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cassazione_claimsmadeI contratti di assicurazione stipulati in ambito sanitario non possono essere a tempo determinato.

Secondo la Suprema Corte, che si espressa con la sentenza n. 10506/2017, l’inserimento in polizza della clausola claims made è illegittima perché tende a coprire l’assicurato solo per un periodo ben definito.

Claims made è uno dei due regimi (l’altro è loss occurrance) a cui può essere assoggettata una polizza di responsabilità civile professionale e con il regime di claims made si assume che il sinistro venga “attivato” dalla richiesta di risarcimento che l’assicurato riceve, e pertanto le relative garanzie operano dal momento in cui tale richiesta è ricevuta. Di fatto con il regime claims made l’assicurato potrebbe avere copertura assicurativa anche senza essere stato assicurato al momento della commissione dell’errore, purché sia assicurato al momento della richiesta di risarcimento danni.

E il danno in sanità può essere evidente anche dopo diversi anni, lasciando senza copertura l’assicurato a vantaggio dell’assicuratore.

Per questo la Cassazione (Sezione III civile – Sentenza 28 aprile 2017 n. 10506) ha dichiarato nella sentenza che “la clausola cosiddetta claims made, inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile stipulato da un’azienda ospedaliera, per effetto della quale la copertura esclusiva è prestata solo se tanto il danno causato dall’assicurato, quanto la richiesta di risarcimento formulata dal terzo, avvengano nel periodo di durata dell’assicurazione, è un patto atipico immeritevole di tutela ai sensi dell’art. 1322, comma secondo del codice civile, in quanto realizza un ingiusto e sproporzionato vantaggio dell’assicuratore, e pone l’assicurato in una condizione di indeterminata e non controllabile soggezione”.

Nel caso specifico un paziente operato in un ospedale di Milano aveva riportato lesioni, manifestate a distanza di tempo. In quel momento il paziente aveva chiamato in causa l’azienda ospedaliera per essere risarcito.

L’ospedale a sua volta ha chiamato in causa il proprio assicuratore che ha negato di essere tenuto al pagamento dell’indennizzo proprio per la presenza della clausola claims made dal momento che il danneggiato aveva chiesto i danni all’ospedale “dopo la scadenza della polizza”. In primo grado, il Tribunale di Milano nel 2010 aveva dato ragione alla Compagnia di assicurazione.

Successivamente la Corte di Appello ha ritenuto la clausola vessatoria e condannato la Compagnia al risarcimento. E ora la Cassazione ha respinto l’ulteriore ricorso dell’assicuratore.

corte suprema

 

Con la sentenza n. 15178/2018, la Cassazione ha condannato un neurologo per il decesso di una paziente dovuto a problemi cardiaci.

 

 

La Suprema Corte ha ritenuto, infatti, che un medico non può limitarsi a curare il paziente in base alla propria specializzazione: se vi sono dubbi circa la natura della sintomatologia riferita, egli deve indirizzarlo presso lo specialista competente per gli opportuni accertamenti.

È stata, quindi, confermata la condanna di un neurologo il quale aveva rasserenato la donna per le sue perdite di coscienza prescrivendo un esame neurologico ed escludendo a priori che gli svenimenti potessero avere natura cardiologica, come poi emerso a seguito della morte della stessa.

Il sanitario “non poteva limitare il proprio consulto a un unico profilo, omettendo qualunque previsione e successiva indicazione di approfondimento, in ordine alla possibile, alternativa genesi cardiaca delle crisi di perdita di coscienza”.

La difesa aveva invocato la colpa lieve sostenendo che se il professionista si attiene alle linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente.

La Cassazione esclude invece la colpa lieve in caso di violazione del dovere di diligenza, ritenendo che la responsabilità sia limitata solo se il medico ha agito secondo la “best practice” senza che vi sia stato alcun errore diagnostico per negligenza o imprudenza, respingendo infine il ricorso del medico.

Per la Cassazione la diagnosi del professionista “determinò il successivo sviluppo degli eventi, con esito infausto per la donna“.

La responsabilità medica parlamento italianoLo schema di decreto legislativo istitutivo del Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria è stato inviato alla Conferenza delle Regioni per il parere. Il Fondo, previsto dall’articolo 14, comma 2, della legge Gelli, è costituito nello stato di previsione del Ministero della Salute e alimentato annualmente dai contributi delle imprese assicurative, autorizzate per far fronte alla responsabilità civile per danni causati da medici e sanitari, gestiti dalla Consap SpA (Concessionaria servizi assicurativi pubblici), tramite apposita convenzione con il Ministero della Salute.

