Sono ormai trascorsi più di tre anni dall’uscita della Legge 24/17 (cd. Gelli-Bianco), riguardo la riforma della Responsabilità Civile Professionale nell’area medico-sanitaria e da quel momento tutti gli addetti ai lavori hanno atteso l’uscita dei decreti attuativi interministeriali che avrebbero reso efficace ed efficiente un impianto normativo monco.

In una ambientazione pandemica coronata dall’attuale apertura di una crisi di Governo, il Ministero dello Sviluppo Economico presenta alla prossima seduta della Conferenza Stato Regioni che si è tenuta il 21/01/2021 alle ore 14.45, proprio il più importante, atteso e fondamentale dei decreti attuativi alla Legge 24. La discussione riguardante il Punto due all’O.d.g. della Conferenza Stato- Regioni è stata rinviata come si evince dal Report pubblicato alle 17.00 sul sito istituzionale
http://www.statoregioni.it/media/3281/report-csr-21gen2021.pdf

Lo schema di regolamento ex art. 10, comma 6, L. 24 del 2017 recante la determinazione dei requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie, i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio e le regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un’impresa di assicurazione, nonché la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito della messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati, in attuazione dell’art. 10, co. 6, L. 08/03/2017 n. 24.

Da un’attenta lettura della bozza in questione, possiamo definire una prima analisi degli articoli più importanti.

Nell’articolo 1, viene citato il glossario contenente tutte le definizioni dei termini applicati nel provvedimento. In particolare risaltano agli occhi le definizioni ai punti f) e g) nelle quali si individua l’esercente la professione sanitaria e attività libero professionale e la definizione alla lettera o) nella quale si cita il sinistro associato al principio claims made, clausola oramai richiamata in, praticamente, tutti i tipi di contratti di assicurazione per la R.C. Professionale, che subito dopo l’emanazione della L.24 è stata protagonista indiscussa nei tribunali per stabilire la validità all’interno degli stessi contratti sopra citati.
Si può notare, anche, come nello stesso articolo venga definita anche la S.I.R. – Self INsurance Retention, ossia la gestione interna alla struttura della quota del rischio non assicurata ( compresa all’interno della franchigia espressa sul contratto di polizza).

Nell’articolo 2, viene definito l’oggetto dell’intervento normativo suddiviso in questi punti cardine:
Requisiti minimi di garanzia dei contratti assicurativi di RC Professionale per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti la professione sanitaria;
Requisiti minimi di garanzia e condizioni di operatività delle altre analoghe misure;
Regole per il trasferimento del rischio ad impresa assicuratrice subentrante.
Regole per la previsione, nel bilancio delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche o private, di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati.

L’articolo 3 individua l’oggetto della garanzia assicurativa, proponendo lo stesso livello di garanzia sia che l’esercente la professione sanitaria venga scelto dal paziente, sia che quest’ultimo è dipendente della struttura o meno, alla scopo di uniformare e ampliare il livello di sicurezza del paziente. specifica, inoltre, che l’esercente la professione sanitaria possa essere coperto da polizze convenzione o polizze collettive stipulate da organizzazioni sindacali o dalla stessa struttura.

Prevede, con la funzione di stabilizzare il premio assicurativo delle polizze di RC Professionale, la variazione in aumento e/o in diminuzione del premio di tariffa all’atto della nuova stipula o del rinnovo del contratto di polizza in funzione al verificarsi o meno dei sinistri in corso di validità del contratto, nonché la variazione in diminuzione in relazione all’assolvimento certificato nel triennio precedente dell’obbligo formativo e di aggiornamento previsto dalla normativa vigente. Le coperture saranno inoperativa qualora il numero dei crediti ECM sia inferiore a l 70 per cento dei crediti relativi al triennio formativo precedente. Specifica la non opponibilità dell’eccezione al danneggiato nel caso di azione diretta al compagnia assicuratrice e nell’ipotesi di copertura dell’esercente la professione sanitaria prestata dalla struttura attraverso analoghe misure di cui all’art. 10 della Legge delega.

L’articolo 4 delinea in modo inequivocabile i massimali minimi di garanzia delle polizze assicurative, prevedendo, la norma, la rivisitazione dei massimali in ordine all’andamento del Fondo di Garanzia per i danni da responsabilità sanitaria.

