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medico famigliaNel caso in cui un paziente ritenesse di essere stato danneggiato dalla condotta professionale del proprio medico di base, potrà esperire domanda di risarcimento non solo verso lo stesso sanitario ma anche verso l’Azienda Sanitaria Locale di appartenenza.

In sostanza la risposta al quesito, che per anni è stato fonte di dibattito anche nelle opportune sedi giudiziarie, va ricercata nell’art.7 co. 1 che sancisce a chiare lettere che “La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell’adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell’opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del Codice Civile, delle loro condotte dolose e colpose”.

Nel seguente comma 2 viene avvalorato ancor di più quanto esposto al precedente co. 1 in quanto va ad applicarsi anche alle “prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell’ambito di attività di sperimentazione clinica ovvero in regime di convenzione con il S.S.N. nonché attraverso la telemedicina”.

Per quanto sopra riportato sembra che la struttura sanitaria (quindi le ASL in questo caso) sia chiamata a rispondere contrattualmente, di tutto ciò che è di propria competenza, anche se il paziente si avvale di soggetti terzi in convenzione con la stessa.

Allora il medico di base risponde della propria condotta? A quale titolo?

Come è noto il legislatore ha cercato, nell’ultima legge, di compensare il buco normativo lasciato dalle precedenti, recependo tutte o quasi le Sentenze di Cassazione che avevano colmato dubbi e quesiti.

Nel caso di specie, la sentenza n. 6243/2015 escludeva la responsabilità del medico di base ritenendo che la sanità pubblica non potesse ricomprendere la condotta professionale del sanitario ma solo la mera organizzazione della medicina generale senza applicazione del contatto sociale. Di contro la Legge 833/1978 cita che il paziente nello scegliere il proprio medico agisce nei confronti della ASL e opera un’azione destinata a produrre i suoi effetti nei confronti del S.S.N. e non nei confronti del medico prescelto.

In conseguenza alle due osservazioni sopra menzionate, relative agli errori del medico di base, possiamo dedurre (seppur ancora incerti) che ne rispondano sia la struttura che il sanitario stesso.

Ancora oggi, però, non risulta chiaro a che titolo risponda il medico di famiglia.

L’impostazione dell’attuale normativa pende per una responsabilità extracontrattuale così come gli altri medici che non agiscono nei confronti di una obbligazione diretta con il paziente, anche se molti giuristi ritengono che gli stessi siano invece chiamati a rispondere a titolo contrattuale.

cassazione_claimsmadeI contratti di assicurazione stipulati in ambito sanitario non possono essere a tempo determinato.

Secondo la Suprema Corte, che si espressa con la sentenza n. 10506/2017, l’inserimento in polizza della clausola claims made è illegittima perché tende a coprire l’assicurato solo per un periodo ben definito.

Claims made è uno dei due regimi (l’altro è loss occurrance) a cui può essere assoggettata una polizza di responsabilità civile professionale e con il regime di claims made si assume che il sinistro venga “attivato” dalla richiesta di risarcimento che l’assicurato riceve, e pertanto le relative garanzie operano dal momento in cui tale richiesta è ricevuta. Di fatto con il regime claims made l’assicurato potrebbe avere copertura assicurativa anche senza essere stato assicurato al momento della commissione dell’errore, purché sia assicurato al momento della richiesta di risarcimento danni.

E il danno in sanità può essere evidente anche dopo diversi anni, lasciando senza copertura l’assicurato a vantaggio dell’assicuratore.

Per questo la Cassazione (Sezione III civile – Sentenza 28 aprile 2017 n. 10506) ha dichiarato nella sentenza che “la clausola cosiddetta claims made, inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile stipulato da un’azienda ospedaliera, per effetto della quale la copertura esclusiva è prestata solo se tanto il danno causato dall’assicurato, quanto la richiesta di risarcimento formulata dal terzo, avvengano nel periodo di durata dell’assicurazione, è un patto atipico immeritevole di tutela ai sensi dell’art. 1322, comma secondo del codice civile, in quanto realizza un ingiusto e sproporzionato vantaggio dell’assicuratore, e pone l’assicurato in una condizione di indeterminata e non controllabile soggezione”.

Nel caso specifico un paziente operato in un ospedale di Milano aveva riportato lesioni, manifestate a distanza di tempo. In quel momento il paziente aveva chiamato in causa l’azienda ospedaliera per essere risarcito.

L’ospedale a sua volta ha chiamato in causa il proprio assicuratore che ha negato di essere tenuto al pagamento dell’indennizzo proprio per la presenza della clausola claims made dal momento che il danneggiato aveva chiesto i danni all’ospedale “dopo la scadenza della polizza”. In primo grado, il Tribunale di Milano nel 2010 aveva dato ragione alla Compagnia di assicurazione.

Successivamente la Corte di Appello ha ritenuto la clausola vessatoria e condannato la Compagnia al risarcimento. E ora la Cassazione ha respinto l’ulteriore ricorso dell’assicuratore.

Parliamo di assicurazioni e di come nascono.

In diritto, la definizione di assicurazione è: un determinato contratto avente come oggetto la garanzia contro il verificarsi di un evento futuro e incerto (Rischio) generalmente dannoso per la propria salute o patrimonio.

