Tag Archivio per: medico

La luce del mattino filtrava dalle ampie finestre dello studio, illuminando il viso concentrato del dottor Luca Moretti. La morte di Elena  era una ferita che non si sarebbe mai chiusa, un dolore sordo che portava con sé in ogni intervento, in ogni decisione.

Tuttavia, Luca sapeva di non poter permettere che il passato influenzasse il suo presente.

Doveva essere forte per i suoi pazienti, per i suoi collaboratori, per gli specializzandi che istruiva … per onorare il suo ricordo.

Nel corridoio, la sua equipe si preparava per un’altra giornata intensa.

Il Dottor Marco Santini era un chirurgo generale di grande esperienza e fidato amico di Luca. Noto per la sua abilità eccezionale in sala operatoria e il suo spirito di squadra. Con i suoi capelli castani sempre un po’ spettinati e un sorriso disarmante, Marco era il cuore pulsante dell’equipe chirurgica. Era famoso per il suo senso dell’umorismo tagliente e la sua capacità di alleggerire anche le situazioni più tese con una battuta al momento giusto.

Fuori dall’ospedale, Marco era un appassionato di calcio, e spesso organizzava partite con i colleghi. La sua casa era il punto di ritrovo per le serate di gioco e le grigliate estive. La sua dedizione alla professione era pari solo al suo amore per la vita, e questo equilibrio faceva di lui un medico amato sia dai pazienti che dai colleghi.

 La Dottoressa Alessandra Romano era un’eccezionale chirurga pediatrica, riconosciuta per la sua empatia e il suo approccio compassionevole verso i piccoli pazienti e le loro famiglie. I suoi occhi verdi luminosi spiccavano come stelle lucenti sul suo viso circondato da una riccia chioma nera corvino. Alessandra era una presenza rassicurante e positiva all’interno del reparto.

Cresciuta in una piccola città del sud Italia, Alessandra aveva portato con sé la calda ospitalità e il senso di comunità della sua terra natale. Era conosciuta per la sua capacità di trovare il lato positivo in ogni situazione e di infondere speranza nei cuori dei genitori preoccupati. Oltre al suo lavoro, Alessandra amava la musica e suonava il pianoforte, spesso organizzando serate musicali che riunivano colleghi e amici in un’atmosfera rilassata e gioiosa.

Il Dottor Paolo Rinaldi, capelli neri sempre perfettamente pettinati, occhiali che gli conferivano un’aria intellettuale, era un chirurgo cardiovascolare di eccezionale bravura. Paolo era  precisione, minuzia,  attenzione ai dettagli, qualità che lo rendevano uno dei migliori nel suo campo. La sua mente analitica e la sua capacità di risolvere problemi complessi lo avevano fatto emergere come uno dei pilastri dell’equipe chirurgica del Dott. Luca Moretti.

Nonostante la sua serietà professionale, Paolo aveva una passione per i film di fantascienza e la letteratura classica. Nel tempo libero, amava discutere di teorie scientifiche e scenari futuristici con gli specializzandi del terzo e quarto anno, stimolando conversazioni che spesso sfociavano in serate divertenti e stimolanti. La sua dedizione alla medicina era evidente, ma Paolo sapeva anche trovare il tempo per godersi la vita e le amicizie che aveva costruito nel corso degli anni.

 Luca camminava lungo il corridoio dell’ospedale, i suoi pensieri sempre rivolti all’errore, il più grande insegnante nella sua professione, e soprattutto al dolore sempre presente e che gli permetteva di sentirsi vivo e mantenere la mente concentrata sui propri obiettivi e sulla promessa che aveva fatto ad Elena.

 Proprio mentre stava per entrare nella camera bianca, vide un gruppo di persone familiari riunite poco più avanti.

 Marco, con la sua risata inconfondibile, stava raccontando una delle sue solite barzellette. Alessandra, sempre solare, ascoltava attentamente e annuiva, mentre Paolo, con un libro sotto il braccio, sorrideva divertito.

 Luca si avvicinò, e Marco fu il primo a notarlo.

“Ecco il nostro leader!” esclamò Marco, facendo cenno a Luca di unirsi al gruppo.

 “Buongiorno, ragazzi,” disse Luca con un sorriso stanco. “Come va?”