L’articolo 5 definisce l’efficacia temporale della garanzia assicurativa, nella forma “claims made”. La disposizione richiama il concetto di ultra attività richiamato direttamente dalla Legge e la procedura di preavviso da parte dell’assicurato avuto riguardo ai casi di sinistro denunciati.

Nell’articolo 5-bis disciplina i limiti al diritto di recesso da parte dell’assicuratore, limitato ai soli casi di reiterata condotta gravemente colposa dell’esercente accertata con sentenza definitiva e che abbia comportato un risarcimento del danno.

L’articolo 6 disciplina gli obblighi di pubblicità e trasparenza i capo alle strutture ed agli esercenti le professioni sanitarie.

Nell’articolo 7, viene regolamentato il sistema di eccezioni opponibili, indicando che sono opponibili al danneggiato, previa sottoscrizione di clausola contrattuale da approvare specificatamente per iscritto attraverso appendice di polizza.

L’articolo 8 stabilisce che tutte le strutture sanitarie possono ricorrere, in alternativa al contratto di assicurazione , alle misure analoghe di copertura previste dalla Legge , previa apposita delibera approvata dai vertici della struttura sanitaria che ne evidenzia, altresì, le modalità di funzionamento.

Gli articoli 9,10 e 10-bis regolamentano la costituzione del Fondo di garanzia e del Fondo riserva sinistri (stabiliti nella L. 24), stabiliscono lo scopo e la finalità di ogni Fondo, le condizioni di operatività il relativo sistema di ricostituzione ed interoperabilità tra fondi, al fine di non duplicare gli importi, accantonati mediante attualizzazione del rischio e la rimodulazione del rischio.

Strettamente collegato ai precedenti articoli è il n. 11 che obbliga alla certificazione dei Fondi attraverso revisore legale o collegio sindacale, con applicazione delle norme di impignorabilità delle somme accantonate per il risarcimento del danno,.

L’articolo 12, disciplina il subentro contrattuale di una impresa assicuratrice in funzione dell’efficacia temporale della copertura.

Nell’articolo 13 si esplica e regolamenta il rapporto con l’assicuratore nella gestione del sinistro nei casi in cui parte del rischio non sia assicurata (SIR/Franchigia).

L’articolo 14 regola le funzione di Governo del rischio sanitario e gestione dei sinistri.

L’articolo 15 regola la gestione dei sinistri in funzione delle procedure di controllo e Risk Management, obbligando di fatto la struttura a dotarsi di tutti gli strumenti e risorse e processi che possano minimizzare l’evento sinistrorso.

Infine nell’articolo 16 sono elencate le norme transitorie e finali del provvedimento.

Speriamo che nella prossima convocazione della Conferenza Stato-Regioni venga reso il giusto parere da inviare al MISE in attesa del visto del Consiglio di Stato.

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Il 13 marzo 2019 alle ore 13.00, immersi nell’antica atmosfera dell’arcispedale Santo Spirito in Saxia di Roma si è tenuta la 1° Tappa de #Le10DomandeTour. Un evento in più fasi con la finalità di presentare il libro “Le 10 domande…” scritto da Claudio Grotti.

Fortemente voluta dall’autore del libro, la location è sita “all’interno del palazzo del commendatore, nell’ormai complesso monumentale del Santo Spirito. Un tempo la “Piccola Spezieria” era il luogo dove, non solo, venivano preparate le medicine per l’ospedale, ma si svolgevano gli studi condotti sulla corteccia di china per la cura della malaria”. (Fonte www.aslroma1.it)

