Pillole Assicurative #23: La Legge Gelli-Bianco
In questa pillola, che, come dice la stessa parola, è una estremizzata sintesi di un concetto molto più lungo da spiegare e divulgare, ci proponiamo di riassumere ed elencare le più evidenti e singolari peculiarità che la Legge n. 24 del 08/03/2017 entrata in vigore dal 01/04/2017 e comunemente chiamata Legge Gelli-Bianco, dai nomi dei promotori e sostenitori della stessa norma, ha apportato alla Responsabilità Civile in ambito Sanitario.
L’imbarbarimento dei testi normativi che si sono succeduti nel corso del tempo ed il continuo ricorso alle aule di Giustizia da parte dei danneggiati nell’ambito di Medical Malpractice, già da diverso tempo prima del 2017 aveva stimolato l’interesse dei Legislatori ad un cambio netto, deciso e performante del complesso normativo. Vuoi per problemi legati all’insicurezza delle parti di Governo, vuoi per altrettante dispute interne tra le associazioni di categoria che non sono mai riuscite ad ottenere un dialogo costruttivo con i governanti, tale situazione è sempre rimasta in un limbo, che non ha fatto altro che nuocere all’esercito dei camici bianchi ma ancor di più all’utenza.
Il coraggio, la capacità di dialogo e la forte professionalità di chi, seppur governando, è stata parte in causa nella lotta alla medicina difensiva (reazione di testi normativi poco chiari ndr!), i due promotori della Legge oggetto di questo articolo hanno fatto si che, seppur con non poche difficoltà, venisse promulgato ed approvato dal Governo un testo normativo molto più conforme del precedente (Legge Balduzzi) e molto più equilibrato in termini di Giustizia.
Non si vuole assolutamente proclamare la Legge Gelli come panacea di tutti i mali, anzi siamo stati sempre onesti nel dire che l’impianto normativo, come impalcatura di base, è stato ben fatto e gettava le fondamenta per un’innaturale ma ben accolto, stravolgimento, in positivo, del tema di Responsabilità Civile, anche se a tutt’oggi, rimane sempre e comunque un impianto di base.
La caduta del Governo di allora, le successive crisi e l’avvento della Pandemia Covid-19, di certo non aiutato gli operatori del settore, che ancora attendono i Decreti attuativi dello stesso corpus normativo, che avrebbe portato ad una escalation di chiarimenti fonti di interpretazioni giurisprudenziali.
Di fatto il testo inziale, che come già sopracitato è attualmente in vigore, quale novità ha apportato rispetto alla precedente regolamentazione?
1. L’inserimento dell’obbligatorietà di stipula di una polizza di assicurazione per la Responsabilità Civile professionale per tutti gli operatori sia Medici che non.
2. L’inserimento dello stesso obbligo anche per le strutture sanitarie sia pubbliche che private o di analoghe misure di auto assicurazione.
3. La regolamentazione dell’obbligatorietà della stipula della sola polizza di Colpa Grave per i medici e operatori sanitari non medici dipendenti di strutture pubbliche e private.
4. L’obbligatorietà di pubblicazione sul sito internet delle strutture dei sinistri avvenuti e del possesso o meno della polizza di responsabilità civile o di analoghe misure.
5. L’estensione degli obblighi sopracitati anche alle strutture assistenziali (Case di Riposo, Case alloggio, RSA, etc.)
6. L’introduzione della Condizione di procedibilità dell’azione risarcitoria sulla base dell’art. 696 bis del C.p.c. attraverso l’Accertamento Tecnico Preventivo e quindi il ribaltamento dell’onere della prova che dal medico/struttura passa al paziente danneggiato.
7. Il cambio della responsabilità penale del medico che con l’introduzione dell’art. 590 sexies del Codice penale che esclude la punibilità quando l’evento (morte o lesioni) si sia verificato nonostante l’avvenuto rispetto, da parte dell’operatore sanitario, delle raccomandazioni previste dalle linee guida o dalle buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che tali raccomandazioni risultino adeguate alle specificità del caso concreto.
8. L’introduzione della possibilità dell’indennizzo diretto da parte dell’assicurazione privata del medico o della struttura da parte del danneggiato.
Queste ed altre le novità introdotte dal testo che, seppur carente di norme attuative, ha, comunque ed in ogni modo, calmierato, statisticamente, la grande speculazione di richieste di risarcimento da parte di pazienti, studi legali o di studi di periti specializzati in medical malpractice.
Ci auguriamo, ovviamente, che si possa mettere la parola “Fine” a questa attesa ormai perdurata quasi 5 anni al fine di poter dare quella giusta serenità a tutti, sia operatori che pazienti, su questo delicato argomento che in fin dei conti garantisce la salute dell’Italia.