 Alessandra rispose con il suo solito entusiasmo: “Tutto bene, Luca. Stavamo solo cercando di decidere dove andare a pranzo oggi. Hai qualche suggerimento?”

 “Direi che possiamo provare quel nuovo ristorante giapponese di cui tutti parlano,” propose Paolo, aggiungendo un tocco di novità alla conversazione.

 Luca annuì, apprezzando il tentativo dei suoi amici di mantenere l’atmosfera leggera. “Mi sembra un’ottima idea. Dopo tutto, un buon pranzo potrebbe essere proprio quello che ci serve per affrontare il pomeriggio.”

 Nonostante i cupi e grigi pensieri che attraversavano la sua testa, sapeva che insieme  a loro avrebbe potuto affrontare qualsiasi cosa.

 Nel frattempo, un gruppo di specializzandi del primo anno si radunava nervosamente nei corridoi, pronti per una giornata di osservazioni e apprendimenti. Una giovane donna dai capelli rossi e ricci, con una risata contagiosa che riusciva a rompere la tensione anche nei momenti più difficili. Era nota per il suo ottimismo incrollabile e per la sua capacità di trovare il lato positivo in ogni situazione.

 Accanto a lei, un’altra specializzanda con occhiali grandi e rotondi, sempre immersa nei libri. Era un’autentica enciclopedia medica ambulante, capace di citare studi e ricerche a memoria. Nonostante la sua serietà, aveva una passione segreta per i film di fantascienza, che amava discutere con chiunque volesse ascoltarla.

 Tra di loro c’era, una giovane donna dai capelli castani e occhi verdi e determinati. Era arrivata con grandi aspettative e un desiderio ardente di imparare dai migliori. Aveva sentito parlare della reputazione del dottor Moretti e non vedeva l’ora di poter lavorare al suo fianco. Il suo nome era Sara!

Infine, un giovane uomo con un’energia inesauribile e un sorriso perennemente stampato sul volto. Era noto per il suo senso dell’umorismo, sempre pronto a fare una battuta per alleggerire l’atmosfera. La sua attitudine rilassata non comprometteva però la sua dedizione al lavoro, e tutti sapevano che potevano contare su di lui nei momenti di difficoltà.

Sara si avvicinò al gruppo di chirurghi senior con un sorriso timido. “Buongiorno, dottor Moretti. Sono Sara Bianchi, una delle nuove specializzande. È un onore poter imparare da voi.”

Luca le sorrise con calore. “Benvenuta, Sara. Spero che tu sia pronta a lavorare sodo. Qui non c’è spazio per gli errori, ma se hai la volontà di imparare, troverai tutto il supporto di cui hai bisogno.”

 “Sì, dottore. Farò del mio meglio,” rispose Sara, sentendo un’ondata di determinazione crescere dentro di lei.

 Era ora di iniziare!

 “Pronti per un’altra giornata?” chiese Luca, entrando nella sala con un sorriso stanco ma determinato.

 “Pronti come sempre, capo,” rispose Marco con un cenno del capo. “Abbiamo un paio di interventi complessi questa mattina, ma niente che non possiamo gestire.”

 “Perfetto! Alessandra, il primo caso è tuo! Un aneurisma cerebrale su un neonato di pochi giorni. Ho piena fiducia in te,” disse Luca, guardandola negli occhi.

 “Grazie, Luca. Non ti deluderò,” rispose Alessandra, raccogliendo la sfida.

 Luca si immerse completamente nel lavoro, dando istruzioni precise e supervisionando ogni intervento. Durante una pausa, si trovò a parlare con Marco e Alessandra nel piccolo ufficio adiacente alla sala operatoria.

 “È incredibile quanto lavoro ci sia sempre da fare,” disse Marco, togliendosi i guanti chirurgici. “Ma non cambierei nulla di questo lavoro. Siamo fortunati a poter fare la differenza ogni giorno.”

 “Sono d’accordo,” aggiunse Alessandra, bevendo un sorso d’acqua. “Nonostante tutto il dolore e le sfide, sapere che possiamo salvare vite è ciò che ci spinge a continuare.”

 Luca annuì, riflettendo su quanto fossero veri quei sentimenti. “Abbiamo tutti scelto questa strada per una ragione. E anche nei momenti più difficili, dobbiamo ricordare il perché siamo qui.”

