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La Pillola di oggi affronta il tema del rischio di tutti gli operatori del settore sanitario non Medici, sia che questi ultimi siano Liberi Professionisti, dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale sia dipendenti di Strutture Sanitarie Private/Convenzionate.

La Legge Gelli-Bianco, infatti, estende l’obbligo della Responsabilità Civile Professionale anche a tutto il comparto sanitario non Medico, a partire dagli Infermieri finendo con l’ultima figura degli Operatori Socio Sanitari. La normativa mette finalmente un punto fermo sul tipo di rischio assicurativo di tali professioni indipendentemente dal loro rapporto con il paziente.

1. Gli esercenti la professione sanitaria non Medica in attività libero professionale che, sia esercenti presso il proprio studio privato, sia collaboratori presso ambulatori, studi polispecialistici o strutture private/convenzionate devono stipulare polizze di Rc Professionali che vadano a coprire il primo rischio. La tipologia di polizza è un modello standardizzato disegnato sulla falsa riga di quello già visto per i Medici in libera Professione, ovviamente, con caratteristiche di assunzione del rischio e parametri tariffari molto diversi da quest’ultime e calibrati su ogni tipologia di attività professata.

2. Gli esercenti la professione sanitaria non Medica dipendenti esclusivamente del Servizio Sanitario Nazionale, lavorando in modalità subordinata ad enti pubblici devono, secondo quanto sancito dalla normativa, stipulare polizze di Rc Professionali che vadano a coprire solo ed esclusivamente la colpa grave, ossia il danno erariale che si potrebbe procurare in caso di errore professionale durante lo svolgimento della propria attività.

3. Gli esercenti la professione sanitaria non Medica dipendenti di strutture sanitarie private/convenzionate, lavorando in modalità subordinata devono, secondo quanto sancito dalla normativa, stipulare polizze di Rc Professionali che vadano a coprire solo ed esclusivamente l’azione di rivalsa da parte del proprio datore di lavoro in caso di danno cagionato ad un paziente della struttura nella quale esercitano.
In tutti i casi l’assunzione del rischio è sempre fatta attraverso la compilazione dell’apposito questionario, molto meo complicato rispetto a quello dei fratelli maggiori Medici.

Le caratteristiche principali per l’assunzione di un rischio di Responsabilità Civile Professionale in tal senso sono date, oltre che dall’anagrafica dell’assicurato, dall’iscrizione all’albo, la specializzazione non Medica conseguita, se si ricoprono cariche particolari ed ovviamente il massimale. Comunque andranno indicate anche le sedi in cui opera il proponente ed inoltre, qualora la propria attività lo richiedesse, di indicare l’eventuale estensione di copertura per quelle attività svolte attraverso dei Medical Device (apposite strutture medicali o elettro medicali proprie di alcune professioni).

Il questionario di assunzione del rischio elemento fondamentale per quotare il rischio proposto sarà in ogni parte integrante della stessa polizza in fase di emissione.

L’attuale mercato assicurativo propone prodotti sia con tacito rinnovo e sia senza tacito rinnovo che in caso di rinnovo annuale impongono all’assicurato/proponente la compilazione annuale del questionario di cui sopra.

Si consiglia di essere sempre seguiti da un o specialista del settore assicurativo, intermediario specializzato nei rischi sanitari, vista la complessità della materia e costato che, in passato, molti medici si sono ritrovati ad affrontare sinistri con polizze non adeguate al loro reale rischio.

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