mercato. Quanto riportato è, a mio parere, una palese espressione di poco interesse nell’assumere questa tipologia di rischio che, in mancanza di un rigore normativo, potrebbe portare, in considerazione dell’indennizzo diretto, a un ulteriore giro di vite per le compagnie rimaste.

D: Finora, anche nelle precedenti interviste, si è parlato della figura del medico in generale, con un particolare occhio di attenzione a professionisti con anni di carriera sulle spalle. Ma come si configura la Responsabilità Civile per gli esercenti la professione sanitaria per tirocinanti e specializzandi?

R: Non dobbiamo cadere nell’errore di confondere la figura di tirocinante per la professione non specialistica e lo specializzando: la prima figura delinea la preparazione all’esercizio della professione non specialistica che si compie mediante un addestramento presso una o più strutture scelte in accordo con l’ateneo nel quale il tirocinante studia. La responsabilità civile di conseguenza ricade sull’ateneo e sulla struttura pubblica/privata nel quale quest’ultimo effettua l’addestramento.

Per quanto riguarda lo specializzando, trattasi di una figura già delineata, dottore in medicina e chirurgia, già pronto a entrare nel mondo del lavoro, come dipendente di struttura pubblica o privata o in alternativa come libero professionista, potrà quindi coprirsi dal rischio a seconda del tipo di profilo lavorativo. Le compagnie, attualmente, tengono conto della differenza tra specialista e specializzando, attuando un tasso minore e comunque diversificato a seconda della specializzazione da conseguire e a seconda dell’età dell’assicurando.

D: Dunque, a seguito dell’entrata in vigore della Legge Gelli-Bianco, quanto può essere importante essere seguiti e informati sulla materia medmal da un consulente o broker specializzato?

R: Sicuramente essenziale. Un consulente assicurativo indipendente e sciolto da ogni legame con gli Assicuratori, specializzato in uno o massimo due settori di rischio, con la propria esperienza tecnica e conoscenza normativa, risulta essere indispensabile per ogni tipologia di cliente, soprattutto in un comparto così complicato come la sanità e soprattutto per figure professionali come i medici che passano la loro vita in un continuo movimento tra corsia, ricerca e studio, in una battaglia incessante per la salute.

Grazie a Claudio Grotti per la disponibilità. Presto nuovi aggiornamenti sulla materia medical malpractice!

Gelli dichiarazioniDurante una tavola rotonda tra legislatore, istituzioni ed operatori del settore organizzata da Assiteca il 07/11/2017, Federico Gelli ha dichiarato: “Per la prima volta  introduciamo il diritto alla sicurezza delle cure come parte integrante del diritto costituzionale alla salute. Il risk management viene messo a regime per tutte le strutture sanitarie, tutte le regioni, quindi, sono adesso chiamate a rilevare i dati e il decreto attuativo, che istituisce l’Osservatorio Nazionale presso l’Agenas, è già stato varato. I dati sono fondamentali in questo comparto e perciò è necessario passare dalla documentazione sanitaria cartacea, che è da terzo mondo, a quella elettronica. Ed è importante anche l’altro decreto attuativo, già approvato, sui requisiti delle società scientifiche accreditate, perché si riduce la giungla delle 600 società che esistevano fino a oggi”.

Sulle future norme il relatore della legge ha detto: “Entro gennaio ci sarà un unico decreto attuativo che affronterà tre delicate questioni assicurative ancora irrisolte: la retroattività e l’ultrattività delle polizze, i requisiti minimi per le assicurazioni e le autoassicurazioni, l’istituzione del Fondo di Garanzia per i pazienti danneggiati presso la Consap, che sarà sostitutivo del Fondo di Solidarietà previsto dal decreto Balduzzi, che invece verrà abrogato grazie all’approvazione anche da parte del Senato (dopo il via libera della Camera) del decreto sulle professioni sanitarie”.

Gelli ha infine comunicato che “entro un mese, invece, arriverà anche il decreto attuativo che definirà le modalità di definizione delle linee guida da parte dell’Istituto Superiore di Sanità”.

Gelli ha concluso il proprio intervento dichiarando che “la legge è un punto di partenza e non di arrivo, se riusciamo con i decreti attuativi a farla diventare finalmente operativa”.

