Tag Archivio per: Legge Gelli-Bianco

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Il 13 marzo 2019 alle ore 13.00, immersi nell’antica atmosfera dell’arcispedale Santo Spirito in Saxia di Roma si è tenuta la 1° Tappa de #Le10DomandeTour. Un evento in più fasi con la finalità di presentare il libro “Le 10 domande…” scritto da Claudio Grotti.

Fortemente voluta dall’autore del libro, la location è sita “all’interno del palazzo del commendatore, nell’ormai complesso monumentale del Santo Spirito. Un tempo la “Piccola Spezieria” era il luogo dove, non solo, venivano preparate le medicine per l’ospedale, ma si svolgevano gli studi condotti sulla corteccia di china per la cura della malaria”. (Fonte www.aslroma1.it)

“L’ospedale S. Spirito è l’ospedale più antico di tutta Europa. La sua costruzione risale all’inizio dell’VII secolo d.C., commissionato dall’allora re dei Sassoni Ina, con il nome di Schola, fu concepito come rifugio per i molti pellegrini che ogni anno confluivano verso Roma e il Vaticano. Fu oggetto di un vasto incendio, all’inizio del Pontificato di Leone IV, che colpì non solo la Schola ma tutto il Borgo, giungendo sino alle mura della Basilica di S. Pietro. Successivamente alla ricostruzione e a seguito della 3° crociata, Innocenzo III ne dà la gestione al neonato ordine degli Ospitalieri e al proprio capo spirituale Giudo di Montpellier, già fondatore in Francia di Case Ospitale. Nel 1471 un altro incendio devastò l’ospedale e questa volta fu proprio Sisto IV in considerazione dell’imminente Giubileo a ricostruirlo. La rinascita del nosocomio non fu solo strutturale, da allora medici quali Giovanni Tiracorda, Giovanni Maria Lancisi e Giorgio Baglivi e personalità religiose importantissime quali S. Filippo Neri, S. Camillo De Lellis, nonché artisti d’eccellenza come Michelangelo, Leonardo e Botticelli, cominciarono a frequentarlo per diverse ragioni, scientifiche, artistiche, misericordiose. Oggi le funzioni ospedaliere si sono ampliamente ridotte ma il complesso monumentale risulta essere un centro nevralgico della formazione medica e infermieristica internazionale.” (Fonte Wikipedia)

10 domande - tour

All’incontro hanno partecipato vari relatori tra cui il Dott. Franco Cerquetani in qualità di Direttore Sanitario del Presidio Asl Rm1 S. Filippo Neri, la Dott.ssa Maria Teresa Mainelli della stessa Direzione Sanitaria e l’Avv. Delia Urbani Patrocinante in Cassazione.


Da sinistra a destra:
Dott. Cerquetani, Claudio Grotti, Avv. Urbani, Dott.ssa Mainelli

La manifestazione si è aperta con una breve presentazione del Dott. Massimiliano Grotti, web content editor del nostro sito nonché curatore del libro oggetto dell’evento, riguardo l’attività di divulgazione della cultura assicurativa in materia di Responsabilità Civile Professionale per gli esercenti la professione sanitaria e le strutture sanitarie e socio-sanitarie, mission del progetto medmalinsurance.it

A seguire è intervenuto lo stesso fondatore di Medmalinsurance.it, nonché autore de “Le 10 domande…” che, con l’ausilio di una presentazione multimediale , ha effettuato un’analisi del contesto attuale rispetto la medical malpractice, sottolineando come l’introduzione dell’ultima Legge Gelli-Bianco non abbia sortito l’effetto desiderato, in quanto, come la precedente norma (Legge Balduzzi) ancora monca dei Decreti di attuazione introdotti dall’impianto normativo promulgato dallo scorso Governo e la di cui urgenza d’emanazione non è stata assolutamente recepita dai rappresentanti dell’attuale Esecutivo.

Successivamente è stata effettuata una panoramica dei contenuti del libro, affrontando, attraverso il punto di vista dello stesso autore, il motivo della propria genesi, l’importanza del formato editoriale e, soprattutto, il perché dell’uso di un linguaggio professionale ma diretto, scorrevole e colloquiale.

Gli ospiti hanno, successivamente, approfittato dell’occasione per dialogare con lo stesso Grotti su alcune spigolose tematiche riguardanti la Responsabilità Civile Professionale; notevole l’intervento del pubblico in sala che sulla stregua del “botta e risposta” iniziato dai relatori ha continuato, anche fuori orario, a interagire con l’autore stesso.

Alla fine dell’evento l’autore si è piacevolmente intrattenuto con gli ospiti in un brunch nel quadriportico del palazzo del commendatore.

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Mercoledì 13 marzo 2019, dalle ore 13:00 alle 14:00, presso i locali della Piccola Spezieria (Ospedale S. Spirito, Borgo S.Spirito 3, 00193 Roma), ci sarà l’incontro con Claudio Grotti, autore del libro Le 10 Domande più frequenti su come acquistare una polizza di Responsabilità civile professionale per l’esercente la professione sanitaria.

Durante l’incontro si cercherà di far maggiore chiarezza rispetto alla nuova Legge Gelli-Bianco e quanto concerne la RC professionale nel settore medico-sanitario.

Dialogheranno con l’autore:

  • Dott. Franco Cerquetani – Direttore Sanitario del Presidio Ospedaliero S.Filippo Neri;
  • D.ssa Maria Teresa Mainelli – Direzione Sanitaria Presidio Ospedaliero S.Filippo Neri;
  • Avv. Delia Urbani – Patrocinante in Cassazione;

L’evento sarà seguito da un rinfresco!

