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La responsabilità medica parlamento italianoLo schema di decreto legislativo istitutivo del Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria è stato inviato alla Conferenza delle Regioni per il parere. Il Fondo, previsto dall’articolo 14, comma 2, della legge Gelli, è costituito nello stato di previsione del Ministero della Salute e alimentato annualmente dai contributi delle imprese assicurative, autorizzate per far fronte alla responsabilità civile per danni causati da medici e sanitari, gestiti dalla Consap SpA (Concessionaria servizi assicurativi pubblici), tramite apposita convenzione con il Ministero della Salute.

Il testo è attualmente composto da 17 articoli. Il Capo I (norme generali), contiene i primi 3 articoli che trattano le definizioni, l’oggetto del regolamento e la finalità del Fondo.

Il Capo II (Risarcimento dei danni derivanti da responsabilità sanitaria),composto dall’articolo 4 (Intervento del Fondo per i danni derivanti da responsabilità sanitaria) spiega come il Fondo risarcisca i danni derivanti da responsabilità sanitaria nei seguenti casi:

1) qualora il danno sia di importo eccedente rispetto ai massimali previsti dai contratti di assicurazione stipulati dalla struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata ovvero dall’esercente la professione sanitaria;

2) qualora la struttura sanitaria o socio-sanitaria pubblica o privata, ovvero l’esercente la professione sanitaria, risultino assicurati presso un’impresa che al momento del sinistro si trovi in stato di insolvenza o di liquidazione coatta amministrativa o vi venga posta successivamente;

3) qualora la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata, ovvero l’esercente la professione sanitaria, siano sprovvisti di copertura assicurativa per recesso unilaterale dell’impresa assicuratrice, ovvero per la sopravvenuta inesistenza o cancellazione dall’albo dell’impresa assicuratrice stessa.

Il diritto al risarcimento deve essere accertato da sentenza passata in giudicato e dagli altri provvedimenti che decidono in via definitiva sui danni cagionati da responsabilità sanitaria. Sono risarcibili dal Fondo esclusivamente i danni relativi ai sinistri denunciati per la prima volta dopo la data di entrata in vigore della legge.

L’articolo 5 (Modalità di intervento del Fondo di garanzia), sancisce che l’accesso al Fondo avviene con domanda da parte dell’Istante, presentata attraverso la compilazione di apposita modulistica disponibile sul sito internet del Ministero della Salute e del Gestore, inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Il Gestore, ricevuta la domanda, comunica all’Istante, con lo stesso mezzo, l’avvio del procedimento istruttorio, che ha durata di 90 giorni. Il Gestore sottopone al Comitato gli esiti del procedimento istruttorio per le conseguenti deliberazioni. Provvede poi a comunicare la delibera del Comitato all’Istante e, in caso di esito positivo, comunica le ammissioni al Fondo e le modalità della liquidazione.
Le percentuali degli importi liquidabili con riferimento a ciascun anno sono definite dal Comitato tenuto conto dell’importo complessivo delle domande ammesse alla liquidazione nell’anno e dell’ammontare delle disponibilità del Fondo. Le risorse residue non utilizzate nell’anno di competenza possono essere utilizzate per le liquidazioni relative agli anni successivi.

All’articolo 6 (Regresso del Fondo di garanzia), si evidenzia come, a  seguito della liquidazione, il Fondo è surrogato, per l’importo pagato, nei diritti del danneggiato nei confronti del responsabile del sinistro.

Passiamo così al Capo III (Agevolazioni per l’accesso alla copertura assicurativa da parte degli esercenti le professioni sanitarie che svolgono la propria attività in regime libero-professionale).

L’articolo 7 (Intervento del Fondo per agevolare l’accesso alla copertura assicurativa da parte degli esercenti le professioni sanitarie che svolgono la propria attività in regime libero professionale) spiega che il Fondo assolve anche alla funzione di agevolare l’accesso alla copertura assicurativa da parte degli esercenti le professioni sanitarie che svolgono la propria attività in regime libero professionale per la stipula di apposite polizze assicurative. Il Fondo, previo accertamento tramite procedimento istruttorio del Gestore, nei termini e con le modalità definiti dal Comitato, liquida la differenza tra il premio effettivamente corrisposto per la polizza dai requisiti minimi e il premio calcolato secondo i parametri di cui al successivo articolo 8.