Intervista Ilaria Umbro GeramedProsegue il lavoro di medmalinsurance.it e, visto l’avvicinarsi del 21 ottobre con l’inaugurazione del 1° Incontro Nefrologico Tiberino, il nostro staff ha deciso di intervistare la Dott.ssa Ilaria Umbro, Medico Nefrologico presso Geramed, il Centro Dialisi sito a Fiano Romano (Roma), e Direttore Scientifico del convegno. Con questo articolo speriamo di fare maggiore luce sulle tematiche trattate durante l’evento, senza però escludere un punto di vista differente sugli effetti riguardanti l’entrata in vigore delle Legge Gelli-Bianco.

D: Salve Dott.ssa Ilaria Umbro e benvenuta su medmalinsurance.it! Iniziamo subito con la prima domanda riguardante l’evento che si svolgerà il 21 ottobre, ovvero il 1° Incontro Nefrologico Tiberino. Da dove nasce l’esigenza di organizzare questo convegno?

R: Salve e grazie a voi per la possibilità offertami di divulgare maggiormente le finalità di questo evento.

Il 1° Incontro Nefrologico Tiberino – Nefrologia e Medicina del Territorio nasce dalla necessità di sensibilizzare il più possibile sull’importanza delle malattie renali che colpiscono circa il 10% della popolazione e non sempre si manifestano con sintomi importanti. Pertanto per fare diagnosi precoce è necessario che il medico sia sensibilizzato a questo tipo di problematiche andando a ricercare attivamente dei segni silenziosi, semplicemente attraverso la prescrizione di esami ematochimici e urinari molto semplici e poco costosi.

Recentemente, sul Giornale Italiano di Nefrologia è stata infatti espressa la necessità di “mettere in atto campagne volte a una maggiore conoscenza non solo della nefrologia, ma soprattutto delle malattie renali nelle loro varie articolazioni che vanno dalla prevenzione alle terapie mediche e sostitutive. Solo così si riuscirà a combattere patologie nefrologiche che sono estremamente invalidanti e che spesso pregiudicano qualità di vita e sopravvivenza.”

D: L’evento del 21 ottobre ha come suo focus la Nefrologia e Medicina del Territorio. A tal proposito come si svolgerà l’evento e perché è importante informare, in particolar modo, i medici di famiglia riguardo i servizi di emodialisi sul territorio? Ma, soprattutto, quanto è rilevante nella vita di un dializzato avere un punto di riferimento sul territorio, attrezzato da un punto di vista diagnostico-terapeutico?

R: Oltre a offrire una panoramica sulla epidemiologia delle malattie renali e sull’importanza della prevenzione, l’evento sarà svolto con l’intento di illustrare i servizi presenti sul nostro territorio e le modalità di erogazione degli stessi, individuando i percorsi diagnostico-terapeutici migliori per il paziente, attuabili grazie a una ottimale collaborazione tra nefrologo e medico di medicina generale.

Il Centro Dialisi è parte integrante delle risorse del territorio: un punto di riferimento importante che consente un servizio ambulatoriale e terapeutico specifico dove i pazienti dializzati possono ritrovare figure professionali specialistiche familiari in prossimità della propria abitazione, con la possibilità di essere accompagnato nell’iter di cura completo. Questa presa in carico totale di solito assume estrema importanza per il paziente sia dal punto di vista medico che psicologico, con effetti positivi in termini di migliore qualità di vita auto-percepita.

D: A seguito dell’entrata in vigore della Legge Gelli-Bianco sulla nuova Responsabilità Civile per gli esercenti la professione sanitaria, quanto può essere importante, per lei, essere seguiti e informati sulla materia medmal da un consulente o broker specializzato?

R: In questo preciso momento storico penso sia molto importante per noi medici essere seguiti e informati da consulenti o broker specializzati. Purtroppo siamo stati poco abituati in passato a trattare temi del genere ma la società in cui viviamo e lavoriamo ci impone sempre più di aggiornarci anche in materie a noi meno familiari.

Ringraziamo la Dott.ssa Ilaria Umbro per il tempo dedicatoci. A breve nuovi aggiornamenti sulla materia medical malpractice!

Ottobre Responsabilità del dentistaCome giustamente citato dal titolo di questo articolo, trovandoci in ottobre, mese della prevenzione dentale, sarebbe opportuno soffermarci sulla responsabilità del medico chirurgo specialista in odontoiatria o semplicemente dentista.

Questa è un’attività particolare, che ha portato la giurisprudenza e la tecnica assicurativa a esaminare specifiche problematiche e mirati rischi inerenti la responsabilità professionale che va ben oltre il rapporto di cura con il paziente stesso. Identifichiamo, comunque, questo tipo di rapporto regolato dagli artt. 2222 c.c. e s.s.. Più in particolare è un contratto che, in base a quanto previsto dall’art. 2, L. 24/07/1986, n. 409 ha a oggetto le attività riguardanti la diagnosi e la terapia delle malattie e anomalie congenite e/o acquisite dei denti, nonché la prevenzione e la riabilitazione odontoiatrica.

