“Affidare l’incarico ad un legale o ad un perito di parte da parte dell’assicurato non deve essere considerato un atto di ostilità nei confronti della propria compagnia di assicurazioni anzi significa facilitare un dialogo tra le parti finalizzato alla risoluzione della pratica di sinistro e di conseguenza alla liquidazione del danno.”

Partendo da questo inciso, abbastanza chiaro ed esaustivo, si vuole evidenziare, in questa pillola, l’importanza di una buona copertura di Tutela Legale che dovrebbe sempre accompagnare la stipula di una altrettanto buona copertura di Responsabilità Civile Professionale.

In tutti settori professionali, artigianali ed imprenditoriali in genere, la necessità quotidiana di ricorrere ai professionisti del settore liberale, soprattutto degli avvocati è un appuntamento fisso. I continui cambi di normative, decreti e circolari nei vari ambiti e settori, rendono indispensabile la continua consulenza legale e/o peritale, così come è difficile non inciampare su eventuali sanzioni, controversie amministrative, in ambito della sicurezza, in ambito del diritto sul lavoro o sull’emergente rischio della cyber security e la perdita dei dati sensibili, per non parlare del danno reputazionale. Tutte situazioni che comporteranno spese legali e peritali a cui far fronte attraverso ingenti fuoriuscite economiche ben lontane dai bilanci previsionali di inizio anno.

Nel settore sanitario, questi casi, aumentano a dismisura, basti pensare che un potenziale danneggiato può tranquillamente effettuare una denuncia penale e successivamente costituirsi parte civile nell’eventuale processo contro un medico o una struttura sanitarie e già difendersi per tale procedimento comporterebbe un esborso economico abbastanza ingente solamente per incaricare ed eleggere domicilio presso uno studio legale specializzato. Non solo! L’incarico di un perito di parte (ad es. medico legale) che assista l’imputato nell’Accertamento Tecnico Preventivo è una spesa ancor più pesante dal punto di vista economico, del legale difensore stesso.

Supponiamo, a questo punto, che le cose vadano di male in peggio e che nel corso del procedimento il Giudice ricorra più volte al Consulenza Tecnica di Ufficio, sarà sempre a spesa dell’imputato ricorrere, in propria difesa, ad incaricare Consulenti Tecnici di Parte, che possano, attraverso le proprie relazioni, confutare, smentire o accordarsi in pieno con quanto relazionato dal Tecnico del Tribunale.
Spesso gli assicurati si chiedono se la propria copertura di Responsabilità Civile copra questa tipologia di spese ed altrettanto spesso, non conoscendo bene la materia assicurativa, pensano di aver risolto il problema avendo incluso nello stesso contratto di polizza di Responsabilità Civile la clausola di Tutela Legale.

Non è così, purtroppo!

La polizza di Responsabilità Civile professionale copre per legge fino alla concorrenza del 25% del massimale anche le spese legali ma solo in ambito civile e solo attraverso un legale incaricato dalla Compagnia di assicurazioni e si ribadisce solo ed esclusivamente le spese legali e non quelle peritali. La famosa clausola che si può includere in alcuni modelli di polizza, anche essa, è un assaggio di quello che può rappresentare una vera propria polizza di Tutela Legale, poiché, innanzitutto ha un massimale ridotto ed a seconda del tipo di modello di polizza contratto, della Compagnia di Assicurazioni e del testo della clausola stessa, può coprire con un proprio legale (quindi scelto dall’assicurato stesso), sia la difesa civile che quella penale. Quello che ci si dovrebbe chiedere è: 1) Il massimale sarà capiente per tutti i gradi di giudizio? 2) E ‘compreso la stragiudiziale? 3) In tutto ciò, continueranno a gravare sull’assicurato le spese peritali!

Per non incorrere in queste brutte sorprese la migliore soluzione è sempre quella di stipulare un contratto di polizza dedicato e tagliato e cucito a misura del proprio rischio.

Quanto la pandemia da Covid – 19 ha influito sulla Responsabilità Civile in ambito sanitario? Soprattutto quale segmento professionale, tra strutture, esercenti la libera professione e dipendenti privati e del Servizio Sanitario Nazionale ha subito più cambiamenti?