 Mentre la giornata avanzava, Sara ebbe l’opportunità di assistere all’ intervento guidato da Alessandra. Era un’operazione delicata, e Sara osservava ogni movimento con attenzione, cercando di apprendere il più possibile. Dopo l’intervento, la D.ssa Romano si avvicinò a lei.

 “Sei stata attenta, Sara. Buon inizio. Ricorda, l’importanza è nei dettagli. Non esitare mai a fare domande,” disse Alessandra con un incoraggiante sorriso.

 “Grazie, dottoressa Romano. Farò del mio meglio per imparare tutto ciò che posso,” rispose Sara, sentendosi grata per l’opportunità.

Alla fine della giornata, Luca si ritirò nel suo ufficio, dove trovò un messaggio sulla sua scrivania. Era una richiesta di appuntamento con Giovanni Russo, un nuovo paziente con una diagnosi di tumore cerebrale. Luca prese un respiro profondo, preparandosi mentalmente per la nuova sfida che lo attendeva. Sapeva che ogni paziente rappresentava una nuova possibilità, un nuovo inizio.

Vi è piaciuta la storia fino a qui?

Le avventure del Dott. Moretti non sono finite! Se volete sapere quali altri sorprese ci riserveranno le corsie del Niguarda, non perdetevi il prossimo episodio!

Seguiteci su www.medmalinsurance.it per scoprire il resto della vicenda e per restare aggiornati su tutte le nostre storie di vita in corsia. Non lasciatevi sfuggire neanche un dettaglio: la vostra curiosità sarà premiata!

Iscrivetevi alla nostra newsletter e unitevi alla conversazione sui nostri social. La sicurezza della vostra professione e dei vostri pazienti inizia dalla conoscenza.

medico famigliaNel caso in cui un paziente ritenesse di essere stato danneggiato dalla condotta professionale del proprio medico di base, potrà esperire domanda di risarcimento non solo verso lo stesso sanitario ma anche verso l’Azienda Sanitaria Locale di appartenenza.

In sostanza la risposta al quesito, che per anni è stato fonte di dibattito anche nelle opportune sedi giudiziarie, va ricercata nell’art.7 co. 1 che sancisce a chiare lettere che “La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell’adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell’opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del Codice Civile, delle loro condotte dolose e colpose”.

Nel seguente comma 2 viene avvalorato ancor di più quanto esposto al precedente co. 1 in quanto va ad applicarsi anche alle “prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell’ambito di attività di sperimentazione clinica ovvero in regime di convenzione con il S.S.N. nonché attraverso la telemedicina”.

Per quanto sopra riportato sembra che la struttura sanitaria (quindi le ASL in questo caso) sia chiamata a rispondere contrattualmente, di tutto ciò che è di propria competenza, anche se il paziente si avvale di soggetti terzi in convenzione con la stessa.

Allora il medico di base risponde della propria condotta? A quale titolo?

Come è noto il legislatore ha cercato, nell’ultima legge, di compensare il buco normativo lasciato dalle precedenti, recependo tutte o quasi le Sentenze di Cassazione che avevano colmato dubbi e quesiti.

Nel caso di specie, la sentenza n. 6243/2015 escludeva la responsabilità del medico di base ritenendo che la sanità pubblica non potesse ricomprendere la condotta professionale del sanitario ma solo la mera organizzazione della medicina generale senza applicazione del contatto sociale. Di contro la Legge 833/1978 cita che il paziente nello scegliere il proprio medico agisce nei confronti della ASL e opera un’azione destinata a produrre i suoi effetti nei confronti del S.S.N. e non nei confronti del medico prescelto.

In conseguenza alle due osservazioni sopra menzionate, relative agli errori del medico di base, possiamo dedurre (seppur ancora incerti) che ne rispondano sia la struttura che il sanitario stesso.

Ancora oggi, però, non risulta chiaro a che titolo risponda il medico di famiglia.

L’impostazione dell’attuale normativa pende per una responsabilità extracontrattuale così come gli altri medici che non agiscono nei confronti di una obbligazione diretta con il paziente, anche se molti giuristi ritengono che gli stessi siano invece chiamati a rispondere a titolo contrattuale.

corte suprema

 

Con la sentenza n. 15178/2018, la Cassazione ha condannato un neurologo per il decesso di una paziente dovuto a problemi cardiaci.