Di conseguenza, sono proprie di questo rapporto le regole della responsabilità contrattuale.

L’odontoiatra risponde civilmente anche per i danni cagionati dai propri collaboratori, ovviamente, indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro sussistente tra loro. Il medico deve, come tutti, informare il cliente e predisporre, prima dell’intervento, tutti i controlli necessari e opportuni a quel determinato trattamento.

L’operato dell’odontoiatra è, seppur materia delicata, facilmente valutabile nell’eventuale fase giudiziale mediante apposita consulenza tecnica d’ufficio, poiché, la prestazione dello stesso avviene sui cosiddetti tessuti duri del corpo umano. La tracciabilità sul piano causale del pregiudizio lamentato connesso all’esecuzione della prestazione medica è, dunque, documentale. Il danneggiato, che agisce per far valere i diritti dell’obbligazione contratta, deve sempre dedurre l’inesatto adempimento della prestazione sanitaria e deve provare il rapporto contrattuale, nonché l’insorgenza della patologia provocata dall’inadempimento del professionista, restando sempre a carico del medico e/o della struttura sanitaria la dimostrazione che tale inadempimento non si sia verificato. Citando la Suprema Corte di Cassazione n. 15993 del 21.07.2011 e n. 3520 del 14.02.2008:

“In tema di responsabilità dell’odontoiatra lo sforzo probatorio dell’attore può non spingersi oltre la deduzione di qualificate inadempienze in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, restando poi a carico del convenuto l’onere di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia può essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non ha avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno”

Va ricordato che la maggior parte degli studi dentistici italiani sono in regime libero professionale, cioè lavoratori autonomi, studi associati o, addirittura, società di persone/capitale, che si avvalgono della collaborazione di personale dipendente, terzi sostituti o collaboratori (odontoiatra, igienista dentale, assistente alla poltrona ecc). Il titolare della struttura è, e rimane, responsabile per tutti i suoi collaboratori. Nel caso di lavori complessi, in cui si alternano diversi professionisti sovrapponendosi nelle diverse fasi di terapia, può risultare talvolta difficile definire i profili di responsabilità ma si possono comunque identificare due situazioni che presentano significative peculiarità: può accadere che il dentista sia alle dipendenze di uno studio o ente (art. 1218 c.c. Responsabilità del debitore; art. 1228 c.c. Responsabilità per fatto degli ausiliari; art. 2049 c.c. responsabilità dei padroni e dei committenti) oppure si può trattare di un rapporto occasionale ed è possibile attribuire la responsabilità al medico sostituto. In questo si identifica ancor di più il tema del consenso informato, ove andrà specificata l’autorizzazione del paziente a farsi curare dal sostituto del professionista interpellato, acquisita nello stesso documento in modo esplicito. Per quanto riguarda il personale dipendente dello studio esso sarà assunto secondo il CCNL dei dipendenti di studi professionali e il mansionario deve essere limitato a operazioni utili a facilitare l’azione del dentista. Tutto il personale deve essere adeguatamente istruito e controllato e tutte le operazioni devono essere eseguite sotto la direzione sanitaria e la supervisione del medico dentista, a tal uopo si vuole sottolineare la mancanza di scuole professionali atte alla preparazione al ruolo di ausiliari alla professione dell’odontoiatra.

Incontro Nefrologico TiberinoIl 21 ottobre 2017 si terrà il 1° Incontro Nefrologico Tiberino “Nefrologia e Medicina del Territorio” presso Castello Orsini a Fiano Romano (Roma).

Le finalità del convegno riguardano, principalmente, la conoscenza dei servizi sul territorio e la modalità di erogazione degli stessi. Così, attraverso l’esplorazione dei diversi servizi, si esporranno le soluzioni più appropriate per le diverse esigenze diagnostico-terapeutiche. Tra gli obiettivi vi è anche la sensibilizzazione a un servizio domiciliare diffuso che consenta ai pazienti con mobilità ridotta di usufruire del servizio stesso presso un centro attrezzato, situato in prossimità della propria abitazione.

