Plan for the Future: ENPAM, tips and tricks.
Con questo articolo si conclude “Plan for the Future” che racchiude tutto quello che riguarda la previdenza obbligatoria per i medici. Ci piaceva concludere questo argomento con dei temi poco trattati dai blog di settore al fine di aiutare i nostri lettori con dei trucchi e dei consigli da attuare qualora si dovesse rientrare nella casistica sottoelencata e sottolineare, ancora una volta, l’importanza di abbinare alla tutela obbligatoria delle forme di assicurazione privata, soprattutto, in questo caso, Infortuni e Previdenza complementare.
CUMULO GRATUITO
Dal 1° gennaio 2017, grazie alla Legge 232/2016, chi è iscritto a più di un regime previdenziale obbligatorio ha la possibilità di cumulare gratuitamente i periodi assicurativi non coincidenti. Questo è valido per i lavoratori dipendenti, autonomi, iscritti alla Gestione separata e alle forme sostitutive ed esclusive dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), incluse le Casse professionali per gli iscritti agli albi. Questa opportunità permette di ottenere un’unica pensione, purché non si sia già titolari di un trattamento pensionistico presso una delle gestioni interessate.
I tipi di pensione che possono essere ottenuti attraverso il cumulo gratuito sono diversi. Innanzitutto, c’è la pensione di vecchiaia, che può essere richiesta al raggiungimento dei requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla legge. Inoltre, si può optare per la pensione anticipata, che richiede specifici requisiti contributivi: 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne fino al 31 dicembre 2026, con adeguamenti previsti per gli anni successivi. Per ottenere questo tipo di pensione, è necessario attendere tre mesi dalla maturazione del requisito contributivo, secondo il meccanismo della finestra mobile.
Altre pensioni accessibili tramite il cumulo gratuito sono quelle di inabilità e le pensioni ai superstiti. Quest’ultima è disponibile per i familiari di un assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto alla pensione presso una delle gestioni coinvolte.
Il calcolo della pensione ottenuta con il cumulo segue il criterio del pro-quota, cioè ogni gestione calcola la propria parte di pensione secondo le proprie regole. Questo è diverso dal sistema contributivo generalizzato utilizzato nella totalizzazione. A differenza della totalizzazione, che prevede una decorrenza differita di 18 mesi per la pensione di vecchiaia e 21 mesi per la pensione anticipata, la pensione ottenuta tramite il cumulo decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda.
Secondo la Circolare n.140/2017 dell’INPS, la pensione di vecchiaia in cumulo sarà erogata in “formazione progressiva”, con singole quote decorrenti alla maturazione dei requisiti anagrafici, contributivi e di status previsti dalle singole gestioni coinvolte nel cumulo.
Per quanto riguarda la pensione di inabilità, la sua decorrenza è determinata dai criteri vigenti nella gestione in cui il lavoratore è iscritto al momento del verificarsi dello stato di inabilità. La pensione ai superstiti, invece, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell’assicurato e i trattamenti liquidati in base alle disposizioni sul cumulo devono avere decorrenza successiva al 1° febbraio 2013 (o successiva al 1° febbraio 2017 per i contributi versati presso una Cassa professionale).
WELFARE
In ambito welfare, le indennità di maternità sono garantite in caso di nascita di un figlio, adozione o affidamento, a patto che l’iscrizione all’Albo sia ancora in corso. L’assegno copre i due mesi precedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi alla nascita del bambino. È importante sottolineare che l’indennità spetta anche se non si interrompe l’attività lavorativa. L’importo minimo garantito per il 2024 è di 5.569,72 euro, con un ulteriore assegno di circa mille euro per le dottoresse con redditi inferiori a circa 18mila euro. Per le professioniste con redditi superiori, l’indennità sarà pari all’80% di 5/12 del salario minimo giornaliero e non può superare le cinque volte l’importo minimo determinato. In caso di morte o grave infermità della madre, abbandono del figlio da parte della madre, o affidamento esclusivo del figlio al padre, l’indennità spetta al padre.
Per le professioniste che affrontano una gravidanza a rischio, è prevista una copertura specifica per un massimo di sei mesi senza limiti di reddito, mentre il periodo rimanente rientra nell’assegno di maternità. L’importo di questa indennità viene stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente.
