Halloween

Buon Halloween da tutto lo staff di medmalinsurance.it!

I nostri articoli tornano puntuali con l’appuntamento di martedì 6 novembre 2018!

 

Nel contesto della responsabilità civile professionale diviene quindi rilevante, ai fini dell’attivazione della polizza, non più il sinistro-danno ma il sinistro-denuncia. In parole povere, l’assicurazione coprirà tutti quei fatti avvenuti sicuramente nel periodo di validità del contratto ma anche denunciati nello stesso periodo.

A cosa, sostanzialmente, è servito questo cambiamento di regime di sottoscrizione da loss occurrence a claims made?

Per poter analizzare l’andamento dei prodotti stessi, affinché le pratiche di sinistro denunciate seppur non liquidate e ancora in gestione fossero note agli attuari. Ciò non solo permette alle compagnie di stabilire e stabilizzare il tiro sulla redditività di ogni singola categoria di rischio ma anche di tenere sotto controllo gli indici delle riserve tecniche sia dei sinistri liquidati che di quelli in riserva.

Tale conclusione crea un enorme paradosso circostanziale, fonte ancora di cronaca giudiziaria in ambito civile. In particolare, spostandosi la lente di ingrandimento delle compagnie dal sinistro-evento al sinistro-denuncia, ne viene fuori che la Claims made è illimitatamente retroattiva per definizione. Indirettamente si deve sottostare a una condizione, in parte derogabile: mantenere il più possibile la stessa compagnia.

Il sinistro – denuncia è un fatto “nuovo” che si colloca nel periodo di assicurazione, anche perché la sussistenza di precedenti sinistri o fatti noti sarebbe stata fonte di dichiarazione del proponente/assicurato in fase di acquisizione del rischio attraverso questionario assuntivo, che di norma è parte integrante del contratto e che la compagnia acquisitrice avrebbe escluso dalla copertura.

Perché prima abbiamo detto che è condizione in parte derogabile mantenere la compagnia di assicurazione nel corso del tempo?

Perché sempre in assenza di sinistri, in caso di cambio di compagnia, è buona norma accertarsi che il nuovo contratto consenta l’inclusione della clausola di retroattività per un tempo congruo l’attività del professionista.

Tutte le polizze di Responsabilità Civile professionale hanno, nessuna esclusa, la clausola Claims made.

Al fine di spiegare al meglio il significato di questa clausola o, se meglio vogliamo dire, regime di sottoscrizione, dobbiamo partire proprio dal Codice Civile. Questo, infatti, all’art. 1917, nel definire il sinistro, cita un fatto accaduto “durante il tempo dell’assicurazione”, da questo inciso ne deriva che l’anno (poiché normalmente si parla di polizze annuali) in cui è in vigore l’assicurazione diviene il rischio economico da coprire per le compagnie, indipendentemente da dove pervenga la comunicazione di danno, sempre che, non siano scaduti i tempi di prescrizione.

Questa impostazione, chiamata anche loss occurrence (all’insorgenza del danno) non permetteva agli assicuratori di fare i conti, considerati, peraltro, i lunghi tempi di prescrizione delle richieste di risarcimento del danno nell’ambito del nostro ordinamento giuridico. Come poteva, di fatti, una compagnia stabilire, dopo solo un anno dall’uscita di un prodotto, l’indice di redditività dello stesso?

L’idea di attuare un cambiamento a questo regime è stata determinante.

Il nome di quel cambiamento è Claims made.

Quali sono gli errori nei quali può incorrere il professionista nello svolgimento della propria attività e che possono generare una richiesta di risarcimento danni per responsabilità professionale?

  • Negligenza: quando vengono trascurate per superficialità o disattenzione le regole e le modalità comuni nello svolgere un’attività.
  • Imprudenza: quando un’attività è svolta in modo avventato, impulsivo e poco prudente.
  • Imperizia: particolarmente importante per i professionisti perché significa svolgere il proprio operato senza avere la capacità tecnica specifica.

Quali sono i livelli di gravità della colpa in cui un professionista potrebbe incorrere, se provati ovviamente, in sede di giudizio:

  • Colpa Lievissima.
  • Colpa Lieve: quando non viene rispettata la normale diligenza richiesta a un professionista, che è comunque gravato da un onere di diligenza superiore rispetto a quella di un normale cittadino.
  • Colpa Grave: quando non vengono rispettate nemmeno le più elementari indicazioni di condotta, che chiunque rispetterebbe.