 

Di seguito il programma dell’evento:

 

1° Incontro Nefrologico Tiberino

 

 

La responsabilità medica parlamento italianoSi vuole riportare nel presente articolo una tabella comparativa che riassume le differenze sostanziali tra le due grandi riforme che hanno segnato la responsabilità civile nell’area medico-sanitaria, estratte dall’opera La responsabilità medica dopo la riforma Gelli – Bianco (legge 24/2017) di Roberto Francesco Iannone, Editrice ADMAIORA:

 

Responsabilità medica allo stato della Legge Balduzzi

Natura Contrattuale

Struttura sanitaria: contratto atipico di spedalità

Medico: contatto sociale

Prescrizione 10 anni
Oneri probatori del paziente Il paziente deve provare l’esistenza del contratto e allegare l’inadempimento
Distinzione obbligazioni di mezzi e di risultato Non rilevante

Responsabilità medica dopo la legge 24/2017

Natura Contrattuale/aquiliana (doppio binario)

Struttura sanitaria: contratto atipico di spedalità

Medico: 2043 c.c.

Prescrizione 10 anni per l’azione verso la struttura sanitaria

5 anni per l’azione diretta nei confronti del medico

Oneri probatori del paziente Il paziente deve provare l’esistenza del contratto e allegare l’inadempimento quando agisce nei confronti della struttura.

Il paziente deve provare i dolo o la colpa grave, il danno ingiusto e il nesso causale quando agisce contro il medico.

Distinzione di obbligazioni di mezzi e di risultato Non rilevante
Azione diretta nei confronti della Compagnia di Assicurazione Sì, possibile, ma il medico è litisconsorte necessario.

Balduzzi – Gelli/Bianco: il grande scontro

Tema Legge Balduzzi Legge Gelli
Responsabilità Penale Art. 3 Legge Balduzzi: L’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve L’art. 6 del Ddl prevede l’inserimento dell’art. 590-sexies c.p.: “Se i fatti di cui agli articoli 589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni personali colpose) sono commessi nell’esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma.

Qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto.”


COSA CAMBIA

L’abbandono della distinzione tra colpa lieve e colpa grave impone una rilettura dell’atipica depenalizzazione anche se la previsione di non punibilità, contenuta nella Legge Gelli, in quanto circoscritta alla sola imperizia e condizionata dall’applicazione corretta delle linee guida, lascia intendere che l’individuazione di tale “imperizia perita” non sarà praticata agevolmente. Ritengo quindi che la norma, se non rieditata, non sia in grado di alleggerire, come paventato, la responsabilità penale dell’esercente. Va suggerita, semmai, la definitiva applicazione, anche nel processo penale, dei principi derivanti dall’art. 2236 c.c. cosi che, piuttosto, sia considerata non punibile la condotta imperita allorché la difficoltà del caso travalichi l’impegno diligente pur espresso dal sanitario, ferme l’inescusabilità delle condotte ispirate invece a imprudenza e negligenza.


RESPONSABILITÀ CIVILE

Legge Balduzzi Legge Gelli
L’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l’obbligo di cui all’art. 2043 c.c.. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo. La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell’adempimento della propria obbligazione, sia avvalga dell’opera di esercenti la professione sanitaria anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nelle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell’ambito di attività sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina. 3. L’esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell’adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell’esercente la professione sanitaria ai sensi dell’articolo 5 della presente legge e dell’articolo 590-sexies del codice penale, introdotto dall’articolo 6 della presente legge. 4. Il danno conseguente all’attività della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata, e dell’esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private.

ASL medici di famigliaUn altro dei quesiti trattati lungamente dalla giurisprudenza e dagli esperti del settore della Medical Malpractice, riguarda la responsabilità del medico di famiglia, o medico di base, convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale e, ancor di più, come e se si configura una responsabilità di tipo contrattuale dell’Azienda Sanitaria Locale, in caso di errore del medico generico.

Secondo un primo orientamento giurisprudenziale tenuto in considerazione sino alla vigilia del cambiamento dello scenario normativo, non si prefigurerebbe alcun inadempimento della ASL, visto che il rapporto medico/paziente è assolutamente indipendente dal punto di prestazionale. Quindi gli obblighi assunti dal S.S.N. attraverso le ASL sono meramente organizzativi, considerato che l’instaurato medico/paziente è completamente autonomo e senza alcuna vigilanza da parte dell’ente sul professionista. Per di più, un medico può convenzionarsi solo se in possesso dei requisiti elencati dall’art. 2 D.P.R. del 14/02/1992 n. 218, che assieme a quanto premesso, rende la relazione con l’assistito equivalente al rapporto tra professionista privato/paziente.