L’articolo 8 (Requisiti per la richiesta di accesso al Fondo), come preannunciato, chiarisce che la domanda di accesso al Fondo è consentita agli esercenti le professioni sanitarie per i quali il rapporto tra il premio di polizza versato e il reddito è superiore ai parametri definiti ogni anno dal Comitato, individuati per fasce di età dei richiedenti, tenuto conto delle soglie stabilite dagli scaglioni di reddito di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni.

L’articolo 9 (Modalità di intervento del Fondo di garanzia) ripete quanto già contenuto dall’articolo 5.

Infine il Capo IV (Disposizioni comuni). L’articolo 10 (Misura del contributo delle imprese assicuratrici e modalità di alimentazione del Fondo), spiega che il Fondo è alimentato dai contributi versati annualmente dalle imprese autorizzate all’esercizio (nel territorio della Repubblica) delle assicurazioni per la responsabilità civile generale che coprono i danni derivanti da responsabilità sanitaria, incluse le imprese di assicurazione aventi sede legale in uno Stato aderente allo Spazio Economico Europeo (SEE) che operano in Italia in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi e le sedi secondarie di imprese aventi sede legale in uno Stato che non è aderente al SEE. I contributi affluiti all’entrata del bilancio dello Stato sono riassegnati annualmente, con uno o più decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze, al Fondo.

Per il primo anno di esercizio del Fondo il contributo, di cui al comma I, è pari al 4% dei premi delle polizze a copertura dei danni derivanti da responsabilità sanitaria incassati nell’ultimo esercizio, al netto degli oneri di gestione stabiliti dall’IVASS. La misura del contributo è aggiornata annualmente, su proposta del Comitato, con apposito decreto del Ministro della Salute, da adottare di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, in relazione alle effettive esigenze della gestione del Fondo. Ai fini della rideterminazione del contributo, il Gestore trasmette al Ministero della Salute e al Ministero dello Sviluppo Economico il rendiconto di gestione riferito all’anno precedente.

Il contributo è versato entro il termine del 31 luglio di ciascun anno.

L’articolo 11 (Modalità di gestione del Fondo) sottolinea che il gestore tiene contabilità e scritture separate per le operazioni attinenti, rispettivamente, alle gestioni di cui al Capo II e al Capo III, nonché una separata amministrazione dei beni a esse pertinenti, in modo che risulti identificato il patrimonio destinato a rispondere delle obbligazioni relative alle due separate gestioni.

L’articolo 12 (Rapporto convenzionale con il Gestore) spiega che, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del regolamento, il Ministero della Salute stipula con Consap S.p.A. la Convenzione che, uniformandosi ai principi di buona amministrazione, trasparenza, economicità, equilibrio di bilancio, destinazione del Fondo agli scopi indicati dalla legge, rendicontazione e alle altre disposizioni del presente regolamento, disciplina l’attività di gestione del Fondo, le modalità di svolgimento del servizio, i relativi rapporti economici con il Gestore, nonché le forme di vigilanza sull’attività di gestione.

L’articolo 13 (Rendiconto della gestione del Fondo di garanzia) evidenzia che il rendiconto della gestione del Fondo, predisposto dal Gestore e approvato dal Comitato, è trasmesso, unitamente a una relazione del Gestore, al Ministero della Salute e al Ministero dello Sviluppo Economico, entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui esso si riferisce.

Con l’articolo 14 (Comitato di gestione del Fondo) viene istituito, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, presso Consap S.p.A., il Comitato di gestione del Fondo. Il Comitato è presieduto da un rappresentante designato dal Ministero della Salute.

Faranno inoltre parte del Comitato:
n. 1 rappresentante designato del Ministero della Salute;
n. 1 rappresentante designato dal Ministero dello Sviluppo Economico;
n. I rappresentante designato del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
n. 1 rappresentante di IVASS;
n. 1 rappresentante di ANIA;
n. 1 rappresentante designato dalla Conferenza delle regioni.

L’articolo 15 (Attribuzioni del Comitato) spiega che il Comitato svolge le seguenti funzioni:
– delibera sulle richieste di accesso al Fondo sottoposte dal Gestore;
– definisce i parametri di cui al precedente articolo 8;
– propone l’aggiornamento della misura del contributo di cui al precedente articolo 10 4-2;
– approva, su proposta del Gestore, i modelli di domanda per l’accesso al Fondo;
– approva il rendiconto di gestione del Fondo predisposto dal Gestore;
– individua le risorse del Fondo da destinare agli interventi di cui al Capo Il e al Capo III del presente regolamento;
– definisce le percentuali degli importi liquidabili di cui all’articolo 5, comma 9, e all’articolo 9, comma 9;
– delibera, su proposta del Gestore, sulle questioni relative all’applicazione delle disposizioni concernenti l’operatività del Fondo;
– dispone audizioni.