Il testo è attualmente composto da 17 articoli. Il Capo I (norme generali), contiene i primi 3 articoli che trattano le definizioni, l’oggetto del regolamento e la finalità del Fondo.

Il Capo II (Risarcimento dei danni derivanti da responsabilità sanitaria),composto dall’articolo 4 (Intervento del Fondo per i danni derivanti da responsabilità sanitaria) spiega come il Fondo risarcisca i danni derivanti da responsabilità sanitaria nei seguenti casi:

1) qualora il danno sia di importo eccedente rispetto ai massimali previsti dai contratti di assicurazione stipulati dalla struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata ovvero dall’esercente la professione sanitaria;

2) qualora la struttura sanitaria o socio-sanitaria pubblica o privata, ovvero l’esercente la professione sanitaria, risultino assicurati presso un’impresa che al momento del sinistro si trovi in stato di insolvenza o di liquidazione coatta amministrativa o vi venga posta successivamente;

3) qualora la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata, ovvero l’esercente la professione sanitaria, siano sprovvisti di copertura assicurativa per recesso unilaterale dell’impresa assicuratrice, ovvero per la sopravvenuta inesistenza o cancellazione dall’albo dell’impresa assicuratrice stessa.

Il diritto al risarcimento deve essere accertato da sentenza passata in giudicato e dagli altri provvedimenti che decidono in via definitiva sui danni cagionati da responsabilità sanitaria. Sono risarcibili dal Fondo esclusivamente i danni relativi ai sinistri denunciati per la prima volta dopo la data di entrata in vigore della legge.

L’articolo 5 (Modalità di intervento del Fondo di garanzia), sancisce che l’accesso al Fondo avviene con domanda da parte dell’Istante, presentata attraverso la compilazione di apposita modulistica disponibile sul sito internet del Ministero della Salute e del Gestore, inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Il Gestore, ricevuta la domanda, comunica all’Istante, con lo stesso mezzo, l’avvio del procedimento istruttorio, che ha durata di 90 giorni. Il Gestore sottopone al Comitato gli esiti del procedimento istruttorio per le conseguenti deliberazioni. Provvede poi a comunicare la delibera del Comitato all’Istante e, in caso di esito positivo, comunica le ammissioni al Fondo e le modalità della liquidazione.
Le percentuali degli importi liquidabili con riferimento a ciascun anno sono definite dal Comitato tenuto conto dell’importo complessivo delle domande ammesse alla liquidazione nell’anno e dell’ammontare delle disponibilità del Fondo. Le risorse residue non utilizzate nell’anno di competenza possono essere utilizzate per le liquidazioni relative agli anni successivi.

All’articolo 6 (Regresso del Fondo di garanzia), si evidenzia come, a  seguito della liquidazione, il Fondo è surrogato, per l’importo pagato, nei diritti del danneggiato nei confronti del responsabile del sinistro.

Passiamo così al Capo III (Agevolazioni per l’accesso alla copertura assicurativa da parte degli esercenti le professioni sanitarie che svolgono la propria attività in regime libero-professionale).

L’articolo 7 (Intervento del Fondo per agevolare l’accesso alla copertura assicurativa da parte degli esercenti le professioni sanitarie che svolgono la propria attività in regime libero professionale) spiega che il Fondo assolve anche alla funzione di agevolare l’accesso alla copertura assicurativa da parte degli esercenti le professioni sanitarie che svolgono la propria attività in regime libero professionale per la stipula di apposite polizze assicurative. Il Fondo, previo accertamento tramite procedimento istruttorio del Gestore, nei termini e con le modalità definiti dal Comitato, liquida la differenza tra il premio effettivamente corrisposto per la polizza dai requisiti minimi e il premio calcolato secondo i parametri di cui al successivo articolo 8.

L’articolo 8 (Requisiti per la richiesta di accesso al Fondo), come preannunciato, chiarisce che la domanda di accesso al Fondo è consentita agli esercenti le professioni sanitarie per i quali il rapporto tra il premio di polizza versato e il reddito è superiore ai parametri definiti ogni anno dal Comitato, individuati per fasce di età dei richiedenti, tenuto conto delle soglie stabilite dagli scaglioni di reddito di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni.