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Nella Pillola Assicurativa #1 abbiamo definito il Broker di assicurazioni come un consulente, un professionista indipendente, il cui compito è quello di mediare tra i propri clienti e le compagnie di assicurazioni (alle quali non è legato da nessun tipo di impegno).

Il Broker, quindi, ha come obbiettivo quello di reperire sul mercato assicurativo le soluzioni rispondenti alle esigenze dei propri assistiti.

La clausola Broker, di solito inserita nelle polizze intermediate dallo stesso, ha effetto solo nei confronti di quest’ultimo come terzo estraneo al contratto, che non assume la veste di parte del contratto e che non assume vincoli contrattuali nei confronti delle compagnie di assicurazioni.

La clausola di Brokeraggio è dunque una clausola stipulata a favore del terzo (il broker) ai sensi degli art. 1411 e sgg. del codice civile.

Dal punto di vista dell’assicurato stipulante, la clausola dispone l’interesse a ricevere le prestazioni che il Broker rende in esecuzione dal contratto di mandato di brokeraggio al tempo concluso.

Deve, comunque, escludersi che fra compagnie di assicurazione e Broker si instaurino rapporti di tipo contrattuale: il terzo non diviene parte, né in senso formale né in senso sostanziale, del contratto che intercorre fra stipulante e promittente, essendo egli semplice beneficiario (creditore) della prestazione dovuta (cfr. Cassazione civile, sez. un., 18 febbraio 2010, n. 3947; Cassazione civile, sez. III, 20 gennaio 2005, n. 1150).

Si deve quindi escludere che l’inclusione della clausola Broker faccia sorgere legami contrattuali fra il Broker e le compagnie assicurative e che tale clausola sia di per sé contrastante con il principio, come visto, del divieto che il Broker e le compagnie possano essere legati da vincoli contrattuali.

In conclusione, mediante l’accettazione della clausola Broker, le compagnie di assicurazione individuano il mediatore quale soggetto legittimato a ricevere il pagamento, senza assumere alcun vincolo contrattuale con le compagnie, le quali si limitano soltanto a indicarlo quale soggetto legittimato a ricevere il pagamento della prestazione; ne discende che questi non è tenuto a curare gli interessi delle prime dedotti nei contratti assicurativi, se non quello di riscuotere i premi per loro conto, senza peraltro poter esercitare, nei confronti dell’assicurato debitore, i poteri propri delle creditrici.

Si può dire come la legittimazione a ricevere il pagamento dei premi appare in linea con quanto disposto dalla legge la quale, fra i compiti affidati al Broker, individua quello della gestione del contratto di assicurazione.

Vuoi saperne di più?

Le 10 domande più frequenti su come acquistare una polizza di responsabilità civile-professionale

LE 10 DOMANDE
Claudio Grotti

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La responsabilità medica parlamento italiano

Cosa è successo nel comparto corporate, per enti sanitari pubblici e privati, dopo l’uscita della Legge Gelli-Bianco, nell’ambito assicurativo?

Durante l’anno 2017 il numero di strutture sanitarie pubbliche assicurate con polizze a copertura della responsabilità civile sanitaria è diminuito: le recenti statistiche Ivass, pubblicate dall’ente, rivelano che più del 50% delle strutture, assicurate nel 2010, al 2017 risultavano scoperte; non solo, i premi raccolti nell’ultimo anno sono in calo del 2,4% rispetto al 2016.

Questi dati delineano come l’entrata della Legge Gelli abbia avuto un effetto contrario rispetto a quello che, molto probabilmente, si era prefigurato il legislatore. La norma di fatto non rende obbligatoria completamente la stipula di una polizza di Responsabilità Civile anzi lascia aperto (normandolo) il canale delle analoghe misure. Così, in assenza di organi di controllo o regimi sanzionatori, la facoltà di assicurarsi con apposito contratto resta nel limbo (questo discorso, ovviamente, vale solo per le strutture, pubbliche o private che siano).

Si spera che i regolamenti attuativi, in fase di realizzazione, possano aiutare a invertire questo trend ma quello che appare è che, soprattutto nel pubblico, stia prendendo piede la cosiddetta auto-ritenzione, ovvero sviluppare delle vere e proprie gestioni del rischio per ogni singola Regione o A.S.L. con un sostanziale ricarico della spesa risarcitoria a carico del bilancio sanitario del singolo ente (ndr: ma la Legge non serviva proprio a decomprimere la pressione delle voci di spesa dei bilanci?). Una funzione, quella dell’auto-ritenzione, cui le Regioni stesse non sarebbero adeguatamente preparate nemmeno attraverso regolamenti disciplinati dalla normativa vigente, finendo per porre a carico di tutti gli eventuali risarcimenti dovuti a errori di pochi.

Una prima analisi di questa situazione è stata fatta dalla S.I.M.L.A. (Società Italiana Medicina Legale e delle Assicurazioni), nell’ambito di un convegno sul ruolo dei consulenti legali ai sensi dell’art. 696 bis C.P.C. introdotto dalla Legge Gelli.

Uno degli obbiettivi della norma era di alleggerire la conflittualità legata agli esiti dei trattamenti operatori e curativi in ospedale per il tramite sia dell’introduzione dell’assicurazione sia della mediazione: partendo da questo assoluto, durante il convegno i vari relatori, hanno affrontato il problema di come nel 2017, periodo in cui la spesa sanitaria è stata pari all’8,9% del PIL, i dati Ivass e di altri vari osservatori, facenti capo a compagnie di assicurazione, intermediari, associazioni di categoria, ecc., abbiano confermato una ritirata delle compagnie di assicurazione dalle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche, nell’ambito della medical malpractice.

