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Nella Pillola Assicurativa #1 abbiamo definito il Broker di assicurazioni come un consulente, un professionista indipendente, il cui compito è quello di mediare tra i propri clienti e le compagnie di assicurazioni (alle quali non è legato da nessun tipo di impegno).

Il Broker, quindi, ha come obbiettivo quello di reperire sul mercato assicurativo le soluzioni rispondenti alle esigenze dei propri assistiti.

La clausola Broker, di solito inserita nelle polizze intermediate dallo stesso, ha effetto solo nei confronti di quest’ultimo come terzo estraneo al contratto, che non assume la veste di parte del contratto e che non assume vincoli contrattuali nei confronti delle compagnie di assicurazioni.

La clausola di Brokeraggio è dunque una clausola stipulata a favore del terzo (il broker) ai sensi degli art. 1411 e sgg. del codice civile.

Dal punto di vista dell’assicurato stipulante, la clausola dispone l’interesse a ricevere le prestazioni che il Broker rende in esecuzione dal contratto di mandato di brokeraggio al tempo concluso.

Deve, comunque, escludersi che fra compagnie di assicurazione e Broker si instaurino rapporti di tipo contrattuale: il terzo non diviene parte, né in senso formale né in senso sostanziale, del contratto che intercorre fra stipulante e promittente, essendo egli semplice beneficiario (creditore) della prestazione dovuta (cfr. Cassazione civile, sez. un., 18 febbraio 2010, n. 3947; Cassazione civile, sez. III, 20 gennaio 2005, n. 1150).

Si deve quindi escludere che l’inclusione della clausola Broker faccia sorgere legami contrattuali fra il Broker e le compagnie assicurative e che tale clausola sia di per sé contrastante con il principio, come visto, del divieto che il Broker e le compagnie possano essere legati da vincoli contrattuali.

In conclusione, mediante l’accettazione della clausola Broker, le compagnie di assicurazione individuano il mediatore quale soggetto legittimato a ricevere il pagamento, senza assumere alcun vincolo contrattuale con le compagnie, le quali si limitano soltanto a indicarlo quale soggetto legittimato a ricevere il pagamento della prestazione; ne discende che questi non è tenuto a curare gli interessi delle prime dedotti nei contratti assicurativi, se non quello di riscuotere i premi per loro conto, senza peraltro poter esercitare, nei confronti dell’assicurato debitore, i poteri propri delle creditrici.

Si può dire come la legittimazione a ricevere il pagamento dei premi appare in linea con quanto disposto dalla legge la quale, fra i compiti affidati al Broker, individua quello della gestione del contratto di assicurazione.

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Le 10 domande più frequenti su come acquistare una polizza di responsabilità civile-professionale

LE 10 DOMANDE
Claudio Grotti

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Nella Pillola Assicurativa #6 abbiamo affrontato l’argomento del massimale, definendolo come la somma massima chela compagnia di assicurazione liquiderà, nel caso in cui si dovesse verificare l’evento per il quale è stato stipulato il contratto stesso.

In alcune polizze e soprattutto in alcune polizze convenzione o collettive è facile incontrare un altro tipo di massimale, il massimale aggregato.


La somma massima per la quale la compagnia di assicurazioni è chiamata a rispondere per il complesso dei sinistri verificatisi in ciascuna annualità assicurativa, non a copertura del singolo assicurato bensì di una mutualità di soggetti.

Questa formula di limite d’indennizzo, così tecnicamente esposta, potrebbe non destare alcun sospetto e sembrare in alcuni casi, tradotta in “Soldoni”, anche piuttosto conveniente, se non fosse che… proviamo a spiegarla con un esempio pratico.

Un Ente Pubblico offre al proprio personale una polizza in convenzione per colpa grave che ha un massimale aggregato di €. 50.000.000,00. Durante l’annualità assicurativa, in vigenza di contratto, vi sono state molteplici denunce di sinistro che abbiano, ipoteticamente, esaurito il massimale di cui sopra. L’ennesimo sinistro denunciato avrà un aderente/assicurato che si vedrà rifiutare la liquidazione perché il massimale è esaurito e pertanto si troverà sprovvisto di copertura assicurativa (pur avendo regolarmente pagato il premio assicurativo).

