Trascorsi cinque anni dall’uscita della Legge 24/17 (cd. Gelli-Bianco), riguardo la riforma della Responsabilità Civile Professionale nell’area medico-sanitaria, tutti gli addetti ai lavori hanno atteso l’uscita dei decreti attuativi interministeriali che avrebbero reso efficace ed efficiente un impianto normativo monco.
Finalmente proprio ieri 09/02/2022 è stata sancita l’intesa nella Conferenza Stato – Regioni riunitasi alle ore 15.15 sul nuovo testo della bozza del decreto interministeriale recante il regolamento per la determinazione dei requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie, dei requisiti minimi di garanzia e per le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure , anche di assunzione diretta del rischio e delle regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro di un’impresa di assicurazione, nonché per la previsione nel bilancio delle strutture un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati.
Vediamo quali sono le novità rispetto alla precedente bozza.
Tra le novità più importanti: lo stralcio della parte in cui per poter godere della copertura assicurativa delle polizze di rischio professionale i sanitari avrebbero dovuto essere in regola con almeno il 70% degli obblighi formativi previsti dal piano di formazione continua dell’ultimo triennio. La misura resta comunque in vigore ma nelle modalità previste dal decreto Pnrr e con riferimento temporale al triennio formativo 2023-2025.
I massimali minimi di garanzia delle coperture assicurative obbligatorie per responsabilità civile verso terzi, per le strutture che svolgono anche attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto, il massimale dovrà essere non inferiore a 5milioni per sinistro, aumentando così l’indicazione del vecchio testo che era di 4 milioni. I massimali di garanzia potranno essere rideterminati annualmente. Il “centro di gestione unitario” che si sarebbe dovuto occupare della gestione del rischio di responsabilità civile in ambito sanitario della struttura qualora questo fosse stato gestito in modo accentrato, non appare più nel testo.
Da un’attenta lettura, possiamo definire una prima analisi degli articoli più importanti.
Nell’articolo 1, viene citato il glossario contenente tutte le definizioni dei termini applicati nel provvedimento. In particolare risaltano agli occhi le definizioni ai punti f) e g) nelle quali si individua l’esercente la professione sanitaria e attività libero professionale e la definizione alla lettera o) nella quale si cita il sinistro associato al principio claims made, clausola oramai richiamata in, praticamente, tutti i tipi di contratti di assicurazione per la R.C. Professionale, che subito dopo l’emanazione della L.24 è stata protagonista indiscussa nei tribunali per stabilire la validità all’interno degli stessi contratti sopra citati.
Si può notare, anche, come nello stesso articolo venga definita anche la S.I.R. – Self Insurance Retention, ossia la gestione interna alla struttura della quota del rischio non assicurata (compresa all’interno della franchigia espressa sul contratto di polizza).
Nell’articolo 2, viene definito l’oggetto dell’intervento normativo suddiviso in questi punti cardine:
Requisiti minimi di garanzia dei contratti assicurativi di RC Professionale per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti la professione sanitaria;
Requisiti minimi di garanzia e condizioni di operatività delle altre analoghe misure;
Regole per il trasferimento del rischio ad impresa assicuratrice subentrante.
Regole per la previsione, nel bilancio delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche o private, di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati.
L’articolo 3 individua l’oggetto della garanzia assicurativa, proponendo lo stesso livello di garanzia sia che l’esercente la professione sanitaria venga scelto dal paziente, sia che quest’ultimo è dipendente della struttura o meno, allo scopo di uniformare e ampliare il livello di sicurezza del paziente. specifica, inoltre, che l’esercente la professione sanitaria possa essere coperto da polizze convenzione o polizze collettive stipulate da organizzazioni sindacali o dalla stessa struttura.