L’effetto di trend: il mercato assicurativo sulla medmal è concentrato in un pugno di compagnie, per giunta straniere; pochi premi, molte controversie. Tutto questo impatta sia sulla sostenibilità economica della spesa sanitaria sia sull’effettiva tutela del diritto alla salute sancito dall’art. 32 del Costituzione Italiana.

Tutto ciò porta a un enorme sbilanciamento tra il liquidato per il risarcimento del danno da parte delle strutture pubbliche e quelle private. Tale dato avvalora ancor di più la scelta dell’auto-ritenzione in ambito pubblico, in considerazione anche dell’allontanamento delle compagnie di assicurazione: gli Enti pubblici (Regioni, ASL, Nosocomi) costituiscono dei fondi di riserva, specificatamente destinati a risarcire i pazienti che hanno subito dei danni a seguito di errori sanitari, alimentati da accantonamenti annuali.

Alla stregua di quanto descritto sopra, auspichiamo che il Governo dia un giro di vite all’emanazione dei decreti attuativi, al fine di fare il prima possibile chiarezza su quanto rimasto di dubbio su questa materia e tanti altri temi che a tutt’oggi impediscono alla norma di agire proprio a favore di quel diritto alla salute che, ormai da tempo, sembra essere stato abbandonato.

Health & Medmal insurance Summit 2018Il 9 ottobre 2018, nella splendida cornice dell’Hotel Principe di Savoia a Milano, si è svolto l’Health & Medmal Insurance Summit 2018, l’unico evento che fa incontrare Assicuratori, Intermediari Assicurativi Specializzati, Legali ed esperti con il patrocinio di Intermedia Channel, PLTV ed EMF Group.

La mattina alle ore 9.30 si è dato il via a una agenda lavori che ha visto protagonisti, nella prima metà della giornata, la Sanità integrativa e il Welfare aziendale con relatori di eccellenza provenienti dalle maggiori realtà assicurative a livello internazionale: RBM Salute, Uniqa e Italiana Assicurazioni del Gruppo Reale Mutua, Fab – Fondo Assistenza Benessere e Welion del gruppo Generali Italia.

Non potevano, inoltre, mancare sponsor di calibro nazionale quali ACB Broker, Assirete e tanti altri che hanno dato la possibilità anche quest’anno di riunire i maggiori esperti di Sanità Integrativa per parlare di peculiarità, criticità e novità di un innovativo modo di fare assicurazione attraverso l’antico concetto che “prevenire è meglio che curare”.

Ovviamente tra i tanti partecipanti al Summit anche noi dello Staff di Medmalinsurance.it non potevamo mancare, soprattutto all’incontro pomeridiano del MIS (acronimo di Medmal Insurance Summit) al cospetto di personalità eccelse della realtà della Responsabilità Civile medico-sanitaria quali: l’Avv. Paolo Alessandro Magnani, l’On. Dott. Federico Gelli, il Dott. Emanuele Patrini (Chief Risk and Anti Fraud Managemet Italy Branch presso AmTrust Europe Limited), il Prof. Umberto Genovese (Professore Associato Medicina Legale e del Lavoro presso Università degli Studi di Milano), il Dott. Leonardo Martinelli (Claims Director presso AM Trust Europe) e l’Avv. Maurizio Hazan (Managing Partner dello Studio Legale Associato Taurini & Hazan).

Patrocinato dalla compagnia AmTrust, da 10 anni operativa nel settore Medmal sia per i singoli esercenti la professione sanitaria sia per le strutture pubbliche e private, alle ore 14.30 è iniziata una tavola rotonda sul tema “Opportunità, criticità e prospettive a un anno dalla Legge 24/2017”

Il moderatore Avv. Paolo Alessandro Magnani dopo una breve introduzione sulla Legge Gelli – Bianco informa la platea della assenza al dibattito dello stesso On. Dott. Federico Gelli, padre putativo della stessa norma, il quale ha comunque inviato un video da mostrare ai presenti al Summit. Nel contributo, Gelli illustra i risultati ottenuti dalla Legge promossa in parlamento dall’entrata in vigore a oggi.

 

 

Subito dopo, lo stesso Magnani introduce l’argomento dell’accertamento tecnico preventivo e delle Linee Guida della Comunità Scientifica e buone pratiche clinico assistenziali, lasciando la parola al Prof. Umberto Genovese. Questi chiude il tema trattato asserendo che: far entrare le Linee Guida in un quadro normativo nazionale significherebbe affrontare comunque un processo lungo e difficile e che necessariamente si richiederebbe a monte una equipe di persone di grande onestà intellettuale, scevre da ogni interesse politico ed economico e ovviamente super partes. Sarà mai possibile, considerato che la norma non prevede alcun ulteriore esborso economico da parte dello Stato e di conseguenza dei contribuenti?

