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medico famigliaNel caso in cui un paziente ritenesse di essere stato danneggiato dalla condotta professionale del proprio medico di base, potrà esperire domanda di risarcimento non solo verso lo stesso sanitario ma anche verso l’Azienda Sanitaria Locale di appartenenza.

In sostanza la risposta al quesito, che per anni è stato fonte di dibattito anche nelle opportune sedi giudiziarie, va ricercata nell’art.7 co. 1 che sancisce a chiare lettere che “La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell’adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell’opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del Codice Civile, delle loro condotte dolose e colpose”.

Nel seguente comma 2 viene avvalorato ancor di più quanto esposto al precedente co. 1 in quanto va ad applicarsi anche alle “prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell’ambito di attività di sperimentazione clinica ovvero in regime di convenzione con il S.S.N. nonché attraverso la telemedicina”.

Per quanto sopra riportato sembra che la struttura sanitaria (quindi le ASL in questo caso) sia chiamata a rispondere contrattualmente, di tutto ciò che è di propria competenza, anche se il paziente si avvale di soggetti terzi in convenzione con la stessa.

Allora il medico di base risponde della propria condotta? A quale titolo?

Come è noto il legislatore ha cercato, nell’ultima legge, di compensare il buco normativo lasciato dalle precedenti, recependo tutte o quasi le Sentenze di Cassazione che avevano colmato dubbi e quesiti.

Nel caso di specie, la sentenza n. 6243/2015 escludeva la responsabilità del medico di base ritenendo che la sanità pubblica non potesse ricomprendere la condotta professionale del sanitario ma solo la mera organizzazione della medicina generale senza applicazione del contatto sociale. Di contro la Legge 833/1978 cita che il paziente nello scegliere il proprio medico agisce nei confronti della ASL e opera un’azione destinata a produrre i suoi effetti nei confronti del S.S.N. e non nei confronti del medico prescelto.

In conseguenza alle due osservazioni sopra menzionate, relative agli errori del medico di base, possiamo dedurre (seppur ancora incerti) che ne rispondano sia la struttura che il sanitario stesso.

Ancora oggi, però, non risulta chiaro a che titolo risponda il medico di famiglia.

L’impostazione dell’attuale normativa pende per una responsabilità extracontrattuale così come gli altri medici che non agiscono nei confronti di una obbligazione diretta con il paziente, anche se molti giuristi ritengono che gli stessi siano invece chiamati a rispondere a titolo contrattuale.

Intervista Ilaria Umbro GeramedProsegue il lavoro di medmalinsurance.it e, visto l’avvicinarsi del 21 ottobre con l’inaugurazione del 1° Incontro Nefrologico Tiberino, il nostro staff ha deciso di intervistare la Dott.ssa Ilaria Umbro, Medico Nefrologico presso Geramed, il Centro Dialisi sito a Fiano Romano (Roma), e Direttore Scientifico del convegno. Con questo articolo speriamo di fare maggiore luce sulle tematiche trattate durante l’evento, senza però escludere un punto di vista differente sugli effetti riguardanti l’entrata in vigore delle Legge Gelli-Bianco.

D: Salve Dott.ssa Ilaria Umbro e benvenuta su medmalinsurance.it! Iniziamo subito con la prima domanda riguardante l’evento che si svolgerà il 21 ottobre, ovvero il 1° Incontro Nefrologico Tiberino. Da dove nasce l’esigenza di organizzare questo convegno?

R: Salve e grazie a voi per la possibilità offertami di divulgare maggiormente le finalità di questo evento.

Il 1° Incontro Nefrologico Tiberino – Nefrologia e Medicina del Territorio nasce dalla necessità di sensibilizzare il più possibile sull’importanza delle malattie renali che colpiscono circa il 10% della popolazione e non sempre si manifestano con sintomi importanti. Pertanto per fare diagnosi precoce è necessario che il medico sia sensibilizzato a questo tipo di problematiche andando a ricercare attivamente dei segni silenziosi, semplicemente attraverso la prescrizione di esami ematochimici e urinari molto semplici e poco costosi.

Recentemente, sul Giornale Italiano di Nefrologia è stata infatti espressa la necessità di “mettere in atto campagne volte a una maggiore conoscenza non solo della nefrologia, ma soprattutto delle malattie renali nelle loro varie articolazioni che vanno dalla prevenzione alle terapie mediche e sostitutive. Solo così si riuscirà a combattere patologie nefrologiche che sono estremamente invalidanti e che spesso pregiudicano qualità di vita e sopravvivenza.”