L’articolo 16 (Vigilanza governativa sul Fondo di garanzia) chiarisce che il Ministero della Salute, il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dell’Economia e delle Finanze possono chiedere in qualunque momento, anche disgiuntamente, alla Consap S.p.A. notizie e dati sulla gestione del Fondo stesso e disporre accertamenti ove lo ritengano necessario.

Infine, l’articolo 17 (Disposizioni finanziarie) spiega che le esigenze finanziarie derivanti dall’applicazione del presente regolamento sono a carico del Fondo. Dal presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Fonte: Il Sole 24 Ore

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Staff medmalinsurance

Dopo un breve blackout, lo Staff di Medmalinsurance.it torna operativo, con tante novità e nuove informazioni per i propri lettori.

Avremo una squadra più numerosa rispetto allo scorso anno: nuovi professionisti si uniranno al team per dispensare la loro conoscenza e la loro esperienza nel settore.

Inoltre il sito presenterà nuove sezioni! Tra cui… La sezione “Download”, da dove sarà possibile scaricare tutto il materiale da noi preparato a vostro supporto!

E ancora… Periodicamente usciranno una serie di “pillole assicurative” che guideranno il lettore alla comprensione di terminologie tecniche-assicurative e nozioni base dei contratti di assicurazione (a volte tralasciate o sottovalutate in fase precontrattuale o di stipula).

Presto sarà anche disponibile un canale YouTube, dove verranno pubblicati video di formazione sulla Responsabilità Civile Professionale nel settore medico sanitario, ma non solo!

Infine, dulcis in fundo, l’uscita dell’Ebook del nostro Specialist Claudio Grotti “Le 10 domande più frequenti su come acquistare una polizza di R.C. Professionale per l’esercente la professione sanitaria”. Un consiglio dopo l’altro da non perdere assolutamente e che sarà fornito gratuitamente a tutti i lettori iscritti alla nostra mailing list e ai nostri fan della pagina Facebook e LinkedIn.

Dopo questa enorme carrellata di novità non possiamo fare altro che salutare e augurare a tutti un buon rientro dalle vacanze e un’ottima giornata di lavoro.

Buone Feste e Buon Anno 2018 da tutto lo staff di medmalinsurance.it

buon anno 2018

Claudio Grotti Medical InsuranceProseguono le interviste su medmalinsurance.it e questa volta è il turno di Claudio Grotti, collaboratore di Mediass S.p.A., con il quale potremo avere un punto di vista differente da quello sinora presentato intervistando operatori del settore medico-sanitario. Classe 1975, negli anni duemila approccia al settore assicurativo del Ramo Danni, specializzandosi nelle Globali Fabbricati, differenziando, nel 2007, le proprie mire clientelari dagli immobili al rischio medico sanitario, del quale ne fa il proprio core business. Dal 2016 prosegue il percorso professionale nel brokeraggio assicurativo assieme a Riccardo Donati nella filiale Donati Assicurazioni s.a.s.

 

D: Salve Claudio Grotti e benvenuto su medmalinsurance.it o almeno benvenuto nel ruolo di intervistato! Concentrandoci sulle novità introdotte dalla Legge 24/2017, quali sono le prime impressioni? La riforma Gelli-Bianco rappresenta la fine della medicina difensiva?

R: Buongiorno. L’augurio che ci facciamo tutti, e per tutti intendo non solo gli operatori che lavorano nel settore sanitario ma anche gli Assicuratori, i colleghi intermediari e i cittadini stessi, coincide pienamente con l’obbiettivo che la Legge 24/2017 si è prefissata con il proprio nascere ed evolversi: la fine della medicina difensiva.

A oggi non si può dire che lo abbia fatto. Si tratta di una legge monca di quelle norme attuative che delineerebbero, in modo assoluto, tanti buchi normativi che finora sono stati colmati, seppur parzialmente, dalle interpretazioni giurisprudenziali di una o più Supreme Corti. Il nostro sito nasce proprio per gli esercenti la professione sanitaria, per rendere loro chiara e semplice la lettura del testo normativo e delle successive norme attuative. Non solo, medmalinsurance.it illustrerà i casi più disparati di medmal che hanno afflitto la loro categoria in passato e che continuano a fare “statistica” assicurativa/giurisprudenziale,al fine di fare formazione e informazione su questo delicato argomento. A tal proposito la sensibilizzazione a dotarsi di un consulente assicurativo indipendente, quale il broker, può alleggerirli di questo enorme e delicato problema che sino a oggi non ha reso semplice il loro operato, vittime, sia a torto che a ragione, di quel comparto di professionisti privi di deontologia e scrupoli, non solo nei confronti della sanità e  dell’utente finale (paziente), ma soprattutto della collettività che, in un modo o nell’altro, ne ha pagato le conseguenze in termini economici.