Seppur lontani dall’attuale concetto di assicurazione, già nella preistoria l’uomo avvertiva la necessità di provvedere alla propria sicurezza, accumulando riserve di cibo per affrontare l’inverno o momenti difficili.

Subito dopo l’introduzione della moneta, un concetto di assicurazione molto più vicino al nostro inizia a emergere: nell’antica Grecia esistevano le “Eranoi”, comunità che provvedevano alle spese funebri di famiglie bisognose, a Roma i “Collegia Tenuiorum” e per i soldati romani i “Collegia Militum”.

Nell’Alto Medioevo le prime forme di mutuo soccorso, paragonabili a vere e proprie polizze di assicurazioni, furono rappresentate dalle “Gilde”, che consentivano a gruppi di artigiani di tutelarsi dagli eventi infausti.

Nel corso del tempo, questo determinato contratto entrò a far parte del quotidiano attraverso le prime forme di assicurazioni obbligatorie, innanzitutto quella previdenziale (INPS) e quella sugli infortuni sul lavoro (INAIL) nonché la più blasonata R.C.A.

Attualmente le assicurazioni possono essere divise in due categorie:

  • L’assicurazione contro i danni
  • L’assicurazione sulla vita.

Vedremo in seguito le peculiarità.

Ottobre Responsabilità del dentistaCome giustamente citato dal titolo di questo articolo, trovandoci in ottobre, mese della prevenzione dentale, sarebbe opportuno soffermarci sulla responsabilità del medico chirurgo specialista in odontoiatria o semplicemente dentista.

Questa è un’attività particolare, che ha portato la giurisprudenza e la tecnica assicurativa a esaminare specifiche problematiche e mirati rischi inerenti la responsabilità professionale che va ben oltre il rapporto di cura con il paziente stesso. Identifichiamo, comunque, questo tipo di rapporto regolato dagli artt. 2222 c.c. e s.s.. Più in particolare è un contratto che, in base a quanto previsto dall’art. 2, L. 24/07/1986, n. 409 ha a oggetto le attività riguardanti la diagnosi e la terapia delle malattie e anomalie congenite e/o acquisite dei denti, nonché la prevenzione e la riabilitazione odontoiatrica.

Di conseguenza, sono proprie di questo rapporto le regole della responsabilità contrattuale.

L’odontoiatra risponde civilmente anche per i danni cagionati dai propri collaboratori, ovviamente, indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro sussistente tra loro. Il medico deve, come tutti, informare il cliente e predisporre, prima dell’intervento, tutti i controlli necessari e opportuni a quel determinato trattamento.

L’operato dell’odontoiatra è, seppur materia delicata, facilmente valutabile nell’eventuale fase giudiziale mediante apposita consulenza tecnica d’ufficio, poiché, la prestazione dello stesso avviene sui cosiddetti tessuti duri del corpo umano. La tracciabilità sul piano causale del pregiudizio lamentato connesso all’esecuzione della prestazione medica è, dunque, documentale. Il danneggiato, che agisce per far valere i diritti dell’obbligazione contratta, deve sempre dedurre l’inesatto adempimento della prestazione sanitaria e deve provare il rapporto contrattuale, nonché l’insorgenza della patologia provocata dall’inadempimento del professionista, restando sempre a carico del medico e/o della struttura sanitaria la dimostrazione che tale inadempimento non si sia verificato. Citando la Suprema Corte di Cassazione n. 15993 del 21.07.2011 e n. 3520 del 14.02.2008:

“In tema di responsabilità dell’odontoiatra lo sforzo probatorio dell’attore può non spingersi oltre la deduzione di qualificate inadempienze in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, restando poi a carico del convenuto l’onere di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia può essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non ha avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno”

Va ricordato che la maggior parte degli studi dentistici italiani sono in regime libero professionale, cioè lavoratori autonomi, studi associati o, addirittura, società di persone/capitale, che si avvalgono della collaborazione di personale dipendente, terzi sostituti o collaboratori (odontoiatra, igienista dentale, assistente alla poltrona ecc). Il titolare della struttura è, e rimane, responsabile per tutti i suoi collaboratori. Nel caso di lavori complessi, in cui si alternano diversi professionisti sovrapponendosi nelle diverse fasi di terapia, può risultare talvolta difficile definire i profili di responsabilità ma si possono comunque identificare due situazioni che presentano significative peculiarità: può accadere che il dentista sia alle dipendenze di uno studio o ente (art. 1218 c.c. Responsabilità del debitore; art. 1228 c.c. Responsabilità per fatto degli ausiliari; art. 2049 c.c. responsabilità dei padroni e dei committenti) oppure si può trattare di un rapporto occasionale ed è possibile attribuire la responsabilità al medico sostituto. In questo si identifica ancor di più il tema del consenso informato, ove andrà specificata l’autorizzazione del paziente a farsi curare dal sostituto del professionista interpellato, acquisita nello stesso documento in modo esplicito. Per quanto riguarda il personale dipendente dello studio esso sarà assunto secondo il CCNL dei dipendenti di studi professionali e il mansionario deve essere limitato a operazioni utili a facilitare l’azione del dentista. Tutto il personale deve essere adeguatamente istruito e controllato e tutte le operazioni devono essere eseguite sotto la direzione sanitaria e la supervisione del medico dentista, a tal uopo si vuole sottolineare la mancanza di scuole professionali atte alla preparazione al ruolo di ausiliari alla professione dell’odontoiatra.