 

 

La Suprema Corte ha ritenuto, infatti, che un medico non può limitarsi a curare il paziente in base alla propria specializzazione: se vi sono dubbi circa la natura della sintomatologia riferita, egli deve indirizzarlo presso lo specialista competente per gli opportuni accertamenti.

È stata, quindi, confermata la condanna di un neurologo il quale aveva rasserenato la donna per le sue perdite di coscienza prescrivendo un esame neurologico ed escludendo a priori che gli svenimenti potessero avere natura cardiologica, come poi emerso a seguito della morte della stessa.

Il sanitario “non poteva limitare il proprio consulto a un unico profilo, omettendo qualunque previsione e successiva indicazione di approfondimento, in ordine alla possibile, alternativa genesi cardiaca delle crisi di perdita di coscienza”.

La difesa aveva invocato la colpa lieve sostenendo che se il professionista si attiene alle linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente.

La Cassazione esclude invece la colpa lieve in caso di violazione del dovere di diligenza, ritenendo che la responsabilità sia limitata solo se il medico ha agito secondo la “best practice” senza che vi sia stato alcun errore diagnostico per negligenza o imprudenza, respingendo infine il ricorso del medico.

Per la Cassazione la diagnosi del professionista “determinò il successivo sviluppo degli eventi, con esito infausto per la donna“.

Ottobre Responsabilità del dentistaCome giustamente citato dal titolo di questo articolo, trovandoci in ottobre, mese della prevenzione dentale, sarebbe opportuno soffermarci sulla responsabilità del medico chirurgo specialista in odontoiatria o semplicemente dentista.

Questa è un’attività particolare, che ha portato la giurisprudenza e la tecnica assicurativa a esaminare specifiche problematiche e mirati rischi inerenti la responsabilità professionale che va ben oltre il rapporto di cura con il paziente stesso. Identifichiamo, comunque, questo tipo di rapporto regolato dagli artt. 2222 c.c. e s.s.. Più in particolare è un contratto che, in base a quanto previsto dall’art. 2, L. 24/07/1986, n. 409 ha a oggetto le attività riguardanti la diagnosi e la terapia delle malattie e anomalie congenite e/o acquisite dei denti, nonché la prevenzione e la riabilitazione odontoiatrica.

Di conseguenza, sono proprie di questo rapporto le regole della responsabilità contrattuale.

L’odontoiatra risponde civilmente anche per i danni cagionati dai propri collaboratori, ovviamente, indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro sussistente tra loro. Il medico deve, come tutti, informare il cliente e predisporre, prima dell’intervento, tutti i controlli necessari e opportuni a quel determinato trattamento.

L’operato dell’odontoiatra è, seppur materia delicata, facilmente valutabile nell’eventuale fase giudiziale mediante apposita consulenza tecnica d’ufficio, poiché, la prestazione dello stesso avviene sui cosiddetti tessuti duri del corpo umano. La tracciabilità sul piano causale del pregiudizio lamentato connesso all’esecuzione della prestazione medica è, dunque, documentale. Il danneggiato, che agisce per far valere i diritti dell’obbligazione contratta, deve sempre dedurre l’inesatto adempimento della prestazione sanitaria e deve provare il rapporto contrattuale, nonché l’insorgenza della patologia provocata dall’inadempimento del professionista, restando sempre a carico del medico e/o della struttura sanitaria la dimostrazione che tale inadempimento non si sia verificato. Citando la Suprema Corte di Cassazione n. 15993 del 21.07.2011 e n. 3520 del 14.02.2008:

“In tema di responsabilità dell’odontoiatra lo sforzo probatorio dell’attore può non spingersi oltre la deduzione di qualificate inadempienze in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, restando poi a carico del convenuto l’onere di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia può essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non ha avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno”