Di fatto a tutt’oggi l’effetto pandemia si è riversato su tutti i fronti ed è difficile fare una stima o una statistica, sicuramente ha inciso tantissimo sul settore sanitario sia per gli operatori che per gli utenti finali. A livello assicurativo è evidente e risalta agli occhi di tutti il cambio di visione delle Compagnie riguardo il rischio di Responsabilità Civile Professionali delle RSA e similari.
Le Residenze di lunga degenza per anziani sia pubbliche che private, le case di riposo, le comunità alloggio che sono diventate proprio durante il Lockdown, veri e propri focolai pandemici vengono, proprio per questo motivo, considerate oggi, dalle Compagnie, in fase di assunzione del rischio, delle bombe ad orologeria.

Facciamo un passo indietro.

Prima della Legge 24 del 08/03/2017, non sussistendo alcun obbligo di assicurazione o autoassicurazione, la maggior parte delle strutture private non assicuravano la Responsabilità Civile Professionale della struttura, vuoi per mancanza di cultura del rischio, vuoi per incapacità di discernere la differenza tra la copertura RCTO dell’immobile dalla Responsabilità dell’attività professionale svolta all’interno, vuoi per la mancanza di preparazione e professionalità dell’intermediario. Subito dopo la promulgazione e l’entrata in vigore della Legge Gelli – Bianco, c’è stata una corsa ai ripari che ha indotto gli Assicuratori, da una parte a riformare tutti i contratti in corso che assicuravano la sola RCTO del fabbricato e dell’Azienda titolare della Casa di Riposo o della Comunità alloggio per anziani, includendo anche la partita di Responsabilità Civile Professionale, dall’altra una revisione completa della tariffa per le nuove assunzioni. Contratti di polizza, quindi, che prima venivano emessi in autonomia dalla scrivania dell’intermediario, a volte senza nemmeno la compilazione di un questionario di assunzione del rischio, con massimali molto blandi, spesso e volentieri emesse a regolazione premio sul fatturato dell’azienda, sui dipendenti o sugli ospiti della struttura, sono stati oggetto di disdetta o sostituzione urgente, con un enorme aggravio di spese per le aziende sanitarie private.
La nuova assunzione di polizze di Responsabilità Civile professionale per questo tipo di strutture, quindi, cambia completamente sia nelle modalità di assunzione (questionario di assunzione del rischio), nella tassazione (aumento delle tariffe di circa il 30%) ed ovviamente anche nelle coperture (polizze Claims Made, con massimali più alti, inclusione della clausola di retroattività decennale o illimitata, e della clausola postuma) e nella performance post-vendita. Da una parte una maggiore consapevolezza del rischio ed una maggiore adeguatezza della copertura al rischio, dall’altra un aumento esponenziale dei costi.
Anche se non tutti gli Assicuratori entrano nel mercato della Medical Malpractice, alcuni fanno sono capolino mentre altri si defilano completamente, i players in gioco sono comunque abbastanza per poter fare un confronto sia del wording di polizza che delle tariffe applicate.

Febbraio 2020, con l’arrivo del Virus Sars-Cov-19, traccia una linea netta di demarcazione che prima porta tutti i giocatori (Compagnie) rimaste in campo a staccare completamente la spina dell’assunzione del rischio e successivamente solo alcune, pochissime, a riprendere l’assunzione del rischio, inizialmente attraverso polizze convenzione e successivamente (seconda metà del 2021) con polizze a primo rischio, ma con una attentissima valutazione del rischio. I questionari di proposizione del rischio cambiano, le pagine da compilare sono molte di più e contengono, oltre alle domande di routine, anche appendici relative a tutti i dispositivi di sicurezza Covid – 19 attuati nella struttura ed una intervista completa sui contagi avvenuti sia da parte degli ospiti che degli addetti ai lavori sia interni che esterni.
Le assunzioni sono sottoposte ad una scrupolosa selezione dell’assicurato e riservate alla Direzione del Ramo delle Compagnie ed ovviamente come potete immaginare le tariffe sono cresciute ancora.
Per l’ennesima volta, la mancata regolamentazione della Legge, che doveva avvenire con l’uscita dei Decreti Attuativi assieme a tutte le difficoltà che l’attuale Pandemia ha recato alla società, porta il tema della Responsabilità Civile Professionale in Sanità nell’anarchia e nel caos.