L’articolo 9 (Modalità di intervento del Fondo di garanzia) ripete quanto già contenuto dall’articolo 5.

Infine il Capo IV (Disposizioni comuni). L’articolo 10 (Misura del contributo delle imprese assicuratrici e modalità di alimentazione del Fondo), spiega che il Fondo è alimentato dai contributi versati annualmente dalle imprese autorizzate all’esercizio (nel territorio della Repubblica) delle assicurazioni per la responsabilità civile generale che coprono i danni derivanti da responsabilità sanitaria, incluse le imprese di assicurazione aventi sede legale in uno Stato aderente allo Spazio Economico Europeo (SEE) che operano in Italia in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi e le sedi secondarie di imprese aventi sede legale in uno Stato che non è aderente al SEE. I contributi affluiti all’entrata del bilancio dello Stato sono riassegnati annualmente, con uno o più decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze, al Fondo.

Per il primo anno di esercizio del Fondo il contributo, di cui al comma I, è pari al 4% dei premi delle polizze a copertura dei danni derivanti da responsabilità sanitaria incassati nell’ultimo esercizio, al netto degli oneri di gestione stabiliti dall’IVASS. La misura del contributo è aggiornata annualmente, su proposta del Comitato, con apposito decreto del Ministro della Salute, da adottare di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, in relazione alle effettive esigenze della gestione del Fondo. Ai fini della rideterminazione del contributo, il Gestore trasmette al Ministero della Salute e al Ministero dello Sviluppo Economico il rendiconto di gestione riferito all’anno precedente.

Il contributo è versato entro il termine del 31 luglio di ciascun anno.

L’articolo 11 (Modalità di gestione del Fondo) sottolinea che il gestore tiene contabilità e scritture separate per le operazioni attinenti, rispettivamente, alle gestioni di cui al Capo II e al Capo III, nonché una separata amministrazione dei beni a esse pertinenti, in modo che risulti identificato il patrimonio destinato a rispondere delle obbligazioni relative alle due separate gestioni.

L’articolo 12 (Rapporto convenzionale con il Gestore) spiega che, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del regolamento, il Ministero della Salute stipula con Consap S.p.A. la Convenzione che, uniformandosi ai principi di buona amministrazione, trasparenza, economicità, equilibrio di bilancio, destinazione del Fondo agli scopi indicati dalla legge, rendicontazione e alle altre disposizioni del presente regolamento, disciplina l’attività di gestione del Fondo, le modalità di svolgimento del servizio, i relativi rapporti economici con il Gestore, nonché le forme di vigilanza sull’attività di gestione.

L’articolo 13 (Rendiconto della gestione del Fondo di garanzia) evidenzia che il rendiconto della gestione del Fondo, predisposto dal Gestore e approvato dal Comitato, è trasmesso, unitamente a una relazione del Gestore, al Ministero della Salute e al Ministero dello Sviluppo Economico, entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui esso si riferisce.

Con l’articolo 14 (Comitato di gestione del Fondo) viene istituito, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, presso Consap S.p.A., il Comitato di gestione del Fondo. Il Comitato è presieduto da un rappresentante designato dal Ministero della Salute.

Faranno inoltre parte del Comitato:
n. 1 rappresentante designato del Ministero della Salute;
n. 1 rappresentante designato dal Ministero dello Sviluppo Economico;
n. I rappresentante designato del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
n. 1 rappresentante di IVASS;
n. 1 rappresentante di ANIA;
n. 1 rappresentante designato dalla Conferenza delle regioni.

L’articolo 15 (Attribuzioni del Comitato) spiega che il Comitato svolge le seguenti funzioni:
– delibera sulle richieste di accesso al Fondo sottoposte dal Gestore;
– definisce i parametri di cui al precedente articolo 8;
– propone l’aggiornamento della misura del contributo di cui al precedente articolo 10 4-2;
– approva, su proposta del Gestore, i modelli di domanda per l’accesso al Fondo;
– approva il rendiconto di gestione del Fondo predisposto dal Gestore;
– individua le risorse del Fondo da destinare agli interventi di cui al Capo Il e al Capo III del presente regolamento;
– definisce le percentuali degli importi liquidabili di cui all’articolo 5, comma 9, e all’articolo 9, comma 9;
– delibera, su proposta del Gestore, sulle questioni relative all’applicazione delle disposizioni concernenti l’operatività del Fondo;
– dispone audizioni.