Va ricordato che la maggior parte degli studi dentistici italiani sono in regime libero professionale, cioè lavoratori autonomi, studi associati o, addirittura, società di persone/capitale, che si avvalgono della collaborazione di personale dipendente, terzi sostituti o collaboratori (odontoiatra, igienista dentale, assistente alla poltrona ecc). Il titolare della struttura è, e rimane, responsabile per tutti i suoi collaboratori. Nel caso di lavori complessi, in cui si alternano diversi professionisti sovrapponendosi nelle diverse fasi di terapia, può risultare talvolta difficile definire i profili di responsabilità ma si possono comunque identificare due situazioni che presentano significative peculiarità: può accadere che il dentista sia alle dipendenze di uno studio o ente (art. 1218 c.c. Responsabilità del debitore; art. 1228 c.c. Responsabilità per fatto degli ausiliari; art. 2049 c.c. responsabilità dei padroni e dei committenti) oppure si può trattare di un rapporto occasionale ed è possibile attribuire la responsabilità al medico sostituto. In questo si identifica ancor di più il tema del consenso informato, ove andrà specificata l’autorizzazione del paziente a farsi curare dal sostituto del professionista interpellato, acquisita nello stesso documento in modo esplicito. Per quanto riguarda il personale dipendente dello studio esso sarà assunto secondo il CCNL dei dipendenti di studi professionali e il mansionario deve essere limitato a operazioni utili a facilitare l’azione del dentista. Tutto il personale deve essere adeguatamente istruito e controllato e tutte le operazioni devono essere eseguite sotto la direzione sanitaria e la supervisione del medico dentista, a tal uopo si vuole sottolineare la mancanza di scuole professionali atte alla preparazione al ruolo di ausiliari alla professione dell’odontoiatra.

Incontro Nefrologico TiberinoIl 21 ottobre 2017 si terrà il 1° Incontro Nefrologico Tiberino “Nefrologia e Medicina del Territorio” presso Castello Orsini a Fiano Romano (Roma).

Le finalità del convegno riguardano, principalmente, la conoscenza dei servizi sul territorio e la modalità di erogazione degli stessi. Così, attraverso l’esplorazione dei diversi servizi, si esporranno le soluzioni più appropriate per le diverse esigenze diagnostico-terapeutiche. Tra gli obiettivi vi è anche la sensibilizzazione a un servizio domiciliare diffuso che consenta ai pazienti con mobilità ridotta di usufruire del servizio stesso presso un centro attrezzato, situato in prossimità della propria abitazione.

 

Di seguito il programma dell’evento:

 

1° Incontro Nefrologico Tiberino

 

 

La responsabilità medica parlamento italianoSi vuole riportare nel presente articolo una tabella comparativa che riassume le differenze sostanziali tra le due grandi riforme che hanno segnato la responsabilità civile nell’area medico-sanitaria, estratte dall’opera La responsabilità medica dopo la riforma Gelli – Bianco (legge 24/2017) di Roberto Francesco Iannone, Editrice ADMAIORA:

 

Responsabilità medica allo stato della Legge Balduzzi

Natura Contrattuale

Struttura sanitaria: contratto atipico di spedalità

Medico: contatto sociale

Prescrizione 10 anni
Oneri probatori del paziente Il paziente deve provare l’esistenza del contratto e allegare l’inadempimento
Distinzione obbligazioni di mezzi e di risultato Non rilevante

Responsabilità medica dopo la legge 24/2017

Natura Contrattuale/aquiliana (doppio binario)

Struttura sanitaria: contratto atipico di spedalità

Medico: 2043 c.c.

Prescrizione 10 anni per l’azione verso la struttura sanitaria

5 anni per l’azione diretta nei confronti del medico

Oneri probatori del paziente Il paziente deve provare l’esistenza del contratto e allegare l’inadempimento quando agisce nei confronti della struttura.

Il paziente deve provare i dolo o la colpa grave, il danno ingiusto e il nesso causale quando agisce contro il medico.

Distinzione di obbligazioni di mezzi e di risultato Non rilevante
Azione diretta nei confronti della Compagnia di Assicurazione Sì, possibile, ma il medico è litisconsorte necessario.

Balduzzi – Gelli/Bianco: il grande scontro

Tema Legge Balduzzi Legge Gelli
Responsabilità Penale Art. 3 Legge Balduzzi: L’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve L’art. 6 del Ddl prevede l’inserimento dell’art. 590-sexies c.p.: “Se i fatti di cui agli articoli 589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni personali colpose) sono commessi nell’esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma.

Qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto.”