D: L’evento del 21 ottobre ha come suo focus la Nefrologia e Medicina del Territorio. A tal proposito come si svolgerà l’evento e perché è importante informare, in particolar modo, i medici di famiglia riguardo i servizi di emodialisi sul territorio? Ma, soprattutto, quanto è rilevante nella vita di un dializzato avere un punto di riferimento sul territorio, attrezzato da un punto di vista diagnostico-terapeutico?

R: Oltre a offrire una panoramica sulla epidemiologia delle malattie renali e sull’importanza della prevenzione, l’evento sarà svolto con l’intento di illustrare i servizi presenti sul nostro territorio e le modalità di erogazione degli stessi, individuando i percorsi diagnostico-terapeutici migliori per il paziente, attuabili grazie a una ottimale collaborazione tra nefrologo e medico di medicina generale.

Il Centro Dialisi è parte integrante delle risorse del territorio: un punto di riferimento importante che consente un servizio ambulatoriale e terapeutico specifico dove i pazienti dializzati possono ritrovare figure professionali specialistiche familiari in prossimità della propria abitazione, con la possibilità di essere accompagnato nell’iter di cura completo. Questa presa in carico totale di solito assume estrema importanza per il paziente sia dal punto di vista medico che psicologico, con effetti positivi in termini di migliore qualità di vita auto-percepita.

D: A seguito dell’entrata in vigore della Legge Gelli-Bianco sulla nuova Responsabilità Civile per gli esercenti la professione sanitaria, quanto può essere importante, per lei, essere seguiti e informati sulla materia medmal da un consulente o broker specializzato?

R: In questo preciso momento storico penso sia molto importante per noi medici essere seguiti e informati da consulenti o broker specializzati. Purtroppo siamo stati poco abituati in passato a trattare temi del genere ma la società in cui viviamo e lavoriamo ci impone sempre più di aggiornarci anche in materie a noi meno familiari.

Ringraziamo la Dott.ssa Ilaria Umbro per il tempo dedicatoci. A breve nuovi aggiornamenti sulla materia medical malpractice!

ASL medici di famigliaUn altro dei quesiti trattati lungamente dalla giurisprudenza e dagli esperti del settore della Medical Malpractice, riguarda la responsabilità del medico di famiglia, o medico di base, convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale e, ancor di più, come e se si configura una responsabilità di tipo contrattuale dell’Azienda Sanitaria Locale, in caso di errore del medico generico.

Secondo un primo orientamento giurisprudenziale tenuto in considerazione sino alla vigilia del cambiamento dello scenario normativo, non si prefigurerebbe alcun inadempimento della ASL, visto che il rapporto medico/paziente è assolutamente indipendente dal punto di prestazionale. Quindi gli obblighi assunti dal S.S.N. attraverso le ASL sono meramente organizzativi, considerato che l’instaurato medico/paziente è completamente autonomo e senza alcuna vigilanza da parte dell’ente sul professionista. Per di più, un medico può convenzionarsi solo se in possesso dei requisiti elencati dall’art. 2 D.P.R. del 14/02/1992 n. 218, che assieme a quanto premesso, rende la relazione con l’assistito equivalente al rapporto tra professionista privato/paziente.

Successivamente è stato preso un altro orientamento, nel quale si è teso a dimostrare la responsabilità contrattuale art. 1228 c.c. dell’ASL, per l’errore medico commesso dall’esercente la professione sanitaria convenzionato. Di fatto il 27/03/2017 con sentenza n. 6243, la Suprema Corte spiega che <<posto che l’assistenza medico – generica si configura, nei limiti in cui la legge ne assicura l’erogazione, come diritto soggettivo, pieno e incondizionato dell’utente del S.S.N., questi è creditore nei confronti dell’ASL, che in quanto soggetto pubblico ex lege tenuto a erogare detta prestazione curativa (per conto S.S.N.) assume la veste di “debitore”. Il “debitore”ASL, nell’erogare la prestazione curativa dell’assistenza medico generica, si avvale, poi di personale medico dipendente o in rapporto di convenzionamento.>> Da tale pronuncia ne scaturisce, così come nell’ente ospedaliero, una responsabilità civile di tipo contrattuale, art. 1228 c.c.,  nei confronti dell’Azienda Sanitaria Locale e una di tipo extracontrattuale art. 2043 c.c. nei confronti del medico. Ne viene per logica dedurre che in capo alla ASL esiste un’obbligazione ex lege di prestare l’assistenza medico-generica. Questa viene adempiuta attraverso il medico in rapporto o dipendenza, quindi soggetto alla sola responsabilità civile da danno erariale per dolo e colpa grave o tramite rapporto in regime di convenzionamento quindi soggetto a responsabilità civile extracontrattuale art. 2043 c.c., nonché alla rivalsa dell’ente nei confronti dell’esercente sia in modalità diretta, nei confronti della sua compagnia di assicurazione, che indiretta, nei confronti del professionista stesso.