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Responsabilità Civile medico - sanitariaUno dei quesiti di fondo, che per molto tempo ha suscitato interrogativi, è se vi sia una fondamentale differenza di responsabilità tra le strutture sanitarie pubbliche e private.

Alla stregua delle disciplina giurisprudenziale e alla luce della nuova normativa, non esiste alcuna differenza. Di fatto gli obblighi verso i pazienti, gravanti su entrambe le tipologie di struttura, sono sostanzialmente equivalenti. Entrambe le strutture concludono con il paziente/cliente un contratto atipico di spedalità.

In caso di errore medico durante un intervento chirurgico, ad esempio, la struttura privata o casa di cura, risponderà in solido con il medico. Qualora, invece, l’intervento sia solo l’atto conclusivo di un iter diagnostico che ricomprende una molteplicità di figure professionale distinte e di conseguenza più figure responsabili dello stesso errore medico, allora la solidarietà si allargherà a tutti i protagonisti del caso.

Tale solidarietà non si configura nell’accertamento della colpa tanto per l’estensione del principio di responsabilità contrattuale quanto per la pronuncia della Cassazione Civile n. 23918 del 09/11/2016, riguardo il principio che regola il nesso di causalità e il concorso di tutte le cause che hanno generato azioni e/o omissioni efficienti alla produzione dell’evento dannoso. Inoltre secondo l’art. 1292 c.c., essendo il contratto di spedalità una obbligazione ed essendo tutti i creditori responsabili in solido tra loro e coobbligati per la medesima prestazione, ciascuno è costretto all’adempimento per la totalità e che l’adempimento da parte di uno libera gli altri dal debito derivante dall’obbligazione stessa, come sottolinea Roberto Francesco Iannone in La responsabilità medica dopo la riforma Gelli – Bianco (legge 24/2017), Edizioni Ad Maiora .

Per quanto sopra espresso, si evince chiaramente come in un contesto di tipo ospedaliero, nella fattispecie, in strutture private, il paziente/danneggiato possa richiedere il risarcimento del danno sia alla struttura che al medico/medici responsabile, con la conseguenza che il pagamento di una di queste due parti libera l’altra. Ai fini dell’accertamento della responsabilità non ha nessuna rilevanza che il medico sia dipendente o meno della struttura; ugualmente non fa alcuna differenza se si fossero instaurati rapporti contrattuali tra più professionisti e il paziente e la struttura privata e il paziente, anche se quest’ultimo rapporto fosse limitato al solo vitto e alloggio.

Ma allora quale strategia difensiva dovrà attuare la struttura sanitaria per evitare tale rischio?