Con questo articolo si conclude “Plan for the Future” che racchiude tutto quello che riguarda la previdenza obbligatoria per i medici. Ci piaceva concludere questo argomento con dei temi poco trattati dai blog di settore al fine di aiutare i nostri lettori con dei trucchi e dei consigli da attuare qualora  si dovesse rientrare nella casistica sottoelencata e sottolineare, ancora una volta, l’importanza di abbinare alla tutela obbligatoria delle forme di assicurazione privata, soprattutto, in questo caso, Infortuni e Previdenza complementare.

CUMULO GRATUITO

Dal 1° gennaio 2017, grazie alla Legge 232/2016, chi è iscritto a più di un regime previdenziale obbligatorio ha la possibilità di cumulare gratuitamente i periodi assicurativi non coincidenti. Questo è valido per i lavoratori dipendenti, autonomi, iscritti alla Gestione separata e alle forme sostitutive ed esclusive dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), incluse le Casse professionali per gli iscritti agli albi. Questa opportunità permette di ottenere un’unica pensione, purché non si sia già titolari di un trattamento pensionistico presso una delle gestioni interessate.

I tipi di pensione che possono essere ottenuti attraverso il cumulo gratuito sono diversi. Innanzitutto, c’è la pensione di vecchiaia, che può essere richiesta al raggiungimento dei requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla legge. Inoltre, si può optare per la pensione anticipata, che richiede specifici requisiti contributivi: 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne fino al 31 dicembre 2026, con adeguamenti previsti per gli anni successivi. Per ottenere questo tipo di pensione, è necessario attendere tre mesi dalla maturazione del requisito contributivo, secondo il meccanismo della finestra mobile.

Altre pensioni accessibili tramite il cumulo gratuito sono quelle di inabilità e le pensioni ai superstiti. Quest’ultima è disponibile per i familiari di un assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto alla pensione presso una delle gestioni coinvolte.

Il calcolo della pensione ottenuta con il cumulo segue il criterio del pro-quota, cioè ogni gestione calcola la propria parte di pensione secondo le proprie regole. Questo è diverso dal sistema contributivo generalizzato utilizzato nella totalizzazione. A differenza della totalizzazione, che prevede una decorrenza differita di 18 mesi per la pensione di vecchiaia e 21 mesi per la pensione anticipata, la pensione ottenuta tramite il cumulo decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda.

Secondo la Circolare n.140/2017 dell’INPS, la pensione di vecchiaia in cumulo sarà erogata in “formazione progressiva”, con singole quote decorrenti alla maturazione dei requisiti anagrafici, contributivi e di status previsti dalle singole gestioni coinvolte nel cumulo.

Per quanto riguarda la pensione di inabilità, la sua decorrenza è determinata dai criteri vigenti nella gestione in cui il lavoratore è iscritto al momento del verificarsi dello stato di inabilità. La pensione ai superstiti, invece, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell’assicurato e i trattamenti liquidati in base alle disposizioni sul cumulo devono avere decorrenza successiva al 1° febbraio 2013 (o successiva al 1° febbraio 2017 per i contributi versati presso una Cassa professionale).

WELFARE

In ambito welfare, le indennità di maternità sono garantite in caso di nascita di un figlio, adozione o affidamento, a patto che l’iscrizione all’Albo sia ancora in corso. L’assegno copre i due mesi precedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi alla nascita del bambino. È importante sottolineare che l’indennità spetta anche se non si interrompe l’attività lavorativa. L’importo minimo garantito per il 2024 è di 5.569,72 euro, con un ulteriore assegno di circa mille euro per le dottoresse con redditi inferiori a circa 18mila euro. Per le professioniste con redditi superiori, l’indennità sarà pari all’80% di 5/12 del salario minimo giornaliero e non può superare le cinque volte l’importo minimo determinato. In caso di morte o grave infermità della madre, abbandono del figlio da parte della madre, o affidamento esclusivo del figlio al padre, l’indennità spetta al padre.

Per le professioniste che affrontano una gravidanza a rischio, è prevista una copertura specifica per un massimo di sei mesi senza limiti di reddito, mentre il periodo rimanente rientra nell’assegno di maternità. L’importo di questa indennità viene stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente.

In caso di aborto spontaneo o terapeutico verificatosi non prima del terzo mese di gravidanza, l’indennità di aborto viene erogata per una mensilità e corrisponde all’80% di una mensilità del reddito professionale percepito e dichiarato ai fini fiscali e imponibile presso l’ENPAM nel secondo anno precedente all’evento. Se l’aborto avviene dopo il sesto mese, l’iscritta ha diritto all’intera indennità prevista per la maternità, l’adozione e l’affidamento. Questa indennità non è corrisposta se esiste un analogo diritto presso altre gestioni previdenziali obbligatorie o se l’iscritta ha diritto a percepire trattamenti economici per gli stessi eventi tutelati dall’ENPAM. Inoltre, l’indennità non è cumulabile con eventuali trattamenti economici spettanti all’iscritta per altre ragioni.

Le neo mamme possono anche beneficiare di sussidi per le spese di baby-sitter e nido (pubblico e privato accreditato) entro i primi 12 mesi di vita del bambino o dall’ingresso del minore in famiglia. Le modalità, i termini e i limiti per fruire di questi sussidi sono definiti in un bando annuale deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui ci siano periodi privi di contribuzione a causa di gravidanza (maternità, aborto, gravidanza a rischio) o adozione o affidamento, è possibile colmare questi vuoti con versamenti volontari, garantendo così una continuità ai fini dei requisiti e dell’importo della pensione. Il contributo volontario è calcolato sulla base del reddito professionale dichiarato nel secondo anno precedente alla gravidanza; in assenza di reddito, si prende come riferimento il minimo INPS previsto nello stesso anno. Questo contributo è accreditato sulla “Quota B” ed è utile ai fini del diritto e della misura della pensione.

Le tutele per la maternità sono estese anche agli studenti universitari in medicina e odontoiatria che decidono di iscriversi alla Fondazione ENPAM già a partire dal quinto o sesto anno del corso di laurea. Per questi ultimi è previsto un sussidio di importo pari all’indennità minima stabilita.