L’articolo 16 (Vigilanza governativa sul Fondo di garanzia) chiarisce che il Ministero della Salute, il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dell’Economia e delle Finanze possono chiedere in qualunque momento, anche disgiuntamente, alla Consap S.p.A. notizie e dati sulla gestione del Fondo stesso e disporre accertamenti ove lo ritengano necessario.

Infine, l’articolo 17 (Disposizioni finanziarie) spiega che le esigenze finanziarie derivanti dall’applicazione del presente regolamento sono a carico del Fondo. Dal presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Fonte: Il Sole 24 Ore

AmTrustAmTrust, società tra i principali gruppi assicurativi internazionali e leader in Italia nel mercato della Responsabilità Civile Sanitaria, propone una versione totalmente rinnovata della propria soluzione dedicata all’area medica.

Sorta in forma collettiva, la polizza Colpa Grave è da oggi disponibile anche nella linea persona e recepisce le novità introdotte dalla Legge Gelli.

AmTrustNuovaColpaGrave è la polizza RC Professionale studiata appositamente per tutelare i medici che prestano la propria attività presso aziende sanitarie, pubbliche e private, dai rischi connessi allo svolgimento della professione. La soluzione opera in Claims Made, ovvero quando l’assicurato riceve la richiesta di risarcimento, durante il periodo di polizza, per eventi accaduti nei dieci anni precedenti.

AmTrustNuovaColpaGrave prevede inoltre:

  • La scelta del massimale, tra 1, 2 o 5 milioni di Euro.
  • La copertura della responsabilità amministrativa, o surrogazione dell’impresa di assicurazione dell’Azienda Sanitaria Locale o Struttura Sanitaria Pubblica.
  • La flessibilità nel coprire la carriera professionale nei passaggi da dipendente pubblico a privato e viceversa.
  • La rivalsa o surrogazione dell’impresa di assicurazione della Struttura Sanitaria Privata.

NuovaColpaGrave potrà essere ulteriormente completata con:

  • La copertura di eventuali perdite patrimoniali legate al danno reputazionale, o da violazione del Codice della Privacy (Nuovo GDPR), entro un limite del 10% del danno indennizzato.
  • Una postuma di 10 anni per la cessazione definitiva dell’attività, e volontaria in caso di cessazione del contratto, entrambe attivabili anche dagli eredi.
  • La possibilità di assicurarsi, anche nel caso in cui negli ultimi dieci anni si sia già stati oggetto di condanna per Colpa Grave, per un importo pari o inferiore a € 5.000.
  • La copertura Responsabilità Civile e Amministrativa per danni derivanti da interventi di primo soccorso per dovere di solidarietà, emergenza o soccorso sanitario, fino a un importo di 1 milione di Euro.

NuovaColpaGrave è disponibile da oggi anche presso di noi. Vuoi chiedere info? Clicca qui.

Staff medmalinsurance

Dopo un breve blackout, lo Staff di Medmalinsurance.it torna operativo, con tante novità e nuove informazioni per i propri lettori.

Avremo una squadra più numerosa rispetto allo scorso anno: nuovi professionisti si uniranno al team per dispensare la loro conoscenza e la loro esperienza nel settore.

Inoltre il sito presenterà nuove sezioni! Tra cui… La sezione “Download”, da dove sarà possibile scaricare tutto il materiale da noi preparato a vostro supporto!

E ancora… Periodicamente usciranno una serie di “pillole assicurative” che guideranno il lettore alla comprensione di terminologie tecniche-assicurative e nozioni base dei contratti di assicurazione (a volte tralasciate o sottovalutate in fase precontrattuale o di stipula).

Presto sarà anche disponibile un canale YouTube, dove verranno pubblicati video di formazione sulla Responsabilità Civile Professionale nel settore medico sanitario, ma non solo!

Infine, dulcis in fundo, l’uscita dell’Ebook del nostro Specialist Claudio Grotti “Le 10 domande più frequenti su come acquistare una polizza di R.C. Professionale per l’esercente la professione sanitaria”. Un consiglio dopo l’altro da non perdere assolutamente e che sarà fornito gratuitamente a tutti i lettori iscritti alla nostra mailing list e ai nostri fan della pagina Facebook e LinkedIn.

Dopo questa enorme carrellata di novità non possiamo fare altro che salutare e augurare a tutti un buon rientro dalle vacanze e un’ottima giornata di lavoro.