Quali cambiamenti si sono verificati nel comparto corporate, per enti sanitari pubblici e privati, dopo l’uscita della Legge Gelli-Bianco, nell’ambito assicurativo?

Durante l’anno 2017 il numero di strutture sanitarie pubbliche assicurate con polizze a copertura della responsabilità civile sanitaria è diminuito: le recenti statistiche Ivass, pubblicate, rivelano che più del 50% delle strutture, assicurate nel 2010, nel 2017 risultavano scoperte; non solo, i premi raccolti nell’ultimo anno sono in calo del 2,4% rispetto al 2016.

Questi dati delineano come l’entrata della Legge Gelli abbia avuto un effetto contrario rispetto a quello che, molto probabilmente, si era prefigurato il legislatore. La norma di fatto non rende obbligatoria completamente la stipula di una polizza di Responsabilità Civile anzi lascia aperto il canale delle analoghe misure (la così detta autoassicurazione). Così, in assenza di organi di controllo o regimi sanzionatori, la facoltà di assicurarsi con apposito contratto resta nel limbo (questo discorso, ovviamente, dovrebbe valere solo per le strutture, pubbliche o private che siano).

Si spera che i regolamenti attuativi, in fase di approvazione dalla Conferenza Stato- Regioni (l’ultima adunanza rinviata a data da destinarsi fu fatta sotto il primo Lockdown) possano aiutare a invertire questo trend ma quello che appare è che, soprattutto nel pubblico, stia prendendo piede la cosiddetta auto-ritenzione, ovvero sviluppare delle vere e proprie gestioni del rischio per ogni singola Regione o A.S.L. con un sostanziale ricarico della spesa risarcitoria a carico del bilancio sanitario del singolo ente (ndr: ma la Legge non serviva proprio a decomprimere la pressione delle voci di spesa dei bilanci?). Una funzione, quella dell’auto-ritenzione, cui le Regioni stesse non sarebbero adeguatamente preparate nemmeno attraverso regolamenti disciplinati dalla normativa vigente, finendo per porre a carico di tutti gli eventuali risarcimenti dovuti a errori di pochi.

Sta’ di fatto che uno degli obbiettivi della norma era di alleggerire la conflittualità legata agli esiti dei trattamenti operatori e curativi in ospedale per il tramite sia dell’introduzione dell’assicurazione sia della mediazione: partendo da questo assoluto, però, si conferma, nuovamente, una ritirata delle compagnie di assicurazione alle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche, nell’ambito della medical malpractice, dovuto anche, ma non solo, all’effetto Pandemia.

Il mercato assicurativo sulla medmal è concentrato in un pugno di compagnie; pochi premi, molte controversie. Tutto questo impatta sia sulla sostenibilità economica della spesa sanitaria sia sull’effettiva tutela del diritto alla salute sancito dall’art. 32 del Costituzione Italiana.

Un enorme sbilanciamento tra il liquidato per il risarcimento del danno da parte delle strutture pubbliche e quelle private. Tale dato avvalora ancor di più la scelta dell’auto-ritenzione in ambito pubblico, in considerazione anche dell’allontanamento delle compagnie di assicurazione: gli Enti pubblici (Regioni, ASL, Nosocomi) costituiscono dei fondi di riserva, specificatamente destinati a risarcire i pazienti che hanno subito dei danni a seguito di errori sanitari, alimentati da accantonamenti annuali.

Auspichiamo che le istituzioni, facciano al più presto un vero atto di responsabilità, dando un giro di vite alla approvazione delle bozze ,già scritte ed esaminate da chi di dovere, dei decreti attuativi, al fine di fare il prima possibile chiarezza su quanto rimasto di dubbio su questa materia e tanti altri temi che a tutt’oggi impediscono alla norma di agire proprio a favore di quel diritto alla salute che, ormai da tempo, sembra essere stato abbandonato.

La Pillola di oggi affronta il tema del rischio di tutti gli operatori del settore sanitario non Medici, sia che questi ultimi siano Liberi Professionisti, dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale sia dipendenti di Strutture Sanitarie Private/Convenzionate.

La Legge Gelli-Bianco, infatti, estende l’obbligo della Responsabilità Civile Professionale anche a tutto il comparto sanitario non Medico, a partire dagli Infermieri finendo con l’ultima figura degli Operatori Socio Sanitari. La normativa mette finalmente un punto fermo sul tipo di rischio assicurativo di tali professioni indipendentemente dal loro rapporto con il paziente.