Per quanto riguarda la malattia e gli infortuni, agli iscritti attivi e ai pensionati del Fondo della libera professione – “Quota B” del Fondo generale, nonché ai loro superstiti, è garantita una tutela per malattie e infortuni che causino una temporanea e totale inabilità all’esercizio dell’attività professionale, con conseguente sospensione dell’attività stessa, per periodi antecedenti l’età prevista per il pensionamento di vecchiaia. A partire dal 31° giorno di inabilità e per un massimo di 24 mesi (anche non continuativi nell’arco di 48 mesi), è prevista un’indennità giornaliera pari a 167 euro. Sono previste anche prestazioni assistenziali straordinarie nei casi di inabilità e premorienza, con importi non superiori a 4.706,80 euro annui, erogati a favore dei pensionati titolari del trattamento per inabilità assoluta e permanente.

Ricordiamo che non esiste copertura per invalidità.

Il Regolamento dell’assistenza offre ulteriori opportunità, come le provvidenze a sostegno della genitorialità, borse di studio per i figli, contributi per asili nido e il primo anno di scuola materna. Sono previsti anche contributi fino al 75% della spesa per oneri di ospitalità in case di riposo o istituti di ricovero per anziani, malati cronici o lungodegenti. Il contributo giornaliero per la presenza effettiva presso le case di riposo è di 65,12 euro, con un limite reddituale complessivo che non deve superare tre volte il minimo INPS.

È disponibile anche l’assistenza domiciliare, con un importo pari a 651,32 euro mensili. In caso di calamità naturali che abbiano causato danni agli immobili adibiti a prima abitazione o studio professionale, l’ENPAM offre un contributo una tantum fino a 19.539,94 euro o un concorso nel pagamento degli oneri per interessi su mutui per l’acquisto, la ricostruzione o la riparazione della casa o dello studio, fino al 75% degli oneri stessi, con un limite di 10.421,29 euro e per un periodo non superiore a cinque anni. Inoltre, è previsto un rimborso delle spese funerarie fino a 4.000 euro.

È importante sottolineare che per ottenere queste prestazioni, il reddito complessivo di qualsiasi natura del nucleo familiare, riferito all’anno precedente, non deve essere superiore a sei volte l’importo del trattamento minimo INPS dell’anno precedente, aumentato di un sesto per ogni componente del nucleo familiare, escluso il richiedente.

Come premesso all’inizio di questo articolo è importantissimo aderire a un fondo pensione individuale attraverso il proprio intermediario di fiducia, una scelta saggia per garantire un futuro sereno e sicuro. La previdenza complementare come una polizza Infortuni H24 ed una forma di sanità integrativa per se stessi e per il proprio nucleo familiare sono scelte ragionate e lungimiranti che offrono una rete di sicurezza aggiuntiva, essenziale per affrontare con tranquillità le sfide della vita.

I medici specialisti esterni che hanno un rapporto convenzionale con gli istituti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) sono iscritti al Fondo Speciale. Questo fondo, attivo da gennaio 2021, prevede diverse modalità di contribuzione e trattamenti pensionistici. Ecco una panoramica dettagliata di quanto è previsto per questi professionisti.

Contributi obbligatori: quanto costa la pensione

La contribuzione al Fondo Speciale varia a seconda dell’attività svolta. I medici specialisti devono versare il 26% dei compensi lordi ricevuti per visite o prestazioni ambulatoriali. Per alcune branche specifiche come fisiokinesiterapia, medicina nucleare e radiologia, la contribuzione scende al 16%. Inoltre, è stata introdotta un’aliquota modulare su base volontaria che permette ai professionisti di aumentare la quota contributiva da 1 a 5 punti percentuali oltre quella stabilita a carico dell’azienda.

Trattamenti pensionistici disponibili

  1. Pensione ordinaria di vecchiaia

    I medici specialisti possono accedere alla pensione di vecchiaia al compimento dei 68 anni, sia per uomini che per donne, età raggiunta nel 2018. Per ottenere la pensione, è necessario cessare ogni attività convenzionata con il SSN. Qualora l’attività cessasse prima del raggiungimento dell’età pensionabile, è richiesto almeno 15 anni di anzianità contributiva.

    Anno Età
    2012 65 anni
    2013 65 anni e 6 mesi
    2014 66 anni
    2015 66 anni e 6 mesi
    2016 67 anni
    2017 67 anni e 6 mesi
    Dal 2018 68 anni
  2. Pensione anticipata

    È possibile ottenere la pensione anticipata a partire dai 62 anni con almeno 35 anni di contributi e 30 anni di anzianità di laurea. In alternativa, la pensione può essere concessa con 42 anni di anzianità contributiva, indipendentemente dall’età. Le pensioni anticipate sono soggette a una riduzione calcolata in base all’età al momento del pensionamento.

    Anno Età
    2012 58 anni
    2013 59 anni e 6 mesi
    2014 60 anni
    2015 60 anni e 6 mesi
    2016 61 anni
    2017 61 anni e 6 mesi
    Dal 2018 62 anni
  3. Pensione di inabilità

    Questa pensione è riservata ai medici che diventano permanentemente e totalmente inabili alla professione a causa di infortunio o malattia prima della cessazione del rapporto professionale. In questi casi, si tiene conto degli anni mancanti al raggiungimento dell’età pensionabile, fino a un massimo di 10 anni. L’importo minimo della pensione di inabilità è di circa 15.000 euro annui, salvo che l’iscritto riceva altre pensioni che superino questa soglia.

  4. Pensione ai superstiti

    In caso di decesso del medico pensionato, i superstiti hanno diritto alla pensione di reversibilità. Se il decesso avviene mentre l’assicurato è ancora in attività, spetta la pensione indiretta. I beneficiari includono il coniuge, i figli e, in mancanza di questi, i genitori o i fratelli inabili a carico del defunto. L’importo della pensione varia a seconda del numero di superstiti.

Misura della pensione

La misura della pensione per i medici specialisti iscritti al Fondo Speciale varia in base alla data di inizio dei contributi e all’anzianità contributiva maturata.