Claudio Grotti Medical InsuranceProseguono le interviste su medmalinsurance.it e questa volta è il turno di Claudio Grotti, collaboratore di Mediass S.p.A., con il quale potremo avere un punto di vista differente da quello sinora presentato intervistando operatori del settore medico-sanitario. Classe 1975, negli anni duemila approccia al settore assicurativo del Ramo Danni, specializzandosi nelle Globali Fabbricati, differenziando, nel 2007, le proprie mire clientelari dagli immobili al rischio medico sanitario, del quale ne fa il proprio core business. Dal 2016 prosegue il percorso professionale nel brokeraggio assicurativo assieme a Riccardo Donati nella filiale Donati Assicurazioni s.a.s.

 

D: Salve Claudio Grotti e benvenuto su medmalinsurance.it o almeno benvenuto nel ruolo di intervistato! Concentrandoci sulle novità introdotte dalla Legge 24/2017, quali sono le prime impressioni? La riforma Gelli-Bianco rappresenta la fine della medicina difensiva?

R: Buongiorno. L’augurio che ci facciamo tutti, e per tutti intendo non solo gli operatori che lavorano nel settore sanitario ma anche gli Assicuratori, i colleghi intermediari e i cittadini stessi, coincide pienamente con l’obbiettivo che la Legge 24/2017 si è prefissata con il proprio nascere ed evolversi: la fine della medicina difensiva.

A oggi non si può dire che lo abbia fatto. Si tratta di una legge monca di quelle norme attuative che delineerebbero, in modo assoluto, tanti buchi normativi che finora sono stati colmati, seppur parzialmente, dalle interpretazioni giurisprudenziali di una o più Supreme Corti. Il nostro sito nasce proprio per gli esercenti la professione sanitaria, per rendere loro chiara e semplice la lettura del testo normativo e delle successive norme attuative. Non solo, medmalinsurance.it illustrerà i casi più disparati di medmal che hanno afflitto la loro categoria in passato e che continuano a fare “statistica” assicurativa/giurisprudenziale,al fine di fare formazione e informazione su questo delicato argomento. A tal proposito la sensibilizzazione a dotarsi di un consulente assicurativo indipendente, quale il broker, può alleggerirli di questo enorme e delicato problema che sino a oggi non ha reso semplice il loro operato, vittime, sia a torto che a ragione, di quel comparto di professionisti privi di deontologia e scrupoli, non solo nei confronti della sanità e  dell’utente finale (paziente), ma soprattutto della collettività che, in un modo o nell’altro, ne ha pagato le conseguenze in termini economici.

D: Senza dubbio, con la Legge n. 24/2017 il legislatore ha inteso tipizzare la responsabilità medica, una necessità che nasce dall’incompletezza della Legge n. 189/2012. È possibile che le novità introdotte portino a un reale alleggerimento della “colpa del medico”? Inoltre il danneggiato potrà avere un indennizzo diretto dall’assicurazione, cosa comporterà?

R: Come ho già detto nella risposta alla domanda precedente la Legge 189/2012 era paragonabile a una ottima traccia di un tema delle superiori se non fosse per il fatto che era tutto da svolgere. La giurisprudenza ha fatto da padrona incontrastata ed è giustissimo che oggi il Legislatore si sia assunto le proprie responsabilità formulando un impianto normativo che seppur ancora scevro di quelle risposte, risulta essere comunque un primo passo verso una chiarezza di fondo. Inoltre, sempre nell’ottica di snellimento delle pratica di risarcimento danni sia in favore del paziente ma, da non sottovalutare, in favore della struttura/esercente sanitaria, il Legislatore ha predisposto, sulla falsa riga della polizza RCA, l’indennizzo diretto dall’assicurazione. Certamente un’innovazione senza pari, considerati i lunghissimi tempi per i quali siamo abituati, seppur lunghi saranno i tempi d’attuazione: innanzitutto va ricordato che è vero che gli esercenti e le strutture hanno l’obbligo di dotarsi di apposita copertura ma è pur vero che gli Assicuratori non hanno l’obbligo a contrarre; da qui si dipana una serie di problemi legati a quella fuga dall’assunzione del rischio medmal da parte delle compagnie assicuratrici a cui abbiamo assistito negli ultimi anni e dei pochissimi competitor (si contano sulle dita di una mano) rimasti sul mercato. Quanto riportato è, a mio parere, una palese espressione di poco interesse nell’assumere questa tipologia di rischio che, in mancanza di un rigore normativo, potrebbe portare, in considerazione dell’indennizzo diretto, a un ulteriore giro di vite per le compagnie rimaste.