Altro argomento trattato è stata la clausola Claims Made e l’operatività della stessa nelle polizze di Responsabilità Civile Professionale. L’Avv. Maurizio Hazan è partito proprio dalla recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione S.S.U.U. del 24/09/2018 n. 22437, descrivendola elegante, puntuale e soprattutto la svolta giuridica nell’interpretazione della clausola oggetto del giudicante. Alla base della sentenza è la differenza sostanziale tra il sinistro come fatto generatore e il sinistro come richiesta di risarcimento danni che diviene non solo fonte di dibattito e del contendere tra le parti ma di assoluto interesse generale, per la valenza contrattuale di tutte le polizze emesse in regime Claims. Sebbene già la Legge 24/2017 specificasse che tutte le coperture assicurative avrebbero dovuto contenere tale clausola e che la definizione di sinistro in glossario di normativi di polizza dovesse essere definito come richiesta di risarcimento danno e non come fatto generatore, non tutte le parti la ritenevano equa nei confronti del cliente-consumatore, anzitutto limitatamente alla lunga durata della prescrizione dei reati in ambito penale e delle richieste danno in ambito civile. Diversamente potrebbe essere affrontato lo stesso discorso se contestualizzato a tutti quei contratti assicurativi stipulati prima dell’entrata in vigore del nuovo regolamento europeo sulla distribuzione assicurativa, introdotto con il regolamento IVASS 41/2018 meglio conosciuto come IDD. Di fatto tale regola rende automaticamente non adeguate alle reali esigenze del cliente-consumatore tutte le polizze stipulate, per esempio, senza un’adeguata retroattività (che nella Legge 24/2017 è espressa in un termine decennale) e senza un’adeguata postuma (che nella Legge 24/2017 è espressa sempre in un termine decennale). In virtù di questo ci domandiamo: i consumatori (medici, infermieri, OSS, strutture) sarebbero pronte ad adeguare le loro coperture sapendo che i premi delle stesse saranno, nella loro costruzione attuariale, direttamente proporzionali alle garanzie richieste?

Altro dibattito molto acceso al quale si è voluto dare la giusta attenzione e risalto è stato quello relativo ai sinistri e al loro andamento in questo brevissimo arco temporale. In un anno dall’entrata in vigore della Legge Gelli cosa è cambiato?  Leonardo Martinelli, Claims Director presso AM Trust Europe, afferma innanzitutto che un anno è un tempo troppo ridotto per trarre conclusioni, soprattutto in attesa, ancora, dei decreti attuativi, che avrebbero dovuto colmare tutti i vuoti lasciati dall’impianto normativo attualmente in vigore. Si nota, comunque, un minimo cenno di contenzioso e un aumento della mediazione assistita di nuova introduzione. Un problema della norma, sicuramente sanabile in corso di emanazione dei decreti attuativi, è la mancanza di un protocollo sinistri che possa istruire il richiedente a non agire direttamente con l’accertamento tecnico preventivo o con processi, comunque, giudiziari ma a servirsi di tutta quella parte di precontenzioso che, nella stragrande maggioranza dei casi, potrebbe snellire le lungaggini delle pratiche di risarcimento e di conseguenza degli eventuali indennizzi.

Nella seconda parte del dibattimento si sono affrontati con maggiore attenzione i seguenti argomenti:

  • La nuova figura del Risk Manager in sanità – affrontata dal Dott. Emanuele Patrini
  • Accertamento Tecnico Preventivo – materia indiscussa del Prof. Umberto Genovese
  • Evoluzione della polizza di responsabilità civile delle strutture pubbliche e private – a cura dell’Avv. Maurizio Hazan
  • I cambi di tariffa delle coperture per gli esercenti e per le strutture – degno di nota l’intervento del Dott. Leonardo Martinelli
  • La pubblicazione dei sinistri sul web: turismo sanitario? – a cura del Dott. Emanuele Patrini

Questi ultimi argomenti verranno trattati, doverosamente, nel prossimo articolo di questa rubrica.

La responsabilità medica parlamento italianoLo schema di decreto legislativo istitutivo del Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria è stato inviato alla Conferenza delle Regioni per il parere. Il Fondo, previsto dall’articolo 14, comma 2, della legge Gelli, è costituito nello stato di previsione del Ministero della Salute e alimentato annualmente dai contributi delle imprese assicurative, autorizzate per far fronte alla responsabilità civile per danni causati da medici e sanitari, gestiti dalla Consap SpA (Concessionaria servizi assicurativi pubblici), tramite apposita convenzione con il Ministero della Salute.

Il testo è attualmente composto da 17 articoli. Il Capo I (norme generali), contiene i primi 3 articoli che trattano le definizioni, l’oggetto del regolamento e la finalità del Fondo.

Il Capo II (Risarcimento dei danni derivanti da responsabilità sanitaria),composto dall’articolo 4 (Intervento del Fondo per i danni derivanti da responsabilità sanitaria) spiega come il Fondo risarcisca i danni derivanti da responsabilità sanitaria nei seguenti casi:

1) qualora il danno sia di importo eccedente rispetto ai massimali previsti dai contratti di assicurazione stipulati dalla struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata ovvero dall’esercente la professione sanitaria;

2) qualora la struttura sanitaria o socio-sanitaria pubblica o privata, ovvero l’esercente la professione sanitaria, risultino assicurati presso un’impresa che al momento del sinistro si trovi in stato di insolvenza o di liquidazione coatta amministrativa o vi venga posta successivamente;

3) qualora la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata, ovvero l’esercente la professione sanitaria, siano sprovvisti di copertura assicurativa per recesso unilaterale dell’impresa assicuratrice, ovvero per la sopravvenuta inesistenza o cancellazione dall’albo dell’impresa assicuratrice stessa.

Il diritto al risarcimento deve essere accertato da sentenza passata in giudicato e dagli altri provvedimenti che decidono in via definitiva sui danni cagionati da responsabilità sanitaria. Sono risarcibili dal Fondo esclusivamente i danni relativi ai sinistri denunciati per la prima volta dopo la data di entrata in vigore della legge.