In caso di aborto spontaneo o terapeutico verificatosi non prima del terzo mese di gravidanza, l’indennità di aborto viene erogata per una mensilità e corrisponde all’80% di una mensilità del reddito professionale percepito e dichiarato ai fini fiscali e imponibile presso l’ENPAM nel secondo anno precedente all’evento. Se l’aborto avviene dopo il sesto mese, l’iscritta ha diritto all’intera indennità prevista per la maternità, l’adozione e l’affidamento. Questa indennità non è corrisposta se esiste un analogo diritto presso altre gestioni previdenziali obbligatorie o se l’iscritta ha diritto a percepire trattamenti economici per gli stessi eventi tutelati dall’ENPAM. Inoltre, l’indennità non è cumulabile con eventuali trattamenti economici spettanti all’iscritta per altre ragioni.
Le neo mamme possono anche beneficiare di sussidi per le spese di baby-sitter e nido (pubblico e privato accreditato) entro i primi 12 mesi di vita del bambino o dall’ingresso del minore in famiglia. Le modalità, i termini e i limiti per fruire di questi sussidi sono definiti in un bando annuale deliberato dal Consiglio di Amministrazione.
Nel caso in cui ci siano periodi privi di contribuzione a causa di gravidanza (maternità, aborto, gravidanza a rischio) o adozione o affidamento, è possibile colmare questi vuoti con versamenti volontari, garantendo così una continuità ai fini dei requisiti e dell’importo della pensione. Il contributo volontario è calcolato sulla base del reddito professionale dichiarato nel secondo anno precedente alla gravidanza; in assenza di reddito, si prende come riferimento il minimo INPS previsto nello stesso anno. Questo contributo è accreditato sulla “Quota B” ed è utile ai fini del diritto e della misura della pensione.
Le tutele per la maternità sono estese anche agli studenti universitari in medicina e odontoiatria che decidono di iscriversi alla Fondazione ENPAM già a partire dal quinto o sesto anno del corso di laurea. Per questi ultimi è previsto un sussidio di importo pari all’indennità minima stabilita.
Per quanto riguarda la malattia e gli infortuni, agli iscritti attivi e ai pensionati del Fondo della libera professione – “Quota B” del Fondo generale, nonché ai loro superstiti, è garantita una tutela per malattie e infortuni che causino una temporanea e totale inabilità all’esercizio dell’attività professionale, con conseguente sospensione dell’attività stessa, per periodi antecedenti l’età prevista per il pensionamento di vecchiaia. A partire dal 31° giorno di inabilità e per un massimo di 24 mesi (anche non continuativi nell’arco di 48 mesi), è prevista un’indennità giornaliera pari a 167 euro. Sono previste anche prestazioni assistenziali straordinarie nei casi di inabilità e premorienza, con importi non superiori a 4.706,80 euro annui, erogati a favore dei pensionati titolari del trattamento per inabilità assoluta e permanente.
Ricordiamo che non esiste copertura per invalidità.
Il Regolamento dell’assistenza offre ulteriori opportunità, come le provvidenze a sostegno della genitorialità, borse di studio per i figli, contributi per asili nido e il primo anno di scuola materna. Sono previsti anche contributi fino al 75% della spesa per oneri di ospitalità in case di riposo o istituti di ricovero per anziani, malati cronici o lungodegenti. Il contributo giornaliero per la presenza effettiva presso le case di riposo è di 65,12 euro, con un limite reddituale complessivo che non deve superare tre volte il minimo INPS.
È disponibile anche l’assistenza domiciliare, con un importo pari a 651,32 euro mensili. In caso di calamità naturali che abbiano causato danni agli immobili adibiti a prima abitazione o studio professionale, l’ENPAM offre un contributo una tantum fino a 19.539,94 euro o un concorso nel pagamento degli oneri per interessi su mutui per l’acquisto, la ricostruzione o la riparazione della casa o dello studio, fino al 75% degli oneri stessi, con un limite di 10.421,29 euro e per un periodo non superiore a cinque anni. Inoltre, è previsto un rimborso delle spese funerarie fino a 4.000 euro.
È importante sottolineare che per ottenere queste prestazioni, il reddito complessivo di qualsiasi natura del nucleo familiare, riferito all’anno precedente, non deve essere superiore a sei volte l’importo del trattamento minimo INPS dell’anno precedente, aumentato di un sesto per ogni componente del nucleo familiare, escluso il richiedente.
Come premesso all’inizio di questo articolo è importantissimo aderire a un fondo pensione individuale attraverso il proprio intermediario di fiducia, una scelta saggia per garantire un futuro sereno e sicuro. La previdenza complementare come una polizza Infortuni H24 ed una forma di sanità integrativa per se stessi e per il proprio nucleo familiare sono scelte ragionate e lungimiranti che offrono una rete di sicurezza aggiuntiva, essenziale per affrontare con tranquillità le sfide della vita.