“L’ospedale S. Spirito è l’ospedale più antico di tutta Europa. La sua costruzione risale all’inizio dell’VII secolo d.C., commissionato dall’allora re dei Sassoni Ina, con il nome di Schola, fu concepito come rifugio per i molti pellegrini che ogni anno confluivano verso Roma e il Vaticano. Fu oggetto di un vasto incendio, all’inizio del Pontificato di Leone IV, che colpì non solo la Schola ma tutto il Borgo, giungendo sino alle mura della Basilica di S. Pietro. Successivamente alla ricostruzione e a seguito della 3° crociata, Innocenzo III ne dà la gestione al neonato ordine degli Ospitalieri e al proprio capo spirituale Giudo di Montpellier, già fondatore in Francia di Case Ospitale. Nel 1471 un altro incendio devastò l’ospedale e questa volta fu proprio Sisto IV in considerazione dell’imminente Giubileo a ricostruirlo. La rinascita del nosocomio non fu solo strutturale, da allora medici quali Giovanni Tiracorda, Giovanni Maria Lancisi e Giorgio Baglivi e personalità religiose importantissime quali S. Filippo Neri, S. Camillo De Lellis, nonché artisti d’eccellenza come Michelangelo, Leonardo e Botticelli, cominciarono a frequentarlo per diverse ragioni, scientifiche, artistiche, misericordiose. Oggi le funzioni ospedaliere si sono ampliamente ridotte ma il complesso monumentale risulta essere un centro nevralgico della formazione medica e infermieristica internazionale.” (Fonte Wikipedia)

10 domande - tour

All’incontro hanno partecipato vari relatori tra cui il Dott. Franco Cerquetani in qualità di Direttore Sanitario del Presidio Asl Rm1 S. Filippo Neri, la Dott.ssa Maria Teresa Mainelli della stessa Direzione Sanitaria e l’Avv. Delia Urbani Patrocinante in Cassazione.


Da sinistra a destra:
Dott. Cerquetani, Claudio Grotti, Avv. Urbani, Dott.ssa Mainelli

La manifestazione si è aperta con una breve presentazione del Dott. Massimiliano Grotti, web content editor del nostro sito nonché curatore del libro oggetto dell’evento, riguardo l’attività di divulgazione della cultura assicurativa in materia di Responsabilità Civile Professionale per gli esercenti la professione sanitaria e le strutture sanitarie e socio-sanitarie, mission del progetto medmalinsurance.it

A seguire è intervenuto lo stesso fondatore di Medmalinsurance.it, nonché autore de “Le 10 domande…” che, con l’ausilio di una presentazione multimediale , ha effettuato un’analisi del contesto attuale rispetto la medical malpractice, sottolineando come l’introduzione dell’ultima Legge Gelli-Bianco non abbia sortito l’effetto desiderato, in quanto, come la precedente norma (Legge Balduzzi) ancora monca dei Decreti di attuazione introdotti dall’impianto normativo promulgato dallo scorso Governo e la di cui urgenza d’emanazione non è stata assolutamente recepita dai rappresentanti dell’attuale Esecutivo.

Successivamente è stata effettuata una panoramica dei contenuti del libro, affrontando, attraverso il punto di vista dello stesso autore, il motivo della propria genesi, l’importanza del formato editoriale e, soprattutto, il perché dell’uso di un linguaggio professionale ma diretto, scorrevole e colloquiale.

Gli ospiti hanno, successivamente, approfittato dell’occasione per dialogare con lo stesso Grotti su alcune spigolose tematiche riguardanti la Responsabilità Civile Professionale; notevole l’intervento del pubblico in sala che sulla stregua del “botta e risposta” iniziato dai relatori ha continuato, anche fuori orario, a interagire con l’autore stesso.

Alla fine dell’evento l’autore si è piacevolmente intrattenuto con gli ospiti in un brunch nel quadriportico del palazzo del commendatore.

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Mercoledì 13 marzo 2019, dalle ore 13:00 alle 14:00, presso i locali della Piccola Spezieria (Ospedale S. Spirito, Borgo S.Spirito 3, 00193 Roma), ci sarà l’incontro con Claudio Grotti, autore del libro Le 10 Domande più frequenti su come acquistare una polizza di Responsabilità civile professionale per l’esercente la professione sanitaria.

Durante l’incontro si cercherà di far maggiore chiarezza rispetto alla nuova Legge Gelli-Bianco e quanto concerne la RC professionale nel settore medico-sanitario.

Dialogheranno con l’autore:

  • Dott. Franco Cerquetani – Direttore Sanitario del Presidio Ospedaliero S.Filippo Neri;
  • D.ssa Maria Teresa Mainelli – Direzione Sanitaria Presidio Ospedaliero S.Filippo Neri;
  • Avv. Delia Urbani – Patrocinante in Cassazione;

L’evento sarà seguito da un rinfresco!