L’articolo 5 (Modalità di intervento del Fondo di garanzia), sancisce che l’accesso al Fondo avviene con domanda da parte dell’Istante, presentata attraverso la compilazione di apposita modulistica disponibile sul sito internet del Ministero della Salute e del Gestore, inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Il Gestore, ricevuta la domanda, comunica all’Istante, con lo stesso mezzo, l’avvio del procedimento istruttorio, che ha durata di 90 giorni. Il Gestore sottopone al Comitato gli esiti del procedimento istruttorio per le conseguenti deliberazioni. Provvede poi a comunicare la delibera del Comitato all’Istante e, in caso di esito positivo, comunica le ammissioni al Fondo e le modalità della liquidazione.
Le percentuali degli importi liquidabili con riferimento a ciascun anno sono definite dal Comitato tenuto conto dell’importo complessivo delle domande ammesse alla liquidazione nell’anno e dell’ammontare delle disponibilità del Fondo. Le risorse residue non utilizzate nell’anno di competenza possono essere utilizzate per le liquidazioni relative agli anni successivi.

All’articolo 6 (Regresso del Fondo di garanzia), si evidenzia come, a  seguito della liquidazione, il Fondo è surrogato, per l’importo pagato, nei diritti del danneggiato nei confronti del responsabile del sinistro.

Passiamo così al Capo III (Agevolazioni per l’accesso alla copertura assicurativa da parte degli esercenti le professioni sanitarie che svolgono la propria attività in regime libero-professionale).

L’articolo 7 (Intervento del Fondo per agevolare l’accesso alla copertura assicurativa da parte degli esercenti le professioni sanitarie che svolgono la propria attività in regime libero professionale) spiega che il Fondo assolve anche alla funzione di agevolare l’accesso alla copertura assicurativa da parte degli esercenti le professioni sanitarie che svolgono la propria attività in regime libero professionale per la stipula di apposite polizze assicurative. Il Fondo, previo accertamento tramite procedimento istruttorio del Gestore, nei termini e con le modalità definiti dal Comitato, liquida la differenza tra il premio effettivamente corrisposto per la polizza dai requisiti minimi e il premio calcolato secondo i parametri di cui al successivo articolo 8.

L’articolo 8 (Requisiti per la richiesta di accesso al Fondo), come preannunciato, chiarisce che la domanda di accesso al Fondo è consentita agli esercenti le professioni sanitarie per i quali il rapporto tra il premio di polizza versato e il reddito è superiore ai parametri definiti ogni anno dal Comitato, individuati per fasce di età dei richiedenti, tenuto conto delle soglie stabilite dagli scaglioni di reddito di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni.

L’articolo 9 (Modalità di intervento del Fondo di garanzia) ripete quanto già contenuto dall’articolo 5.

Infine il Capo IV (Disposizioni comuni). L’articolo 10 (Misura del contributo delle imprese assicuratrici e modalità di alimentazione del Fondo), spiega che il Fondo è alimentato dai contributi versati annualmente dalle imprese autorizzate all’esercizio (nel territorio della Repubblica) delle assicurazioni per la responsabilità civile generale che coprono i danni derivanti da responsabilità sanitaria, incluse le imprese di assicurazione aventi sede legale in uno Stato aderente allo Spazio Economico Europeo (SEE) che operano in Italia in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi e le sedi secondarie di imprese aventi sede legale in uno Stato che non è aderente al SEE. I contributi affluiti all’entrata del bilancio dello Stato sono riassegnati annualmente, con uno o più decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze, al Fondo.

Per il primo anno di esercizio del Fondo il contributo, di cui al comma I, è pari al 4% dei premi delle polizze a copertura dei danni derivanti da responsabilità sanitaria incassati nell’ultimo esercizio, al netto degli oneri di gestione stabiliti dall’IVASS. La misura del contributo è aggiornata annualmente, su proposta del Comitato, con apposito decreto del Ministro della Salute, da adottare di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, in relazione alle effettive esigenze della gestione del Fondo. Ai fini della rideterminazione del contributo, il Gestore trasmette al Ministero della Salute e al Ministero dello Sviluppo Economico il rendiconto di gestione riferito all’anno precedente.

Il contributo è versato entro il termine del 31 luglio di ciascun anno.

L’articolo 11 (Modalità di gestione del Fondo) sottolinea che il gestore tiene contabilità e scritture separate per le operazioni attinenti, rispettivamente, alle gestioni di cui al Capo II e al Capo III, nonché una separata amministrazione dei beni a esse pertinenti, in modo che risulti identificato il patrimonio destinato a rispondere delle obbligazioni relative alle due separate gestioni.

L’articolo 12 (Rapporto convenzionale con il Gestore) spiega che, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del regolamento, il Ministero della Salute stipula con Consap S.p.A. la Convenzione che, uniformandosi ai principi di buona amministrazione, trasparenza, economicità, equilibrio di bilancio, destinazione del Fondo agli scopi indicati dalla legge, rendicontazione e alle altre disposizioni del presente regolamento, disciplina l’attività di gestione del Fondo, le modalità di svolgimento del servizio, i relativi rapporti economici con il Gestore, nonché le forme di vigilanza sull’attività di gestione.

L’articolo 13 (Rendiconto della gestione del Fondo di garanzia) evidenzia che il rendiconto della gestione del Fondo, predisposto dal Gestore e approvato dal Comitato, è trasmesso, unitamente a una relazione del Gestore, al Ministero della Salute e al Ministero dello Sviluppo Economico, entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui esso si riferisce.

Con l’articolo 14 (Comitato di gestione del Fondo) viene istituito, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, presso Consap S.p.A., il Comitato di gestione del Fondo. Il Comitato è presieduto da un rappresentante designato dal Ministero della Salute.