COSA CAMBIA

L’abbandono della distinzione tra colpa lieve e colpa grave impone una rilettura dell’atipica depenalizzazione anche se la previsione di non punibilità, contenuta nella Legge Gelli, in quanto circoscritta alla sola imperizia e condizionata dall’applicazione corretta delle linee guida, lascia intendere che l’individuazione di tale “imperizia perita” non sarà praticata agevolmente. Ritengo quindi che la norma, se non rieditata, non sia in grado di alleggerire, come paventato, la responsabilità penale dell’esercente. Va suggerita, semmai, la definitiva applicazione, anche nel processo penale, dei principi derivanti dall’art. 2236 c.c. cosi che, piuttosto, sia considerata non punibile la condotta imperita allorché la difficoltà del caso travalichi l’impegno diligente pur espresso dal sanitario, ferme l’inescusabilità delle condotte ispirate invece a imprudenza e negligenza.


RESPONSABILITÀ CIVILE

Legge Balduzzi Legge Gelli
L’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l’obbligo di cui all’art. 2043 c.c.. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo. La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell’adempimento della propria obbligazione, sia avvalga dell’opera di esercenti la professione sanitaria anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nelle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell’ambito di attività sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina. 3. L’esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell’adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell’esercente la professione sanitaria ai sensi dell’articolo 5 della presente legge e dell’articolo 590-sexies del codice penale, introdotto dall’articolo 6 della presente legge. 4. Il danno conseguente all’attività della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata, e dell’esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private.

ASL medici di famigliaUn altro dei quesiti trattati lungamente dalla giurisprudenza e dagli esperti del settore della Medical Malpractice, riguarda la responsabilità del medico di famiglia, o medico di base, convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale e, ancor di più, come e se si configura una responsabilità di tipo contrattuale dell’Azienda Sanitaria Locale, in caso di errore del medico generico.

Secondo un primo orientamento giurisprudenziale tenuto in considerazione sino alla vigilia del cambiamento dello scenario normativo, non si prefigurerebbe alcun inadempimento della ASL, visto che il rapporto medico/paziente è assolutamente indipendente dal punto di prestazionale. Quindi gli obblighi assunti dal S.S.N. attraverso le ASL sono meramente organizzativi, considerato che l’instaurato medico/paziente è completamente autonomo e senza alcuna vigilanza da parte dell’ente sul professionista. Per di più, un medico può convenzionarsi solo se in possesso dei requisiti elencati dall’art. 2 D.P.R. del 14/02/1992 n. 218, che assieme a quanto premesso, rende la relazione con l’assistito equivalente al rapporto tra professionista privato/paziente.

Successivamente è stato preso un altro orientamento, nel quale si è teso a dimostrare la responsabilità contrattuale art. 1228 c.c. dell’ASL, per l’errore medico commesso dall’esercente la professione sanitaria convenzionato. Di fatto il 27/03/2017 con sentenza n. 6243, la Suprema Corte spiega che <<posto che l’assistenza medico – generica si configura, nei limiti in cui la legge ne assicura l’erogazione, come diritto soggettivo, pieno e incondizionato dell’utente del S.S.N., questi è creditore nei confronti dell’ASL, che in quanto soggetto pubblico ex lege tenuto a erogare detta prestazione curativa (per conto S.S.N.) assume la veste di “debitore”. Il “debitore”ASL, nell’erogare la prestazione curativa dell’assistenza medico generica, si avvale, poi di personale medico dipendente o in rapporto di convenzionamento.>> Da tale pronuncia ne scaturisce, così come nell’ente ospedaliero, una responsabilità civile di tipo contrattuale, art. 1228 c.c.,  nei confronti dell’Azienda Sanitaria Locale e una di tipo extracontrattuale art. 2043 c.c. nei confronti del medico. Ne viene per logica dedurre che in capo alla ASL esiste un’obbligazione ex lege di prestare l’assistenza medico-generica. Questa viene adempiuta attraverso il medico in rapporto o dipendenza, quindi soggetto alla sola responsabilità civile da danno erariale per dolo e colpa grave o tramite rapporto in regime di convenzionamento quindi soggetto a responsabilità civile extracontrattuale art. 2043 c.c., nonché alla rivalsa dell’ente nei confronti dell’esercente sia in modalità diretta, nei confronti della sua compagnia di assicurazione, che indiretta, nei confronti del professionista stesso.