1. Gli esercenti la professione sanitaria non Medica in attività libero professionale che, sia esercenti presso il proprio studio privato, sia collaboratori presso ambulatori, studi polispecialistici o strutture private/convenzionate devono stipulare polizze di Rc Professionali che vadano a coprire il primo rischio. La tipologia di polizza è un modello standardizzato disegnato sulla falsa riga di quello già visto per i Medici in libera Professione, ovviamente, con caratteristiche di assunzione del rischio e parametri tariffari molto diversi da quest’ultime e calibrati su ogni tipologia di attività professata.

2. Gli esercenti la professione sanitaria non Medica dipendenti esclusivamente del Servizio Sanitario Nazionale, lavorando in modalità subordinata ad enti pubblici devono, secondo quanto sancito dalla normativa, stipulare polizze di Rc Professionali che vadano a coprire solo ed esclusivamente la colpa grave, ossia il danno erariale che si potrebbe procurare in caso di errore professionale durante lo svolgimento della propria attività.

3. Gli esercenti la professione sanitaria non Medica dipendenti di strutture sanitarie private/convenzionate, lavorando in modalità subordinata devono, secondo quanto sancito dalla normativa, stipulare polizze di Rc Professionali che vadano a coprire solo ed esclusivamente l’azione di rivalsa da parte del proprio datore di lavoro in caso di danno cagionato ad un paziente della struttura nella quale esercitano.
In tutti i casi l’assunzione del rischio è sempre fatta attraverso la compilazione dell’apposito questionario, molto meo complicato rispetto a quello dei fratelli maggiori Medici.

Le caratteristiche principali per l’assunzione di un rischio di Responsabilità Civile Professionale in tal senso sono date, oltre che dall’anagrafica dell’assicurato, dall’iscrizione all’albo, la specializzazione non Medica conseguita, se si ricoprono cariche particolari ed ovviamente il massimale. Comunque andranno indicate anche le sedi in cui opera il proponente ed inoltre, qualora la propria attività lo richiedesse, di indicare l’eventuale estensione di copertura per quelle attività svolte attraverso dei Medical Device (apposite strutture medicali o elettro medicali proprie di alcune professioni).

Il questionario di assunzione del rischio elemento fondamentale per quotare il rischio proposto sarà in ogni parte integrante della stessa polizza in fase di emissione.

L’attuale mercato assicurativo propone prodotti sia con tacito rinnovo e sia senza tacito rinnovo che in caso di rinnovo annuale impongono all’assicurato/proponente la compilazione annuale del questionario di cui sopra.

Si consiglia di essere sempre seguiti da un o specialista del settore assicurativo, intermediario specializzato nei rischi sanitari, vista la complessità della materia e costato che, in passato, molti medici si sono ritrovati ad affrontare sinistri con polizze non adeguate al loro reale rischio.

In questo appuntamento affronteremo il rischio dei Medici dipendenti di Strutture Sanitarie Private/Convenzionate che, lavorando in modalità subordinata devono, secondo quanto sancito dalla normativa, stipulare polizze di Rc Professionali che vadano a coprire solo ed esclusivamente l’azione di rivalsa da parte del proprio datore di lavoro in caso di danno cagionato ad un paziente della struttura nella quale esercitano.

Il rischio nello specifico non è assolutamente differente dal rischio di colpa grave, per il quale necessitano di copertura i Medici dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale ed anche i modelli di polizza sono attualmente commercializzati nel nostro paese sono identici.

Le caratteristiche principali per l’assunzione di un rischio di Responsabilità Civile Professionale in tal senso sono date, oltre che dall’anagrafica dell’assicurato, dall’iscrizione all’albo, la specializzazione, la reale attività svolta, se si opera attività chirurgica o meno, se si procede ad attività non chirurgica ma invasiva, se si ricoprono cariche amministrative o di direttore di struttura complessa (ex primario) ed ovviamente il massimale. In più rispetto al rischio dei Liberi professionisti andrà indicata le sedi in cui opera l’esercente la professione sanitaria.

Al fine di raccogliere tale informazione è necessario compilare il questionario di assunzione del rischio elemento fondamentale per quotare il rischio proposto e che in caso di emissione di un contratto di polizza diventerà parte integrante della stessa.