Faranno inoltre parte del Comitato:
n. 1 rappresentante designato del Ministero della Salute;
n. 1 rappresentante designato dal Ministero dello Sviluppo Economico;
n. I rappresentante designato del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
n. 1 rappresentante di IVASS;
n. 1 rappresentante di ANIA;
n. 1 rappresentante designato dalla Conferenza delle regioni.

L’articolo 15 (Attribuzioni del Comitato) spiega che il Comitato svolge le seguenti funzioni:
– delibera sulle richieste di accesso al Fondo sottoposte dal Gestore;
– definisce i parametri di cui al precedente articolo 8;
– propone l’aggiornamento della misura del contributo di cui al precedente articolo 10 4-2;
– approva, su proposta del Gestore, i modelli di domanda per l’accesso al Fondo;
– approva il rendiconto di gestione del Fondo predisposto dal Gestore;
– individua le risorse del Fondo da destinare agli interventi di cui al Capo Il e al Capo III del presente regolamento;
– definisce le percentuali degli importi liquidabili di cui all’articolo 5, comma 9, e all’articolo 9, comma 9;
– delibera, su proposta del Gestore, sulle questioni relative all’applicazione delle disposizioni concernenti l’operatività del Fondo;
– dispone audizioni.

L’articolo 16 (Vigilanza governativa sul Fondo di garanzia) chiarisce che il Ministero della Salute, il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dell’Economia e delle Finanze possono chiedere in qualunque momento, anche disgiuntamente, alla Consap S.p.A. notizie e dati sulla gestione del Fondo stesso e disporre accertamenti ove lo ritengano necessario.

Infine, l’articolo 17 (Disposizioni finanziarie) spiega che le esigenze finanziarie derivanti dall’applicazione del presente regolamento sono a carico del Fondo. Dal presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Fonte: Il Sole 24 Ore

AmTrustAmTrust, società tra i principali gruppi assicurativi internazionali e leader in Italia nel mercato della Responsabilità Civile Sanitaria, propone una versione totalmente rinnovata della propria soluzione dedicata all’area medica.

Sorta in forma collettiva, la polizza Colpa Grave è da oggi disponibile anche nella linea persona e recepisce le novità introdotte dalla Legge Gelli.

AmTrustNuovaColpaGrave è la polizza RC Professionale studiata appositamente per tutelare i medici che prestano la propria attività presso aziende sanitarie, pubbliche e private, dai rischi connessi allo svolgimento della professione. La soluzione opera in Claims Made, ovvero quando l’assicurato riceve la richiesta di risarcimento, durante il periodo di polizza, per eventi accaduti nei dieci anni precedenti.

AmTrustNuovaColpaGrave prevede inoltre:

  • La scelta del massimale, tra 1, 2 o 5 milioni di Euro.
  • La copertura della responsabilità amministrativa, o surrogazione dell’impresa di assicurazione dell’Azienda Sanitaria Locale o Struttura Sanitaria Pubblica.
  • La flessibilità nel coprire la carriera professionale nei passaggi da dipendente pubblico a privato e viceversa.
  • La rivalsa o surrogazione dell’impresa di assicurazione della Struttura Sanitaria Privata.

NuovaColpaGrave potrà essere ulteriormente completata con:

  • La copertura di eventuali perdite patrimoniali legate al danno reputazionale, o da violazione del Codice della Privacy (Nuovo GDPR), entro un limite del 10% del danno indennizzato.
  • Una postuma di 10 anni per la cessazione definitiva dell’attività, e volontaria in caso di cessazione del contratto, entrambe attivabili anche dagli eredi.
  • La possibilità di assicurarsi, anche nel caso in cui negli ultimi dieci anni si sia già stati oggetto di condanna per Colpa Grave, per un importo pari o inferiore a € 5.000.
  • La copertura Responsabilità Civile e Amministrativa per danni derivanti da interventi di primo soccorso per dovere di solidarietà, emergenza o soccorso sanitario, fino a un importo di 1 milione di Euro.

NuovaColpaGrave è disponibile da oggi anche presso di noi. Vuoi chiedere info? Clicca qui.

Claudio Grotti Medical InsuranceProseguono le interviste su medmalinsurance.it e questa volta è il turno di Claudio Grotti, collaboratore di Mediass S.p.A., con il quale potremo avere un punto di vista differente da quello sinora presentato intervistando operatori del settore medico-sanitario. Classe 1975, negli anni duemila approccia al settore assicurativo del Ramo Danni, specializzandosi nelle Globali Fabbricati, differenziando, nel 2007, le proprie mire clientelari dagli immobili al rischio medico sanitario, del quale ne fa il proprio core business. Dal 2016 prosegue il percorso professionale nel brokeraggio assicurativo assieme a Riccardo Donati nella filiale Donati Assicurazioni s.a.s.

 

D: Salve Claudio Grotti e benvenuto su medmalinsurance.it o almeno benvenuto nel ruolo di intervistato! Concentrandoci sulle novità introdotte dalla Legge 24/2017, quali sono le prime impressioni? La riforma Gelli-Bianco rappresenta la fine della medicina difensiva?

R: Buongiorno. L’augurio che ci facciamo tutti, e per tutti intendo non solo gli operatori che lavorano nel settore sanitario ma anche gli Assicuratori, i colleghi intermediari e i cittadini stessi, coincide pienamente con l’obbiettivo che la Legge 24/2017 si è prefissata con il proprio nascere ed evolversi: la fine della medicina difensiva.