D: Finora, anche nelle precedenti interviste, si è parlato della figura del medico in generale, con un particolare occhio di attenzione a professionisti con anni di carriera sulle spalle. Ma come si configura la Responsabilità Civile per gli esercenti la professione sanitaria per tirocinanti e specializzandi?

R: Non dobbiamo cadere nell’errore di confondere la figura di tirocinante per la professione non specialistica e lo specializzando: la prima figura delinea la preparazione all’esercizio della professione non specialistica che si compie mediante un addestramento presso una o più strutture scelte in accordo con l’ateneo nel quale il tirocinante studia. La responsabilità civile di conseguenza ricade sull’ateneo e sulla struttura pubblica/privata nel quale quest’ultimo effettua l’addestramento.

Per quanto riguarda lo specializzando, trattasi di una figura già delineata, dottore in medicina e chirurgia, già pronto a entrare nel mondo del lavoro, come dipendente di struttura pubblica o privata o in alternativa come libero professionista, potrà quindi coprirsi dal rischio a seconda del tipo di profilo lavorativo. Le compagnie, attualmente, tengono conto della differenza tra specialista e specializzando, attuando un tasso minore e comunque diversificato a seconda della specializzazione da conseguire e a seconda dell’età dell’assicurando.

D: Dunque, a seguito dell’entrata in vigore della Legge Gelli-Bianco, quanto può essere importante essere seguiti e informati sulla materia medmal da un consulente o broker specializzato?

R: Sicuramente essenziale. Un consulente assicurativo indipendente e sciolto da ogni legame con gli Assicuratori, specializzato in uno o massimo due settori di rischio, con la propria esperienza tecnica e conoscenza normativa, risulta essere indispensabile per ogni tipologia di cliente, soprattutto in un comparto così complicato come la sanità e soprattutto per figure professionali come i medici che passano la loro vita in un continuo movimento tra corsia, ricerca e studio, in una battaglia incessante per la salute.

Grazie a Claudio Grotti per la disponibilità. Presto nuovi aggiornamenti sulla materia medical malpractice!

Gelli dichiarazioniDurante una tavola rotonda tra legislatore, istituzioni ed operatori del settore organizzata da Assiteca il 07/11/2017, Federico Gelli ha dichiarato: “Per la prima volta  introduciamo il diritto alla sicurezza delle cure come parte integrante del diritto costituzionale alla salute. Il risk management viene messo a regime per tutte le strutture sanitarie, tutte le regioni, quindi, sono adesso chiamate a rilevare i dati e il decreto attuativo, che istituisce l’Osservatorio Nazionale presso l’Agenas, è già stato varato. I dati sono fondamentali in questo comparto e perciò è necessario passare dalla documentazione sanitaria cartacea, che è da terzo mondo, a quella elettronica. Ed è importante anche l’altro decreto attuativo, già approvato, sui requisiti delle società scientifiche accreditate, perché si riduce la giungla delle 600 società che esistevano fino a oggi”.

Sulle future norme il relatore della legge ha detto: “Entro gennaio ci sarà un unico decreto attuativo che affronterà tre delicate questioni assicurative ancora irrisolte: la retroattività e l’ultrattività delle polizze, i requisiti minimi per le assicurazioni e le autoassicurazioni, l’istituzione del Fondo di Garanzia per i pazienti danneggiati presso la Consap, che sarà sostitutivo del Fondo di Solidarietà previsto dal decreto Balduzzi, che invece verrà abrogato grazie all’approvazione anche da parte del Senato (dopo il via libera della Camera) del decreto sulle professioni sanitarie”.

Gelli ha infine comunicato che “entro un mese, invece, arriverà anche il decreto attuativo che definirà le modalità di definizione delle linee guida da parte dell’Istituto Superiore di Sanità”.

Gelli ha concluso il proprio intervento dichiarando che “la legge è un punto di partenza e non di arrivo, se riusciamo con i decreti attuativi a farla diventare finalmente operativa”.

Intervista Ilaria Umbro GeramedProsegue il lavoro di medmalinsurance.it e, visto l’avvicinarsi del 21 ottobre con l’inaugurazione del 1° Incontro Nefrologico Tiberino, il nostro staff ha deciso di intervistare la Dott.ssa Ilaria Umbro, Medico Nefrologico presso Geramed, il Centro Dialisi sito a Fiano Romano (Roma), e Direttore Scientifico del convegno. Con questo articolo speriamo di fare maggiore luce sulle tematiche trattate durante l’evento, senza però escludere un punto di vista differente sugli effetti riguardanti l’entrata in vigore delle Legge Gelli-Bianco.