L’attuale mercato assicurativo propone prodotti sia con tacito rinnovo e sia senza tacito rinnovo che in caso di rinnovo annuale impongono all’assicurato/proponente la compilazione annuale del questionario di cui sopra.

Si consiglia di essere sempre seguiti da un o specialista del settore assicurativo, intermediario specializzato nei rischi sanitari, vista la complessità della materia e costato che, in passato, molti medici si sono ritrovati ad affrontare sinistri con polizze non adeguate al loro reale rischio.

Come già specificato nella pillola precedente, La Legge Gelli-Bianco mette finalmente un punto fermo sul tipo di rischio assicurativo nell’ambito della Rc Professionale dei Medici, indipendentemente dal loro rapporto con il paziente.

In questa pillola affronteremo il rischio dei Medici dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale che, lavorando in modalità subordinata ad enti pubblici devono, secondo quanto sancito dalla normativa, stipulare polizze di Rc Professionali che vadano a coprire solo ed esclusivamente la colpa grave, ossia il danno erariale che si potrebbe procurare in caso di errore professionale durante lo svolgimento della propria attività.
Le caratteristiche principali per l’assunzione di un rischio di Responsabilità Civile Professionale in tal senso sono date, oltre che dall’anagrafica dell’assicurato, dall’iscrizione all’albo, la specializzazione, la reale attività svolta, se si opera attività chirurgica o meno, se si procede ad attività non chirurgica ma invasiva, se si ricoprono cariche amministrative o di direttore di struttura complessa (ex primario) ed ovviamente il massimale. In più, rispetto al rischio dei Liberi professionisti, andrà indicato se la tipologia di incarico è in intramoenia o in extramoenia.

Al fine di raccogliere tale informazione è necessario compilare il questionario di assunzione del rischio elemento fondamentale per quotare il rischio proposto e che in caso di emissione di un contratto di polizza diventerà parte integrante della stessa.

L’attuale mercato assicurativo propone prodotti sia con tacito rinnovo e sia senza tacito rinnovo che in caso di rinnovo annuale impongono all’assicurato/proponente la compilazione annuale del questionario di cui sopra.

Si consiglia di essere sempre seguiti da uno specialista del settore assicurativo, intermediario specializzato nei rischi sanitari, vista la complessità della materia e costato che, in passato, molti medici si sono ritrovati ad affrontare sinistri con polizze non adeguate al loro reale rischio.

La Legge Gelli-Bianco mette finalmente un punto fermo sul tipo di rischio assicurativo nell’ambito della Rc Professionale dei Medici, indipendentemente dal loro rapporto con il paziente. In questa pillola e nelle prossime andremo a sintetizzare la peculiarità di ogni esercente la professione sanitaria, correlata al rischio professionale nel quale potrebbero incorrere in base, soprattutto, alla tipologia di rapporto con il paziente.

Nella fattispecie affronteremo i Medici Liberi Professionisti che, sia esercenti presso il proprio studio privato, sia collaboratori presso ambulatori, studi polispecialistici o strutture private/convenzionate devono stipulare polizze di Rc Professionali che vadano a coprire il primo rischio.

Le caratteristiche principali per l’assunzione di un rischio di Responsabilità Civile Professionale in tal senso sono date, oltre che dall’anagrafica dell’assicurato, dall’iscrizione all’albo, la specializzazione, la reale attività svolta, se si opera attività chirurgica o meno, se si procede ad attività non chirurgica ma invasiva, se opera la medicina estetica, se si ricoprono cariche amministrative o di direttore di struttura complessa (ex primario) ed ovviamente il massimale.

Al fine di raccogliere tale informazione è necessario compilare il questionario di assunzione del rischio elemento fondamentale per quotare il rischio proposto e che in caso di emissione di un contratto di polizza diventerà parte integrante della stessa.
L’attuale mercato assicurativo propone prodotti sia con tacito rinnovo e sia senza tacito rinnovo che in caso di rinnovo annuale impongono all’assicurato/proponente la compilazione annuale del questionario di cui sopra.

Si consiglia di essere sempre seguiti da un o specialista del settore assicurativo, intermediario specializzato nei rischi sanitari, vista la complessità della materia e costato che, in passato, molti medici si sono ritrovati ad affrontare sinistri con polizze non adeguate al loro reale rischio.