Per i medici che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2012, la pensione viene calcolata ricostruendo il reddito medio annuo per ciascun anno di contribuzione. Questo reddito si ottiene attraverso i contributi versati e le aliquote contributive corrispondenti. Il reddito annuo è rivalutato del 100% dell’indice ISTAT fino a 38.734,2 euro, mentre l’importo eccedente questa soglia è rivalutato al 75%. La base pensionabile si determina dividendo la somma dei redditi per il numero degli anni di contribuzione effettiva, a cui vengono applicate le aliquote di rendimento relative a ciascun anno di contribuzione.

Per i medici che iniziano a contribuire dal 1 gennaio 2013 e per gli iscritti ex art. 1, co. 39, L.243/2004, la pensione viene calcolata secondo il sistema contributivo. Questo sistema prevede la moltiplicazione del montante contributivo individuale per il coefficiente di trasformazione relativo all’età dell’iscritto al momento della decorrenza della pensione.

Per i medici con anzianità contributiva antecedente al 31 dicembre 2012, la pensione si determina sommando due quote, A e B. La quota A è rivalutata al 75% dell’indice ISTAT fino a quattro volte il trattamento minimo INPS e al 50% per l’importo eccedente tale limite, dall’anno 2013 fino all’anno precedente la decorrenza della pensione. Se l’iscritto cessa l’attività professionale oltre l’età prevista per la pensione di vecchiaia, l’aliquota di rendimento per gli anni successivi è maggiorata del 20%, fino al massimo del 70esimo anno di età.

La pensione maturata sulla base dei contributi versati dal 1 gennaio 2013 segue il sistema contributivo adottato dall’INPS, con coefficienti di conversione che variano in funzione dell’età. Per esempio, il coefficiente per l’età di 57 anni viene utilizzato anche per le pensioni maturate prima di questa età. Inoltre, è possibile convertire in capitale una quota della pensione, fino a un massimo del 15%, ma solo se l’iscritto possiede altre pensioni che totalizzano almeno il doppio del trattamento minimo INPS. I coefficienti di conversione variano con l’età, da 16,205 (per 55 anni) a 10,076 (per 70 anni).

Coefficienti di conversione del montante contributivo 2023

Età pensione % da applicare al montante contributivo Età pensione  % da applicare al montante contributivo
57 4.270 69 6.154
58 4.378 70 6.395
59 4.493 71 6.655
60 4.615 72 6.942
61 4.744 73 7.253
62 4.822 74 7.595
63 5.028 75 7.970
64 5.184 76 8.382
65 5.352 77 8.831
66 5.531 78 9.326
67 5.723 79 9.866
68 5.931 80 10.464

Divisori e coefficienti di conversione del montante contributivo validi dall’1 gennaio 2023

Età pensione Divisore % da applicare al montante contributivo
57 23.419 4.270
58 22.839 4.378
59 22.256 4.493
60 21.669 4.615
61 21.079 4.744
62 20.485 4.822
63 19.888 5.028
64 19.289 5.184
65 18.686 5.352
66 18.079 5.531
67 17.472 5.723
68 16.861 5.931
69 16.251 6.154
70 15.637 6.395
71 15.025 6.655

Importanza della pianificazione previdenziale

Aderire a un fondo pensione è cruciale per garantire un futuro sereno. È essenziale affidarsi a un intermediario di fiducia per scegliere il piano più adatto alle proprie esigenze. Pianificare la propria pensione con attenzione può fare la differenza tra un ritiro professionale tranquillo e uno pieno di incertezze.

Se sei uno specialista ambulatoriale con un rapporto professionale con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), questo articolo è fondamentale per te. Ti illustreremo in modo chiaro e dettagliato tutto ciò che devi sapere sul Fondo Speciale per gli Specialisti Ambulatoriali, dai contributi obbligatori ai trattamenti pensionistici disponibili.

Contributi Obbligatori: Quanto Costa la Pensione?

Per gli specialisti ambulatoriali, il contributo obbligatorio è pari al 31% dei compensi lordi. I medici di Medicina dei Servizi contribuiscono invece con il 30% dei loro compensi lordi. Dal 1° gennaio 2007, per i professionisti che sono passati a un rapporto d’impiego mantenendo la loro posizione assicurativa presso l’ENPAM, l’aliquota è salita al 32,65%, con un ulteriore aumento dell’1% nel 2023 per la quota imponibile che supera i 52.190 euro.

I Trattamenti Pensionistici Disponibili

Pensione di Vecchiaia

La pensione di vecchiaia è accessibile a partire dai 68 anni, sia per uomini che per donne, requisito raggiunto nel 2018. Per ottenere questo trattamento, è necessario cessare qualsiasi attività convenzionata con il SSN e aver accumulato almeno 15 anni di anzianità contributiva.

Anno Eta
2012 65 anni
2013 65 anni e 6 mesi
2014 66 anni
2015 66 anni e 6 mesi
2016 67 anni
2017 67 anni e 6 mesi
Dal 2018 68 anni
Pensione Anticipata

È possibile richiedere una pensione anticipata a partire dai 62 anni, con almeno 35 anni di anzianità contributiva e 30 anni di anzianità di laurea. In alternativa, indipendentemente dall’età, si può ottenere con 42 anni di contributi. Questa pensione prevede un coefficiente di riduzione variabile, che diminuisce con l’aumentare dell’età al momento del pensionamento.

Anno Età
2012 58 anni
2013 59 anni e 6 mesi
2014 60 anni
2015 60 anni e 6 mesi
2016 61 anni
2017 61 anni e 6 mesi
Dal 2018 62 anni
Pensione di Inabilità

Questo trattamento spetta in caso di inabilità permanente e assoluta alla professione, causata da infortunio o malattia prima della cessazione del rapporto professionale e prima dei 68 anni. L’importo minimo garantito è di circa 15.000 euro annui, con eventuali integrazioni se il beneficiario percepisce altre pensioni inferiori a questa soglia.

Pensione di Invalidità

Non sono previste pensioni per invalidità permanenti parziali, ma è possibile ricevere un’indennità determinata dall’ENPAM.