È più chiaro adesso!

Molti professionisti, in particolare nel settore medico-sanitario, si sono scontrati più di una volta, soprattutto nel passato, con polizze che in parte o per tutte le garanzie avrebbero coperto l’assicurato in secondo rischio. Cosa vuol dire?

La clausola di Secondo rischio copre il rischio assicurato nella parte eccedente il massimale di una prima polizza, oppure si potrebbe avere a disposizione una copertura che viene prestata in presenza di condizioni contrattuali diverse da quelle previste per il primo rischio.

In parole più semplici, la clausola rende la polizza effettiva a partire dal massimale previsto dalla prima assicurazione, fino al massimale di secondo rischio.

Affinché possa essere operativa, una clausola di secondo rischio deve essere formulata in maniera specifica. Caratteristica principale ed essenziale è che il rischio assicurato sia già stato oggetto di assicurazione da una prima polizza vigente al momento della stipula della seconda. Entrambe non possono e non devono assolutamente riguardare rischi differenti tra loro.

Essendo una clausola che ha fatto molto discutere sulla propria operatività e liceità, questa è stata ovviamente oggetto di varie dispute nei vari tribunali italiani, concluse con la sentenza 4936/15 della III Sez. Cass. Civ. che ha inteso chiarire definitivamente la natura della clausola in questione.

La responsabilità medica parlamento italiano

Cosa è successo nel comparto corporate, per enti sanitari pubblici e privati, dopo l’uscita della Legge Gelli-Bianco, nell’ambito assicurativo?

Durante l’anno 2017 il numero di strutture sanitarie pubbliche assicurate con polizze a copertura della responsabilità civile sanitaria è diminuito: le recenti statistiche Ivass, pubblicate dall’ente, rivelano che più del 50% delle strutture, assicurate nel 2010, al 2017 risultavano scoperte; non solo, i premi raccolti nell’ultimo anno sono in calo del 2,4% rispetto al 2016.

Questi dati delineano come l’entrata della Legge Gelli abbia avuto un effetto contrario rispetto a quello che, molto probabilmente, si era prefigurato il legislatore. La norma di fatto non rende obbligatoria completamente la stipula di una polizza di Responsabilità Civile anzi lascia aperto (normandolo) il canale delle analoghe misure. Così, in assenza di organi di controllo o regimi sanzionatori, la facoltà di assicurarsi con apposito contratto resta nel limbo (questo discorso, ovviamente, vale solo per le strutture, pubbliche o private che siano).

Si spera che i regolamenti attuativi, in fase di realizzazione, possano aiutare a invertire questo trend ma quello che appare è che, soprattutto nel pubblico, stia prendendo piede la cosiddetta auto-ritenzione, ovvero sviluppare delle vere e proprie gestioni del rischio per ogni singola Regione o A.S.L. con un sostanziale ricarico della spesa risarcitoria a carico del bilancio sanitario del singolo ente (ndr: ma la Legge non serviva proprio a decomprimere la pressione delle voci di spesa dei bilanci?). Una funzione, quella dell’auto-ritenzione, cui le Regioni stesse non sarebbero adeguatamente preparate nemmeno attraverso regolamenti disciplinati dalla normativa vigente, finendo per porre a carico di tutti gli eventuali risarcimenti dovuti a errori di pochi.

Una prima analisi di questa situazione è stata fatta dalla S.I.M.L.A. (Società Italiana Medicina Legale e delle Assicurazioni), nell’ambito di un convegno sul ruolo dei consulenti legali ai sensi dell’art. 696 bis C.P.C. introdotto dalla Legge Gelli.