In questa pillola, che, come dice la stessa parola, è una estremizzata sintesi di un concetto molto più lungo da spiegare e divulgare, ci proponiamo di riassumere ed elencare le più evidenti e singolari peculiarità che la Legge n. 24 del 08/03/2017 entrata in vigore dal 01/04/2017 e comunemente chiamata Legge Gelli-Bianco, dai nomi dei promotori e sostenitori della stessa norma, ha apportato alla Responsabilità Civile in ambito Sanitario.

L’imbarbarimento dei testi normativi che si sono succeduti nel corso del tempo ed il continuo ricorso alle aule di Giustizia da parte dei danneggiati nell’ambito di Medical Malpractice, già da diverso tempo prima del 2017 aveva stimolato l’interesse dei Legislatori ad un cambio netto, deciso e performante del complesso normativo. Vuoi per problemi legati all’insicurezza delle parti di Governo, vuoi per altrettante dispute interne tra le associazioni di categoria che non sono mai riuscite ad ottenere un dialogo costruttivo con i governanti, tale situazione è sempre rimasta in un limbo, che non ha fatto altro che nuocere all’esercito dei camici bianchi ma ancor di più all’utenza.
Il coraggio, la capacità di dialogo e la forte professionalità di chi, seppur governando, è stata parte in causa nella lotta alla medicina difensiva (reazione di testi normativi poco chiari ndr!), i due promotori della Legge oggetto di questo articolo hanno fatto si che, seppur con non poche difficoltà, venisse promulgato ed approvato dal Governo un testo normativo molto più conforme del precedente (Legge Balduzzi) e molto più equilibrato in termini di Giustizia.

Non si vuole assolutamente proclamare la Legge Gelli come panacea di tutti i mali, anzi siamo stati sempre onesti nel dire che l’impianto normativo, come impalcatura di base, è stato ben fatto e gettava le fondamenta per un’innaturale ma ben accolto, stravolgimento, in positivo, del tema di Responsabilità Civile, anche se a tutt’oggi, rimane sempre e comunque un impianto di base.

La caduta del Governo di allora, le successive crisi e l’avvento della Pandemia Covid-19, di certo non aiutato gli operatori del settore, che ancora attendono i Decreti attuativi dello stesso corpus normativo, che avrebbe portato ad una escalation di chiarimenti fonti di interpretazioni giurisprudenziali.

Di fatto il testo inziale, che come già sopracitato è attualmente in vigore, quale novità ha apportato rispetto alla precedente regolamentazione?
1. L’inserimento dell’obbligatorietà di stipula di una polizza di assicurazione per la Responsabilità Civile professionale per tutti gli operatori sia Medici che non.
2. L’inserimento dello stesso obbligo anche per le strutture sanitarie sia pubbliche che private o di analoghe misure di auto assicurazione.
3. La regolamentazione dell’obbligatorietà della stipula della sola polizza di Colpa Grave per i medici e operatori sanitari non medici dipendenti di strutture pubbliche e private.
4. L’obbligatorietà di pubblicazione sul sito internet delle strutture dei sinistri avvenuti e del possesso o meno della polizza di responsabilità civile o di analoghe misure.
5. L’estensione degli obblighi sopracitati anche alle strutture assistenziali (Case di Riposo, Case alloggio, RSA, etc.)
6. L’introduzione della Condizione di procedibilità dell’azione risarcitoria sulla base dell’art. 696 bis del C.p.c. attraverso l’Accertamento Tecnico Preventivo e quindi il ribaltamento dell’onere della prova che dal medico/struttura passa al paziente danneggiato.
7. Il cambio della responsabilità penale del medico che con l’introduzione dell’art. 590 sexies del Codice penale che esclude la punibilità quando l’evento (morte o lesioni) si sia verificato nonostante l’avvenuto rispetto, da parte dell’operatore sanitario, delle raccomandazioni previste dalle linee guida o dalle buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che tali raccomandazioni risultino adeguate alle specificità del caso concreto.
8. L’introduzione della possibilità dell’indennizzo diretto da parte dell’assicurazione privata del medico o della struttura da parte del danneggiato.