Pensione ai Superstiti

In caso di decesso, i beneficiari possono essere il coniuge, i figli e, in assenza di questi, i genitori o i fratelli e sorelle a carico. Le quote di pensione per i superstiti variano in base alla composizione familiare, arrivando fino al 100% per tre o più figli senza coniuge.

Criteri di Calcolo della Pensione

Per chi ha maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2012, la pensione si calcola in base al compenso medio degli ultimi 60 mesi di contribuzione, rivalutato al 100% dell’indice ISTAT. Per chi ha iniziato a contribuire dal 1° gennaio 2013, la pensione segue le modalità della Medicina Generale. Per gli iscritti con anzianità contributiva precedente al 31 dicembre 2012, la pensione si determina sommando le quote A e B, con aliquote di rendimento del 2,10% per ogni anno di contribuzione.

Conversione in Capitale

È possibile richiedere la conversione in capitale di una parte della pensione, fino al 15%, se si possiedono altre pensioni per un importo complessivo di almeno due volte il minimo INPS.

Aderire a un fondo pensione individuale è essenziale per garantire una sicurezza finanziaria a lungo termine. Consulta il tuo intermediario di fiducia per sfruttare al meglio i vantaggi offerti dal Fondo Speciale per gli Specialisti Ambulatoriali e assicurarti un futuro sereno.

Non hai un intermediario di fiducia? Vuoi avere una consulenza gratuita e senza impegno? Contattaci subito, clicca qui!

Tutti i medici generici, pediatri e coloro che operano nei servizi di guardia medica con un rapporto professionale con gli istituti del Servizio Sanitario Nazionale, lavorando nei propri studi professionali, sono iscritti al Fondo speciale.

Contributi Obbligatori

Per il 2024, i medici impegnati nell’assistenza primaria, nella continuità assistenziale e nell’emergenza sanitaria territoriale devono versare un contributo pari al 26% dei compensi soggetti a contribuzione ENPAM. I pediatri di libera scelta, invece, contribuiscono con una quota pari al 25% dei loro compensi per il 2024.

Gli Accordi Collettivi Nazionali vigenti permettono inoltre di scegliere volontariamente un’aliquota modulare, che consente ai professionisti di incrementare la propria quota contributiva personale di 1-5 punti percentuali, oltre l’aliquota base a carico dell’azienda.

Dal 1° gennaio 2007, per i professionisti passati a rapporto d’impiego che hanno scelto di mantenere la posizione assicurativa presso l’ENPAM, il contributo è del 32,65%. Questa aliquota aumenta dell’1% a carico del medico per la quota imponibile che supera, nel 2024, i 55.008 euro (prima fascia di retribuzione pensionabile INPS).

Trattamenti Pensionistici

Il diritto alle prestazioni pensionistiche si basa su due condizioni generali: il verificarsi dell’evento protetto (come il raggiungimento di una certa età) e il possesso di determinati requisiti contributivi e assicurativi.

Pensione di Vecchiaia

La pensione di vecchiaia è disponibile al compimento dell’età anagrafica vigente, che dal 2018 è fissata a 68 anni per uomini e donne. È necessario cessare ogni attività convenzionata con il SSN per accedere al trattamento pensionistico. Per gli specialisti esterni, la cessazione dell’attività professionale può avvenire anche mediante la trasformazione della convenzione da persona fisica a entità giuridica.

In caso di cessazione dell’attività prima del raggiungimento dell’età pensionabile, è richiesto almeno 15 anni di anzianità contributiva per beneficiare del trattamento.

Anno Età
2012 65 anni
2013 65 anni e 6 mesi
2014 66 anni
2015 66 anni e 6 mesi
2015 67 anni
2017 67 anni e 6 mesi
Dal 2018 68 anni

Pensione Anticipata

La pensione di vecchiaia anticipata è accessibile con un’età minima di 62 anni, purché si abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva e 30 anni di anzianità di laurea. In alternativa, è possibile ottenere la pensione con 42 anni di anzianità contributiva indipendentemente dall’età.

Alle pensioni erogate prima dell’età pensionabile si applica un coefficiente di riduzione variabile dal 36,70% a 55 anni allo 0,35% a 67 anni e 11 mesi.

Anno Età
2012 58 anni
2013 59 anni e 6 mesi
2014 60 anni
2015 60 anni e 6 mesi
2016 61 anni
2017 61 anni e 6 mesi
Dal 2018 62 anni

Pensione di Inabilità

La pensione di inabilità è concessa in caso di inabilità permanente e assoluta all’esercizio della professione, dovuta a infortunio o malattia. È obbligatorio cessare definitivamente ogni attività professionale. Nel calcolo dell’anzianità contributiva si includono gli anni tra la domanda di pensione e il raggiungimento dell’età di vecchiaia, fino a un massimo di 10 anni.

L’importo annuo minimo della pensione di inabilità è fissato a circa 15.000 euro. Se il totale delle pensioni percepite da altri enti obbligatori è inferiore a questa cifra, l’ENPAM verserà la differenza. Se è superiore, non si ha diritto all’incremento.

Il trattamento per inabilità è equiparato a quello che sarebbe spettato in caso di raggiungimento dell’età pensionabile, con una maggiorazione degli anni di contribuzione fino a un massimo di 10 anni.

Pensione ai Superstiti

La pensione di reversibilità è riservata ai superstiti in caso di decesso del pensionato, mentre la pensione indiretta è per i superstiti dell’assicurato ancora in attività. I beneficiari includono il coniuge e i figli, con diverse percentuali a seconda della composizione familiare: coniuge solo (70%), coniuge con un figlio (60%+20%), coniuge con due o più figli (60%+40%), un figlio senza coniuge (80%), due figli senza coniuge (90%), e tre o più figli senza coniuge (100%).

In caso di decesso dell’iscritto dopo la cessazione dell’attività e prima del raggiungimento dell’età pensionabile, con almeno 5 anni di anzianità contributiva, i superstiti ricevono una quota della pensione che sarebbe spettata al professionista. Se non ci sono i 5 anni di contribuzione, i superstiti hanno diritto a un’indennità di restituzione dei contributi.