Prevede, con la funzione di stabilizzare il premio assicurativo delle polizze di RC Professionale, la variazione in aumento e/o in diminuzione del premio di tariffa all’atto della nuova stipula o del rinnovo del contratto di polizza in funzione al verificarsi o meno dei sinistri in corso di validità del contratto, nonché la variazione in diminuzione in relazione all’assolvimento certificato nel triennio precedente dell’obbligo formativo e di aggiornamento previsto dalla normativa vigente. In caso di azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratore, il diritto di rivalsa da parte di quest’ultimo potrà essere esercitato qualora l’assicurato non abbia regolarmente assolto all’obbligo formativo e di aggiornamento previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina per il triennio formativo precedente il fatto generatore di responsabilità.
Il professionista potrà essere garantito anche da polizze collettive o polizze convenzioni.
Specifica la non opponibilità dell’eccezione al danneggiato nel caso di azione diretta alla compagnia assicuratrice e nell’ipotesi di copertura dell’esercente la professione sanitaria prestata dalla struttura attraverso analoghe misure di cui all’art. 10 della Legge delega.
L’articolo 4 delinea in modo inequivocabile i massimali minimi di garanzia delle polizze assicurative, prevedendo, la norma, la rivisitazione dei massimali in ordine all’andamento del Fondo di Garanzia per i danni da responsabilità sanitaria.
L’articolo 5 definisce l’efficacia temporale della garanzia assicurativa, nella forma “claims made”. La disposizione richiama il concetto di ultrattività richiamato direttamente dalla Legge e la procedura di preavviso da parte dell’assicurato avuto riguardo ai casi di sinistro denunciati.
Nell’articolo 5-bis disciplina i limiti al diritto di recesso da parte dell’assicuratore, limitato ai soli casi di reiterata condotta gravemente colposa dell’esercente accertata con sentenza definitiva e che abbia comportato un risarcimento del danno.
L’articolo 6 disciplina gli obblighi di pubblicità e trasparenza i capo alle strutture ed agli esercenti le professioni sanitarie.
Nell’articolo 7, viene regolamentato il sistema di eccezioni opponibili, indicando che sono opponibili al danneggiato, previa sottoscrizione di clausola contrattuale da approvare specificatamente per iscritto attraverso appendice di polizza.
L’articolo 8 stabilisce che tutte le strutture sanitarie possono ricorrere, in alternativa al contratto di assicurazione, alle misure analoghe di copertura previste dalla Legge, previa apposita delibera approvata dai vertici della struttura sanitaria che ne evidenzia, altresì, le modalità di funzionamento.
Gli articoli 9,10 e 10-bis regolamentano la costituzione del Fondo di garanzia e del Fondo riserva sinistri (stabiliti nella L. 24), stabiliscono lo scopo e la finalità di ogni Fondo, le condizioni di operatività il relativo sistema di ricostituzione ed interoperabilità tra fondi, al fine di non duplicare gli importi, accantonati mediante attualizzazione del rischio e la rimodulazione del rischio.
Strettamente collegato ai precedenti articoli è il n. 11 che obbliga alla certificazione dei Fondi attraverso revisore legale o collegio sindacale, con applicazione delle norme di impignorabilità delle somme accantonate per il risarcimento del danno,
L’articolo 12, disciplina il subentro contrattuale di una impresa assicuratrice in funzione dell’efficacia temporale della copertura.
Nell’articolo 13 si esplica e regolamenta il rapporto con l’assicuratore nella gestione del sinistro nei casi in cui parte del rischio non sia assicurata (SIR/Franchigia).
L’articolo 14 regola la funzione di Governo del rischio sanitario e gestione dei sinistri.
L’articolo 15 regola la gestione dei sinistri in funzione delle procedure di controllo e Risk Management, obbligando di fatto la struttura a dotarsi di tutti gli strumenti e risorse e processi che possano minimizzare l’evento sinistrorso.
Infine, nell’articolo 16 sono elencate le norme transitorie e finali del provvedimento. Tra queste, gli assicuratori dovranno predisporre i nuovi contratti di assicurazione con i nuovi requisiti minimi entro 24 mesi dall’entrata in vigore del decreto.
Le polizze contratte prima dell’entrata in vigore del presente decreto, se non conformi ai nuovi requisiti minimi, resteranno in vigore e saranno considerate idonee fino alla scadenza e comunque non oltre i successivi 24 mesi.