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A volte ritornano…

Obiettivo Risarcimento WEB 30sec

Era il 2014 quando insieme ad altri colleghi, si girava nelle corsie dei reparti ospedalieri per cercare di rimediare più contatti possibili di professionisti del settore sanitario, con lo scopo di poter promuovere successivamente Piani Individuali Pensionistici (Fondi Pensione). A quei tempi lavoravo per una compagnia generalista e le responsabilità civili, soprattutto nell’area medico-sanitaria, erano un vero e proprio tabù, perché etichettati come “rischi non graditi” alla compagnia. Seppur la materia fosse interessantissima ed era diventato un mio hobby tenermi aggiornato, frequentare corsi e leggere libri del settore, non avrei, comunque, potuto proporre quel tipo di prodotto assicurativo perché sottoposto al veto della mia mandante.

La cosa che mi stupiva giorno dopo giorno, nell’entrare negli ospedali e nel percorrere le fredde corsie bianco-verdi pregne di ansia e sofferenza, era vedere che oltre a noi intermediari del settore assicurativo e ai rappresentanti farmaceutici o di prodotti medicali, era costante la presenza di avvocati e di procacciatori di affari di società di tutoring.

Questi ultimi, soprattutto, erano protagonisti di pietosi teatrini, nel quale l’avido imbonitore cercava di convincere in tutti i modi i pazienti, o i loro familiari, che qualora avessero subito un torto anche minimo dal nosocomio o dai medici dello stesso, avrebbero potuto sporgere denuncia, attraverso di loro e a titolo completamente “gratuito”, per danni da medical malpractice. Erano veri e propri avvoltoi che volavano sopra al deserto in attesa di povere vittime da imbonire e assalire, con l’unico obiettivo di distruggere, a torto o ragione, l’immagine e il lavoro della Medicina e dei propri operatori. Il tutto a discapito dei cittadini italiani perché, e in questo caso la statistica viene a darci una mano, proprio nei 5 anni dal 2012 al 2017, il 97% delle cause insorte tra pazienti e medici per medmal sono state archiviate dai Tribunali Italiani con un nulla di fatto, intasando le aule di giustizia, rallentando il lavoro degli impiegati pubblici, dei Giudici, dei Magistrati, dei Cancellieri, con un enorme spreco economico che avremmo preferito destinare a opere diverse.

A fronte di tali bassezze deontologico-professionali, non pochi sono stati gli scontri tra gli ordini e le associazioni di categoria sfociati, addirittura, in vere e proprie campagne in difesa della categoria sanitaria. In particolare ricordo con molta simpatia, un sarcastico spot, dal quale, peraltro, mi sono ispirato per il titolo di questo articolo, nel quale degli avvoltoi sono pronti ad assalire le proprie prede, i medici, garanti della salute di ogni cittadino.

Spot A.M.A.M.I. – Associazione Medici Accusati di Medicalmalpractice Ingiustamente

L’associazione che si era occupata di girare e produrre questo video era l’A.M.A.M.I. – Associazione Medici Accusati di Medicalmalpractice Ingiustamente e questa stessa associazione fu proprio creata, oltre che per mire solidaristiche tra medici, anche a seguito di un’altra grossa campagna pubblicitaria del 2009 di una ormai famosa società di tutoring, dove si evidenziava e sollecitava lo spettatore alla possibilità di intentare o sollevare azioni di rivalsa, anche temerarie, contro il Servizio Sanitario Nazionale.

Spot del 2009

Bene… considerato che siamo in tema del #10yearschallenge che spopola su social network, mettendo a confronto due fotografie, una attuale e una di dieci anni fa, possiamo dire di essere fortunati a poter fare altrettanto con questi video di odio contro la categoria sanitaria. Infatti, dopo ben 10 anni, la stessa società di tutoring, ci riprova, e anche in grande stile. Il nuovo spot passa sulla rete pubblica nazionale, nell’orario di punta, con un messaggio più che diretto allo spettatore e con un testimonial di eccezione: Enrica Bonaccorti. Facendosi gioco della risposta della A.M.A.M.I. di cinque anni prima, ignorando completamente qualsiasi regola di deontologia professionale, in un momento di forte cambiamento della giurisprudenza al riguardo, considerato che siamo a quasi due anni da un cambio normativo molto forte sulla responsabilità medica e sulla sicurezza delle cure, questa stessa società entra con feroce prepotenza nelle case degli Italiani a promuovere, come merendine e biscotti, il loro servizio di gestione dei danni alla persona finalizzata all’ottenimento di un risarcimento nei casi di ipotetica malasanità.

