Le assicurazioni contro i danni sono quelle classiche e più conosciute.

Risarciscono la diminuzione del patrimonio dell’assicurato in relazione al verificarsi di un evento dannoso.

Tali contratti differiscono tra loro proprio in merito all’evento che vanno a garantire, ad esempio: la perdita, la distruzione e il deterioramento sono proprie dei danni a cose; la diminuzione o la totale perdita della capacità di produrre reddito fanno riferimento ai danni alla persona; la responsabilità dell’assicurato per i danni arrecati a terzi o alle cose di terzi sono proprie della responsabilità civile.

Fa parte di quest’ultima categoria la Responsabilità Civile Auto, assicurazione per la circolazione dei veicoli a motore obbligatoria in Italia dal 1969.

medico radiologoCon ordinanza n. 10158/2018 la Cassazione ha stabilito che non è responsabile della tardiva diagnosi di tumore al seno il radiologo che ha effettuato la mammografia poiché tenuto a eseguire l’esame diagnostico e a darne corretta lettura, ma non a suggerire lo svolgimento di altri esami o il consulto di altri specialisti.

Nel caso in oggetto una paziente, poi sottoposta a operazione chirurgica, aveva citato in giudizio due radiologi e la struttura sanitaria presso la quale lavoravano, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per la tardiva diagnosi della patologia conseguita alla mancata esecuzione di approfondimenti necessari.

In primo e in secondo grado la richiesta non è stata accolta.

Gli eredi della paziente, deceduta durante il procedimento giudiziario, sono ricorsi alla Suprema Corte che respingeva, però, il ricorso stesso poiché la sentenza impugnata superava il vaglio di correttezza logico-formale e non violava alcuna norma di legge.

La Cassazione non può, infatti, svolgere un riesame della vicenda nel merito né rivalutare le prove raccolte: dalle consulenze esperite non risultavano censurabili le condotte dei radiologi, i quali non potevano sostituirsi ai medici, non rientrando nei loro compiti quello di visitare la paziente.

Parliamo di assicurazioni e di come nascono.

In diritto, la definizione di assicurazione è: un determinato contratto avente come oggetto la garanzia contro il verificarsi di un evento futuro e incerto (Rischio) generalmente dannoso per la propria salute o patrimonio.

Seppur lontani dall’attuale concetto di assicurazione, già nella preistoria l’uomo avvertiva la necessità di provvedere alla propria sicurezza, accumulando riserve di cibo per affrontare l’inverno o momenti difficili.

Subito dopo l’introduzione della moneta, un concetto di assicurazione molto più vicino al nostro inizia a emergere: nell’antica Grecia esistevano le “Eranoi”, comunità che provvedevano alle spese funebri di famiglie bisognose, a Roma i “Collegia Tenuiorum” e per i soldati romani i “Collegia Militum”.

Nell’Alto Medioevo le prime forme di mutuo soccorso, paragonabili a vere e proprie polizze di assicurazioni, furono rappresentate dalle “Gilde”, che consentivano a gruppi di artigiani di tutelarsi dagli eventi infausti.

Nel corso del tempo, questo determinato contratto entrò a far parte del quotidiano attraverso le prime forme di assicurazioni obbligatorie, innanzitutto quella previdenziale (INPS) e quella sugli infortuni sul lavoro (INAIL) nonché la più blasonata R.C.A.

Attualmente le assicurazioni possono essere divise in due categorie:

  • L’assicurazione contro i danni
  • L’assicurazione sulla vita.

Vedremo in seguito le peculiarità.

corte suprema

 

Con la sentenza n. 15178/2018, la Cassazione ha condannato un neurologo per il decesso di una paziente dovuto a problemi cardiaci.

 

 

La Suprema Corte ha ritenuto, infatti, che un medico non può limitarsi a curare il paziente in base alla propria specializzazione: se vi sono dubbi circa la natura della sintomatologia riferita, egli deve indirizzarlo presso lo specialista competente per gli opportuni accertamenti.

È stata, quindi, confermata la condanna di un neurologo il quale aveva rasserenato la donna per le sue perdite di coscienza prescrivendo un esame neurologico ed escludendo a priori che gli svenimenti potessero avere natura cardiologica, come poi emerso a seguito della morte della stessa.

Il sanitario “non poteva limitare il proprio consulto a un unico profilo, omettendo qualunque previsione e successiva indicazione di approfondimento, in ordine alla possibile, alternativa genesi cardiaca delle crisi di perdita di coscienza”.