Decorrenza e Misura della Pensione

La pensione di vecchiaia decorre dal mese successivo al compimento dell’età pensionabile, a condizione che la domanda sia presentata entro 5 anni dal raggiungimento dei requisiti. In caso contrario, decorre dal mese successivo alla presentazione della domanda e viene liquidata una somma pari a 5 annualità senza rivalutazione.

La pensione anticipata decorre dal mese successivo al soddisfacimento dei requisiti, mentre quella di inabilità dal mese successivo alla cessazione dell’attività professionale o dalla data della domanda se posteriore. La pensione ai superstiti decorre dal mese successivo al decesso del dante causa, se la domanda viene presentata entro 5 anni.

La misura della pensione è determinata rivalutando i compensi annuali basati sui contributi obbligatori versati. Il rendimento per ciascun anno di contribuzione varia dal 1,65% al 1,40%, con percentuali specifiche per i pediatri di libera scelta.

 

Anche per gli iscritti a questo fondo, noi di medmalinsurance.it consigliamo sempre di aderire a un fondo pensione individuale tramite il proprio intermediario di fiducia per garantire una sicurezza economica a lungo termine. La previdenza integrativa offre un supporto essenziale per affrontare con serenità il futuro.

Sei prossimo al momento in cui la tua attività lavorativa si trasformerà in un meritato riposo? Allora è essenziale comprendere quando e quanto riceverai dalla tua pensione. Qui troverai tutte le informazioni necessarie per pianificare il tuo futuro finanziario in modo chiaro e accurato.

La data di inizio della tua pensione dipende da vari fattori, ma è fondamentale avere le informazioni corrette per presentare la domanda al momento giusto. Per la pensione di vecchiaia della Quota A, dovrai fare richiesta entro 5 anni dal compimento del requisito di età, e questa decorrerà dal mese successivo al compimento dell’età stabilita. Per la Quota B, invece, la pensione inizia dal mese successivo alla presentazione della domanda o al compimento del 70° anno di età.

La pensione anticipata ha inizio dal mese successivo alla presentazione della domanda, mentre quella di inabilità inizia dal mese successivo alla cessazione dell’attività lavorativa o alla presentazione della domanda stessa, se fatta dopo la cessazione. La pensione ai superstiti inizia dal mese successivo al decesso del dante causa.

La quantità della tua pensione dipende da vari fattori, ma ecco una panoramica su come viene calcolata. La Quota A è determinata sulla base della contribuzione fino al 31 dicembre 2012, applicando aliquote specifiche a ciascun anno di contribuzione. Questa quota viene rivalutata annualmente e dal 2013 è soggetta a un sistema contributivo diverso.

Per la Quota B, la pensione è calcolata in base alle aliquote di rendimento, che variano a seconda del tipo di contribuzione e dell’anno di riferimento. Se presenti domanda di pensione dopo l’età di vecchiaia, riceverai un aumento del 20% per ogni anno di contribuzione successivo.

Pensione Supplementare

Se desideri maggiori entrate durante la pensione, potresti beneficiare di una pensione supplementare calcolata con le stesse modalità di quella ordinaria di vecchiaia. Le aliquote di rendimento sono fisse e dipendono dall’anno di contribuzione.

Plan for the Future

Ora che hai tutte queste informazioni a portata di mano, sei pronto a pianificare il tuo futuro finanziario in modo chiaro e accurato. Non lasciare che l’incertezza sulla tua pensione influenzi i tuoi piani di pensionamento: preparati fin da ora per goderti una pensione sicura e tranquilla.

In sostanza, la tua pensione è una ricompensa per gli anni di lavoro e contribuzione al sistema previdenziale. Assicurati di comprendere quando e quanto riceverai, in modo da poterti godere appieno i frutti del tuo impegno.

Il tuo futuro merita attenzione e cura. Non lasciare nulla al caso! Contattaci per una consulenza personalizzata e pianifica il tuo futuro previdenziale con sicurezza. Visita www.medmalinsurance.it/contatti.

Il futuro previdenziale è una questione cruciale per tutti i professionisti della salute, e i medici e gli odontoiatri non fanno eccezione. Ma cosa succede quando ci si imbatte nel labirinto delle prestazioni pensionistiche? Come navigare tra requisiti, condizioni e terminologie complesse? È qui che entra in gioco un articolo come questo, che ti condurrà attraverso ogni aspetto dei trattamenti pensionistici offerti dall’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri (ENPAM).

Iniziamo esaminando la pensione ordinaria di vecchiaia: La pensione ordinaria di vecchiaia si può richiedere al raggiungimento dei 68 anni, norma introdotta nel 2018 e valida per uomini e donne. Tuttavia, per accedervi è necessario aver accumulato almeno 5 anni di contribuzione effettiva, mantenendo l’iscrizione, oppure 15 anni di anzianità contributiva in caso di cancellazione. Inoltre, è importante notare che l’assicurato non deve essere già beneficiario della pensione per inabilità.

Se l’assicurato sceglie di continuare a contribuire alla ‘Quota A’ del Fondo, ha la possibilità di posticipare il pensionamento fino all’età di 70 anni. In alternativa, può richiedere la pensione di vecchiaia, basata esclusivamente sui contributi versati alla ‘Quota A’, al compimento dei 65 anni, purché abbia accumulato almeno 20 anni di anzianità contributiva e scelga il sistema di calcolo integralmente contributivo, mantenendo l’iscrizione all’Albo.

La pensione anticipata (per chi versa la Quota B) può essere richiesta con un’età minima di 62 anni, purché l’assicurato abbia accumulato almeno 35 anni di contribuzione e abbia una laurea con almeno 30 anni di anzianità, oppure con un’anzianità contributiva di 42 anni, indipendentemente dall’età. È importante notare che l’assicurato non deve essere beneficiario della pensione per inabilità. Per determinare il requisito contributivo, vengono considerate sia l’anzianità contributiva effettiva che ricongiunta, purché relative a periodi non coincidenti, inclusi i periodi maturati presso altre gestioni ENPAM, escludendo la gestione ‘Quota A’, e l’anzianità contributiva riscattata presso altre gestioni ENPAM, purché relativa ad attività svolta in periodi contributivi non coincidenti.