D: Salve Dott.ssa Ilaria Umbro e benvenuta su medmalinsurance.it! Iniziamo subito con la prima domanda riguardante l’evento che si svolgerà il 21 ottobre, ovvero il 1° Incontro Nefrologico Tiberino. Da dove nasce l’esigenza di organizzare questo convegno?

R: Salve e grazie a voi per la possibilità offertami di divulgare maggiormente le finalità di questo evento.

Il 1° Incontro Nefrologico Tiberino – Nefrologia e Medicina del Territorio nasce dalla necessità di sensibilizzare il più possibile sull’importanza delle malattie renali che colpiscono circa il 10% della popolazione e non sempre si manifestano con sintomi importanti. Pertanto per fare diagnosi precoce è necessario che il medico sia sensibilizzato a questo tipo di problematiche andando a ricercare attivamente dei segni silenziosi, semplicemente attraverso la prescrizione di esami ematochimici e urinari molto semplici e poco costosi.

Recentemente, sul Giornale Italiano di Nefrologia è stata infatti espressa la necessità di “mettere in atto campagne volte a una maggiore conoscenza non solo della nefrologia, ma soprattutto delle malattie renali nelle loro varie articolazioni che vanno dalla prevenzione alle terapie mediche e sostitutive. Solo così si riuscirà a combattere patologie nefrologiche che sono estremamente invalidanti e che spesso pregiudicano qualità di vita e sopravvivenza.”

D: L’evento del 21 ottobre ha come suo focus la Nefrologia e Medicina del Territorio. A tal proposito come si svolgerà l’evento e perché è importante informare, in particolar modo, i medici di famiglia riguardo i servizi di emodialisi sul territorio? Ma, soprattutto, quanto è rilevante nella vita di un dializzato avere un punto di riferimento sul territorio, attrezzato da un punto di vista diagnostico-terapeutico?

R: Oltre a offrire una panoramica sulla epidemiologia delle malattie renali e sull’importanza della prevenzione, l’evento sarà svolto con l’intento di illustrare i servizi presenti sul nostro territorio e le modalità di erogazione degli stessi, individuando i percorsi diagnostico-terapeutici migliori per il paziente, attuabili grazie a una ottimale collaborazione tra nefrologo e medico di medicina generale.

Il Centro Dialisi è parte integrante delle risorse del territorio: un punto di riferimento importante che consente un servizio ambulatoriale e terapeutico specifico dove i pazienti dializzati possono ritrovare figure professionali specialistiche familiari in prossimità della propria abitazione, con la possibilità di essere accompagnato nell’iter di cura completo. Questa presa in carico totale di solito assume estrema importanza per il paziente sia dal punto di vista medico che psicologico, con effetti positivi in termini di migliore qualità di vita auto-percepita.

D: A seguito dell’entrata in vigore della Legge Gelli-Bianco sulla nuova Responsabilità Civile per gli esercenti la professione sanitaria, quanto può essere importante, per lei, essere seguiti e informati sulla materia medmal da un consulente o broker specializzato?

R: In questo preciso momento storico penso sia molto importante per noi medici essere seguiti e informati da consulenti o broker specializzati. Purtroppo siamo stati poco abituati in passato a trattare temi del genere ma la società in cui viviamo e lavoriamo ci impone sempre più di aggiornarci anche in materie a noi meno familiari.

Ringraziamo la Dott.ssa Ilaria Umbro per il tempo dedicatoci. A breve nuovi aggiornamenti sulla materia medical malpractice!

Ottobre Responsabilità del dentistaCome giustamente citato dal titolo di questo articolo, trovandoci in ottobre, mese della prevenzione dentale, sarebbe opportuno soffermarci sulla responsabilità del medico chirurgo specialista in odontoiatria o semplicemente dentista.

Questa è un’attività particolare, che ha portato la giurisprudenza e la tecnica assicurativa a esaminare specifiche problematiche e mirati rischi inerenti la responsabilità professionale che va ben oltre il rapporto di cura con il paziente stesso. Identifichiamo, comunque, questo tipo di rapporto regolato dagli artt. 2222 c.c. e s.s.. Più in particolare è un contratto che, in base a quanto previsto dall’art. 2, L. 24/07/1986, n. 409 ha a oggetto le attività riguardanti la diagnosi e la terapia delle malattie e anomalie congenite e/o acquisite dei denti, nonché la prevenzione e la riabilitazione odontoiatrica.