La difesa aveva invocato la colpa lieve sostenendo che se il professionista si attiene alle linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente.

La Cassazione esclude invece la colpa lieve in caso di violazione del dovere di diligenza, ritenendo che la responsabilità sia limitata solo se il medico ha agito secondo la “best practice” senza che vi sia stato alcun errore diagnostico per negligenza o imprudenza, respingendo infine il ricorso del medico.

Per la Cassazione la diagnosi del professionista “determinò il successivo sviluppo degli eventi, con esito infausto per la donna“.

Come è stato spiegato nello scorso articolo, il Broker agisce innanzi le compagnie di assicurazioni in nome e per conto del cliente.

Il mandato di brokeraggio è un atto formale che sancisce legalmente il rapporto fiduciario tra Broker e cliente. Permette al professionista di agire efficacemente per conto del cliente nei confronti delle compagnie e delle agenzie di assicurazione.

Esistono vari tipi di lettere di incarico: il tipo Esplorativo, ad esempio, conferisce al broker il solo potere di indagine riguardo uno o più rischi da proporre per conto del cliente alle imprese di assicurazione. Alla fine di tale incarico il cliente deciderà o meno di affidare al Broker la gestione piena e completa di uno, più o dell’intero portafoglio rischi al consulente mediante il mandato di tipo Definitivo.

Ogni Broker professionista richiederà al proprio cliente questo atto formale e dovuto, per svolgere in modo etico e professionale il proprio operato e per  tutelare il rapporto fiduciario tra ambo le parti.

La responsabilità medica parlamento italianoLo schema di decreto legislativo istitutivo del Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria è stato inviato alla Conferenza delle Regioni per il parere. Il Fondo, previsto dall’articolo 14, comma 2, della legge Gelli, è costituito nello stato di previsione del Ministero della Salute e alimentato annualmente dai contributi delle imprese assicurative, autorizzate per far fronte alla responsabilità civile per danni causati da medici e sanitari, gestiti dalla Consap SpA (Concessionaria servizi assicurativi pubblici), tramite apposita convenzione con il Ministero della Salute.

Il testo è attualmente composto da 17 articoli. Il Capo I (norme generali), contiene i primi 3 articoli che trattano le definizioni, l’oggetto del regolamento e la finalità del Fondo.

Il Capo II (Risarcimento dei danni derivanti da responsabilità sanitaria),composto dall’articolo 4 (Intervento del Fondo per i danni derivanti da responsabilità sanitaria) spiega come il Fondo risarcisca i danni derivanti da responsabilità sanitaria nei seguenti casi:

1) qualora il danno sia di importo eccedente rispetto ai massimali previsti dai contratti di assicurazione stipulati dalla struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata ovvero dall’esercente la professione sanitaria;

2) qualora la struttura sanitaria o socio-sanitaria pubblica o privata, ovvero l’esercente la professione sanitaria, risultino assicurati presso un’impresa che al momento del sinistro si trovi in stato di insolvenza o di liquidazione coatta amministrativa o vi venga posta successivamente;

3) qualora la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata, ovvero l’esercente la professione sanitaria, siano sprovvisti di copertura assicurativa per recesso unilaterale dell’impresa assicuratrice, ovvero per la sopravvenuta inesistenza o cancellazione dall’albo dell’impresa assicuratrice stessa.

Il diritto al risarcimento deve essere accertato da sentenza passata in giudicato e dagli altri provvedimenti che decidono in via definitiva sui danni cagionati da responsabilità sanitaria. Sono risarcibili dal Fondo esclusivamente i danni relativi ai sinistri denunciati per la prima volta dopo la data di entrata in vigore della legge.

L’articolo 5 (Modalità di intervento del Fondo di garanzia), sancisce che l’accesso al Fondo avviene con domanda da parte dell’Istante, presentata attraverso la compilazione di apposita modulistica disponibile sul sito internet del Ministero della Salute e del Gestore, inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Il Gestore, ricevuta la domanda, comunica all’Istante, con lo stesso mezzo, l’avvio del procedimento istruttorio, che ha durata di 90 giorni. Il Gestore sottopone al Comitato gli esiti del procedimento istruttorio per le conseguenti deliberazioni. Provvede poi a comunicare la delibera del Comitato all’Istante e, in caso di esito positivo, comunica le ammissioni al Fondo e le modalità della liquidazione.
Le percentuali degli importi liquidabili con riferimento a ciascun anno sono definite dal Comitato tenuto conto dell’importo complessivo delle domande ammesse alla liquidazione nell’anno e dell’ammontare delle disponibilità del Fondo. Le risorse residue non utilizzate nell’anno di competenza possono essere utilizzate per le liquidazioni relative agli anni successivi.

