AmTrustAmTrust, società tra i principali gruppi assicurativi internazionali e leader in Italia nel mercato della Responsabilità Civile Sanitaria, propone una versione totalmente rinnovata della propria soluzione dedicata all’area medica.

Sorta in forma collettiva, la polizza Colpa Grave è da oggi disponibile anche nella linea persona e recepisce le novità introdotte dalla Legge Gelli.

AmTrustNuovaColpaGrave è la polizza RC Professionale studiata appositamente per tutelare i medici che prestano la propria attività presso aziende sanitarie, pubbliche e private, dai rischi connessi allo svolgimento della professione. La soluzione opera in Claims Made, ovvero quando l’assicurato riceve la richiesta di risarcimento, durante il periodo di polizza, per eventi accaduti nei dieci anni precedenti.

AmTrustNuovaColpaGrave prevede inoltre:

  • La scelta del massimale, tra 1, 2 o 5 milioni di Euro.
  • La copertura della responsabilità amministrativa, o surrogazione dell’impresa di assicurazione dell’Azienda Sanitaria Locale o Struttura Sanitaria Pubblica.
  • La flessibilità nel coprire la carriera professionale nei passaggi da dipendente pubblico a privato e viceversa.
  • La rivalsa o surrogazione dell’impresa di assicurazione della Struttura Sanitaria Privata.

NuovaColpaGrave potrà essere ulteriormente completata con:

  • La copertura di eventuali perdite patrimoniali legate al danno reputazionale, o da violazione del Codice della Privacy (Nuovo GDPR), entro un limite del 10% del danno indennizzato.
  • Una postuma di 10 anni per la cessazione definitiva dell’attività, e volontaria in caso di cessazione del contratto, entrambe attivabili anche dagli eredi.
  • La possibilità di assicurarsi, anche nel caso in cui negli ultimi dieci anni si sia già stati oggetto di condanna per Colpa Grave, per un importo pari o inferiore a € 5.000.
  • La copertura Responsabilità Civile e Amministrativa per danni derivanti da interventi di primo soccorso per dovere di solidarietà, emergenza o soccorso sanitario, fino a un importo di 1 milione di Euro.

NuovaColpaGrave è disponibile da oggi anche presso di noi. Vuoi chiedere info? Clicca qui.

Legge 24/2017L’obbiettivo di questo articolo è quello di fare focus sulla parte essenziale di tutta le Legge 24/2017 contenuta nell’art. 10 e specificatamente, su quelle lacune della norma, demandate e posticipate a 90 e 120 giorni dall’entrata in vigore della legge e meglio specificate nei commi 5, 6 e 7 del medesimo articolo.

Il comma 5, specifica come, con decreto da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (quindi 31 luglio 2017), il Ministero dello Sviluppo Economico, insieme al Ministero della Salute, dovrà definire i criteri e le modalità per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo IVASS sulle imprese di assicurazione che intenderanno stipulare polizze con strutture ed esercenti la professione sanitaria. Si intende creare quel comparto di regolamenti interni all’Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private, che definirà i confini territoriali nei quali potrà muoversi un’impresa di assicurazione che, intenderà, a seguito della pubblicazione di tutti i criteri, stipulare polizze a copertura del rischio di responsabilità civile professionale dell’area medico sanitaria.

Il comma 6 dell’art. 10 L. 24/2017 sancisce l’essenza di tutto il lavoro svolto dal legislatore nella parte tecnico-assicurativa. Il Ministero dello Sviluppo Economico assieme al Ministero della Salute, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Regioni e province autonome di Trento e Bolzano, IVASS, ANIA, Associazioni nazionali rappresentative delle strutture private che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie, la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, le Federazioni nazionali e dei collegi delle professioni sanitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali interessate, nonché le associazioni di tutela dei cittadini e dei pazienti, con decreto da emanare entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge (quindi 31 agosto 2017) dovrà stabile quei requisiti e quelle regole la cui assenza, già dall’emanazione della norma, ha comportato l’inoperabilità dell’obbligo di assicurazione:

  1. Requisiti minimi delle polizze della struttura e degli esercenti la professione sanitaria con classi di rischio e massimali differenziati;
  2. Requisiti e condizioni delle altre analoghe misure anche di assunzione diretta del rischio con previsione a bilancio del fondo rischi e fondo riservazione risarcimenti per sinistri denunciati;
  3. Regole per il trasferimento del rischio in caso di subentro contrattuale di impresa di assicurazione.

Fino a quella data e senza questi punti fissi, l’applicazione della norma è inefficace e inoperabile.

Il comma 7, il Ministero dello Sviluppo Economico assieme al Ministero della Salute, Ministero dell’Economia e delle Finanze sentito l’IVASS, sempre entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge (entro il 31 agosto 2017), dovrà individuare con apposito decreto,  i dati delle polizze stipulate dalle strutture pubbliche e private (commi 1 e 2) e  le altre analoghe misure (commi 1 e 6) e stabilirà le modalità di comunicazione di tali dati delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private e degli esercenti le professioni sanitarie all’Osservatorio (art. 3) oltre alle modalità e termini di accesso a tali dati

Attendiamo fiduciosi per l’uscita dei decreti attuativi e, pieni di curiosità, il feedback delle imprese assicuratrici in merito a questa rivoluzione del mercato.

La Sanità - assicurazioneNell’articolo 10 della legge 24/2017  viene sancito l’ obbligo di assicurazione sia per le strutture sanitarie pubbliche sia per le strutture private, che dovranno tutelarsi dalla responsabilità civile contrattuale art. 1218 Codice civile.

La stessa situazione valga per gli esercenti la libera professione, che già da tempo, seppur con dubbi ed incertezze, incorrono in quest’obbligo, oramai sopiti dalla Legge Gelli – Bianco .

I medici dipendenti del S.S.N. e i dipendenti di strutture sanitarie private risponderanno, invece, per la sola responsabilità extracontrattuale, art. 2043 Codice civile, essendo questi ultimi già coperti dalla struttura dalla quale dipendono. Di fatto, le polizze di Colpa Grave e danno patrimoniale contro i ricorsi ai singoli da parte della Corte dei Conti si estenderanno ai dipendenti delle strutture private coperti in primo rischio da quest’ultime, responsabili contrattualmente verso i propri pazienti.