Uno degli obbiettivi della norma era di alleggerire la conflittualità legata agli esiti dei trattamenti operatori e curativi in ospedale per il tramite sia dell’introduzione dell’assicurazione sia della mediazione: partendo da questo assoluto, durante il convegno i vari relatori, hanno affrontato il problema di come nel 2017, periodo in cui la spesa sanitaria è stata pari all’8,9% del PIL, i dati Ivass e di altri vari osservatori, facenti capo a compagnie di assicurazione, intermediari, associazioni di categoria, ecc., abbiano confermato una ritirata delle compagnie di assicurazione dalle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche, nell’ambito della medical malpractice.

L’effetto di trend: il mercato assicurativo sulla medmal è concentrato in un pugno di compagnie, per giunta straniere; pochi premi, molte controversie. Tutto questo impatta sia sulla sostenibilità economica della spesa sanitaria sia sull’effettiva tutela del diritto alla salute sancito dall’art. 32 del Costituzione Italiana.

Tutto ciò porta a un enorme sbilanciamento tra il liquidato per il risarcimento del danno da parte delle strutture pubbliche e quelle private. Tale dato avvalora ancor di più la scelta dell’auto-ritenzione in ambito pubblico, in considerazione anche dell’allontanamento delle compagnie di assicurazione: gli Enti pubblici (Regioni, ASL, Nosocomi) costituiscono dei fondi di riserva, specificatamente destinati a risarcire i pazienti che hanno subito dei danni a seguito di errori sanitari, alimentati da accantonamenti annuali.

Alla stregua di quanto descritto sopra, auspichiamo che il Governo dia un giro di vite all’emanazione dei decreti attuativi, al fine di fare il prima possibile chiarezza su quanto rimasto di dubbio su questa materia e tanti altri temi che a tutt’oggi impediscono alla norma di agire proprio a favore di quel diritto alla salute che, ormai da tempo, sembra essere stato abbandonato.

Epifania2019

Buon Epifania da parte di tutto lo staff di medmalinsurance.it!

I nostri articoli tornano puntuali con l’appuntamento di venerdì 11 gennaio 2019!

Strettamente collegato all’argomento trattato nella scorsa pillola, anche se non esiste molto materiale al riguardo, è la cosiddetta Deeming clause: una clausola che riconduce, convenzionalmente, il momento di presentazione della richiesta di risarcimento a quello di presentazione della comunicazione delle circostanze rilevanti in base alle quali sia ragionevolmente possibile prevedere che ne derivi una richiesta di risarcimento.

E’ un artificio giuridico nella contrattualistica assicurativa essenziale ed è molto utile per alcune situazioni. Può capitare, ad esempio, che l’Assicurato abbia stipulato coperture senza tacito rinnovo e quindi senza continuità assicurativa (oppure con una Retroattività limitata e non sufficiente), dunque, nel caso in cui, durante la vigenza della polizza, si venga a conoscenza di circostanze o fatti (ovviamente, non dichiarati in fase di acquisizione del rischio) e la richiesta risarcitoria vera e propria pervenga dopo lo spirare della polizza.

Va considerato, comunque, in ogni caso che se la polizza è a tacito rinnovo all’Assicurato certamente non converrà cambiare assicuratore. Questo poiché potrebbe rischiare o l’esclusione delle future richieste risarcitorie nascenti da circostanze già note oppure, nel caso in cui avesse stipulato un contratto senza tacito rinnovo, l’inclusione della Deeming clause obbligherebbe l’Assicurato a comunicare eventuali fatti o circostanze di cui è venuto a conoscenza durante il periodo di assicurazione, disponendo che qualsiasi richiesta risarcitoria collegata a tali fatti o circostanze sia considerata dagli Assicuratori come effettuato durante il predetto periodo di vigenza.

Questa clausola è utilissima, ci piace ribadirlo, nelle polizze di Responsabilità Civile professionale, affinché l’Assicurato abbia un’adeguata copertura e possa vedersi tutelato anche successivamente alla scadenza del contratto.

Natale2018

Buon Natale da parte di tutto lo staff di medmalinsurance.it!

I nostri articoli tornano puntuali con l’appuntamento di venerdì 28 dicembre 2018!  