La normativa sull’esercizio delle professioni riconosce in modo deciso che il ruolo del professionista non può essere preso alla leggera, poiché deve rispondere all’aspettativa dei cittadini di trovarsi di fronte una persona molto competente nel proprio ambito.

Che cosa è la responsabilità professionale? Da dove nasce l’esigenza di assicurare la propria professione?

Tutto parte da una frase contenuta all’interno di un articolo del Codice Civile (Art. 2043) che cita, in termini molto comprensibili che “qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.

Questa citazione ha fatto cadere sulla testa di tutti, indistintamente, il peso della responsabilità civile nei confronti dei terzi in caso di “fatto illecito”. Non si può, per ovvie ragioni, escludere da questo concetto la classe dei liberi professionisti, argomento odierno (dei dipendenti ne parleremo in un prossimo aggiornamento).

È sempre stato fondamentale, seppur facoltativo, per un libero professionista assicurarsi, al fine di tutelare il proprio patrimonio da errori o omissioni che potessero generare richieste di risarcimento danni cagionati a terzi nello svolgimento della propria attività libero professionale. Questa facoltà, però, diviene obbligo con il D. Lgs. 137/2012 divenuto successivamente legge che non lascia scampo a chi, prima di allora, non aveva contratto copertura. Ovviamente la norma va a colpire tutte le professioni regolamentate e subito dopo l’approvazione suscitò clamore in considerazione della delega agli ordini di appartenenza per i regimi sanzionatori.

Nel breve periodo, subito dopo l’entrata in vigore della legge, molte compagnie di assicurazioni hanno attuato le strategie più disperate al fine di tutelare le loro riserve tecniche da eventuali sinistri. Alcune hanno aumentato i tassi, altre sono fuggite dai settori più rischiosi, altre ancora hanno aumentato gli scoperti e le franchigie. La questione più eclatante, però, considerata la tipologia di polizze, è stato il mancato rinnovo dei contratti a scadenza o, addirittura, disdette unilaterali del contratto da parte delle direzioni di compagnia.

Responsabilità psichiatraDalla vasta rosa di specializzazioni presenti in medicina, questa volta approfondiamo la delicata posizione rivestita dallo psichiatra.

La natura delle patologie trattate da questo specialista nonché la fragile posizione socio-assistenziale nella quale, a volte, i pazienti si trovano, possono determinare responsabilità anche penali, non strettamente connesse con il proprio operato seppur ne siano una stretta conseguenza.

Per chiarire meglio questo aspetto si devono esaminare le varie pronunzie della Suprema Corte orientate sempre a rivestire la figura dello psichiatra di un obbligo di controllo e di protezione del paziente, volto soprattutto a prevenire il pericolo che lo stesso commetta atti lesivi in danno di terzi o di se stesso.

Espressione di questo concetto fondamentale di Responsabilità civile e penale è, ad esempio, ben rappresentata nella sentenza n. 43476/2017 dove uno specialista in psichiatria riceve la convalida della condanna per omicidio colposo a causa del suicidio di una paziente affetto da schizofrenia cronica. Poco dopo avere ingerito una massiccia quantità di un antipsicotico, la donna si era presentata in ospedale e, successivamente, era stata dimessa dall’imputato senza che quest’ultimo attuasse terapie o meccanismi di controllo.

Ulteriore e gravissima negligenza contestata e oggetto di numerosa giurisprudenza, risulta essere la scelta o meno del ricovero coatto di un paziente. Su questo caso va senz’altro citata la sentenza n. 3609/2016. Qui si afferma che il medico del reparto di psichiatria, se sussiste il rischio concreto di condotte lesive, anche suicide, è tenuto ad apprestare delle specifiche cautele per tutelare il paziente anche se quest’ultimo non dovesse essere sottoposto a ricovero.