A oggi non si può dire che lo abbia fatto. Si tratta di una legge monca di quelle norme attuative che delineerebbero, in modo assoluto, tanti buchi normativi che finora sono stati colmati, seppur parzialmente, dalle interpretazioni giurisprudenziali di una o più Supreme Corti. Il nostro sito nasce proprio per gli esercenti la professione sanitaria, per rendere loro chiara e semplice la lettura del testo normativo e delle successive norme attuative. Non solo, medmalinsurance.it illustrerà i casi più disparati di medmal che hanno afflitto la loro categoria in passato e che continuano a fare “statistica” assicurativa/giurisprudenziale,al fine di fare formazione e informazione su questo delicato argomento. A tal proposito la sensibilizzazione a dotarsi di un consulente assicurativo indipendente, quale il broker, può alleggerirli di questo enorme e delicato problema che sino a oggi non ha reso semplice il loro operato, vittime, sia a torto che a ragione, di quel comparto di professionisti privi di deontologia e scrupoli, non solo nei confronti della sanità e  dell’utente finale (paziente), ma soprattutto della collettività che, in un modo o nell’altro, ne ha pagato le conseguenze in termini economici.

D: Senza dubbio, con la Legge n. 24/2017 il legislatore ha inteso tipizzare la responsabilità medica, una necessità che nasce dall’incompletezza della Legge n. 189/2012. È possibile che le novità introdotte portino a un reale alleggerimento della “colpa del medico”? Inoltre il danneggiato potrà avere un indennizzo diretto dall’assicurazione, cosa comporterà?

R: Come ho già detto nella risposta alla domanda precedente la Legge 189/2012 era paragonabile a una ottima traccia di un tema delle superiori se non fosse per il fatto che era tutto da svolgere. La giurisprudenza ha fatto da padrona incontrastata ed è giustissimo che oggi il Legislatore si sia assunto le proprie responsabilità formulando un impianto normativo che seppur ancora scevro di quelle risposte, risulta essere comunque un primo passo verso una chiarezza di fondo. Inoltre, sempre nell’ottica di snellimento delle pratica di risarcimento danni sia in favore del paziente ma, da non sottovalutare, in favore della struttura/esercente sanitaria, il Legislatore ha predisposto, sulla falsa riga della polizza RCA, l’indennizzo diretto dall’assicurazione. Certamente un’innovazione senza pari, considerati i lunghissimi tempi per i quali siamo abituati, seppur lunghi saranno i tempi d’attuazione: innanzitutto va ricordato che è vero che gli esercenti e le strutture hanno l’obbligo di dotarsi di apposita copertura ma è pur vero che gli Assicuratori non hanno l’obbligo a contrarre; da qui si dipana una serie di problemi legati a quella fuga dall’assunzione del rischio medmal da parte delle compagnie assicuratrici a cui abbiamo assistito negli ultimi anni e dei pochissimi competitor (si contano sulle dita di una mano) rimasti sul mercato. Quanto riportato è, a mio parere, una palese espressione di poco interesse nell’assumere questa tipologia di rischio che, in mancanza di un rigore normativo, potrebbe portare, in considerazione dell’indennizzo diretto, a un ulteriore giro di vite per le compagnie rimaste.

D: Finora, anche nelle precedenti interviste, si è parlato della figura del medico in generale, con un particolare occhio di attenzione a professionisti con anni di carriera sulle spalle. Ma come si configura la Responsabilità Civile per gli esercenti la professione sanitaria per tirocinanti e specializzandi?

R: Non dobbiamo cadere nell’errore di confondere la figura di tirocinante per la professione non specialistica e lo specializzando: la prima figura delinea la preparazione all’esercizio della professione non specialistica che si compie mediante un addestramento presso una o più strutture scelte in accordo con l’ateneo nel quale il tirocinante studia. La responsabilità civile di conseguenza ricade sull’ateneo e sulla struttura pubblica/privata nel quale quest’ultimo effettua l’addestramento.

Per quanto riguarda lo specializzando, trattasi di una figura già delineata, dottore in medicina e chirurgia, già pronto a entrare nel mondo del lavoro, come dipendente di struttura pubblica o privata o in alternativa come libero professionista, potrà quindi coprirsi dal rischio a seconda del tipo di profilo lavorativo. Le compagnie, attualmente, tengono conto della differenza tra specialista e specializzando, attuando un tasso minore e comunque diversificato a seconda della specializzazione da conseguire e a seconda dell’età dell’assicurando.

D: Dunque, a seguito dell’entrata in vigore della Legge Gelli-Bianco, quanto può essere importante essere seguiti e informati sulla materia medmal da un consulente o broker specializzato?

R: Sicuramente essenziale. Un consulente assicurativo indipendente e sciolto da ogni legame con gli Assicuratori, specializzato in uno o massimo due settori di rischio, con la propria esperienza tecnica e conoscenza normativa, risulta essere indispensabile per ogni tipologia di cliente, soprattutto in un comparto così complicato come la sanità e soprattutto per figure professionali come i medici che passano la loro vita in un continuo movimento tra corsia, ricerca e studio, in una battaglia incessante per la salute.

Grazie a Claudio Grotti per la disponibilità. Presto nuovi aggiornamenti sulla materia medical malpractice!