Successivamente è stato preso un altro orientamento, nel quale si è teso a dimostrare la responsabilità contrattuale art. 1228 c.c. dell’ASL, per l’errore medico commesso dall’esercente la professione sanitaria convenzionato. Di fatto il 27/03/2017 con sentenza n. 6243, la Suprema Corte spiega che <<posto che l’assistenza medico – generica si configura, nei limiti in cui la legge ne assicura l’erogazione, come diritto soggettivo, pieno e incondizionato dell’utente del S.S.N., questi è creditore nei confronti dell’ASL, che in quanto soggetto pubblico ex lege tenuto a erogare detta prestazione curativa (per conto S.S.N.) assume la veste di “debitore”. Il “debitore”ASL, nell’erogare la prestazione curativa dell’assistenza medico generica, si avvale, poi di personale medico dipendente o in rapporto di convenzionamento.>> Da tale pronuncia ne scaturisce, così come nell’ente ospedaliero, una responsabilità civile di tipo contrattuale, art. 1228 c.c.,  nei confronti dell’Azienda Sanitaria Locale e una di tipo extracontrattuale art. 2043 c.c. nei confronti del medico. Ne viene per logica dedurre che in capo alla ASL esiste un’obbligazione ex lege di prestare l’assistenza medico-generica. Questa viene adempiuta attraverso il medico in rapporto o dipendenza, quindi soggetto alla sola responsabilità civile da danno erariale per dolo e colpa grave o tramite rapporto in regime di convenzionamento quindi soggetto a responsabilità civile extracontrattuale art. 2043 c.c., nonché alla rivalsa dell’ente nei confronti dell’esercente sia in modalità diretta, nei confronti della sua compagnia di assicurazione, che indiretta, nei confronti del professionista stesso.

È opportuno sottolineare che il primo baluardo a difesa del rischio di responsabilità civile della struttura sanitaria, in particolare quella privata, è sicuramente una copertura assicurativa.

Di rilevante importanza è il regime di efficacia temporale della copertura, così come richiesto dall’art. 1917 c.c. ossia che l’evento dannoso faccia riferimento “al tempo dell’assicurazione”. Su questo tema, nella storia delle assicurazioni e dei normativi di polizze R.C., si trovano due modalità operative: il regime loss occurance e il regime claim made.

Nel primo caso la copertura si attiva se l’accadimento e/o il danno si verifichi nel periodo di efficacia della polizza; nel secondo caso, la copertura si attiva se sia la richiesta di risarcitoria che l’evento dannoso avvengano nel periodo di efficacia della polizza o entro un termine, cosiddetto, di retroattività che, per contratti stipulati successivamente all’entrata in vigore della Legge 24/2017, è pari a 10 anni (art. 11); precedentemente tale clausola variava da contratto a contratto in base ai testi di polizza e alle scelte dei singoli assicurati.

Una ulteriore soluzione da attuare è l’azione di regresso della struttura sanitaria nei confronti del medico o dell’equipe, autori dell’evento dannoso. Ovviamente la solidarietà, trattata nel precedente articolo, non influenza assolutamente i rapporti interni tra condebitori solidali (Cass. 22/11/1985 n. 5802). Ne consegue che il danneggiato potrà esercitare il suo diritto al risarcimento nei confronti della struttura o del medico, che pagando libererà l’altra parte dal debito con il danneggiato e successivamente la parte soccombente potrà esercitare azione di regresso ai sensi dell’art. 1299 c.c.

Di sovente capita che a entrambe le parti vengano attribuiti diversi tipi di responsabilità e che concorsualmente abbiano contribuito alla produzione dell’evento. Entrambe, in questo modo, risultino debitrici in misura diversa rispetto al danneggiato seppur solidali tra loro nella stessa obbligazione (ad esempio quando oltre all’errore medico si dovessero palesare carenze nella struttura organizzativa o strutturale della clinica).

assicurazione strutture sanitarieAltro rimedio è la chiamata a garanzia della compagnia assicurativa.

In base all’attuale normativa, è pacifico che la struttura risponda per i propri dipendenti, meno chiara è sempre stata l’individuazione della responsabilità per i professionisti che operano all’interno della stessa struttura con diverso regime o rapporto lavorativo. Per molto tempo si è affermato con convinzione, attraverso varie pronunce giurisprudenziali che la responsabilità della struttura fosse conclamata solo in due casi:

  1. rapporto di lavoro subordinato struttura/medico;
  2. contratto diretto tra paziente e struttura, quest’ultima sceglieva il medico (professionista/dipendente) da affidare all’obbligato.