Spot del 2019
#10yearschallenge

In un clima già pesante nei confronti dei medici, degli infermieri e degli operatori socio-sanitari, dove i mass-media ne fanno protagonisti per eccellenza di cronaca nera, ove un nuovo impianto normativo appena insediato fa molta fatica a partire, ove gli stessi operatori di giustizia fanno fatica a interpretare e applicare la Legge, ove le Compagnie assicurative nazionali fuggono dal rischio consentendo alle straniere di fare cartello, si innesta un ulteriore incitamento all’odio nei confronti degli operatori sanitari del Servizio Sanitario Nazionale e per giunta proprio sul circuito televisivo pubblico (un controsenso senza precedenti). Tutto questo non farà altro che favorire la migrazione degli operatori dal pubblico al privato, portando inevitabilmente ulteriore diffidenza su tutte le categorie operanti, e gli effetti di tutto questo non potranno che ricadere su tutti gli utenti, ossia su tutti noi.

Non posso che condividere l’ennesima reazione del mondo associativo, delle organizzazioni sindacali e della Federazione Nazionale degli ordini dei medici (FNOMCEO) che hanno immediatamente richiesto la sospensione in via “cautelativa” dello spot in questione alla televisione pubblica. La valutazione della reclame pubblicitaria sarà sottoposta all’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria, anche se la stessa FNOMCEO ha annunciato una lettera al Consiglio Nazionale Forense in relazione alle pressioni da parte di avvocati per intentare cause di risarcimento che, come prima accennavo, per oltre il 90% finiscono in un nulla di fatto.

Ultimamente, anche Consulcesi ha promosso una petizione online, sul sito Change.org per la creazione del Tribunale della Salute, un vero e proprio luogo di confronto e non di contrapposizione tra medici e pazienti. In 48 ore l’iniziativa ha raggiunto più di 10.000 adesioni, una bella risposta allo spot di incitamento all’odio.

Personalmente, la mia opinione, converge a favore della categoria sanitaria. Non mi sono mai piaciuti né gli avvoltoi né le persone che si approfittano della sofferenza altrui. Coloro che lavorano nella sanità e nel sociale, ogni giorno sopportano un enorme peso psico-fisico per portare avanti la loro professione. Alcuni di loro dedicano a tal punto se stessi al bene degli altri, superando spesso le barriere del benessere proprio. Basti pensare allo scalpore che ha suscitato il post di chirurgo di un ospedale toscano che ha festeggiato il proprio capodanno in sala operatoria, accumulando ben oltre 600 ore di lavoro notturno in un anno a discapito della propria famiglia. Quanti pazienti dovranno ringraziare quel medico?

Credo fermamente nella giustizia e so perfettamente che su ogni albero possono crescere mele marce, che vanno assolutamente estirpate prima che rechino danni ad altri, ma credo anche che invece di creare pubblicità televisive che possono aumentare l’astio, l’odio e la sfiducia nella sanità, si potrebbero investire soldi per fare qualcosa di molto più concreto per portare a galla tutte le falle del sistema, a partire dagli impiegati improduttivi o perennemente  malati, ai giochi di potere e quei sanitari che hanno tradito il proprio giuramento, la loro missione, in favore di un “credo” molto più “prezioso” e “appagante”.

La responsabilità medica parlamento italiano

Cosa è successo nel comparto corporate, per enti sanitari pubblici e privati, dopo l’uscita della Legge Gelli-Bianco, nell’ambito assicurativo?

Durante l’anno 2017 il numero di strutture sanitarie pubbliche assicurate con polizze a copertura della responsabilità civile sanitaria è diminuito: le recenti statistiche Ivass, pubblicate dall’ente, rivelano che più del 50% delle strutture, assicurate nel 2010, al 2017 risultavano scoperte; non solo, i premi raccolti nell’ultimo anno sono in calo del 2,4% rispetto al 2016.