Alle pensioni liquidate prima del compimento dell’età di vecchiaia si applica un coefficiente di riduzione secondo l’età di conseguimento che va dal 36,70%, a 55 anni, allo 0,35%  a 67 anni e 11 mesi.

Pensione Ordinaria Supplementare: Il regime pensionistico offre un incentivo aggiuntivo sotto forma di pensione ordinaria supplementare per coloro che partecipano alla Quota B dopo aver ottenuto la pensione di vecchiaia o quella anticipata. Questo supplemento viene erogato automaticamente dall’Ente ogni tre anni, basandosi su tutti i contributi relativi al periodo di riferimento. Per gli iscritti che iniziano a contribuire alla Quota B dopo aver soddisfatto il requisito anagrafico vigente al momento (iscritti tardivi) e continuano a farlo dopo aver ottenuto il trattamento pensionistico, il supplemento viene calcolato secondo il sistema contributivo, utilizzando le stesse modalità di calcolo della pensione ordinaria di vecchiaia.

Parliamo ora di Pensione di Inabilità. La pensione di inabilità è un sostegno vitale per coloro che, a causa di infortuni o malattie, si trovano nell’impossibilità assoluta e permanente di continuare la loro professione. Questo diritto è garantito solo se l’inabilità si verifica prima del raggiungimento dell’età pensionabile prevista (68 anni a partire dal 2018) e mentre l’assicurato è regolarmente iscritto.

Una volta accertata l’inabilità permanente e assoluta, non è possibile beneficiare contemporaneamente dell’indennità per inabilità temporanea. Inoltre, è obbligatorio cessare definitivamente l’attività professionale.

Esistono due tipi di trattamento per l’inabilità: la “Quota A”, riservata agli iscritti con anzianità contributiva anteriore al 31 dicembre 2012 senza un minimo di contribuzione, e la “Quota B”, destinata a coloro che hanno contribuito almeno per un anno nei tre anni precedenti alla decorrenza della pensione. Chi non soddisfa questi requisiti e viene riconosciuto inabile ha diritto alla pensione ordinaria.

In caso di decesso dell’assicurato inabile, i pagamenti non incassati spettano al coniuge superstite o, in mancanza, ai figli, secondo le disposizioni in vigore in materia di successione.

Per i titolari di trattamenti pensionistici per inabilità gestiti dall’ENPAM a partire dall’1 gennaio 1998, è garantito un importo annuo minimo di almeno 15.000 euro, soggetto ad approvazione ministeriale. Qualsiasi ulteriore incremento dipende dai trattamenti aggiuntivi eventualmente erogati da altre gestioni previdenziali obbligatorie.

Il grande neo dei trattamenti pensionistici riservati agli iscritti ENPAM è la pensione di invalidità in quanto non sono previste prestazioni pensionistiche per invalidità permanenti parziali che non comportino impossibilità assoluta e permanente alla continuazione dell’attività professionale.

Pensione Superstiti: La pensione ai superstiti rappresenta un importante sostegno per coloro che devono affrontare la perdita di un familiare. Questo beneficio può essere erogato in due forme: reversibilità, nel caso di decesso del pensionato, e indiretta, nel caso di decesso dell’assicurato mentre è ancora in contribuzione. Le percentuali di pensione spettanti ai beneficiari variano in base alla composizione familiare e sono calcolate sull’importo della pensione in godimento o, nel caso della pensione indiretta, su un importo almeno pari a quello che sarebbe stato erogato per la pensione di inabilità al momento del decesso:

  • Coniuge solo (70%)
  • Coniuge e 1 figlio (60% per il coniuge + 20% per il figlio)
  • Coniuge e 2 o più figli (60% per il coniuge + 40% per i figli)
  • 1 figlio senza coniuge (80%)
  • 2 figli senza coniuge (90%)
  • 3 o più figli senza coniuge (100%)
  • Uno o entrambi i genitori (60%)
  • Un collaterale (40%)
  • Due collaterali (50%)
  • Tre o più collaterali (60%)

Nel caso di decesso dell’iscritto cancellato o radiato dagli Albi con almeno 5 anni di anzianità contributiva prima del raggiungimento dell’età pensionabile, ai superstiti spetta un’allocazione dell’importo della pensione ordinaria che sarebbe spettata al professionista stesso.

Per il coniuge superstite che perde il diritto alla pensione a causa di un nuovo matrimonio, è garantito un assegno una tantum pari a due annualità della sua quota di pensione ai superstiti a carico del Fondo di previdenza generale.

La ripartizione della quota di pensione spettante al coniuge divorziato, che concorre con il coniuge superstite, viene gestita dal foro competente su istanza del divorziato. Inizialmente, l’erogazione è effettuata interamente in favore del coniuge del defunto.

Ogni trattamento ha i suoi requisiti e condizioni da comprendere, e noi saremo qui per spiegarli nel dettaglio, offrendoti la chiarezza di cui hai bisogno per prendere decisioni informate sul tuo futuro previdenziale.

Quindi, se sei un medico o un odontoiatra che desidera pianificare il proprio futuro previdenziale o semplicemente cerca una maggiore chiarezza sui diritti e i benefici disponibili, questa guida è per te. Il tuo futuro merita attenzione e cura, e noi siamo qui per aiutarti a proteggerlo.

Per ulteriori informazioni personalizzate o per pianificare il tuo futuro previdenziale con maggiore sicurezza, non esitare a contattarci www.medmalinsurance.it/contatti . Siamo qui per offrire consulenza esperta e guidarti attraverso le opzioni migliori per le tue esigenze individuali.

Il tuo futuro è importante, e noi siamo qui per aiutarti a garantirlo.

Scopriamo insieme un altro aspetto fondamentale del Fondo Generale ENPAM: la Quota B.

Se sei un medico o un odontoiatra iscritto presso gli ordini provinciali, questa è una tappa cruciale della tua comprensione del sistema previdenziale.

La Quota B rappresenta il contributo proporzionale sui redditi professionali non già soggetti ad altre forme di contribuzione previdenziale, come nel caso degli ospedalieri o dei professionisti convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale.

