Cosa
è successo nel comparto corporate,
per enti sanitari pubblici e privati, dopo l’uscita della Legge Gelli-Bianco,
nell’ambito assicurativo?
Durante
l’anno 2017 il numero di strutture sanitarie pubbliche assicurate con polizze a
copertura della responsabilità civile sanitaria è diminuito: le recenti
statistiche Ivass, pubblicate dall’ente, rivelano che più del 50% delle
strutture, assicurate nel 2010, al 2017 risultavano scoperte; non solo, i premi
raccolti nell’ultimo anno sono in calo del 2,4% rispetto al 2016.
Questi
dati delineano come l’entrata della Legge Gelli abbia avuto un effetto
contrario rispetto a quello che, molto probabilmente, si era prefigurato il
legislatore. La norma di fatto non rende obbligatoria completamente la stipula
di una polizza di Responsabilità Civile anzi lascia aperto (normandolo) il
canale delle analoghe misure. Così, in assenza di organi di controllo o regimi
sanzionatori, la facoltà di assicurarsi con apposito contratto resta nel limbo
(questo discorso, ovviamente, vale solo per le strutture, pubbliche o private
che siano).
Si
spera che i regolamenti attuativi, in fase di realizzazione, possano aiutare a
invertire questo trend ma quello che appare è che, soprattutto nel pubblico,
stia prendendo piede la cosiddetta auto-ritenzione, ovvero sviluppare delle
vere e proprie gestioni del rischio per ogni singola Regione o A.S.L. con un
sostanziale ricarico della spesa risarcitoria a carico del bilancio sanitario
del singolo ente (ndr: ma la Legge non
serviva proprio a decomprimere la pressione delle voci di spesa dei bilanci?).
Una funzione, quella dell’auto-ritenzione, cui le Regioni stesse non sarebbero
adeguatamente preparate nemmeno attraverso regolamenti disciplinati dalla
normativa vigente, finendo per porre a carico di tutti gli eventuali
risarcimenti dovuti a errori di pochi.
Una
prima analisi di questa situazione è stata fatta dalla S.I.M.L.A. (Società
Italiana Medicina Legale e delle Assicurazioni), nell’ambito di un convegno sul
ruolo dei consulenti legali ai sensi dell’art. 696 bis C.P.C. introdotto dalla
Legge Gelli.
Uno
degli obbiettivi della norma era di alleggerire la conflittualità legata agli
esiti dei trattamenti operatori e curativi in ospedale per il tramite sia
dell’introduzione dell’assicurazione sia della mediazione: partendo da questo
assoluto, durante il convegno i vari relatori, hanno affrontato il problema di
come nel 2017, periodo in cui la spesa sanitaria è stata pari all’8,9% del PIL,
i dati Ivass e di altri vari osservatori, facenti capo a compagnie di
assicurazione, intermediari, associazioni di categoria, ecc., abbiano
confermato una ritirata delle compagnie di assicurazione dalle strutture
sanitarie e sociosanitarie pubbliche, nell’ambito della medical malpractice.
L’effetto
di trend: il mercato assicurativo sulla medmal è concentrato in un pugno di
compagnie, per giunta straniere; pochi premi, molte controversie. Tutto questo
impatta sia sulla sostenibilità economica della spesa sanitaria sia sull’effettiva
tutela del diritto alla salute sancito dall’art. 32 del Costituzione Italiana.
Tutto
ciò porta a un enorme sbilanciamento tra il liquidato per il risarcimento del
danno da parte delle strutture pubbliche e quelle private. Tale dato avvalora ancor
di più la scelta dell’auto-ritenzione in ambito pubblico, in considerazione
anche dell’allontanamento delle compagnie di assicurazione: gli Enti pubblici
(Regioni, ASL, Nosocomi) costituiscono dei fondi di riserva, specificatamente
destinati a risarcire i pazienti che hanno subito dei danni a seguito di errori
sanitari, alimentati da accantonamenti annuali.
Alla
stregua di quanto descritto sopra, auspichiamo che il Governo dia un giro di
vite all’emanazione dei decreti attuativi, al fine di fare il prima possibile
chiarezza su quanto rimasto di dubbio su questa materia e tanti altri temi che
a tutt’oggi impediscono alla norma di agire proprio a favore di quel diritto
alla salute che, ormai da tempo, sembra essere stato abbandonato.