Questi dati delineano come l’entrata della Legge Gelli abbia avuto un effetto contrario rispetto a quello che, molto probabilmente, si era prefigurato il legislatore. La norma di fatto non rende obbligatoria completamente la stipula di una polizza di Responsabilità Civile anzi lascia aperto (normandolo) il canale delle analoghe misure. Così, in assenza di organi di controllo o regimi sanzionatori, la facoltà di assicurarsi con apposito contratto resta nel limbo (questo discorso, ovviamente, vale solo per le strutture, pubbliche o private che siano).

Si spera che i regolamenti attuativi, in fase di realizzazione, possano aiutare a invertire questo trend ma quello che appare è che, soprattutto nel pubblico, stia prendendo piede la cosiddetta auto-ritenzione, ovvero sviluppare delle vere e proprie gestioni del rischio per ogni singola Regione o A.S.L. con un sostanziale ricarico della spesa risarcitoria a carico del bilancio sanitario del singolo ente (ndr: ma la Legge non serviva proprio a decomprimere la pressione delle voci di spesa dei bilanci?). Una funzione, quella dell’auto-ritenzione, cui le Regioni stesse non sarebbero adeguatamente preparate nemmeno attraverso regolamenti disciplinati dalla normativa vigente, finendo per porre a carico di tutti gli eventuali risarcimenti dovuti a errori di pochi.

Una prima analisi di questa situazione è stata fatta dalla S.I.M.L.A. (Società Italiana Medicina Legale e delle Assicurazioni), nell’ambito di un convegno sul ruolo dei consulenti legali ai sensi dell’art. 696 bis C.P.C. introdotto dalla Legge Gelli.

Uno degli obbiettivi della norma era di alleggerire la conflittualità legata agli esiti dei trattamenti operatori e curativi in ospedale per il tramite sia dell’introduzione dell’assicurazione sia della mediazione: partendo da questo assoluto, durante il convegno i vari relatori, hanno affrontato il problema di come nel 2017, periodo in cui la spesa sanitaria è stata pari all’8,9% del PIL, i dati Ivass e di altri vari osservatori, facenti capo a compagnie di assicurazione, intermediari, associazioni di categoria, ecc., abbiano confermato una ritirata delle compagnie di assicurazione dalle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche, nell’ambito della medical malpractice.

L’effetto di trend: il mercato assicurativo sulla medmal è concentrato in un pugno di compagnie, per giunta straniere; pochi premi, molte controversie. Tutto questo impatta sia sulla sostenibilità economica della spesa sanitaria sia sull’effettiva tutela del diritto alla salute sancito dall’art. 32 del Costituzione Italiana.

Tutto ciò porta a un enorme sbilanciamento tra il liquidato per il risarcimento del danno da parte delle strutture pubbliche e quelle private. Tale dato avvalora ancor di più la scelta dell’auto-ritenzione in ambito pubblico, in considerazione anche dell’allontanamento delle compagnie di assicurazione: gli Enti pubblici (Regioni, ASL, Nosocomi) costituiscono dei fondi di riserva, specificatamente destinati a risarcire i pazienti che hanno subito dei danni a seguito di errori sanitari, alimentati da accantonamenti annuali.

Alla stregua di quanto descritto sopra, auspichiamo che il Governo dia un giro di vite all’emanazione dei decreti attuativi, al fine di fare il prima possibile chiarezza su quanto rimasto di dubbio su questa materia e tanti altri temi che a tutt’oggi impediscono alla norma di agire proprio a favore di quel diritto alla salute che, ormai da tempo, sembra essere stato abbandonato.

Epifania2019

Buon Epifania da parte di tutto lo staff di medmalinsurance.it!

I nostri articoli tornano puntuali con l’appuntamento di venerdì 11 gennaio 2019!

Natale2018

Buon Natale da parte di tutto lo staff di medmalinsurance.it!

I nostri articoli tornano puntuali con l’appuntamento di venerdì 28 dicembre 2018!  

Le 10 domande più frequenti su come acquistare una polizza di responsabilità civile-professionale

Vorresti districarti tra le mille e più incomprensibili proposte di polizza Responsabilità Civile per la professione medico-sanitaria? La Legge Gelli-Bianco ti ha complicato, ancor di più, l’esistenza e confuso ulteriormente le idee? Vorresti avere un vademecum o una sorta di manuale di istruzioni “non convenzionale” per non incorrere in errori, omissioni o, parliamoci chiaro, “fregature” in fase di scelta e conseguente stipula di una polizza R.C. professionale? Le 10 domande più frequenti su come acquistare una polizza di responsabilità civile-professionale per l’esercente la professione sanitaria nasce proprio con questo scopo!