All’articolo 6 (Regresso del Fondo di garanzia), si evidenzia come, a  seguito della liquidazione, il Fondo è surrogato, per l’importo pagato, nei diritti del danneggiato nei confronti del responsabile del sinistro.

Passiamo così al Capo III (Agevolazioni per l’accesso alla copertura assicurativa da parte degli esercenti le professioni sanitarie che svolgono la propria attività in regime libero-professionale).

L’articolo 7 (Intervento del Fondo per agevolare l’accesso alla copertura assicurativa da parte degli esercenti le professioni sanitarie che svolgono la propria attività in regime libero professionale) spiega che il Fondo assolve anche alla funzione di agevolare l’accesso alla copertura assicurativa da parte degli esercenti le professioni sanitarie che svolgono la propria attività in regime libero professionale per la stipula di apposite polizze assicurative. Il Fondo, previo accertamento tramite procedimento istruttorio del Gestore, nei termini e con le modalità definiti dal Comitato, liquida la differenza tra il premio effettivamente corrisposto per la polizza dai requisiti minimi e il premio calcolato secondo i parametri di cui al successivo articolo 8.

L’articolo 8 (Requisiti per la richiesta di accesso al Fondo), come preannunciato, chiarisce che la domanda di accesso al Fondo è consentita agli esercenti le professioni sanitarie per i quali il rapporto tra il premio di polizza versato e il reddito è superiore ai parametri definiti ogni anno dal Comitato, individuati per fasce di età dei richiedenti, tenuto conto delle soglie stabilite dagli scaglioni di reddito di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni.

L’articolo 9 (Modalità di intervento del Fondo di garanzia) ripete quanto già contenuto dall’articolo 5.

Infine il Capo IV (Disposizioni comuni). L’articolo 10 (Misura del contributo delle imprese assicuratrici e modalità di alimentazione del Fondo), spiega che il Fondo è alimentato dai contributi versati annualmente dalle imprese autorizzate all’esercizio (nel territorio della Repubblica) delle assicurazioni per la responsabilità civile generale che coprono i danni derivanti da responsabilità sanitaria, incluse le imprese di assicurazione aventi sede legale in uno Stato aderente allo Spazio Economico Europeo (SEE) che operano in Italia in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi e le sedi secondarie di imprese aventi sede legale in uno Stato che non è aderente al SEE. I contributi affluiti all’entrata del bilancio dello Stato sono riassegnati annualmente, con uno o più decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze, al Fondo.

Per il primo anno di esercizio del Fondo il contributo, di cui al comma I, è pari al 4% dei premi delle polizze a copertura dei danni derivanti da responsabilità sanitaria incassati nell’ultimo esercizio, al netto degli oneri di gestione stabiliti dall’IVASS. La misura del contributo è aggiornata annualmente, su proposta del Comitato, con apposito decreto del Ministro della Salute, da adottare di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, in relazione alle effettive esigenze della gestione del Fondo. Ai fini della rideterminazione del contributo, il Gestore trasmette al Ministero della Salute e al Ministero dello Sviluppo Economico il rendiconto di gestione riferito all’anno precedente.

Il contributo è versato entro il termine del 31 luglio di ciascun anno.

L’articolo 11 (Modalità di gestione del Fondo) sottolinea che il gestore tiene contabilità e scritture separate per le operazioni attinenti, rispettivamente, alle gestioni di cui al Capo II e al Capo III, nonché una separata amministrazione dei beni a esse pertinenti, in modo che risulti identificato il patrimonio destinato a rispondere delle obbligazioni relative alle due separate gestioni.

L’articolo 12 (Rapporto convenzionale con il Gestore) spiega che, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del regolamento, il Ministero della Salute stipula con Consap S.p.A. la Convenzione che, uniformandosi ai principi di buona amministrazione, trasparenza, economicità, equilibrio di bilancio, destinazione del Fondo agli scopi indicati dalla legge, rendicontazione e alle altre disposizioni del presente regolamento, disciplina l’attività di gestione del Fondo, le modalità di svolgimento del servizio, i relativi rapporti economici con il Gestore, nonché le forme di vigilanza sull’attività di gestione.

