Tutto quello che i medici di medicina generale e i pediatri devono sapere

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Tutti i medici generici, pediatri e coloro che operano nei servizi di guardia medica con un rapporto professionale con gli istituti del Servizio Sanitario Nazionale, lavorando nei propri studi professionali, sono iscritti al Fondo speciale.

Contributi Obbligatori

Per il 2024, i medici impegnati nell’assistenza primaria, nella continuità assistenziale e nell’emergenza sanitaria territoriale devono versare un contributo pari al 26% dei compensi soggetti a contribuzione ENPAM. I pediatri di libera scelta, invece, contribuiscono con una quota pari al 25% dei loro compensi per il 2024.

Gli Accordi Collettivi Nazionali vigenti permettono inoltre di scegliere volontariamente un’aliquota modulare, che consente ai professionisti di incrementare la propria quota contributiva personale di 1-5 punti percentuali, oltre l’aliquota base a carico dell’azienda.

Dal 1° gennaio 2007, per i professionisti passati a rapporto d’impiego che hanno scelto di mantenere la posizione assicurativa presso l’ENPAM, il contributo è del 32,65%. Questa aliquota aumenta dell’1% a carico del medico per la quota imponibile che supera, nel 2024, i 55.008 euro (prima fascia di retribuzione pensionabile INPS).

Trattamenti Pensionistici

Il diritto alle prestazioni pensionistiche si basa su due condizioni generali: il verificarsi dell’evento protetto (come il raggiungimento di una certa età) e il possesso di determinati requisiti contributivi e assicurativi.

Pensione di Vecchiaia

La pensione di vecchiaia è disponibile al compimento dell’età anagrafica vigente, che dal 2018 è fissata a 68 anni per uomini e donne. È necessario cessare ogni attività convenzionata con il SSN per accedere al trattamento pensionistico. Per gli specialisti esterni, la cessazione dell’attività professionale può avvenire anche mediante la trasformazione della convenzione da persona fisica a entità giuridica.

In caso di cessazione dell’attività prima del raggiungimento dell’età pensionabile, è richiesto almeno 15 anni di anzianità contributiva per beneficiare del trattamento.

Anno Età
2012 65 anni
2013 65 anni e 6 mesi
2014 66 anni
2015 66 anni e 6 mesi
2015 67 anni
2017 67 anni e 6 mesi
Dal 2018 68 anni

Pensione Anticipata

La pensione di vecchiaia anticipata è accessibile con un’età minima di 62 anni, purché si abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva e 30 anni di anzianità di laurea. In alternativa, è possibile ottenere la pensione con 42 anni di anzianità contributiva indipendentemente dall’età.

Alle pensioni erogate prima dell’età pensionabile si applica un coefficiente di riduzione variabile dal 36,70% a 55 anni allo 0,35% a 67 anni e 11 mesi.

Anno Età
2012 58 anni
2013 59 anni e 6 mesi
2014 60 anni
2015 60 anni e 6 mesi
2016 61 anni
2017 61 anni e 6 mesi
Dal 2018 62 anni

Pensione di Inabilità

La pensione di inabilità è concessa in caso di inabilità permanente e assoluta all’esercizio della professione, dovuta a infortunio o malattia. È obbligatorio cessare definitivamente ogni attività professionale. Nel calcolo dell’anzianità contributiva si includono gli anni tra la domanda di pensione e il raggiungimento dell’età di vecchiaia, fino a un massimo di 10 anni.

L’importo annuo minimo della pensione di inabilità è fissato a circa 15.000 euro. Se il totale delle pensioni percepite da altri enti obbligatori è inferiore a questa cifra, l’ENPAM verserà la differenza. Se è superiore, non si ha diritto all’incremento.

Il trattamento per inabilità è equiparato a quello che sarebbe spettato in caso di raggiungimento dell’età pensionabile, con una maggiorazione degli anni di contribuzione fino a un massimo di 10 anni.

Pensione ai Superstiti

La pensione di reversibilità è riservata ai superstiti in caso di decesso del pensionato, mentre la pensione indiretta è per i superstiti dell’assicurato ancora in attività. I beneficiari includono il coniuge e i figli, con diverse percentuali a seconda della composizione familiare: coniuge solo (70%), coniuge con un figlio (60%+20%), coniuge con due o più figli (60%+40%), un figlio senza coniuge (80%), due figli senza coniuge (90%), e tre o più figli senza coniuge (100%).

In caso di decesso dell’iscritto dopo la cessazione dell’attività e prima del raggiungimento dell’età pensionabile, con almeno 5 anni di anzianità contributiva, i superstiti ricevono una quota della pensione che sarebbe spettata al professionista. Se non ci sono i 5 anni di contribuzione, i superstiti hanno diritto a un’indennità di restituzione dei contributi.

Decorrenza e Misura della Pensione

La pensione di vecchiaia decorre dal mese successivo al compimento dell’età pensionabile, a condizione che la domanda sia presentata entro 5 anni dal raggiungimento dei requisiti. In caso contrario, decorre dal mese successivo alla presentazione della domanda e viene liquidata una somma pari a 5 annualità senza rivalutazione.

La pensione anticipata decorre dal mese successivo al soddisfacimento dei requisiti, mentre quella di inabilità dal mese successivo alla cessazione dell’attività professionale o dalla data della domanda se posteriore. La pensione ai superstiti decorre dal mese successivo al decesso del dante causa, se la domanda viene presentata entro 5 anni.

La misura della pensione è determinata rivalutando i compensi annuali basati sui contributi obbligatori versati. Il rendimento per ciascun anno di contribuzione varia dal 1,65% al 1,40%, con percentuali specifiche per i pediatri di libera scelta.

 

Anche per gli iscritti a questo fondo, noi di medmalinsurance.it consigliamo sempre di aderire a un fondo pensione individuale tramite il proprio intermediario di fiducia per garantire una sicurezza economica a lungo termine. La previdenza integrativa offre un supporto essenziale per affrontare con serenità il futuro.