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Non perdere la pratica guida in formato ebook scritta da Claudio Grotti, founder di medmalinsurance.it!

Comincia oggi, seppur in modo bizzarro e simpatico, questa nuova avventura nel mondo della scrittura. Oggi con mia grande gioia esce il mio primo “libro” sulla Responsabilità Civile professionale per l’esercente la professione sanitaria. Al momento solo in versione ebook, “Le 10 domande…” vuole essere un manuale, una guida per il personale sanitario medico e non, che si affaccia al mercato assicurativo alla ricerca della propria copertura contro il rischio professionale, soprattutto oggi a un anno di stasi dall’entrata in vigore della Legge Gelli-Bianco. 
Tutto quello che volevi sapere sulle coperture di R.C. Professionale nell’area Medico Sanitaria in versione digitale sempre a portata di mano e… non finisce qui!

Claudio Grotti

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Health & Medmal insurance Summit 2018Il 9 ottobre 2018, nella splendida cornice dell’Hotel Principe di Savoia a Milano, si è svolto l’Health & Medmal Insurance Summit 2018, l’unico evento che fa incontrare Assicuratori, Intermediari Assicurativi Specializzati, Legali ed esperti con il patrocinio di Intermedia Channel, PLTV ed EMF Group.

La mattina alle ore 9.30 si è dato il via a una agenda lavori che ha visto protagonisti, nella prima metà della giornata, la Sanità integrativa e il Welfare aziendale con relatori di eccellenza provenienti dalle maggiori realtà assicurative a livello internazionale: RBM Salute, Uniqa e Italiana Assicurazioni del Gruppo Reale Mutua, Fab – Fondo Assistenza Benessere e Welion del gruppo Generali Italia.

Non potevano, inoltre, mancare sponsor di calibro nazionale quali ACB Broker, Assirete e tanti altri che hanno dato la possibilità anche quest’anno di riunire i maggiori esperti di Sanità Integrativa per parlare di peculiarità, criticità e novità di un innovativo modo di fare assicurazione attraverso l’antico concetto che “prevenire è meglio che curare”.

Ovviamente tra i tanti partecipanti al Summit anche noi dello Staff di Medmalinsurance.it non potevamo mancare, soprattutto all’incontro pomeridiano del MIS (acronimo di Medmal Insurance Summit) al cospetto di personalità eccelse della realtà della Responsabilità Civile medico-sanitaria quali: l’Avv. Paolo Alessandro Magnani, l’On. Dott. Federico Gelli, il Dott. Emanuele Patrini (Chief Risk and Anti Fraud Managemet Italy Branch presso AmTrust Europe Limited), il Prof. Umberto Genovese (Professore Associato Medicina Legale e del Lavoro presso Università degli Studi di Milano), il Dott. Leonardo Martinelli (Claims Director presso AM Trust Europe) e l’Avv. Maurizio Hazan (Managing Partner dello Studio Legale Associato Taurini & Hazan).

Patrocinato dalla compagnia AmTrust, da 10 anni operativa nel settore Medmal sia per i singoli esercenti la professione sanitaria sia per le strutture pubbliche e private, alle ore 14.30 è iniziata una tavola rotonda sul tema “Opportunità, criticità e prospettive a un anno dalla Legge 24/2017”

Il moderatore Avv. Paolo Alessandro Magnani dopo una breve introduzione sulla Legge Gelli – Bianco informa la platea della assenza al dibattito dello stesso On. Dott. Federico Gelli, padre putativo della stessa norma, il quale ha comunque inviato un video da mostrare ai presenti al Summit. Nel contributo, Gelli illustra i risultati ottenuti dalla Legge promossa in parlamento dall’entrata in vigore a oggi.

 

 

Subito dopo, lo stesso Magnani introduce l’argomento dell’accertamento tecnico preventivo e delle Linee Guida della Comunità Scientifica e buone pratiche clinico assistenziali, lasciando la parola al Prof. Umberto Genovese. Questi chiude il tema trattato asserendo che: far entrare le Linee Guida in un quadro normativo nazionale significherebbe affrontare comunque un processo lungo e difficile e che necessariamente si richiederebbe a monte una equipe di persone di grande onestà intellettuale, scevre da ogni interesse politico ed economico e ovviamente super partes. Sarà mai possibile, considerato che la norma non prevede alcun ulteriore esborso economico da parte dello Stato e di conseguenza dei contribuenti?