Queste ed altre le novità introdotte dal testo che, seppur carente di norme attuative, ha, comunque ed in ogni modo, calmierato, statisticamente, la grande speculazione di richieste di risarcimento da parte di pazienti, studi legali o di studi di periti specializzati in medical malpractice.
Ci auguriamo, ovviamente, che si possa mettere la parola “Fine” a questa attesa ormai perdurata quasi 5 anni al fine di poter dare quella giusta serenità a tutti, sia operatori che pazienti, su questo delicato argomento che in fin dei conti garantisce la salute dell’Italia.

Nella pillola precedente abbiamo parlato del questionario di assunzione del rischio accennando proprio della scheda di sinistrosità pregressa relativa all’attività o al bene da assicurare. Abbiamo definito quanto sia fondamentale questa sezione del questionario, per poter presentare al mercato assicurativo il rischio da proporre.

Perché? In quale modo tali dati possono influenzare la quotazione di una o più compagnie?
Le domande che stiamo ponendo possono sembrare banali agli esperti del settore, un po’ meno per il cliente che approccia a questo argomento e che, all’oscuro di ciò che succede nei “retrobottega” delle compagnie assicurative, si limita ad acquistare servizi loro necessari per poter adempiere i loro obblighi ed espletare la propria attività nella massima sicurezza.
Non dobbiamo dimenticare che l’Assicurazione è un trasferimento del rischio dal proprio patrimonio personale al patrimonio di un terzo, in questo caso la Compagnia di Assicurazione, che si sostituisce all’assicurato nel pagamento di un indennizzo dovuto ad un terzo a seguito di un evento avverso coperto in polizza. Tale premessa si rende necessaria al fine di comprendere quanto sia importante far capire alla società che assumerà tale rischio, la “bontà”, la qualità del cliente proponente, proprio in base alla frequenza dei sinistri occorsi nell’ultimo triennio o nell’ultimo quinquennio.

È vero che attraverso il contratto di assicurazione si trasferisce il rischio ad una compagnia ma è pur vero che lo stesso trasferimento avviene a fronte di un pagamento del premio di polizza, il calcolo di tale importo viene determinata da una serie di coefficienti moltiplicatori (detti Tassi) che aumentano in maniera proporzionale con l’aumento del rischio. Nella base di calcolo del premio è di grande rilevanza proprio la frequenza dei sinistri in un determinato periodo di tempo.

In questa pillola, andremo ad osservare lo strumento di base, che ogni intermediario dovrebbe utilizzare al fine di individuare, analizzare e sintetizzare una copertura per ogni esigenza assicurativa per ogni cliente.
Il “questionario di assunzione del rischio” si può riassumere in un concetto semplice: una puntuale ed approfondita intervista al cliente sulle proprie reali esigenze di copertura.

Diviso in macroaree di riferimento delinea i dati essenziali di riferimento del rischio da proporre al mercato assicurativo. Si parte dai semplici dati anagrafici, proseguendo successivamente ai precedenti assicurativi, fino ad affrontare il vero tema del questionario: l’oggetto dell’assicurazione. Nel caso delle Responsabilità Civili professionali, l’oggetto del rischio è l’attività, di conseguenza saranno formulate domande proprie della professione dell’assicurato (il tipo di rapporto con il cliente: contrattuale o extracontrattuale, il fatturato effettivo e stimato, la reale attività svolta etc.); in altri settori assicurativo come l’incendio e il furto le domande saranno ben diverse e riguarderanno la descrizione dei beni di assicurare, il loro valore di ricostruzione a nuovo, il contenuto, i sistemi di sicurezza etc.

L’ultima parte è relativa alle dichiarazioni del proponente relativamente alla sinistrosità pregressa, parte molto importante, al fine della determinazione del premio da parte della Compagnia.
Uno strumento semplice ed essenziale utile allo scopo di presentare al meglio il rischio alle Compagnie di assicurazioni, nella maggior parte dei casi, diviene parte integrante del contratto di assicurazioni poiché contiene le informazioni fondamentali che si sono rese necessarie proprio alla creazione del contratto stipulato, creato appositamente, come un abito su misura, per il cliente.
Gli intermediari, grazie a questo “dispositivo 1.0”, oseremmo dire, che vestano il camice bianco dei medici ed effettuano un’anamnesi del cliente/paziente al fine di dare una diagnosi certa ed inoculare una terapia inoppugnabile.