Sempre con riferimento all’obbligo di garanzia dello psichiatra nei confronti del paziente, alcune sentenze di I e II grado di giudizio avanzano un’ipotesi di colpa dello specialista per non aver apprestato le necessarie precauzioni affinché taluni eventi lesivi o autolesivi non si verificassero. Si può, quindi, sintetizzare che il sanitario specialista in psichiatria ha l’obbligo di ridurre al minimo, ovvero eliminare, determinate fonti di pericolo a tutela dei beni giuridici che con esse si trovano in contatto nonché lo stesso risponde con colpa nella violazione delle regole di condotta dell’attività medico-psichiatrica nelle seguenti ipotesi:

  1. Quando modifica la terapia farmacologica senza prima aver valutato e verificato la condizione del paziente con particolare riferimento ai sintomi di aggressività o forte depressione.
  2. Quando non commisura le visite al paziente alle sue reali necessità.
  3. Quando non richiede il trattamento sanitario obbligatorio se si ravvisa una sintomatologia ove è ampiamente manifesta una condotta del paziente lesiva o autolesiva.

Una delle voci che è buona norma analizzare è quella che fa riferimento al massimale, agli scoperti e alle franchigie. Che cosa sono esattamente?

Il massimale rappresenta la somma massima che la compagnia di assicurazione liquiderà, nel caso in cui si dovesse verificare l’evento per il quale è stato stipulato il contratto stesso. Vedremo questa cifra espressa in tutti i contratti ad eccezione della polizza vita e vita intera.

Lo scoperto è un concetto simile a quella della franchigia, che vedremo subito dopo e stabilisce nel momento della stipula del contratto di assicurazione una percentuale del risarcimento del danno che resterà a carico dell’assicurato. Ha lo scopo di evitare alle compagnie il risarcimento dei danni minori e la funzione di sensibilizzare l’assicurato a una maggiore prudenza.

Al contrario dello scoperto la franchigia è quella parte di indennizzo che resta a carico dell’assicurato espressa in cifra fissa. La franchigia può essere di tipo assoluto quando al di sotto di essa il risarcimento sarà integralmente a carico dell’assicurato e al di sopra sarà pari alla differenza tra il risarcimento e la cifra fissa espressa sul frontespizio di polizza. La franchigia sarà, invece, relativa, quando al di sotto di essa il risarcimento sarà integralmente a carico dell’assicurato e al di sopra sarà integrale.

medico famigliaNel caso in cui un paziente ritenesse di essere stato danneggiato dalla condotta professionale del proprio medico di base, potrà esperire domanda di risarcimento non solo verso lo stesso sanitario ma anche verso l’Azienda Sanitaria Locale di appartenenza.

In sostanza la risposta al quesito, che per anni è stato fonte di dibattito anche nelle opportune sedi giudiziarie, va ricercata nell’art.7 co. 1 che sancisce a chiare lettere che “La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell’adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell’opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del Codice Civile, delle loro condotte dolose e colpose”.

Nel seguente comma 2 viene avvalorato ancor di più quanto esposto al precedente co. 1 in quanto va ad applicarsi anche alle “prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell’ambito di attività di sperimentazione clinica ovvero in regime di convenzione con il S.S.N. nonché attraverso la telemedicina”.

Per quanto sopra riportato sembra che la struttura sanitaria (quindi le ASL in questo caso) sia chiamata a rispondere contrattualmente, di tutto ciò che è di propria competenza, anche se il paziente si avvale di soggetti terzi in convenzione con la stessa.

Allora il medico di base risponde della propria condotta? A quale titolo?

Come è noto il legislatore ha cercato, nell’ultima legge, di compensare il buco normativo lasciato dalle precedenti, recependo tutte o quasi le Sentenze di Cassazione che avevano colmato dubbi e quesiti.

Nel caso di specie, la sentenza n. 6243/2015 escludeva la responsabilità del medico di base ritenendo che la sanità pubblica non potesse ricomprendere la condotta professionale del sanitario ma solo la mera organizzazione della medicina generale senza applicazione del contatto sociale. Di contro la Legge 833/1978 cita che il paziente nello scegliere il proprio medico agisce nei confronti della ASL e opera un’azione destinata a produrre i suoi effetti nei confronti del S.S.N. e non nei confronti del medico prescelto.

In conseguenza alle due osservazioni sopra menzionate, relative agli errori del medico di base, possiamo dedurre (seppur ancora incerti) che ne rispondano sia la struttura che il sanitario stesso.

Ancora oggi, però, non risulta chiaro a che titolo risponda il medico di famiglia.

L’impostazione dell’attuale normativa pende per una responsabilità extracontrattuale così come gli altri medici che non agiscono nei confronti di una obbligazione diretta con il paziente, anche se molti giuristi ritengono che gli stessi siano invece chiamati a rispondere a titolo contrattuale.