Altro argomento trattato è stata la clausola Claims Made e l’operatività della stessa nelle polizze di Responsabilità Civile Professionale. L’Avv. Maurizio Hazan è partito proprio dalla recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione S.S.U.U. del 24/09/2018 n. 22437, descrivendola elegante, puntuale e soprattutto la svolta giuridica nell’interpretazione della clausola oggetto del giudicante. Alla base della sentenza è la differenza sostanziale tra il sinistro come fatto generatore e il sinistro come richiesta di risarcimento danni che diviene non solo fonte di dibattito e del contendere tra le parti ma di assoluto interesse generale, per la valenza contrattuale di tutte le polizze emesse in regime Claims. Sebbene già la Legge 24/2017 specificasse che tutte le coperture assicurative avrebbero dovuto contenere tale clausola e che la definizione di sinistro in glossario di normativi di polizza dovesse essere definito come richiesta di risarcimento danno e non come fatto generatore, non tutte le parti la ritenevano equa nei confronti del cliente-consumatore, anzitutto limitatamente alla lunga durata della prescrizione dei reati in ambito penale e delle richieste danno in ambito civile. Diversamente potrebbe essere affrontato lo stesso discorso se contestualizzato a tutti quei contratti assicurativi stipulati prima dell’entrata in vigore del nuovo regolamento europeo sulla distribuzione assicurativa, introdotto con il regolamento IVASS 41/2018 meglio conosciuto come IDD. Di fatto tale regola rende automaticamente non adeguate alle reali esigenze del cliente-consumatore tutte le polizze stipulate, per esempio, senza un’adeguata retroattività (che nella Legge 24/2017 è espressa in un termine decennale) e senza un’adeguata postuma (che nella Legge 24/2017 è espressa sempre in un termine decennale). In virtù di questo ci domandiamo: i consumatori (medici, infermieri, OSS, strutture) sarebbero pronte ad adeguare le loro coperture sapendo che i premi delle stesse saranno, nella loro costruzione attuariale, direttamente proporzionali alle garanzie richieste?

Altro dibattito molto acceso al quale si è voluto dare la giusta attenzione e risalto è stato quello relativo ai sinistri e al loro andamento in questo brevissimo arco temporale. In un anno dall’entrata in vigore della Legge Gelli cosa è cambiato?  Leonardo Martinelli, Claims Director presso AM Trust Europe, afferma innanzitutto che un anno è un tempo troppo ridotto per trarre conclusioni, soprattutto in attesa, ancora, dei decreti attuativi, che avrebbero dovuto colmare tutti i vuoti lasciati dall’impianto normativo attualmente in vigore. Si nota, comunque, un minimo cenno di contenzioso e un aumento della mediazione assistita di nuova introduzione. Un problema della norma, sicuramente sanabile in corso di emanazione dei decreti attuativi, è la mancanza di un protocollo sinistri che possa istruire il richiedente a non agire direttamente con l’accertamento tecnico preventivo o con processi, comunque, giudiziari ma a servirsi di tutta quella parte di precontenzioso che, nella stragrande maggioranza dei casi, potrebbe snellire le lungaggini delle pratiche di risarcimento e di conseguenza degli eventuali indennizzi.

Nella seconda parte del dibattimento si sono affrontati con maggiore attenzione i seguenti argomenti:

  • La nuova figura del Risk Manager in sanità – affrontata dal Dott. Emanuele Patrini
  • Accertamento Tecnico Preventivo – materia indiscussa del Prof. Umberto Genovese
  • Evoluzione della polizza di responsabilità civile delle strutture pubbliche e private – a cura dell’Avv. Maurizio Hazan
  • I cambi di tariffa delle coperture per gli esercenti e per le strutture – degno di nota l’intervento del Dott. Leonardo Martinelli
  • La pubblicazione dei sinistri sul web: turismo sanitario? – a cura del Dott. Emanuele Patrini

Questi ultimi argomenti verranno trattati, doverosamente, nel prossimo articolo di questa rubrica.