Ma quanto si contribuisce effettivamente? Attualmente, l’aliquota intera è pari al 19,50% del reddito professionale netto fino al massimale di 119.650 euro. Questo parametro è stato stabilito dalla Legge 335/1995, lo stesso applicato per i nuovi iscritti INPS dal 2015.

Tuttavia, ci sono alcune specificità da considerare. Gli iscritti attivi che contribuiscono anche ad altre forme di previdenza obbligatoria, compreso il Fondo Speciale ENPAM, godono di un’aliquota ridotta pari al 9,25% del reddito professionale netto. Lo stesso si applica ai titolari di redditi intramoenia e ai partecipanti al corso di formazione in medicina generale, che versano solo il 2% del reddito professionale netto.

Per i pensionati del Fondo Generale che percepiscono compensi libero-professionali, c’è la possibilità di optare per l’aliquota intera, pari al 9,25% del reddito professionale netto.

Tutte le aliquote sono applicate fino all’importo di 103.055 euro. Per i redditi eccedenti questo importo, è previsto un 1% addizionale, di cui solo lo 0,50% è pensionabile.

Per il fondo maternità gli iscritti devono versare una quota fissa di 79,87 euro per il 2024.

La comprensione di queste aliquote e parametri è essenziale per una pianificazione previdenziale accurata e consapevole. Se desideri approfondire ulteriormente questi argomenti o hai domande specifiche sulla tua situazione previdenziale, non esitare a contattarci su www.medmalinsurance.it/contatti. Il nostro team di esperti è qui per offrirti una consulenza personalizzata e guidarti attraverso le opzioni migliori per le tue esigenze individuali. Il tuo futuro merita attenzione e cura, e noi siamo qui per aiutarti a proteggerlo.

Benvenuti a “Un Caffè in corsia”, il luogo virtuale dove prendersi una pausa rigenerante e approfondire tematiche importanti legate al mondo della salute e della professione medica. In questa rubrica, ci incontriamo in modo informale e accogliente per esplorare insieme argomenti cruciali come la previdenza e la tutela professionale. Oggi continuiamo ad esplorare i misteri della Fondazione ENPAM, un punto di riferimento fondamentale per tutti i medici e gli odontoiatri italiani. Prendete una tazza di caffè, accomodatevi e lasciatevi guidare in questo viaggio di conoscenza e condivisione.

Se sei un medico o un odontoiatra in Italia, sicuramente avrai sentito parlare dell’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri (ENPAM). Ma come funziona esattamente il sistema contributivo? Quali sono le prestazioni che puoi ottenere e quando è obbligatorio iscriversi ai fondi speciali? Scopriamo insieme i dettagli di questo importante pilastro della previdenza sanitaria italiana.

Il sistema previdenziale del settore sanitario è complesso e articolato, con quattro Fondi e cinque Gestioni: Fondo Generale (suddiviso a sua volta in Quota A e Quota B), Fondo della Medicina Accreditata e Convenzionata, Fondo Medicina Ambulatoriale e Fondo Specialisti Esterni. Tra questi, uno dei più rilevanti è il Fondo Generale, che comprende la Quota A e la Quota B, due gestioni fondamentali sia dal punto di vista della contribuzione che delle prestazioni erogate.

In questo articolo faremo un appropriato focus proprio sul Fondo Generale e delle sue due gestioni di contribuzione e prestazione ossia la Quota A e la Quota B.

Sono obbligatoriamente iscritti a questo Fondo tutti i medici e odontoiatri iscritti presso gli ordini provinciali, indipendentemente dalla attività svolta.

La contribuzione al Fondo Generale ENPAM si divide principalmente in due categorie: la Quota A e la Quota B. La Quota A rappresenta il contributo minimo obbligatorio, che ogni medico o odontoiatra deve versare dal momento dell’iscrizione all’albo fino al compimento dell’età anagrafica prevista, o fino al momento della pensione per inabilità o al decesso dell’iscritto. È importante notare che è possibile continuare a contribuire anche oltre l’età anagrafica di vecchiaia, fino a 70 anni, previa presentazione di una domanda entro il 31 dicembre dell’anno precedente. Gli importi dei contributi variano in base all’età e allo status professionale.

Gli iscritti ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e in odontoiatria, dal quinto anno di corso fino all’iscrizione nell’albo professionale, possono iscriversi all’ENPAM e versare il contributo alla “Quota A” al momento dell’iscrizione o al momento dell’iscrizione all’Albo professionale e, comunque, entro e non oltre 36 mesi dalla data di iscrizione all’ENPAM. Le somme dovute saranno maggiorate degli interessi legali.

Gli importi aggiornati al 2024 sono:

  1. a) 140,47 euro annui per gli studenti;
  2. b) 280,93 euro annui fino a 30 anni di età;
  3. c) 545,28 euro annui dal compimento dei 30 fino ai 35 anni;
  4. d) 1023,24 euro annui dal compimento dei 35 fino ai 40 anni;
  5. e) 1.889,75 annui oltre i 40 anni fino al raggiungimento del requisito anagrafico pro tempore vigente indicato (68 anni a partire dal 2018), ovvero fino al compimento dei 65 anni in caso di esercizio dell’opzione per il calcolo della pensione con il sistema contributivo;
  6. f) 1023,24 euro annui per gli iscritti ultraquarantenni ammessi a contribuzione ridotta. (a questa categoria appartengono solo gli iscritti che hanno presentato la scelta prima del 31 dicembre 1989. Dal 1990 non esiste più la possibilità di chiedere la contribuzione ridotta).

Ad esempio, gli studenti universitari versano una quota annua di 140,47 euro, mentre i professionisti ultraquarantenni ammessi a contribuzione ridotta pagano 1023,24 euro annui.

È fondamentale comprendere che questi contributi fissi sono totalmente deducibili dall’imponibile IRPEF, offrendo un beneficio fiscale significativo per gli iscritti.

