Legge Gelli, Responsabilità Sanitaria: bozza decreto MISE
Sono ormai trascorsi più di tre anni dall’uscita della Legge 24/17 (cd. Gelli-Bianco), riguardo la riforma della Responsabilità Civile Professionale nell’area medico-sanitaria e da quel momento tutti gli addetti ai lavori hanno atteso l’uscita dei decreti attuativi interministeriali che avrebbero reso efficace ed efficiente un impianto normativo monco.
In una ambientazione pandemica coronata dall’attuale apertura di una crisi di Governo, il Ministero dello Sviluppo Economico presenta alla prossima seduta della Conferenza Stato Regioni che si è tenuta il 21/01/2021 alle ore 14.45, proprio il più importante, atteso e fondamentale dei decreti attuativi alla Legge 24. La discussione riguardante il Punto due all’O.d.g. della Conferenza Stato- Regioni è stata rinviata come si evince dal Report pubblicato alle 17.00 sul sito istituzionale
http://www.statoregioni.it/media/3281/report-csr-21gen2021.pdf
Lo schema di regolamento ex art. 10, comma 6, L. 24 del 2017 recante la determinazione dei requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie, i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio e le regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un’impresa di assicurazione, nonché la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito della messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati, in attuazione dell’art. 10, co. 6, L. 08/03/2017 n. 24.
Da un’attenta lettura della bozza in questione, possiamo definire una prima analisi degli articoli più importanti.
Nell’articolo 1, viene citato il glossario contenente tutte le definizioni dei termini applicati nel provvedimento. In particolare risaltano agli occhi le definizioni ai punti f) e g) nelle quali si individua l’esercente la professione sanitaria e attività libero professionale e la definizione alla lettera o) nella quale si cita il sinistro associato al principio claims made, clausola oramai richiamata in, praticamente, tutti i tipi di contratti di assicurazione per la R.C. Professionale, che subito dopo l’emanazione della L.24 è stata protagonista indiscussa nei tribunali per stabilire la validità all’interno degli stessi contratti sopra citati.
Si può notare, anche, come nello stesso articolo venga definita anche la S.I.R. – Self INsurance Retention, ossia la gestione interna alla struttura della quota del rischio non assicurata ( compresa all’interno della franchigia espressa sul contratto di polizza).
Nell’articolo 2, viene definito l’oggetto dell’intervento normativo suddiviso in questi punti cardine:
Requisiti minimi di garanzia dei contratti assicurativi di RC Professionale per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti la professione sanitaria;
Requisiti minimi di garanzia e condizioni di operatività delle altre analoghe misure;
Regole per il trasferimento del rischio ad impresa assicuratrice subentrante.
Regole per la previsione, nel bilancio delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche o private, di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati.
L’articolo 3 individua l’oggetto della garanzia assicurativa, proponendo lo stesso livello di garanzia sia che l’esercente la professione sanitaria venga scelto dal paziente, sia che quest’ultimo è dipendente della struttura o meno, alla scopo di uniformare e ampliare il livello di sicurezza del paziente. specifica, inoltre, che l’esercente la professione sanitaria possa essere coperto da polizze convenzione o polizze collettive stipulate da organizzazioni sindacali o dalla stessa struttura.
Prevede, con la funzione di stabilizzare il premio assicurativo delle polizze di RC Professionale, la variazione in aumento e/o in diminuzione del premio di tariffa all’atto della nuova stipula o del rinnovo del contratto di polizza in funzione al verificarsi o meno dei sinistri in corso di validità del contratto, nonché la variazione in diminuzione in relazione all’assolvimento certificato nel triennio precedente dell’obbligo formativo e di aggiornamento previsto dalla normativa vigente. Le coperture saranno inoperativa qualora il numero dei crediti ECM sia inferiore a l 70 per cento dei crediti relativi al triennio formativo precedente. Specifica la non opponibilità dell’eccezione al danneggiato nel caso di azione diretta al compagnia assicuratrice e nell’ipotesi di copertura dell’esercente la professione sanitaria prestata dalla struttura attraverso analoghe misure di cui all’art. 10 della Legge delega.
L’articolo 4 delinea in modo inequivocabile i massimali minimi di garanzia delle polizze assicurative, prevedendo, la norma, la rivisitazione dei massimali in ordine all’andamento del Fondo di Garanzia per i danni da responsabilità sanitaria.
L’articolo 5 definisce l’efficacia temporale della garanzia assicurativa, nella forma “claims made”. La disposizione richiama il concetto di ultra attività richiamato direttamente dalla Legge e la procedura di preavviso da parte dell’assicurato avuto riguardo ai casi di sinistro denunciati.
Nell’articolo 5-bis disciplina i limiti al diritto di recesso da parte dell’assicuratore, limitato ai soli casi di reiterata condotta gravemente colposa dell’esercente accertata con sentenza definitiva e che abbia comportato un risarcimento del danno.
L’articolo 6 disciplina gli obblighi di pubblicità e trasparenza i capo alle strutture ed agli esercenti le professioni sanitarie.
Nell’articolo 7, viene regolamentato il sistema di eccezioni opponibili, indicando che sono opponibili al danneggiato, previa sottoscrizione di clausola contrattuale da approvare specificatamente per iscritto attraverso appendice di polizza.
L’articolo 8 stabilisce che tutte le strutture sanitarie possono ricorrere, in alternativa al contratto di assicurazione , alle misure analoghe di copertura previste dalla Legge , previa apposita delibera approvata dai vertici della struttura sanitaria che ne evidenzia, altresì, le modalità di funzionamento.
Gli articoli 9,10 e 10-bis regolamentano la costituzione del Fondo di garanzia e del Fondo riserva sinistri (stabiliti nella L. 24), stabiliscono lo scopo e la finalità di ogni Fondo, le condizioni di operatività il relativo sistema di ricostituzione ed interoperabilità tra fondi, al fine di non duplicare gli importi, accantonati mediante attualizzazione del rischio e la rimodulazione del rischio.
Strettamente collegato ai precedenti articoli è il n. 11 che obbliga alla certificazione dei Fondi attraverso revisore legale o collegio sindacale, con applicazione delle norme di impignorabilità delle somme accantonate per il risarcimento del danno,.
L’articolo 12, disciplina il subentro contrattuale di una impresa assicuratrice in funzione dell’efficacia temporale della copertura.
Nell’articolo 13 si esplica e regolamenta il rapporto con l’assicuratore nella gestione del sinistro nei casi in cui parte del rischio non sia assicurata (SIR/Franchigia).
L’articolo 14 regola le funzione di Governo del rischio sanitario e gestione dei sinistri.
L’articolo 15 regola la gestione dei sinistri in funzione delle procedure di controllo e Risk Management, obbligando di fatto la struttura a dotarsi di tutti gli strumenti e risorse e processi che possano minimizzare l’evento sinistrorso.
Infine nell’articolo 16 sono elencate le norme transitorie e finali del provvedimento.
Speriamo che nella prossima convocazione della Conferenza Stato-Regioni venga reso il giusto parere da inviare al MISE in attesa del visto del Consiglio di Stato.