D: Senza dubbio, con la Legge n. 24/2017 il legislatore ha inteso tipizzare la responsabilità medica, una necessità che nasce dall’incompletezza della Legge n. 189/2012. È possibile che le novità introdotte portino a un reale alleggerimento della “colpa del medico”? Inoltre il danneggiato potrà avere un indennizzo diretto dall’assicurazione, cosa comporterà?

R: Come ho già detto nella risposta alla domanda precedente la Legge 189/2012 era paragonabile a una ottima traccia di un tema delle superiori se non fosse per il fatto che era tutto da svolgere. La giurisprudenza ha fatto da padrona incontrastata ed è giustissimo che oggi il Legislatore si sia assunto le proprie responsabilità formulando un impianto normativo che seppur ancora scevro di quelle risposte, risulta essere comunque un primo passo verso una chiarezza di fondo. Inoltre, sempre nell’ottica di snellimento delle pratica di risarcimento danni sia in favore del paziente ma, da non sottovalutare, in favore della struttura/esercente sanitaria, il Legislatore ha predisposto, sulla falsa riga della polizza RCA, l’indennizzo diretto dall’assicurazione. Certamente un’innovazione senza pari, considerati i lunghissimi tempi per i quali siamo abituati, seppur lunghi saranno i tempi d’attuazione: innanzitutto va ricordato che è vero che gli esercenti e le strutture hanno l’obbligo di dotarsi di apposita copertura ma è pur vero che gli Assicuratori non hanno l’obbligo a contrarre; da qui si dipana una serie di problemi legati a quella fuga dall’assunzione del rischio medmal da parte delle compagnie assicuratrici a cui abbiamo assistito negli ultimi anni e dei pochissimi competitor (si contano sulle dita di una mano) rimasti sul mercato. Quanto riportato è, a mio parere, una palese espressione di poco interesse nell’assumere questa tipologia di rischio che, in mancanza di un rigore normativo, potrebbe portare, in considerazione dell’indennizzo diretto, a un ulteriore giro di vite per le compagnie rimaste.

D: Finora, anche nelle precedenti interviste, si è parlato della figura del medico in generale, con un particolare occhio di attenzione a professionisti con anni di carriera sulle spalle. Ma come si configura la Responsabilità Civile per gli esercenti la professione sanitaria per tirocinanti e specializzandi?

R: Non dobbiamo cadere nell’errore di confondere la figura di tirocinante per la professione non specialistica e lo specializzando: la prima figura delinea la preparazione all’esercizio della professione non specialistica che si compie mediante un addestramento presso una o più strutture scelte in accordo con l’ateneo nel quale il tirocinante studia. La responsabilità civile di conseguenza ricade sull’ateneo e sulla struttura pubblica/privata nel quale quest’ultimo effettua l’addestramento.

Per quanto riguarda lo specializzando, trattasi di una figura già delineata, dottore in medicina e chirurgia, già pronto a entrare nel mondo del lavoro, come dipendente di struttura pubblica o privata o in alternativa come libero professionista, potrà quindi coprirsi dal rischio a seconda del tipo di profilo lavorativo. Le compagnie, attualmente, tengono conto della differenza tra specialista e specializzando, attuando un tasso minore e comunque diversificato a seconda della specializzazione da conseguire e a seconda dell’età dell’assicurando.

D: Dunque, a seguito dell’entrata in vigore della Legge Gelli-Bianco, quanto può essere importante essere seguiti e informati sulla materia medmal da un consulente o broker specializzato?

R: Sicuramente essenziale. Un consulente assicurativo indipendente e sciolto da ogni legame con gli Assicuratori, specializzato in uno o massimo due settori di rischio, con la propria esperienza tecnica e conoscenza normativa, risulta essere indispensabile per ogni tipologia di cliente, soprattutto in un comparto così complicato come la sanità e soprattutto per figure professionali come i medici che passano la loro vita in un continuo movimento tra corsia, ricerca e studio, in una battaglia incessante per la salute.

Grazie a Claudio Grotti per la disponibilità. Presto nuovi aggiornamenti sulla materia medical malpractice!