Di conseguenza, sono proprie di questo rapporto le regole della responsabilità contrattuale.

L’odontoiatra risponde civilmente anche per i danni cagionati dai propri collaboratori, ovviamente, indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro sussistente tra loro. Il medico deve, come tutti, informare il cliente e predisporre, prima dell’intervento, tutti i controlli necessari e opportuni a quel determinato trattamento.

L’operato dell’odontoiatra è, seppur materia delicata, facilmente valutabile nell’eventuale fase giudiziale mediante apposita consulenza tecnica d’ufficio, poiché, la prestazione dello stesso avviene sui cosiddetti tessuti duri del corpo umano. La tracciabilità sul piano causale del pregiudizio lamentato connesso all’esecuzione della prestazione medica è, dunque, documentale. Il danneggiato, che agisce per far valere i diritti dell’obbligazione contratta, deve sempre dedurre l’inesatto adempimento della prestazione sanitaria e deve provare il rapporto contrattuale, nonché l’insorgenza della patologia provocata dall’inadempimento del professionista, restando sempre a carico del medico e/o della struttura sanitaria la dimostrazione che tale inadempimento non si sia verificato. Citando la Suprema Corte di Cassazione n. 15993 del 21.07.2011 e n. 3520 del 14.02.2008:

“In tema di responsabilità dell’odontoiatra lo sforzo probatorio dell’attore può non spingersi oltre la deduzione di qualificate inadempienze in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, restando poi a carico del convenuto l’onere di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia può essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non ha avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno”

Va ricordato che la maggior parte degli studi dentistici italiani sono in regime libero professionale, cioè lavoratori autonomi, studi associati o, addirittura, società di persone/capitale, che si avvalgono della collaborazione di personale dipendente, terzi sostituti o collaboratori (odontoiatra, igienista dentale, assistente alla poltrona ecc). Il titolare della struttura è, e rimane, responsabile per tutti i suoi collaboratori. Nel caso di lavori complessi, in cui si alternano diversi professionisti sovrapponendosi nelle diverse fasi di terapia, può risultare talvolta difficile definire i profili di responsabilità ma si possono comunque identificare due situazioni che presentano significative peculiarità: può accadere che il dentista sia alle dipendenze di uno studio o ente (art. 1218 c.c. Responsabilità del debitore; art. 1228 c.c. Responsabilità per fatto degli ausiliari; art. 2049 c.c. responsabilità dei padroni e dei committenti) oppure si può trattare di un rapporto occasionale ed è possibile attribuire la responsabilità al medico sostituto. In questo si identifica ancor di più il tema del consenso informato, ove andrà specificata l’autorizzazione del paziente a farsi curare dal sostituto del professionista interpellato, acquisita nello stesso documento in modo esplicito. Per quanto riguarda il personale dipendente dello studio esso sarà assunto secondo il CCNL dei dipendenti di studi professionali e il mansionario deve essere limitato a operazioni utili a facilitare l’azione del dentista. Tutto il personale deve essere adeguatamente istruito e controllato e tutte le operazioni devono essere eseguite sotto la direzione sanitaria e la supervisione del medico dentista, a tal uopo si vuole sottolineare la mancanza di scuole professionali atte alla preparazione al ruolo di ausiliari alla professione dell’odontoiatra.

Incontro Nefrologico TiberinoIl 21 ottobre 2017 si terrà il 1° Incontro Nefrologico Tiberino “Nefrologia e Medicina del Territorio” presso Castello Orsini a Fiano Romano (Roma).

Le finalità del convegno riguardano, principalmente, la conoscenza dei servizi sul territorio e la modalità di erogazione degli stessi. Così, attraverso l’esplorazione dei diversi servizi, si esporranno le soluzioni più appropriate per le diverse esigenze diagnostico-terapeutiche. Tra gli obiettivi vi è anche la sensibilizzazione a un servizio domiciliare diffuso che consenta ai pazienti con mobilità ridotta di usufruire del servizio stesso presso un centro attrezzato, situato in prossimità della propria abitazione.

 

Di seguito il programma dell’evento:

 

1° Incontro Nefrologico Tiberino