È assolutamente fondamentale adottare un approccio informato e consapevole quando si tratta di pianificare la propria sicurezza previdenziale. Se sei un medico o un odontoiatra desideroso di tracciare una strada sicura verso il futuro, o se hai domande specifiche sulla tua attuale situazione previdenziale, ti invitiamo caldamente a metterti in contatto con noi tramite il nostro sito web www.medmalinsurance.it/contatti. Il nostro gruppo di esperti è qui per offrirti una consulenza personalizzata e guidarti attraverso le opzioni più adatte alle tue esigenze individuali. Il tuo benessere futuro è di vitale importanza, e noi siamo qui per assicurarci che sia adeguatamente protetto.

Benvenuti a “Un Caffè in corsia”, la rubrica dedicata a tutti i professionisti della salute che desiderano approfondire argomenti legati alla previdenza e alla tutela professionale mentre gustano una pausa rigenerante.

Abbiamo volutamente creare uno stacco con l’ultimo articolo pubblicato, in virtù di un progetto editoriale che si prefigge un obiettivo ambizioso: quello di estendere la cultura assicurativa, che sino ad ora, era incentrata sul Ramo Danni, ovviamente, strettamente connesso al settore sanitario, al Ramo Vita, in particolare sulla Previdenza Complementare e sulla Protection. In questo articolo, facciamo capolino nel mondo della Previdenza volendo illustrare ai nostri lettori attraverso un percorso guidato, le peculiarità di quella obbligatoria trattandone sia i pregi che i difetti (ai quali, fortunatamente, si può sempre correre ai ripari), sino a giungere alle soluzioni di Previdenza Complementare che il mercato assicurativo, ad oggi, mette a nostra disposizione. Per quanto premesso corre l’obbligo iniziare con il definire e raccontare la storia dell’ENPAM, Istituto di Previdenza principe per chi opera nel settore sanitario, un punto di riferimento fondamentale per medici e odontoiatri italiani. Prendetevi una pausa, preparatevi una tazza di caffè e accomodatevi, perché siamo pronti a esplorare insieme il ruolo cruciale della previdenza nel vostro percorso professionale.

La Fondazione ENPAM, acronimo di Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Medici, non è solo un ente previdenziale, ma un vero e proprio pilastro nel panorama della protezione del personale medico in Italia. Fondata nel lontano 1950, ha attraversato un lungo percorso di evoluzione e adattamento, sempre al passo con le esigenze dei professionisti della salute e le trasformazioni del contesto socio-economico del Paese. L’importanza dell’ENPAM è stata amplificata dall’avvento del servizio sanitario nazionale e dai cambiamenti normativi che hanno segnato il sistema previdenziale italiano. Nel 1994, l’ente ha subito una trasformazione significativa, mutando la sua natura giuridica da soggetto di diritto pubblico a fondazione. Questo cambiamento ha segnato una nuova fase nella storia dell’ENPAM, mantenendo però intatte le sue finalità principali: garantire assistenza e previdenza per i medici italiani. Ciò che rende l’ENPAM unico è l’obbligo di adesione e versamento delle quote per tutti i medici, indipendentemente dalla loro posizione contrattuale. Questo impegno verso la previdenza e l’assistenza dei professionisti della salute distingue l’ENPAM come un ente di rilevanza nazionale, sempre impegnato a garantire la sicurezza economica e previdenziale per coloro che dedicano le loro vite alla cura degli altri. La storia dell’ENPAM è una testimonianza dell’importanza della stabilità previdenziale per i medici italiani. Dal suo embrione nel 1946, con l’obbligo d’iscrizione al proprio Ente di Previdenza, fino alla sua trasformazione in una fondazione di diritto privato nel 1995, l’ENPAM ha seguito un percorso di costante adattamento e innovazione per soddisfare le esigenze dei suoi iscritti. Il primo presidente dell’ENPAM, Andrea Benagiano, ha guidato l’adozione del primo Regolamento di Previdenza nel 1958, segnando un passo importante nella storia dell’ente. Successivamente, con la tripartizione del Fondo speciale nel 1972 e l’inclusione degli odontoiatri tra le categorie di sanitari assicurati, l’ENPAM ha dimostrato la sua capacità di evolversi e adattarsi ai cambiamenti del sistema sanitario italiano. Oggi, sotto la guida di Eolo Parodi, la Fondazione ENPAM continua a svolgere un ruolo cruciale nel garantire un futuro sicuro e protetto per i medici italiani. In Italia, ogni medico e odontoiatra che desideri esercitare la propria professione è tenuto all’obbligo dell’iscrizione all’Albo professionale. Tuttavia, questo è solo il primo passo di un percorso che garantisce sicurezza e tutela previdenziale per i professionisti della salute. Subito dopo l’iscrizione all’Albo, entra in gioco l’obbligo dell’iscrizione alla Fondazione ENPAM. Fondata con l’obiettivo di gestire la previdenza obbligatoria per tutti gli iscritti, la Fondazione ENPAM rappresenta un punto di riferimento cruciale per garantire un futuro sicuro e protetto per i medici e gli odontoiatri italiani. Una volta completata l’iscrizione alla Fondazione ENPAM, ogni associato riceverà una carta ENPAM personalizzata, munita di un codice univoco. Questo codice consente agli iscritti di accedere alle informazioni sulla propria situazione contributiva in modo trasparente e immediato, offrendo una visione chiara dei propri contributi e della propria previdenza. Ma l’importanza della Fondazione ENPAM si manifesta soprattutto nei momenti di difficoltà. Nel caso in cui un medico dovesse morire o diventare inabile al lavoro durante il corso della sua carriera, l’Ente è tenuto a proseguire il versamento di una pensione, garantendo un sostegno economico essenziale per l’interessato e i suoi familiari. Anche al termine dell’attività lavorativa, la Fondazione ENPAM continua a svolgere un ruolo fondamentale. È infatti obbligo dell’Ente erogare le rendite pensionistiche a favore dell’iscritto, assicurando un sostegno economico stabile anche nella fase della pensione.

Se sei un medico o un operatore sanitario interessato a pianificare il tuo futuro previdenziale, non esitare a contattarci su www.medmalinsurance.it/contatti. Siamo qui per offrirti la nostra consulenza esperta e guidarti attraverso le opzioni migliori per le tue esigenze individuali. Il tuo futuro merita attenzione e cura, e noi siamo qui per aiutarti a proteggerlo.