Le assicurazioni sulla vita sono divise in due categorie:

  • Protezione;
  • Capitalizzazione.

Nella prima categoria, più che di assicurazioni sulla vita stiamo parlando di una “pura” Temporanea Caso Morte, dove a seguito di un versamento di un piano prestabilito di premi annui, in caso di morte dell’assicurato entro la scadenza prestabilita, al beneficiario designato in polizza è liquidato un capitale. Tali polizze si risolvono alla morte dell’assicurato o comunque alla scadenza finale del contratto, senza possibilità di rinegoziare le stesse condizioni. In ogni caso i premi pagati restano acquisiti dalla compagnia.

Questa è l’unica polizza che si può definire “altruista” nell’attuale panorama dei servizi assicurativi offerti dal mercato.

Nella seconda categoria ci sono le polizze di capitalizzazione: strumenti di risparmio che garantiscono all’assicurato di effettuarsi un piano di accumulo in modo da consolidare il risparmio e poterne disporre alla scadenza prestabilita dalla polizza.

I vari tipi di polizze di capitalizzazione differiscono tra loro dalla natura della gestione d’investimento nei quali i premi confluiranno: se di tipo obbligazionario (prudente), azionario (rischiosa) o misto.

Parallelamente a tali prodotti assicurativi troviamo le più “insidiose”: Unit Linked e Index Linked, che investono in fondi comuni o in obbligazioni strutturate.

Le prime sono strettamente legate alla vita dell’assicurato a elevato contenuto finanziario e il loro valore è collegato a quello delle quote dei fondi in cui il capitale è investito.

Le Index Linked hanno un tempo predeterminato e, in generale, la quota di premio è investita in strumenti che replicano gli indici (solitamente azionari) cui la polizza è collegata.

cassazione_claimsmadeI contratti di assicurazione stipulati in ambito sanitario non possono essere a tempo determinato.

Secondo la Suprema Corte, che si espressa con la sentenza n. 10506/2017, l’inserimento in polizza della clausola claims made è illegittima perché tende a coprire l’assicurato solo per un periodo ben definito.

Claims made è uno dei due regimi (l’altro è loss occurrance) a cui può essere assoggettata una polizza di responsabilità civile professionale e con il regime di claims made si assume che il sinistro venga “attivato” dalla richiesta di risarcimento che l’assicurato riceve, e pertanto le relative garanzie operano dal momento in cui tale richiesta è ricevuta. Di fatto con il regime claims made l’assicurato potrebbe avere copertura assicurativa anche senza essere stato assicurato al momento della commissione dell’errore, purché sia assicurato al momento della richiesta di risarcimento danni.

E il danno in sanità può essere evidente anche dopo diversi anni, lasciando senza copertura l’assicurato a vantaggio dell’assicuratore.

Per questo la Cassazione (Sezione III civile – Sentenza 28 aprile 2017 n. 10506) ha dichiarato nella sentenza che “la clausola cosiddetta claims made, inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile stipulato da un’azienda ospedaliera, per effetto della quale la copertura esclusiva è prestata solo se tanto il danno causato dall’assicurato, quanto la richiesta di risarcimento formulata dal terzo, avvengano nel periodo di durata dell’assicurazione, è un patto atipico immeritevole di tutela ai sensi dell’art. 1322, comma secondo del codice civile, in quanto realizza un ingiusto e sproporzionato vantaggio dell’assicuratore, e pone l’assicurato in una condizione di indeterminata e non controllabile soggezione”.

Nel caso specifico un paziente operato in un ospedale di Milano aveva riportato lesioni, manifestate a distanza di tempo. In quel momento il paziente aveva chiamato in causa l’azienda ospedaliera per essere risarcito.

L’ospedale a sua volta ha chiamato in causa il proprio assicuratore che ha negato di essere tenuto al pagamento dell’indennizzo proprio per la presenza della clausola claims made dal momento che il danneggiato aveva chiesto i danni all’ospedale “dopo la scadenza della polizza”. In primo grado, il Tribunale di Milano nel 2010 aveva dato ragione alla Compagnia di assicurazione.

Successivamente la Corte di Appello ha ritenuto la clausola vessatoria e condannato la Compagnia al risarcimento. E ora la Cassazione ha respinto l’ulteriore ricorso dell’assicuratore.