Plan for the Future: I Trattamenti Pensionistici per Medici e Odontoiatri iscritti al Fondo Generale
Il futuro previdenziale è una questione cruciale per tutti i professionisti della salute, e i medici e gli odontoiatri non fanno eccezione. Ma cosa succede quando ci si imbatte nel labirinto delle prestazioni pensionistiche? Come navigare tra requisiti, condizioni e terminologie complesse? È qui che entra in gioco un articolo come questo, che ti condurrà attraverso ogni aspetto dei trattamenti pensionistici offerti dall’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri (ENPAM).
Iniziamo esaminando la pensione ordinaria di vecchiaia: La pensione ordinaria di vecchiaia si può richiedere al raggiungimento dei 68 anni, norma introdotta nel 2018 e valida per uomini e donne. Tuttavia, per accedervi è necessario aver accumulato almeno 5 anni di contribuzione effettiva, mantenendo l’iscrizione, oppure 15 anni di anzianità contributiva in caso di cancellazione. Inoltre, è importante notare che l’assicurato non deve essere già beneficiario della pensione per inabilità.
Se l’assicurato sceglie di continuare a contribuire alla ‘Quota A’ del Fondo, ha la possibilità di posticipare il pensionamento fino all’età di 70 anni. In alternativa, può richiedere la pensione di vecchiaia, basata esclusivamente sui contributi versati alla ‘Quota A’, al compimento dei 65 anni, purché abbia accumulato almeno 20 anni di anzianità contributiva e scelga il sistema di calcolo integralmente contributivo, mantenendo l’iscrizione all’Albo.
La pensione anticipata (per chi versa la Quota B) può essere richiesta con un’età minima di 62 anni, purché l’assicurato abbia accumulato almeno 35 anni di contribuzione e abbia una laurea con almeno 30 anni di anzianità, oppure con un’anzianità contributiva di 42 anni, indipendentemente dall’età. È importante notare che l’assicurato non deve essere beneficiario della pensione per inabilità. Per determinare il requisito contributivo, vengono considerate sia l’anzianità contributiva effettiva che ricongiunta, purché relative a periodi non coincidenti, inclusi i periodi maturati presso altre gestioni ENPAM, escludendo la gestione ‘Quota A’, e l’anzianità contributiva riscattata presso altre gestioni ENPAM, purché relativa ad attività svolta in periodi contributivi non coincidenti.
Alle pensioni liquidate prima del compimento dell’età di vecchiaia si applica un coefficiente di riduzione secondo l’età di conseguimento che va dal 36,70%, a 55 anni, allo 0,35% a 67 anni e 11 mesi.
Pensione Ordinaria Supplementare: Il regime pensionistico offre un incentivo aggiuntivo sotto forma di pensione ordinaria supplementare per coloro che partecipano alla Quota B dopo aver ottenuto la pensione di vecchiaia o quella anticipata. Questo supplemento viene erogato automaticamente dall’Ente ogni tre anni, basandosi su tutti i contributi relativi al periodo di riferimento. Per gli iscritti che iniziano a contribuire alla Quota B dopo aver soddisfatto il requisito anagrafico vigente al momento (iscritti tardivi) e continuano a farlo dopo aver ottenuto il trattamento pensionistico, il supplemento viene calcolato secondo il sistema contributivo, utilizzando le stesse modalità di calcolo della pensione ordinaria di vecchiaia.
Parliamo ora di Pensione di Inabilità. La pensione di inabilità è un sostegno vitale per coloro che, a causa di infortuni o malattie, si trovano nell’impossibilità assoluta e permanente di continuare la loro professione. Questo diritto è garantito solo se l’inabilità si verifica prima del raggiungimento dell’età pensionabile prevista (68 anni a partire dal 2018) e mentre l’assicurato è regolarmente iscritto.
Una volta accertata l’inabilità permanente e assoluta, non è possibile beneficiare contemporaneamente dell’indennità per inabilità temporanea. Inoltre, è obbligatorio cessare definitivamente l’attività professionale.
Esistono due tipi di trattamento per l’inabilità: la “Quota A”, riservata agli iscritti con anzianità contributiva anteriore al 31 dicembre 2012 senza un minimo di contribuzione, e la “Quota B”, destinata a coloro che hanno contribuito almeno per un anno nei tre anni precedenti alla decorrenza della pensione. Chi non soddisfa questi requisiti e viene riconosciuto inabile ha diritto alla pensione ordinaria.
In caso di decesso dell’assicurato inabile, i pagamenti non incassati spettano al coniuge superstite o, in mancanza, ai figli, secondo le disposizioni in vigore in materia di successione.
Per i titolari di trattamenti pensionistici per inabilità gestiti dall’ENPAM a partire dall’1 gennaio 1998, è garantito un importo annuo minimo di almeno 15.000 euro, soggetto ad approvazione ministeriale. Qualsiasi ulteriore incremento dipende dai trattamenti aggiuntivi eventualmente erogati da altre gestioni previdenziali obbligatorie.
Il grande neo dei trattamenti pensionistici riservati agli iscritti ENPAM è la pensione di invalidità in quanto non sono previste prestazioni pensionistiche per invalidità permanenti parziali che non comportino impossibilità assoluta e permanente alla continuazione dell’attività professionale.
Pensione Superstiti: La pensione ai superstiti rappresenta un importante sostegno per coloro che devono affrontare la perdita di un familiare. Questo beneficio può essere erogato in due forme: reversibilità, nel caso di decesso del pensionato, e indiretta, nel caso di decesso dell’assicurato mentre è ancora in contribuzione. Le percentuali di pensione spettanti ai beneficiari variano in base alla composizione familiare e sono calcolate sull’importo della pensione in godimento o, nel caso della pensione indiretta, su un importo almeno pari a quello che sarebbe stato erogato per la pensione di inabilità al momento del decesso:
- Coniuge solo (70%)
- Coniuge e 1 figlio (60% per il coniuge + 20% per il figlio)
- Coniuge e 2 o più figli (60% per il coniuge + 40% per i figli)
- 1 figlio senza coniuge (80%)
- 2 figli senza coniuge (90%)
- 3 o più figli senza coniuge (100%)
- Uno o entrambi i genitori (60%)
- Un collaterale (40%)
- Due collaterali (50%)
- Tre o più collaterali (60%)
Nel caso di decesso dell’iscritto cancellato o radiato dagli Albi con almeno 5 anni di anzianità contributiva prima del raggiungimento dell’età pensionabile, ai superstiti spetta un’allocazione dell’importo della pensione ordinaria che sarebbe spettata al professionista stesso.
Per il coniuge superstite che perde il diritto alla pensione a causa di un nuovo matrimonio, è garantito un assegno una tantum pari a due annualità della sua quota di pensione ai superstiti a carico del Fondo di previdenza generale.
La ripartizione della quota di pensione spettante al coniuge divorziato, che concorre con il coniuge superstite, viene gestita dal foro competente su istanza del divorziato. Inizialmente, l’erogazione è effettuata interamente in favore del coniuge del defunto.
Ogni trattamento ha i suoi requisiti e condizioni da comprendere, e noi saremo qui per spiegarli nel dettaglio, offrendoti la chiarezza di cui hai bisogno per prendere decisioni informate sul tuo futuro previdenziale.
Quindi, se sei un medico o un odontoiatra che desidera pianificare il proprio futuro previdenziale o semplicemente cerca una maggiore chiarezza sui diritti e i benefici disponibili, questa guida è per te. Il tuo futuro merita attenzione e cura, e noi siamo qui per aiutarti a proteggerlo.
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