Le 10 domande più frequenti su come acquistare una polizza di responsabilità civile-professionale

Vorresti districarti tra le mille e più incomprensibili proposte di polizza Responsabilità Civile per la professione medico-sanitaria? La Legge Gelli-Bianco ti ha complicato, ancor di più, l’esistenza e confuso ulteriormente le idee? Vorresti avere un vademecum o una sorta di manuale di istruzioni “non convenzionale” per non incorrere in errori, omissioni o, parliamoci chiaro, “fregature” in fase di scelta e conseguente stipula di una polizza R.C. professionale? Le 10 domande più frequenti su come acquistare una polizza di responsabilità civile-professionale per l’esercente la professione sanitaria nasce proprio con questo scopo!


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Comincia oggi, seppur in modo bizzarro e simpatico, questa nuova avventura nel mondo della scrittura. Oggi con mia grande gioia esce il mio primo “libro” sulla Responsabilità Civile professionale per l’esercente la professione sanitaria. Al momento solo in versione ebook, “Le 10 domande…” vuole essere un manuale, una guida per il personale sanitario medico e non, che si affaccia al mercato assicurativo alla ricerca della propria copertura contro il rischio professionale, soprattutto oggi a un anno di stasi dall’entrata in vigore della Legge Gelli-Bianco. 
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Claudio Grotti

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Nel compilare un questionario di assunzione di un rischio professionale, il proponente “inciamperà” sempre e comunque su una domanda che lo lascerà sicuramente stordito e confuso:

“Esistono circostanze o fatti noti al proponente che potrebbero far scaturire richieste di risarcimento del danno da parte di terzi alla data di compilazione del presente questionario?”

In sostanza le compagnie stanno chiedendo se, il potenziale cliente è, al momento della compilazione del documento di assunzione del rischio, a conoscenza di qualsiasi tipo di situazione che, un domani, in corso di validità del contratto stipulato, possa dare origine a una eventuale richiesta di risarcimento danni da parte di terzi.

Esistono circostanze o fatti noti al proponente che potrebbero far scaturire richieste di risarcimento del danno da parte di terzi alla data di compilazione del presente questionario?

Non si parla di vere e proprie richieste espletate in forma giudiziale o stragiudiziale, si definiscono invece fatti e circostanze quelle situazioni per le quali la condotta dell’assicurato possano in futuro prossimo far presagire l’eventualità di un qualsiasi tipo di ricorso. È buona norma per il proponente perdere un po’ di tempo in più a compilare un questionario ma avere un rapporto chiaro con il proprio consulente e con la propria compagnia, piuttosto che ricevere brutte sorprese in caso di sinistro.

La compagnia, in caso di presenza di circostanze o fatti noti, può comunque assicurare il proponente alle condizioni standard del modello di polizza prescelto oppure può applicare franchigie o scoperti su quei determinati casi dichiarati o addirittura escluderli dal contratto.

La clausola “Continuous cover”, in inglese “copertura continua”, viene introdotta per la prima volta proprio dai sottoscrittori Lloyd’s nel settore delle RC Professionali dalle polizze “All Risks”.

L’importanza di questa clausola e la necessità della sua presenza in polizza derivano dal fatto che, alla stipula del contratto, l’assicurato è tenuto a dichiarare, oltre ai sinistri veri e propri, tutti i fatti o circostanze di cui sia a conoscenza, oggettivamente e ragionevolmente suscettibili di generare una richiesta di risarcimento futura da parte di terzi e al fatto che quest’obbligo dichiarativo ha rilevanza anche ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 c.c.

La clausola “Continuous cover” ha quindi la finalità di garantire, in assenza di tacito rinnovo, che siano in copertura anche quei sinistri che potranno sorgere in caso di validità della polizza e che siano riconducibili a circostanze già note dall’assicurato. Ovviamente l’operatività della clausola non è assoluta ma è subordinata al verificarsi di condizioni ben precise e proprio queste condizioni, diverse da polizza a polizza, sono da valutare attentamente per non rischiare che la clausola si riveli più “dannosa” che “utile”.

Opportuno deve essere segnalare sempre e comunque fatti che corrispondano al vero nelle circostanze descritte.