Gelli dichiarazioniDurante una tavola rotonda tra legislatore, istituzioni ed operatori del settore organizzata da Assiteca il 07/11/2017, Federico Gelli ha dichiarato: “Per la prima volta  introduciamo il diritto alla sicurezza delle cure come parte integrante del diritto costituzionale alla salute. Il risk management viene messo a regime per tutte le strutture sanitarie, tutte le regioni, quindi, sono adesso chiamate a rilevare i dati e il decreto attuativo, che istituisce l’Osservatorio Nazionale presso l’Agenas, è già stato varato. I dati sono fondamentali in questo comparto e perciò è necessario passare dalla documentazione sanitaria cartacea, che è da terzo mondo, a quella elettronica. Ed è importante anche l’altro decreto attuativo, già approvato, sui requisiti delle società scientifiche accreditate, perché si riduce la giungla delle 600 società che esistevano fino a oggi”.

Sulle future norme il relatore della legge ha detto: “Entro gennaio ci sarà un unico decreto attuativo che affronterà tre delicate questioni assicurative ancora irrisolte: la retroattività e l’ultrattività delle polizze, i requisiti minimi per le assicurazioni e le autoassicurazioni, l’istituzione del Fondo di Garanzia per i pazienti danneggiati presso la Consap, che sarà sostitutivo del Fondo di Solidarietà previsto dal decreto Balduzzi, che invece verrà abrogato grazie all’approvazione anche da parte del Senato (dopo il via libera della Camera) del decreto sulle professioni sanitarie”.

Gelli ha infine comunicato che “entro un mese, invece, arriverà anche il decreto attuativo che definirà le modalità di definizione delle linee guida da parte dell’Istituto Superiore di Sanità”.

Gelli ha concluso il proprio intervento dichiarando che “la legge è un punto di partenza e non di arrivo, se riusciamo con i decreti attuativi a farla diventare finalmente operativa”.

Intervista Ilaria Umbro GeramedProsegue il lavoro di medmalinsurance.it e, visto l’avvicinarsi del 21 ottobre con l’inaugurazione del 1° Incontro Nefrologico Tiberino, il nostro staff ha deciso di intervistare la Dott.ssa Ilaria Umbro, Medico Nefrologico presso Geramed, il Centro Dialisi sito a Fiano Romano (Roma), e Direttore Scientifico del convegno. Con questo articolo speriamo di fare maggiore luce sulle tematiche trattate durante l’evento, senza però escludere un punto di vista differente sugli effetti riguardanti l’entrata in vigore delle Legge Gelli-Bianco.

D: Salve Dott.ssa Ilaria Umbro e benvenuta su medmalinsurance.it! Iniziamo subito con la prima domanda riguardante l’evento che si svolgerà il 21 ottobre, ovvero il 1° Incontro Nefrologico Tiberino. Da dove nasce l’esigenza di organizzare questo convegno?

R: Salve e grazie a voi per la possibilità offertami di divulgare maggiormente le finalità di questo evento.

Il 1° Incontro Nefrologico Tiberino – Nefrologia e Medicina del Territorio nasce dalla necessità di sensibilizzare il più possibile sull’importanza delle malattie renali che colpiscono circa il 10% della popolazione e non sempre si manifestano con sintomi importanti. Pertanto per fare diagnosi precoce è necessario che il medico sia sensibilizzato a questo tipo di problematiche andando a ricercare attivamente dei segni silenziosi, semplicemente attraverso la prescrizione di esami ematochimici e urinari molto semplici e poco costosi.

Recentemente, sul Giornale Italiano di Nefrologia è stata infatti espressa la necessità di “mettere in atto campagne volte a una maggiore conoscenza non solo della nefrologia, ma soprattutto delle malattie renali nelle loro varie articolazioni che vanno dalla prevenzione alle terapie mediche e sostitutive. Solo così si riuscirà a combattere patologie nefrologiche che sono estremamente invalidanti e che spesso pregiudicano qualità di vita e sopravvivenza.”

D: L’evento del 21 ottobre ha come suo focus la Nefrologia e Medicina del Territorio. A tal proposito come si svolgerà l’evento e perché è importante informare, in particolar modo, i medici di famiglia riguardo i servizi di emodialisi sul territorio? Ma, soprattutto, quanto è rilevante nella vita di un dializzato avere un punto di riferimento sul territorio, attrezzato da un punto di vista diagnostico-terapeutico?

R: Oltre a offrire una panoramica sulla epidemiologia delle malattie renali e sull’importanza della prevenzione, l’evento sarà svolto con l’intento di illustrare i servizi presenti sul nostro territorio e le modalità di erogazione degli stessi, individuando i percorsi diagnostico-terapeutici migliori per il paziente, attuabili grazie a una ottimale collaborazione tra nefrologo e medico di medicina generale.

Il Centro Dialisi è parte integrante delle risorse del territorio: un punto di riferimento importante che consente un servizio ambulatoriale e terapeutico specifico dove i pazienti dializzati possono ritrovare figure professionali specialistiche familiari in prossimità della propria abitazione, con la possibilità di essere accompagnato nell’iter di cura completo. Questa presa in carico totale di solito assume estrema importanza per il paziente sia dal punto di vista medico che psicologico, con effetti positivi in termini di migliore qualità di vita auto-percepita.

D: A seguito dell’entrata in vigore della Legge Gelli-Bianco sulla nuova Responsabilità Civile per gli esercenti la professione sanitaria, quanto può essere importante, per lei, essere seguiti e informati sulla materia medmal da un consulente o broker specializzato?

R: In questo preciso momento storico penso sia molto importante per noi medici essere seguiti e informati da consulenti o broker specializzati. Purtroppo siamo stati poco abituati in passato a trattare temi del genere ma la società in cui viviamo e lavoriamo ci impone sempre più di aggiornarci anche in materie a noi meno familiari.

Ringraziamo la Dott.ssa Ilaria Umbro per il tempo dedicatoci. A breve nuovi aggiornamenti sulla materia medical malpractice!