Legge 24/2017L’obbiettivo di questo articolo è quello di fare focus sulla parte essenziale di tutta le Legge 24/2017 contenuta nell’art. 10 e specificatamente, su quelle lacune della norma, demandate e posticipate a 90 e 120 giorni dall’entrata in vigore della legge e meglio specificate nei commi 5, 6 e 7 del medesimo articolo.

Il comma 5, specifica come, con decreto da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (quindi 31 luglio 2017), il Ministero dello Sviluppo Economico, insieme al Ministero della Salute, dovrà definire i criteri e le modalità per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo IVASS sulle imprese di assicurazione che intenderanno stipulare polizze con strutture ed esercenti la professione sanitaria. Si intende creare quel comparto di regolamenti interni all’Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private, che definirà i confini territoriali nei quali potrà muoversi un’impresa di assicurazione che, intenderà, a seguito della pubblicazione di tutti i criteri, stipulare polizze a copertura del rischio di responsabilità civile professionale dell’area medico sanitaria.

Il comma 6 dell’art. 10 L. 24/2017 sancisce l’essenza di tutto il lavoro svolto dal legislatore nella parte tecnico-assicurativa. Il Ministero dello Sviluppo Economico assieme al Ministero della Salute, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Regioni e province autonome di Trento e Bolzano, IVASS, ANIA, Associazioni nazionali rappresentative delle strutture private che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie, la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, le Federazioni nazionali e dei collegi delle professioni sanitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali interessate, nonché le associazioni di tutela dei cittadini e dei pazienti, con decreto da emanare entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge (quindi 31 agosto 2017) dovrà stabile quei requisiti e quelle regole la cui assenza, già dall’emanazione della norma, ha comportato l’inoperabilità dell’obbligo di assicurazione:

  1. Requisiti minimi delle polizze della struttura e degli esercenti la professione sanitaria con classi di rischio e massimali differenziati;
  2. Requisiti e condizioni delle altre analoghe misure anche di assunzione diretta del rischio con previsione a bilancio del fondo rischi e fondo riservazione risarcimenti per sinistri denunciati;
  3. Regole per il trasferimento del rischio in caso di subentro contrattuale di impresa di assicurazione.

Fino a quella data e senza questi punti fissi, l’applicazione della norma è inefficace e inoperabile.

Il comma 7, il Ministero dello Sviluppo Economico assieme al Ministero della Salute, Ministero dell’Economia e delle Finanze sentito l’IVASS, sempre entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge (entro il 31 agosto 2017), dovrà individuare con apposito decreto,  i dati delle polizze stipulate dalle strutture pubbliche e private (commi 1 e 2) e  le altre analoghe misure (commi 1 e 6) e stabilirà le modalità di comunicazione di tali dati delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private e degli esercenti le professioni sanitarie all’Osservatorio (art. 3) oltre alle modalità e termini di accesso a tali dati

Attendiamo fiduciosi per l’uscita dei decreti attuativi e, pieni di curiosità, il feedback delle imprese assicuratrici in merito a questa rivoluzione del mercato.

Medicalinsurance.itBenvenuto in questo nuovo sito, che si pregia di informare gli operatori del settore medico sanitario su tutte le novità che l’entrata in vigore della Legge n. 24 del 08/03/2017, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 64 del 17 marzo 2017, con entrata in vigore dal 1° aprile 2017, apporterà in tutto il comparto e per tutti gli operatori.

Una strada lunga e tortuosa, quella intrapresa da questa normativa, che sconvolge, nel vero senso della parola, il mondo della sanità pubblica e privata. Un percorso che trova i suoi albori in una emozione: la paura.

Di fatto è dalla paura di affrontare i contenziosi per mala sanità provata dai medici la causa scatenante l’idea di raddrizzare il tiro normativo, e seppur già nel 2007 con un disegno di legge e nel 2012 con il decreto Balduzzi convertito poi in Legge n. 189 del 08/11/2012, il legislatore aveva provato a mettere la parola fine all’annoso problema, la stessa sembra essere stata scritta con l’approvazione della Legge Gelli-Bianco.

Qualche dubbio e perplessità resta, perché la norma approvata, al momento, resta tronca di tutti quei decreti attuativi, che determineranno tutte quelle criticità di cui a oggi si contemplava solo un grande buco normativo.

Ci auguriamo di poter essere un utile strumento di informazione, comprensione e consulenza nell’intricato mondo della Medical Malpractice per tutti gli operatori del settore medico – sanitario e non solo.