In tutti gli altri casi, la maggior parte, in cui il contratto sociale era paziente/medico e quest’ultimo, in un momento successivo, sceglieva la struttura e i locali dove svolgere il proprio operato, individuare e attribuire responsabilità alla Clinica diveniva sempre più complicato, per due essenziali motivi: prima di tutto la Casa di Cura si limitava alla fornitura del vitto e dell’alloggio e della locazione delle eventuali sale operatorie; secondo, questa era totalmente estranea all’operato del medico.

L’attuale normativa, nonostante gli orientamenti giurisprudenziali passati, ascrive alla struttura una responsabilità di tipo contrattuale nei confronti del danneggiato (art. 1218 c.c.) e una responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c.) al medico professionista che opera all’interno della stessa e con la quale non esista alcun vincolo di subordinazione. Tale fondamento normativo deriva dalla stretta connessione tra le due figure interdipendenti tra di loro, nella quale il medico si configura come “ausilio necessario” all’attività d’impresa della Clinica e quest’ultima concorre al rischio d’impresa, ivi compreso quello della distribuzione delle competenze tra i vari operatori, delle quali il titolare d’azienda risponde (art. 1228 c.c.). La prestazione del medico è indispensabile alla Casa di Cura per adempiere alle obbligazioni assunte con i propri clienti/pazienti.

Legge 24/2017L’obbiettivo di questo articolo è quello di fare focus sulla parte essenziale di tutta le Legge 24/2017 contenuta nell’art. 10 e specificatamente, su quelle lacune della norma, demandate e posticipate a 90 e 120 giorni dall’entrata in vigore della legge e meglio specificate nei commi 5, 6 e 7 del medesimo articolo.

Il comma 5, specifica come, con decreto da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (quindi 31 luglio 2017), il Ministero dello Sviluppo Economico, insieme al Ministero della Salute, dovrà definire i criteri e le modalità per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo IVASS sulle imprese di assicurazione che intenderanno stipulare polizze con strutture ed esercenti la professione sanitaria. Si intende creare quel comparto di regolamenti interni all’Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private, che definirà i confini territoriali nei quali potrà muoversi un’impresa di assicurazione che, intenderà, a seguito della pubblicazione di tutti i criteri, stipulare polizze a copertura del rischio di responsabilità civile professionale dell’area medico sanitaria.

Il comma 6 dell’art. 10 L. 24/2017 sancisce l’essenza di tutto il lavoro svolto dal legislatore nella parte tecnico-assicurativa. Il Ministero dello Sviluppo Economico assieme al Ministero della Salute, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Regioni e province autonome di Trento e Bolzano, IVASS, ANIA, Associazioni nazionali rappresentative delle strutture private che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie, la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, le Federazioni nazionali e dei collegi delle professioni sanitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali interessate, nonché le associazioni di tutela dei cittadini e dei pazienti, con decreto da emanare entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge (quindi 31 agosto 2017) dovrà stabile quei requisiti e quelle regole la cui assenza, già dall’emanazione della norma, ha comportato l’inoperabilità dell’obbligo di assicurazione:

  1. Requisiti minimi delle polizze della struttura e degli esercenti la professione sanitaria con classi di rischio e massimali differenziati;
  2. Requisiti e condizioni delle altre analoghe misure anche di assunzione diretta del rischio con previsione a bilancio del fondo rischi e fondo riservazione risarcimenti per sinistri denunciati;
  3. Regole per il trasferimento del rischio in caso di subentro contrattuale di impresa di assicurazione.

Fino a quella data e senza questi punti fissi, l’applicazione della norma è inefficace e inoperabile.

Il comma 7, il Ministero dello Sviluppo Economico assieme al Ministero della Salute, Ministero dell’Economia e delle Finanze sentito l’IVASS, sempre entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge (entro il 31 agosto 2017), dovrà individuare con apposito decreto,  i dati delle polizze stipulate dalle strutture pubbliche e private (commi 1 e 2) e  le altre analoghe misure (commi 1 e 6) e stabilirà le modalità di comunicazione di tali dati delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private e degli esercenti le professioni sanitarie all’Osservatorio (art. 3) oltre alle modalità e termini di accesso a tali dati

Attendiamo fiduciosi per l’uscita dei decreti attuativi e, pieni di curiosità, il feedback delle imprese assicuratrici in merito a questa rivoluzione del mercato.