L’articolo 13 (Rendiconto della gestione del Fondo di garanzia) evidenzia che il rendiconto della gestione del Fondo, predisposto dal Gestore e approvato dal Comitato, è trasmesso, unitamente a una relazione del Gestore, al Ministero della Salute e al Ministero dello Sviluppo Economico, entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui esso si riferisce.

Con l’articolo 14 (Comitato di gestione del Fondo) viene istituito, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, presso Consap S.p.A., il Comitato di gestione del Fondo. Il Comitato è presieduto da un rappresentante designato dal Ministero della Salute.

Faranno inoltre parte del Comitato:
n. 1 rappresentante designato del Ministero della Salute;
n. 1 rappresentante designato dal Ministero dello Sviluppo Economico;
n. I rappresentante designato del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
n. 1 rappresentante di IVASS;
n. 1 rappresentante di ANIA;
n. 1 rappresentante designato dalla Conferenza delle regioni.

L’articolo 15 (Attribuzioni del Comitato) spiega che il Comitato svolge le seguenti funzioni:
– delibera sulle richieste di accesso al Fondo sottoposte dal Gestore;
– definisce i parametri di cui al precedente articolo 8;
– propone l’aggiornamento della misura del contributo di cui al precedente articolo 10 4-2;
– approva, su proposta del Gestore, i modelli di domanda per l’accesso al Fondo;
– approva il rendiconto di gestione del Fondo predisposto dal Gestore;
– individua le risorse del Fondo da destinare agli interventi di cui al Capo Il e al Capo III del presente regolamento;
– definisce le percentuali degli importi liquidabili di cui all’articolo 5, comma 9, e all’articolo 9, comma 9;
– delibera, su proposta del Gestore, sulle questioni relative all’applicazione delle disposizioni concernenti l’operatività del Fondo;
– dispone audizioni.

L’articolo 16 (Vigilanza governativa sul Fondo di garanzia) chiarisce che il Ministero della Salute, il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dell’Economia e delle Finanze possono chiedere in qualunque momento, anche disgiuntamente, alla Consap S.p.A. notizie e dati sulla gestione del Fondo stesso e disporre accertamenti ove lo ritengano necessario.

Infine, l’articolo 17 (Disposizioni finanziarie) spiega che le esigenze finanziarie derivanti dall’applicazione del presente regolamento sono a carico del Fondo. Dal presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Fonte: Il Sole 24 Ore

Il Broker di assicurazioni è un consulente, un professionista indipendente, il cui compito è quello di mediare tra i propri clienti e le compagnie assicurative (alle quali non è legato da nessun tipo di impegno).

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AmTrustAmTrust, società tra i principali gruppi assicurativi internazionali e leader in Italia nel mercato della Responsabilità Civile Sanitaria, propone una versione totalmente rinnovata della propria soluzione dedicata all’area medica.

Sorta in forma collettiva, la polizza Colpa Grave è da oggi disponibile anche nella linea persona e recepisce le novità introdotte dalla Legge Gelli.

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Staff medmalinsurance

Dopo un breve blackout, lo Staff di Medmalinsurance.it torna operativo, con tante novità e nuove informazioni per i propri lettori.

Avremo una squadra più numerosa rispetto allo scorso anno: nuovi professionisti si uniranno al team per dispensare la loro conoscenza e la loro esperienza nel settore.

Inoltre il sito presenterà nuove sezioni! Tra cui… La sezione “Download”, da dove sarà possibile scaricare tutto il materiale da noi preparato a vostro supporto!

E ancora… Periodicamente usciranno una serie di “pillole assicurative” che guideranno il lettore alla comprensione di terminologie tecniche-assicurative e nozioni base dei contratti di assicurazione (a volte tralasciate o sottovalutate in fase precontrattuale o di stipula).

Presto sarà anche disponibile un canale YouTube, dove verranno pubblicati video di formazione sulla Responsabilità Civile Professionale nel settore medico sanitario, ma non solo!

Infine, dulcis in fundo, l’uscita dell’Ebook del nostro Specialist Claudio Grotti “Le 10 domande più frequenti su come acquistare una polizza di R.C. Professionale per l’esercente la professione sanitaria”. Un consiglio dopo l’altro da non perdere assolutamente e che sarà fornito gratuitamente a tutti i lettori iscritti alla nostra mailing list e ai nostri fan della pagina Facebook e LinkedIn.

Dopo questa enorme carrellata di novità non possiamo fare altro che salutare e augurare a tutti un buon rientro dalle vacanze e un’ottima giornata di lavoro.

Buone Feste e Buon Anno 2018 da tutto lo staff di medmalinsurance.it

buon anno 2018